Sempre meno garanzie |
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di Claudio Treves
Coordinatore dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil |
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Non tutte le cose che leggiamo sono destinate a
farci piacere, ma a volte è necessario fare uno sforzo. Lesempio più banale è
rappresentato dai foglietti illustrativi delle medicine: sono scritti con caratteri
piccolissimi, ma spesso bisogna sforzarsi per capire se ci sono controindicazioni. La
legge delega sul mercato del lavoro, votata dalla Camera dei deputati il 30 ottobre e
rinviata in terza lettura al Senato rientra nei casi di cui sopra, con la piccola
differenza che non si riescono a immaginare conseguenze spiacevoli da evitare, ma solo
disastri, alcuni dei quali purtroppo inevitabili.
I servizi all'impiego
Contratti a causa mista
Socio lavoratore
Servizi ispettivi
Part time e nuove tipologie d'impiego
La certificazione
I servizi allimpiego
È larticolo più corposo del testo, peraltro arricchito, nel passaggio alla
Camera, da deleghe aggiuntive a quelle pur numerose approvate in proposito dal Senato. Si
sono, infatti, aggiunte le deleghe al governo in merito al trasferimento di ramo dazienda,
nonché alla facoltà di intermediare domanda e offerta di lavoro da parte dei consulenti.
Cominciamo da queste aggiunte: il trasferimento di ramo dazienda,
così come attualmente normato (dlgs 18/01), prevede che preesista unautonomia
funzionale del ramo dazienda oggetto di cessione, che prosegua anche dopo. Ragione
di ciò è che si vuole evitare di costruire ad hoc un ramo dazienda,
magari costituito da lavoratori scomodi per qualsiasi motivo, per cederlo a
terzi. Il testo, che deriva dal patto per lItalia, richiede che lautonomia
funzionale esista al momento del trasferimento, e non prima. Allora, se si
vuole costituire un ramo dazienda fittizio, o comunque privo delle caratteristiche
oggettive richieste dallattuale legislazione, lo si può fare, e quindi è aperta la
via alle terziarizzazioni anche non giustificate oggettivamente.
Sincontra qui una filosofia di base, rintracciabile dal Libro
Bianco in poi e che pervade tutti i provvedimenti di questo governo, e cioè che esiste un
punto di vista assoluto, da assumere come tale: quello delle imprese, la cui convenienza
determina per effetto obbligato le conseguenze di maggiori opportunità per le persone in
cerca di lavoro. In questa filosofia è anche importante rendere molto ampio il flusso dinformazioni
sul mercato del lavoro cui possa attingere il disoccupato, attuale o potenziale; principio
del tutto condivisibile, al quale peraltro la stessa legislazione dei governi dellUlivo
si era ispirata (dlgs 469/97 e legge 144/98), cui invece lattuale governo aggiunge
la furia ideologica di smontare ogni parvenza di presidio pubblico.
Per questo i servizi allimpiego vengono attaccati in molti modi:
rendendo possibile lintermediazione anche ai consulenti del lavoro (il che
determinerà il ripristino di una figura già conosciuta come caporale;
rendendo possibile che enti bilaterali svolgano tutta la gamma dei servizi allimpiego;
privando le agenzie interinali dellobbligo delloggetto esclusivo per lo
svolgimento della propria attività, ossia in pratica rendendo loro possibile allargare il
loro spettro dattività anche al collocamento privato senza ripetere liter
burocratico dautorizzazione; immaginando che anche enti locali
(sic!) o università possano facilitare lincontro tra domanda e offerta.
Credo non sfugga a nessuno lampiezza e la gravità della delega
in questione: sarà davvero interessante misurarsi con il governo quando si dovrà passare
ai decreti delegati. Da oggi ancora di più è necessario per la Cgil stabilire con rigore
i compiti e i limiti della propria presenza negli organismi bilaterali, che in nessun modo
potrà esplicarsi in forme, esplicite o meno, di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro. Ma ancora di più il tema diverrà delicato nella prossima stagione di rinnovi
contrattuali, che inizia in presenza di una delega al governo in via di approvazione, ma
non ancora produttrice di effetti.
Laltro versante su cui si opera lo smantellamento delle garanzie
è quello degli appalti: qui si vuole procedere allintroduzione di una fantasiosa
distinzione tra interposizione lecita e illecita di manodopera, dalla cui esistenza il
legislatore ha fatto derivare la trovata dello staff leasing, ovverosia la
facoltà per unimpresa di farsi fornire loccupazione necessaria da unimpresa
terza, anche a tempo indeterminato. Cosa ci sia di moderno e di funzionale in un sistema
siffatto è cosa dubbia, ma intanto si vuole segnare un risultato politico di qualche
rilievo, ossia la progressiva frantumazione della catena del comando nel rapporto di
lavoro, alla cui ricomposizione si frappongono ostacoli crescenti. Ma la cosa importante,
e grave, del testo è che nella delega non si trovano riscontri oggettivi cui la
legislazione delegata possa attestarsi per la distinzione tra interposizione lecita e
illecita salvo un rinvio a un meccanismo certificatorio di cui a un successivo
articolo. |
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Contratti a causa mista
La passata legislatura aveva consegnato unincompiuta, rappresentata dal disposto
della delega del 1999 che prevedeva di semplificare unificando le tipologie del contratto
di formazione e lavoro e dellapprendistato, con una forte valorizzazione della
formazione esterna al luogo di lavoro, in stretto raccordo tra parti sociali e Regioni. Di
tutto ciò, nel testo attuale è rimasto assai poco, con una sottolineatura del ruolo
della formazione in azienda. Di più in merito è difficile dire, salvo osservare che qui
sincrociano temi complessi, dalla riforma Moratti dei cicli scolastici alla
definizione degli standard formativi su cui positivamente si è concluso un accordo in
agosto tra le Confederazioni e i presidenti delle Regioni che però attende di essere
implementato, e infine le disposizioni dei contratti nazionali di lavoro in proposito.
Pertanto, ancora una volta la scadenza dei rinnovi si presenta come importante e delicata.
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Socio-lavorator>
Anche la forma è sostanza, a volte. Presentare un emendamento governativo alle 19 di
sera, e fissare il termine per i sub-emendamenti alle 9 della mattina dopo è indice del
rispetto per il Parlamento di questo governo. Ma anche il merito reclama la sua parte: qui
si vuole semplicemente smontare lequilibrio raggiunto con la legge 142/01 con lintroduzione
della molteplicità di rapporti in capo al socio lavoratore, con la salvaguardia
conseguente dei suoi diritti come dipendente. Detto fatto: basta chiedere per delega che
la distinzione di rapporti non esista più, e che debbano prevalere quello associativo,
con i disastri che molti nostri settori ben conoscono, fino alla beffa di assemblee
fantomatiche che decidono riduzioni di retribuzioni, a questo punto non più vincolate ai
contratti nazionali, per lesistenza di crisi aziendali non esplicitate
correttamente. Conseguentemente, il contenzioso eventuale non è più competenza del
giudice del lavoro. Su questo capitolo va anche segnalata unaltra chicca: i diritti
del socio delle cooperative sociali si definiscono non più con il contratto nazionale, ma
con accordi territoriali applicativi del medesimo. Forse qui lardore riformatore ha
travalicato la logica, ma lo stesso governo, nel Libro Bianco e a più riprese, ha
dichiarato che gli assetti della contrattazione sono di pertinenza delle parti sociali. Va
anche detto con altrettanta chiarezza che suona sgradevole il silenzio, sullintero
capitolo, delle Centrali cooperative.
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Servizi ispettivi
Altro giro, altra delega. Qui si ipotizza la creazione di una Direzione dei servizi
ispettivi, alle cui determinazioni debbano uniformarsi anche i servizi ispettivi degli
enti previdenziali, e la cui attività sia ispirata alla tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti sul territorio nazionale. La citazione è meritevole di un commento: in
nessun luogo normativo, costituzionale, contrattuale si è mai definito un livello
essenziale riguardo ai diritti civili e sociali. Se ne deduce che gli ispettori potranno
decidere se e in che misura siano da rispettare a seconda se rientrino o meno nel corredo
di livelli essenziali. Ogni commento è superfluo.
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Part time e nuove tipologie d'impiego
La normativa sul part-time è da sempre un equilibrio assai difficile tra la natura
individuale del rapporto e la dimensione collettiva nella quale si cala: i dlgs 61/00 e
100/01 della passata legislatura hanno rappresentato passi avanti significativi in questa
direzione, riservando alla contrattazione il ruolo di salvaguardare spazi ed equilibri tra
le esigenze dei singoli e le esigenze delle imprese. La delega si propone espressamente di
scalzare quellequilibrio, mascherando tale proposito con ladempimento alle
disposizioni europee che suggeriscono di incrementare il ricorso allistituto per
aumentare loccupazione. Ancora una volta, il legislatore traduce questi dettami in
abbassamento delle tutele, per invogliare così limpresa a incrementare lutilizzo
dellistituto.
In particolare, si abolisce il consenso del singolo alla prestazione
supplementare, lasciandolo soltanto qualora non esista una contrattazione collettiva di
riferimento; e si spinge verso la flessibilizzazione della prestazione. Questo
tema era già contenuto nella normativa in vigore con il rinvio alla contrattazione
collettiva nella determinazione delle clausole elastiche, attraverso le quali
il lavoratore poteva sottoscrivere una variazione, con diritto al ripensamento, e cioè al
ritorno a orario predefinito e fisso, e a fronte di un corrispettivo che la contrattazione
collettiva doveva determinare. Adesso, con un singolare pasticcio, si dispone che la
clausola elastica sia propria dei part-time verticale o misto (ossia svolto a
giornate intere e con un misto di giornate intere e prestazioni parziali in altri giorni o
periodi dellanno), quando tutta lesperienza di negoziazione dice che lesigenza
delle imprese è stata rivolta proprio a introdurre le clausole elastiche al posto di
prestazioni parziali fisse.
Non solo: si dispone che i lavoratori part-time valgano pro quota per
ogni istituto: ciò significa, come è ovvio per chiunque, che anche le soglie quali i 15
dipendenti o il numero dei dipendenti per la determinazione del monte ore di permessi
sindacali o per le soglie riguardanti il ricorso alla Cig possono essere
significativamente alzati a seconda del peso che in quellimpresa ha o avrà il
part-time. Infine, si dispone la generalizzazione di tutte le innovazioni anche ai
part-time assunti a termine, peggiorando una norma preesistente che distingueva
opportunamente fra part-time assunti a tempo indeterminato e non per lattivazione
possibile delle clausole elastiche, demandando leventuale estensione alla
contrattazione collettiva.
Altra convinzione espressa nel Libro Bianco, cui il testo fa
riferimento, è che per combattere il lavoro nero sia necessario introdurre tipologie dimpiego,
subordinato e non, tali da incrociare la domanda di flessibilità di prestazione delle
imprese e contro cui è arduo tutelarsi in giudizio: ecco quindi fiorire una gamma del
tutto incredibile di rapporti di lavoro a disposizione delle imprese, pronti
per ogni esigenza.
Ecco il lavoro a chiamata, fulgido esempio di lavoratore che in
cambio di una maggiorazione si piazza vicino al telefono per precipitarsi eventualmente al
lavoro; oppure il lavoro ripartito, oggetto ugualmente misterioso con cui due o più
lavoratori si organizzano la propria prestazione suddividendosi un orario contrattuale
pieno, ma che nulla dice sul tipo di tutele di cui godranno. O ancora il lavoro a progetto
anchesso per ora nebulosa evoluzione delle collaborazioni coordinate e continuative
e il lavoro occasionale, che non ha il privilegio di una definizione nella delega, ma che
viene offerto a famiglie e enti come prestazioni retribuibili con la tecnica del buono
servizi(altra fattispecie debitamente da certificare).
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La certificazione
E il cuore nascosto del provvedimento: allo scopo di eliminare il contenzioso
legale, soprattutto riguardo alla qualificazione del rapporto (se cioè si è
forzata la volontà del potenziale lavoratore facendogli firmare ad esempio un contratto
non subordinato) si istituisce una commissione paritetica, sperimentale, che renda valida
la qualificazione del rapporto, con ciò impedendo poi al lavoratore di poter adire in
giudizio: ognuno intende la portata devastante di una norma del genere. Se poi si
ripercorre la frequenza con cui tale meccanismo viene utilizzato dal legislatore nel corso
del provvedimento si ha chiaro che leffetto voluto è quello descritto sopra:
introdurre meccanismi in cui le parti sociali dirimano ex ante i possibili contenziosi,
facendo figurare come uguali dei ruoli che per definizione pari non sono. Ognuno intende
perfettamente che grado di difesa delle proprie ragioni, se confliggenti con il futuro
datore di lavoro, può sostenere il lavoratore che ha la prospettiva di venire assunto.
E quindi viene a profilarsi un sistema in cui il ruolo delle parti
sociali viene a subire unalterazione essenziale: non più rappresentanti in virtù
di un mandato o unadesione esplicita e verificabile, ma erogatori di servizi per il
complesso delle occasioni che si possono venire a determinare lungo larco della vita
lavorativa, dalla ricerca dimpiego alla qualificazione giuridica dello stesso, dalla
necessità di formarsi e riqualificarsi a (prossimamente) esigenze di copertura sanitaria
o previdenziale. Il tutto, si badi bene, senza mai passare dal momento contrattuale, che
fonda, almeno per la storia del sindacalismo confederale dopo la Costituente, la
rappresentatività dellorganizzazione.
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