BOZZA
DI PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO NAZIONALE DEI METALMECCANICI PER
IL BIENNIO ECONOMICO 2003 - 2004 E
PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2003 - 2006 Percorso
democratico nella consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici
Dopo un dibattito che si è svolto
nella categoria nelle scorse settimane, che ha coinvolto migliaia di delegate e delegati e
di assemblee di fabbrica, lassemblea nazionale dei delegati e delle delegate della
FIOM-CGIL, tenutasi a Roma il 30 e il 31 ottobre, ha definito la BOZZA DI PIATTAFORMA per
il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i metalmeccanici. Tale bozza dovrà essere distribuita a
tutti i metalmeccanici a partire dal 5 novembre. A partire dal 16 novembre la bozza
verrà sottoposta alla discussione e al voto segreto di tutte le lavoratrici e i
lavoratori. La consultazione si svolgerà in modo
da sviluppare il massimo di coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori, attraverso
la convocazione delle assemblee in tutte le fabbriche, e si concluderà con il referendum
nei giorni 9, 10 e 11 dicembre. La bozza di piattaforma verrà inviata alle controparti con la riserva sullesito del voto e in tempi tali da cominciare il confronto dopo il pronunciamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Lotta alla precarietà, difesa delloccupazione
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta un diritto irrinunciabile per tutte le lavoratrici e per tutti i lavoratori. 1. Interventi contro la precarizzazione dei rapporti di lavoro: - Verrà definita una durata massima dei rapporti di lavoro a termine in qualsiasi fattispecie definiti (tempo determinato, interinale, ecc.), compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per
tutte le attività continuative, entro 8 mesi dallinizio dellattività
lavorativa avverrà la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a
parità di qualifica. I lavoratori a termine non potranno essere sostituiti da altri
lavoratori a termine a conclusione del contratto. Ai fini della definizione di tale
periodo concorrono anche periodi intermittenti più brevi di lavoro nellazienda,
realizzati nellarco di 4 anni. I lavoratori a termine avranno in ogni caso diritto
di precedenza nelle assunzioni. - Le percentuali
previste dal Ccnl per tutti i rapporti di lavoro a termine e interinali si intendono
applicate nellambito di ogni singola unità produttiva e calcolate sul numero totale
dei lavoratori impiegati nellunità produttiva. - I lavoratori
assunti con contratto di formazione lavoro e gli apprendisti possono non veder confermato
il rapporto di lavoro solo per giustificato motivo oggettivo. Nel caso in cui questo
sussista le aziende dovranno darne comunicazione al lavoratore e allapprendista con
un congruo anticipo sulla scadenza del rapporto di lavoro. In questo caso il lavoratore
potrà rivolgersi alle Rsu aziendali per essere assistito nella verifica della propria
posizione. - Tutti coloro che
hanno con lazienda un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
(Co.Co.Co.) hanno diritto alla normativa per malattia, infortunio, ferie e congedi ecc.
prevista dal contratto. Tali collaboratori hanno diritto ad un compenso globale minimo per
lattività svolta, pari al costo globale di un lavoratore dipendente con pari
funzioni e qualifica. - A tutti i
lavoratori con contratto a termine e ai (Co.Co.Co.), si applica allo stesso modo la
clausola di giusta causa e giustificato motivo nel caso di licenziamento da parte
dellazienda. - I lavoratori e
le lavoratrici con contratti a termine e i lavoratori interinali opereranno secondo gli
orari di norma vigenti in azienda, i lavoratori e le lavoratrici non potranno essere
adibiti alla copertura esclusiva nei turni di maggior disagi, notte sabato e festivi. Ogni
programma di assunzione avente finalità diverse nelle tipologie degli orari di lavoro
dovrà essere concordato con le Rsu. - I lavoratori a termine, interinali e collaboratori continuativi dovranno ricevere dettagliate informazioni di tutte le norme di sicurezza e di tutela della salute riferite allazienda interessata, che si assume anche il compito della formazione corrispondente. 2. Si considera lavoro part-time quello non eccedente 30 ore settimanali. Tutti gli orari di lavoro eccedenti tale limite saranno considerati orari a tempo pieno. Nei casi di part-time prolungato e continuativo e di organizzazioni del lavoro aziendali ove sia presente part-time strutturale, il sistema di lavoro a part-time sarà sottoposto ad esame congiunto tra le aziende e le Rsu. Le lavoratrici e i lavoratori operanti in organizzazione del lavoro a part time strutturale non incidono sulle percentuali contrattuali di lavoro a part-time scelto dalla lavoratrice o dal lavoratore. 3. Verrà riconosciuta nelle aziende e
nelle unità produttive ove operano più imprese, una rappresentanza e una contrattazione
di sito, indipendentemente dalle appartenenze contrattuali dei lavoratori
interessati. Le aziende e le unità produttive nelle quali operano imprese diverse in
attività di appalto e terziarizzate, riconosceranno una sede comune di confronto ove
concorreranno tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori interessati. In quella sede
verranno affrontate tutte le questioni relative ai programmi produttivi e ai problemi
occupazionali, nonché tutte questioni di carattere normativo e di applicazione
contrattuale, inerenti allorganizzazione del lavoro. Il tavolo di sito, dovrà
essere in ogni caso convocato su richiesta di una delle parti. Le aziende che procedono a
terziarizzazioni delle attività, ferme restando le disposizioni di legge, sono in ogni
caso responsabilizzate degli andamenti occupazionali nelle aziende di appalto e
terziarizzate. I processi di appalto e terziarizzazione non possono produrre svantaggi per
i lavoratori nellapplicazione dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori, a
partire dallarticolo 18.
Nel caso di
sostituzione di aziende titolari di appalto, dovrà essere salvaguardata
loccupazione preesistente.
4. Ferme restando tutte le disposizioni di
legge, le aziende forniranno alle Rsu di ogni stabilimento allinizio di ogni anno un
quadro consuntivo di tutte le attività che si svolgono sotto la forma di appalto o di
attività terziarizzate allinterno e per conto delle aziende stesse. Allo stesso
modo verrà data informazione preventiva di eventuali programmi di appalto e
terziarizzazione delle attività che le aziende intendano effettuare nel corso
dellanno. 5. Nel caso di crisi aziendali o di
programmi di ristrutturazione, le aziende utilizzeranno in via prioritaria strumenti che
garantiscano la presenza al lavoro quali i contratti di solidarietà, la cassa
integrazione a rotazione e tutte le forme di riduzione dellorario. Potranno altresì
essere concordate ulteriori riduzioni dellorario con modalità retributive definiti
tra le parti. Le aziende che utilizzano la cassa integrazione a zero ore o la mobilità o
che procedono a riduzione del personale non potranno fare ricorso alle 32 ore di
straordinario obbligatorio per almeno un anno dallutilizzo di tali strumenti. 6. Allinizio dellanno le
aziende forniranno alle Rsu di ogni stabilimento un quadro dettagliato della situazione
occupazionale, sia con riferimento alla composizione della forza lavoro per mansioni e
qualifica, sia con riferimento alla tipologia del rapporto di lavoro. Le aziende
forniranno altresì il programma di assetto occupazionale previsto per lanno e le
dimensioni e tipologie delle eventuali assunzioni. Ove processi di ristrutturazione e/o
nuovi insediamenti e iniziative industriali potessero dare luogo a variazioni ai
danni dei lavoratori nellapplicazione dello Statuto dei lavoratori, in qualsiasi delle sue parti, e delle norme
contrattuali, le aziende e le organizzazioni imprenditoriali procederanno ad un preventivo
esame congiunto della situazione, con le Rsu
e le organizzazioni sindacali, allo scopo di rimuovere leventuale danno per i
lavoratori. Formazione continua e diritto allo studio
1. I lavoratori hanno diritto ad essere
pienamente informati sui programmi formativi delle aziende. I lavoratori hanno diritto a
chiedere la partecipazione a tali programmi formativi. Le aziende dovranno motivare un
eventuale rifiuto. 2. Le aziende forniranno alle Rsu, in un
apposito incontro annuale uninformazione dettagliata e preventiva di tutti i
programmi di formazione professionale che interesseranno i lavoratori. Le aziende opereranno affinché
nellarco di 4 anni tutti i lavoratori frequentino corsi di aggiornamento
professionale o di informazione a aggiornamento sui programmi e sulle attività aziendali.
Tali corsi di formazione generale dovranno impegnare tutti i lavoratori per almeno 10 ore
retribuite allinterno dellorario di lavoro nellarco del quadriennio. 3. Tutti i lavoratori hanno diritto ad
accedere allutilizzo delle 150 ore di permesso per lo studio, per qualsiasi tipo di
corso intendano frequentare e indipendentemente dai suoi
orari di svolgimento. Tale diritto si somma per i lavoratori studenti agli altri
diritti specifici previsti dal contratto e dalla legge. Le aziende accoglieranno
automaticamente tutte le domande di accesso a tale diritto, con la documentazione sul
corso che il lavoratore intende seguire, fino al raggiungimento dei limiti quantitativi
previsti da contratto. Ove tali limiti venissero superati lazienda e le Rsu
procederanno ad un esame congiunto delle domande in esubero per trovare una soluzione. Orari di lavoro
Lutilizzo della Banca
Ore verrà esteso a tutte le ore di straordinario, con unadeguata
rivalutazione della maggiorazione attualmente prevista. Verrà definita una normativa che
renda più agevole laccesso dei lavoratori alla Banca. Fermo restando lammontare
complessivo a 104 delle ore di permesso per riduzioni dorario definite nel
contratto, si richiede una riduzione aggiuntiva di 16 ore in ragioni danno, per
tutti i lavoratori operanti in un regime di turni oltre i 15 settimanali. Si richiede
inoltre mezzora di riduzione, da accumularsi in permessi di 8 ore per ogni notte
effettivamente lavorata, per tutti i lavoratori, in aggiunta a tutti i permessi per
riduzione dorario. Verrà superata la monetizzazione residua per i turnisti.
Lutilizzo dei permessi è di norma garantito alle lavoratrici e ai lavoratori che
intendano utilizzarlo per importanti ricorrenze della religione osservata, non previste
come festività dal calendario nazionale e/o da quello aziendale. I
permessi potranno essere utilizzati
dal lavoratore anche in misura inferiore alle 8 ore. I
lavoratori impiegati hanno diritto alla piena retribuzione di tutte le ore di
straordinario prestate, indipendentemente da mansione e qualifica. Anche a tale scopo, a
partire dal 6°livello ,verranno distinte le qualifiche direttive da quelle professionali. Per il part-time scelto le aziende accoglieranno automaticamente le domande, fino al raggiungimento della percentuale prevista. Ove le domande eccedessero tale percentuale si darà luogo ad un esame congiunto con le Rsu. Inquadramento unico e professionalità
1. Ogni anno in un apposito incontro le
aziende forniranno alle Rsu un quadro complessivo dellinquadramento professionale
dei lavoratori, con il dettaglio delle anzianità professionali e di qualifica e dei
programmi di promozioni e sviluppo delle carriere. Le aziende forniranno altresì piena
informazione dei criteri e degli strumenti di valutazione dei lavoratori, nonché delle
forme retributive adottate a compenso della professionalità. Le Rsu potranno presentare
le proprie valutazioni e proposte. La mobilità professionale dei lavoratori sarà di
conseguenza sottoposta ad esame congiunto tra le parti. Le lavoratrici e i lavoratori
hanno diritto alla diretta e dettagliata conoscenza delle valutazioni aziendali che li
riguardano. 2. Verranno modificate le declaratorie del
Ccnl con il seguente scopo: -
al fine di
realizzare lo sbocco al 6° livello per mansioni operaie di particolare professionalità; -
al fine di ottenere
linquadramento al 7° livello di mansioni impiegatizie di alta professionalità ma
prive di funzioni direttive.; -
al fine di ottenere
lo sbocco al 4° livello per tutti i lavoratori che abbiano con il tempo acquisito
polivalenza, capacità di intervento sulla qualità, nellesercizio di mansioni
inquadrate nel livello inferiore. 3. Verranno modificati e aggiornati i
profili professionali al fine di comprendere nellinquadramento le nuove mansioni in
atto nellorganizzazione del lavoro delle aziende, con particolare riferimento al
settore dellinformatica e delle telecomunicazioni. A titolo di esempio gli addetti
ai call center dovranno essere inquadrati di norma al 4° livello con la
possibilità di sbocco professionale al livello superiore. 4. Definizione di un diritto soggettivo
alla formazione e allo sviluppo professionale. Ogni lavoratore inquadrato da più di 10
anni nella stessa qualifica professionale ha diritto a chiedere allazienda la
definizione di un percorso di promozione professionale da realizzare attraverso
spostamenti di mansione e momenti formativi, che gli permetta di accedere a mansioni e
qualifiche di livello superiore. Lazienda dovrà garantire tale percorso entro un
anno dalla domanda, o dovrà motivare per iscritto e con argomentazioni dettagliate ciò
che osta alla sua attuazione. Fermo restando il consenso soggettivo del lavoratore, le
eventuali difficoltà motivate che ostano al diritto allo sviluppo professionale, potranno
essere oggetto dellesame congiunto sullinquadramento previsto tra le parti. 5. Equiparazione per i lavoratori operai
del diploma di scuola media superiore al diploma professionale, al fine
dellinquadramento nel 3° livello. Gli operai diplomati inseriti in attività
inerenti al diploma, verranno assunti al 4° livello con sbocco professionale al 5°,
ferma restando linerenza del diploma. Per i lavoratori in possesso di laurea inerente allattività svolta dovrà essere previsto lo sbocco professionale al 6° livello. 6. I passaggi di livello non danno luogo
ad assorbimento del salario individuale. Tutela della salute
1. Diritto di effettuare in ogni luogo di
lavoro unora allanno di assemblea retribuita, in aggiunta a quelle previste
dal contratto e dalla legge, per uninformazione ai lavoratori su tutti i temi della
salute e della sicurezza. Tale assemblea sarà convocata dagli Rls aziendali previa comunicazione alla direzione
aziendale. 2. Raddoppio del monte ore di legge
previsto per le attività degli Rls aziendali, in aggiunta ai monte ore sindacali. Piena
agibilità allinterno dellazienda per gli Rls, garantendo la tempestività del
loro intervento. 3. Le aziende hanno lobbligo di
fornire agli Rls la completa documentazione della valutazione del rischio ed ogni altra
documentazione utile alla tutela della salute dei lavoratori. Gli Rls hanno diritto a
ricorrere a competenze esterne allazienda nellesercizio della loro attività. Diritti
1. Trattamento di malattia. In aggiunta a
quanto attualmente definito dalle norme contrattuali,
si incrementano da 3 a 6 mesi i periodi di comporto e i corrispondenti trattamenti
economici. Le aziende non procederanno in ogni caso al licenziamento del lavoratore nel
caso di sopraggiunta inabilità alla mansione specifica. In questo caso le aziende sono
impegnate a trovare altra collocazione al lavoratore inabile. 2. Impegno delle aziende ad operare per la
piena parità di diritti in tutti gli aspetti dellorganizzazione del lavoro nei
confronti dei lavoratori disabili. In particolare si dovrà dare piena applicazione alla
norma 68 del 1999 sullinserimento mirato delle persone disabili, nel pieno rispetto
delle quote di legge. Dovranno essere individuate le mansioni nelle quali vi possa essere
piena valorizzazione della persona, mentre le aziende saranno impegnate alla piena
applicazione di tutte le norme che riguardano labbattimento delle barriere
architettoniche e di tutti gli ostacoli che impediscono il pieno inserimento delle persone
disabili nellimpresa. 3. Istituzione nelle aziende di una
commissione paritetica che abbia il compito di esaminare le condizioni, i casi possibili,
le denunce di mobbing e molestie sessuali. Dovrà essere definita una normativa
complessiva sulla materia. 4. Distribuzione del Contratto nazionale
dei metalmeccanici a tutti i lavoratori assunti in qualsiasi momento della vigenza
contrattuale, compresi i lavoratori a termine e gli interinali. Allo stesso modo si
procederà per tutte le principali norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute,
che dovranno essere contenute in appositi opuscoli concordati con gli Rls. 5. Agevolazioni per i lavoratori migranti.
Le aziende si impegnano a: -
garantire, attraverso la possibilità di utilizzo pieno della Banca Ore e
laccumulo di permessi e ferie, il
ricongiungimento periodico con i familiari nelle località e nei paesi di origine; - garantire,
attraverso agevolazioni e permessi, la possibilità per i lavoratori migranti di
assentarsi dal lavoro per poter sopperire a tutte le incombenze burocratiche relative alla
loro presenza in Italia a partire dalle pratiche per il permesso di soggiorno; - realizzare
mense aziendali che contemplino anche il rispetto dei principi etici e religiosi dei
migranti; - realizzare
un sistema informativo aziendale nella lingua madre dei lavoratori migranti, con la
traduzione in essa dei contratto, dei regolamenti e delle disposizioni aziendali, delle norme antinfortunistiche. In ogni caso le aziende
dovranno agevolare la conoscenza della lingua italiana anche con appositi corsi formativi
o agevolando la partecipazione ad essi.
6. Adeguamento della normativa
contrattuale alle nuove normative sui congedi parentali, con corrispondenti agevolazioni
nellutilizzo dei permessi. 7. Diritto delle Rsu allaccesso a
Internet e allutilizzo di bacheche elettroniche. Traferte e reperibilità
-
Rivalutazione delle
indennità di trasferta ed estensione della normativa ai lavoratori che ne sono oggi
esclusi, pur operando secondo modalità assimilabili a quelle dei lavoratori che
attualmente da quella normativa sono coperti. - Introduzione dellistituto della reperibilità con una apposita regolamentazione normativa e una indennità corrispondente. Cometa -
Unora di
assemblea annuale, in aggiunta a quelle statutarie, finalizzata allinformazione
sulla previdenza complementare, con criteri da definire tra le parti. -
Abolizione delle
finestre che attualmente scadenzano laccesso dei lavoratori al fondo. -
Dotazione in tutte
le sedi aziendali di un collegamento a internet per facilitare la consultazione delle
posizioni contributive da parte delliscritto. -
Permessi retribuiti
per i delegati eletti nellassemblea dei rappresentanti dei soci, per partecipare
allattività del fondo. -
Incremento della
quota aziendale per la copertura delle spese del fondo. Aumento salariale
Si richiede un aumento dei minimi tabellari pari a 135 euro mensili, non soggetto ad alcun assorbimento rispetto a voci salariali aziendali e anche a salario concesso a titolo individuale. La consultazione dei
lavoratori dovrà decidere tra due diverse ipotesi di distribuzione dellaumento: Ipotesi A): 135 euro (pari a 261.396
lire) uguali per tutti i livelli. Ipotesi B): Un aumento medio di 135
euro riparametrato come dalla seguente tabella:
Fondo per il sostegno alla lotta
contrattuale
Vista la particolare importanza per la
vertenza contrattuale viene istituito un Fondo per il sostegno alla lotta per il
rinnovo del Ccnl, al quale si chiederà di contribuire a tutte e a tutti i
metalmeccanici, nonché a tutti coloro che intenderanno sostenere la vertenza. Le modalità di gestione e il
funzionamento del Fondo verranno definite nel Comitato centrale della Fiom. In ogni caso tale Fondo avrà una
propria gestione separata rispetto a quella dellorganizzazione, e il rendiconto
sarà affidato a un collegio di garanti. Roma, 31 ottobre 2002 FIOM
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