| una scheda esplicativa e divulgativa sulla
proposta di legge Cirami, elaborata dal gruppo di Magistratura democratica. /smaller>/fontfamily> SCHEDA SULLA PROPOSTA DI LEGGE CIRAMI (Modifica agli arrt. 45-49 c.p.p.) L'ipotesi di rimessione, ovvero di trasferire un processo ad altro giudice e ad altra sede a causa delle condizioni ambientali, è del tutto eccezionale nel nostro ordinamento perché deroga al principio costituzionale secondo cui "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge." Il codice di procedura penale del 1930 prevedeva all'art.55 la rimessione "per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto." Tale formula era del tutto insoddisfacente per la sua genericità che non consentiva una individuazione precisa dei casi di spostamento del processo, tanto è vero che in numerosi casi venne utilizzata in modo assai discutibile ingenerando sospetti di manipolazione del processo.I casi più significativi si sono registrati in alcuni processi per delitti di mafia negli anni '60, nel processo per la strage di Piazza Fontana, in quello per il disastro del Vajont ed in quello per le schedature Fiat. Per tale ragione la Corte di Cassazione ha seguito, specie dai primi anni ottanta, un'interpretazione restrittiva della ipotesi di rimessione per legittimo sospetto, tanto da accogliere un limitatissimo numero di richieste. Per questo la indicazione della legge delega del 1987 sul nuovo codice di procedura penale, che richiamava "la remissione.per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto", venne attuata specificando nella previsione del codice attuale anche le circostanze in cui può prefigurarsi un "legittimo sospetto"; la remissione, infatti, può aver luogo con riferimento a gravi situazioni locali che pregiudicano la sicurezza o l'incolumità o la libertà di determinarsi delle persone che partecipano al processo, tali da turbarne lo svolgimento e non altrimenti eliminabili. La proposta di legge Cirami, di modifica agli artt. 45-49 c.p.p., realizza un passo all'indietro andando oltre le stesse previsioni del Codice Rocco. Essa opera su piani differenziati, per un verso tentando di ampliare i casi di trasferimento del processo dall'una all'altra sede giudiziaria, per un altro rendendone più difficile la celebrazione dovunque essi siano incardinati e per un altro ancora dettando una disciplina ambigua e lacunosa dello stesso procedimento di rimessione. I)- Sul primo versante, le modificazioni riguardano la possibilità di
spostare il processo per: a)- la semplice sussistenza di situazioni locali (e non più di
gravi situazioni locali) in grado di pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
b)- legittimo sospetto, già previsto dal codice fascista e motivatamente espunto da
quello vigente. II)- Sul secondo versante, la previsione dell'obbligo di sospensione
del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e
dell'interdizione alla pronuncia della sentenza finché non sia definito il procedimento
di rimessione, è in palese contrasto con la sentenza della Corte costituzionale 22
ottobre 1996 n. 353 che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 c.p.p.
nella parte in cui non consentiva al giudice di pronunciare la sentenza fino a quando non
era intervenuta III)- Sotto il terzo profilo, la mancata previsione del potere di un
giudice (sia esso la Corte di cassazione, come voleva il codice Rocco, o il giudice
designato da questa, come vuole l'attuale) di dichiarare se, e in quale parte, gli atti
compiuti conservino efficacia, apre scenari nefasti, perché può essere intesa come
esclusione della possibilità che gli atti compiuti conservino efficacia, con evidenti
ricadute sulla efficacia dei processi e sul dovere di assicurarne una ragionevole durata.
Inoltre la L'effetto sicuramente più marcatamente negativo di questa riforma
si individua nella previsione della sospensione automatica del processo. La previsione di
una reiterazione, anche infinita di istanze di remissione, giunge all'assurdo di poter
bloccare per un tempo indefinito un processo. Ma a ciò non può neppure porsi seriamente
rimedio ipotizzando una limitazione della sospensione alla prima richiesta di rimessione.
E' infatti evidente che la prospettata limitazione verrebbe nei fatti |