Le novita' che si avvicinano
cambiano radicalmente il diritto del lavoro nel nostro paese, e quindi ovviamente la
tutela dei diritti dei lavoratori
LA LEGGE DELEGA IN
MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
di Mario Fezzi
Il diritto del lavoro - e quindi la tutela dei diritti dei
lavoratori - ha subito profonde e spesso contrastanti modificazioni negli ultimi
trent'anni.
La promulgazione dello Statuto dei Lavoratori nel 1970, ma soprattutto la legge 533 del
1973 di riforma del processo del lavoro (che lo ha trasformato da processo lento e scritto
in un giudizio teoricamente velocissimo e a carattere prevalentemente orale) hanno dato
impulso alla materia.
Altre leggi di tutela dei diritti dei lavoratori sono state rapidamente introdotte
(basti pensare alle legge di parità del 1977): in questa fase la tutela dei diritti è
intensa e sufficientemente reale. Il processo del lavoro viene applicato con un certo
rigore da parte della magistratura e i tempi dei procedimenti sono brevi, ma soprattutto
efficaci, poiché garantiscono giustizia effettiva (mentre una giustizia resa a distanza
di anni si trasforma comunque in un'ingiustizia, in quanto ben raramente c'è modo, per il
tempo trascorso, di "rimettere le cose a posto").
Una prima svolta, significativa, si ha però agli inizi degli anni ottanta con il c.d.
Protocollo Scotti (gennaio 1982): inizia la fase della deregulation , termine che viene
adottato per indicare la progressiva eliminazione di garanzie a favore dei lavoratori. Si
tratta però ancora di una fase altalenante: alla eliminazione di alcuni dei tanto odiati
lacci e lacciuoli si accompagna anche e ancora l'introduzione di altre norme di tutela in
materie diverse (nel 1984 si introducono i contratti di solidarietà e il part time, ma
anche i contratti di formazione e lavoro; nel 1987 si dà invece una prima consistente
spallata al contratto a termine, la cui regolamentazione, rigida e rigorosa, risale al
1962).
Gli anni novanta si aprono con una legge (la 223 del 1991) che, pur limitandosi a
regolamentare quanto di fatto già avveniva, apre la strada ai licenziamenti collettivi,
privati di alcun controllo giurisdizionale in termini di opportunità o di necessità
della scelta aziendale. Il resto del decennio si caratterizza per un'ulteriore erosione
dei diritti dei lavoratori, questa volta attuato con piccole ma sostanziali modifiche alle
leggi esistenti.
Fin qui il sistema, in qualche modo, regge. Il processo del lavoro rallenta e diviene in
alcune realtà lento e farraginoso; ma nel complesso la giustizia del lavoro resta il
modello cui tendere, anche per la giustizia civile; i lavoratori pretendono ancora il
rispetto dei loro diritti anche in sede giudiziale (anche se comincia a notarsi una
tendenza a rivendicare il rispetto dei diritti lesi non più nel corso del rapporto, ma
alla sua cessazione); il sindacato fa la sua parte e le cause per attività antisindacale
crescono di numero e di intensità.
La svolta, la vera svolta, avviene con il disegno di legge collegato alla Finanziaria 2002
contenente la "Delega al Governo in materia di mercato del lavoro", deliberato
dal Consiglio dei Ministri il 15 novembre 2001.
La Legge Delega, in attuazione della quale il Governo dovrà approvare entro un anno uno o
più decreti attuativi delle novità ivi contenute, è figlia diretta e legittima del
Libro Bianco presentato nell'ottobre 2001 dal Ministro del lavoro e delle Politiche
Sociali.
Con la Legge Delega l'intero diritto del lavoro viene stravolto: dalla tutela del lavoro
si passa all'istituzionalizzazione della precarizzazione.
Il rapporto che era stato privilegiato dall'ordinamento (quello a tempo indeterminato)
diviene l'eccezione, mentre la regola è rappresentata dal lavoro precario e privo di
garanzie di mantenimento. Il lavoro (dell'uomo) viene trattato alla stregua di una merce
che si cede, si affitta, si chiama volta per volta solo quando serve, si
"somministra". Si cancellano norme fondamentali (quella sull'intermediazione di
mano d'opera, per esempio) che imponevano principi elementari di civiltà, introducendo
come normale, e non più solo come temporaneo, il ricorso all'affitto di persone.
Nell'ambito della riscrittura di tutto il diritto del lavoro (che, è bene ribadirlo,
riguarda i diritti dei lavoratori), la minacciata sospensione dell'applicabilità per 4
anni (rinnovabili) dell'art.18 S.L., sull'obbligo di reintegrazione a fronte di
licenziamento riconosciuto illegittimo dalla magistratura, appare quasi come misura di
poco conto e di secondaria importanza.
Non bisogna peraltro dimenticare che i contenuti della legge delega si accompagnano al
D.Lgs. 368 del 6.9.2001, con il quale è stata abrogata la legge 230/1962 sul contratto a
termine, la cui disciplina è stata integralmente modificata attraverso una
liberalizzazione generalizzata di questo tipo di contratto. Mentre fino all'entrata in
vigore di questa norma il rapporto di lavoro a termine era comunque ancora soggetto a una
serie di rigorose condizioni previste dalle legge o dalla contrattazione collettiva, con
l'art.1 del D.Lgs.368 si stabilisce che "E' consentita l'apposizione di un termine
alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo". E quindi, sostanzialmente, senza limiti.
Ed ecco i contenuti più significativi della legge delega:
1. COLLOCAMENTO: si
interviene ancora una volta sul collocamento confermando e ribadendo il principio
dell'assunzione diretta generalizzata, abrogando definitivamente ogni norma residua sul
collocamento pubblico e affidando ogni attività di intermediazione tra domanda e offerta
di lavoro a soggetti privati;
2. ABROGAZIONE
DELLA LEGGE 1369/60 (Divieto di intermediazione e interposizione nelle
prestazioni di lavoro) e sua sostituzione con una disciplina che riconosce e autorizza la
somministrazione di mano d'opera.
In sostanza il lavoratore (con le sue prestazioni lavorative) diviene una merce
liberamente commerciabile (il contratto di somministrazione infatti è stato pensato e
viene normalmente utilizzato per la fornitura periodica di beni o servizi), mentre si
riconosce la liceità del trarre profitto dal lavoro altrui, attraverso una vera e propria
attività di interposizione, che non sarà necessariamente temporanea, come avviene per il
lavoro interinale, ma addirittura teoricamente permanente. Un principio cardine del nostro
ordinamento, secondo il quale nessuno deve esercitare a scopo di lucro un'attività il cui
oggetto sia solo quello di far lavorare qualcuno alle dipendenze di qualcun altro, viene
così smantellato e sostituito con il suo opposto. E siccome l'interposizione è brutta a
dirsi, si preferisce chiamarla somministrazione. Nasce così per via legislativa una nuova
professione: quella del commerciante in lavoro altrui.
3. MODIFICA
DELL'ART.2112 C.C.
La vicenda dell'art.2112 del codice civile è strana. La norma nasce
originariamente allo scopo di tutelare i lavoratori nel caso di cessione dell'azienda da
cui dipendono, garantendo loro il passaggio, a condizioni invariate, alle dipendenze
dell'acquirente.
Negli ultimi anni la stessa norma si è rivolta contro i lavoratori, attraverso il
meccanismo degli scorpori aziendali (via via chiamati esternalizzazioni, outsourcig e
altro) tecnicamente formalizzati attraverso singole cessioni di ramo d'azienda,
riconosciute e legittimate dall'art.2112 c.c. In genere a essere ceduti all'esterno sono i
servizi (magazzino, pulizie, fatturazione, assistenza tecnica, manutenzione, etc.), ma in
molti casi viene scorporato un pezzo, a volte anche rilevante, dell'attività produttiva.
Tutto quello che si può staccare dal nucleo principale dell'azienda viene scorporato, per
lasciare solo quello che viene definito il core businnes. In questo modo migliaia di
lavoratori si sono trovati a passare dalle dipendenze di imprese di grosse dimensioni a
piccole imprese, in molti casi prive dei requisiti numerici per la tutela contro i
licenziamenti illegittimi. La linea di difesa in tutti questi casi era rappresentata dalla
dimostrazione giudiziale della mancanza di autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto.
Se un certo settore aziendale è privo di autonomia funzionale rispetto all'intera
azienda, non può certo parlarsi di ramo d'azienda e quindi a maggior ragione di cessione
di ramo d'azienda. Insomma, l'unica difesa per i lavoratori che venivano ceduti a piccole
imprese o comunque a imprese terze, era quella di tentare di dimostrare l'insussistenza di
questo requisito.
Ebbene, la legge delega si occupa anche di questo e dispone la modifica dell'art.2112 c.c.
attraverso l'eliminazione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda
preesistente al trasferimento.
In buona sostanza qualunque pezzo di un'azienda, sia o non sia autonomo, potrà
agevolmente essere ceduto all'esterno, insieme con i dipendenti relativi, senza più
alcuna possibilità di opporsi alla cessione.
4. REVISIONE
DELLA MISURE DI INSERIMENTO AL LAVORO NON COSTITUENTI RAPPORTO DI LAVORO:
si prevede, con una tecnica luminosa di ipocrisia legislativa, che si possano
inserire al lavoro, per periodi da un mese a un anno, persone che dovranno lavorare
normalmente, ma nei cui confronti non potrà applicarsi alcuna norma di tutela, non
essendo essi titolari di un rapporto di lavoro. Anche la retribuzione è aleatoria in
queste ipotesi: si stabilisce infatti che possa essere prevista "la eventuale
corresponsione di un sussidio".
5. MODIFICA
DEL PART TIME: si prevede l'agevolazione del ricorso a prestazioni di
lavoro supplementare nel part time orizzontale e a forme flessibili ed elastiche di lavoro
a tempo parziale nel part time verticale e misto; viene poi prevista l'estensione delle
forme flessibili ed elastiche ai contratti a part time a tempo determinato. Tutto questo
senza
tenere in gran conto il consenso del lavoratore ad accettare questo elevato grado di
flessibilità: la legge 61/00 infatti prevede che per l'effettuazione di prestazioni di
lavoro supplementare sia indispensabile in ogni caso il consenso del lavoratore
interessato. La legge delega prevede invece solo che le varie forme flessibili siano
adottate "anche sulla base del consenso del lavoratore interessato". La legge
61/00 poi stabiliva, anche attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva, una serie
di limiti all'effettuazione di lavoro straordinario o supplementare.
La legge delega intende invece eliminare ogni limite, attraverso l'abrogazione e/o
l'integrazione di ogni norma contrastante.
6. LAVORO A
CHIAMATA: viene introdotta questa nuova figura (che anche nella
terminologia ricorda da vicino la figura del Caporalato) di lavoratore discontinuo o
intermittente, a scelta non sua, ma del datore di lavoro. Il lavoratore deve restare a
disposizione per l'eventualità che il datore di lavoro necessiti della sua prestazione.
Gli verrà pagato solo il lavoro effettivamente prestato, mentre potrà percepire
un'indennità di disponibilità per il tempo in cui rimane in attesa di essere chiamato.
7. RAPPORTI
DI LAVORO INTERINALE E CONTRATTI A TERMINE
Potranno essere stipulati appositamente per la copertura delle quote obbligatorie
di assunzione di lavoratori disabili e appartenenti alle categorie assimilate.
8. LAVORO A
PROGETTO E A PROGRAMMA: potranno essere stipulati contratti di
colaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività connesse a uno o
più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso.
9. BUONI -
LAVORO: viene prevista l'ammissibilità di prestazioni di lavoro
occasionale e accessorio, attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo
ammontare di attività lavorativa. Qui la legge delega sfiora il ridicolo con la
previsione di questi rapporti di lavoro occasionali la cui costituzione e titolarità
sarebbe incorporata in buoni-lavoro che potrebbero essere acquistati unitamente a un chilo
di pane e a due etti di prosciutto. Nasce così anche un'altra professione: quella del
negoziante che vende ore di lavoro altrui.
10. JOB - SHARING:
viene introdotta la ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori,
obbligati in solido nei confronti del datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica
prestazione lavorativa.
11. CERTIFICAZIONE
DEI RAPPORTI DI LAVORO: nell'ambito dei tanti e variegati lavori atipici
previsti dalla legge delega potrebbe però sorgere un consistente contenzioso se
l'applicazione del rapporto di lavoro, soprattutto per quanto concerne le collaborazioni
coordinate e continuative, si traducesse in concreto in niente altro che in un normale
rapporto di lavoro subordinato. La legge delega dispone però anche in questa materia. Le
parti (datore di lavoro e lavoratore) prima di instaurare un rapporto potranno comparire
avanti a un'apposita Commissione per dichiarare la vera natura del rapporto che andrà a
costituirsi. Di questa dichiarazione il Giudice eventualmente chiamato, in seguito, a
stabilire l'effettiva natura del rapporto intercorso, dovrà tenere conto, valutando il
comportamento delle parti in sede di certificazione. La procedura ha carattere volontario:
ma non è ben chiaro come potrebbe il lavoratore disoccupato, cui venga offerta
un'occasione di lavoro, rifiutarsi di aderire a questa richiesta "volontaria",
senza avere la certezza che quel rapporto non verrà più instaurato, non appena
manifestato il rifiuto. E ancora, non è chiaro cosa impedirà a datori di lavoro
disinvolti, una volta ottenuta la certificazione, di pretendere prestazioni che
vadano bel al di là del contratto stipulato, senza rischiare a posteriori un intervento
giudiziario riparatore.
12. SOSPENSIONE
DELL'ART.18 S.L. :
la legge delega prevede una modifica dell'apparato
sanzionatorio a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato,
eliminando la reintegrazione e sostituendola con un risarcimento, per un periodo
sperimentale di quattro anni, fatta salva la possibilità di proroghe in relazione agli
effetti registrati sul piano occupazionale. La deroga all'art.18 s.l. non è applicabile
in caso di licenziamento discriminatorio, di licenziamento a causa di matrimonio, di
malattia e di maternità. La deroga non è peraltro assoluta, ma limitata a tre ben
precise tipologie: a) rapporti di lavoro regolarizzati a seguito di misure di riemersione
(dal lavoro nero); b) lavoratori assunti a termine, il cui rapporto venga trasformato a
tempo indeterminato; c) lavoratori di imprese minori (cioè sotto i 15 dipendenti) che
abbiano superato, per effetto di nuove assunzioni, la soglia dei 15 dipendenti, non
potendosi computare nel numero dei dipendenti le persone assunte, per il primo biennio.
La prima considerazione che si impone è che l'esperienza legislativa del nostro
paese insegna che ogni volta che si è modificato in via transitoria e provvisoria un
istituto, non si è mai tornati indietro: con il passar del tempo e con qualche proroga
giustificata e giustificabile, la modifica prima o poi diviene definitiva e totale. La
seconda considerazione, sempre derivata dall'esperienza legislativa italiana, è che le
modifiche introdotte solo per alcune categorie ben determinate, vengono in breve tempo
estese a tutta la popolazione di riferimento. L'importante, inizialmente, è infrangere il
tabù dell'intoccabilità dell'art.18 s.l. .
Compiuta questa operazione e superato l'impatto sociale che ne può derivare, diventa solo
un problema di scelta dei tempi in cui estendere in via definitiva, e senza troppo clamore
-in quanto tutto viene metabolizzato prima o poi- la deroga a tutti i rapporti di lavoro.
Peraltro già le deroghe che la legge delega introduce sono di particolare rilievo.
Il fatto che non sia applicabile l'art.18 s.l. ai lavoratori assunti a termine e
successivamente confermati a tempo indeterminato può produrre un solo effetto: tutti, ma
proprio tutti, i nuovi assunti verranno prima fatti passare attraverso un contratto a
termine (che avrà quindi il nuovo scopo di sostituire il periodo di prova) e solo in un
secondo momento il loro contratto verrà trasformato a tempo indeterminato. In questo modo
la deroga all'art.18 s.l. opererà nei confronti di tutti i nuovi assunti. E quindi si
creerà una sorta di doppio binario di tutele; i vecchi assunti godranno della tutela
dell'art.18, mentre i nuovi ne saranno privi. Con un turn over lavorativo ragionevole, in
pochi anni la tutela fornita dall'art.18 s.l. scomparirà del tutto, restando solo sulla
carta.
A questo proposito è bene precisare che il luogo comune secondo cui eliminando l'art.18
S.L. si intervenga solo sulla materia dei licenziamenti è totalmente falso. In realtà,
eliminando la reintegrazione, si interviene sulla materia dei diritti: di tutti i diritti
in azienda.
L'art.18 infatti rappresenta la condizione di effettività della tutela del diritto
al lavoro. Il ripristinare nel nostro paese la libertà di licenziamento non può che
riflettersi anche sui diritti di libertà primari (libertà di pensiero, di espressione,
di adesione a partiti politici o a formazioni sindacali, etc.) e su ogni altra forma di
tutela (a cominciare da dignità e sicurezza). Chi infatti può essere licenziato senza
ragione legittima e senza la possibilità di ottenere un rimedio giudiziale effettivo, ben
difficilmente si opporrà a qualsiasi forma di pressione, di molestia, di sopruso nello
svolgimento del rapporto di lavoro. Il sapere di poter essere estromessi dal posto di
lavoro senza alcun rimedio reale, costringerà ogni lavoratore ad accettare anche
condizioni di lavoro, di salario, di igiene, di sicurezza, di inquadramento assolutamente
inadeguate: il reagire e protestare può infatti determinare la perdita del lavoro.
13. ARBITRATO.
Per concludere, la legge delega si occupa anche del contenzioso giudiziario
("al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie individuali di
lavoro") introducendo Collegi o Camere Arbitrali stabili su tutto il territorio
nazionale, con il compito di decidere, in sostituzione dei giudici del lavoro, le
controversie che abbiano ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni
inderogabili di legge o di contratti collettivi, stabilendo così che il lodo dovrà
essere emesso secondo equità e non secondo legge o contratto.
La procedura avrà carattere volontario, dovrà appunto essere decisa secondo equità, e
il lodo arbitrale non sarà appellabile, ma solo impugnabile per vizi procedurali.
In materia di licenziamento ritenuto illegittimo, sarà il Collegio a stabilire, con
totale discrezionalità, se disporre la reintegrazione nel posto di lavoro, ovvero optare
per un risarcimento del danno, con quantificazione ad esso interamente rimessa.
Se si può concordare o meno sul fatto che la via arbitrale possa essere una soluzione ai
problemi della giustizia del lavoro, si può però essere certi che non è questo tipo di
arbitrato che può essere accettato e riconosciuto come panacea dei mali della
giurisdizione.
In questo giudizio arbitrale l'alternativa tra reintegrazione e risarcimento, in caso di
licenziamento illegittimo, riguarderebbe da subito tutti i lavoratori (anche quelli che
oggi lavorano a tempo indeterminato), e l'equità degli arbitri si estenderebbe non
soltanto alla sanzione (risarcimento o reintegrazione) ma anche alla sussistenza della
giusta causa, con discrezionalità assoluta, non essendo tenuti all'applicazione e al
rispetto di norme di legge o di contratto collettivo.
Come è abbastanza chiaro l'impianto della Legge Delega
appare finalizzato a modificare profondamente il diritto del lavoro e a dargli connotati
di flessibilità e di arbitrarietà, difficilmente riscontrabili in paesi economicamente
sviluppati. Un aspetto fondamentale del mercato del lavoro nei paesi in via di sviluppo
(America Latina, Cile, Messico, buona parte dell'Africa, molti stati dell'India, sud est
asiatico, Thailandia, Indonesia) è costituito dall'enorme estensione del cosidetto
"lavoro informale", vale a dire del lavoro in relazione al quale la
regolamentazione legislativa è praticamente inesistente. Si tratta di lavori che si
possono appropriatamente definire informali perché sono di fatto privi di ogni forma
giuridica. Ovviamente, data l'estesione di questo tipo di rapporti in questi paesi, si
determina l'insorgere di una serie di
problemi economici, sociali, culturali, politici. Di conseguenza i Governi di quei paesi
cercano di fare il possibile per "formalizzare l'informalità" del mercato del
lavoro. Il governo italiano invece sembra puntare allo scopo contrario: informalizzare per
quanto possibile un mondo del lavoro al quale è stata data con decenni di fatica una
consolidata forma giuridica.
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