Tutto sull'art. 18 La straordinaria manifestazione del 23 marzo ed il preannunciato sciopero generale forse non saranno sufficienti a convincere il governo a cambiare idea sulla questione dellart. 18. La battaglia politica in proposito è probabilmente destinata a continuare a lungo, accompagnerà il cammino parlamentare del disegno di legge delega e successivamente, qualora il governo procedesse davvero allemanazione di un decreto delegato in materia di licenziamenti, si protrarrà sino alleffettuazione di quel referendum abrogativo di cui ormai si parla da più parti. La
questione del referendum merita di essere discussa a parte: ci ritorneremo sopra più
avanti. Preliminarmente vale la pena di soffermarsi su ciò che è necessario per reggere
il peso di una mobilitazione, nei luoghi di lavoro e nella società tutta, di così ampia
durata. Una discussione del genere si svolse già un paio danni fa, allepoca del referendum abrogativo promosso dai radicali nei confronti dellart. 18, restando peraltro circoscritta entro una cerchia alquanto ristretta di addetti ai lavori. E opportuno riprenderla adesso, passando in rassegna le obiezioni che tradizionalmente vengono proposte con riguardo allattuale regime di tutela dai licenziamenti illegittimi, per mettere a fuoco come ciascuna di esse, scavata a fondo, risulti della stessa consistenza di una scatola vuota. Lart. 18 dello Statuto dei
lavoratori: un unicum normativo? Nei confronti dellart. 18
sono state avanzate obiezioni di vario genere sin dalla sua introduzione
nellordinamento e con frequenza vieppiù crescente nel decennio
liberista che ci sta alle spalle (solo cronologicamente: giacché
lideologia che lo ha pervasivamente caratterizzato appare, allevidenza, ben
lungi dallaver esaurito la propria capacità dinfluenza sulle coscienze, così
come su diffusi orientamenti politici e culturali, e, quanto al nostro paese, torna anzi a
riproporsi nelle attuali politiche governative con unorganicità del tutto inedita).
Di tali contestazioni, la più comune e propagandata è quella che tenderebbe ad accreditare lidea del carattere assolutamente peculiare del nostro sistema di tutela dai licenziamento illegittimi. Di unobiezione del genere ci si potrebbe sbarazzare, naturalmente, anche ragionando per paradossi. A chi la propone, infatti, si potrebbe domandare quali conclusioni sarebbe legittimo trarre nellipotesi in cui lordinamento penale del nostro paese fosse lunico a non prevedere la pena di morte. Si tratterebbe di una ragione sufficiente per gridare allo scandalo ed invocarne lintroduzione anche da noi? Ad ogni modo, dato che con i tempi che corrono non si può essere del tutto certi della risposta che si darebbe a tale domanda (in fondo orientamenti liberisti in campo economico-sociale e atteggiamenti forcaioli nellarea del diritto penale tendono spesso ad andare a braccetto), vale la pena di misurarsi con lobiezione in quanto tale. E vero o non è vero, in altre parole, che la reintegrazione nel posto di lavoro rappresenta unassoluta peculiarità, frutto dellinsana inclinazione dirigistica del legislatore di casa nostra, tale da appesantire il sistema di tutela nei confronti del licenziamento illegittimo con una sanzione che costituirebbe un unicum nel panorama comparato? La critica in questione, come si diceva, è ricorrente, costantemente avvalorata sulla grande stampa dinformazione e specializzata, non di rado sostenuta da affermazioni prive di sfumature di esperti (o presunti tali) di problemi del lavoro: i quali, tuttal più, sono disposti a riconoscere che in altri paesi la sanzione della reintegrazione sarebbe prevista solo a fronte di un licenziamento di carattere discriminatorio (ad esempio perché attuato per colpire la militanza sindacale di un lavoratore), essendo viceversa ammesse, a fronte di qualsiasi altra ipotesi di licenziamento illegittimo (perché privo di un giustificato motivo di tipo disciplinare o legato a ragioni di carattere tecnico-produttivo), soltanto soluzioni di tipo risarcitorio, tali comunque da mantenere ferma lestromissione dellinteressato dal posto di lavoro. Poiché largomento viene
riproposto con insistita e petulante ripetitività, è sicuramente opportuno
puntualizzare, una volta per tutte, che esso, nei termini in cui viene solitamente
presentato, va considerato privo di serio fondamento. Nessun unicum normativo, nessuna bizzarria del legislatore
italiano: lart. 18 dello Statuto dei lavoratori, al contrario, si inscrive in un
alveo normativo che trova ampi riscontri nellarea dellUnione europea,
soprattutto in quei paesi con i quali la comparazione può ritenersi di particolare significatività. La disciplina dei
licenziamenti presenta ovunque, in effetti, aspetti tecnici di estrema complessità, che
non consentono di darne una rappresentazione esauriente in poche battute: ciò, tuttavia,
non impedisce di constatare che la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, sia
pure con modalità operative variabili da un paese allaltro, costituisce un rimedio
alquanto diffuso nellUnione europea nei confronti di qualsiasi forma di licenziamento illegittimo e
tende ad essere riconosciuta anche in ordinamenti che pure, in linea di principio, restano
attestati su soluzioni di tipo risarcitorio (come Gran Bretagna e Danimarca). Quanto ai sistemi che conoscono
meccanismi di tutela analoghi a quello previsto dal nostro art. 18, è sicuramente
significativo che la reintegrazione nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento
illegittimo risulti praticata non soltanto in paesi minori (Portogallo ed
Austria), come sono disposti ad ammettere persino esponenti governativi, ma anche in paesi
di primario rilievo nellarea dellUnione europea e, per questo stesso, di
particolare rilievo a fini di comparazione, come Svezia e Germania Federale. Non solo le legislazioni di questi paesi sono analoghe alla nostra, ma talvolta prevedono qualche elemento di controllo in più. Si pensi che in Germania limprenditore, prima dintimare qualsiasi licenziamento, è tenuto a consultare il consiglio dazienda e che leventuale opposizione dellorganismo rappresentativo dei lavoratori è fonte del diritto del dipendente licenziato a mantenere il posto di lavoro in pendenza della relativa controversa giudiziaria. Daltra parte, per giudicare del grado di rigidità (o di protezione, a seconda dei punti vista) di un determinato sistema in materia di licenziamenti, non bisognerebbe trascurare mai, come invece si tende strumentalmente a fare (sulla falsariga delle analisi OCSE, cui certuni si industriano immancabilmente a dare da noi unacritica eco), che le regole applicabili in proposito si dividono in due diversi corpi normativi, in dipendenza del fatto che si tratti di licenziamenti individuali oppure di licenziamenti per riduzione di personale (licenziamenti collettivi). Nel secondo caso esiste una modalità di tutela di tipo esclusivamente procedurale, stabilita da una direttiva comunitaria e perciò di applicazione generale in tutta larea dellUnione europea; ma alcuni paesi prevedono forti tutele aggiuntive, come quei piani sociali che le imprese tedesche e francesi (ma non quelle italiane) sono obbligate a predisporre in favore dei lavoratori colpiti da un licenziamento collettivo prima di potervi dare legittimamente corso: tanto che, se si dovesse proporre alla Confindustria di scambiare le regole italiane relative alla cosiddetta flessibilità in uscita, considerate nel loro insieme, con quelle tedesche, ovviamente considerate anchesse nel loro insieme, vi sono ben pochi dubbi su quale sarebbe la risposta. Se in alcuni fra i più rilevanti paesi dellUnione europea la materia dei licenziamenti risulta ispirata a criteri regolatori quali quelli che sono stati, sia pur sommariamente, richiamati, ne consegue che largomento europeo, modulato sul consueto ritornello aboliamo la reintegrazione per allinearci allEuropa, può essere agevolmente respinto. Si può anzi aggiungere, per completare il quadro, che proprio in tempi recenti la Confederazione europea dei sindacati si è fatta promotrice di una proposta di regolamentazione dei licenziamenti individuali, destinata nelle intenzioni a costituire la base di una futura direttiva UE in proposito, che, pur non escludendo la possibilità di colpire un licenziamento illegittimo con una misura di carattere economico, pone in primo piano il valore della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro[1]. La circostanza conferma che laspirazione al ripristino del rapporto di lavoro travolto da un licenziamento ingiustificato non soltanto è largamente diffusa nella coscienza dei movimenti sindacali dei paesi più diversi, ma costituisce un tratto permanente della loro azione rivendicativa. Ne risulta smentita, al tempo stesso, la tesi del carattere anacronistico della reintegrazione. Essa, daltro canto, potrebbe avere senso se chi la propone, come è solita fare la Confindustria, avesse in qualche momento giudicato adeguato ai tempi listituto in questione: quando invece è a tutti noto che le contestazioni al riguardo cominciarono prima ancora che lo Statuto dei lavoratori entrasse in vigore. Daltronde, se con affermazioni del genere ci si volesse limitare a sostenere che le regole dello Statuto sono invecchiate, e per questo stesso meritevoli di superamento, sarebbe fin troppo facile replicare che il principio americano dellemployment-at-will (ovvero della libertà di licenziamento senza giusta causa) è sicuramente assai più datato, risalendo addirittura ai primi del novecento. Le altre contestazioni nei confronti dellart. 18 Una seconda contestazione
comunemente rivolta alla nostra disciplina dei licenziamenti individuali si fonda sul
cosiddetto effetto soglia, che da essa sarebbe indotto, ed è allorigine
di una delle tre ipotesi di deroga allapplicazione dellart. 18 proposte dal
governo. Trattandosi di una normativa applicabile soltanto nelle unità produttive con
più di quindici dipendenti, in altre parole, ne deriverebbe un disincentivo
allampliamento delloccupazione una volta raggiunta la fatidica soglia: donde
la tesi del rapporto di causa ed effetto fra le regole in materia ed il fenomeno del
nanismo imprenditoriale. Quantunque si tratti di una critica periodicamente
riproposta, essa non perde i tratti tipici dellaffermazione di puro buon senso, non
corroborata da riscontri empirici in grado di offrirne almeno una parvenza di
dimostrazione. Non è il caso, naturalmente, di ripetere le critiche rivolte a questo
specifico profilo del disegno di legge delega sul fascicolo di gennaio della Rivista; vale la pena, piuttosto, mettere a fuoco
un paio di argomenti che appaiono assenti dalla discussione corrente. La questione del rapporto fra
soglie proprie della legislazione del lavoro e dimensioni dellimpresa, invero,
andrebbe affrontata con più precisa cognizione dei suoi contorni effettivi. Ragionando in
termini astratti, ad esempio, si può certamente sostenere che siano proprio le regole in
materia di licenziamento a scoraggiare la propensione delle imprese ad assumere;
muovendosi sullo stesso piano, daltra parte, non vi sarebbero difficoltà ad
argomentare, almeno con pari dignità, una tesi del tutto diversa: attribuendo il fenomeno
del nanismo imprenditoriale a caratteristiche intrinseche al tipo di
produzione, che determinano la dimensione dellimpresa, unitamente ad altri
condizionamenti di carattere tecnico-economico, in misura ben più decisiva. Se poi
dallastratto, dai modelli teorici, si volesse passare al concreto, ovvero ai dati
normativo-istituzionali reali, ci si accorgerebbe che è proprio la seconda ipotesi a
risultare fondata, ed anzi incontestabile, quanto meno con riguardo alle imprese
artigiane: in questo caso, infatti, è la legge-quadro del 1985 (un complesso di regole,
si badi bene, di diritto commerciale e non di diritto del lavoro) a fissare,
ragionevolmente del resto, il limite massimo di dipendenti, differenziato per tipologia di
produzione, che ciascuna impresa è tenuta a non superare per non perdere la qualifica di
artigiana (ed i benefici connessi). Vè di più: vè da
prendere in considerazione lesistenza, del massimo rilievo rispetto a questo
specifico profilo del dibattito in corso, dei cosiddetti lavoratori trasparenti, ovvero di
quei lavoratori (come gli apprendisti e gli interinali), che possono essere liberamente
impiegati senza incidere sul numero dei dipendenti, appunto la soglia, al cui
superamento è legata lapplicabilità di certe regole lavoristiche, ivi comprese
quelle in materia di licenziamenti. Ciò che occorre sapere, in definitiva, è che già adesso il sistema consente alle piccole
imprese di superare la mitica soglia dei 15 addetti, evitando di restare sottoposte al
regime dello Statuto dei lavoratori in materia di licenziamenti. Certe imprese artigiane,
in primo luogo, attraverso lassunzione di apprendisti possono arrivare a sfiorare
complessivamente i quaranta addetti continuando a restare soggette al regime di tutela
meramente risarcitorio, proprio della piccola impresa. La non computabilità degli
apprendisti e dei lavoratori interinali (per tacere di altre figure particolari introdotte
nella legislazione del lavoro degli ultimi anni) costituisce, daltra parte, una
regola generale, di cui tutte le piccole imprese possono avvalersi per superare senza
affanni normativi la soglia dei 15 dipendenti. Cè davvero bisogno
daltro per dimostrare la vacuità della querelle
sulleffetto soglia? Anche largomento che si sente
spesso ripetere, del resto, basato sullassunto che la soglia indurrebbe molti
imprenditori a frazionare artificiosamente lorganizzazione produttiva in entità
formalmente distinte, tutte al di sotto della soglia medesima, non solo non è suffragato
da dati precisi sulla rilevanza quantitativa del fenomeno, ma non regge sul piano logico.
Volendo fare un raffronto con la legislazione fiscale, infatti, sarebbe come dire che,
siccome esistono svariate tecniche elusive per sottrarsi allapplicazione della
stessa, se ne deve concludere che le imposte vadano drasticamente ridotte: quando invece,
con tutta evidenza, si tratta semmai di introdurre gli opportuni correttivi, atti a
rendere impraticabili operazioni elusive, quando non apertamente fraudolente,
nellarea del diritto tributario come in quella del mercato del lavoro. *****
Unulteriore critica nei confronti della disciplina dei licenziamenti è stata formulata in base allassunto che lapplicazione della normativa in materia si presterebbe ad esiti arbitrariamente difformi, essendo la sensibilità dei giudici variabile da una parte allaltra del paese ed, in particolare, troppo attenta alle ragioni dei lavoratori nelle regioni a più alto tasso di disoccupazione, in quelle del sud in primo luogo. Le affermazioni in proposito si fondano su ricerche interdisciplinari, frutto della collaborazione di economisti e giuslavoristi, i cui risultati sono stati utilizzati come argomento a sostegno della proposta di cancellare qualsiasi ruolo dellautorità giudiziaria nella risoluzione delle controversie in materia di licenziamento. Non è questa la sede per discutere la correttezza metodologica, veramente assai opinabile, delle ricerche in parola. Ci si può limitare ad osservare che non si può naturalmente escludere, ed anzi è altamente probabile, che i giudici, non operando sotto una campana di vetro, risentano di stimoli provenienti dallambiente circostante: pur se bisognerebbe preoccuparsi di aggiungere che non vè ragione di ritenere che simili condizionamenti riguardino soltanto la materia dei licenziamenti, né, men che meno, che essi operino a senso unico (a favore dei lavoratori). E daltro canto si allungherebbe troppo il passo se da una constatazione del genere, di per sé alquanto banale, si volessero trarre implicazioni sullopportunità di superare un cardine della civiltà giuridica, quale è quello rappresentato dalla mediazione giudiziaria dei conflitti (anche fra privati). Gli occhiuti analisti cui si è accennato, peraltro, omettono sempre di includere, nel novero delle variabili prese in considerazione, quella legata ai comportamenti concreti delle imprese. Ammesso, ed assolutamente non concesso, in altre parole, che sussista un dato statisticamente significativo, dal quale possa desumersi che i giudici del lavoro, nelle controversie in materie di licenziamenti, tendano maggiormente a privilegiare le ragioni dei lavoratori nelle aree meridionali, occorrerebbe altresì preoccuparsi di verificare che ciò non dipenda dalla minore propensione al rispetto delle regole proprio di un ambiente a cultura industriale tuttora assai più fragile di quella riscontrabile nelle zone del paese a più alto tasso di sviluppo (e di sindacalizzazione: elemento, questultimo, assolutamente rilevante per ottenere un più diffuso rispetto preventivo della legislazione del lavoro e contenere il ricorso, necessariamente ex post, allintervento dei giudici). A fronte di affermazioni così generiche ed approssimative, in definitiva, è difficile respingere la sensazione che la tesi, che si voleva sostenere, abbia preceduto lanalisi empirica, conferendole i caratteri di unindagine fin troppo (pre-)orientata. ***** Resta da prendere in considerazione
lassunto relativo al preteso carattere discriminatorio della disciplina della
reintegrazione nel posto di lavoro. Sotto unangolazione diversa ritorna in
discussione la questione della soglia dei 15 dipendenti, criticandosi in
questo caso la circostanza che, a fronte del criterio dimensionale prescelto dal
legislatore, i lavoratori delle piccole imprese risulterebbero ingiustamente penalizzati.
A queste preoccupazioni egualitarie, curiosamente riprese ad ogni piè
sospinto proprio da coloro che delle protezioni in materia di licenziamenti vorrebbero
sbarazzarsi nella misura più ampia possibile, si può replicare in primo luogo che, nelle
economie di mercato, qualsiasi normativa in proposito è inevitabilmente il risultato di
un compromesso fra esigenze dellimpresa e del lavoro (fra efficienza ed equità, per
esprimersi col linguaggio tanto in voga fra certi studiosi di scienze sociali):
compromesso storicamente variabile ed assai comunemente espresso, in termini normativi,
proprio attraverso la fissazione di una soglia dimensionale, al di sotto della quale
operano regole più elastiche[2]. Si potrebbe aggiungere, in secondo luogo, che
largomento, di per sé, prova troppo. Sul piano strettamente logico la questione dei
diversi livelli di tutela garantiti dalle regole attuali non necessariamente si presta ad
essere affrontata ridimensionando le protezioni più intense di cui godono i lavoratori
addetti ad unità produttive di dimensioni maggiori; è del tutto evidente, invero, che,
se ci si pone nellottica del superamento di regole diseguali, si potrebbe egualmente
realizzare lobiettivo estendendo le regole più protettive (almeno in parte) a
coloro cui oggi esse non risultano applicabili. A prescindere da schermaglie dialettiche
del genere, la critica in questione si presta comunque ad essere contestata alla radice,
negando che lattuale disciplina dei licenziamenti giovi soltanto ai lavoratori delle
imprese maggiori. La verità è che, come lesperienza comparata ha messo ampiamente
in luce, esiste un nesso inscindibile fra tutela forte in materia di
licenziamenti, tasso di sindacalizzazione ed incisività dellazione sindacale[3]; e che
la prima costituisce la base materiale dellazione rivendicativa del sindacato, i cui
effetti, peraltro, non riguardano soltanto i lavoratori più stabili, ma si
riflettono anche sulla condizione di quelli operanti nelle piccole imprese. Al di là di
qualsiasi pretestuosa argomentazione, in definitiva, anche da questo punto di vista resta
confermato che ciò di cui si sta discutendo non riguarda tanto un problema immediato di
costi o di efficienza del sistema delle imprese, quanto una questione di potere nei luoghi
di lavoro e nella società. E se il governo non cedesse? Gli argomenti che abbiamo cercato
di allineare potrebbero essere di qualche utilità nel confronto, lungo ed aspro, che
probabilmente occuperà i prossimi mesi. Al momento in cui scriviamo, infatti, non sembra
prevedibile un ripensamento del governo sulla questione dei licenziamenti: liter
della controriforma andrà verosimilmente avanti e ad essa si potrebbe essere costretti a
rispondere con una raccolta di firme per la richiesta di un referendum popolare
abrogativo. La strada del referendum, certo, è
sempre stata scivolosa per lavoratori e sindacati: i precedenti in materia non
incoraggiano. In questo caso, peraltro, potrebbe essere percorsa con significative
probabilità di successo, purché si tengano ferme alcune condizioni preliminari. La prima
di esse attiene al carattere delliniziativa referendaria, che dovrebbe essere
impostata solo ed esclusivamente attorno ad una grande emergenza sociale, comè
quella dei licenziamenti, senza pretendere che essa faccia da traino ad altre questioni
(rogatorie, falso in bilancio, conflitto dinteressi). Non perché le tematiche
evocate non siano rilevanti; ma perché la loro miscela potrebbe impedire di mettere ben a
fuoco il problema principale; rischierebbe di offrire al governo (che, va ribadito,
dispone ormai di un controllo quasi totalitario sui mezzi di comunicazione) argomenti
pretestuosi sullobiettivo politico della consultazione; ne
comprometterebbe, forse, lesito finale: giacché non va dimenticato che un
referendum può fallire non soltanto perché la maggioranza dei votanti si pronuncia
contro labrogazione, ma anche per mancato raggiungimento del quorum necessario per
assicurarne la validità (evenienza tanto più probabile quando i quesiti sono molteplici
e vertono su materie disparate fra loro). La seconda condizione riguarda
lunicità delliniziativa referendaria in materia di licenziamenti. Si sente
parlare, invero, di un progetto di referendum da indire con lobiettivo di cancellare
le regole attuali, incentrate sulla soglia relativa al numero degli addetti, per conferire
carattere di generalità alla disciplina
della reintegrazione nel posto di lavoro. Poggiando inevitabilmente sulla drastica
alternativa sì/no che è propria dello strumento referendario e ne segnala la
schematicità, tanto più in materia di lavoro, ove le soluzioni normative vanno sempre
calibrate tenendo conto dei loro effetti e, quindi, con tutta la ponderazione che è
necessaria, questo secondo referendum non soltanto avrebbe verosimilmente scarsissime
possibilità di successo, ma rischierebbe anche di compromettere quelle, invece assai
solide, del referendum sulla controriforma governativa. Ciò non vuol dire, naturalmente, che lattuale disciplina dei licenziamenti debba essere considerata intoccabile: non fossaltro perché, come si è ricordato, essa è il risultato di un compromesso e la linea che ne segna i termini non può non essere considerata mobile e suscettibile di adeguamento. La normativa vigente in materia, del resto, non è quella originaria dello Statuto dei lavoratori, ma la versione di essa riformulata dalla legge 108 del 1990. Il cammino riformatore può riprendere da lì, magari sforzandosi di individuare criteri più sofisticati di quello imperniato sulla soglia occupazionale per estendere, in qualche misura, le regole dello Statuto anche nellarea della piccola impresa: purché si abbia consapevolezza che interventi di impatto socialmente così rilevante possono realizzarsi solo se attorno ad essi si è costruito previamente il grado di consenso necessario e senza la pretesa di sostituire scorciatoie referendarie agli strumenti, certo più faticosi e complessi, ma non surrogabili, della politica. [1] La proposta della CES ha dovuto necessariamente essere formulata in termini aperti, per tener conto della pluralità delle situazioni normative esistenti nei diversi paesi dellUnione europea. Ciò non sminuisce limportanza della centralità assegnata alla sanzione della reintegrazione, considerato oltre tutto che le regole prefigurate sarebbero destinate ad unapplicazione generalizzata, a prescindere dalla dimensione dellimpresa. [2] La relatività del criterio dimensionale è confermata dallesperienza tedesca. In Germania la soglia dei 5 addetti, stabilita dalla legge per delimitare il campo applicativo della normativa sui licenziamenti, era stata elevata a 10 dal governo Kohl, col risultato di privare di tutela alcuni milioni di lavoratori, peraltro senza alcuna ricaduta positiva di simile misura sul piano occupazionale. Più recentemente, con un provvedimento legislativo entrato in vigore il 1° gennaio 1999, il governo Schröder ha ripristinato la soglia più bassa dei 5 addetti. [3] Basti pensare ai livelli elevati di sindacalizzazione che permangono in paesi come lItalia, la Svezia e la Germania, non a caso tutti caratterizzati da un modello di protezione nei confronti del licenziamento illegittimo incentrato sulla reintegrazione nel posto di lavoro; e confrontarli con quelli, bassissimi, riscontrabili negli Stati Uniti od anche in paesi, come la Spagna, ove il regime dei licenziamenti conosce solo sanzioni di tipo risarcitorio. |