(Testo provvisorio)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO 1
Risultati differenziali
1. Per lanno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in xxxxx milioni di euro, al netto di xxxxx milioni
di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui allarticolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dallarticolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e
17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso lindebitamento allestero
per un importo complessivo non superiore a xxxxx milioni di euro relativo a interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di
competenza, in xxxxx milioni di euro per lanno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di euro, al
netto di xxxxx milioni di euro per lanno 2004 e xxxxx milioni di euro per
lanno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da
finanziare è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di
euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in xxxxx
milioni di euro e in xxxxx milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo
netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali,
improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di
emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale
ARTICOLO 2
Riduzione dellimposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) allarticolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al
netto degli oneri deducibili indicati nellarticolo 10» sono aggiunte le seguenti:
«, nonché della deduzione spettante ai sensi dellarticolo 10-bis.»;
b) dopo larticolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
«Articolo 10-bis (Deduzione per assicurare la progressività dellimposizione)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito dimposta di cui allarticolo
14 e al netto degli oneri deducibili di cui allarticolo 10, si deduce limporto
di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli
articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), <CW-5>e 47,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto di commi 3 e
4, rapportato al periodo di lavoro nellanno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui
allarticolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di
un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4,
rapportato al periodo di pensione nellanno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dellarticolo 49 o di impresa di cui allarticolo 79,
la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non
cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra lammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4
e degli oneri deducibili di cui allarticolo 10 e diminuito del reddito complessivo e
del credito dimposta di cui allarticolo 14, e limporto di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo
stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del
predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali.».
c) Allarticolo 11, relativo alla determinazione dellimposta, sono apportate le
segunti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Limposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nellarticolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività
dellimposizione di cui allarticolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.»;
2) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dellunità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze limposta non è dovuta.
Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono
superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte dimposta netta
eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.»;
d) larticolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
«Articolo 13 (Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46,
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dallimposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui
allarticolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dallimposta lorda
pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro
autonomo di cui al comma 1 dellarticolo 49 o di impresa di cui allarticolo 79,
spetta una detrazione dallimposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è
superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».
2. Allarticolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui
di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui
allarticolo 10-bis del medesimo Testo unico,».
3. Ai fini della determinazione dellimposta sui redditi delle persone fisiche dovuta
sul reddito complessivo per lanno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei
redditi, possono applicare le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
4. La deduzione di cui allarticolo 10-bis del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile
delle addizionali allimposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando,
comunque, quanto previsto dallarticolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dallarticolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
ARTICOLO 3
Sospensione degli aumenti delle addizionali allimposta sul reddito delle persone
fisiche
1. In funzione dellattuazione del titolo V della Costituzione e in attesa della
legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali allimposta sul reddito delle persone fisiche per i
Comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 sono sospesi fino a
quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo fiscale.
b) È istituita lAlta Commissione di studio per la definizione, sulla base
dellaccordo di cui alla lettera a) dei principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e
119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro dellEconomia e delle Finanze, di concerto con il
ministro per gli Affari regionali è definita la composizione dellAlta Commissione,
della quale fanno parte rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali e sono emanate le disposizioni occorrenti per il
suo funzionamento e stabilita la data di inizio delle sue attività. Per
lespletamento della sua attività lAlta Commissione si avvale della struttura
di supporto della Commissione per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza
dalla predetta data.
ARTICOLO 4
Riduzione dellimposta sul reddito delle persone giuridiche
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 14, comma 1, in materia di credito dimposta per gli utili
distribuiti da società ed enti, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al 51,51 per cento»;
b) allarticolo 91, in materia di aliquota dellimposta sul reddito delle
persone giuridiche, le parole: «del 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del
34 per cento»;
c) allarticolo 105, comma 4, in materia di credito dimposta ai soci o
partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «del 53,85 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «del 51,51 per cento», e, nel successivo comma 5, le parole: «al 53,85
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento».
2. Ai fini della determinazione dellammontare delle imposte di cui al comma 4
dellarticolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
relativamente alle plusvalenze assoggettate allimposta sostitutiva in applicazione
degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la
percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dellarticolo 4 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 è ridotta al 44,12 per cento.
ARTICOLO 5
Riduzioni dellimposta regionale sulle attività produttive
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nellarticolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuiti fino al 31
dicembre 1999» sono soppresse;
b) nellarticolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuite fino al 31
dicembre 1999» sono soppresse.
2. Allarticolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono ammessi in deduzione i contributi
per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro;».
2) nella lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) i compensi per
attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di
cui allarticolo 81, comma 1, lettere i) e l), del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) comma 1 del predetto articolo
81;»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le imprese autorizzate
allautotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del
dipendente ai sensi dellarticolo 48, comma 5, del Testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) nel comma 2, primo periodo, le parole: «alla generalità dei dipendenti e dei
collaboratori» sono sostituite dalle seguenti: «alla generalità o a categorie dei
dipendenti e dei collaboratori»;
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di cui
allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.»;.
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: «4-bis.1. Ai soggetti di cui
allarticolo 3, comma 1, lettere da a) a e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo dimposta a
euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni
lavoratore dipendente impiegato nel periodo dimposta fino a un massimo di cinque; la
deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
dimposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera e), la
deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nellesercizio di
attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività
istituzionali, limporto di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di
cui allarticolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti
per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli
apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo dimposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e
in caso di inizio e cessazione dellattività in corso danno, gli importi delle
deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui
al comma 4-bis.1 sono ragguagliati allanno solare.»;
f) al comma 4-ter, dopo le parole «di cui al comma 4-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1.».
3. La disposizione contenuta nellarticolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati in base di legge concorrono
alla determinazione della base imponibile dellimposta regionale sulle attività
produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in
deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a
contributi per i quali sia prevista lesclusione dalla base imponibile delle imposte
sui redditi, sempreché lesclusione dalla base imponibile dellimposta
regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli
contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
CAPO II
Disposizioni in materia di concordato
ARTICOLO 6
Concordato preventivo
1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i
contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti allimposta
sul reddito delle persone fisiche, nonché allimposta regionale sulle attività
produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello
in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a
cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della
base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori
imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti a imposta e
questultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del ministro dellEconomia e delle finanze, da emanare ai sensi
dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le
singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo
regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.
ARTICOLO 7
Concordato per gli anni pregressi
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di
cui allarticolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la
definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai
sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo.
La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per
ciascuna annualità, dallagenzia delle Entrate sulla base di elaborazioni operate
dallanagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della
distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore
a 10.000.000 euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, e ha effetto ai fini
delle imposte sui redditi e relative addizionali, dellimposta sul valore aggiunto e
dellimposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può
altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo
periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi
dellarticolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ha effetto ai fini
dellimposta sul valore aggiunto e dellimposta regionale sulle attività
produttive.
2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;
b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato
processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi,
dellimposta valore aggiunto ovvero dellimposta regionale sulle attività
produttive;
d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato
avviso di accertamento, ovvero linvito al contraddittorio di cui allarticolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza
dellagenzia delle Entrate, è configurabile lobbligo di denuncia
allautorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74 ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata
avviata lazione penale.
3. In caso di avvisi di accertamento di cui allarticolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento
di cui allarticolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti
dallaccertamento parziale.
4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle
maggiori imposte indicate nella proposta inviata dallagenzia delle Entrate. Gli
importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a
3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti,
rispettivamente, a 1.000 euro e a 3.000 euro per lannualità per la quale la
dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non
sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo.
Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente limporto di 5.000
euro per le persone fisiche e limporto di 10.000 euro per gli altri soggetti.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo,
entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 1ºluglio 2003. Lomesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina linefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni
dellarticolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito
entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I
soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui allarticolo 62-bis del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
dei parametri di cui allarticolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con
il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta
inviata dalla agenzia delle Entrate.
5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da
aver determinato lagenzia delle Entrate a non effettuarla per una o più annualità,
ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della
proposta da parte dellufficio locale dellagenzia delle Entrate indicato nella
stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la
proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può
chiedere allufficio locale dellagenzia delle Entrate nella cui circoscrizione
ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso lufficio
provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni
ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante
autocertificazione della dichiarazione presentata.
6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con
riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del Codice penale e del
Codice di procedura penale, limitatamente allattività di impresa e di lavoro
autonomo, lesercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 54 e 55
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto,
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
Linibizione dellesercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile
dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dellatto di
adesione in possesso del contribuente stesso.
7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali
alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi allesercizio
oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri Iva.
8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è
integrabile o modificabile da parte dellUfficio delle entrate, e non rileva ai fini
penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale,
fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento
alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o
allapplicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione
delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente allarticolo 36-bis e
allarticolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni Iva ai sensi
dellarticolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del
calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La
definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica limporto degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali, dellimposta sul valore aggiunto,
nonché dellimposta regionale sulle attività produttive.
10. La definizione automatica dei redditi dimpresa o di lavoro autonomo esclude la
rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto delle perdite di impresa riguarda periodi dimposta per i quali la
definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta
comporta lapplicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva
nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la
parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi
e sanzioni.
12. Lintervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui
allarticolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare
dellazienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per
laccertamento, ai sensi dellarticolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso
i termini di cui allarticolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati
di due anni.
13. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dellEconomia e delle
Finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori
imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.
14. Con provvedimento del direttore dellagenzia delle Entrate, sono definite le
modalità tecniche per linvio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi
telematici, lutilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuarsi ai
sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni
caso la compensazione ivi prevista.
ARTICOLO 8
Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino
1. I soggetti titolari di reddito dimpresa che effettuano la definizione automatica
di cui allarticolo 7, comma 1 relativa a tutte le annualità per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, possono procedere,
relativamente al periodo dimposta in corso al 30 settembre 2002,
alladeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dellarticolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Ladeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante
leliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli
effettivi nonché mediante liscrizione delle esistenze iniziali in precedenza
omesse.
3. In caso di eliminazione di valori, ladeguamento comporta il pagamento:
a) dellimposta sul valore aggiunto, determinata applicando laliquota media
riferibile allanno 2002 allammontare che si ottiene moltiplicando il valore
eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con
apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei
parametri. Laliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette
a imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra
limposta, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di
beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche,
dellimposta sul reddito delle persone giuridiche e dellimposta regionale sulle
attività produttive, in misura pari al 10 per cento da applicare alla differenza tra
lammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) e il valore
eliminato.
4. In caso di iscrizione di valori ladeguamento comporta il pagamento di una imposta
sostitutiva dellimposta sul reddito delle persone fisiche, dellimposta sul
reddito delle persone giuridiche e dellimposta regionale sulle attività produttive,
in misura pari al 10 per cento da applicare al valore iscritto.
5. Ladeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute entro il 31
ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino limporto di 5.000 euro il
versamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo. Per importi
superiori a 5.000 euro il versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari
importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di ciascun anno. Gli
importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo
giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento
è effettuato ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al mancato pagamento nei termini
consegue liscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle
ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti
alladeguamento effettuato.
6. Ladeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I
valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini
civilistici e fiscali a decorrere dal periodo dimposta indicato al comma 1 e, nel
limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini
dellaccertamento in riferimento a periodi dimposta precedenti a quello
indicato al comma 1. Ladeguamento non ha effetto sui processi verbali di
constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore
della presente legge. Limposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione,
riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
7. Per lanno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono alladeguamento di
cui al comma 1, è inibito lesercizio dei poteri di controllo e accertamento
relativamente alle rimanenze finali del magazzino.
ARTICOLO 9
Chiusura delle liti fiscali pendenti
1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte
processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002
dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio,
e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione
delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi
compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato
atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento
della somma:
a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;
b) pari al 10% del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e
fino a euro 20.000.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio
2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si
riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dallarticolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. Limporto della
prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono
calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sullimporto delle rate successive, e
per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le
modalità di cui allarticolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un
anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o
di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa
allimposta sullincremento del valore degli immobili;
b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29
settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria commissione tributaria; la
lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto
inammissibile dallufficio;
c) per valore della lite si intende limporto dellimposta accertata o della
maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dellimposta che ha formato
oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al
tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del
valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto
impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati; se latto impugnato si riferisce anche allimposta
sullincremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente;
se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in
qualsiasi grado di giudizio, limporto da assumere a base del calcolo per la
definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in
cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i
processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, limporto della
sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.
4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per
il servizio sanitario nazionale.
5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato
versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione
in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dellAgenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle
vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dellatto impugnabile e in pendenza di
giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già
pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento,
sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte
a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla
scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione
delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia
stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono
sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo. Lufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle
liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie
presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005.
Lestinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione
dellufficio attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella
segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.
8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione
prevista dallarticolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di
constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma e al
comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dellavviso di accertamento.
10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la
scusabilità dellerrore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dellufficio.
CAPO III
Proroghe
ARTICOLO 10
Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo
1. Allarticolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attività
produttive, le parole da «per i periodi di imposta in corso» fino alla fine del comma,
sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dimposta in corso al 1ºgennaio
1998 e per i quattro periodi successivi laliquota è stabilita nella misura
dell1,9 per cento; per il periodo dimposta in corso al 1ºgennaio 2003
laliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.»
2. Nellarticolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il
regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dallarticolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole «anni dal 1998 al 2002» sono sostituite
dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1ºgennaio 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1ºgennaio 2004».
3. Il beneficio fiscale di cui allarticolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, è prorogato fino al 31 dicembre
2003.
4. Per lanno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da
accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni
contenute nel regolamento adottato con decreto del ministro dellEconomia e delle
finanze 14 dicembre 2001, n. 454, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 301, del 31
dicembre 2001.
5. Al comma 6-bis dellarticolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
come da ultimo modificato dallarticolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».
6. Nel comma 2 dellarticolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle parole:
«dal 1º gennaio 2003.».
ARTICOLO 11
Emersione di attività detenute allestero
1. Le disposizioni del Capo III del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dellarticolo 1,
comma 2-bis del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le
disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4% dellimporto dichiarato. Il versamento della
somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla
nelle forme previste dallarticolo 12, comma 2, del predetto decreto legge n. 350 del
2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività
finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15
gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la
presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni
previste dallarticolo 5 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
citato decreto legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli
interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del
decreto legge n. 167 del 1990 per il periodo dimposta in corso alla data di
presentazione della dichiarazione riservata nonché per il periodo dimposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione allUfficio Italiano dei
cambi previsti dallarticolo 3 del predetto decreto legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate percepiti dal 1º
agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nellarticolo 6 del decreto
legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così determinati
lintermediario al quale è presentata la dichiarazione riservata applica
unimposta sostitutiva delle imposte sui redditi con laliquota del 27 per
cento. Limposta sostitutiva è prelevata dallintermediario, anche ricevendo
apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello in cui si è perfezionata loperazione di rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 25 settembre 2001
fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la
punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonché la
punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei
tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa
relativa al periodo dimposta 2001 da trasmettersi esclusivamente in via
telematica.
2. Allarticolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è
aggiunto il seguente periodo «, nonché per i trasferimenti dallestero relativi a
operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano
stati assoggettati dallintermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi».
Larticolo 1, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è così modificato: «3. Le evidenze di
cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dellamministrazione finanziaria per
cinque anni e trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con
provvedimento del direttore dellagenzia delle Entrate».
4. Larticolo 7, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è abrogato.
5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dellarticolo 7 non ha
effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le
disposizioni di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto
1990, n. 227.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
Spese delle amministrazioni pubbliche
ARTICOLO 12
Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio
1. Ai fini del rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e della conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005, per
lanno 2003 il complesso delle spese correnti al netto degli interessi delle
pubbliche amministrazioni non può aumentare, rispetto al consuntivo dellanno 2001,
in misura superiore al per cento, in coerenza con lobiettivo di riduzione della
relativa incidenza sul prodotto interno lordo stabilita dal Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2003 -2006.
2. Per il conseguimento dellobiettivo di cui al comma 1, le dotazioni iniziali delle
unità previsionali di base degli stati di previsione dei ministeri per lanno
finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria
sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un
fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita
dal 10% dei rispettivi stanziamenti come risultanti dallapplicazione del periodo
precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al ministero dellEconomia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
3. i fini del conseguimento dellobiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative
agli enti indicati nella tabella C sono rideterminate nella medesima tabella, con una
riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga
riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli
enti pubblici diversi da quelli indicati nella tabella C, intendendosi conseguentemente
modificate le relative autorizzazioni di spesa.
4. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo
riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore
al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in
considerazione dellistituzione, ai sensi dellarticolo 69, comma 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica
dellIstituto nazionale di previdenza per i dipendenti dellamministrazione
pubblica (Inpdap), ai fini della determinazione dellapporto dello Stato di cui
allarticolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato con legge
23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dellammontare complessivo di tutte le
disponibilità finanziarie dellente.
5. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui allarticolo 16.
6. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni
Pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2, sono
trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.
ARTICOLO 13
Acquisto di beni e servizi
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali
individuate nellarticolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e
successive modifiche, e nellarticolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, e successive modifiche, per laggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche
forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni,
espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa
nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto
è superiore a 50 mila euro.
2. Sono esclusi dallobbligo di cui al comma 1:
a) i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nellipotesi in cui facciano ricorso alle
convenzioni quadro definite dalla Consip Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 32 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con legge 16 novembre 2001, n. 405, e articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C della presente
legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno lobbligo di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla Consip Spa.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dellobbligo di utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla Consip Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto
il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai
predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai
fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le
pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati,
previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone preventiva
comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.
6. I servizi prestati dalla Consip Spa alle società per azioni interamente partecipate
dallo Stato ai sensi dellarticolo 32, comma 1, della legge n. 448 del 2001, nei
confronti delle quali è previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell
articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati
nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le Regioni, norme di
principio e di coordinamento.
ARTICOLO 14
Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
1. Per lattuazione del comma 7 dellarticolo 29 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per
lanno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell8 per cento degli
stanziamenti per linformatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle
riduzioni per consumi intermedi di cui allarticolo 12, comma 2. Il ministro per
Linnovazione e le tecnologie, di concerto con il ministro della Funzione pubblica e
del ministro dellEconomia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo, individua i progetti da
finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le Amministrazioni
interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica
sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando
duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso,
nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche,
secondo una coordinata e integrata strategia, il ministro per Linnovazione e le
tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di
intervento dellinnovazione tecnologica nelle Pubbliche Amministrazioni, e ne
verifica lattuazione;
b) approva, con il ministro dellEconomia e delle finanze, il piano triennale ed i
relativi aggiornamenti annuali di cui allarticolo 7 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande
valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il
monitoraggio dellesecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra
le varie Amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le
modalità di realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto
utilizzo delle risorse finanziarie per linformatica e la telematica da parte delle
singole Amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le
informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di
cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dallarticolo 25, comma
1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità elettronica e della Carta
Nazionale dei Servizi le pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma
nazionale approvato con decreto del ministro per Linnovazione e le tecnologie,
dellEconomia e delle finanze, della Salute e dellInterno, possono procurarsi i
necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante
forme di sponsorizzazione.
ARTICOLO 15
Acquisizione di informazioni
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il
ministero dellEconomia e delle finanze provvede allacquisizione di ogni utile
informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui allarticolo
1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento
allobbligo di utilizzo delle convenzioni Consip, avvalendosi dei propri
rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e
dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio
dei revisori o dei sindaci, il Ministero può acquisire le suddette informazioni
avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o
dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni
dellarticolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e delle norme
conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati
dalle Amministrazioni Pubbliche, di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
articolo 1, comma 2, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio
nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che
svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione di cui al successivo comma 6.
5. Il ministro dellEconomia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la
codificazione, le modalità e i tempi per lattuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e
integrazioni alla codificazione stabilita.
ARTICOLO 16
Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dellunità economica della Repubblica, ciascuna Regione a
statuto ordinario, ciascuna Provincia e ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2003-2005 adottati con ladesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla
condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai
seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dellarticolo 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
2. Per le Regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di
stabilità interno di cui allarticolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405. Per lesercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso dinflazione
programmato indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Le Regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità
interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per lanno 2003, il disavanzo finanziario
di ciascuna Provincia e di ciascun Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
computato ai sensi del comma 5, non può essere superiore a quello dellanno 2001
aumentato del 3,6 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato,
dallUnione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione allIrpef;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla
riscossione dei crediti;
d) le entrate e le spese connesse allesercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
e) le spese per lacquisto di beni e servizi, il cui ammontare per lanno 2003
non può superare limporto delle corrispondenti spese sostenute per lanno
2001;
f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con
vincolo di destinazione dallUnione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamità naturali.
6. Il secondo periodo del comma 4-bis dellarticolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, introdotto dallarticolo 3, comma 2, del decreto legge 22 febbraio 2002, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.
7. Il comma 5 dellarticolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
8. Per gli anni 2004 e 2005, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario nei limiti di quello registrato
nellanno precedente incrementato del tasso dinflazione programmato indicato
dal documento di programmazione economico-finanziaria.
9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le Regioni a statuto
ordinario, le Province e i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al ministero dellEconomia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero di concerto con il ministero dellInterno, sentito lIstat.
10. Per le Regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2
si applicano le disposizioni recate dallarticolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5 da parte delle
Province ed dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla
certificazione di cui al comma 12, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito
disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere
allindebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre
almeno del 10 per cento, rispetto allanno precedente, le spese per lacquisto
di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale
è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
12. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a
presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, apposita certificazione al
ministero dellInterno, firmata dal responsabile del servizio finanziario e corredata
del parere del Collegio dei revisori dei conti, da cui risulti se sono stati conseguiti
gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti
con decreto del ministero dellInterno, di concerto con il ministero
dellEconomia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 11.
13. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare annualmente apposita
certificazione al ministero dellEconomia e delle finanze, firmata dal responsabile
del servizio finanziario ovvero dal soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di
ciascun ente, da cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2.
Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del ministero
dellEconomia e delle finanze. Agli enti che non inviano le certificazioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 11.
14. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano
con il ministero dellEconomia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei
relativi pagamenti per gli esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente
articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle
stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.
ARTICOLO 17
Disposizioni varie per le Regioni
1. Al fine di avviare lattuazione dellarticolo 119 della Costituzione e in
attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la
fiscalità, entro sei mesi dallentrata in vigore della presente legge, il ministero
dellEconomia e delle finanze, di concerto con il ministro per le riforme
istituzionali e con le amministrazioni statali interessate e sentita la Conferenza
Stato-Regioni, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte
corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni per farli confluire in un
fondo unico da istituire presso il ministero dellEconomia e delle finanze. I criteri
di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro dellEconomia e delle finanze, dintesa con
la Conferenza Stato-Regioni.
2. Allarticolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 le parole
«30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2003».
3. Larticolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è così sostituito:
«1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del
Presidente del consiglio dei ministri, emanati ai sensi dellarticolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative allesercizio delle funzioni
nei settori del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria, cessa a
decorrere dal 1º gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dellEconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza
Stato-Regioni, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di
compartecipazione di cui allarticolo 4, al fine di assicurare la necessaria
copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto
ordinario.»
4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle Regioni a statuto
ordinario derivante dalla riduzione dellaccisa sulla benzina a lire 242 a litro, non
compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato
dallarticolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico
del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da
erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le Regioni del
suddetto importo si provvede con decreto del ministro dellEconomia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni.
5. In attuazione dellarticolo 38 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80
milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla Regione Sicilia mediante limiti di
impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dallanno 2004, a 8
milioni di euro a decorrere dallanno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a
decorrere dallanno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la
Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. Lerogazione del
contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la
Regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato allaumento del rapporto tra Pil
regionale e Pil nazionale.
6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di cui allarticolo
101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dallarticolo 52, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla
Regione Friuli Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dallanno 2003, una
maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia
Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale
e alle funzioni Ata di cui allarticolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché
allassegnazione alle Province dellimposta sulle formalità di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al Pra di cui allarticolo 56 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e allassegnazione agli enti locali
dellaumento delladdizionale provinciale e comunale sul consumo di energia
elettrica, di cui allarticolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione ai tributi statali della Regione Friuli Venezia Giulia è ridotta, a
decorrere dallanno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro
annui.
8. Allarticolo 49, comma 1, numero 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1, e successive modificazioni, le parole «sei decimi» sono sostituite dalle parole:
«otto decimi» in attuazione dei commi 6 e 7.
9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dallanno 2002
e di 25,82 milioni di euro a decorrere dallanno 2003 stabiliti dallarticolo
101 della legge n. 388 del 2000, come modificato dallarticolo 52, comma 3, della
legge n. 448 del 2001, limitatamente ai mutui già assunti dalla Regione.
10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la Regione
Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla Regione sono ridotte dellimporto di euro
54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla
normativa richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse allattribuzione alle
Province dellimposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli al Pra relativa agli anni 1999-2002, allassegnazione agli enti locali
dellincremento delladdizionale provinciale e comunale sul consumo di energia
elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al
personale Ata per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggior
fabbisogno sanitario relativo allanno 2000. La riduzione è operata in misura pari a
euro 14 milioni nellanno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e
2005.
11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro
finanziario di riferimento, lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla
revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste
dallarticolo 63, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963.
12. Qualora gli enti territoriali ricorrano allindebitamento per finanziare spese
diverse da quelle di investimento, in violazione dellarticolo 119 della
Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa
delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un
massimo di venti volte lindennità di carica percepita al momento di commissione
della violazione.
ARTICOLO 18
Disposizioni varie per gli enti locali
1. I trasferimenti erariali per lanno 2003 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28
dicembre 2001, n. 448. Lincremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro,
derivante dallapplicazione del tasso programmato di inflazione per lanno 2003
alla base di calcolo definita dallarticolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui allarticolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo
ordinario gli importi di cui allarticolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e di cui allarticolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
2. Per lanno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che,
per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo ordinario e, per il restante 50
per cento, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui allarticolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dellapplicazione
dellarticolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo
delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo
quanto previsto dallarticolo 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 e
dallarticolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di
contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità
individuate con decreto del 21 febbraio 2002 del ministro dellInterno, di concerto
con il ministro dellEconomia e delle finanze.
4. Per lanno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
di cui allarticolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per lanno 2003 ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso
un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per
ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime
finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
6. Per lanno 2003 il contributo spettante alle unioni di Comuni e alle Comunità
montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni
di euro, di cui 15 milioni destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di
tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di
legge, si applica il decreto del ministro dellInterno 1º settembre 2000, n. 318,
escludendo, ai fini dellapplicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli
3, 4 e 5 dello stesso decreto, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Per lanno 2003 laliquota di compartecipazione dei Comuni al gettito
dellIrpef di cui allarticolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dallarticolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le
Province una compartecipazione al gettito dellIrpef nella misura dell1 per
cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per
lesercizio 2002, quali entrate derivanti dallattività ordinaria di gestione
iscritte al capitolo 1023. Per le Province si applicano le modalità di riparto e di
attribuzione previste per i Comuni dalla richiamata normativa.
8. Al comma 6 dellarticolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole
«Per i Comuni» sono aggiunte le parole «e le Province» e, alla fine del periodo le
parole «e Comuni» sono sostituite dalle parole «Province e Comuni».
9. Fermo restando quanto previsto per lanno 2002 dal comma 11 dellarticolo 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dallarticolo 26 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, a decorrere dallanno 2003, il fondo per lo sviluppo degli
investimenti degli enti locali di cui allarticolo 28, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è determinato annualmente nella misura
necessaria allattribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui
ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dellarticolo 46-bis del
decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85.
10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dellinesistenza o
insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è
reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle
disposizioni di cui allarticolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
allarticolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e allarticolo 10, comma 11,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:
a) per i Comuni, per lanno 2003, in sede di erogazione da parte del ministero
dellInterno della compartecipazione al gettito Irpef 2003 di cui allarticolo
67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 7 del presente articolo
o, in caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione delle
somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale allIrpef. Le somme così
recuperate sono portate, con apposito decreto del ministro dellInterno, in aumento
della dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio
Ministero, ai sensi dellarticolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modifiche e integrazioni;
b) per le Province, a decorrere dallanno 2003, allatto della devoluzione alle
stesse del gettito dimposta Rc auto da parte dei concessionari e sulla base degli
importi alluopo comunicati per ciascuna Provincia dal ministero dellInterno.
Le somme recuperate sono annualmente versate allentrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate, con decreto del ministro dellEconomia e delle
finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del ministero
dellInterno.
11. Con decreto del ministro dellInterno, di concerto con il ministro
dellEconomia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dallentrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per
lapplicazione delle disposizioni di cui al comma 10.
12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il ministero
dellInterno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella
misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli
importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dellIrpef. È
fatta salva la facoltà, su richiesta dellente, di procedere alla rateizzazione
degli importi dovuti, ai sensi dellarticolo 8, comma 3, del decreto legge 1º luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e
successive modificazioni e integrazioni.
13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della
Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che
vengano definiti dallAlta Commissione di cui allarticolo 3, comma 1, lettera
b), della presente legge, i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano lassunzione di mutui per il
risanamento dellente locale dissestato, nonché la contribuzione statale sul
relativo onere di ammortamento. Resta ferma lapplicazione delle predette
disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è
stata adottata prima dellentrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
ARTICOLO 19
Flussi di tesoreria e dati di cassa
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui allarticolo
66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Larticolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica anche agli enti previdenziali trasformati in associazioni o
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive
modificazioni ed integrazioni ed agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
3. In relazione allesigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti
pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei
dati cumulati della gestione di cassa che le Regioni, gli enti del settore pubblico di cui
allarticolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché gli enti di cui al comma 2, devono trasmettere al ministero
dellEconomia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai
sensi dellarticolo 30 della legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese
successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
4. È abrogato il settimo comma dellarticolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modifiche e integrazioni.
CAPO II
Oneri di personale
ARTICOLO 20
Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa
1. Ai fini di quanto disposto dallarticolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste
dallarticolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dallanno 2003, di 570 milioni di
euro da destinare anche allincentivazione della produttività.
2. Le risorse previste dallarticolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dallanno 2003, di 208 milioni di
euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
allincentivazione della produttività, del personale delle Forze Armate e dei Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante lattivazione delle apposite procedure previste dallo stesso
decreto legislativo n. 195 del 1995. In aggiunta a quanto previsto dallarticolo 16,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto
di cui allarticolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori
somme di 50 milioni di euro per lanno 2003, di 150 milioni di euro per lanno
2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dellimposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono limporto complessivo massimo di
cui allarticolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dallarticolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Ai sensi dellarticolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei
comparti degli enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del
Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione,
delle università, nonché degli enti di cui allarticolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui allarticolo 3, comma
2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza
nellambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dallarticolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per lattribuzione dei medesimi benefici
economici individuando le quote da destinare allincentivazione della produttività.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dellarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole «per gli enti pubblici non economici»
sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».
ARTICOLO 21
Organici e assunzioni di personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui
allarticolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle
disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali derivanti
dallattuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal Capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio
dellinvarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29
settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al
29 settembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in
corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del
personale.
4. Per lanno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore allunità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le
Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte
salve le assunzioni autorizzate per lanno 2002 sulla base dei piani annuali e non
ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle
connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili
esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni
dello Stato anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua lorda a regime
pari a 200 milioni di euro. A tal fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del ministero dellEconomia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 100 milioni di euro per lanno 2003 e a 200 milioni di euro a
decorrere dallanno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui
allarticolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Nellambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è
prioritariamente considerata limmissione in servizio degli addetti a compiti
connessi alla sicurezza pubblica e alla difesa nazionale nonché dei vincitori di concorsi
espletati alla data del 29 settembre 2002.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle Forze armate, ai Corpi
di polizia e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli
avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il quale trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
e 22 della presente legge. Per le Regioni e le Autonomie locali, nonché per gli enti del
Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
8. Ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
60 giorni dallentrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo,
Regioni e Autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza unificata, sono fissati
per le amministrazioni regionali, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per
lanno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per assunzioni a tempo indeterminato per lanno 2003.
Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque,
essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dellanno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di
enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
della essenzialità dei servizi da garantire e dellincidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono
essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale
appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale
superiore al 20 per cento per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le
Province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto
dallarticolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del
personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce
demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per
lanno 2002. Fino allemanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle Province e dei Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno per lanno 2002 rimane confermata la disciplina delle
assunzioni a tempo indeterminato prevista dallarticolo 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle Regioni e agli enti locali
il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì
definito, per le Regioni, per le Autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, lambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
9. Per lanno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n.
39, e 12 aprile 1993, n. 124 e alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249,
14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre
1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281 e 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni,
possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro un limite
percentuale non superiore al 40 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
corso dellanno 2002.
10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche che per lanno 2003 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni di personale sono prorogati di un anno. Allarticolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. per le
categorie di personale di cui allarticolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di
età.».
11. Per lanno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono procedere
allassunzione di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della
spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle Regioni e delle Autonomie locali,
fatta eccezione per le Province e i Comuni che per lanno 2002 non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti
da contratti con istituzioni comunitarie e internazionali di cui allarticolo 5,
comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.
12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti
di formazione e lavoro scaduti nellanno 2002 o che scadranno nellanno 2003
sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale
interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
13. I ministeri della Salute, della Giustizia, per i Beni e le Attività culturali e
lAgenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dellarticolo 19, comma 1, dellarticolo 34 e dellarticolo 9, comma 24,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste Italiane e
dellIstituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui allarticolo 19, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del ministro della Funzione pubblica, di concerto con il
ministro dellEconomia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alla normativa
vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche
intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.
16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti
previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le
Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, le Agenzie e gli Enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione
del personale non inferiore all1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 2003 secondo le procedure di cui allarticolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo
modalità indicate dal ministero dellEconomia e delle finanze dintesa con la
presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano
applicazione, per ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dallarticolo 19,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. Allarticolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare lefficienza e di migliorare la qualità
dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo, su proposta del ministro per la Funzione pubblica, di
concerto con il ministro dellEconomia e delle finanze e con il ministro interessato,
sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo
Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se
necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto
privato, ovvero la fusione o laccorpamento con enti od organismi che svolgono
attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per
i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in
liquidazione.»;
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) svolgono compiti di
garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».
ARTICOLO 22
Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore
allorario obbligatorio dinsegnamento dei docenti, definito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante
lindividuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti
costitutivi delle cattedre, salvaguardando lunitarietà dinsegnamento di
ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino allentrata in vigore delle
norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente
articolo trova applicazione solo ove non vengano a determinarsi situazioni di
soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dallutilizzazione, per il completamento
fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre
costituite fra più scuole.
2. Con decreto del ministro dellIstruzione, delluniversità e della ricerca
dintesa con il ministro dellEconomia e delle finanze, sono fissati i criteri e
i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in
modo da conseguire nel triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per lanno scolastico
2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore
al 2 per cento.
3. Dallannoscolastico 2003/ 2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
del comparto scuola utilizzato presso i Distretti scolastici di cui alla parte prima,
titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, è restituito ai compiti distituto.
4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma
idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le Aziende sanitarie
locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è
sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui allarticolo
2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dallarticolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in
relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì a effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dallautorità scolastica. Il personale
docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente
ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dellamministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale,
qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di
cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione
in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro
sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o
utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
5. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le
mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo.
I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31
agosto 2003.
6. Ai fini di unequa distribuzione sul territorio nazionale, lattivazione di
posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui allarticolo 40
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto
allufficio scolastico regionale nellambito di un contingente di posti
assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dellarticolo 22, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
7. Fermo restando il disposto di cui allarticolo 16, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa derivanti
dallapplicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate a incrementare le
risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del
personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime.
Gli importi di 39 milioni di euro per lanno 2004, di 58 milioni di euro per
lanno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dallanno 2006, sono destinati a
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale Ata, previa verifica
delleffettivo conseguimento delle economie derivanti dallapplicazione dei
commi 2, 3 e 5.
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare laffidamento in appalto dei servizi
di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come
previsto dallarticolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo
prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dellarticolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dellarticolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la
indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica
dellistituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del ministro
dellIstruzione delluniversità e della ricerca, emanato di concreto con il
ministro dellEconomia e delle finanze, per la determinazione degli organici del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per lanno
scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per lintera durata del
contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarità. Con decreto del ministro
dellEconomia e delle finanze, su proposta del ministro dellIstruzione,
delluniversità e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di
personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, sono effettuate le
occorrenti variazioni di bilancio per consentire lattivazione dei contratti.
ARTICOLO 23
Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita
1. Le disposizioni dellarticolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate
e modificate dallarticolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
da ultimo dallarticolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di
procedere allaggiornamento delle indennità, dei compensi, delle gratifiche, degli
emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti a incremento in relazione alla variazione del
costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si
applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati, anche a
estranei, per lespletamento di particolari incarichi e per lesercizio di
specifiche funzioni per i quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei
relativi importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di formazione-lavoro
previsto dallarticolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse
di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale
rimane consolidato nellimporto previsto dallarticolo 32, comma 12, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai
decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124 e alle leggi 10
ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994,
n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281 e 12
agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni.
CAPO III
Interventi in materia previdenziale e sociale
ARTICOLO 24
Gestioni previdenziali
1. Ladeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dellarticolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dellarticolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è stabilito per lanno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore
dellEnte nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(Enpals);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, a
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti
dallo Stato sono determinati per lanno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 1, lettera b)
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui allarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al
comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dellintegrale assunzione a
carico dello Stato dellonere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e
di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori
e dellEnpals.
ARTICOLO 25
Spesa assistenziale e lavoratori amianto
1. Al fine di garantire lintegrale finanziamento degli interventi assistenziali a
carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali
gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi
limporto per lanno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di
determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo
per lanno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti allInps a titolo di
regolazioni contabili relative a esercizi pregressi. Lintegrazione è pari a 353
milioni di euro per lanno 2003, 799 milioni di euro per lanno 2004 e 1.323
milioni di euro a decorrere dallanno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nellattuazione dellarticolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal
2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui a comma 3 del presente articolo,
nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per
loccupazione.
3. È autorizzato il trasferimento allInps della somma di 640 milioni di euro per
lanno 2003, di 650 milioni di euro per lanno 2004 e di 658 milioni di euro a
decorrere dallanno 2005, per i maggiori oneri derivanti dallarticolo 18, comma
8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo
emanati, nel corso dellanno 2000, dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali
in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti allamianto.
ARTICOLO 26
Confluenza dellInpdai nellInps
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lIstituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (Inpdai), costituito con
legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono
trasferiti allIstituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che succede nei
relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti
allassicurazione generale obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto.
La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nellambito del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel
rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati
presso il soppresso Inpdai, limporto della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al
31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale
annuo di cui allarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a
decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione
pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima
decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le
fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nellassicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole
previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
3. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni,
è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti
incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dellInpdai, in carica
allatto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale generale dellInps, coordinati dal Direttore
generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure
operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dallattuazione del presente comma
non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Il personale in servizio presso lInpdai alla data di soppressione dello stesso è
trasferito allInps e conserva il regime previdenziale vigente presso lente di
provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di
approvazione del nuovo contratto collettivo.
5. Il Comitato di cui allarticolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato,
con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante
dellorganizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria,
limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende
industriali.
6. È autorizzato il trasferimento allevidenza contabile di cui al comma 1 della
somma di 1.041 milioni di euro per lanno 2003, di 1.055 milioni di euro per
lanno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dallanno 2005, per
lattuazione dellarticolo 3, comma 12, del decreto legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della
determinazione delleffettivo trasferimento si tiene conto dellammontare
complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.
ARTICOLO 27
Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da
lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dellassicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
previsto dallarticolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso
ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il
lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere
allatto del pensionamento.
2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente
articolo nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e dallarticolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
ARTICOLO 28
Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui allarticolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative
indicate allarticolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti
affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro
dellEconomia e delle finanze, dintesa con la Conferenza unificata di cui
allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente,
con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le
finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente
lintegrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali,
tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle Regioni e dagli
Enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per lintero
sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro di
concerto con il ministro dellEconomia e delle finanze, dintesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire
su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al
comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da
adottare ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30
giugno dellanno successivo a quello in cui sono state assegnate, il ministro del
Lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono
versati allentrata del Bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo
di cui al comma 1.
Capo IV
Interventi nel settore sanitario
ARTICOLO 29
Razionalizzazione spesa sanitaria
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con
esclusione dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi
di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli
invalidi civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro sono tenuti a
partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.
2. Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi dellarticolo 4 del
decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, ai fini dellaccesso alladeguamento del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i
seguenti:
a) lattivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di cui allarticolo 2, comma 5, del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405;
b) ladozione dei criteri e delle modalità per lerogazione delle prestazioni
che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella
utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dellAccordo Stato-Regioni e
Province autonome del 22 novembre 2001;
c) lattuazione nel proprio territorio, nella prospettiva delleliminazione o
del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza
maggiori oneri a carico del bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso
gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con
lobiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana. A
tal fine, la flessibilità organizzativa degli istituti contrattuali della turnazione del
lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potrà essere utilizzata, unitamente
al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare
notevolmente lofferta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di
degenza;
d) ladozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dellarticolo 3,
comma 2 lettera c), del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 401, la decadenza automatica dei direttori
generali nellipotesi di mancato raggiungimento dellequilibrio economico delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle Aziende ospedaliere autonome.
3. Il comma 3 dellarticolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni e integrazioni, è soppresso.
4. Al secondo periodo dellarticolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 1996, n.
662, le parole «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «9 per cento»; le parole
«9 per cento» sono sostituite con le seguenti: «12 per cento»; le parole «12 per
cento» sono sostituite con le seguenti: «16 per cento».
5. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 2,
lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare
linformatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e
le pubbliche Amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il ministro per
lInnovazione e le tecnologie di concerto con il ministro dellEconomia e delle
finanze, il ministro della Salute, il ministro dellInterno, e sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con propri
decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per lassorbimento, in
via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera
recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei servizi e per la progressiva
utilizzazione della Carta medesima ai fini sopra descritti.
6. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità elettronica e della Carta
nazionale dei servizi le pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma
nazionale approvato con decreto del ministro per lInnovazione e le tecnologie,
dellEconomia e delle finanze, della Salute e dellInterno, possono procurarsi i
necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti di credito, nonché mediante
forme di sponsorizzazione.
7. Allarticolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: al comma 3, le parole «lanno
2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»; al comma 4, le parole
«lesercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».
8. Continua a operare la riduzione di cui al comma 1 dellarticolo 3 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n.
112 .
ARTICOLO 30
Commissione Unica sui dispositivi medici
1. Presso il ministero della Salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo
tecnico del ministero della Salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio
dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi
specifiche con lindicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del ministro della
Salute e presieduta dal ministro stesso o dal vice Presidente da lui designato ed è
composta da cinque membri nominati dal ministro della Salute, da uno nominato dal ministro
dellEconomia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome. Sono, inoltre, componenti di diritto
il Capo del Dipartimento dellinnovazione del ministero della Salute e il Presidente
dellIstituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una
sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e
stranieri.
ARTICOLO 31
Incentivi per la ricerca farmaceutica
1. Nellambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati
con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di
"premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano
investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore
farmaceutico.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a
verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nellambito delle
disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) rapporto investimenti
in officine di produzione dellanno considerato rispetto alla media degli
investimenti del triennio precedente; b) rapporto incrementale delle esportazioni
(prodotti finiti e semilavorati) rispetto allanno precedente; c) numero addetti per
la ricerca (al netto del personale per il marketing), rapportato alla media degli addetti
dei tre anni precedenti; d) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata
sul territorio nazionale e fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti dei
criteri di cui al presente comma e lentità massima del "premio di prezzo"
in rapporto al prezzo negoziato vengono definiti con decreto del ministro della Salute di
concerto con il ministro dellEconomia e delle finanze, su proposta del Cipe, nei
limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per
la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Capo V
Finanziamento degli investimenti
ARTICOLO 32
Finanziamento degli interventi per lo sviluppo
1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui allarticolo 32
nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui allarticolo
52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con riferimento alle autorizzazioni di spesa di
cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488 e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione
negoziata possono essere diversamente allocate dal Cipe, presieduto dal presidente del
Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente, allo
stato di attuazione degli interventi finanziati, o allandamento della domanda delle
singole misure di incentivazione, a partire dal finanziamento del credito dimposta
per lincremento delloccupazione previsto dallarticolo 7 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 , e successive modifiche.
2. Il Cipe informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al
comma.
3. Il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla
spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali.
Lutilizzo e la destinazione di tale quota percentuale sarà definita dintesa
tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e il ministero per i Beni e le
attività culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.
ARTICOLO 33
Fondo per le aree sottoutilizzate
1. A decorrere dallanno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, al
quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative con
finalità di riequilibrio economico e sociale di cui allallegato n. 1, nonché la
dotazione aggiuntiva di milioni di euro 400 per lanno 2003, di milioni di euro 400
per lanno 2004 e di milioni di euro 7.000 per lanno 2005.
2. A decorrere dallanno 2004 si provvede, ai sensi dellarticolo 11, comma 3,
lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni
legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del Cipe adottate sulla base del
criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità
di riequilibrio economico e sociale, nonché: a) per gli investimenti pubblici, sulla
base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati allarticolo 73 della legge 28
dicembre 2001, n. 448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
lefficacia complessiva dellintervento e la sua rapidità e semplicità, sulla
base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di programmazione
economico-finanziaria e a rispondere alla domanda del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal Cipe costituiscono limiti massimi di spesa ai
sensi del comma 6-bis dellarticolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il Cipe, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei
conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione
ai principi contenuti nel comma 2 dellarticolo 34. Sino alladozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle
disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il Cipe effettua un monitoraggio periodico della
domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di
ogni anno il Cipe approva una relazione sugli interventi effettuati nellanno
precedente, contenente altresì elementi di valutazione sullattività svolta
nellanno in corso e su quella da svolgere nellanno successivo. Il ministro
dellEconomia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
ARTICOLO 34
Fondo rotativo per la progettualità
1. I commi 54, 56 e 57 dellarticolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituiti dallarticolo 8 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) «54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare
riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di
competenza delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito
presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo
anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per lindividuazione del
quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di
impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita
periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in
anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello
Stato fissati dal successivo comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è
riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.»;
b) «56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per
laccesso, lerogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti
con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le
anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare
limporto determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente
normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dellopera.»;
c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di
amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i
tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne
il più efficace utilizzo.».
2. Sono abrogati larticolo 4, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e gli
articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
ARTICOLO 35
Fondo rotativo per opere pubbliche
1. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il fondo rotativo per le opere
pubbliche (Frop).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa
depositi e prestiti. Il ministro dellEconomia e delle finanze, dintesa con il
ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della
Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza
del Fondo.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti
di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui allarticolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modifiche ed integrazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di
cui allarticolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta
garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella
gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio
economico-finanziario.
5. Il ministro dellEconomia e delle finanze, su proposta del direttore generale
della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità,
caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto
della redditività potenziale dellopera e della decorrenza e durata della
concessione o della gestione. Con decreto del ministro dellEconomia e delle finanze
può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale
garanzia è elencata nellallegato allo stato di previsione del ministero
dellEconomia e delle finanze di cui allarticolo 13 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
ARTICOLO 36
Fondi rotativi per le imprese
1. Fatte salve le risorse destinate allattuazione degli interventi e dei programmi
cofinanziati dallUnione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello
Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli
investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della
spesa.
2. La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo
criteri e modalità stabiliti dal ministro dellEconomia e delle finanze,
dintesa con il ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
a) lammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere
inferiore al 50 per cento dellimporto contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva,
secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso dinteresse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in
misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari
per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al
presente articolo costituiscono norme di principio e dei coordinamenti. Conseguentemente
gli Enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui
al presente articolo.
ARTICOLO 37
Interventi ferroviari
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o
più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura
ferroviaria per il «Sistema Alta velocità/Alta capacità», anche al fine di ridurre la
quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul
mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità.
Al fine di preservare lequilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a
carico dello Stato lintegrazione dellonere per il servizio della parte del
debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile
utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico
del «Sistema Alta velocità/Alta capacità».
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione
dellinfrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la
parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema Alta velocità/Alta
capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti
contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario
per lutilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto
degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo
nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti esercita anche nellinteresse di
Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sullattuazione della
concessione di cui al comma precedente per la parte relativa alla realizzazione e gestione
del «Sistema Alta velocità/Alta capacità».
4. I crediti e i proventi derivanti dallutilizzo del «Sistema Alta velocità/Alta
capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da
Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da
Infrastrutture Spa. fino allestinzione del relativo debito.
5. Il Gestore dellInfrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare
lonere relativo alla manutenzione dellInfrastruttura medesima anche attraverso
lutilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448,
articolo 43, comma 5.
ARTICOLO 38
Interventi stradali
1. Nellarticolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8
agosto 2002, n. 178, recante tra laltro la trasformazione dellAnas in società
per azioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Con decreto del ministro dellEconomia e delle finanze, di concerto con il
ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, è trasferita allAnas Società per
azioni, di seguito Anas Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale
statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo del 29
ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Il trasferimento non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del Codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel
bilancio della società sono definiti con decreto del ministro dellEconomia e delle
finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti anche in deroga
agli articoli 2254, 2342 e seguenti del Codice civile.
1-ter. Il ministro dellEconomia e delle finanze conferisce allAnas Spa, con
proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
lammontare dei residui passivi dovuti allAnas Spa medesima e in essere al 31
dicembre 2001. Con decreto del ministro dellEconomia e delle finanze viene
quantificato limporto da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello
stesso.
1-quater. La società Anas Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto
patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete
stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore
dei residui passivi dovuto allAnas Spa di cui al precedente comma. È escluso dal
fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della
stessa Società e già trasferite in proprietà allEnte dallarticolo 3 commi
115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, della rete stradale ed autostradale
di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli
oneri di ammortamento e al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale,
nonché alla copertura degli oneri inerenti leventuale ristrutturazione
societaria».
b) Al comma 2 dellarticolo 7, il primo periodo del primo capoverso è sostituito dal
seguente:
«AllAnas Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dellarticolo 14 del
decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, di seguito concessione, i compiti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere da
a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».
c) È abrogato lultimo periodo del comma 2.
d) Il primo periodo del comma 5 è così modificato:
«Con decreto del ministro dellEconomia e delle finanze, è determinato il capitale
sociale di Anas Spa in base agli importi di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, nonché
in base al netto patrimoniale risultante dallultimo bilancio dellEnte e al
valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il
contributo dello Stato nellesercizio 2003».
e) Il primo periodo del comma 6 è così modificato:
«Le azioni sono inalienabili ed attribuite al ministro dellEconomia e delle
finanze, il quale esercita i diritti dellazionista dintesa con il ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del presidente del Consiglio
dei ministri».
f) Il comma 10 è sostituito dal seguente:
«Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dellAnas in società per
azioni si applica la disciplina tributaria di cui allarticolo 19 del decreto legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nellinterpretazione autentica di cui allarticolo 4, comma 4, del decreto legge
23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75».
g) È aggiunto il seguente comma 13:
«I mutui e i prestiti in capo allEnte nazionale per le strade in essere alla data
di entrata in vigore della presente norma, sono da intendersi a tutti gli effetti debiti
dello Stato. Con decreto del ministro dellEconomia e delle finanze sono stabilite le
modalità per lammortamento del debito».
ARTICOLO 39
Interventi ambientali
1. Ai fini dellaccelerazione dellattività istruttoria della Commissione per
le Valutazioni dellImpatto Ambientale di cui allarticolo 18, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, il ministro dellAmbiente e della tutela del territorio
è autorizzato ad avvalersi del supporto dellAgenzia per la Protezione
dellambiente e per i servizi tecnici (Apat), dellEnte per le nuove tecnologie,
lenergia e lambiente (Enea), del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e di
altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la
stipula di apposite convenzioni.
2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite
di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5
per mille di cui allarticolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5
milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti
esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di
cui allarticolo 1, comma 1, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10
agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nellallegato I della
Direttiva 96/61/Ce.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dellAmbiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro delle
Attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui
più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo
gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciarsi da più di una
autorità competente. Lautorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto
del ministro dellAmbiente e della tutela del territorio, sentite le regioni
interessate.
5. Gli oneri per listruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono
determinati con decreto del ministro dellAmbiente e della tutela del territorio, di
concerto con il ministro delle Attività produttive e con il ministro dellEconomia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano e sono quantificati in relazione alla
complessità delle attività svolte dallautorità competente, sulla base del numero
dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali
interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati allentrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del ministro dellEconomia
e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del
ministero dellAmbiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati
esclusivamente per le predette spese.
ARTICOLO 40
Limiti di impegno
1. Al fine di agevolare lo sviluppo delleconomia e delloccupazione, sono
autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata
alla presente legge , con la decorrenza e lanno terminale ivi indicati.
CAPO VI
Altri interventi
ARTICOLO 41
Misure di razionalizzazione diverse
1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:<IP0>
allarticolo 2, comma 1, lettera a) le parole «per un importo non inferiore
al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di
4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;
allarticolo 2, comma 1, lettera b) le parole «per un importo non inferiore
al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di
8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;
il comma 3 dellarticolo 2 è sostituito dal seguente:<IP>
«3. i crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente, in relazione
alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia
in sede bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza pubblica».
2. Il ministero dellEconomia e delle finanze Dipartimento del tesoro
ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi
dellarticolo 7 del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 15 giugno 2002 n. 112, convoca una o più conferenze di servizi
o promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre allapprovazione
iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con decreto del ministro dellEconomia
e delle finanze sono stabiliti i criteri per lassegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni
immobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai criteri
fissati nel citato decreto.
3. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui
allarticolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al coordinamento delle attività
di contrasto alla pedofilia di cui allarticolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269
sono trasferite al Fondo per il funzionamento della presidenza del Consiglio dei ministri
iscritto nello stato di previsione del ministero dellEconomia e delle finanze.
4. Lautorizzazione di spesa di cui allarticolo 38 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, è integrata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
5. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini delladeguamento del servizio
antincendi negli aeroporti alle norme Icao è autorizzata per il corpo nazionale dei
vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
ARTICOLO 42
Banconote e monete
1. Il comma 1 dellarticolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96 e larticolo
52-ter del Dlgs 24 giugno 1998, n. 213 sono sostituiti dal seguente: «Le monete e le
banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca
dItalia non oltre il 28 febbraio 2012».
2. Entro il 31 gennaio 2003 il ministero dellEconomia e delle finanze e la Banca
dItalia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno
presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento
dellimporto risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca
dItalia allErario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento
dellimporto risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca dItalia
allErario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dellandamento dei rimborsi
effettuati. Limporto residuo delle banconote in lire non presentate per la
conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca dItalia
allErario entro il 31 marzo 2012.
ARTICOLO 43
Contributo per lacquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori per i segnali
radiotelevisivi,
per la televisione digitale terrestre e per laccesso a larga banda ad Internet
1. Per lanno 2003, in sostituzione di quanto previsto dallarticolo 22 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che
acquistano o noleggiano un apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e/o
trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi
radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate
dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legge 30
gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78,
ovvero un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica
digitale terrestre (T-Dvb) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo
statale pari, rispettivamente, a 75 e 150 euro. Un contributo statale pari a 75 euro è
altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un
apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via
Internet. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente,
praticato sullammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso
a larga banda ad Internet, ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di programmi
radiotelevisivi con accesso condizionato stipulati dopo il 1º settembre 2002. Nel caso
dellacquisto, il contributo viene riconosciuto immediatamente sulle prime bollette
di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto ripartendo lo sconto sulle
bollette del primo anno.
2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro il limite di spesa
di 31 milioni di euro per lanno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili
sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dallautorizzazione di spese
di cui allarticolo 22, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
3. Con decreto del ministro delle Comunicazioni, di concerto con il ministro
dellEconomia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del
contributo.
TITOLO IV
Norme finali
ARTICOLO 44
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui allarticolo 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, introdotto dallarticolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio
2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata
alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dallarticolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
delleconomia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla
presente legge.
4. Ai termini dellarticolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.
468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recante
da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti
pubblici possono assumere impegni nellanno 2003, a carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
ARTICOLO 45
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le
riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale
di parte corrente viene assicurata, ai sensi dellarticolo 11, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale
e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.
ALLEGATO 1
Elenco delle leggi che confluiscono nel fondo per le aree sottoutilizzate
Legge n. 64/1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Legge n. 208/1998, articolo 1, comma 1, Fondo aree depresse.
Legge n. 488/1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego.
Legge n. 388/2000, articolo 8 - Credito di imposta investimenti, come integrato
dallarticolo 10 del Dl n. 138/2002, Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno
delleconomia anche nelle aree svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Legge n. 388/2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione. |