Bozza di
proposta CGIL in materia di ammortizzatori sociali, contratti a contenuto formativo e
formazione continua
Premessa
La proposta della CGIL in tema di
ammortizzatori sociali trae origine dal dibattito politico e sindacale degli ultimi anni
sullargomento. Assume come presupposti alcuni
principi di fondo:
Le esigenze di adattabilità
produttiva, organizzativa e tecnica, di processo e di prodotto, delle imprese, posto che
vadano assunte per salvaguardarne lesistenza stessa nel quadro della competitività
imposta dal mercato mondiale, devono però essere rigorosamente sottoposte a questo
vincolo, dettato dalle condizioni di civiltà e di sviluppo democratico del nostro paese,
ma cruciale anche per la sua competitività come sistema. Deve perciò essere posta al
centro la formazione come risorsa strategica perché la competitività stessa sia fondata
sullinnalzamento della qualità dei processi lavorativi anziché
sullabbassamento delle condizioni di chi lavora. La sede naturale ove garantire
insieme la massima efficacia e la sopportabilità dei processi di riconversione produttiva
in linea con le indicazione della Commissione Europea non può che essere quella
negoziale, che deve pertanto essere promossa e valorizzata. 2)
Il criterio
generale di solidarietà e di universalità. Deve presiedere allintervento pubblico a sostegno del reddito dei lavoratori investiti da processi economici che mettano a repentaglio il loro posto di lavoro. 3)
La responsabilità sociale dellimpresa. Quando sia coinvolta in tali processi, le conseguenze sui suoi dipendenti delle scelte che il mercato impone di operare debbono essere assunte fino in fondo dallimpresa medesima. E anche la condizione perché si possa determinare il concorso del sistema pubblico nella gestione delle crisi. In questa chiave lintervento di natura preventiva, teso a scongiurare le eccedenze di personale o a minimizzarne comunque le conseguenze attraverso una ripartizione concordata dei suoi oneri devono avere la precedenza ed essere incentivate rispetto a procedure di riduzione del danno prodotto o di sua mera registrazione. 4)
Le indicazioni della strategia europea
per loccupazione.
Va richiamata la situazione del tutto particolare del nostro paese, con due milioni di disoccupati, dei quali oltre il 60% di lunga durata. Solo un disoccupato su tre ha un sostegno al reddito, pari al 40% dellultima retribuzione (30% per gli stagionali che hanno maturato solo i requisiti ridotti) per un massimo di sei mesi. La spesa media per ogni beneficiario è stata nel 1999 (ultimo dato disponibile) di lire 6.616.246 lorde. Meno del 10% dei disoccupati di lunga durata e solo un quarto dei giovani disoccupati riceve una qualche formazione professionale finanziata con fondi pubblici. Occorre dunque rafforzare il sostegno al reddito di chi perde lavoro, riducendo il divario che separa il nostro paese dai suoi partner europei, e insieme porre mano a un sistema di politiche attive degno di questo nome. Una politica dellimpiego che si rispetti deve combinare in modo appropriato politiche attive e politiche passive. 5)
Il ruolo del
servizio pubblico. E fondamentale per
determinare sia il successo delle politiche di promozione delloccupabilità sia la
sostenibilità e lequità sociale delle misure di sostegno al reddito. Le riforme
del servizio pubblico allimpiego avviate nella passata legislatura (decentramento e
conversione in direzione di politiche attive e preventive) richiedono di essere completate
e adeguatamente sostenute dal punto di vista politico e finanziario. La prospettiva
disegnata dallattuale Governo attraverso il Libro Bianco va in tuttaltra
direzione. Lidea che si avanza è quella di limitare il ruolo del servizio pubblico
alla funzione residuale di controllo amministrativo e di affidare tutti i compiti
strategici al mercato. In linea con questa filosofia di fondo gli stanziamenti per i
servizi pubblici allimpiego sono stati decurtati. Sono stati tagliati i fondi
stanziati per lavvio dei centri e quelli derivanti dal risparmio di spesa per la
stabilizzazione degli LSU. Un nuovo sistema di ammortizzatori sociali. La gestione delle crisi
aziendali e delle ristrutturazioni
Partendo da queste premesse, le linee di fondo per una revisione degli strumenti di sostegno al reddito dovranno essere le seguenti. Si dovrà giungere ad un istituto a carattere
universale, destinato a tutti i lavoratori subordinati e economicamente dipendenti,
indipendentemente dalla forma dellimpresa da cui dipendono ovvero con cui
collaborano, con una corrispondente contribuzione generalizzata. Listituto deve assolvere anche a una
funzione di intervento attivo e non solo di sostegno al reddito. Deve servire, così come oggi avviene, per fronteggiare situazioni: - di sospensione temporanea del lavoro - di perdita definitiva del posto di lavoro; determinate da: - motivi di mercato; - crisi aziendale, contingente o strutturale; -
ristrutturazioni o riconversioni produttive. Prioritariamente rispetto allavvio delle procedure e come condizione per la concessione dei benefici di natura fiscale e contributiva per limpresa, deve essere assicurata la ricerca preventiva di soluzioni alternative alla riduzione di personale: - riduzione e redistribuzione dellorario e altre forme di flessibilità degli organici su base volontaria; - altre misure contrattate per limitare le eccedenze; - contratti di solidarietà (misura preventiva ma anche forma di ammortizzatore). Il trattamento generale di sospensione dal
lavoro Allinterno di queste linee guida il primo
obiettivo è quello di far sì che tutto il mondo del lavoro possa usufruire di un
efficace sistema di protezione del reddito a fronte di interruzioni lavorative, che non
comportino cessazione del rapporto di lavoro, originate da sospensione temporanea
dellattività per ragioni di mercato o per esigenze di riorganizzazione e
ristrutturazione delle imprese. A tal fine la CGIL propone lestensione a
tutti i settori e le classi dimensionali di impresa di un sistema di integrazione del
reddito alimentato dalla contribuzione obbligatoria e dalla fiscalità generale che sia
basato sul modello delle casse integrazione, che hanno dimostrato una notevole validità
per ammortizzare le conseguenze sia di fasi anche profonde di ristrutturazione produttiva
sia di turbolenze di mercato, mantenendo le relative procedure, così da coprire tutti i
casi di sospensione temporanea, senza pregiudizio delle salvaguardie attualmente in
essere, anche per ciò che riguarda leventualità di una successione temporale dei
diversi istituti. La proposta della CGIL è che la fiscalità
generale intervenga a coprire lo squilibrio di gestione tra la contribuzione generale
obbligatoria a titolo di disoccupazione e la somma delle prestazioni per Cassa
Integrazione e per disoccupazione fino alla misura stabilita per questultima. Il
contributo attualmente vigente per la disoccupazione (1,6%), da estendere ai casi fin qui
esclusi, coprirà dunque lestensione della Cassa integrazione nella misura base
(pari a quella per disoccupazione) per i settori di piccola impresa che, pur versando la
disoccupazione, ne erano fin qui esclusi. Questa misura di base, a carattere universalistico, dovrà essere rafforzata nella misura, fino all80%, e nella durata, a seconda dei casi specifici attualmente previsti per lapplicazione della Cassa Integrazione: a) per tutte le classi (settoriali e dimensionali) di imprese attualmente coperte dalla Cassa Integrazione trasferendo fondi e gestione nel nuovo regime, con il vincolo del pareggio tra contributi e prestazioni ma con la possibilità di alleggerire il carico contributivo; già oggi infatti le prestazioni sono inferiori ai contributi e lattuale avanzo sarebbe inoltre destinato ad aumentare per lintervento della fiscalità generale a copertura dellonere relativo alla misura e alla durata base (fino, cioè, a quanto previsto per il trattamento di disoccupazione); b) per le categorie attualmente escluse, sulla base di accordi bilaterali attraverso i quali potranno essere istituiti, nel rispetto di norme generali di legge in merito ai requisiti essenziali delle prestazioni, i diritti da salvaguardare, gli obblighi contributivi, le modalità gestionali dei fondi e i rapporti con la finanza pubblica, i requisiti e le procedure per leleggibilità di benefici fiscali e contributivi per limpresa; c)
per lartigianato, secondo la prassi già in vigore, su base territoriale. La generalizzazione di questo strumento
consentirà al tempo stesso il riordino, insieme con le diverse fattispecie di Cassa
Integrazione, anche dei contratti di solidarietà e della mobilità, che dovranno avere
anchessi la caratteristica di strumenti di integrazione del trattamento base di
sostegno al reddito - oltre che di intervento attivo - con il vincolo del pareggio di
gestione tra contributi e prestazioni, con un calcolo dei contributi, per grandi settori,
su base mutualistico-assicurativa in relazione alle caratteristiche specifiche del
settore. La legge fisserà i criteri per lindividuazione dei settori, che dovranno
essere analoghi a quelli adottati per i Fondi Formazione Continua: grandi aree (vedi ad esempio edilizia e agricoltura),
corrispondenti a differenti misure della contribuzione in essere, disaggregabili solo per
via pattizia. Si potrà prevedere un criterio di applicazione,
quanto a verifica dei requisiti di eleggibilità e procedure di accesso alle prestazioni,
molto snello, su base bilaterale, con verifica di parte pubblica, a posteriori,
relativamente alla mera sussistenza dei requisiti di fatto, per tutte le situazioni di
esubero temporaneo, causate da crisi aziendali oppure da andamenti di mercato o eventi
transitori non imputabili all'imprenditore, per fondi settoriali e secondo principi che
unificano le attuali norme di CIG ordinaria e straordinaria per crisi aziendale. Una procedura differente dovrà essere prevista
viceversa per tutte le situazioni nelle quali siano previste eccedenze strutturali,
nonché nelle situazioni inquadrabili in piani di ristrutturazione o riconversione
produttiva, anche senza previsione di eccedenze strutturali. Per tali casi vanno previsti
appositi fondi aggiuntivi a cui riconvertire le attuali gestioni di Cassa Integrazione
Straordinaria e per Mobilità, cui accedere in base alle procedure oggi vigenti
rafforzando gli elementi di contrattazione preventiva e di gestione sociale di impresa.
Più in specifico, in tutti questi casi: -
devono essere stati preventivamente contrattati i termini e i percorsi di rientro
dalla crisi con particolare riguardo alle procedure di individuazione delle eccedenze; -
devono essere definiti percorsi formativi di accompagnamento (azioni formative
mirate, bilanci di competenze personalizzati) che sostengano la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori al fine di evitarne lemarginazione professionale; -
devono essere ricercate in via prioritaria le forme di mobilità guidata
(contrattata e controllata) nel caso in cui si verifichino eccedenze non altrimenti
riassorbibili in seno allimpresa, con il coinvolgimento diretto di
questultima, chiamata a definire piani sociali per la loro gestione. In questi casi lintervento pubblico (a diversi livelli e in capo a diversi soggetti) è interno alla procedura di ammissione: -
per la validazione dei percorsi formativi e di riqualificazione; -
per lesame dei piani aziendali; -
per la verifica e laccompagnamento dei piani sociali di impresa; -
per la gestione attiva del reinserimento lavorativo degli esuberi. Per le eccedenze che si verifichino
al di fuori di percorsi contrattati non sono previsti benefici, e valgono le forme di
contribuzione straordinaria per l'impresa e di rafforzamento della misura di cui sopra.
Come particolarità andrebbero trattati entro questarea di interventi i casi di
procedure concorsuali.
Il
trattamento generale di disoccupazione
Si pone come non più dilazionabile
lesigenza, allinterno di un principio universalistico, di rafforzare il trattamento
generale di sostegno del reddito da corrispondere ai lavoratori che restino senza
lavoro per i casi attualmente coperti da disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti,
mobilità, ds agricola ordinaria e speciale e ds edile. La misura dovrà
essere portata al 60% dellultima retribuzione percepita, con salvaguardia della
contribuzione previdenziale figurativa. La durata dovrà
essere elevata a 12 mesi con ulteriore prolungamento della contribuzione figurativa per le
fasce di maggiore debolezza sul mercato del lavoro. Beneficiari della prestazione dovranno essere, per
tutte le imprese indipendentemente dalla veste giuridica (che saranno dunque soggette alla
corrispondente contribuzione), sia i lavoratori subordinati (a tempo indeterminato o meno)
sia quelli a diverso titolo economicamente dipendenti. Per questi ultimi, così come per i
lavoratori subordinati discontinui e in genere per quei lavoratori per i quali non fosse
definibile con certezza la durata temporale della prestazione lavorativa e, di
conseguenza, della sua mancanza o perdita (come in alcuni casi per i lavoratori a
domicilio o i telelavoratori) occorre definire un parametro specifico di riferimento
(quale il reddito percepito), nonché la previsione dei tetti della prestazione (misura e
durata) e dei requisiti minimi in relazione ai periodi e allentità dei contributi
maturati. Il finanziamento di
una tale prestazione sarà assicurato dalla contribuzione generale obbligatoria per tutti
i datori di lavoro (anche quelli che attualmente non versino contributi per cassa
integrazione) integrata dalla fiscalità generale. Scopo dellintegrazione, come
detto in precedenza, sarà quello di non aggravare il costo del lavoro, allineando la
contribuzione per entrambe le evenienze (cessazione e sospensione) con lattuale
aliquota generale (1,6%) fino alla misura e alla durata base. Ipotizzando una forma di prelievo
straordinario sullimpresa in occasione delleffettivo utilizzo (bonus/malus),
se ne dovrà prevedere un inasprimento qualora limpresa decida di non seguire una
procedura contrattata, a beneficio di un rafforzamento della prestazione per i lavoratori
interessati. Il trattamento di disoccupazione sarà
affiancato dallofferta di percorsi formativi, con adeguati sostegni economici,
finalizzati al reinserimento lavorativo, sia nel lavoro dipendente sia con la creazione di
lavoro autonomo e cooperativo e di un bilancio di competenze a cura delle Istituzioni
pubbliche. Come norma generale va previsto un
incentivo per le imprese che assumano lavoratori che beneficiano del trattamento di
disoccupazione, graduato in riferimento al costo attuale del trattamento nellipotesi
della sua durata massima, a seconda del settore e dellevenienza specifica. Sempre come norma generale si deve
prevedere la stretta integrazione con i servizi pubblici allimpiego che devono
assicurare lofferta di percorsi formativi idonei al reinserimento lavorativo alle
migliori condizioni di mercato. Ad essi spetterebbe altresì la verifica della effettiva
disponibilità dei disoccupati rispetto alle proposte di reinserimento lavorativo. La funzione dei servizi pubblici è
dunque essenziale e costituisce una parte integrante della proposta di riforma degli
ammortizzatori sociali nella sua organicità. Oltre che per gli aspetti fin qui delineati
assume rilievo fondamentale anche per gli altri due aspetti che ne completano il quadro:
listituzione di una forma universale di reddito di inserimento e la riforma dei
contratti a causa mista. Il
sostegno di ultima istanza al reddito
Si deve ipotizzare
listituzione generalizzata di un intervento di sostegno al reddito che copra i casi
di persistenza nella situazione di disoccupazione oltre i periodi massimi di durata
previsti per gli istituti fin qui descritti oltre che di integrazione per i casi di
carenza di requisiti per un sostegno al reddito sufficiente. La misura di sostegno
sufficiente da corrispondere, ovvero da raggiungere mediante un integrazione individuale,
dovrebbe essere commisurata al reddito esente da imposizione fiscale (ovvero a quello
preso a riferimento per il Reddito Minimo di Inserimento) con forme particolari di
graduazione in rapporto alla situazione del nucleo familiare nonché alla condizione,
lavorativa e reddituale, dei suoi componenti adulti. Dovendo avere una funzione
contemporaneamente di promozione dellinserimento lavorativo e di inclusione sociale,
come azione positiva di contrasto della povertà ma anche dellemarginazione, questo
ammortizzatore di ultima istanza potrebbe essere rivolto oltre che a quanti hanno perso il
lavoro anche agli inoccupati in cerca di occupazione, per la prima volta o quale
reingresso nel mercato del lavoro: questultima fattispecie in particolare per la
promozione del reinserimento lavorativo delle donne che si sono scoraggiate e allontanate
dal mercato del lavoro. La condizione generale deve essere
la disponibilità allinserimento lavorativo, a tempo pieno o ridotto, e
ladesione ai percorsi proposti dai servizi (comunali e/o provinciali), sia come
formazione che come esperienze lavorative sussidiate, per fini di pubblica utilità. Il reddito
minimo di inserimento
A partire dall'introduzione
sperimentale del reddito minimo d'inserimento se ne deve ipotizzare la generalizzazione
sul territorio nazionale sulla base delle attuali norme di accesso. Il RMI può rappresentare uno
strumento utile per l'integrazione sociale anche attraverso forme di inserimento
lavorativo o attraverso l'adesione a percorsi e progetti proposti dai servizi comunali e/o
provinciali (formazione, sanità, sociosanitario, ecc.) Un'opportunità, quindi, non solo tesa a contrastare la povertà e
l'emarginazione ma a promuovere anche forme di inclusione sociale. I contratti a causa mista Le linee di riforma dei contratti a
causa mista si possono considerare ampiamente acquisite in base al dibattito che ha
portato alla formulazione della delega contenuta nel Collegato Lavoro alla Legge
Finanziaria 1999 (la legge 144/99) e, per ciò che riguarda i contratti di formazione
lavoro, alla risoluzione conclusiva della procedura di infrazione UE (decisione della
Commissione 11 maggio 1999, 2000/128/CE) così come confermata dalla recente sentenza di
rigetto del ricorso italiano della Corte di Giustizia UE (7 marzo 2002, Sesta Sezione). I contratti di formazione lavoro vanno
aboliti. Si deve prevedere al loro posto un
unico contratto a contenuto formativo per i giovani fino a 25 anni: il contratto di
apprendistato, con una retribuzione più adeguata, in linea con quella attualmente
prevista per i CFL, con il riconoscimento dei periodi di malattia e più in generale con
vincoli normativi disegnati attorno al principio della tutela del minore. Il contenuto formativo inoltre va
opportunamente rafforzato per i giovani fino a 18 anni, in relazione allesigenza di
adempiere allimpegno di fornire la formazione dobbligo così come stabilito
dalla legge 144/99. Ciò comporta la previsione di una maggiore componente formativa
esterna per lapprendistato, onde adempiere allobbligo formativo, escludendo la
possibilità di contratti senza formazione (ammessa dalla normativa attuale sul lavoro
minorile), onde evitare una concorrenza a svantaggio dellapprendistato. Per i contratti di
apprendistato che vengono trasformati a tempo indeterminato prima del termine va mantenuta
la componente formativa con i relativi sgravi contributivi. Si deve inoltre incentivare la formazione dei tutors delle imprese essenziali per assicurare il raccordo tra formazione esterna e formazione interna. Vanno inoltre promosse e incentivate tutte le forme di stage aziendali dei giovani per un periodo delimitato, da realizzare allinterno di progetti formativi e di orientamento, respingendo invece uninterpretazione dellalternanza scuola-lavoro quale quella proposta da disegno di legge del Governo sulla scuola, che ipotizza lutilizzo dei giovani nelle aziende per periodi indefiniti, senza nessuna tutela normativa e salariale, configurando così un nuovo istituto diverso dagli stage e dallapprendistato, che per i vantaggi economici e normativi a danno dei giovani verrebbe utilizzato dalle aziende in maniera pressoché esclusiva. Per gli adulti con maggiori
difficoltà di collocamento dovrebbe essere previsto un contratto di
inserimento a contenuto formativo, elevando la misura dellincentivazione
prevista in generale per lassunzione dei titolari di interventi di sostegno al
reddito, al fine di rafforzarne loccupabilità, prevedendo a questo fine un
contributo specifico dei Fondi per la Formazione Continua. La formazione continuaAlla base dovrà esserci la
capacità di sistema, così come richiesto dalle priorità strategiche del processo
europeo di crescita delloccupazione, di garantire la formazione lungo tutto
larco della vita come un diritto per tutti i lavoratori partendo dal concreto avvio
dei fondi per la formazione continua in via di costituzione tra le parti sociali per il
finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le
parti sociali. I fondi dovranno essere finanziati
gradualmente con l'intero 0,30% del monte salari versato dalle aziende per la formazione,
elevabili fino allo 0,50% secondo il Patto del Natale '98 tra Istituzioni e forze sociali,
scongiurando il rischio che una parte dei fondi, già di per sé esigui rispetto agli
standard europei, vada a finanziare meccanismi automatici di incentivazione, peraltro già
previsti, come sgravi automatici per le imprese che fanno formazione, dalla legge Tremonti
bis. Si dovrà inoltre promuovere e
finanziare la formazione individuale anche al di fuori dei piani formativi concordati,
come diritto del singolo alla acculturazione, aggiornamento e riconversione professionale,
rafforzando quanto previsto dalla legge 236/93 e dalla legge 53/2000 Parallelamente si dovrà promuovere
l'attuazione dei congedi formativi già previsti nei contratti nazionali (150 ore, banca
delle ore ecc.) e di contrattare a livello settoriale, aziendale e territoriale ulteriori
riduzioni di orario finalizzate alla formazione, incentivate con risorse pubbliche come
quelle della legge 53/2000. Quanto alle risorse del FSE gestite
dalle Regioni, dovranno essere finalizzate anzitutto alla formazione per i disoccupati,
per le donne e per le cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro (immigrati, portatori
di handicap, tossicodipendenti ecc.), insieme ad altre risorse specifiche, come quelle per
i patti formativi territoriali e per le cosiddette lauree deboli del Sud. Si dovrà
inoltre, per quanto riguarda le altre finalità del FSE (formazione iniziale dei giovani e
formazione continua per gli occupati), stabilire un raccordo con i Fondi per la formazione
continua gestiti dalle parti sociali e con quelli nazionali per la formazione di base e
per l'apprendistato. Una considerazione a parte dovrà essere dedicata alla formazione permanente per i lavoratori economicamente dipendenti non subordinati (c.d. atipici), per i quali rappresenta la condizione per impedire che la flessibilità si trasformi in precarietà e in emarginazione sociale e per favorire forme di flessibilità più vicine alle aspettative e alle esigenze della persona. A tal fine, il lavoratore deve poter fruire di opportunità formative sia durante il rapporto di lavoro che nei periodi di passaggio da lavoro a lavoro. Per assicurare la fruibilità del diritto alla formazione permanente, si propone la costituzione di un Fondo per la formazione permanente dei lavoratori atipici che dovrà assicurare il diritto alla formazione attraverso un mix di interventi, che rispondano alle specificità di questo genere di rapporti di lavoro, discontinui nel tempo e fortemente diversificati per livelli e contenuti di professionalità, per finanziare assegni di formazione, ovvero unofferta formativa individualizzata, con riconoscimento di crediti formativi, nonché prestazioni varie a sostegno dellautoimprenditorialità. Il finanziamento dovrà avere carattere misto (a carico del datore di lavoro e del lavoratore) con il contributo della fiscalità generale e una quota di cofinanziamento delle Regioni, prevedendo la possibilità che vi affluiscano anche risorse del FSE, attraverso la partecipazione ai programmi europei. Per supportare una carriera che si
snoda attraverso una molteplicità di datori di lavori nel tempo si deve prevedere la
messa in valore delle competenze acquisite attraverso il bilancio delle
competenze e la correlata certificazione e individuare, ai diversi livelli
istituzionali, sedi integrate deputate alla programmazione e al coordinamento delle
iniziative formative, al monitoraggio e alla verifica, al fine di assicurare
lintegrazione tra i sistemi formativi e il raccordo con il mondo del lavoro. Dovrà altresì essere
riorganizzato il sistema di educazione degli adulti, lunico oggi in grado di dare
unofferta pubblica e qualificata di conoscenze e di competenze per gli immigrati e
per i lavoratori a bassa scolarizzazione così come di predisporre moduli per la
formazione esterna degli apprendisti e per la formazione continua dei lavoratori occupati. |