SINTESI ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
(Approvata all'unanimità dal Comitato direttivo Cgil del 13 gennaio 2003)



PRINCIPI GENERALI


La proposta si ispira a finalità generali di stabilizzazione e salvaguardia del rapporto di lavoro; all’opposto della vulgata secondo sui una più solida rete di tutele per le persone nel mercato del lavoro  debba essere funzionale  alla riduzione delle tutele nel rapporto di lavoro

La seconda caratteristica consiste nella generalizzazione del sistema di istituti posti a tutela del reddito da lavoro,  superando ogni soglia riferita a diversità settoriali, di tipologia di impresa,  di tipologia contrattuale, di classe dimensionale.

Perciò l’architettura del sistema di istituti e la modulazione delle procedure per la loro attivazione configurano la necessarietà del ricorso a contratti di solidarietà, interventi formativi, CIG concordata, gestione flessibile e contrattata del tempo di lavoro, in chiave preventiva rispetto all’eventuale ricorso a licenziamenti collettivi o mobilità.

Inoltre si afferma e si regolamenta  la legittimazione per i lavoratori e le organizzazioni sindacali da essi delegate ad attivare, in caso di inerzia dell’imprenditore, le procedure di accesso agli istituti.

 


CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

-         Sono ammesse ai benefici le imprese con più di 5 dipendenti (è l’unico istituto per cui si prevede una soglia di accesso legata alla dimensione di impresa) .

-         Limite massimo della riduzione: le ore lavorative eccedenti le   20 ore settimanali

-         Durata fino a 24 mesi prorogabili di altri 24 (36 nel Sud)

-         Benefici e prestazioni: 75% della retribuzione perduta, accreditamento dei contributi figurativi in misura corrispondente all’intera retribuzione perduta.

-         Incentivi all’impresa: riduzione contributiva 35% per ogni lavoratore coinvolto, a condizione che  non intervenga procedura di licenziamento nei 12 mesi successivi.

 

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI


La proposta, a regime, prevede l’accesso per tutti i lavoratori alle dipendenze  (anche in forma di collaborazione)  ad una integrazione del reddito pari all’80% della retribuzione perduta (nei limiti di massimali più sotto specificati).

Per tutte le situazioni escluse dai benefici dell’attuale sistema si sancisce il diritto alla integrazione del reddito secondo le seguenti modalità:

cause di intervento: crisi aziendale dovute a situazioni temporanee di mercato, eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, provvedimenti emanati dall’autorità giudiziaria, provvedimenti amministrativi dovuti ad esigenze  di risanamento o ristrutturazione a fini ambientali, esigenze connesse ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione. (previo esperimento del contratto di solidarietà).

Soggetti beneficiari: tutti i lavoratori alle dipendenze (collaborazioni comprese)   eccezione fatta per i dirigenti, senza esclusioni dovute alle dimensioni d’impresa.

L’integrazione salariale può protrarsi per un massimo di 24 mesi nel quinquennio (salvo eventi oggettivamente non evitabili). In caso di riorganizzazione o riconversione: limite massimo  36 mesi più eventuale proroga semestrale per ritardi  giustificati. (esame trimestrale congiunto sullo stato di avanzamento del piano).

L’integrazione salariale è pari al 60% della retribuzione perduta, entro un limite  massimo di € 1.000 mensili, indicizzati annualmente (indice ISTAT dei salari contrattuali).

Accreditamento della contribuzione figurativa piena.

Alla medesima platea di lavoratori spetta una integrazione supplementare pari al 20% della retribuzione perduta, entro un limite massimo di € 200,  indicizzati come sopra.

Per il finanziamento di tale prestazione  (integrativa) è istituita una contabilità separata nell’ambito della Gestione prestazioni temporanee, alimentata come più avanti specificato, con l’obbligo di assicurare il pareggio di gestione.

Tale prestazione, integrativa della prestazione “di base” di cui sopra, dovrà decorrere entro un arco temporale massimo di 5 anni dalla approvazione della legge; durante tale periodo fra le parti sociali comparativamente più rappresentative possono essere convenute diverse misure e durate dei trattamenti, nonché ripartizioni diverse dell’onere contributivo (per settore, tipologia di impresa, classe dimensionale ……) anche ponendo a carico del lavoratore quota parte dell’onere medesimo.

Serve una “norma di chiusura”  che dia comunque certezza della effettività della prestazione al termine dell’arco temporale indicato.

Per le situazioni rientranti nell’ambito di applicazione  dell’attuale regime di cassa integrazione guadagni si tratterà di procedere ai necessari marginali adeguamenti (revisione dei massimali e dei meccanismi nonché delle quote di contribuzione) al fine di  armonizzare il sistema senza recare pregiudizio ai trattamenti oggi vigenti per chi ne usufruisce.


 

LICENZIAMENTI COLLETTIVI E MOBILITA’ EXTRA AZIENDALE 

-         Procedure, forme, tempi e modalità di comunicazione.

-         Eventuali accordi sindacali, criteri di scelta e recesso. Cause di invalidità.

-         Possono iscriversi alle liste di mobilità e ricollocamento facilitato:

lavoratori destinatari da più di 6 mesi  di contratti di solidarietà o integrazione salariale;

lavoratori licenziati per licenziamenti collettivo  ovvero per giustificato motivo oggettivo;

lavoratori dimissionari per giusta causa.

Indennità di mobilità: importo pari al suddetto trattamento di integrazione salariale di base (60% e relativi massimali), per un periodo di 18 mesi esteso a 36 per gli ultracinquantenni;  nelle aree “svantaggiate” la durata è elevata da 18 a 30 mesi e da 36 a 48.

Sono fatte salve  condizioni di miglior favore in essere.

Per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori in lista di mobilità: sgravio contributivo del 100%  per 18 mesi più contributi pari  al 50% del valore dell’indennità per 12 mesi (24 per gli ultracinquantenni).


 

TRATTAMENTO DI  DISOCCUPAZIONE

-         L’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione riguarda tutti i lavoratori dipendenze

-         Requisito: lo stato di “disoccupazione” a norma di legge. (D.L. 181)

-         Condizione: 2 anni di assicurazione e 52 contributi settimanali nel biennio.

-         Durata dell’ indennità 12 mesi.

-         Misura del trattamento: 60% della retribuzione con massimale pari a € 1.000

-         Per il periodo di godimento: contributi figurativi commisurati alle retribuzioni di riferimento.

 

Requisiti ridotti e lavoro alle dipendenze non subordinato:

Si prevede l’istituzione di un “sostegno al reddito insufficiente”, per tutte le persone che svolgono prestazioni di lavoro con diritto a retribuzioni, compensi, emolumenti, ovvero indennità sostitutive die medesimi per più di € 3.100 lordi annui,  con diverse modulazioni fino a euro 6.200 e tra euro 6.200 e 9.300.

La modulazione della norma dovrà evitare il rischio di disincentivazione della partecipazione attiva al lavoro; la fruizione delle prestazioni si accompagnerà  alla partecipazione ad attività formative o di riqualificazione professionale.

Si porrà, successivamente, l’esigenza di armonizzazione del nuovo sistema con “gestioni speciali” come agricoltura ed edilizia.

 

NORME COMUNI  SUL FINANZIAMENTO

Sulla base dell’accordo interconfederale del ’98 (Patto di Natale) è interamente fiscalizzato il contributo CUAF, e comunque è assicurato un esonero contributivo pari all’1,68% a tutte le imprese, anche a quelle su cui oggi grava un contributo CUAF di valore inferiore.

Contestualmente è introdotto un nuovo contributo a titolo di finanziamento CIG  di entità pari all’1,68% per tutte le tipologie di impresa che non hanno accesso all’attuale sistema di Cig.

Per le imprese che contribuiscono al finanziamento dell’attuale CIG con contributi di importo maggiore il beneficio che deriva  dalla fiscalizzazione del contributo CUAF può essere reso effettivo con gradualità anche   sulla  base di un confronto fra le parti sociali.

Conferma ed estensione delle penalizzazioni, oggi vigenti che gravano sull’impresa come condizione per l’attivazione degli istituti.

Naturalmente il meccanismo qui sommariamente descritto (sommato all’1,61% che già oggi grava su tutte le imprese a titolo di assicurazione contro la disoccupazione) è finalizzato al finanziamento dell’intero sistema, eccezion fatta per il 20%  “integrativo”, dato il carattere eminentemente mutualistico dello stesso e fermo restando quanto detto sopra in proposito.

Armonizzazione fra i due sistemi: l’attuale area di fruizione della CIG e l’area dell’allargamento .

 

ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO (RMI)

Si propone di estendere a tutto il territorio nazionale il RMI finora oggetto di sperimentazione in un numero limitato di Comuni.

L’Istituto prevede azioni di sostegno economico e sociale alle persone svantaggiate esposte al rischio di marginalità sociale. L’Italia, assieme alla Grecia, è l’unico Paese della UE a non disporre ancora di un reddito di ultima istanza.

Ai fini dell’accesso al RMI i soggetti destinatari devono possedere un reddito non superiore a 6.200 euro determinato sulla base della scala di equivalenza dell’ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente).

Ai soggetti in età lavorativa è richiesta la disponibilità lavoro e alla frequenza di corsi professionali.  I programmi di integrazione sociale sono coordinati nell’ambito dei Piani regionali e di zona previsti dalla legge 328/2000 con le altre prestazioni sociali, sanitarie, formative e dei servizi per l’impiego. L’obiettivo è il recupero e lo sviluppo di capacità personali, la ricostruzione di reti familiari e sociali, l’inserimento lavorativo.

 

SOSTEGNO FINANZIARIO PER I GIOVANI

La proposta prevede l’assegnazione a tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il 18mo anno di età di una dotazione finanziaria pari a 15 mila euro attribuita a titolo di credito senza interessi da rimborsare entro 15 anni.

Il finanziamento è concesso per svolgere attività di formazione, tirocini professionali, attività imprenditoriale o professionale. E’ prevista una fase di sperimentazione di due anni prolungabile fino a quattro anni.

 

 

PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E FORME CONTRATTUALI A FINALITA ‘ FORMATIVA

Principi generali

-         soppressione del contratto di formazione/lavoro e sua ricollocazione all’interno del contratto di apprendistato da valorizzare

-         introduzione del contratto di inserimento lavorativo destinato al reingresso nel mondo del lavoro

-           generalizzazione del diritto alla formazione: individuale, settoriale, aziendale

 

Apprendistato

-         è un contratto di lavoro subordinato a finalità formativa - non è un contratto a termine in quanto, se non disdettato alla fine del periodo, si s’intende trasformato nel rapporto subordinato della qualifica conseguita;

-         si rivolge alla fascia d’età 18-25 anni (27 per le aree ed i soggetti svantaggiati); per i laureati è possibile fino a 30 anni;

-         lo si può svolgere a tempo pieno o a part-time, purché almeno di almeno 28 ore settimanali o di media annuale;

-         la durata è da definirsi contrattualmente, all’interno del minimo di 18 e del massimo di 48 mesi; per l’artigianato è fatta salva la normativoa vigente (fino a 5 cinque anni);

-         può essere previsto un periodo di prova, definito contrattualmente, in ogni caso non superiore a 180 giorni;

-         non è possibile impiegare gli apprendisti in lavori pericolosi, a cottimo o ad incentivo;

-         la retribuzione è definita contrattualmente in percentuali progressivamente avvicinantesi alla retribuzione del lavoratore qualificato di pari livello;

-         all’apprendista spettano si applicanoaltresì le disposizioni previste riguardo conservazione del posto in caso di malattia, l’ di infortunio, di congedi e ladi maternità: il rapporto si s’intende prolungato della pari durata di queste assenze;

-         nel rapporto e nello svolgimento dell’orario è compresa la formazione esterna al luogo di lavoro, di almeno 120 ore annue, sulla base di moduli concordati tra Regioni e parti sociali. Il datore di lavoro può avvalersi dei progetti formativi elaborati dall’ente bilaterale o dalla struttura pubblica a livello territoriale/settoriale, ovvero presentarne uno specifico, che sarà vagliato dalla struttura pubblica competente;

-         la formazione interna, anch’essa compresa nell’orario di lavoro, è affidata al tutore, che può anche essere il titolare d’impresa;

-         la formazione e il raggiungimento degli obiettivi formativi sono certificati dalla struttura pubblica competente; in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sono possibili moduli integrativi;

-         la durata della formazione può essere ridotta dai CCNL in presenza di titoli di studio superiori in possesso dell’apprendista e coerenti con la qualifica da conseguire;

-         in caso di nuovo rapporti di lavoro in capo allo stesso apprendistaapprendistato le ore di formazione svolte in precedenza sono computabili;

-         la percentuale di apprendisti rispetto ai lavoratori qualificati è definita contrattualmente e non può superare il rapporto 1:1 rispetto allea stessea qualificahe;

-         nuovi rapporti di apprendistato saranno attivabili dall’impresa a condizione che si sia stata confermata almeno   la metà di quelli già accesi; in caso contrario non si potranno attivare contratti di apprendistato nel biennio successivo;

-         ai fini del computo di tutte le soglie previste dalla legislazione e dai contratti, gli apprendisti si contano in misura intera - la norma vale, per gli apprendisti disabili, anche per le soglie relative ai disabili;

-         il costo contributivo per il datore di lavoro del contratto di apprendistato è di 10 Euro settimanali, l’apprendista paga un contributo pari all’1% della retribuzione. Tali benefici sono prolungati per due anni dopo la trasformazione in lavoro qualificato, e, in caso di anticipata trasformazione, continuano a produrre effetti per l’intero periodo inizialmente previsto. Il diritto agli sgravi è subordinato alla all’effettiva partecipazione dell’apprendista alla formazione esterna.

-         Gli artigiani che sono a norma del con le disposizioni del D.Lgs.626/94 hanno diritto ad un costo previdenziale ridotto a 6 sei Euro settimanali.

 

Contratto di inserimento lavorativo

Si rivolge a:

-               ddisoccupati di lunga durata con più di 25 anni (29 se laureati)

-           disoccupati oltre 45enni

-           disoccupati o inoccupati che rientraino nel mercato del lavoro e fossero prima impegnati nel lavoro di cura

-         durata massima di 12 mesi

-         normativamente è identico al contratto di apprendistato

-         se non si sono confermati almeno il 60% degli assunti non si possono attivare nuovi contratti di inserimento

-         nel rapporto è costitutiva la formazione è parte integrante e costitutiva

 

 

Formazione permanente

-         è istituito un diritto allo formazionealla formazione in favore di tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia di rapporto;

-         tale diritto si può estrinsecare vuoi attraverso la frequenza a corsi per il conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali, vuoi attraverso la partecipazione a corsi per l’aggiornamento, vuoi per la formazione permanente;

-         per ciascuno di queste finalità sono previste fino a 150 ore retribuite all’l’anno, cumulabili nel limite di 150 ore;

-         a tali ore di permesso si sommano quelle per la partecipazione agli esami (art.10 legge 300/70), cui possonopuò anche sommarsi fino ad una settimana di permessi non retribuiti;

-         la condizione per la fruizione delle 150 per il conseguimento dei titoli di studio è che il corso duri almeno il doppio;

-         per l’aggiornamento si attinge ad un monte ore aziendale pari a 8 otto ore per 3 tre per il numero dei dipendenti;

-         Annualmente tra RSA/RSU ed impresa si definisce un accordo su un piano formativo aziendale, anche sulla base diin conformità a quanto in proposito normato nel CCNL applicato;

-         il piano di cui sopra è predisposto sulla base dell’analisi dei fabbisogni formativi, nonché su una ripartizione del costo che può vedere il concorso dei dipendenti fino al limite del 33%, oltreché sull’utilizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie;

-         non potranno assentarsi contemporaneamente dall’impresa per esercitare il diritto allo studio più del 3% dei dipendenti, e in caso di contrasti sull’esercizio al diritto allo studio le questioni saranno affrontate ricorrendo a criteri di utilizzo concordati;

-         in caso di ricorso a procedure di licenziamento, è condizione di procedibilità dimostrare, da parte del datore di lavoro, di avere assicurato ai lavoratori idonee misure di aggiornamento professionale.