Lavoro: le carte
truccate del governo (*)
Levidente inattendibilità del tasso dinflazione programmata indicato
dal governo nel DPEF e le sue negative ripercussioni sullimminente stagione dei
rinnovi contrattuali, tanto più probabili dopo il penoso balletto di contraddittorie
dichiarazioni in cui si sono esibiti, nellarco di pochi giorni, presidente del
consiglio e ministro del lavoro, presentano almeno un aspetto positivo: da esse, infatti,
può derivare una spinta oggettiva a riprendere le fila del dialogo fra le tre maggiori
confederazioni dopo le profonde lacerazioni degli ultimi mesi. E ancora presto,
naturalmente, per dire se le ragioni di una rinnovata unità dazione riusciranno a
farsi valere nella misura che sarebbe necessaria per difendere con più efficacia il
potere dacquisto dei lavoratori minacciato dalle scelte di politica economica del
governo. Certo è che quellunità potrebbe essere facilitata, e resa più credibile,
se alla questione salariale si intrecciasse una rigorosa battaglia per la tutela dei
diritti: a partire da quelli che il governo si propone di manomettere in sede di
approvazione delle misure legislative attuative del Patto per lItalia.
Nella calura estiva la questione, apparentemente solo tecnica, è stata quasi
completamente trascurata. Vale la pena di riprenderla adesso: giacché con la ripresa dei
lavori parlamentari i nodi non sciolti del Patto per lItalia verranno al pettine.
Alla vigilia della firma del Patto sera cercato, sulle colonne di questo giornale,
di porre in evidenza tutti gli abusi cui le modifiche prospettate nella legislazione del
lavoro, a prima vista marginali e di scarso rilievo, avrebbero potuto prestarsi
nellesperienza applicativa. I contenuti del Patto, purtroppo, non smentiscono quelle
preoccupazioni ed anzi le rafforzano, sol che si abbia la pazienza di leggerlo sino in
fondo, soffermandosi in particolare sugli allegati n. 2 e 3: è in questa coda velenosa,
infatti, che si è depositato larmamentario giuridico funzionale ad agevolare la
diffusione della frode nel mercato del lavoro.
Lallegato n. 2 si occupa della modifica al regime dellart. 18 dello
Statuto dei lavoratori, con lobiettivo dichiarato di promuovere la crescita
dimensionale delle imprese. Il testo della norma, viceversa, conferma che essa, per
come risulta sinora costruita, servirà soprattutto ad imprese ben al di sopra della
fatidica soglia dei quindici addetti per eludere le regole attualmente esistenti in
materia di protezione dai licenziamenti illegittimi. Come si spiega larcano?
Semplicissimo: tutto dipende dal fatto che il (nuovo) campo dapplicazione
dellart. 18 viene disegnato senza nessun riferimento ai datori di lavoro, ma
limitandosi semplicemente a prevedere che tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato, nei tre anni successivi allemanazione del decreto legislativo con cui
la modifica dellart. 18 sarà resa operativa, non verranno presi in considerazione
al fine di determinare la consistenza occupazionale dellimpresa. Per chi volesse
compiere operazioni fraudolente, a questo punto risulta aperto non un sentiero, ma una
superstrada a scorrimento veloce. Tralasciando ipotesi più sofisticate e complesse, la
verità è infatti che la modifica prefigurata lascia incredibilmente spazio alle
operazioni più immediate e dirette di aggiramento dellart. 18. Basta un esempio
banale per rendersene conto: con la legislazione attuale una grande impresa, poniamo del
settore della distribuzione commerciale, intenzionata ad aprire un nuovo supermercato, si
limiterebbe a costituire ununità produttiva (uno stabilimento, una filiale) della
stessa casa-madre, applicando conseguentemente a tutti i nuovi assunti la disciplina
dellart. 18; domani sarà invece assai più conveniente dar vita ad una nuova
società (dal punto di vista
giuridico-formale diversa e separata dalla prima, ancorché da essa controllata al 100%),
la quale potrà senza affanni procedere ad assunzioni anche di centinaia di addetti,
superando la soglia dei quindici dipendenti senza applicare a nessuno lart. 18.
Né si dica che non sarebbe possibile formulare un enunciato normativo meno
ambiguo: se lobiettivo fosse davvero quello dichiarato, ovvero il sostegno alla
crescita dimensionale delle piccole imprese, si potrebbe agevolmente tradurre la pretesa
volontà del legislatore in una disposizione di significato pur sempre discutibile, ma
comunque inequivoco, chiarendo che la nuova disciplina si applica solo e soltanto alle
imprese con meno di quindici addetti già esistenti alla data (5 luglio 2002) della firma
del Patto per lItalia. Se così non sarà, si dovrà necessariamente riconoscere
ancora una volta la natura a doppio fondo delle politiche del governo della destra: tante
chiacchiere attorno al problema della crescita dei livelli occupazionali per celare il
regalo che si vuol fare alla Confindustria della deregolazione del mercato del lavoro.
Quanto allallegato n. 3, ciò che si prospetta con riguardo alla disciplina
del trasferimento dimpresa è non meno stupefacente. E noto, ed è stato
ampiamente ricordato prima della firma del Patto, che la legislazione vigente, approvata
nel 2001 dal governo di centrosinistra per dare attuazione alla seconda direttiva
comunitaria in materia, richiede, perché possano applicarsi le regole relative al
trasferimento dimpresa anche al trasferimento di un ramo aziendale, che
questultimo costituisca unarticolazione funzionalmente autonoma di
unimpresa, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità. Il testo attuale dellart. 2112 del codice
civile, nel quale si rintraccia lindicazione in parola, è frutto della riforma del
2001 e rispecchia puntualmente i contenuti della direttiva comunitaria e della
giurisprudenza della Corte di giustizia. Con la consueta disinvoltura nei confronti delle
regole europee, il governo vorrebbe adesso intervenire sulla disciplina vigente e
modificarla nel senso che il requisito dellautonomia funzionale del ramo
dazienda dovrebbe sussistere solo nel momento del suo trasferimento: un
banale escamotage linguistico, dietro il quale non è difficile scorgere lintenzione
di legittimare la costituzione di fittizi rami dazienda, mai esistiti prima
delloperazione di trasferimento, al solo scopo di consentire lespulsione dei
lavoratori addetti al preteso ramo aggirando qualsiasi regola in materia di licenziamento.
Laspetto più strabiliante delloperazione, ad ogni modo, va ravvisato
nella circostanza che essa viene presentata come funzionale alla completa
conformazione della disciplina vigente con la normativa comunitaria ed in
particolare motivata dallobbligo di recepire nellordinamento interno una
direttiva comunitaria (la direttiva n. 2001/23 del 12 marzo 2001). Ora, a parte il fatto
che la normativa comunitaria è già stata recepita nel nostro ordinamento senza suscitare
alcuna contestazione da parte delle autorità di Bruxelles (in particolare con riguardo
alla decisiva questione dellautonomia funzionale del ramo dazienda
preesistente al suo trasferimento), lelemento davvero grottesco dellintera
vicenda sta proprio in questo: nel proposito dichiarato di voler trasporre
nellordinamento nazionale una normativa europea che non è affatto destinata ad
esservi recepita. La direttiva n. 2001/23, infatti, costituisce una sorta di testo unico,
meramente riepilogativo dei contenuti delle due precedenti direttive comunitarie in
materia, già entrambe recepite nel nostro ordinamento interno. Una direttiva del genere
non deve, né può essere trasposta nei singoli ordinamenti nazionali: tantè vero
che essa non fissa alcuna data entro la quale provvedere al recepimento, limitandosi
semplicemente a richiamare, nel suo art. 12, gli
obblighi degli Stati membri relativi ai termini dattuazione delle due
precedenti direttive sulla stessa materia.
Il pasticcio, se proprio non si vuol pensare ad un gioco delle tre carte, aveva
cominciato ad essere preparato con lultima legge comunitaria (legge 1 marzo 2002, n.
39), nella quale la direttiva n. 2001/23 era stata inopinatamente inclusa fra quelle
destinate ad essere recepite mediante decreto legislativo. Ciò non toglie che la relativa
delega resti priva di oggetto (in quanto, come si è detto, riguardante una direttiva che
non devessere recepita) e quindi non possa essere esercitata: sempre che il governo,
con un colpo solo, non voglia, more solito, porsi in rotta di collisione con il diritto
costituzionale (per la forma) e con quello comunitario (per la sostanza).
Quanto ai sindacati firmatari del
Patto per lItalia, sarebbe fuor di luogo esasperare i toni della polemica. Ce lo
impedisce un pregiudizio favorevole al sindacalismo confederale in tutte le sue
espressioni e la speranza che alla fine le ragioni profonde dellunità sindacale
tornino a prevalere: gli stessi sentimenti che oggi ci portano ad immaginare che forse
anche Cisl ed Uil non vorranno fare mancare il loro contributo a scoprire le carte
truccate con le quali governo e Confindustria intendono giocare la partita della
deregolazione del mercato del lavoro. (*) [Pubblicato ne lUnità del 2
settembre 2002 con il titolo Trucchi contabili e diritti dei cittadini] |