La Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

 (Bozza per la consultazione )


Presentazione

L’Ulivo considera centrale nella sua azione politica l’impegno per il lavoro, per una piena e buona occupazione.

Ha espresso questo impegno nel contrastare con fermezza le iniziative del governo Berlusconi, contrarie agli interessi dei lavoratori, ma altrettanto nell’avanzare, in positivo proposte concrete per promuovere il lavoro, tutti i lavori e modernizzare il mercato del lavoro.

Negli ultimi mesi siamo stati impegnati in Senato, sulla delega del governo riguardante il mercato del lavoro.

Ci siamo opposti, e ci opporremo, alla intenzione del governo di cambiare l’art. 18 dello statuto dei lavoratori, riducendo le tutele contro il licenziamento.

Questa opposizione si è svolta in sede parlamentare e si è manifestata in una grande  mobilitazione sociale.

Inoltre abbiamo elaborato una proposta complessiva di riforma del mercato del lavoro  che si contrappone al Libro Bianco di Maroni.

Siamo convinti che per migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e alzare il tasso di occupazione la flessibilità era necessaria. L’abbiamo dimostrato con le riforme attuate nella scorsa legislatura – in particolare attraverso la cosiddetta legge Treu (legge n. 196/1997) – che hanno contribuito a riattivare l’occupazione con risultati notevoli (oltre 1.500.000 di nuovi occupati dalla fine 97).

Ma la flessibilità va regolata e, soprattutto per riattivare l’occupazione, occorrono interventi strutturali finalizzati allo sviluppo economico, al sostegno alla domanda, specie nei servizi, agli investimenti in infrastrutture, alla riduzione della pressione contributiva sulle imprese. Occorre finalizzare tutte le azioni al sostegno della occupabilità.

Riteniamo importante promuovere tutti i lavori anche nelle forme nuove, flessibili e autonome; ma vogliamo che la flessibilità non sia pagata con precarietà e con le intollerabili insicurezze  di oggi.

Questo vale per tutti i lavoratori; non solo per quelli subordinati ma anche e soprattutto per i lavoratori più esposti e precari. Su 22 milioni circa di occupati in Italia, non sono più di 10 milioni quelli che godono delle garanzie tipiche della legislazione del lavoro e dello Statuto dei lavoratori.

Vogliamo occuparci di tutti i lavoratori, gli autonomi, i subordinati, ma anche dei milioni di lavoratori  economicamente dipendenti, dei cosiddetti parasubordinati e collaboratori di varia natura.

Questo è l’obiettivo della Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

La Carta non sostituisce ma integra lo statuto dei lavoratori del 1970.

Delinea un sistema di tutele per tutte le forme di lavoro, modulato secondo le caratteristiche e il loro bisogno di protezione. In particolare è prevista una rete comune di tutele di base per tutti i tipi di lavoro, compreso quello autonomo; mentre tutele specifiche sono previste per i lavori economicamente dipendenti, in particolare per le collaborazioni coordinate e continuative, e per il lavoro subordinato .

Le tutele non sono più solo quelle nel rapporto di lavoro, che riguardano il “posto” di lavoro, ma anche quelle che proteggono i lavoratori nel mercato del lavoro, nelle attività diversificate e mobili che sono sempre più comuni.

Per questo nella proposta di ‘Carta dei diritti’ hanno importanza centrale sia la formazione lungo l’intero arco della vita lavorativa, sia le forme di tutele attive del reddito cioè forme di ammortizzatori sociali adatte alle caratteristiche dei nuovi lavori.

Un’altra area d’intervento da riorganizzare riguarda i servizi e gli incentivi per l’occupazione. Occorre prevedere l’accesso a informazioni puntuali circa le opportunità di lavoro sul territorio e stabilire incentivi adeguati per sostenere i lavori.

Questo tipo di tutele va amministrato sul territorio, ad opera soprattutto di regioni ed enti locali, con integrazioni con gli operatori privati autorizzati. Va collegato con la formazione continua e con gli ammortizzatori, perché queste non diventino mera “assistenza”.

Da ultimo, anche la tutela della salute e della sicurezza va estesa e adattata ai lavori autonomi e parasubordinati. Questi lavori si svolgono in luoghi di lavoro diversi da quelli tradizionali ma non per questo potenzialmente meno pericolosi.

Queste aree – formazione continua, tutela attiva del reddito  e sicurezza sociale, servizi e incentivi all’occupazione, sicurezza e salute – costituiscono altrettanti terreni di impegno per dare a tutti i lavori  tutele e sostegno per essere presenti sul mercato in modo attivo e socialmente accettabile.

Su questi temi solleciteremo il governo a confrontarsi.

Il testo allegato costituisce una bozza di proposta che l’Ulivo sottopone a una vasta consultazione nel paese con i cittadini, i lavoratori, i sindacati, le categorie produttive, i partiti e le associazioni.

Dalla consultazione saranno tratti suggerimenti e integrazioni per presentare, entro l’estate, un progetto di legge definitivo.

 

Roma, 22 maggio 2002


 

La Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

 

1. Principi

La diversificazione in atto fra i lavori ha da tempo messo in crisi l’impostazione tradizionale, incentrata sul rapporto di lavoro subordinato come modello unico.

I tentativi di far rientrare in questo unico modello la miriade di forme di attività espresse dall’attuale organizzazione economica - estendendo a loro, in tutto o in parte, le regole proprie del lavoro subordinato - sono risultati sempre meno convincenti e, allo stesso tempo, hanno contribuito ad alimentare i fenomeni di illegalità diffusa nel mercato del lavoro.

Questa tendenza è stata via via corretta con adattamenti parziali, in particolare prevedendo rapporti di lavoro detti atipici, cioè regolati diversamente, di solito con minori tutele rispetto a quelle tradizionali, con maggiore flessibilità e con minori costi, specie previdenziali (tipico il c.d. lavoro parasubordinato).

Questi adattamenti sono risultati efficaci sul piano occupazionale (l’elevamento del tasso di occupazione e la rilevante riduzione del tasso di disoccupazione negli ultimi due anni sono in buona parte dovuti alle nuove forme di lavoro), ma è ora urgente non lasciarli a se stessi e fare un passo ulteriore. In questo modo, infatti, si è introdotta una flessibilità di cui c'era bisogno, ma rimanendo ferma la preesistente cornice (che non includeva le forme flessibili) c'è il rischio che prendano piede tendenze destabilizzanti: sia sul piano della conformazione del rapporto di lavoro e dei diritti che in esso si devono radicare, sia perché i rapporti atipici sono affiancati da istituti di sicurezza sociale assolutamente frammentari e incerti. Essi quindi sono soggetti ad una corrosione surrettizia e non controllata delle tutele, che punta poi anche ad altri rapporti e che può pericolosamente destrutturare il mercato.

Scopo della nostra iniziativa è dunque quello di recuperare le forme di flessibilità introdotte in questi anni ad un quadro generale di principi e di diritti, che corrisponda, senza alcun ritorno all'indietro, al nuovo mondo del lavoro. In esso l'azione collettiva non può prescindere dalla intervenuta personalizzazione del lavoro e deve quindi essere riqualificata, ma non può essere cancellata, senza che ne risultino danneggiate, oltre alle ragioni dei lavoratori, quelle della stessa efficienza. Mentre la flessibilità collegata all'individualizzazione contribuisce alla competitività complessiva dell'economia se ed in quanto possa mettere a disposizione delle imprese un lavoro meno rigido, ma anche più qualificato e permanentemente qualificato in funzione di una concorrenza interna e internazionale che si gioca sul terreno dell'innovazione e della qualità non meno che sul terreno dei costi.

La nostra proposta perciò è finalizzata:

-         alla ridefinizione lungo una scala continua delle diversificate forme di lavoro oggi esistenti, partendo da una disciplina e da tutele di base comuni a tutti i tipi di lavoro, per procedere poi gradualmente verso normative e tutele differenziate e ulteriori;

-         alla valorizzazione in ciascuna di queste forme del capitale umano del Paese, riconoscendo un ruolo centrale alla formazione, lungo tutto l’arco della vita lavorativa;

-         al riordinamento delle tutele facenti capo oggi agli ammortizzatori sociali in funzione delle nuove caratteristiche del mercato del lavoro;

-         alla riqualificazione dei momenti di azione e di autonomia collettiva nell’ambito di una rinnovata cornice legislativa.

 

Al di sopra delle regole fondamentali che dovranno valere per tutti, la modulazione si dovrà realizzare in modo a sua volta diversificato, sia quanto alle materie, sia quanto alle fonti; cioè non solo in via legislativa ma anche attraverso il chiaro riconoscimento del valore della autonomia collettiva nonché, per certi aspetti e per gruppi di soggetti in grado di farlo, anche attraverso la contrattazione individuale. Essa, inoltre, dovrà essere orientata da un principio guida, che in prima approssimazione può individuarsi nel principio di proporzionalità delle regole al bisogno di tutela e di regolazione desumibile dall’art. 35 cost. c. 1 (la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme).

Nel suo insieme, la nuova disciplina dovrà riferirsi a tutte quelle forme di lavoro che in sede europea si è preso a definire “lavoro economicamente dipendente”, formula più pregnante e più intelligibile del nostro “lavoro parasubordinato”. Il lavoro economicamente dipendente è riconoscibile sulla base di una pluralità di indici, non tutti necessari in ciascuna fattispecie, che vanno dall’assenza di collaboratori, alla corrispondenza qualitativa al lavoro salariato, a lavorare per conto di un solo datore di lavoro, alla mancanza per i propri prodotti o servizi di un vero mercato.

 

 

2. La formazione professionale continua e le politiche attive del lavoro

Si può ormai ritenere acquisita l’idea che, per migliorare le performance occupazionali del nostro Paese, non solo occorra migliorare il livello di preparazione di base dei giovani che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro, ma sia altresì necessario fare della formazione per l’intero arco della vita una risorsa, volta a consentire l’aggiornamento continuo del personale già occupato contro i rischi di obsolescenza professionale, possibilità di riconversione e riqualificazione professionale nelle fasi di mutamento organizzativo, riorientamento e diversificazione professionale, di crescita e miglioramento continuo.

Pertanto, oltre al diritto di ciascuno, alla conclusione del ciclo della scuola dell'obbligo e fino al compimento del 18° anno di età, di accedere a percorsi di istruzione superiore o di formazione professionale iniziale o di apprendistato ai fini del conseguimento di un idoneo titolo di studio o certificato formativo o di una qualifica professionale, si deve garantire anche un diritto alla formazione per l'intero arco della vita mirante ad assicurare continuità alla traiettoria lavorativa dell'individuo nelle fasi di transizione, di perdita dell'impiego, di sospensione o di interruzione dell'attività lavorativa.

Esso costituisce parimenti sia un investimento dell'individuo sia certamente un interesse per la collettività stessa.

Ciò comporta:

a)   il diritto di accesso gratuito alle informazioni riguardanti le offerte di lavoro e formative a livello territoriale, nazionale ed europeo, ai servizi per l'impiego generali e/o specifici nei primi sei mesi di inoccupazione e, nei dodici mesi successivi alla perdita di un impiego, il diritto di ricevere una proposta formativa, di riqualificazione o di lavoro e di usufruire di servizi per l'analisi individuale dei fabbisogni professionali e di bilanci delle competenze, al fine di valutare e di riorientare i propri percorsi professionali;

b)   il diritto di accesso, anche tramite appositi assegni individuali formativi, ai finanziamenti pubblici e privati e ai benefici economici destinati a promuovere la formazione come investimento sociale;

c)   il diritto alla promozione di misure e modalità formative specifiche atte ad assicurare pari opportunità alle donne, soprattutto in ragione della rimozione di ostacoli attinenti al ruolo riproduttivo e al lavoro di cura;

d)   il diritto di scelta di percorsi formativi individuali anche attraverso l’utilizzo di congedi formativi, periodi sabbatici, orari flessibili, conti-ore, prestazioni con orario ridotto, moduli formativi in alternanza, al fine di seguire percorsi formativi liberamente scelti ovvero concordati nell'ambito di accordi aziendali o territoriali, di patti formativi locali o di iniziative assunte dai servizi locali per l'impiego;

e)   il diritto di veder certificati i percorsi formativi realizzati e i risultati conseguiti;

f)    il diritto delle rappresentanze dei lavoratori all’informazione e alla consultazione periodica a tutti i livelli, anche territoriali, per prevenire fenomeni di obsolescenza professionale e squilibri di genere nella composizione della forza lavoro.

 

Occorre prevedere adeguate forme di finanziamento per l’attività di formazione così come configurata:

 

a) tramite contributi delle parti sociali, eventualmente integrati da risorse pubbliche, ad un apposito fondo, i cui prelievi dovranno essere regolati secondo procedure concordate collettivamente;

b) tramite agevolazioni fiscali per spese di formazione a carattere integrativo da parte dell’impresa e dei singoli lavoratori secondo regole da definire in via regolamentare previa concertazione con le parti sociali.

 

 

3. Gli ammortizzatori sociali e la tutela attiva del reddito

In un mercato del lavoro in cui la mobilità lavorativa si caratterizza ormai come un aspetto fisiologico e non come un’evenienza eccezionale e traumatica, non si può continuare a concepire gli ammortizzatori sociali esclusivamente in funzione di eventi a carattere eccezionale.

Ciò richiede che il funzionamento dei nuovi ammortizzatori sia strettamente integrato con i servizi all’impiego e con la formazione continua. Ha altresì implicazioni sul finanziamento dei nuovi ammortizzatori che dovrà essere fondato su tre direttrici:

-  utilizzo della spesa pubblica per alimentare soprattutto gli ammortizzatori di base;

-  rinnovata finalizzazione della contribuzione, per concorrere al finanziamento degli ammortizzatori specifici;

-  allargamento dello spazio per forme mutualistiche basate su fondi.

Più specificamente si propone di riorganizzare le provvidenze su due livelli fondamentali, che rispondono a funzioni e richiedono interventi diversi:

 

 

1)  Ammortizzatori sociali di base.

 

a) La prima esigenza è quella di armonizzare i trattamenti, ora differenziati in forme che rasentano l’illegittimità costituzionale, per configurare un livello di trattamento comune per tutte le integrazioni al reddito in caso di perdita della precedente occupazione. Ciò comporta unificare progressivamente le attuali indennità ordinarie e speciali di disoccupazione e la indennità di mobilità (mentre i prepensionamenti vanno definitivamente superati potenziando le opportunità di occupazione e di riconversione dei lavoratori anziani, anche col part time).

Questi ammortizzatori di base andranno applicati a tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici e gradualmente ai lavoratori temporanei ed economicamente dipendenti modificando i requisiti per la loro fruizione, che ora sono pensati per i lavoratori dipendenti stabili (e quindi troppo lunghi perché ne possano godere i lavoratori temporanei).

b) La seconda esigenza è di ampliare il contenuto di queste provvidenze sociali di base, perché permettano la continuità di quel nocciolo di reddito che rappresenta la vita di ciascun lavoratore. Tenendo conto della gradualità dell’armonizzazione per i lavoratori temporanei ed economicamente dipendenti, bisognerà rafforzare da subito e preliminarmente alcune provvidenze: sia forme limitate di copertura relative alla continuità dei versamenti previdenziali, al rateo mutuo casa, alle tasse scolastiche, alla maternità, ecc… sia il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti (quelli dei cosiddetti settantottisti; cinquantunisti nel settore agricolo).

Una forma efficace di organizzazione di queste provvidenze è di ricondurle a un conto di sicurezza individuale regolamentando in modo appropriato i limiti di prelievo ai diversi fini.

c) La riorganizzazione di queste provvidenze di base impone di ripensare anche le forme del loro finanziamento. Il finanziamento dovrà essere misto: sostenuto in parte dalla fiscalità generale e in parte dai contributi delle categorie interessate; e differenziato a seconda del tipo di lavori. Occorre pensare a una modulazione dell’entità di contributo in capo alle imprese con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro del quale sono parte (si tratterebbe, cioè, di farle pagare di meno per rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di più per rapporti di lavoro a termine). Ciò incentiverebbe le imprese a privilegiare forme più stabili di relazioni lavorative e a farle partecipare in maniera più equa ai costi del sistema: è giusto che l’impresa che produce “clienti” del sistema della disoccupazione contribuisca in misura maggiore ai costi di quest’ultimo.

Un minimo di contribuzione andrà richiesto anche ai lavoratori: perché ciò può contribuire a responsabilizzarli circa l’uso del sistema, in ordine a una mobilità sempre più fisiologica nel mercato del lavoro.

L’applicazione di questi trattamenti, specie quelli di disoccupazione con requisiti ridotti, si presta ad abusi, anche per la mancanza di servizi all’impiego capaci di controllare l’effettività dello stato di disoccupazione.

Il controllo per prevenire simili abusi può essere efficacemente attuato su base associativa in tutti i casi in cui forme di sostegno al reddito siano gestite dalle associazioni bilateralmente nel caso di lavoratori dipendenti o, nel caso di lavoratori autonomi o economicamente dipendenti, da singole associazioni.

Inoltre, per scoraggiare comportamenti opportunistici sarà utile ancorare la fruizione del sostegno da parte di lavoratori non associati alla costituzione da parte loro di forme associative, che possano farsi garanti del buon uso e sulle quali possa ricadere, in forma di contribuzione maggiorata, la sanzione di eventuali abusi. Ragionamenti analoghi – relativi ai pericoli di comportamenti opportunistici – dovrebbero essere compiuti per i trattamenti erogati nel campo del lavoro agricolo e di quello dell’edilizia.

 

 

2) Trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro.

 

L’obiettivo generale e di finalizzare questi istituti non solo all’obbiettivo di composizione dei conflitti, ma di una efficiente allocazione della risorsa lavoro a fronte delle riorganizzazioni aziendali, in specie nel caso di eccedenza di personale. A tal fine anche l’uso di questi ammortizzatori andrà coordinato strettamente con l’attività dei servizi all’impiego e con la formazione continua. Va sottolineato che la maggiore flessibilità di cui può godere l’impresa (in termini di tipi contrattuali, di orari, ecc.) unita a una maggiore capacità del sistema di sostenere con formazione e servizi all’impiego l’occupabilità dei lavoratori, dovrebbe ridurre la drammaticità del problema delle eccedenze e delle riconversioni aziendali. La riorganizzazione, va perseguita in tre direzioni anche tenendo conto della delega approvata nel 1999.

a) Anzitutto armonizzare le attuali forme di cassa integrazione compreso l’utilizzo dei contratti di solidarietà e superare progressivamente le discipline particolaristiche (normalmente assunte in deroga).

b) In secondo luogo estendere gli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse.

c) Infine, definire in modo rigoroso la durata della integrazione (entro limiti massimi anche fissati entro un intervallo predefinito di tempo) e prevedere tassi di copertura decrescenti nel tempo.

 

Questi ammortizzatori, data la loro caratteristica, dovranno finanziarsi essenzialmente su base assicurativa, cioè con contributi dei soggetti beneficiari; e le prestazioni dovranno essere correlate, almeno entro un certo limite, all’onere contributivo.

Anche qui occorre responsabilizzare le parti all’uso delle provvidenze. Si può pensare, ad esempio, a subordinare l’accesso al trattamento alla previsione dei contratti collettivi (ed alla effettiva utilizzazione) di clausole che prevedano la flessibilità dell’orario su base annuale, in modo tale da ricorrere alla risorsa solo dopo che sul piano aziendale si sia già cominciato ad assorbire le eventuali varianze negative del fabbisogno occupazionale.

Più in generale è necessario incentivare le aziende a farsi carico attivamente della sorte dei dipendenti in caso di crisi, secondo il modello del piano sociale già adottato in alcune esperienze europee.

Specie ai fini dell’estensione delle integrazioni salariali a tutte le categorie ora prive, va valorizzato il modello del fondo categoriale o intercategoriale bilateralmente costruito, nonché l’utilizzo congiunto di risorse del fondo con risorse pubbliche ed esperienze interessanti come quelle della ‘banca ore’: un interessante modello esiste nel comparto artigiano.

 

Su queste aree fondamentali (formazione professionale continua e politiche attive nel lavoro; ammortizzatori sociali) la rimodulazione va definita legislativamente (e attuata nella pratica applicativa) tenendo conto anche delle nuove competenze regionali in materia di lavoro e previa concertazione con le parti.

 

 

Roma, 22 maggio 2002


 

Schema

I. Applicando schematicamente quanto evidenziato in precedenza e considerando la suddivisione in tre tipologie di lavoratori (autonomi; economicamente dipendenti; subordinato;) si può ritenere che le normative di base applicabili a tutte le forme di lavoro - comprese quelle autonome, i soci di cooperative, i lavori di pubblica utilità, nonché di volontariato e di tirocinio – comprendano un minimo comune denominatore fondato su:

 

TIT. I  LAVORO AUTONOMO. Riguarda le normative di base applicabili a tutte le forme di lavoro – in particolare quelle autonome:

a)     I diritti di libertà politiche, civili e sindacali (mantenendo qui le norme fondamentali dello statuto dei lavoratori, riguardanti anche la libertà, la libertà sindacale, di negoziazione collettiva, il diritto all’autotutela collettiva, con in più diritti nuovi come il diritto alla riservatezza; alla tutela contro le molestie sessuali; gli standard protettivi fondamentali per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro in quanto svolte in ambienti di lavoro organizzati dal datore di lavoro o dal committente; forme di prevenzione e protezione dei rischi relativi; una tutela minima della continuità del rapporto (preavviso); diritto ad un equo compenso, a un equo trattamento pensionistico e alla tutela attiva del reddito).

b)     Il diritto all’apprendimento sia nella fase di transizione dalla scuola al lavoro  sia nel corso della vita attiva, compresi i congedi, in rapporto alle caratteristiche dell’attività svolta e al fine di promozione della occupabilità anche in lavori diversi. Il diritto è individuale ma esercitabile anche su basi collettive. La norma statale si limita a stabilire il principio affidando la disciplina e la gestione ai livelli regionali e subregionali.

c)     Il diritto di utilizzare gratuitamente i servizi all’impiego pubblici e privati e di beneficiare di incentivi all’occupazione definiti su base regionale.

d)     Diritto alla maternità, alla paternità, alla cura personale, alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro (congedi familiari, assegni per la famiglia, etc.).

 e) Misure di sostegno all’occupabilità.

 

TIT. II. LAVORO ECONOMICAMENTE DIPENDENTE. Comprende norme ulteriori che integrano e migliorano quelle del TIT. I, e si applicano in particolare al lavoro economicamente dipendente, cioè alle attività consistenti in un’opera continua e coordinata, prevalentemente personali, senza subordinazione giuridica, dietro corrispettivo:

-       diritto di organizzazione, di attività sindacale e  diritto di sciopero;

-       diritto alla parità e alla non discriminazione;

-       un compenso proporzionale alla qualità e quantità del lavoro, stabilito da accordi collettivi o con riferimento agli usi, da corrispondere in tempi certi e ragionevolmente brevi;

-       diritto a periodi di riposo;

-       trattamenti economici in caso di malattia, infortunio e maternità (da adattare ai vari tipi);

-       tutela risarcitoria in caso di recesso senza causa;

-       diritto di informazione secondo le normative contrattuali;

-       diritti per apporti originali e per le invenzioni;

-       forme di tutela attive volte a predisporre una rete di sicurezza per i casi prolungati di inattività (non volontaria) con finanziamento in parte pubblico in parte contributivo degli interessati (norma base integrabile con disciplina regionale);

-       diritto all’apprendimento continuo per il cui finanziamento è previsto un contributo a carico del datore di lavoro/committente (da definire in sede regionale);

-       diritti di sicurezza sociale e tutela del reddito.

 

TIT. III. LAVORO SUBORDINATO.

Comprende norme che integrano e migliorano quelle dei titoli precedenti e si applicano ai lavoratori subordinati.

 

-         diritti sindacali;

-         diritti di informazione e forme partecipative secondo le direttive europee;

-         diritto all’apprendimento continuo attraverso la definizione di modalità di anticipazione dei cambiamenti e di prevenzione dei loro effetti, definizione di percorsi di carriera, investimenti formativi a carico dell’impresa e dei lavoratori,  certificazione competenze acquisite e loro riconoscimento a fini di crescita professionale;

-         Procedure di conciliazione e di arbitrato incentivate (secondo il precedente degli accordi CISPEL, ARAN, CONFAPI);

-       sostegno della previdenza complementare e devoluzione del TFR;

-  politiche attive per il sostegno all’occupabilità (da articolare su base regionale);

-       tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione (con particolare riferimento ai lavoratori temporanei).


Dopo la presentazione, avvenuta il 22 maggio presso la Sala Rossa del Senato della Repubblica, della “Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori”, i partiti dell’Ulivo hanno deciso il seguente programma di lavoro per procedere alla consultazione prevista:

Gruppo di coordinamento

Si è costituito un gruppo coordinato da Cesare Damiano e Tiziano Treu, al fine di monitorare l’andamento della consultazione e la sua conclusione. Il gruppo è composto da Ornella Piloni, Gianfranco Pagliarulo, Enzo Ceremigna, Natale Ripamonti, Dino Tibaldi.


Consultazione delle parti sociali e delle associazioni

Si sono richiesti incontri a:

·          Cgil, Cisl e Uil;

·          CNA, Confartigianato, Casa;

·          Confercommercio, Confersercenti;

·          Confindustria;

·          Confapi;

·          Lega delle Cooperative, Confcooperative;

·          Associazioni del Credito.

 

Iniziative politiche/consultazioni

Si terranno iniziative politiche nazionali di presentazione della ‘Carta’ da parte dell’Ulivo oltre a numerosi incontri nelle diverse realtà locali. Ogni partito provvederà, inoltre, alla consultazione con i propri iscritti.

Gruppo di lavoro per la redazione del testo finale

Si è costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell’Ulivo e docenti universitari, indicati dai rispettivi partiti, al fine di raccogliere le osservazioni che emergeranno nel corso della consultazione con le forze sociali, le associazioni, gli iscritti, i lavoratori, i cittadini, e di redigere il testo conclusivo.

 

“CARTA DEI DIRITTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI”

   

Articolo 1
Principi generali

1. In attuazione del principio costituzionale di tutela del lavoro in tutte le sue forme, e in conformità con i principi che informano l'ordinamento dell'Unione Europea, la Repubblica adotta le misure necessarie a promuovere la piena e buona occupazione - anche in forma autonoma e imprenditoriale - , e riconosce a tutte le lavoratrici e i lavoratori i diritti che rendano effettiva tale tutela, e tra questi, il diritto:

a)    alla libertà, dignità e riservatezza;

b)   alla parità e alla non discriminazione;

c)    alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro;

d)   alla tutela contro le molestie sessuali in ambito lavorativo;

e)    a un equo compenso del lavoro e alla tutela in caso di recesso ingiustificato, con modalità e secondo criteri che tengano conto della diversa  natura e tipologia dei rapporti di lavoro;

f)    alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità;

g)    alla cura familiare e personale e alla conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro;

h)    all'apprendimento continuo e permanente;

i)       all'accesso gratuito ai servizi per l'impiego;

j)     a forme di sicurezza sociale adeguate alla traiettoria lavorativa di ciascuno;

k)    alla libertà e all'attività sindacale, inclusa la libertà di negoziazione e di autotutela collettiva.

 

2. I diritti riconosciuti in questa legge costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, anche ai fini, per le materie di competenza, della legislazione concorrente delle Regioni.


Titolo I
Diritti fondamentali e norme di sostegno per i lavori autonomi

 

Articolo 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo stabiliscono i diritti fondamentali garantiti a tutti i lavoratori e le lavoratrici che s’impegnano a eseguire una prestazione di opera, anche intellettuale, con apporto prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione. Si applicano altresì, ove compatibili con la natura del rapporto e ove non vigano disposizioni più favorevoli: ai soci d'opera, di cui all'art. 2263, comma 2, cod. civ.; ai soci con obbligo di prestazioni lavorative accessorie, di cui all'art. 2345 cod. civ.; alle persone che svolgono un'attività lavorativa, con o senza corrispettivo, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione; alle persone che frequentano corsi di formazione o addestramento professionale; alle persone che svolgono lavori di utilità pubblica o sociale, o di volontariato; ai familiari che svolgono in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare; alle persone che frequentano corsi di formazione o addestramento professionale.

 

2. Sono fatte salve le norme speciali previste per i rapporti di lavoro aventi a oggetto una prestazione d'opera intellettuale, di cui all'art. 2230 del codice civile.

 

Articolo 3
Diritto alla libera manifestazione del pensiero

1. Le lavoratrici e i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge.

 

Articolo 4
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo, hanno diritto alla tutela della propria integrità psico-fisica e della propria personalità morale. A tal fine, sul soggetto utilizzatore della prestazione, nonché sul soggetto erogatore di un servizio di istruzione, formazione, addestramento od orientamento professionale, grava l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la loro salute e sicurezza.

 

  Articolo 5
Equo compenso

1. Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa a fronte di un corrispettivo, hanno diritto ad una retribuzione o ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro.

 

 

Articolo 6 
Diritto alla maternità e  paternità, alla cura personale e alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro

1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla tutela e al sostegno economico  in caso di maternità  e paternità.

2. Hanno altresì diritto a conciliare l'attività lavorativa con i compiti familiari e con le altre attività di cura delle persone, che siano contemplate dalla legge o dai contratti collettivi.

3. La legge prevede adeguate forme di tutela per i casi di maternità, paternità, cura familiare e personale, graduate, anche quanto agli oneri finanziari e alle modalità di finanziamento, in funzione della natura del rapporto, secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.


Articolo 7
Diritto ai servizi per l’impiego e all’apprendimento continuo

1. Le lavoratrici e i  lavoratori di cui al presente titolo, hanno diritto di accedere gratuitamente alle informazioni riguardanti le opportunità lavorative  e l’offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi  gratuiti di orientamento e assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l’arco della vita lavorativa, di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno altresì diritto all'apprendimento durante tutto l'arco della vita lavorativa, per accrescere conoscenze e competenze professionali e per conseguire titoli di studio o di qualifica professionale.

3. L’apprendimento continuo è incentivato attraverso il sostegno, anche  finanziario, alla costituzione di fondi mutualistici, nonché mediante il beneficio fiscale della deduzione dal reddito da lavoro, dei costi sostenuti  per la partecipazione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti abilitati al rilascio di titoli di studio legali, o presso istituti di formazione professionale pubblici e privati accreditati, secondo i criteri previsti dall’articolo 30 della presente legge.

 

Articolo 8
Promozione della piena e buona occupazione  

1. Al fine di promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e imprenditoriale, la Repubblica garantisce l’adozione di opportune misure di incentivazione finanziaria all’occupazione, finalizzate all’inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione sociale o aventi una occupazione di carattere precario e a bassa qualità.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e per il coordinamento delle competenze statali con quelle concorrenti delle Regioni, si procede secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.

   

Articolo 9
 Diritto a un equo trattamento pensionistico e misure di sostegno alla continuità del reddito
 

1. Per la realizzazione del diritto delle lavoratrici e dei lavoratori a un equo trattamento pensionistico in caso di vecchiaia, la legge prevede idonee forme pensionistiche obbligatorie, e promuove le forme pensionistiche  volontarie, di cui al comma 2. 

2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di accedere, su base volontaria e secondo le previsioni delle fonti istitutive applicabili, alle forme pensionistiche complementari. 

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari e gli atti negoziali in base ai quali si perfeziona l'adesione a tutte le forme pensionistiche di cui al comma 2, rispettano, in relazione a tutti gli aderenti e a tutti coloro che domandino di aderire,  il principio di non discriminazione.

4. La mobilità professionale dei lavoratori non determina penalizzazioni ai fini della maturazione dei diritti  pensionistici nelle forme complementari e individuali di cui al comma 2. A tal fine, in particolare, nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Al compimento del periodo minimo di partecipazione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, nonché del comma 4 dell'articolo 9-bis, concorrono anche i periodi di appartenenza alle forme pensionistiche complementari e individuali dalle quali l'iscritto abbia trasferito la posizione individuale, secondo le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comma 2, comma 3-bis e comma 3-quinquies, del presente decreto ".

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

6. La mutualità volontaria per la soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro autonomo e dell’attività delle piccole imprese è sostenuta e incentivata secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.

   

Articolo 10
Diritto al preavviso nei contratti di durata indeterminata

1. In tutti i contratti di lavoro di durata indeterminata ciascuna delle parti può recedere dando preavviso nel termine stabilito contrattualmente, o secondo gli usi, o in mancanza, dal giudice secondo equità.

2. Salve che la legge o il contratto non dispongano altrimenti, il preavviso non è dovuto se il recesso è obiettivamente giustificato.

 

Articolo 11
Diritto all’associazionismo professionale

1. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente titolo è garantito il diritto di costituire associazioni sindacali e professionali, di aderirvi e di svolgere attività di tutela e promozione degli interessi professionali collettivi.

   

Articolo 12
Divieto di utilizzare contratti di lavoro per finalità antisindacali  

1. La stipulazione di contratti di lavoro autonomo, per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

 

Titolo II
Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori economicamente dipendenti

 

Articolo 13
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo integrano e migliorano quelle di cui al titolo I, che si intendono qui richiamate, con riferimento ai rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro. Ai rapporti di lavoro di cui al presente titolo si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 30 e 33 del titolo III della presente legge.

2. Per “rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro” si intendono, ai fini della presente legge, i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa e anche se prestata a favore di una società cooperativa.

3. Ove il rapporto di lavoro presenti, nelle sue concrete modalità di svolgimento, le caratteristiche proprie del rapporto di lavoro subordinato, si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato fin dal momento in cui dette caratteristiche vengano riscontrate.  

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo i rapporti di lavoro che abbiano una durata complessiva non superiore a 12 giorni.


Articolo 14
Obbligo di comunicazione del contratto  

1. Il committente deve consegnare al prestatore d’opera entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, una copia del contratto di lavoro, o comunque un documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei seguenti elementi:

a)  l’identità delle parti;

b) la durata del contratto e l’eventuale periodo di prova;

c) l’oggetto della prestazione lavorativa;

d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;

e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull’esecuzione o sulla realizzazione stessa;

f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;

2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 19 della presente legge, l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro. Trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997.

 

Articolo  15
Diritto alla intangibilità della sfera personale

1. Ferma restando l’applicabilità delle disposizioni vigenti sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è fatto divieto al committente di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali, sulle condizioni di salute, sullo stato matrimoniale o di famiglia, sullo stato di gravidanza, sui comportamenti sessuali del lavoratore, nonché su ogni altra circostanza non rilevante ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del formatore, del tutore, del selezionatore.

 

  Art. 16
Diritto alla tutela contro le molestie sessuali

  1. Costituisce molestia sessuale nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo ogni atto o comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, posto in essere dal committente o dai suoi collaboratori, che sia indesiderato dalla persona che lo subisce e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla sua dignità e libertà, ovvero suscettibile di creare un clima di intimidazione o di umiliazione nei suoi confronti.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 18, nonché dalle vigenti norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,  le molestie sessuali nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo costituiscono una offesa alla dignità della persona e danno luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 35 della presente legge.

3. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto all’informazione, alla prevenzione e alla tutela contro le molestie sessuali subite in ambito lavorativo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del datore di lavoro, del formatore, del tutore, del selezionatore.

 

  Art. 17
Diritto alla tutela contro i comportamenti persecutori

1. Costituisce comportamento persecutorio nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo ogni atto o comportamento, anche verbale, posto in essere dal committente o dai suoi collaboratori, che sia obiettivamente lesivo della dignità, della personalità morale, dell’integrità psico-fisica e della professionalità della lavoratrice o del lavoratore, e che presenti caratteristiche di sistematicità, durevolezza, intensità apprezzabili sotto il profilo dell’idoneità lesiva. 

2. Ai comportamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16.

 

Articolo 18
Diritto alla parità e alla non discriminazione

1. E’ nullo qualsiasi atto o patto a carattere discriminatorio che produca o possa produrre un effetto pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, la lavoratrice o il lavoratore a causa:

a) del sesso, dei comportamenti e delle tendenze  sessuali, della razza o etnia, della nazionalità, della lingua, delle sue opinioni politiche, della religione, dell'età, ovvero delle sue condizioni personali, sociali, di disabilità o di salute;

b) delle sue opinioni sindacali, ovvero della sua affiliazione o attività sindacale.

2. Costituiscono discriminazione diretta o indiretta anche le molestie sessuali e i comportamenti persecutori, di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, che, esplicitamente o implicitamente, direttamente o indirettamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del committente o di colleghi di lavoro, in relazione alla costituzione, alla conservazione, alla modificazione, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico, al compenso, alla formazione professionale.

3. Trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura del rapporto e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 903 del 1977, all'articolo 4 della legge n. 125 del 1991, all’art. 16 della legge n. 300 del 1970, e all'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti del datore di lavoro, del formatore, del tutore, del selezionatore.

5. Il principio di parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore di un gruppo discriminato, per finalità di riequilibrio.

 

Articolo 19
Diritto al compenso e a  condizioni di lavoro eque  

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, e sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa, secondo quanto stabilito negli accordi collettivi applicabili, o comunque in uso per prestazioni analoghe e comparabili.

2. Le lavoratrici e i  lavoratori di cui al comma 1 titolo hanno diritto a congrui periodi di riposo giornalieri, settimanali, annuali, determinati contrattualmente o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Art. 20
Tutela delle legittime sospensioni della prestazione

1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di maternità, di paternità, di congedo parentale, di cura e di assistenza di familiari o personale, di svolgimento di attività di formazione continua e permanente, le lavoratrici e i  lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto ad astenersi dalla prestazione, percependo il compenso, o una indennità previdenziale, nella misura e per la durata  stabilite in base alla legge.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si procede secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.

Articolo 21
Diritti di informazione

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno il diritto di ricevere le informazioni previste dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 1997, con l'eccezione di quelle previste alle lettere f), h) e i) dell'articolo 1 del predetto decreto, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e sicurezza, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), 3 e 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997.

2. Il committente è tenuto a organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i lavoratori pari condizioni nell’accesso alle informazioni attinenti al lavoro e all’attività sindacale.

   

Articolo 22
Diritti di sicurezza sociale

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la maternità e la paternità, gli assegni al nucleo familiare, mediante  iscrizione alla apposita gestione separata presso l’INPS, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  All’estensione, ove necessario, dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’assicurazione obbligatoria di cui al presente comma, si provvede con apposite norme, secondo i criteri previsti dalla lettera g) del comma 3 dell’articolo 34 della presente legge.

2. I lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto di aderire alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 9 della presente legge, esclusivamente in regime di contribuzione definita, anche unitamente ai lavoratori subordinati. A tal fine,  al decreto legislativo n. 124 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è  aggiunto il seguente periodo: "Le fonti istitutive di cui alla lettera a) del successivo articolo 3 possono consentire che l'istituzione di forme pensionistiche complementari per i lavoratori di cui al titolo II della legge (“I diritti del lavoro”) avvenga unitamente ai lavoratori di cui alle lettere a) e b-bis) del presente comma, che siano inseriti nelle imprese committenti "; b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è così sostituita: "a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), e per quelli di cui all'ultimo periodo della lettera b), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita".

3. I lavoratori di cui al presente titolo hanno altresì diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro, secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.

   

Articolo 23
Obbligo di riservatezza

1. Salvo diverso accordo tra le parti i lavoratori di cui al presente titolo possono svolgere la loro attività a favore di più committenti, senza pregiudizio dell’attività dei committenti medesimi.

   

Articolo 24
Diritti per apporti originali e per le invenzioni della lavoratrice e del lavoratore

1. I diritti di utilizzazione economica relativi alla creazione di apporti originali e alla creazione di programmi per elaboratori elettronici, come pure quelli  riguardanti l’invenzione fatta in occasione dello svolgimento dell’attività o nell’esecuzione del servizio oggetto del contratto, spettano al lavoratore, salvo il caso in cui l’attività inventiva costituisca oggetto del contratto di lavoro.

2. Salvo il caso di cui all’ultima parte del comma precedente, il committente ha diritto di prelazione sull’utilizzazione economica dei diritti di cui al comma 1, o per l’acquisto del brevetto, da esercitare entro tre mesi dalla dalla conoscenza della creazione o dalla comunicazione del conseguimento del brevetto da parte del lavoratore, verso corresponsione di un canone o di un prezzo determinati di comune accordo. In caso di mancato accordo sul canone o sul prezzo, trova applicazione l'articolo 25 del R.D. n. 1127 del 1939, fatta salva la facoltà della parti di adire l'autorità giudiziaria, che potrà decidere secondo equità.

3. Resta salvo quanto previsto dall’art. 24-bis del r.d. n. 1127/1939, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 383/2002.

   

 Articolo 25
Recesso

1. Nei contratti di cui al presente titolo il recesso del committente è ammesso solo in presenza di una obiettiva giustificazione, in mancanza della quale il committente è tenuto a corrispondere al lavoratore un congruo indennizzo.

2. La legittima sospensione della prestazione, nei casi di cui all’art. 20 della presente legge, non costituisce causa di obiettiva giustificazione del recesso del committente.

3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto. Il lavoratore può chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il committente deve, nei dieci giorni successivi alla richiesta, comunicarli per iscritto al lavoratore.

4. Il recesso intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente è inefficace.

 

Articolo 26
Diritti sindacali  

1. Alle lavoratrici e ai  lavoratori di cui al presente titolo, è garantito il diritto:

(a) di costituire organizzazioni sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;

(b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all’interno delle unità produttive.

c) di negoziare liberamente, attraverso le loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.

2. Ove i contratti collettivi per i  lavoratori di cui al comma 1 non prevedano la costituzione di organismi di rappresentanza dei lavoratori medesimi all’interno delle unità produttive, il loro diritto elettorale, attivo e passivo, per la partecipazione alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive medesime, e comunque il loro diritto di partecipare alle assemblee, potrà essere previsto e disciplinato dai contratti collettivi applicati nelle unità produttive di riferimento.

3. Ai lavoratori che svolgano la prestazione di lavoro in regime di telelavoro è riconosciuto, nelle unità produttive in cui siano costituite rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori subordinati, il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge in azienda anche tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o di altro sistema elettronico a cura della rappresentanza sindacale aziendale, e a spese dell'azienda, in cui vengano inserite tutte le informazioni di interesse sindacale e lavorativo.

 

Articolo 27
Diritto di sciopero

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto di sospendere la propria attività lavorativa a fini di autotutela sindacale.

2. Nei servizi pubblici essenziali, il diritto si esercita nei limiti e alle condizioni di cui alla legge n. 146 del 1990.

   

Titolo III
Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati

   

Articolo 28
Ambito di applicazione e fonti di disciplina del lavoro subordinato  

1. Le disposizioni di cui al presente titolo integrano e migliorano quelle di cui al titolo I, che si intendono qui richiamate, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato. Per i lavoratori di cui al presente titolo, il riferimento ai “datori di lavoro”, operato dall’articolo 16, comma 4,  s’intende fatto, oltre che al datore di lavoro, anche alle persone con cui si abbia comunque relazione nello svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Resta in vigore la disciplina stabilita dal Codice Civile, dalla legge n. 300 del 1970 e da tutte le altre leggi che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazioni.

Articolo 29
Diritti di informazione, consultazione  e partecipazione  

1. Le lavoratrici e i  lavoratori di cui al presente titolo, tramite i loro rappresentanti sindacali, hanno il diritto di essere informati e consultati in tutte le materie previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 gennaio 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, e in particolare in occasione dei nei processi di ristrutturazione, nei trasferimenti d’azienda e nei licenziamenti collettivi.

2. Hanno altresì il diritto di essere resi partecipi, tramite loro rappresentanti sindacali, delle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della "Società europea", di cui alla direttiva n. 2001/86/CE, secondo le norme stabilite dalla medesima direttiva.

3. I diritti di informazione, consultazione e partecipazione si esercitano nelle forme individuate prioritariamente dalla contrattazione collettiva.  

 

Articolo 30
Diritto all’apprendimento continuo e permanente

1. L’apprendimento continuo è incentivato attraverso il sostegno, anche  finanziario, alla costituzione di fondi bilaterali paritetici, secondo quanto previsto dall’art. 118 della L. n. 338/2000. Esso è incentivato altresì mediante il beneficio fiscale della deduzione dal reddito da lavoro dipendente, dei costi sostenuti dai lavoratori per la partecipazione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti abilitati al rilascio di titoli di studio legali, o presso istituti di formazione professionale accreditati. Analogo beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro, che s'impegnino nelle attività finalizzate alla formazione dei propri dipendenti.

2. Con decreto del Ministro dell’economia, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per la fruizione del beneficio di cui al presente comma, prevedendosi, altresì, che la sua spettanza sia condizionata alla certificazione delle attività e dei risultati formativi, nonché all'adempimento effettivo degli obblighi formativi assunti.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al titolo II della presente legge, e ai loro committenti.  

 

Articolo 31
Diritto alla tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione involontaria

1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto, in caso di disoccupazione involontaria, anche parziale, alla tutela attiva della continuità del reddito, anche in forma di integrazione salariale per il caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, secondo forme che ne assicurino l'adeguatezza, la temporaneità, la finalizzazione al mantenimento e al miglioramento della capacità professionale e alla rioccupazione produttiva,  l'economicità di gestione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nonché per la sua applicazione anche ai lavoratori di cui al titolo II, si provvede secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.

Articolo 32
Disposizioni in materia di previdenza pensionistica complementare

1. Al fine di promuovere l’adesione dei lavoratori subordinati ai fondi pensione, al decreto legislativo n. 124 del 1993 sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 è sostituito dal seguente: "4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di adesione ai fondi pensione, definendo procedure di silenzio-assenso alla partecipazione ai fondi, che in ogni caso prevedano un termine non inferiore a 90 giorni per la manifestazione del rifiuto di aderire, e che tengano altresì ferma la preventiva informazione degli aderenti, come richiesta in attuazione del comma 4 del successivo articolo 4"; b) nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo la lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'art. 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione”; c) il primo periodo del comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993, è sostituito dal seguente: ”Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto, presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di tre anni di permanenza presso il fondo da cui l'iscritto si intende trasferire. Il trasferimento non può aver luogo, comunque, prima che siano trascorsi tre anni dalla data del primo provvedimento di autorizzazione di cui all’art. 17 comma 2 lettera f)”. Il trasferimento della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento annuale del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'art. 8, comma 2, a favore del fondo pensione di destinazione.

 

2. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare da parte della pubblica amministrazione come quota del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è definita in sede contrattuale. Il comma 18 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1998 è abrogato.

3. Le quote di trattamento di fine rapporto destinate alle forme pensionistiche complementari dei pubblici dipendenti sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo previsto dall’articolo 2, comma 5, de1 DPCM 20 dicembre 1999.

4. La quota di TFR che i pubblici dipendenti possono destinare ai fondi pensione, prevista dall’articolo 2, comma I, del DPCM 20 dicembre 1999, può essere elevata, in sede contrattuale, fino al 6,9I %.

 

Articolo 33
Diritto alla composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro

1. I lavoratori hanno il diritto di accedere a forme di composizione stragiudiziale delle liti di lavoro, previste e disciplinate su base collettiva, e idonee a risolvere le controversie in tempi celeri, secondo giustizia.

2. Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore in caso di risoluzione della controversia in sede conciliativa o arbitrale, è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al …  %, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito.

3. Con decreto del Ministro dell’economia, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per la fruizione del beneficio di cui al precedente comma. Allo stesso modo sono previste e disciplinate forme di sostegno finanziario per la costituzione di camere arbitrali stabili, presso le quali insediare collegi arbitrali o arbitri unici.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui al titolo II della presente legge.


Titolo IV
Criteri attuativi e disposizioni finali

Articolo 34
Criteri per l'attuazione  della carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

Per attuare la carta dei diritti saranno definite norme applicative, previa intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, previa concertazione con le parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i seguenti criteri, rispettivamente in materia di

1.  tutela della salute e sicurezza del lavoro:

a)    riordino, semplificazione e riunificazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b)   armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa comunitaria;

c)    previsione di norme specifiche per la tutela dei lavoratori titolari di rapporti a tempo determinato, di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio, nonché dei rapporti di lavoro non subordinato di cui all'articolo 13, tenendo conto della natura del rapporto, delle dimensioni e della tipologia delle imprese, nonché della percentuale di forza lavoro non assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presente in azienda; in particolare, previsione del divieto di affidare ai lavoratori di cui alla presente lettera lavorazioni che richiedano sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi;

d)   disciplina dell’obbligo di sicurezza gravante sui committenti di lavoro a domicilio, attenendosi al criterio fondamentale di adeguare,  laddove possibile, le norme e le misure di sicurezza che presuppongono lo svolgimento della prestazione all'interno dei locali aziendali,  con norme e misure funzionalmente equivalenti;

e)    estensione delle disposizioni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626/1994, concernenti l'uso di attrezzature munite di videoterminali, a tutti i rapporti di lavoro svolti a distanza mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa;

f)    anche in adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva n. 91/383/CE, previsione del divieto di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ai rapporti di collaborazione non subordinata di cui all'articolo 13, comma 1, per le lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi.

g)    riordino e razionalizzazione degli organismi ispettivi e di controllo competenti alla verifica del rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, igiene sul lavoro, evasione fiscale e contributiva;

h)    riordino dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni la cui violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

i)       previsione di forme di assistenza e consulenza gratuite, a carico dei competenti servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei datori di lavoro non imprenditori, finalizzate all’espletamento non oneroso degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2,  alle lettere  b), e), g), h), n), o), q) del comma 5, e ai commi 6 e 7, dell’art. 4 del D. Lgs. n. 626 del 1994;

j)     disciplina di idonee forme di certificazione pubblica dell’osservanza da parte dei datori di lavoro delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

 

2. incentivi all’occupazione, in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità:

a)    razionalizzazione e riduzione del numero degli schemi di incentivazione all'occupazione, tenendo conto della natura del rapporto, delle caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in processi di riemersione dal lavoro irregolare, nonché del grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali e del livello retributivo individuale;

b)   articolazione delle misure di incentivazione, in relazione alla natura giuridica e alle caratteristiche del rapporto, nonché alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione di un tirocinio di cui all’articolo 18 della legge n. 196 del 1997, in un rapporto di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;

c)    previsione di incentivi per il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa all'avvio di procedure di riduzione di personale;

d)   collegamento degli incentivi con le politiche di sviluppo territoriale;

e)    collegamento con la disciplina della verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni nonché con quella sulle misure di sostegno all'occupazione, di cui all'articolo 31 e al comma 3 del presente articolo, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di queste ultime nel mondo del lavoro;

f)    previsione di misure specifiche dirette a favorire la continuità operativa e gestionale delle piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato  o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori nell’esercizio dell’impresa;

 

3.  tutela attiva e continuità del reddito, e di tutela nei casi di legittime sospensioni della prestazione lavorativa:

a)    armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di perdita di una precedente occupazione per cause diverse dalle dimissioni, prevedendosi un trattamento di base, da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, che assorba gli attuali trattamenti di disoccupazione e di mobilità, comunque denominati, secondo i seguenti criteri:

-    fissazione dell'entità del trattamento ai livelli medi europei e comunque a un livello non inferiore al sessanta per cento dei redditi da lavoro di riferimento individuati sulla media dei redditi assoggettati a contribuzione nel triennio precedente, rivalutati con il tasso di inflazione, modulandosi il trattamento, al fine di incentivare la ricerca del lavoro, secondo una scansione decrescente nel tempo;

-    definizione della durata massima del trattamento entro dodici mesi, elevabili fino a diciotto in relazione alle caratteristiche anagrafiche dei destinatari nonché alle condizioni occupazionali generali delle aree territoriali in cui è da ricercare la rioccupazione;

-    revisione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per l’accesso al trattamento, in particolare tenendo conto delle esigenze di tutela dei lavoratori con rapporti di lavoro non a tempo indeterminato;

-    regolazione delle condizioni di fruizione del trattamento in modo da incentivare la partecipazione a processi di aggiornamento e di riqualificazione professionali e la ricerca attiva di nuova occupazione;

-    disciplina generale e incentivazione di forme private di integrazione dei trattamenti di cui alla presente lettera, istituite su base contrattuale collettiva, anche in ambiti territoriali infra-nazionali;

-    previsione di modalità graduali e temporalmente cadenzate di passaggio al nuovo regime, per le imprese i cui dipendenti rientrino, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel campo di applicazione della disciplina delle indennità di mobilità o di disoccupazione speciale;

b)   razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i seguenti criteri:

-    armonizzazione delle discipline per quanto attiene alla cause integrabili, alla misura e alla durata dei trattamenti, anche tramite tetti massimi fissati entro predefiniti intervalli temporali;

-    partecipazione al finanziamento dei soggetti interessati, prevedendosi un onere contributivo a carico dei lavoratori, in misura non superiore a un terzo della contribuzione complessiva, e con previsione di una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro in relazione all’effettivo ricorso ai trattamenti medesimi;

-    possibilità di costituire forme equivalenti di sostegno al reddito, sostitutive di quelle legali, secondo quanto previsto dal punto successivo, e con applicazione delle medesime norme di incentivazione fiscale e contributiva;

-    estensione dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ai settori e alle categorie di lavoratori attualmente non tutelati o scarsamente tutelati, promuovendo la costituzione per via contrattuale di appositi fondi, in forma associativa o fondazionale, destinati a politiche dell’occupazione e all’erogazione di prestazioni di sostegno del reddito secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, con applicazione del regime contributivo e fiscale previsto per la contribuzione alle  forme previdenziali obbligatorie;

-    previsione di diretti collegamenti con i servizi per l'impiego e formativi definiti a livello regionale, in modo da assicurare efficienti sostegni in particolare ai fini dell'aggiornamento e riqualificazione professionali nonché dell'orientamento professionale dei lavoratori coinvolti;

-    valorizzazione degli strumenti previsti per far fronte alle oscillazioni dell'attività produttiva in alternativa alle riduzioni o sospensioni dell'orario;

c)    istituzione di un "conto di sicurezza individuale" a favore dei titolari dei rapporti di cui al titolo II, nonché di categorie di lavoratori subordinati temporanei individuate previa concertazione con le confederazioni sindacali maggiormente  rappresentative, secondo i seguenti criteri:

-    finalizzazione del conto alla copertura di esigenze socialmente rilevanti, quali la continuità dei versamenti previdenziali anche nell’ambito della previdenza complementare, il pagamento di ratei di mutui contratti per l’acquisto della prima casa di abitazione, il pagamento di tasse scolastiche o universitarie, la fruizione di un trattamento di disoccupazione involontaria sulla base di requisiti di accesso ridotti;

-    affidamento della gestione dei conti individuali all’Istituto nazionale della previdenza sociale, ovvero ad appositi enti mutualistici costituiti dalle associazioni rappresentative dei lavoratori interessati;

-    finanziamento a carico delle parti interessate nella misura del cinquanta per cento e nella misura del cinquanta per cento a carico del bilancio statale, nei limiti stabiliti dal comma 4 del presente articolo;

-    ulteriore regolamentazione tramite un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi sentite le associazioni rappresentative delle parti interessate, e, nel caso di gestione affidata ad enti mutualistici, previa intesa con tali enti;

d)   applicazione del regime contributivo e fiscale di agevolazione, previsto per i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 124 del 1993, ai contributi versati a fondi istituiti tramite la contrattazione collettiva, o tramite accordi tra i lavoratori,  che eroghino prestazioni integrative o sostitutive delle prestazioni di cui alla precedenti lettere, in particolare nei casi di ristrutturazioni e crisi aziendali;

e)   meccanismi di ricongiunzione dei diversi assetti contributivi maturati in funzione di prestazioni lavorative svolte in esecuzione di diversi schemi contrattuali;

f)    introduzione di una disciplina del trattamento economico e normativo dei lavoratori di cui al titolo II, nelle ipotesi di malattia e infortunio, maternità e paternità, cura parentale, adottandosi quale modello tendenziale, quanto alle fattispecie tutelate, la normativa vigente per i lavoratori subordinati, e modulandosi la disciplina in funzione della peculiare natura giuridica del rapporto e dei bisogni effettivi di tutela dei lavoratori;

g)    previsione di ulteriori ipotesi di tutela delle esigenze di cura familiare e personale dei lavoratori di cui al titolo II, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001 in relazione ai lavoratori subordinati;

h)    previsione di forme di tutela economica di altri lavoratori di cui all'articolo 2 della presente legge, a fronte delle ipotesi di cui alle precedenti lettere f) e g);

i)       revisione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, al fine di assicurarne la funzionalità rispetto all'obiettivo della preservazione e della valorizzazione del patrimonio professionale dei lavoratori e delle imprese;

j)     disciplina di idonee misure di incentivazione finanziaria alla costituzione su base volontaria e negoziale, di fondi mutualistici per l’erogazione di prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi di cui al titolo I della presente legge, anche se esercenti attività d’impresa ai sensi dell’art. 2083 del codice civile.

 

4.  Le disposizioni attuative di cui all’articolo precedente non devono determinare oneri superiori a 3.600 milioni di euro per l'anno 2002 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, per le deleghe di cui ai commi 2 e 3.

A tali oneri si provvede in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 70 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo a ciascun ministero, per la rimanente parte si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.

A decorrere dal 2005, per il reperimento delle eventuali risorse aggiuntive necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, ovvero dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

   

Articolo 35
Disposizioni penali

1. Le violazioni degli articoli 15, 16 e 17 sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Sono ugualmente sanzionate le violazioni dell’articolo 18, ove si tratti di discriminazioni dirette. 

 

Articolo 36
Organi di vigilanza

1. Nell'attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, si prevede altresì alla determinazione degli organi di vigilanza competenti al controllo sull'osservanza delle norme ivi previste. Fino all’emanazione di tali norme, tale controllo compete alle sezioni ispettive delle direzioni provinciali del lavoro.

 

Articolo 37
Disposizione finale

1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti e della efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 33, e alle lettere  h) e i) del comma 1 dell’art. 34, e ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro sei mesi.

2. Ai fini della verifica di cui al comma precedente gli organi di vigilanza di cui all’articolo precedente e le camere arbitrali stabili di cui al comma 3 dell’art. 33 forniscono ogni trimestre dati e statistiche sugli effetti della legge e su ogni altra notizia richiesta dall’organo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente.