Parte il nuovo collocamento.
E' stato approvato dopo il parere positivo del
Parlamento il decreto legge per «agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro»
(n. 127 del 2002) che diverrà operativo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo decreto, emanato come il precedente in base alla delega contenuta nell' art. 45
della legge n. 144 del 1999, interverrà sul riordino delle politiche di collocamento,
integrando e completando il decreto 469 del 97 che istituì i nuovi servizi per l'impiego
e modificando il dl 181 del 2000 che ne individuò i criteri operativi.
Rispetto al decreto 181, che indicava le tipologie dei soggetti a cui i nuovi servizi e le
nuove politiche per l'impiego si dovevano rivolgere e le modalità da osservare per le
nuove strutture sorte dalle ceneri del collocamento pubblico, quel che maggiormente
colpisce del nuovo decreto è una concezione maggiormente punitiva verso i disoccupati
(sono previsti criteri molto più discrezionali per definire lo status di disoccupazione),
e una vera e propria anticipazione della filosofia e delle nuove disposizioni contenute
nel disegno di legge delega sulla riforma del mercato del lavoro (il famigerato atto
Senato 848, oggi 3193 alla Camera).
La riforma prevista dal dl 127, infatti, porta a compimento la ridefinizione del
collocamento nella cornice delineata dalle proposte contenute nel Libro Bianco di Maroni,
con una riduzione della funzione di controllo del pubblico e una discrezionalità da parte
degli stessi soggetti locali che solo in minima parte è attribuibile all'esigenza di
adattare la normativa al nuovo titolo V della costituzione in materia di federalismo.
Il decreto 127 stravolge prima di tutto (art. 1 comma 2 lettera f) le impostazioni del
vecchio decreto 181 che riconosceva come «servizi competenti» per l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro i soli centri per l'impiego. Con la nuova normativa questi sono messi
sullo stesso piano di «altri organismi accreditati o autorizzati a svolgere le previste
funzioni», senza specificare però quali siano le modalità di accreditamento per i nuovi
soggetti privati. Non si prefigura solo la possibilità di avere sistemi di accreditamento
diversi da regione a regione, ma come fanno notare gli stessi deputati dell'Ulivo - si
autorizza una possibile sottrazione, da parte dell'ente locale, di risorse pubbliche verso
soggetti terzi.
Il decreto inoltre (articolo 5, comma c) prevede un peggioramento rispetto al decreto 181
in merito al mantenimento dello stato di disoccupato. Infatti il disoccupato perderà il
proprio status in caso di mancato rispetto di una convocazione da parte dei servizi per
l'impiego senza «giustificato motivo», ma la normativa non indica cosa si intende con la
parola «giustificato». Si perderà lo status di disoccupato (e non solo l'anzianità di
disoccupazione, come prima previsto) e quindi la possibilità di ricorrere ai diversi
servizi per trovare lavoro, anche in caso di mancata risposta ad una «congrua offerta di
lavoro». Ancora una volta il decreto non definisce esattamente cosa si intende con il
termine «congrua» (tipologia di contratto, distanza del luogo di lavoro dal domicilio,
ecc.) e non riconosce la possibilità (come invece era previsto dalla 181) che a definire
la congrua offerta possano essere la commissioni tripartite (istituite come di cabine di
regia dalla 469 del 1997).
Altre novità che saranno introdotte sono inoltre: la definizione di adolescente (art. 1
comma 2 lettera a) all'interno delle diverse tipologie di soggetti a cui i servizi per
l'impiego dovranno rivolgersi, senza riferimento alcuno all'assolvimento dell'obbligo
formativo; scompare la tipologia degli inoccupati (art. 1 comma 2 lettera c), accorpando
disoccupati di lunga durata e inoccupati, e cioè coloro che non hanno mai svolto un
lavoro, all'interno della stessa categoria (anche se le due tipologie sono assai diverse
per requisiti anagrafici, professionali e formativi - e su questo la stessa maggioranza ha
fatto rilevare la gravità della scelta); si sopprimono ( art. 2 comma 3) le liste di
collocamento ordinarie e speciali (con eccezione dei lavoratori dello spettacolo, i
disabili, i lavoratori in mobilità e marittimi) mentre rimane in vigore la lista legata
all'art. 16 della legge 56/87, quella per le assunzioni nella pubbliche amministrazioni
fino al 4° livello (da più parti indicata però come la vera zavorra che permane sul
nuovo collocamento); si sopprime il termine generico di «datore di lavoro» previsto dal
decreto 181 in merito alle modalità di comunicazione delle assunzioni, indicando però le
specifiche tipologie di rapporto di lavoro per cui la comunicazione è obbligatoria
(compresi i tirocini, art. 6 coma 4), e in questo elenco mancano i contratti di
apprendistato (come ha fatto osservare il parere della minoranza parlamentare); vi è la
riduzione da 12 mesi a 6 del diritto di precedenza riconosciuto a lavoratori licenziati in
caso di nuove assunzioni da parte della stessa impresa e infine il decreto, nell'indicare
le diverse tipologie di servizi (art. 4 comma 1 lett. a) presenta i servizi di formazione
o integrazione professionale come alternativi ad altre misure mirate per la promozione
dell'inclusione (contrariamente a quella strategia complessa di intervento a tutto campo
indicata anche dalle linee comunitarie per la lotta alla disoccupazione), con grande danno
verso quelle categorie più svantaggiate come ex carcerati o tossicodipendenti.
Il decreto ha accolto alcuni emendamenti (in gran
parte sollecitate dalla stessa Cgil) come l'obbligo (art. 6) di comunicare contestualmente
(20 giorni per le agenzie interinali) a Inail e Inps le nuove assunzioni (nel decreto 181
vi erano 5 giorni per farlo, a discapito della stabilità del rapporto di lavoro in caso
di infortuni), la riduzione dei tempi entro i quali i servizi competenti devono offrire un
colloquio alle persone in cerca di occupazione (si passa da 6 mesi a 3, art. 4 comma 1),
il mantenimento dello status di disoccupato (che il decreto comunque conserva per i
lavoratori socialmente utili) se non si percepiscono redditi annuali superiori a quelli
minimi sottoposti a imposizione.
Alla luce di tutto ciò le preoccupazioni non mancano soprattutto se si considera che le
attuali riforme si inseriranno nel quadro di precarizzazione e darwinismo sociale che la
riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo auspica per il nostro paese.
(25 ottobre 2002) |