SINTESI ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI
RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
(Approvata
all'unanimità dal Comitato direttivo Cgil del 13 gennaio 2003)
PRINCIPI
GENERALI
La proposta si ispira a finalità generali di stabilizzazione e salvaguardia del rapporto
di lavoro; allopposto della vulgata secondo sui una più solida rete di tutele per
le persone nel mercato del lavoro debba
essere funzionale alla riduzione delle tutele
nel rapporto di lavoro
La seconda caratteristica consiste
nella generalizzazione del sistema di istituti posti a tutela del reddito da lavoro, superando ogni soglia riferita a diversità
settoriali, di tipologia di impresa, di
tipologia contrattuale, di classe dimensionale.
Perciò larchitettura del
sistema di istituti e la modulazione delle procedure per la loro attivazione configurano
la necessarietà del ricorso a contratti di solidarietà, interventi formativi, CIG
concordata, gestione flessibile e contrattata del tempo di lavoro, in chiave preventiva
rispetto alleventuale ricorso a licenziamenti collettivi o mobilità.
Inoltre si afferma e si regolamenta la legittimazione per i lavoratori e le
organizzazioni sindacali da essi delegate ad attivare, in caso di inerzia
dellimprenditore, le procedure di accesso agli istituti.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA
- Sono
ammesse ai benefici le imprese con più di 5 dipendenti (è lunico istituto per cui
si prevede una soglia di accesso legata alla dimensione di impresa) .
- Limite
massimo della riduzione: le ore lavorative eccedenti le
20 ore settimanali
- Durata
fino a 24 mesi prorogabili di altri 24 (36 nel Sud)
- Benefici
e prestazioni: 75% della retribuzione perduta, accreditamento dei contributi figurativi in
misura corrispondente allintera retribuzione perduta.
- Incentivi
allimpresa: riduzione contributiva 35% per ogni lavoratore coinvolto, a condizione
che non intervenga procedura di licenziamento
nei 12 mesi successivi.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
La proposta, a regime, prevede laccesso per tutti i lavoratori alle dipendenze (anche in forma di collaborazione) ad una integrazione del reddito pari all80%
della retribuzione perduta (nei limiti di massimali più sotto specificati).
Per tutte le situazioni escluse dai benefici dellattuale
sistema si sancisce il diritto alla integrazione del reddito secondo le seguenti
modalità:
cause di intervento: crisi aziendale
dovute a situazioni temporanee di mercato, eventi transitori non imputabili
allimprenditore o ai lavoratori, provvedimenti emanati dallautorità
giudiziaria, provvedimenti amministrativi dovuti ad esigenze di risanamento o ristrutturazione a fini
ambientali, esigenze connesse ai piani di ristrutturazione, riorganizzazione o
riconversione. (previo esperimento del contratto di solidarietà).
Soggetti beneficiari: tutti i
lavoratori alle dipendenze (collaborazioni comprese)
eccezione fatta per i dirigenti, senza esclusioni dovute alle dimensioni
dimpresa.
Lintegrazione salariale può
protrarsi per un massimo di 24 mesi nel quinquennio (salvo eventi oggettivamente non
evitabili). In caso di riorganizzazione o riconversione: limite massimo 36 mesi più eventuale proroga semestrale per
ritardi giustificati. (esame trimestrale
congiunto sullo stato di avanzamento del piano).
Lintegrazione salariale è pari
al 60% della retribuzione perduta, entro un limite massimo
di 1.000 mensili, indicizzati annualmente (indice ISTAT dei salari contrattuali).
Accreditamento della contribuzione figurativa piena.
Alla medesima platea di lavoratori
spetta una integrazione supplementare pari al 20% della retribuzione perduta, entro un
limite massimo di 200, indicizzati
come sopra.
Per il finanziamento di tale
prestazione (integrativa) è istituita una
contabilità separata nellambito della Gestione prestazioni temporanee, alimentata
come più avanti specificato, con lobbligo di assicurare il pareggio di gestione.
Tale prestazione, integrativa della prestazione di base di cui sopra, dovrà
decorrere entro un arco temporale massimo di 5 anni dalla approvazione della legge;
durante tale periodo fra le parti sociali comparativamente più rappresentative possono
essere convenute diverse misure e durate dei trattamenti, nonché ripartizioni diverse
dellonere contributivo (per settore, tipologia di impresa, classe dimensionale
) anche ponendo a carico del lavoratore quota parte dellonere medesimo.
Serve una norma di
chiusura che dia comunque certezza
della effettività della prestazione al termine dellarco temporale indicato.
Per le situazioni rientranti nellambito di
applicazione dellattuale regime di
cassa integrazione guadagni si tratterà di procedere ai necessari marginali
adeguamenti (revisione dei massimali e dei meccanismi nonché delle quote di
contribuzione) al fine di armonizzare il
sistema senza recare pregiudizio ai trattamenti oggi vigenti per chi ne usufruisce.
LICENZIAMENTI COLLETTIVI E MOBILITA EXTRA AZIENDALE
- Procedure,
forme, tempi e modalità di comunicazione.
- Eventuali
accordi sindacali, criteri di scelta e recesso. Cause di invalidità.
- Possono
iscriversi alle liste di mobilità e ricollocamento facilitato:
lavoratori destinatari da più di 6
mesi di contratti di solidarietà o
integrazione salariale;
lavoratori licenziati per
licenziamenti collettivo ovvero per
giustificato motivo oggettivo;
lavoratori dimissionari per giusta
causa.
Indennità di mobilità: importo pari
al suddetto trattamento di integrazione salariale di base (60% e relativi massimali), per
un periodo di 18 mesi esteso a 36 per gli ultracinquantenni; nelle aree svantaggiate la durata è
elevata da 18 a 30 mesi e da 36 a 48.
Sono fatte salve condizioni di miglior favore in essere.
Per i datori di lavoro che assumano a
tempo indeterminato lavoratori in lista di mobilità: sgravio contributivo del 100% per 18 mesi più contributi pari al 50% del valore dellindennità per 12 mesi
(24 per gli ultracinquantenni).
TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE
- Lassicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione riguarda tutti i lavoratori dipendenze
- Requisito:
lo stato di disoccupazione a norma di legge. (D.L. 181)
- Condizione:
2 anni di assicurazione e 52 contributi settimanali nel biennio.
- Durata
dell indennità 12 mesi.
- Misura
del trattamento: 60% della retribuzione con massimale pari a 1.000
- Per
il periodo di godimento: contributi figurativi commisurati alle retribuzioni di
riferimento.
Requisiti
ridotti e lavoro alle dipendenze non subordinato:
Si prevede listituzione di un
sostegno al reddito insufficiente, per tutte le persone che svolgono
prestazioni di lavoro con diritto a retribuzioni, compensi, emolumenti, ovvero indennità
sostitutive die medesimi per più di 3.100 lordi annui, con diverse modulazioni fino a euro 6.200 e tra
euro 6.200 e 9.300.
La modulazione della norma dovrà
evitare il rischio di disincentivazione della partecipazione attiva al lavoro; la
fruizione delle prestazioni si accompagnerà alla
partecipazione ad attività formative o di riqualificazione professionale.
Si porrà, successivamente,
lesigenza di armonizzazione del nuovo sistema con gestioni speciali come
agricoltura ed edilizia.
NORME COMUNI SUL
FINANZIAMENTO
Sulla base dellaccordo
interconfederale del 98 (Patto di Natale) è interamente fiscalizzato il contributo
CUAF, e comunque è assicurato un esonero contributivo pari all1,68% a tutte le
imprese, anche a quelle su cui oggi grava un contributo CUAF di valore inferiore.
Contestualmente è introdotto un nuovo
contributo a titolo di finanziamento CIG di
entità pari all1,68% per tutte le tipologie di impresa che non hanno accesso
allattuale sistema di Cig.
Per le imprese che contribuiscono al
finanziamento dellattuale CIG con contributi di importo maggiore il beneficio che
deriva dalla fiscalizzazione del contributo
CUAF può essere reso effettivo con gradualità anche
sulla base di un confronto fra
le parti sociali.
Conferma ed estensione delle
penalizzazioni, oggi vigenti che gravano sullimpresa come condizione per
lattivazione degli istituti.
Naturalmente il meccanismo qui
sommariamente descritto (sommato all1,61% che già oggi grava su tutte le imprese a
titolo di assicurazione contro la disoccupazione) è finalizzato al finanziamento
dellintero sistema, eccezion fatta per il 20% integrativo,
dato il carattere eminentemente mutualistico dello stesso e fermo restando quanto detto
sopra in proposito.
Armonizzazione fra i due sistemi:
lattuale area di fruizione della CIG e larea dellallargamento .
ISTITUZIONE DEL REDDITO MINIMO DI
INSERIMENTO (RMI)
Si propone di estendere a tutto il
territorio nazionale il RMI finora oggetto di sperimentazione in un numero limitato di
Comuni.
LIstituto prevede azioni di
sostegno economico e sociale alle persone svantaggiate esposte al rischio di marginalità
sociale. LItalia, assieme alla Grecia, è lunico Paese della UE a non disporre
ancora di un reddito di ultima istanza.
Ai fini dellaccesso al RMI i
soggetti destinatari devono possedere un reddito non superiore a 6.200 euro determinato
sulla base della scala di equivalenza dellISEE (Indicatore di Situazione Economica
Equivalente).
Ai soggetti in età lavorativa è
richiesta la disponibilità lavoro e alla frequenza di corsi professionali. I programmi di integrazione sociale sono
coordinati nellambito dei Piani regionali e di zona previsti dalla legge 328/2000
con le altre prestazioni sociali, sanitarie, formative e dei servizi per limpiego.
Lobiettivo è il recupero e lo sviluppo di capacità personali, la ricostruzione di
reti familiari e sociali, linserimento lavorativo.
SOSTEGNO FINANZIARIO PER I GIOVANI
La proposta prevede
lassegnazione a tutti i cittadini italiani che hanno compiuto il 18mo anno di età
di una dotazione finanziaria pari a 15 mila euro attribuita a titolo di credito senza
interessi da rimborsare entro 15 anni.
Il finanziamento è concesso per
svolgere attività di formazione, tirocini professionali, attività imprenditoriale o
professionale. E prevista una fase di sperimentazione di due anni prolungabile fino
a quattro anni.
PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
FORME CONTRATTUALI A FINALITA FORMATIVA
Principi generali
- soppressione
del contratto di formazione/lavoro e sua ricollocazione allinterno del contratto di
apprendistato da valorizzare
- introduzione
del contratto di inserimento lavorativo destinato al reingresso nel mondo del lavoro
-
generalizzazione
del diritto alla formazione: individuale, settoriale, aziendale
Apprendistato
- è
un contratto di lavoro subordinato a finalità formativa - non è un contratto a termine in quanto, se non
disdettato alla fine del periodo, si sintende
trasformato nel rapporto subordinato della qualifica conseguita;
- si
rivolge alla fascia detà 18-25 anni (27 per le aree ed i soggetti svantaggiati);
per i laureati è possibile fino a 30 anni;
- lo
si può svolgere a tempo pieno o a part-time, purché almeno di
almeno 28 ore settimanali o di media annuale;
- la
durata è da definirsi contrattualmente, allinterno del minimo di 18 e del massimo
di 48 mesi; per lartigianato è fatta salva la normativoa
vigente (fino a 5 cinque anni);
- può
essere previsto un periodo di prova, definito contrattualmente, in ogni caso non superiore
a 180 giorni;
- non
è possibile impiegare gli apprendisti in lavori pericolosi, a cottimo o ad incentivo;
- la
retribuzione è definita contrattualmente in percentuali progressivamente avvicinantesi
alla retribuzione del lavoratore qualificato di pari livello;
- allapprendista
spettano si applicanoaltresì le
disposizioni previste riguardo conservazione del posto in caso di malattia, l di infortunio, di congedi e ladi
maternità: il rapporto si sintende prolungato della
pari durata di queste assenze;
- nel
rapporto e nello svolgimento dellorario è compresa la formazione esterna al luogo
di lavoro, di almeno 120 ore annue, sulla base di moduli concordati tra Regioni e parti
sociali. Il datore di lavoro può avvalersi dei progetti formativi elaborati
dallente bilaterale o dalla struttura pubblica a livello territoriale/settoriale,
ovvero presentarne uno specifico, che sarà vagliato dalla struttura pubblica competente;
- la
formazione interna, anchessa compresa nellorario di lavoro, è affidata al
tutore, che può anche essere il titolare dimpresa;
- la
formazione e il raggiungimento degli obiettivi formativi sono certificati dalla struttura
pubblica competente; in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sono possibili
moduli integrativi;
- la
durata della formazione può essere ridotta dai CCNL in presenza di titoli di studio
superiori in possesso dellapprendista e coerenti con la qualifica da conseguire;
- in
caso di nuovo rapporti di lavoro in capo allo stesso apprendistaapprendistato
le ore di formazione svolte in precedenza sono computabili;
- la
percentuale di apprendisti rispetto ai lavoratori qualificati è definita contrattualmente
e non può superare il rapporto 1:1 rispetto allea stessea qualificahe;
- nuovi
rapporti di apprendistato saranno attivabili dallimpresa a condizione che si sia
stata confermata almeno la metà di quelli già accesi; in caso contrario
non si potranno attivare contratti di apprendistato nel biennio successivo;
- ai
fini del computo di tutte le soglie previste dalla legislazione e dai contratti, gli
apprendisti si contano in misura intera - la norma vale, per gli apprendisti disabili,
anche per le soglie relative ai disabili;
- il
costo contributivo per il datore di lavoro del contratto di apprendistato è di 10 Euro settimanali, lapprendista paga un
contributo pari all1% della retribuzione. Tali benefici sono prolungati per due anni
dopo la trasformazione in lavoro qualificato, e, in caso di anticipata trasformazione,
continuano a produrre effetti per lintero periodo inizialmente previsto. Il diritto
agli sgravi è subordinato alla alleffettiva
partecipazione dellapprendista alla formazione esterna.
- Gli
artigiani che sono a norma del con le disposizioni del
D.Lgs.626/94 hanno diritto ad un costo previdenziale ridotto a 6 sei Euro settimanali.
Contratto di inserimento lavorativo
Si
rivolge a:
-
ddisoccupati di lunga durata con
più di 25 anni (29 se laureati)
-
disoccupati oltre 45enni
-
disoccupati o inoccupati che
rientraino nel mercato del lavoro e fossero prima impegnati
nel lavoro di cura
- durata
massima di 12 mesi
- normativamente
è identico al contratto di apprendistato
- se
non si sono confermati almeno il 60% degli assunti non si possono attivare nuovi contratti
di inserimento
- nel
rapporto è costitutiva la formazione è parte integrante e costitutiva
Formazione permanente
- è
istituito un diritto allo formazionealla formazione in favore
di tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia di rapporto;
- tale
diritto si può estrinsecare vuoi attraverso la frequenza a corsi per il conseguimento di
titoli di studio o di attestati professionali, vuoi attraverso la partecipazione a corsi
per laggiornamento, vuoi per la formazione permanente;
- per
ciascuno di queste finalità sono previste fino a 150 ore retribuite alllanno,
cumulabili nel limite di 150 ore;
- a
tali ore di permesso si sommano quelle per la partecipazione agli esami (art.10 legge
300/70), cui possonopuò anche sommarsi fino ad una settimana di permessi non retribuiti;
- la
condizione per la fruizione delle 150 per il conseguimento dei titoli di studio è che il corso duri almeno il doppio;
- per
laggiornamento si attinge ad un monte ore aziendale pari a 8
otto ore per 3 tre per il numero dei dipendenti;
- Annualmente
tra RSA/RSU ed impresa si definisce un accordo
su un piano formativo aziendale, anche sulla base diin conformità a quanto in proposito normato nel CCNL
applicato;
- il
piano di cui sopra è predisposto sulla base dellanalisi dei fabbisogni formativi,
nonché su una ripartizione del costo che può vedere il concorso dei dipendenti fino al
limite del 33%, oltreché sullutilizzo di risorse regionali, nazionali e
comunitarie;
- non
potranno assentarsi contemporaneamente dallimpresa per esercitare il diritto allo
studio più del 3% dei dipendenti, e in caso di contrasti sullesercizio al diritto
allo studio le questioni saranno affrontate ricorrendo a criteri di utilizzo concordati;
- in caso di ricorso a procedure di licenziamento, è
condizione di procedibilità dimostrare, da parte del datore di lavoro, di avere
assicurato ai lavoratori idonee misure di aggiornamento professionale.
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