La Carta dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori
(Bozza per la consultazione )
Presentazione
LUlivo considera centrale nella sua azione politica
limpegno per il lavoro, per una piena e buona occupazione.
Ha espresso questo impegno nel contrastare con fermezza le
iniziative del governo Berlusconi, contrarie agli interessi dei lavoratori, ma altrettanto
nellavanzare, in positivo proposte concrete per promuovere il lavoro, tutti i lavori
e modernizzare il mercato del lavoro.
Negli ultimi mesi siamo stati impegnati in Senato, sulla delega del
governo riguardante il mercato del lavoro.
Ci siamo opposti, e ci opporremo, alla intenzione del governo di
cambiare lart. 18 dello statuto dei lavoratori, riducendo le tutele contro il
licenziamento.
Questa opposizione si è svolta in sede parlamentare e si è
manifestata in una grande mobilitazione
sociale.
Inoltre abbiamo elaborato una proposta complessiva di riforma del
mercato del lavoro che si contrappone al
Libro Bianco di Maroni.
Siamo convinti che per migliorare il funzionamento del mercato del
lavoro e alzare il tasso di occupazione la flessibilità era necessaria. Labbiamo
dimostrato con le riforme attuate nella scorsa legislatura in particolare
attraverso la cosiddetta legge Treu (legge n. 196/1997) che hanno contribuito a
riattivare loccupazione con risultati notevoli (oltre 1.500.000 di nuovi occupati
dalla fine 97).
Ma la flessibilità va regolata e, soprattutto per riattivare
loccupazione, occorrono interventi strutturali finalizzati allo sviluppo economico,
al sostegno alla domanda, specie nei servizi, agli investimenti in infrastrutture, alla
riduzione della pressione contributiva sulle imprese. Occorre finalizzare tutte le azioni
al sostegno della occupabilità.
Riteniamo importante promuovere tutti i lavori anche nelle forme
nuove, flessibili e autonome; ma vogliamo che la flessibilità non sia pagata con
precarietà e con le intollerabili insicurezze di
oggi.
Questo vale per tutti i lavoratori; non solo per quelli subordinati
ma anche e soprattutto per i lavoratori più esposti e precari. Su 22 milioni circa di
occupati in Italia, non sono più di 10 milioni quelli che godono delle garanzie tipiche
della legislazione del lavoro e dello Statuto dei lavoratori.
Vogliamo occuparci di tutti i lavoratori, gli autonomi, i
subordinati, ma anche dei milioni di lavoratori economicamente
dipendenti, dei cosiddetti parasubordinati e
collaboratori di varia natura.
Questo è lobiettivo della Carta dei diritti delle lavoratrici e dei
lavoratori.
La Carta non sostituisce
ma integra lo statuto dei lavoratori del 1970.
Delinea un sistema di tutele per tutte
le forme di lavoro, modulato secondo le caratteristiche e il loro bisogno di protezione.
In particolare è prevista una rete comune di tutele di base per tutti i tipi di lavoro,
compreso quello autonomo; mentre tutele specifiche sono previste per i lavori
economicamente dipendenti, in particolare per le collaborazioni coordinate e continuative,
e per il lavoro subordinato .
Le tutele non sono più solo quelle nel rapporto di lavoro, che
riguardano il posto di lavoro, ma anche quelle che proteggono i lavoratori nel
mercato del lavoro, nelle attività diversificate e mobili che sono sempre più comuni.
Per questo nella proposta di Carta dei diritti hanno
importanza centrale sia la formazione lungo lintero arco della vita lavorativa, sia
le forme di tutele attive del reddito cioè forme di ammortizzatori sociali adatte alle
caratteristiche dei nuovi lavori.
Unaltra area dintervento
da riorganizzare riguarda i servizi e gli incentivi per loccupazione. Occorre
prevedere laccesso a informazioni puntuali circa le opportunità di lavoro sul
territorio e stabilire incentivi adeguati per sostenere i lavori.
Questo tipo di tutele va amministrato sul territorio, ad opera
soprattutto di regioni ed enti locali, con integrazioni con gli operatori privati
autorizzati. Va collegato con la formazione continua e con gli ammortizzatori, perché
queste non diventino mera assistenza.
Da ultimo, anche la tutela della salute e della sicurezza va estesa
e adattata ai lavori autonomi e parasubordinati. Questi lavori si svolgono in luoghi di
lavoro diversi da quelli tradizionali ma non per questo potenzialmente meno pericolosi.
Queste aree formazione continua, tutela attiva del reddito e sicurezza sociale, servizi e incentivi
alloccupazione, sicurezza e salute costituiscono altrettanti terreni di
impegno per dare a tutti i lavori tutele e
sostegno per essere presenti sul mercato in modo attivo e socialmente accettabile.
Su questi temi solleciteremo il governo a confrontarsi.
Il testo allegato costituisce una bozza di proposta che
lUlivo sottopone a una vasta consultazione nel paese con i cittadini, i lavoratori,
i sindacati, le categorie produttive, i partiti e le associazioni.
Dalla consultazione saranno tratti suggerimenti e integrazioni per
presentare, entro lestate, un progetto di legge definitivo.
Roma, 22 maggio 2002
La Carta dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori
1. Principi
La diversificazione in atto fra i lavori ha da tempo messo in crisi
limpostazione tradizionale, incentrata sul rapporto di lavoro subordinato come
modello unico.
I tentativi di far rientrare in questo unico modello la miriade di forme di attività
espresse dallattuale organizzazione economica - estendendo a loro, in tutto o in
parte, le regole proprie del lavoro subordinato - sono risultati sempre meno convincenti
e, allo stesso tempo, hanno contribuito ad alimentare i fenomeni di illegalità diffusa
nel mercato del lavoro.
Questa tendenza è stata via via corretta con adattamenti parziali, in particolare
prevedendo rapporti di lavoro detti atipici, cioè regolati diversamente, di solito con
minori tutele rispetto a quelle tradizionali, con maggiore flessibilità e con minori
costi, specie previdenziali (tipico il c.d. lavoro parasubordinato).
Questi adattamenti sono risultati efficaci sul piano occupazionale (lelevamento del
tasso di occupazione e la rilevante riduzione del tasso di disoccupazione negli ultimi due
anni sono in buona parte dovuti alle nuove forme di lavoro), ma è ora urgente non
lasciarli a se stessi e fare un passo ulteriore. In questo modo, infatti, si è introdotta
una flessibilità di cui c'era bisogno, ma rimanendo ferma la preesistente cornice (che
non includeva le forme flessibili) c'è il rischio che prendano piede tendenze
destabilizzanti: sia sul piano della conformazione del rapporto di lavoro e dei diritti
che in esso si devono radicare, sia perché i rapporti atipici sono affiancati da istituti
di sicurezza sociale assolutamente frammentari e incerti. Essi quindi sono soggetti ad una
corrosione surrettizia e non controllata delle tutele, che punta poi anche ad altri
rapporti e che può pericolosamente destrutturare il mercato.
Scopo della nostra iniziativa è dunque quello di recuperare le forme di flessibilità
introdotte in questi anni ad un quadro generale di principi e di diritti, che corrisponda,
senza alcun ritorno all'indietro, al nuovo mondo del lavoro. In esso l'azione collettiva
non può prescindere dalla intervenuta personalizzazione del lavoro e deve quindi essere
riqualificata, ma non può essere cancellata, senza che ne risultino danneggiate, oltre
alle ragioni dei lavoratori, quelle della stessa efficienza. Mentre la flessibilità
collegata all'individualizzazione contribuisce alla competitività complessiva
dell'economia se ed in quanto possa mettere a disposizione delle imprese un lavoro meno
rigido, ma anche più qualificato e permanentemente qualificato in funzione di una
concorrenza interna e internazionale che si gioca sul terreno dell'innovazione e della
qualità non meno che sul terreno dei costi.
La nostra proposta perciò è finalizzata:
-
alla ridefinizione lungo una scala continua delle diversificate forme di lavoro
oggi esistenti, partendo da una disciplina e da tutele di base comuni a tutti i tipi di
lavoro, per procedere poi gradualmente verso normative e tutele differenziate e ulteriori;
-
alla valorizzazione in ciascuna di queste forme del capitale umano del Paese,
riconoscendo un ruolo centrale alla formazione, lungo tutto larco della vita
lavorativa;
-
al riordinamento delle tutele facenti capo oggi agli ammortizzatori sociali in
funzione delle nuove caratteristiche del mercato del lavoro;
-
alla riqualificazione dei momenti di azione e di autonomia collettiva
nellambito di una rinnovata cornice legislativa.
Al di sopra delle regole
fondamentali che dovranno valere per tutti, la modulazione si dovrà realizzare in modo a
sua volta diversificato, sia quanto alle materie, sia quanto alle fonti; cioè non solo in
via legislativa ma anche attraverso il chiaro riconoscimento del valore della autonomia
collettiva nonché, per certi aspetti e per gruppi di soggetti in grado di farlo, anche
attraverso la contrattazione individuale. Essa, inoltre, dovrà essere orientata da un
principio guida, che in prima approssimazione può individuarsi nel principio di
proporzionalità delle regole al bisogno di tutela e di regolazione desumibile
dallart. 35 cost. c. 1 (la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme).
Nel suo insieme, la nuova
disciplina dovrà riferirsi a tutte quelle forme di lavoro che in sede europea si è preso
a definire lavoro economicamente dipendente, formula più pregnante e più
intelligibile del nostro lavoro parasubordinato. Il lavoro economicamente
dipendente è riconoscibile sulla base di una pluralità di indici, non tutti necessari in
ciascuna fattispecie, che vanno dallassenza di collaboratori, alla corrispondenza
qualitativa al lavoro salariato, a lavorare per conto di un solo datore di lavoro, alla
mancanza per i propri prodotti o servizi di un vero mercato.
2. La formazione professionale continua e le politiche
attive del lavoro
Si può ormai ritenere acquisita
lidea che, per migliorare le performance occupazionali del nostro Paese, non solo
occorra migliorare il livello di preparazione di base dei giovani che si affacciano per la
prima volta sul mercato del lavoro, ma sia altresì necessario fare della formazione per
lintero arco della vita una risorsa, volta a consentire laggiornamento
continuo del personale già occupato contro i rischi di obsolescenza professionale,
possibilità di riconversione e riqualificazione professionale nelle fasi di mutamento
organizzativo, riorientamento e diversificazione professionale, di crescita e
miglioramento continuo.
Pertanto, oltre al diritto di ciascuno, alla conclusione del ciclo della scuola
dell'obbligo e fino al compimento del 18° anno di età, di accedere a percorsi di
istruzione superiore o di formazione professionale iniziale o di apprendistato ai fini del
conseguimento di un idoneo titolo di studio o certificato formativo o di una qualifica
professionale, si deve garantire anche un diritto alla formazione per l'intero arco della
vita mirante ad assicurare continuità alla traiettoria lavorativa dell'individuo nelle
fasi di transizione, di perdita dell'impiego, di sospensione o di interruzione
dell'attività lavorativa.
Esso costituisce parimenti sia un investimento dell'individuo sia certamente un interesse
per la collettività stessa.
Ciò comporta:
a) il
diritto di accesso gratuito alle informazioni
riguardanti le offerte di lavoro e formative a livello territoriale, nazionale ed europeo,
ai servizi per l'impiego generali e/o
specifici nei primi sei mesi di inoccupazione e, nei dodici mesi successivi alla perdita
di un impiego, il diritto di ricevere una proposta formativa, di riqualificazione o di
lavoro e di usufruire di servizi per l'analisi individuale dei fabbisogni professionali e
di bilanci delle competenze, al fine di valutare e di riorientare i propri percorsi
professionali;
b) il diritto di accesso, anche tramite appositi
assegni individuali formativi, ai
finanziamenti pubblici e privati e ai
benefici economici destinati a promuovere la formazione come investimento sociale;
c) il
diritto alla promozione di misure e
modalità formative specifiche atte ad assicurare pari opportunità alle donne,
soprattutto in ragione della rimozione di ostacoli attinenti al ruolo riproduttivo e al
lavoro di cura;
d) il diritto di scelta di percorsi formativi
individuali anche attraverso lutilizzo di congedi formativi, periodi
sabbatici, orari flessibili, conti-ore, prestazioni con orario ridotto, moduli formativi
in alternanza, al fine di seguire percorsi formativi liberamente scelti ovvero concordati
nell'ambito di accordi aziendali o territoriali, di patti formativi locali o di iniziative
assunte dai servizi locali per l'impiego;
e) il
diritto di veder certificati i percorsi formativi realizzati e i
risultati conseguiti;
f) il diritto delle rappresentanze dei lavoratori
allinformazione e alla consultazione periodica a tutti i livelli, anche
territoriali, per prevenire fenomeni di obsolescenza professionale e squilibri di genere
nella composizione della forza lavoro.
Occorre prevedere adeguate
forme di finanziamento per lattività di formazione così come configurata:
a) tramite
contributi delle parti sociali, eventualmente integrati da risorse pubbliche, ad un
apposito fondo, i cui prelievi dovranno essere regolati secondo procedure concordate
collettivamente;
b) tramite
agevolazioni fiscali per spese di formazione a carattere integrativo da parte
dellimpresa e dei singoli lavoratori secondo regole da definire in via regolamentare
previa concertazione con le parti sociali.
3. Gli ammortizzatori sociali
e la tutela attiva del reddito
In un mercato del lavoro
in cui la mobilità lavorativa si caratterizza ormai come un aspetto fisiologico e non
come unevenienza eccezionale e traumatica, non si può continuare a concepire gli
ammortizzatori sociali esclusivamente in funzione di eventi a carattere eccezionale.
Ciò richiede che il funzionamento dei nuovi ammortizzatori sia strettamente integrato con
i servizi allimpiego e con la formazione continua. Ha altresì implicazioni sul
finanziamento dei nuovi ammortizzatori che dovrà essere fondato su tre direttrici:
- utilizzo
della spesa pubblica per alimentare soprattutto gli ammortizzatori di base;
- rinnovata
finalizzazione della contribuzione, per concorrere al finanziamento degli ammortizzatori
specifici;
- allargamento
dello spazio per forme mutualistiche basate su fondi.
Più specificamente si
propone di riorganizzare le provvidenze su due livelli fondamentali, che rispondono a
funzioni e richiedono interventi diversi:
1) Ammortizzatori sociali di base.
a) La prima esigenza è
quella di armonizzare i trattamenti, ora differenziati in forme che rasentano
lillegittimità costituzionale, per configurare un livello di trattamento comune per
tutte le integrazioni al reddito in caso di perdita della precedente occupazione. Ciò
comporta unificare progressivamente le attuali indennità ordinarie e speciali di
disoccupazione e la indennità di mobilità (mentre i prepensionamenti vanno
definitivamente superati potenziando le opportunità di occupazione e di riconversione dei
lavoratori anziani, anche col part time).
Questi ammortizzatori di
base andranno applicati a tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici e gradualmente ai
lavoratori temporanei ed economicamente dipendenti modificando i requisiti per la loro
fruizione, che ora sono pensati per i lavoratori dipendenti stabili (e quindi troppo
lunghi perché ne possano godere i lavoratori temporanei).
b) La seconda esigenza è
di ampliare il contenuto di queste provvidenze sociali di base, perché permettano la
continuità di quel nocciolo di reddito che rappresenta la vita di ciascun lavoratore.
Tenendo conto della gradualità dellarmonizzazione per i lavoratori temporanei ed
economicamente dipendenti, bisognerà rafforzare da subito e preliminarmente alcune
provvidenze: sia forme limitate di copertura relative alla continuità dei versamenti
previdenziali, al rateo mutuo casa, alle tasse scolastiche, alla maternità, ecc
sia
il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti (quelli dei cosiddetti
settantottisti; cinquantunisti nel settore agricolo).
Una forma efficace di
organizzazione di queste provvidenze è di ricondurle a un conto di sicurezza individuale
regolamentando in modo appropriato i limiti di prelievo ai diversi fini.
c) La riorganizzazione di
queste provvidenze di base impone di ripensare anche le forme del loro finanziamento. Il
finanziamento dovrà essere misto: sostenuto in parte dalla fiscalità generale e in parte
dai contributi delle categorie interessate; e differenziato a seconda del tipo di lavori.
Occorre pensare a una modulazione dellentità di contributo in capo alle imprese con
riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro del quale sono parte (si tratterebbe,
cioè, di farle pagare di meno per rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di più per
rapporti di lavoro a termine). Ciò incentiverebbe le imprese a privilegiare forme più
stabili di relazioni lavorative e a farle partecipare in maniera più equa ai costi del
sistema: è giusto che limpresa che produce clienti del sistema della
disoccupazione contribuisca in misura maggiore ai costi di questultimo.
Un minimo di contribuzione
andrà richiesto anche ai lavoratori: perché ciò può contribuire a responsabilizzarli
circa luso del sistema, in ordine a una mobilità sempre più fisiologica nel
mercato del lavoro.
Lapplicazione di
questi trattamenti, specie quelli di disoccupazione con requisiti ridotti, si presta ad
abusi, anche per la mancanza di servizi allimpiego capaci di controllare
leffettività dello stato di disoccupazione.
Il controllo per prevenire
simili abusi può essere efficacemente attuato su base associativa in tutti i casi in cui
forme di sostegno al reddito siano gestite dalle associazioni bilateralmente nel caso di
lavoratori dipendenti o, nel caso di lavoratori autonomi o economicamente dipendenti, da
singole associazioni.
Inoltre, per scoraggiare
comportamenti opportunistici sarà utile ancorare la fruizione del sostegno da parte di
lavoratori non associati alla costituzione da parte loro di forme associative, che possano
farsi garanti del buon uso e sulle quali possa ricadere, in forma di contribuzione
maggiorata, la sanzione di eventuali abusi. Ragionamenti analoghi relativi ai
pericoli di comportamenti opportunistici dovrebbero essere compiuti per i
trattamenti erogati nel campo del lavoro agricolo e di quello delledilizia.
2) Trattamenti in caso di sospensione temporanea del lavoro.
Lobiettivo generale
e di finalizzare questi istituti non solo allobbiettivo di composizione dei
conflitti, ma di una efficiente allocazione della risorsa lavoro a fronte delle
riorganizzazioni aziendali, in specie nel caso di eccedenza di personale. A tal fine anche
luso di questi ammortizzatori andrà coordinato strettamente con lattività
dei servizi allimpiego e con la formazione continua. Va sottolineato che la maggiore
flessibilità di cui può godere limpresa (in termini di tipi contrattuali, di
orari, ecc.) unita a una maggiore capacità del sistema di sostenere con formazione e
servizi allimpiego loccupabilità dei lavoratori, dovrebbe ridurre la
drammaticità del problema delle eccedenze e delle riconversioni aziendali. La
riorganizzazione, va perseguita in tre direzioni anche tenendo conto della delega
approvata nel 1999.
a) Anzitutto armonizzare
le attuali forme di cassa integrazione compreso lutilizzo dei contratti di
solidarietà e superare progressivamente le discipline particolaristiche (normalmente
assunte in deroga).
b) In secondo luogo
estendere gli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse.
c) Infine, definire in
modo rigoroso la durata della integrazione (entro limiti massimi anche fissati entro un
intervallo predefinito di tempo) e prevedere tassi di copertura decrescenti nel tempo.
Questi ammortizzatori,
data la loro caratteristica, dovranno finanziarsi essenzialmente su base assicurativa,
cioè con contributi dei soggetti beneficiari; e le prestazioni dovranno essere correlate,
almeno entro un certo limite, allonere contributivo.
Anche qui occorre
responsabilizzare le parti alluso delle provvidenze. Si può pensare, ad esempio, a
subordinare laccesso al trattamento alla previsione dei contratti collettivi (ed
alla effettiva utilizzazione) di clausole che prevedano la flessibilità dellorario
su base annuale, in modo tale da ricorrere alla risorsa solo dopo che sul piano aziendale
si sia già cominciato ad assorbire le eventuali varianze negative del fabbisogno
occupazionale.
Più in generale è
necessario incentivare le aziende a farsi carico attivamente della sorte dei dipendenti in
caso di crisi, secondo il modello del piano sociale già adottato in alcune esperienze
europee.
Specie ai fini
dellestensione delle integrazioni salariali a tutte le categorie ora prive, va
valorizzato il modello del fondo categoriale o intercategoriale bilateralmente costruito,
nonché lutilizzo congiunto di risorse del fondo con risorse pubbliche ed esperienze
interessanti come quelle della banca ore: un interessante modello esiste nel
comparto artigiano.
Su queste aree
fondamentali (formazione professionale continua e politiche attive nel lavoro;
ammortizzatori sociali) la rimodulazione va definita legislativamente (e attuata nella
pratica applicativa) tenendo conto anche delle nuove competenze regionali in materia di
lavoro e previa concertazione con le parti.
Roma, 22 maggio 2002
Schema
I. Applicando schematicamente quanto evidenziato
in precedenza e considerando la suddivisione in tre tipologie di lavoratori (autonomi;
economicamente dipendenti; subordinato;) si può ritenere che le normative di base
applicabili a tutte le forme di lavoro - comprese quelle autonome, i soci di
cooperative, i lavori di pubblica utilità, nonché di volontariato e di tirocinio comprendano
un minimo comune denominatore fondato su:
TIT. I LAVORO
AUTONOMO. Riguarda le normative di base applicabili a tutte le forme di lavoro
in particolare quelle autonome:
a)
I diritti di libertà politiche, civili e sindacali (mantenendo qui le norme
fondamentali dello statuto dei lavoratori, riguardanti anche la libertà, la libertà
sindacale, di negoziazione collettiva, il diritto allautotutela collettiva, con in
più diritti nuovi come il diritto alla riservatezza; alla tutela contro le molestie
sessuali; gli standard protettivi fondamentali per la tutela della salute e la sicurezza
del lavoro in quanto svolte in ambienti di lavoro organizzati dal datore di lavoro o dal
committente; forme di prevenzione e protezione dei rischi relativi; una tutela minima
della continuità del rapporto (preavviso); diritto ad un equo compenso, a un equo
trattamento pensionistico e alla tutela attiva del reddito).
b)
Il diritto allapprendimento sia nella fase di transizione dalla scuola al
lavoro sia nel corso della vita attiva,
compresi i congedi, in rapporto alle caratteristiche dellattività svolta e al fine
di promozione della occupabilità anche in lavori diversi. Il diritto è individuale ma
esercitabile anche su basi collettive. La norma statale si limita a stabilire il principio
affidando la disciplina e la gestione ai livelli regionali e subregionali.
c)
Il diritto di utilizzare gratuitamente i servizi allimpiego pubblici e
privati e di beneficiare di incentivi alloccupazione definiti su base regionale.
d)
Diritto alla maternità, alla paternità, alla cura personale, alla
conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro (congedi familiari, assegni per la
famiglia, etc.).
e) Misure
di sostegno alloccupabilità.
TIT. II. LAVORO ECONOMICAMENTE DIPENDENTE.
Comprende norme ulteriori che integrano e migliorano quelle del TIT. I, e si applicano in
particolare al lavoro economicamente dipendente, cioè alle attività consistenti in
unopera continua e coordinata, prevalentemente personali, senza subordinazione
giuridica, dietro corrispettivo:
-
diritto di organizzazione, di attività sindacale e
diritto di sciopero;
-
diritto alla parità e alla non discriminazione;
-
un compenso proporzionale alla qualità e quantità del lavoro, stabilito da
accordi collettivi o con riferimento agli usi, da corrispondere in tempi certi e
ragionevolmente brevi;
-
diritto a periodi di riposo;
-
trattamenti economici in caso di malattia, infortunio e maternità (da adattare ai
vari tipi);
-
tutela risarcitoria in caso di recesso senza causa;
-
diritto di informazione secondo le normative contrattuali;
-
diritti per apporti originali e per le invenzioni;
-
forme di tutela attive volte a predisporre una rete di sicurezza per i casi
prolungati di inattività (non volontaria) con finanziamento in parte pubblico in parte
contributivo degli interessati (norma base integrabile con disciplina regionale);
-
diritto allapprendimento continuo per il cui finanziamento è previsto un
contributo a carico del datore di lavoro/committente (da definire in sede regionale);
-
diritti di sicurezza sociale e tutela del reddito.
TIT. III. LAVORO SUBORDINATO.
Comprende norme che integrano e migliorano quelle dei titoli precedenti e si
applicano ai lavoratori subordinati.
-
diritti sindacali;
-
diritti di informazione e forme partecipative secondo le direttive europee;
-
diritto allapprendimento continuo attraverso la definizione di modalità di
anticipazione dei cambiamenti e di prevenzione dei loro effetti, definizione di percorsi
di carriera, investimenti formativi a carico dellimpresa e dei lavoratori, certificazione competenze acquisite e loro
riconoscimento a fini di crescita professionale;
-
Procedure di conciliazione e di arbitrato incentivate (secondo il precedente degli
accordi CISPEL, ARAN, CONFAPI);
-
sostegno della previdenza complementare e devoluzione del TFR;
- politiche attive per il sostegno
alloccupabilità (da articolare su base regionale);
-
tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione (con particolare riferimento ai
lavoratori temporanei).
Dopo la presentazione, avvenuta il 22
maggio presso la Sala Rossa del Senato della Repubblica, della Carta dei diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori, i partiti dellUlivo hanno deciso il
seguente programma di lavoro per procedere alla consultazione prevista:
Gruppo di coordinamento
Si è costituito un gruppo coordinato da Cesare Damiano e Tiziano
Treu, al fine di monitorare landamento della consultazione e la sua conclusione. Il
gruppo è composto da Ornella Piloni, Gianfranco Pagliarulo, Enzo Ceremigna, Natale
Ripamonti, Dino Tibaldi.
Consultazione delle parti sociali e delle associazioni
Si sono richiesti incontri
a:
·
Cgil, Cisl e Uil;
·
CNA,
Confartigianato, Casa;
·
Confercommercio,
Confersercenti;
·
Confindustria;
·
Confapi;
·
Lega delle
Cooperative, Confcooperative;
·
Associazioni del
Credito.
Iniziative politiche/consultazioni
Si terranno iniziative politiche nazionali di presentazione della
Carta da parte dellUlivo oltre a numerosi incontri nelle diverse realtà
locali. Ogni partito provvederà, inoltre, alla consultazione con i propri iscritti.
Gruppo di lavoro per la redazione del testo finale
Si è costituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti
dellUlivo e docenti universitari, indicati dai rispettivi partiti, al fine di
raccogliere le osservazioni che emergeranno nel corso della consultazione con le forze
sociali, le associazioni, gli iscritti, i lavoratori, i cittadini, e di redigere il testo
conclusivo.
CARTA DEI DIRITTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
Articolo 1
Principi generali
1. In attuazione del
principio costituzionale di tutela del lavoro in tutte le sue forme, e in conformità con
i principi che informano l'ordinamento dell'Unione Europea, la Repubblica adotta le misure
necessarie a promuovere la piena e buona occupazione - anche in forma autonoma e
imprenditoriale - , e riconosce a tutte le lavoratrici e i lavoratori i diritti che
rendano effettiva tale tutela, e tra questi, il diritto:
a) alla
libertà, dignità e riservatezza;
b) alla
parità e alla non discriminazione;
c) alla
sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro;
d) alla
tutela contro le molestie sessuali in ambito lavorativo;
e) a
un equo compenso del lavoro e alla tutela in caso di recesso ingiustificato, con modalità
e secondo criteri che tengano conto della diversa natura
e tipologia dei rapporti di lavoro;
f) alla
tutela e al sostegno della maternità e della paternità;
g) alla
cura familiare e personale e alla conciliazione tra tempo di vita e tempo di lavoro;
h) all'apprendimento
continuo e permanente;
i)
all'accesso gratuito ai servizi per l'impiego;
j)
a forme di sicurezza sociale adeguate alla traiettoria lavorativa di ciascuno;
k) alla
libertà e all'attività sindacale, inclusa la libertà di negoziazione e di autotutela
collettiva.
2. I diritti riconosciuti
in questa legge costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, anche ai
fini, per le materie di competenza, della legislazione concorrente delle Regioni.
Titolo I
Diritti fondamentali e norme di sostegno per i lavori autonomi
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo stabiliscono i diritti
fondamentali garantiti a tutti i lavoratori e le lavoratrici che simpegnano a
eseguire una prestazione di opera, anche intellettuale, con apporto prevalentemente
personale, senza vincolo di subordinazione. Si applicano altresì, ove compatibili con la
natura del rapporto e ove non vigano disposizioni più favorevoli: ai soci d'opera, di cui
all'art. 2263, comma 2, cod. civ.; ai soci con obbligo di prestazioni lavorative
accessorie, di cui all'art. 2345 cod. civ.; alle persone che svolgono un'attività
lavorativa, con o senza corrispettivo, al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o
una professione; alle persone che frequentano corsi di formazione o addestramento
professionale; alle persone che svolgono lavori di utilità pubblica o sociale, o di
volontariato; ai familiari che svolgono in modo continuativo attività di lavoro nella
famiglia o nellimpresa familiare; alle persone che frequentano corsi di formazione o
addestramento professionale.
2. Sono fatte salve le norme speciali previste per i rapporti di
lavoro aventi a oggetto una prestazione d'opera intellettuale, di cui all'art. 2230 del
codice civile.
Articolo 3
Diritto alla libera manifestazione del pensiero
1. Le lavoratrici e i
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme di legge.
Articolo 4
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo, hanno
diritto alla tutela della propria integrità psico-fisica e della propria personalità
morale. A tal fine, sul soggetto utilizzatore della
prestazione, nonché sul soggetto erogatore di un servizio di istruzione, formazione,
addestramento od orientamento professionale, grava l'obbligo di adottare, nell'esercizio
dell'attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la loro
salute e sicurezza.
Articolo 5
Equo compenso
1. Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono un'attività lavorativa a fronte di
un corrispettivo, hanno diritto ad una retribuzione o ad un compenso proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro.
Articolo 6
Diritto alla maternità e paternità,
alla cura personale e alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto alla tutela e al
sostegno economico in caso di maternità e paternità.
2. Hanno altresì diritto a conciliare l'attività lavorativa con i
compiti familiari e con le altre attività di cura delle persone, che siano contemplate
dalla legge o dai contratti collettivi.
3. La legge prevede adeguate forme di tutela per i casi di
maternità, paternità, cura familiare e personale, graduate, anche quanto agli oneri
finanziari e alle modalità di finanziamento, in funzione della natura del rapporto,
secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.
Articolo 7
Diritto ai servizi per limpiego e allapprendimento continuo
1. Le lavoratrici e i lavoratori
di cui al presente titolo, hanno diritto di accedere gratuitamente alle informazioni
riguardanti le opportunità lavorative e
lofferta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi gratuiti di orientamento e assistenza nella
ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto larco della vita lavorativa,
di percorsi, anche individuali, di apprendimento e formazione professionale.
2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno altresì
diritto all'apprendimento durante tutto l'arco della vita lavorativa, per accrescere
conoscenze e competenze professionali e per conseguire titoli di studio o di qualifica
professionale.
3. Lapprendimento continuo è incentivato attraverso il
sostegno, anche finanziario, alla
costituzione di fondi mutualistici, nonché mediante il beneficio fiscale della deduzione
dal reddito da lavoro, dei costi sostenuti per
la partecipazione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso
istituti abilitati al rilascio di titoli di studio legali, o presso istituti di formazione
professionale pubblici e privati accreditati, secondo i criteri previsti
dallarticolo 30 della presente legge.
Articolo 8
Promozione della piena e buona occupazione
1. Al fine di promuovere la piena e buona occupazione, anche in forma autonoma e
imprenditoriale, la Repubblica garantisce ladozione di opportune misure di
incentivazione finanziaria alloccupazione, finalizzate allinserimento
professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a
rischio di esclusione sociale o aventi una occupazione di carattere precario e a bassa
qualità.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e per
il coordinamento delle competenze statali con quelle concorrenti delle Regioni, si procede
secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.
Articolo 9
Diritto a un equo trattamento pensionistico e
misure di sostegno alla continuità del reddito
1. Per la realizzazione del diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori a un equo trattamento pensionistico in caso di vecchiaia, la legge prevede
idonee forme pensionistiche obbligatorie, e promuove le forme pensionistiche volontarie, di cui al comma 2.
2. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di accedere, su base
volontaria e secondo le previsioni delle fonti istitutive applicabili, alle forme
pensionistiche complementari.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari e
gli atti negoziali in base ai quali si perfeziona l'adesione a tutte le forme
pensionistiche di cui al comma 2, rispettano, in relazione a tutti gli aderenti e a tutti
coloro che domandino di aderire, il principio
di non discriminazione.
4. La mobilità professionale dei lavoratori non determina
penalizzazioni ai fini della maturazione dei diritti
pensionistici nelle forme complementari e individuali di cui al comma 2. A tal
fine, in particolare, nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo il
comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Al compimento del periodo minimo di
partecipazione di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo, nonché del comma 4
dell'articolo 9-bis, concorrono anche i periodi di appartenenza alle forme pensionistiche
complementari e individuali dalle quali l'iscritto abbia trasferito la posizione
individuale, secondo le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comma
2, comma 3-bis e comma 3-quinquies, del presente decreto ".
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità
familiari.
6. La mutualità volontaria per la soddisfazione di esigenze
socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità del lavoro autonomo e
dellattività delle piccole imprese è sostenuta e incentivata secondo i criteri
previsti dal titolo IV della presente legge.
Articolo 10
Diritto al preavviso nei contratti di durata indeterminata
1. In tutti i contratti di lavoro di durata indeterminata ciascuna
delle parti può recedere dando preavviso nel termine stabilito contrattualmente, o
secondo gli usi, o in mancanza, dal giudice secondo equità.
2. Salve che la legge o il contratto non dispongano altrimenti, il
preavviso non è dovuto se il recesso è obiettivamente giustificato.
Articolo 11
Diritto allassociazionismo professionale
1. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente titolo è
garantito il diritto di costituire associazioni sindacali e professionali, di aderirvi e
di svolgere attività di tutela e promozione degli interessi professionali collettivi.
Articolo 12
Divieto di utilizzare contratti di lavoro per finalità antisindacali
1. La stipulazione di contratti di lavoro autonomo, per la
sostituzione di lavoratrici e lavoratori che esercitano il diritto di sciopero,
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.
Titolo II
Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori
economicamente dipendenti
Articolo 13
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo integrano e migliorano
quelle di cui al titolo I, che si intendono qui richiamate, con riferimento ai rapporti di
lavoro caratterizzati da una situazione di dipendenza economica del prestatore di lavoro.
Ai rapporti di lavoro di cui al presente titolo si applicano altresì le disposizioni di
cui agli articoli 30 e 33 del titolo III della presente legge.
2. Per rapporti di lavoro caratterizzati da una situazione di
dipendenza economica del prestatore di lavoro si intendono, ai fini della presente
legge, i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e
continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione,
indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione
stessa e anche se prestata a favore di una società cooperativa.
3. Ove il rapporto di
lavoro presenti, nelle sue concrete modalità di svolgimento, le caratteristiche proprie
del rapporto di lavoro subordinato, si converte automaticamente in rapporto di lavoro
subordinato fin dal momento in cui dette caratteristiche vengano riscontrate.
4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente titolo i rapporti di lavoro che abbiano una
durata complessiva non superiore a 12 giorni.
Articolo 14
Obbligo di comunicazione del contratto
1. Il committente deve consegnare al prestatore dopera entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, una copia del contratto di lavoro,
o comunque un documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei seguenti
elementi:
a) lidentità
delle parti;
b) la durata del contratto e leventuale periodo di prova;
c) loggetto della prestazione lavorativa;
d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la
disciplina degli eventuali rimborsi spese;
e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie
allesecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato,
nonché le forme di controllo del committente sullesecuzione o sulla realizzazione
stessa;
f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi
sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in
coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale
di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;
2. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 19 della
presente legge, l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa da 50 a 500 euro. Trova applicazione quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997.
Articolo 15
Diritto alla intangibilità della sfera personale
1. Ferma restando
lapplicabilità delle disposizioni vigenti sulla tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è fatto divieto al committente di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e
sindacali, sulle condizioni di salute, sullo stato matrimoniale o di famiglia, sullo stato
di gravidanza, sui comportamenti sessuali del lavoratore, nonché su ogni altra
circostanza non rilevante ai fini della valutazione della sua attitudine professionale.
2. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche nei confronti del formatore, del tutore, del
selezionatore.
Art. 16
Diritto alla tutela contro le molestie sessuali
1. Costituisce molestia sessuale nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo ogni atto o
comportamento, anche verbale, a connotazione sessuale o comunque basato sul sesso, posto
in essere dal committente o dai suoi collaboratori, che sia indesiderato dalla persona che
lo subisce e che, di per sé ovvero per la sua insistenza, sia percepibile, secondo
ragionevolezza, come arrecante offesa alla sua dignità e libertà, ovvero suscettibile di
creare un clima di intimidazione o di umiliazione nei suoi confronti.
2. Salvo quanto previsto dallarticolo 18, nonché dalle
vigenti norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le molestie sessuali nei luoghi di lavoro o in
ambito lavorativo costituiscono una offesa alla dignità della persona e danno luogo
allapplicazione delle sanzioni di cui allarticolo 35 della presente legge.
3. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto
allinformazione, alla prevenzione e alla tutela contro le molestie sessuali subite
in ambito lavorativo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti del datore di lavoro, del formatore, del tutore, del selezionatore.
1.
Costituisce comportamento persecutorio nei luoghi di lavoro o in ambito lavorativo ogni
atto o comportamento, anche verbale, posto in essere dal committente o dai suoi
collaboratori, che sia obiettivamente lesivo della dignità, della personalità morale,
dellintegrità psico-fisica e della professionalità della lavoratrice o del
lavoratore, e che presenti caratteristiche di sistematicità, durevolezza, intensità
apprezzabili sotto il profilo dellidoneità lesiva.
2. Ai comportamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dai commi 2, 3 e 4 dellarticolo 16.
Articolo 18
Diritto alla parità e alla non discriminazione
1. E nullo qualsiasi
atto o patto a carattere discriminatorio che produca o possa produrre un effetto
pregiudizievole discriminando, anche in via indiretta, la lavoratrice o il lavoratore a
causa:
a) del sesso, dei comportamenti e delle tendenze sessuali, della razza o etnia, della nazionalità,
della lingua, delle sue opinioni politiche, della religione, dell'età, ovvero delle sue
condizioni personali, sociali, di disabilità o di salute;
b) delle sue opinioni
sindacali, ovvero della sua affiliazione o attività sindacale.
2. Costituiscono
discriminazione diretta o indiretta anche le molestie sessuali e i comportamenti
persecutori, di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge, che, esplicitamente o
implicitamente, direttamente o indirettamente, siano accompagnate da minacce o ricatti da
parte del committente o di colleghi di lavoro, in relazione alla costituzione, alla
conservazione, alla modificazione, alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico,
al compenso, alla formazione professionale.
3. Trovano applicazione,
in quanto compatibili con la natura del rapporto e le modalità di esecuzione della
prestazione lavorativa, le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 903 del
1977, all'articolo 4 della legge n. 125 del 1991, allart. 16 della legge n. 300 del
1970, e all'articolo 44 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
4. Le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti del datore di lavoro, del formatore, del
tutore, del selezionatore.
5. Il principio di parità
non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a
favore di un gruppo discriminato, per finalità di riequilibrio.
Articolo 19
Diritto al compenso e a condizioni di lavoro
eque
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno
diritto a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, e
sufficiente per unesistenza libera e dignitosa, secondo quanto stabilito negli
accordi collettivi applicabili, o comunque in uso per prestazioni analoghe e comparabili.
2. Le lavoratrici e i lavoratori
di cui al comma 1 titolo hanno diritto a congrui periodi di riposo giornalieri,
settimanali, annuali, determinati contrattualmente o, in mancanza, dal giudice secondo
equità.
Art. 20
Tutela delle legittime sospensioni della prestazione
1. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di
maternità, di paternità, di congedo parentale, di cura e di assistenza di familiari o
personale, di svolgimento di attività di formazione continua e permanente, le lavoratrici
e i lavoratori di cui al presente titolo
hanno diritto ad astenersi dalla prestazione, percependo il compenso, o una indennità
previdenziale, nella misura e per la durata stabilite
in base alla legge.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo si procede secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.
Articolo 21
Diritti di informazione
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno il
diritto di ricevere le informazioni previste dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo
n. 152 del 1997, con l'eccezione di quelle previste alle lettere f), h) e i) dell'articolo
1 del predetto decreto, nonché le informazioni relative alla tutela della salute e
sicurezza, di cui allarticolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modifiche e integrazioni, con le modalità e nei termini stabiliti
dall'articolo 1, comma 2, lettera a), 3 e 4 del decreto legislativo n. 152 del 1997.
2. Il committente è
tenuto a organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire a tutti i
lavoratori pari condizioni nellaccesso alle informazioni attinenti al lavoro e
allattività sindacale.
Articolo 22
Diritti di sicurezza sociale
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno
diritto alla tutela previdenziale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia, i
superstiti, la maternità e la paternità, gli assegni al nucleo familiare, mediante iscrizione alla apposita gestione separata presso
lINPS, di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Allestensione, ove necessario,
dellambito oggettivo e soggettivo di applicazione dellassicurazione
obbligatoria di cui al presente comma, si provvede con apposite norme, secondo i criteri
previsti dalla lettera g) del comma 3 dellarticolo 34 della presente legge.
2. I lavoratori di cui al presente titolo hanno diritto di aderire
alle forme pensionistiche complementari di cui allarticolo 9 della presente legge,
esclusivamente in regime di contribuzione definita, anche unitamente ai lavoratori
subordinati. A tal fine, al decreto
legislativo n. 124 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il
seguente periodo: "Le fonti istitutive di cui alla lettera a) del successivo articolo
3 possono consentire che l'istituzione di forme pensionistiche complementari per i
lavoratori di cui al titolo II della legge (I diritti del lavoro) avvenga
unitamente ai lavoratori di cui alle lettere a) e b-bis) del presente comma, che siano
inseriti nelle imprese committenti "; b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 è
così sostituita: "a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter),
e per quelli di cui all'ultimo periodo della lettera b), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita".
3. I lavoratori di cui al
presente titolo hanno altresì diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla
soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione ai periodi di discontinuità
del lavoro, secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.
Articolo 23
Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti i lavoratori di cui al
presente titolo possono svolgere la loro attività a favore di più committenti, senza
pregiudizio dellattività dei committenti medesimi.
Articolo 24
Diritti per apporti originali e per le invenzioni della lavoratrice e del lavoratore
1. I diritti di utilizzazione economica relativi alla creazione di
apporti originalie alla creazione di programmi
per elaboratori elettronici, come pure quelli riguardanti
linvenzione fatta in occasione dello svolgimento dellattività o
nellesecuzione del servizio oggetto del contratto, spettano al lavoratore, salvo il
caso in cui lattività inventiva costituisca oggetto del contratto di lavoro.
2. Salvo il caso di cui
allultima parte del comma precedente, il committente ha diritto di prelazione
sullutilizzazione economica dei diritti di cui al comma 1, o per lacquisto del
brevetto, da esercitare entro tre mesi dalla dalla conoscenza della creazione o dalla
comunicazione del conseguimento del brevetto da parte del lavoratore, verso corresponsione
di un canone o di un prezzo determinati di comune accordo. In caso di mancato accordo sul
canone o sul prezzo, trova applicazione l'articolo 25 del R.D. n. 1127 del 1939, fatta
salva la facoltà della parti di adire l'autorità giudiziaria, che potrà decidere
secondo equità.
3. Resta salvo quanto
previsto dallart. 24-bis del r.d. n. 1127/1939, come modificato dallarticolo 7
della legge n. 383/2002.
Articolo 25
Recesso
1. Nei contratti di cui al presente titolo il recesso del
committente è ammesso solo in presenza di una obiettiva giustificazione, in mancanza
della quale il committente è tenuto a corrispondere al lavoratore un congruo indennizzo.
2. La legittima sospensione della prestazione, nei casi di cui
allart. 20 della presente legge, non costituisce causa di obiettiva giustificazione
del recesso del committente.
3. Il recesso deve essere comunicato per iscritto. Il lavoratore
può chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il
recesso: in tal caso il committente deve, nei dieci giorni successivi alla richiesta,
comunicarli per iscritto al lavoratore.
4. Il recesso intimato senza losservanza delle disposizioni
di cui al comma precedente è inefficace.
Articolo 26
Diritti sindacali
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori
di cui al presente titolo, è garantito il diritto:
(a) di costituire organizzazioni sindacali e di aderire, non
aderire o recedere da organizzazioni esistenti;
(b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze
sindacali aziendali allinterno delle unità produttive.
c) di negoziare liberamente, attraverso le loro organizzazioni,
accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.
2. Ove i contratti collettivi per i
lavoratori di cui al comma 1 non prevedano la costituzione di organismi di
rappresentanza dei lavoratori medesimi allinterno delle unità produttive, il loro
diritto elettorale, attivo e passivo, per la partecipazione alle rappresentanze sindacali
aziendali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive
medesime, e comunque il loro diritto di partecipare alle assemblee, potrà essere previsto
e disciplinato dai contratti collettivi applicati nelle unità produttive di riferimento.
3. Ai lavoratori che svolgano la prestazione di lavoro in regime di
telelavoro è riconosciuto, nelle unità produttive in cui siano costituite rappresentanze
sindacali aziendali dei lavoratori subordinati, il diritto di accesso allattività
sindacale che si svolge in azienda anche tramite listituzione di una bacheca
elettronica o di altro sistema elettronico a cura della rappresentanza sindacale
aziendale, e a spese dell'azienda, in cui vengano inserite tutte le informazioni di
interesse sindacale e lavorativo.
Articolo 27
Diritto di sciopero
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno
diritto di sospendere la propria attività lavorativa a fini di autotutela sindacale.
2. Nei servizi pubblici essenziali, il diritto si esercita nei
limiti e alle condizioni di cui alla legge n. 146 del 1990.
Titolo III
Statuto delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati
Articolo 28
Ambito di applicazione e fonti di disciplina del lavoro subordinato
1. Le
disposizioni di cui al presente titolo integrano e migliorano quelle di cui al titolo I,
che si intendono qui richiamate, con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato. Per i
lavoratori di cui al presente titolo, il riferimento ai datori di lavoro,
operato dallarticolo 16, comma 4, sintende
fatto, oltre che al datore di lavoro, anche alle persone con cui si abbia comunque
relazione nello svolgimento della prestazione lavorativa.
2. Resta in vigore la disciplina stabilita dal Codice
Civile, dalla legge n. 300 del 1970 e da tutte le altre leggi che disciplinano il rapporto
di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e di pubbliche amministrazioni.
Articolo 29
Diritti di informazione, consultazione e
partecipazione
1. Le
lavoratrici e i lavoratori di cui al presente
titolo, tramite i loro rappresentanti sindacali, hanno il diritto di essere informati e
consultati in tutte le materie previste dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 gennaio 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione
e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, e in particolare in occasione
dei nei processi di ristrutturazione, nei trasferimenti dazienda e nei licenziamenti
collettivi.
2. Hanno altresì il diritto di essere resi partecipi, tramite loro
rappresentanti sindacali, delle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della
"Società europea", di cui alla direttiva n. 2001/86/CE, secondo le norme
stabilite dalla medesima direttiva.
3. I diritti di informazione, consultazione e partecipazione si
esercitano nelle forme individuate prioritariamente dalla contrattazione collettiva.
Articolo 30
Diritto allapprendimento continuo e permanente
1.
Lapprendimento continuo è incentivato attraverso il sostegno, anche finanziario, alla costituzione di fondi bilaterali
paritetici, secondo quanto previsto dallart. 118 della L. n. 338/2000. Esso è
incentivato altresì mediante il beneficio fiscale della deduzione dal reddito da lavoro
dipendente, dei costi sostenuti dai lavoratori per la partecipazione ad attività
formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti abilitati al rilascio
di titoli di studio legali, o presso istituti di formazione professionale accreditati.
Analogo beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro, che s'impegnino nelle attività
finalizzate alla formazione dei propri dipendenti.
2. Con decreto del Ministro delleconomia, di concerto col Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono determinati, entro centoventi giorni dallentrata in
vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per la fruizione del
beneficio di cui al presente comma, prevedendosi, altresì, che la sua spettanza sia
condizionata alla certificazione delle attività e dei risultati formativi, nonché
all'adempimento effettivo degli obblighi formativi assunti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle lavoratrici e ai
lavoratori di cui al titolo II della presente legge, e ai loro committenti.
Articolo 31
Diritto alla tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione involontaria
1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente titolo hanno
diritto, in caso di disoccupazione involontaria, anche parziale, alla tutela attiva della
continuità del reddito, anche in forma di integrazione salariale per il caso di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, secondo forme che ne assicurino
l'adeguatezza, la temporaneità, la finalizzazione al mantenimento e al miglioramento
della capacità professionale e alla rioccupazione produttiva, l'economicità di gestione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo, nonché per la sua applicazione anche ai lavoratori di cui al titolo II, si
provvede secondo i criteri previsti dal titolo IV della presente legge.
Articolo 32
Disposizioni in materia di previdenza pensionistica complementare
1. Al fine di promuovere ladesione dei lavoratori subordinati
ai fondi pensione, al decreto legislativo n. 124 del 1993 sono introdotte le seguenti
modifiche: a) il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 124 del 1993 è
sostituito dal seguente: "4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le
modalità di adesione ai fondi pensione, definendo procedure di silenzio-assenso alla
partecipazione ai fondi, che in ogni caso prevedano un termine non inferiore a 90 giorni
per la manifestazione del rifiuto di aderire, e che tengano altresì ferma la preventiva
informazione degli aderenti, come richiesta in attuazione del comma 4 del successivo
articolo 4"; b) nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993, dopo la
lettera b) del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il trasferimento della
posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento del
TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'art. 8, comma 2, a favore
del fondo pensione di destinazione; c) il primo periodo del comma 3-bis
dellarticolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 1993, è sostituito dal seguente:
Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo
iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di
trasferimento dellintera posizione individuale delliscritto, presso altro
fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di tre anni di permanenza presso il
fondo da cui l'iscritto si intende trasferire. Il trasferimento non può aver luogo,
comunque, prima che siano trascorsi tre anni dalla data del primo provvedimento di
autorizzazione di cui allart. 17 comma 2 lettera f). Il trasferimento
della posizione individuale comporta anche la prosecuzione dell'obbligo di accantonamento
annuale del TFR, nella misura stabilita dalle fonti istitutive di cui all'art. 8, comma 2,
a favore del fondo pensione di destinazione.
2.
La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare da parte
della pubblica amministrazione come quota del datore di lavoro, ai sensi
dellarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, è definita in
sede contrattuale. Il comma 18 dell'articolo 26 della legge n. 448 del 1998 è abrogato.
3.
Le quote di trattamento di fine rapporto destinate alle forme pensionistiche complementari
dei pubblici dipendenti sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il
meccanismo previsto dallarticolo 2, comma 5, de1 DPCM 20 dicembre 1999.
4. La quota di TFR che i
pubblici dipendenti possono destinare ai fondi pensione, prevista dallarticolo 2,
comma I, del DPCM 20 dicembre 1999, può essere elevata, in sede contrattuale, fino al
6,9I %.
Articolo 33
Diritto alla composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro
1. I lavoratori hanno il diritto di accedere a forme di
composizione stragiudiziale delle liti di lavoro, previste e disciplinate su base
collettiva, e idonee a risolvere le controversie in tempi celeri, secondo giustizia.
2. Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore in
caso di risoluzione della controversia in sede conciliativa o arbitrale, è riconosciuto
il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al
%, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e
assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito.
3. Con decreto del
Ministro delleconomia, di concerto col Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono determinati, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della
presente legge, modalità, termini e condizioni per la fruizione del beneficio di cui al
precedente comma. Allo stesso modo sono previste e disciplinate forme di sostegno
finanziario per la costituzione di camere arbitrali stabili, presso le quali insediare
collegi arbitrali o arbitri unici.
4. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano anche ai rapporti di lavoro di cui al titolo II della
presente legge.
Titolo IV
Criteri attuativi e disposizioni finali
Articolo 34
Criteri per l'attuazione
della carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori
Per attuare la carta dei diritti saranno definite norme
applicative, previa intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, previa concertazione con le parti sociali e sentite le
commissioni parlamentari competenti per materia, secondo i seguenti criteri,
rispettivamente in materia di
1. tutela della salute
e sicurezza del lavoro:
a) riordino,
semplificazione e riunificazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
b) armonizzazione
della legislazione nazionale con la normativa comunitaria;
c) previsione
di norme specifiche per la tutela dei lavoratori titolari di rapporti a tempo determinato,
di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio, nonché dei rapporti di lavoro non
subordinato di cui all'articolo 13, tenendo conto della natura del rapporto, delle
dimensioni e della tipologia delle imprese, nonché della percentuale di forza lavoro non
assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presente in azienda; in
particolare, previsione del divieto di affidare ai lavoratori di cui alla presente lettera
lavorazioni che richiedano sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente
pericolosi;
d) disciplina
dellobbligo di sicurezza gravante sui committenti di lavoro a domicilio, attenendosi
al criterio fondamentale di adeguare, laddove
possibile, le norme e le misure di sicurezza che presuppongono lo svolgimento della
prestazione all'interno dei locali aziendali, con
norme e misure funzionalmente equivalenti;
e) estensione
delle disposizioni di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626/1994, concernenti
l'uso di attrezzature munite di videoterminali, a tutti i rapporti di lavoro svolti a
distanza mediante collegamento informatico e telematico, indipendentemente dall'ambito
aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa;
f) anche
in adempimento degli obblighi stabiliti dalla direttiva n. 91/383/CE, previsione del
divieto di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato ovvero ai rapporti di
collaborazione non subordinata di cui all'articolo 13, comma 1, per le lavorazioni che
richiedono una sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi.
g) riordino
e razionalizzazione degli organismi ispettivi e di controllo competenti alla verifica del
rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali, igiene sul lavoro, evasione fiscale e contributiva;
h) riordino
dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando le
norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni la cui violazione
non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;
i)
previsione di forme di assistenza e consulenza gratuite, a carico dei competenti
servizi pubblici, a favore dei piccoli imprenditori e dei datori di lavoro non
imprenditori, finalizzate allespletamento non oneroso degli adempimenti di cui ai
commi 1 e 2, alle lettere b), e), g), h), n), o), q) del comma 5, e ai commi
6 e 7, dellart. 4 del D. Lgs. n. 626 del 1994;
j)
disciplina di idonee forme di certificazione pubblica dellosservanza da parte
dei datori di lavoro delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori;
2. incentivi alloccupazione, in coerenza con gli obiettivi
indicati dagli orientamenti annuali dellUnione europea in materia di occupabilità:
a) razionalizzazione
e riduzione del numero degli schemi di incentivazione all'occupazione, tenendo conto della
natura del rapporto, delle caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare
riferimento a categorie a rischio di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in
processi di riemersione dal lavoro irregolare, nonché del grado di svantaggio
occupazionale delle diverse aree territoriali e del livello retributivo individuale;
b) articolazione
delle misure di incentivazione, in relazione alla natura giuridica e alle caratteristiche
del rapporto, nonché alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto
inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione
di un tirocinio di cui allarticolo 18 della legge n. 196 del 1997, in un rapporto di
lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;
c) previsione
di incentivi per il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria,
con particolare riferimento alle ipotesi di espansione della base occupazionale
dell'impresa o di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di
genitori con figli minori, di lavoratori con età superiore a 55 anni, nonché per la
trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno che intervenga in alternativa
all'avvio di procedure di riduzione di personale;
d) collegamento
degli incentivi con le politiche di sviluppo territoriale;
e) collegamento
con la disciplina della verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni
nonché con quella sulle misure di sostegno all'occupazione, di cui all'articolo 31 e al
comma 3 del presente articolo, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di queste
ultime nel mondo del lavoro;
f) previsione
di misure specifiche dirette a favorire la continuità operativa e gestionale delle
piccole e medie imprese, attraverso forme di apprendistato
o tirocinio idonee ad agevolare il subentro di familiari o collaboratori
nellesercizio dellimpresa;
3. tutela attiva e
continuità del reddito, e di tutela nei casi di legittime sospensioni della prestazione
lavorativa:
a) armonizzazione dei sostegni
previdenziali in caso di perdita di una
precedente occupazione per cause diverse dalle dimissioni, prevedendosi un trattamento di base, da rafforzare ed
estendere con gradualita' a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o prive
di copertura, che assorba gli attuali trattamenti di disoccupazione e di mobilità,
comunque denominati, secondo i seguenti
criteri:
- fissazione
dell'entità del trattamento ai livelli medi europei e comunque a un livello non inferiore
al sessanta per cento dei redditi da lavoro di riferimento individuati sulla media dei
redditi assoggettati a contribuzione nel triennio precedente, rivalutati con il tasso di
inflazione, modulandosi il trattamento, al fine di incentivare la ricerca del lavoro,
secondo una scansione decrescente nel tempo;
- definizione
della durata massima del trattamento entro dodici mesi, elevabili fino a diciotto in
relazione alle caratteristiche anagrafiche dei destinatari nonché alle condizioni
occupazionali generali delle aree territoriali in cui è da ricercare la rioccupazione;
- revisione
dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per laccesso al
trattamento, in particolare tenendo conto delle esigenze di tutela dei lavoratori con
rapporti di lavoro non a tempo indeterminato;
- regolazione
delle condizioni di fruizione del trattamento in modo da incentivare la partecipazione a
processi di aggiornamento e di riqualificazione professionali e la ricerca attiva di nuova
occupazione;
- disciplina
generale e incentivazione di forme private di integrazione dei trattamenti di cui alla
presente lettera, istituite su base contrattuale collettiva, anche in ambiti territoriali
infra-nazionali;
- previsione
di modalità graduali e temporalmente cadenzate di passaggio al nuovo regime, per le
imprese i cui dipendenti rientrino, alla data di entrata in vigore della presente legge,
nel campo di applicazione della disciplina delle indennità di mobilità o di
disoccupazione speciale;
b) razionalizzazione nonche'
estensione degli istituti di integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da
collegare anche ad iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale
prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i
seguenti criteri:
- armonizzazione
delle discipline per quanto attiene alla cause integrabili, alla misura e alla durata dei
trattamenti, anche tramite tetti massimi fissati entro predefiniti intervalli temporali;
- partecipazione
al finanziamento dei soggetti interessati, prevedendosi un onere contributivo a carico dei
lavoratori, in misura non superiore a un terzo della contribuzione complessiva, e con
previsione di una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro in relazione
alleffettivo ricorso ai trattamenti medesimi;
- possibilità
di costituire forme equivalenti di sostegno al reddito, sostitutive di quelle legali,
secondo quanto previsto dal punto successivo, e con applicazione delle medesime norme di
incentivazione fiscale e contributiva;
- estensione
dei trattamenti di sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione temporanea
dellattività lavorativa, ai settori e alle categorie di lavoratori attualmente non
tutelati o scarsamente tutelati, promuovendo la costituzione
per via contrattuale di appositi fondi, in forma associativa o fondazionale, destinati a
politiche delloccupazione e allerogazione di prestazioni di sostegno del
reddito secondo i criteri di cui allarticolo 2, comma 28, della legge n. 662 del
1996, con applicazione del regime contributivo e fiscale previsto per la contribuzione
alle forme previdenziali obbligatorie;
- previsione
di diretti collegamenti con i servizi per l'impiego e formativi definiti a livello
regionale, in modo da assicurare efficienti sostegni in particolare ai fini
dell'aggiornamento e riqualificazione professionali nonché dell'orientamento
professionale dei lavoratori coinvolti;
- valorizzazione
degli strumenti previsti per far fronte alle oscillazioni dell'attività produttiva in
alternativa alle riduzioni o sospensioni dell'orario;
c) istituzione
di un "conto di sicurezza individuale" a favore dei titolari dei rapporti di cui
al titolo II, nonché di categorie di lavoratori subordinati temporanei individuate previa
concertazione con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative, secondo i seguenti criteri:
- finalizzazione
del conto alla copertura di esigenze socialmente rilevanti, quali la continuità dei
versamenti previdenziali anche nellambito della previdenza complementare, il
pagamento di ratei di mutui contratti per lacquisto della prima casa di abitazione,
il pagamento di tasse scolastiche o universitarie, la fruizione di un trattamento di
disoccupazione involontaria sulla base di requisiti di accesso ridotti;
- affidamento
della gestione dei conti individuali allIstituto nazionale della previdenza sociale,
ovvero ad appositi enti mutualistici costituiti dalle associazioni rappresentative dei
lavoratori interessati;
- finanziamento
a carico delle parti interessate nella misura del cinquanta per cento e nella misura del
cinquanta per cento a carico del bilancio statale, nei limiti stabiliti dal comma 4 del
presente articolo;
- ulteriore
regolamentazione tramite un regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanarsi sentite le associazioni rappresentative delle parti interessate, e, nel caso
di gestione affidata ad enti mutualistici, previa intesa con tali enti;
d) applicazione
del regime contributivo e fiscale di agevolazione, previsto per i fondi pensione di cui al
decreto legislativo n. 124 del 1993, ai contributi versati a fondi istituiti tramite la
contrattazione collettiva, o tramite accordi tra i lavoratori, che eroghino prestazioni integrative o sostitutive
delle prestazioni di cui alla precedenti lettere, in particolare nei casi di
ristrutturazioni e crisi aziendali;
e) meccanismi
di ricongiunzione dei diversi assetti contributivi maturati in funzione di prestazioni
lavorative svolte in esecuzione di diversi schemi contrattuali;
f) introduzione
di una disciplina del trattamento economico e normativo dei lavoratori di cui al titolo
II, nelle ipotesi di malattia e infortunio, maternità e paternità, cura parentale,
adottandosi quale modello tendenziale, quanto alle fattispecie tutelate, la normativa
vigente per i lavoratori subordinati, e modulandosi la disciplina in funzione della
peculiare natura giuridica del rapporto e dei bisogni effettivi di tutela dei lavoratori;
g) previsione
di ulteriori ipotesi di tutela delle esigenze di cura familiare e personale dei lavoratori
di cui al titolo II, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001 in
relazione ai lavoratori subordinati;
h) previsione
di forme di tutela economica di altri lavoratori di cui all'articolo 2 della presente
legge, a fronte delle ipotesi di cui alle precedenti lettere f) e g);
i)
revisione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, al fine di assicurarne la
funzionalità rispetto all'obiettivo della preservazione e della valorizzazione del
patrimonio professionale dei lavoratori e delle imprese;
j)
disciplina di idonee misure di incentivazione finanziaria alla costituzione su base
volontaria e negoziale, di fondi mutualistici per lerogazione di prestazioni
assistenziali e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi di cui al titolo I della
presente legge, anche se esercenti attività dimpresa ai sensi dellart. 2083
del codice civile.
4. Le disposizioni
attuative di cui allarticolo precedente non devono determinare oneri superiori a
3.600 milioni di euro per l'anno 2002 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003,
per le deleghe di cui ai commi 2 e 3.
A tali oneri si provvede in parte mediante riduzione, nel limite
massimo del 70 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
al netto delle regolazioni debitorie, nellunità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo a ciascun ministero, per la rimanente parte si
provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi
permanenti di natura corrente (4.1.5.2 Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui
all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003
e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448.
A decorrere dal 2005, per il reperimento delle eventuali risorse
aggiuntive necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le
procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, ovvero dall'articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 35
Disposizioni penali
1. Le violazioni degli
articoli 15, 16 e 17 sono punite con le sanzioni di cui allarticolo 38 della legge
20 maggio 1970, n. 300. Sono ugualmente sanzionate le violazioni dellarticolo 18,
ove si tratti di discriminazioni dirette.
Articolo 36
Organi di vigilanza
1. Nell'attuazione di
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, si prevede altresì alla determinazione
degli organi di vigilanza competenti al controllo sull'osservanza delle norme ivi
previste. Fino allemanazione di tali norme, tale controllo compete alle sezioni
ispettive delle direzioni provinciali del lavoro.
Articolo 37
Disposizione finale
1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti e della efficacia delle disposizioni di
cui allarticolo 33, e alle lettere h) e
i) del comma 1 dellart. 34, e ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro sei mesi.
2. Ai fini della verifica
di cui al comma precedente gli organi di vigilanza di cui allarticolo precedente e
le camere arbitrali stabili di cui al comma 3 dellart. 33 forniscono ogni trimestre
dati e statistiche sugli effetti della legge e su ogni altra notizia richiesta
dallorgano del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente.
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