CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM SANATORIA
DELLE IRREGOLARITA E DEDUZIONI SULLE PROPOSTE
DI CONCENTRAZIONE DELLE RICHIESTE REFERENDARIE
E DI DENOMINAZIONE I sottoscritti PAOLO CAGNA NINCHI, ..................... nella loro qualità di presentatori delle richieste di referendum annunciate nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2002 n. 51 (Stesso lavoro stessi diritti - Per estendere a tutti i lavoratori subordinati la tutela dellart. 18 dello statuto dei lavoratori contro il licenziamento ingiustificato e Stesso lavoro stessi diritti per consentire a tutti i lavoratori subordinati lesercizio dei diritti democratici nel luoghi di lavoro) ai sensi dellart. 32 legge 25 maggio 1970 n. 352 ed in ottemperanza alla ordinanza della Suprema Corte del 25.10.2002, deducono quanto segue. 1. Sono corretti tutti i rilievi mossi nella ordinanza 25.10.2002 ai punti i 2 3 4 e 5 (pag. 5 e 6). Si provvede alla sanatoria delle irregolarità nel senso indicato nella predetta ordinanza. Pertanto i quesiti referendari sono così riformulati: A) Volete voi,
labrogazione: -
dellart. 18 comma 1, L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dallart. 1
della legge 11 maggio 1990 n. 108, titolata Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento, limitatamente alle sole parole che
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto
luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o
più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, e allintero periodo
successivo che recita Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nellambito dello stesso comune occupano
più di quindici d4pendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e
non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro ; -
dellart. 18 comma 2, L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dallart. 1
della legge 11 maggio 1990 n. 108, titolata Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento, che recita Ai fini del computo
del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all
orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il
coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in
linea collaterale . -
dellart. 18 comma 3, L. 20 maggio 1970 n. 300, come modificato
dallart. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, titolata Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, che recita Il
computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti
che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie; -
dellart. 2 comma 1, L. 11 maggio 1990 n. 108, titolata Disciplina dei
licenziamenti individuali, che recita I datori di lavoro privati,
imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli Enti Pubblici di cui allart. 1
della L. 15 luglio 1966 n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici
lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze
fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui allart. 18 della Legge 20
maggio 1970 n. 300, come modificato dallart. 1 della presente legge, sono soggetti
allapplicazione delle disposizioni di cui alla legge 11luglio 1966, n. 604, così
come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti allapplicazione di
dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non
sia applicabile il disposto dellart. 18 della legge 20maggio 1970, n. 300, come
modificato dallart. 1 della presente legge. -
dellart. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604, come sostituito dellart. 2 comma 3, L. 11 maggio 1990 n. 108, titolata Norme sui
licenziamenti individuali, che recita Quando risulti accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore
di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o,
in mancanza, a risarcire il danno versando gli un indennità di importo compreso tra
un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dellultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni
dellimpresa, allanzianità di servizio del prestatore di e alle condizioni
delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14
mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20 anni, se dipendenti
da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro; -
dellart. 4 comma 1, L. 11 maggio 1990 n. 108 titolata Disciplina dei
licenziamenti individuali, limitatamente al periodo che così recita La
disciplina di cui allart. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modifìcato
dallart. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di
lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica,
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto ? B) Volete voi labrogazione dellart. 35 legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dallart. 6 comma iO, della legge 11 maggio 1990 n. 108, titolata Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale dei luoghi di lavoro e norme sul collocamento? ********* 2. Sulla proposta di concentrazione delle richieste osserviamo: la materia è oggettivamente uniforme e la finalità dei promotori del referendum è quella di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele previsti dalla legge 3 00/70 senza limitazioni ed esenzioni. Diversi sono però i diritti che le richieste referendarie mirano ad estendere: un primo quesito riguarda lapplicazione della c.d. tutela reale per tutti i lavoratori subordinati colpiti da un licenziamento illegittimo; un secondo il generale riconoscimento di diritti riconducibili allesercizio dellattività sindacale in tutti i luoghi di lavoro. I presentatori delle richieste di referendum hanno inteso proporre agli elettori due distinti quesiti per consentire, in ipotesi, anche una scelta differenziata sulla diversa tipologia di diritti da estendere. Si ritiene pertanto che sia preferibile mantenere tale distinzione. 3) Sulla denominazione proposta osserviamo: i distinti quesiti dovrebbero avere le seguenti denominazioni: A) Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per lapplicazione dellart. 18 dello Statuto dei Lavoratori e delle norme che attengono alla diversa tutela solo risarcitoria. Il richiamo alla abrogazione della tutela c.d. obbligatoria, come conseguenza della estensione di quella reale ci sembra opportuno: tale abrogazione è contenuta nel quesito con la finalità di rendere coerente ed omogenea la normativa di risulta del positivo esito referendario. B) Attività sindacale nei luoghi di lavoro:
abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e
tutele previsti dal titolo 1110 dello Statuto dei
Lavoratori. Ove
la Corte provvedesse alla concentrazione delle richieste si propone la seguente integrazione
della denominazione: Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente
licenziati e attività sindacali nei luoghi di lavoro. abrogazione delle norme che
stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per i diritti e le tutele previsti dallo Statuto
dei Lavoratori.
Roma, 18 /11/2002
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