Fino a giugno 1984,
nellAssicurazione Generale Obbligatoria (AGO), gestita dallINPS, il
trattamento pensionistico, in caso di invalidità, era disciplinato dallarticolo 10
del RDL 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n.
1272. Tale articolo, nel testo modificato dallarticolo 24 della legge 3 giugno 1975
n. 160, dispone che si considera invalido lassicurato la cui capacità di
guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo
permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. La
disposizione, pur attribuendo rilevanza a menomazioni fisiche o mentali, faceva derivare
il diritto alla pensione di invalidità dalla riduzione della "capacità di
guadagno" determinando, così, unampia discrezionalità nellattribuzione
della prestazione.
Il requisito minimo di contribuzione, per poter
ottenere la pensione di invalidità, era fissato in cinque anni ed era richiesto anche che
lassicurato potesse far valere almeno un anno di contribuzione nel quinquennio
precedente la data di presentazione della domanda. Limporto della pensione veniva
determinato con il normale sistema di calcolo delle pensioni sulla base della retribuzione
pensionabile, ovvero del reddito pensionabile, e lanzianità contributiva utile che
lassicurato poteva far valere. Con larticolo 8 del DL 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, fu stabilito che se
il titolare della pensione di invalidità percepisce redditi da lavoro per un ammontare
superiore a tre volte limporto del trattamento minimo (per lanno 2002 pari a
392,69 euro, corrispondente a 760.353 lire al mese), il pagamento della pensione di
invalidità viene sospeso.
La riforma del 1984
Con la legge 12 giugno 1984, n. 222, entrata
in vigore il 1° luglio 1984, è stata operata una radicale riforma della invalidità
pensionabile: il riconoscimento del diritto allo specifico trattamento pensionistico è
stato subordinato esclusivamente al grado di riduzione della capacità di lavoro e sono
state introdotte due distinte prestazioni (lassegno di invalidità e la pensione di
inabilità) attribuibili con riferimento al grado della riduzione della capacità di
lavoro.
Lassegno di invalidità è attribuibile
allassicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue
attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, a meno di un terzo; la pensione di inabilità è attribuibile allassicurato
(o titolare di assegno di invalidità) il quale, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, si trovi nellassoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa. Per luna e per laltra prestazione è richiesta una
anzianità contributiva minima di cinque anni e almeno tre anni di contribuzione nel
quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Qualora le infermità che
danno titolo alla prestazione sono dipendenti da cause di lavoro, si prescinde dal
requisito contributivo.
La normativa previgente continua ad essere applicata
alle pensioni di invalidità attribuite prima dellentrata in vigore della legge n.
222 del 1984.
Lassegno di invalidità
Lassegno di invalidità è attribuito
per un periodo di tre anni e, a richiesta dellinteressato, può essere confermato
per un successivo triennio. Se la richiesta di conferma è presentata nel semestre
precedente la scadenza del triennio, la conferma ha effetto dalla stessa data di scadenza
del triennio; se la richiesta di conferma è presentata nei 120 giorni successivi la
scadenza, la conferma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della richiesta. Dopo tre conferme consecutive, lassegno è attribuito
in modo definitivo, salva restando la facoltà per la normale revisione dello stato
invalidante.
Limporto dellassegno viene determinato
con il normale sistema di calcolo delle pensioni, sulla base della retribuzione
pensionabile, ovvero del reddito pensionabile, e lanzianità contributiva utile che
lassicurato può far valere. Se limporto dellassegno di invalidità è
inferiore al trattamento minimo, può essere intergrato fino a tale limite.
Lintegrazione non spetta ai soggetti non coniugati che abbiano redditi propri per un
importo superiore al doppio dellassegno sociale né ai soggetti coniugati che
abbiano redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore al triplo
dellassegno sociale; i limiti di reddito da non superare, per avere diritto
allintegrazione, sono indicati nella seguente Tabella. Limporto
dellintegrazione deve essere tale che, sommato allimporto dellassegno di
invalidità, non faccia superare limporto del trattamento minimo e, comunque, non
può essere maggiore dellimporto dellassegno sociale, come indicato
nellultima colonna della Tabella.
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ANNO |
LIMITI
DI REDDITO |
IMPORTO
MASSIMO DELLINTEGRAZIONE |
PENSIONATO NON
CONIUGATO |
PENSIONATO
CONIUGATO |
2000 |
16.749.200 |
25.123.800 |
8.374.600 |
2001 |
17.150.900 |
25.726.350 |
8.575.450 |
2002* |
9.114,82
(17.648.752) |
13.672,23
(26.473.128) |
4.557,41
(8.824.376) |
|
|
(*) Gli importi relativi allanno 2002
sono indicati in euro e, tra parentesi,
è indicato il corrispondente valore in lire.
La contribuzione accreditata dopo la decorrenza
dellassegno di invalidità dà diritto alla liquidazione di supplementi di pensione
e concorre a determinare limporto del trattamento nel caso di liquidazione di nuovo
assegno di invalidità o pensione di anzianità o pensione di vecchiaia.
Lassegno di invalidità non è reversibile ai
superstiti. In caso di decesso del titolare dellassegno di invalidità, ai
superstiti spetta il trattamento previsto per i "superstiti di assicurato" e non
di pensionato. Ai fini dellanzianità contributiva per il diritto alla pensione da
parte dei superstiti di assicurato, si considerano utili i periodi di godimento
dellassegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.
Al compimento delletà stabilita per il
diritto alla pensione di vecchiaia, lassegno di invalidità si trasforma in pensione
di vecchiaia, sempre che sussista il prescritto requisito dellanzianità
contributiva. A tal fine i periodi di godimento dellassegno, nei quali non sia stata
prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto (e non anche della
misura) della pensione di vecchiaia.
La pensione di inabilità
La pensione di inabilità differisce
dallassegno di invalidità essenzialmente per due aspetti: nella natura della
prestazione, in quanto si tratta di una pensione e non di un assegno, e dalla
determinazione del suo importo.
Limporto della pensione di inabilità è
costituito da due quote:
- una quota pari allimporto determinato con
riferimento alla retribuzione pensionabile, ovvero al reddito pensionabile, e
allanzianità contributiva che lassicurato può far valere, così come è
previsto per determinare limporto dallassegno di invalidità;
- una quota, denominata maggiorazione, pari alla
differenza tra quello che sarebbe stato lassegno di invalidità e quello che gli
sarebbe spettato, sulla base della retribuzione pensionabile (ovvero del reddito
pensionabile), con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento
delletà pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità
contributiva superiore a 40 anni.
Se linabilità è causata da infortunio sul
lavoro o da malattia professionale da cui derivi il diritto anche alla relativa rendita
vitalizia a carico dellINAIL, la maggiorazione è corrisposta soltanto per la parte
eventualmente eccedente lammontare della rendita stessa.
La pensione di inabilità, se dimporto
inferiore al trattamento minimo, può essere integrata fino a tale trattamento con i
normali criteri sulla integrazione al trattamento minimo delle pensioni; non è cumulabile
con redditi da lavoro; non è compatibile con la iscrizione negli elenchi anagrafici degli
operai agricoli e negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi
professionali, né con la percezione di trattamenti a carico dellassicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione o altro trattamento sostitutivo o integrativo della
retribuzione.
In caso di recupero delle capacità lavorative,
cessa il diritto alla pensione di inabilità. In tale circostanza, al soggetto, già
titolare di pensione di inabilità, è riconosciuta la contribuzione figurativa per tutto
il periodo durante il quale ha usufruito della pensione stessa.
La pensione di reversibilità è reversibile a
favore dei superstiti.
Ai pensionati per inabilità, che si trovino nella
impossibilità di deambulare senza laiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di
unassistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile.
La riforma del 1995
Con la legge 8 agosto 1995, n. 335, di
riforma del sistema pensionistico, è stato introdotto il sistema di calcolo contributivo.
Tale nuovo sistema di calcolo si applica ai lavoratori che hanno iniziato, o che iniziano,
lattività dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa
data. Lo stesso sistema di calcolo si applica anche per determinare limporto della
quota di pensione relativa allanzianità contributiva acquisita dopo il 31 dicembre
1995 per i lavoratori che a quella data possono far valere una anzianità contributiva
inferiore a 18 anni.
Per determinare limporto della pensione di
inabilità con il sistema di calcolo contributivo, al montante individuale, maturato dal
lavoratore interessato allatto del pensionamento, si aggiunge unaltra quota di
contribuzione relativa al periodo mancante dalla data di decorrenza della pensione alla
data di compimento dei 60 anni di età, tenendo presente che lanzianità complessiva
(costituita dalla somma dellanzianità contributiva maturata e del periodo di
anzianità relativa alla quota di contribuzione da aggiungere) non può superare i 40
anni. Per determinare la quota di contribuzione da aggiungere, si procede come segue:
individuare le ultime 260 settimane di contribuzione (o il minor numero esistente)
antecedenti la decorrenza della pensione; sommare le retribuzioni corrispondenti alle
settimane di contribuzione comprese in ciascun anno solare del periodo individuato;
rivalutare le retribuzioni di ciascun anno in misura corrispondente alla variazione, tra
lanno solare di riferimento della retribuzione e quello precedente la decorrenza
della pensione, dellindice annuo dei prezzi al consumo calcolati dallISTAT
aumentato di un punto percentuale per ogni anno solare considerato; sommare le
retribuzioni rivalutate e dividerle per 260 (o il minor numero esistente); alla
retribuzione media settimanale così ottenuta si applica laliquota di computo del 33
per cento determinando, in tal modo, la contribuzione media settimanale che va
moltiplicata per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della
pensione di inabilità e la data di compimento del sessantesimo anno di età. Al montante
contributivo individuale complessivo si applica il coefficiente di trasformazione relativo
ai 57 anni di età nel caso di iscritto di età inferiore.
Con la stessa legge n. 335/1995, sono state
introdotte due disposizioni che interessano, in modo particolare, i trattamenti per
invalidità o inabilità.
Con il comma 42 dellarticolo 1 è stato
disposto che allassegno di invalidità, nei casi di cumulo con redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla Tabella G,
allegata alla stessa legge, e che il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con
lassegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo
della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca.
Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della
legge n. 335/1995 sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.
|
Tabella G |
REDDITI |
PERCENTUALE
DI RIDUZIONE |
Reddito superiore a 4
volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte
limporto in vigore al 1° gennaio |
25 per cento
dellimporto dellassegno |
Reddito superiore a 5
volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte
limporto in vigore al 1° gennaio |
50 per cento
dellimporto dellassegno |
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Con il comma 43 dello stesso articolo 1 è stato
disposto che le pensioni di inabilità, di reversibilità o lassegno ordinario di
invalidità a carico dellAssicurazione Generale Obbligatoria, liquidati in
conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la
rendita vitalizia liquidata dallINAIL per lo stesso evento invalidante, fino a
concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995 con
riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Successivamente, con lart. 1, comma 2, del DL
24 novembre 2000, n. 346, con lart. art. 73, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e con lart. 78, comma 20 e comma 33, della stessa legge n. 388/2000, è
stato disposto che dal 1° luglio 2000 il divieto di cumulo di cui allart. 1, comma
43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a
carico dellassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia
e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e
la rendita ai superstiti erogata dellIstituto nazionale per lassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad
infortunio sul lavoro e malattia professionale ai sensi dellart. 85 del DPR 30
giugno 1965, n. 1124, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore.
(aprile 2002)
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