| comunicato stampa Sentenza contro i vertici Fiat : Romiti e Mattioli condannati a rimborsare 500 miliardi di vecchie lire ai lavoratori. Il 24 dicembre 2002, il giudice della Prima Sezione del Tribunale civile di Torino Michele Tamagnone ha sentenziato che ogni lavoratore Fiat che si è costituito parte civile contro i vertici aziendali Romiti e Mattioli, condannati dalla Corte di Cassazione per falso in bilancio e finanziamento illecito ai partiti, deve ottenere il rimborso di 1.508,78 euro ( più spese legali) per il danno subito. I lavoratori costituitisi parte civile sono tutti aderenti allo Slai Cobas, che è stato l'unico sindacato che dopo aver perseguito e ottenuto la condanna di Romiti e Mattioli, ha aperto la richiesta di rimborso per il danno subito dai falsi in bilancio. In questo momento in cui la Fiat sta procedendo al licenziamento di 8.000 lavoratori lo Slai Cobas è particolarmente soddisfatto di questa sentenza, che serve anche a ricordare uno dei tanti usi illegali e non a vantaggio dei lavoratori che la Fiat ha fatto dei suoi profitti. Lo Slai Cobas intende verificare la possibilità di estendere questo diritto a tutti i lavoratori. Ma non possiamo dimenticare che il 14.3.1997 durante l'ultima udienza del processo, l'avv. Chiusano esibì le lettere di Gianni Italia della Fim-Cisl, di Luigi Angeletti della Uilm-Uil e Walter Cerfeda della Fiom-Cgil, il cui contenuto analogo dichiarava che "il premio performance di gruppo non è legato ai bilanci aziendali per cui il danno per i lavoratori, se i bilanci fossero falsificati, come gli imputati hanno ammesso, sarebbe trascurabile". In forza di questa convinzione, che il giudice di Torino ha invece irriso, le organizzazioni confederali non solo non hanno attivato la costituzione di parte civile sconsigliandolo ai lavoratori, ma non hanno neanche avviato cautelativamente la procedura di blocco della "prescrizione".
Slai Cobas IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO II. TRIBUNALE DI
TORINO SEZIONE PRIMA
CIVILE In persona del
Giudice Unico Michela Tarnagnone
Boero Ha pronunciato la
seguente SENTENZA Nella causa civile
iscritta al n. 12161/01RG Pendente tra PARTE CONVENUTA
E contro MATTIOLI
Francesco Paolo, elettivamente
domiciliato in Torino, v. del Carmine 2, presso lo studio dell'avv. Franzo Grande Stevens
che lo rappresenta e difende per delega in atti unitamente agli avv.ti Anita De Luca e
Maria Elena Crippa CONCLUSIONI
DELLE PARTI PER PARTI
ATTRICI: respinta ogni
contraria istanza, eccezione e domanda, viste le sentenze rese inter partes in data
28.5/15.7.99 dalla Corte d'Appello di Torino e in data 19/10/2000 dalla Corte di
Cassazione: - dichiarare
tenuti e condannare i sigg.ri Romiti Cesare e Mattioli Francesco Paolo -in solido fra loro-
a risarcire agli attori i danni patrimoniali e morali patiti per i fatti esposti , nella
misura accertanda e detenminanda anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione
economica. Con il favore
delle spese ed onorari di giudizio. PER IL CONVENUTO
ROMITI: Che 1'Ill.mo
Tribunale di Torino (omissis) vorrà: -in via
preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza per valore a conoscere della
presente vertenza, competente essendo il Giudice di Pace; -in via
subordinata nel merito, respingere come infondate tutte le domande degli attori. In ogni caso, con
vittoria di spese e onorari di giudizio. PER IL CONVENUTO
MATTIOLI: Che 1'Ill.mo
Tribunale di Torino (omissis) vorrà: -in via
preliminare di rito, dichiarare la propria incompetenza per valore a conoscere della
presente vertenza, competente essendo il Giudice di Pace; -in via
subordinata nel merito, respingere come infondate tutte le domande degli attori. In ogni caso,
con vittoria di spese e onorari di giudizio 2
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Con citazione 14
novembre 2001 gli attori suindicati convenivano in giudizio, avanti a questo Tribunale,
Cesare ROMITI e Francesco Paolo MATTIOLI, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in
epigrafe. Esponevano gli
attori: - che con
sentenza 28/5-15/7/1999 la Corte d'Appello di Torino aveva affermato la responsabilità
penale dei convenuti in relazione ai reati di falso nei bilanci consolidati e nelle
relazioni accompagnatorie della Fiat spa, di finanziamento illecito ai partiti politici,
nonché per la violazione fiscale ex art. 4 lett.e) L. 516/82; - che nella
suddetta sentenza era contenuta altresì condanna del Romiti e del Mattioli, in solido, al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite -fra le quali rientravano
gli attori, tutti dipendenti del Gruppo Fiat -,
"danni da liquidarsi in separata sede"; - che con
sentenza 19/10/2000 la Suprema Corte aveva confermato la pronuncia della Corte d'Appello
di Torino in ordine al diritto degli odierni attori al risarcimento dei danni patrimoniali
e morali, e, in particolare, dopo aver annullato la sentenza impugnata "nei confronti di Francesco Paolo Mattioli perché
il reato continuato ascrittogli è estinto per sopravvenuta prescrizione ...e nei
confronti di Cesare Romiti, limitatamente alla imputazione di cui al capo B della
rubrica", aveva rigettato "il ricorso
di Romiti nel resto e quello di Mattioli agli effetti delle statuizioni civili" (cfr.
doc. 2 di parti attrici). Gli attori
proseguivano affermando di aver subito, nella loro qualità di dipendenti di aziende del
Gruppo Fiat, un danno patrimoniale : ciò in quanto le voci falsificate in bilancio
(artatamente "impoverito") avevano inciso negativamente sull'indice generale da
cui dipendeva, all'epoca dei fatti, il calcolo del "Premio Performances di Gruppo
(P.P.G.)", un premio - istituito con accordo sindacale del 4/7/1989 - che collegava
all'andamento del Gruppo Fiat una quota della retribuzione percepita dagli attori. Gli attori,
pertanto, domandavano il ristoro del danno patrimoniale corrispondente alla decurtazione,
per gli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, 3
del suddetto
Premio -, nonché il ristoro del danno morale - da liquidarsi equitativarrl te -
conseguente al comportamento penalmente rilevante tenuto dai c,oà nuti . Si costituivano
in giudizio entrambi i convenuti, i quali preliminarmente eccepivano l'incompetenza per
valore del Giudice adito, mentre nel merito, in via subordinata, contestavano la
fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto. Esperito
vanamente il rituale tentativo di conciliazione, entrambe le parti chiedevano la
fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, non avanzando istanze
istruttorie. Espletato detto
incombente, la causa veniva assegnata a decisione previa concessione alle parti dei
termini per il deposito degli scritti conclusivi. MOTIVI DELLA
DECISIONE. I) L'eccezione di incompetenza per valore I convenuti
ROMITI e MATTIOLI hanno preliminarmente eccepito l'incompetenza per valore del Giudice
adito, osservando che il valore della causa è inferiore ai 5 milioni di lire (attuali
2.582,28), onde la competenza per valore apparterrebbe al Giudice di pace. 1 convenuti
hanno argomentato detta eccezione sotto quattro diversi profili: a)
la
quantificazione del danno patrimoniale effettuata dagli attori , pari a £. 17.000
(attuali 8,77), escluderebbe "all'evidenza
...la competenza del Giudice adito "; b) a
nulla rileverebbe , al fine di "radicare la
competenza per valore del Tribunale,
(....) la proposta richiesta di condanna al risarcimento di un danno morale di
imprecisata entità, da liquidarsi equitativamente ", poiché,
comunque, "un patema d'animo, un turbamento al
proprio equilibrio
psichico, il c. d pretium
doloris non potrebbe certo quantificarsi in
una somma superiore a quella (£.17.000) che essi stessi indicano quale
danno patrimoniale subito' ; 4
c) a
nulla rileverebbe, ancora, "la considerazione
del valore della sommmatoria delle singole domande degli attori, poiché nel caso
di specie non
troverebbe applicazione l'art. 10 secondo comma c.p.c., che concerne
unicamente domande proposte fra le stesse parti, e non invece domande proposte
da diversi soggetti processuali; d) a
nulla rileverebbe, infine, l'indicativa quantificazione del danno
morale (E 5000 per ciascuno degli attori ) effettuata all'udienza ex
art. 183 c.p.c., e
conseguentemente, essendosi "in presenza di una
richiesta di condanna in via equitativa priva di qualsiasi indicazione
minima o .massima di valore, e quindi di valore non dichiarato ma
presunto ai sensi del I comma dell'ari. 14 c.p.c. ", alla luce degli
elementi offerti dai convenuti con la tempestiva eccezione di
incompetenza, non potrebbe che affermarsi che la competenza sia,
all'evidenza ...del Giudice di Pace; In sede di
memoria di replica, i convenuti hanno proposto "eccezione
di illegittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 14, 10,2°comma, 9, 2°
comma c.p.c., in relazione agli art. 24, 2° comma e 25, 1° comma della
Costituzione", precisando - in riferimento all'art. 9 c.p.c. - che "non sarebbe consentito considera(re) di valore
indeterminabile e, quindi, di competenza del. Tribunale ai sensi dell'ari 9 cp.c. tutte le
domande non quantificate di risarcimento danni non patrimoniali ". Osserva
anzitutto questo Giudice, con riferimento all'eccezione di illegittimità costituzionale
testè riportata, che la Corte Costituzionale si è già pronunciata, in senso negativo,
in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 c.p.c., con
riferimento agli artt. 25 comma 1 e 97 comma 1 Cost. Nella pronuncia 8
marzo 1996 (Ciampoli c. Ciampoli, in Giur. Cost., 1996, 657), si legge infatti che le
dichiarazioni dell'attore e la conseguente individuazione del giudice "rappresentano indispensabili,quanto ovvii corollari del principio secondo cui il valore
della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda, e, più in generale
,dal carattere dispositivo del processo civile ", e ciò perché "d'art. 25
5
Cost. tutela
solo l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia
rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio
attraverso la precostituzione per legge del giudice in base ai criteri generali fissati in
anticipo e non in vista di singole controversie ". Tale
ineccepibile e chiarissima esplicitazione dei principi generali travolge, evidentemente,
la eccezione di incostituzionalità anche in relazione al disposto di cui all' art. 9
comma 1 c.p.c. - mero corollario dei suddetti principi -, determinandone la manifesta
infondatezza. Le
argomentazioni addotte dai convenuti in ordine alla eccezione di incompetenza del
Tribunale risultano tutte erronee. E' evidente,
infatti, che la domanda di ristoro di danno patrimoniale (£.17.000, pari ad 8,77)
deve essere sommata - per il principio del cumulo delle domande stabilito dall'art. 10
c.p.c. (Cass., 6 aprile 2000 n. 4325) - a quella che concerne il danno morale. E' parimenti
evidente, per contro, che quest'ultimo ben può essere di valore superiore rispetto al
primo . Nessuna norma o
principio consente infatti di affermare , come vorrebbe l'attore, che il danno morale
debba necessariamente essere quantificato in misura inferiore rispetto a quello
patrimoniale : al contrario, i1 danno morale può anche prescindere dalla sussistenza di
un danno patrimoniale, trattandosi di fattispecie ontologicamente differenti. Ne deriva che
anche aderendo alla impostazione fatta propria dall'attore, in riferimento alla pronuncia
del S.C. 12 ottobre 1998 n. 10081 - peraltro non pacifica : cfr.Cass., 20 febbraio 1999 n.
1425 -, secondo cui "il cumulo di domande
stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10 comma c.p.c., riguarda
solo le domande proposte tra le stesse parti, mentre non si rtferisce all'ipotesi di
domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in
ipotesi di litisconsorzio facoltativo ", il risultato non cambia, poiché anche solo considerando le domande di ciascuno
degli attori la competenza per valore fa capo al Tribunale. 6
E' infatti
principio assolutamente pacifico che, nel caso di proposizione cumulativa di più domande
- "senza indicazione di valore, non si ha
superamento della competenza del giudice adito , ai sensi del combinato disposto degli
art. 10 e 14 c.p.c., laddove lattore formuli (...) clausola o riserva di
contenimento, dichiarando cioè di contenere il valore complessivo delle domande "
(Cass., 10 dicembre 2001 n. 15571; Cass., 11 aprile 2000 n. 4589; Cass. 26 agosto
1993, n.9203). Nel caso in
esame, al contrario, risulta che gli attori non solo non hanno mai effettuato
dichiarazioni di "contenimento", ma,
piuttosto, hanno indicato -seppure ai soli fitti conciliativi, cfr. verbale in atti - un
valore di gran lunga superiore alla competenza del Giudice di Pace per ciascuna delle
domande in riferimento al danno morale. Ne deriva che,
in piena aderenza ad una delle ultime pronunce , in termini, del S.C. - secondo la quale "qualora insieme con una domanda di valore
determinato ed inferiore al limite della competenza del giudice adito sia stata
dall'attore proposta altra domanda senza precisazione della somma richiesta, il principio
del cumulo di cui all'ari. 10 comma 2 c.p.c., con spostamento della competenza al giudice
superiore, opera sempre, salva l'ipotesi in cui l'attore dichiari, in modo non equivoco,
di voler contenere il valore della seconda domanda entro il predetto limite, e cioè in
misura pari alla differenza tra questo ed il valore espressamente determinato nell'altra
domanda" (Cass., 13 giugno 2002, n.8480) -, l'eccezione di incompetenza sollevata
dai convenuti non può che essere respinta. 2) L'introduzione del D. Lgs. 61/2002. Nel corso del
presente giudizio è entrato in vigore il D.Lgs. 11/4/2002 n. 61, che, a parere dei
convenuti, ha abrogato i reati per cui essi sono stati condannati nella sentenza penale. 1 convenuti
fanno presente che tra le fattispecie previste nella nuova normativa e quelle per cui le
condanne sono state inflitte "non sussiste
continuità normativa ai sensi dell'art. 2 comma 3 c.p bensì un rapporto di
abrogazione-sostituzione da ricondurre ali art. 2 comma 2 c.p. "; gli 7
attori, al
contrario, affermano che tra la normativa precedente e quella attuale vi sarebbe
continuità normativa, e che, comunque, la nuova disciplina sarebbe irrilevante in questa
sede dovendosi fare riferimento, ai fini del risarcimento del danno, al momento in cui
l'evento dannoso si è verificato. Osserva questo
Giudice - non senza far presente che il dibattito giurisprudenziale quanto alla
sussistenza o meno di continuità normativa fra la normativa precedente e quella attuale
è appena aperto <cfr. ad es., in senso affermativo, Trib. Ravenna, 20 maggio 2002, in
Cass. pen, 2002, 2053 ; Trib. Napoli, 16 maggio
2002, in Archivio Ced 2002; ed al contrario, in
senso negativo, Trib. Napoli, 28 maggio 2002, in Archivio Ced, 2002) - che ogni questione relativa
all'introduzione del D.lgs. 61/2002 è, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in
materia, assolutamente sterile ed irrilevante. Risulta infatti
pienamente condivisibile, e conforme ai principi generali la pronuncia della Suprema Corte
del 19 febbraio 1998 n. 1761, ove si afferma che "il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale è dovuto ...anche nella eventualità che il fatto, pur costituendo reato nel
momento della sua commissione, abbia successivamente perduto siffatta connotazione per
effetto di abolitio criminis". In detta
pronuncia - le cui argomentazioni sono state ritenute così incontroverse da venir
definite "tanta condivisibili quanto
prevedibili "la Corte ha fatto presente che "dalla
stessa fatto possono ...scaturire, rispettivamente nella sfera civile e in duella penale,
due distinte conseguenze di ordine sanzionatorio (il risarcimento e la pena) che non
sempre concorrono, ma sempre si pongono, l'una rispetto all'altra, in termini di reciproca
indtfferenza, nel senso, beninteso, che ciascuna di esse soggiace ad una propria
disciplina giuridica, distinta ed indipendente da quella a cui soggiace l'altra", il
che "comporta che il danno prodotto da un fatta
ingiusto è risarcibile sia nel caso in cui il fatto non costituisca reato nel momento in
cui è commesso, sia nel caso in cui in quel momento il fatto integri anche una
fattispecie criminosa, sia, infne, nel caso in cui il fatto, pur costituendo reato nel
momento della 8
sua commissione,
abbia successivamente perduto la sua connotazione di illiceità per effetto di abolitio
criminis". Ne deriva, quale
logico corollario di detta autonomia del regime giuridico proprio della responsabilità
civile rispetto a quello che presiede la responsabilità penale, che l'art. 2 comma 2 c.p.
opera solo nell'ambito penale, mentre in sede civile deve applicarsi la regola generale
contenuta nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale ("la legge non dispone che per l'avvenire: essa
non ha effetto retroattivo "), in quanto "ove
si controverta (...) della risarcibilità del danno (...) la giustizia o l'ingiustizia del
fatto e delle sue conseguenze vanno valutate con esclusivo riferimento alle norme (anche
penali) vigenti nel momento in cui il fatto è stato commesso ed il diritto al
risarcimento è sorto ". 3) La valenza
della sentenza penale definitiva Da quanto
esposto deriva evidentemente - al contrario di quanto asserito dai convenuti, cfr. pag. 11
memoria di replica Romiti - l'applicabilità del disposto ex art. 651 c.p.p., a norma del
quale "la sentenza penale irrevocabile di
condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso, nel giudizio civile ... per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso
nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia
intervenuto nel processo penale ". Le pronunce
giurisprudenziali sono sostanzialmente univoche ed assolutamente chiare in materia: la
sentenza dibattimentale ha effetto vincolante per il giudice civile - limitatamente alle
parti che hanno preso parte al processo - in relazione ai 'fatti nella loro realtà oggettiva e fenomenica,
presi in considerazione in sede penale - condotta, evento e nesso di causalità" (Cast.,
2 novembre 2000, n. 14328), e solo nell'ipotesi di inesistenza di una pronuncia penale di
condanna ex art. 651 c.p.p. il giudice civile può accertare incidenter tantum l'esistenza del reato nei suoi
elementi obiettivi e soggettivi (Cast., 9 ottobre 2000, n.13425; Cass., 2 agosto 2000
n.10122). 9
Per l'ipotesi,
poi, di condanna generica, come nel caso di specie, é stato altresì precisato che al
giudice civile è rimessa la valutazione sulla sussistenza e sulla quantificazione del
danno stesso, verificando alte' il nesso di causalità in concreto (Cass., 2 giugno 2001,
n.8807), a meno che detta indagine sia già stata effettuata dal giudice penale, poiché
in tal caso valgono i principi del giudicato (Cass. 11 gennaio 2001, n.329). E tale indagine,
nella fattispecie di cui si discute, risulta essere stata pienamente effettuata. Giova del reato
ricordare che proprio la pronuncia di Cassazione su cui si fonda il processo de quo ha chiarito che il giudizio penale può
limitare il suo accertamento alla `potenziale
capacità lesiva del fatto dannoso ed alla esistenza - desumibile, anche presuntivamente,
con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il
pregiudizio lamentato ". 4) La
posizione del convenuto Mattioli La posizione del
convenuto Mattioli - a dispetto delle osservazioni della sua difesa - non differisce da
quella del convenuto Romiti. Invero, ancora
alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, "la sentenza dibattimentale del giudice penale,
che abbia emesso una pronuncia di proscioglimento per una causa di estinzione del reato,
ha effetto vincolante, per il giudice civile - limitatamente alle parti che abbiano preso
parte (...) al processo penale (...) - una volta che il giudice penale abbia (...)
proceduto a un accertamento in concreto dei fatti ", ed il giudice civile, seppur
libero di valutarli, è vincolato dal giudicato per quanto concerne "i fatti nella loro realtà oggettiva e fenomenica"
(Cass., 2 novembre 2002, n. 14328). Ne deriva, che,
pur potendosi autonomamente rivalutare il fatto ai fini del risarcimento del danno, non
può ritenersi consentito , come vorrebbe il Mattioli, di "verificare la contraddittorietà., nelle
dichiarazioni rese dai testi e valutare, la loro attendibilità" (pag. 9 comp.
concl.), in quanto ciò contrasterebbe con il disposto ex artt. 651 e 652 c.p., e dunque
con il giudicato formatosi in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità 10
ed alla
commissione da parte dell'imputato: aspetti tutti esaminati in sede penale, seppur ai
limitati fini di addivenire alla pronuncia del tipo suindicato (cfr. cent. Corte d'Appello
di Torino 15/7/1999 , pagg. 170 e ss., doc. 1 di parti attrici; sentenza 19/10/2006 della
Suprema Corte, pag. 31 e ss, doc. 2 di parti attrici). 5) La
sussistenza del danno patrimoniale e del nesso causale. La sussistenza
del danno patrimoniale e del nesso causale con il comportamento dei convenuti risulta
inequivocabile. Invero, che la
corresponsione del Premio Performances di Gruppo fosse connessa con i risultati e le
variazioni dei bilanci consolidati non è sostanzialmente contestato neppure dal Mattioli
e dal Romiti, che osservano tuttavia come, delle cinque voci di bilancio utilizzate per la
formula di riferimento del premio (ricavi netti, numero dei dipendenti, capitale investito
netto, patrimonio netto e spese di garanzia) la sola interessata "dalle attività omesse e dalle anomalie dei
bilanci consolidati" risulta essere quella del patrimonio netto (cfr. pag. 19
mem. replica). Detto assunto,
tuttavia, appare più che sufficiente ai fini dell'individuazione del danno e del nesso
causale: sotto il profilo strettamente giuridico dell'an, infatti, non ha rilevanza
l'entità della variazione, ma é sufficiente che il comportamento - id est la
falsificazione delle voci di bilancio - abbia comunque influenzato l'erogazione del premio
dovuto agli attori in virtù dell'accordo negoziale. Quanto alla
contestazione in ordine all'intervenuta sottoscrizione dell'accordo, effettuata dai
convenuti in sede di memoria di replica (pag. 17), questo giudice si limita a rileverne
l'assoluta tardività ed inammissibilità. Da quanto
esposto, deriva la piena accoglibilità della domanda formulata dagli attori in relazione
al danno patrimoniale patito, non contestato nel suo ammontare (£.17.000, pari ad attuali
8,78) dai convenuti, 5) Il danno
morale. 11
La sussistenza e
conseguente riparabilità del danno morale è stata contestata dai convenuti, in base
all'assunto secondo cui "l'onere di provare il
danno del quale si domanda la riparazione incombe sul danneggiato, e detta prova
costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazione di tipo equitativo" (pag. 14 memoria di
replica). I convenuti, in
buona sostanza (pag. 15 mem. replica), opinano che gli attori nulla avrebbero allegato in
ordine alla sussistenza del danno non patrimoniale, limitandosi a far riferimento ,
all'uopo, alle risultanze del processo penale . Al di là del
rilevo che detto ultimo riferimento - di cui alla pag. 13 della conclusionale attorea -
concerneva il danno patrimoniale e non quello morale, va immediatamente precisato che
l'argomento del cd. danno morale ha negli ultimi anni subito una serie di interventi
correttivi e chiarificatori della giurisprudenza di merito, di legittimità nonché
costituzionale. Così, a margine
della chiara locuzione di cui all'art. 2059 c.c. ("Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nel
casi determinati dalla legge "), e della tradizionale qualifica del danno morale
come pretium doloris conseguente alla
commissione di violazioni penali - stante il riferimento all'art. 185 c.p., si è
affiancata una interpretazione cd. costituzionalmente orientata". Con tre
successive pronunce (Corte Cost., 26 luglio 1979, n. 87; Corte Cost., 14 luglio 1986, n.
184; Corte Cost., 27 ottobre 1994, n. 372), si è passati dalla considerazione della
legittimità costituzionale della limitazione in ordine alla risarcibilità del danno non
patrimoniale nelle sole ipotesi in cui il fatto.generatore venga qualificato come reato
(cfr., anche, Cass., 28 gennaio 1984, n. 699) alla conclusione - di ben più ampia portata
- secondo cui la risarcibilità del danno non patrimoniale non potrebbe essere esclusa o
limitata nelle ipotesi di lesione di diritti costituzionalmente individuati come
inviolabili. In altri
termini, detta interpretazione , volta a superare il monopolio della tipizzazione penale,
per una asserita inadeguatezza del combinato disposto ex art. 2059 c.c. e 185 c.p.,
ipotizza un coordinamento diretto fra 12
lart. 2059
c.c. e l'art. 2 Cost., al fine di coordinare la funzione solidaristica, compensativa e
satisfattiva del danno non patrimoniale, ed afferma la risarcibilità del danno non
patrimoniale in ogni ipotesi - anche qualora il fatto non sia previsto come reato - se il
diritto leso rientri nell'alveo del diritti costituzionalmente inviolabili. Siffatta
impostazione é stata recentemente fatta propria anche dalla Suprema Corte, nella
pronuncia 30 novembre 2000, n. 15330, che, appunto, ipotizza una connessione - ispirata
"ai medesimi criteri risarcitari
integrali di cui alla "Generalklausel" ex art. 2043 c.c. -
tra l'art. 2059 c.c. e l'art. 2 Cost. Le ipotesi di
risarcibilità del danno non patrimoniale vengono in tal modo ampliate, mentre per tutti
gli illeciti concernenti beni patrimoniali o interessi personali che non assurgono al
rango della inviolabilità, andrà ribadita la rilevanza esclusiva dell'art. 185 c.p. Tali
osservazioni non appaiono írrilevantí, in guanto attestano una evoluzione in senso
ampliativo della nozione dì danno non patrimoniale. Nel caso di
specie, tuttavia, non si ravvisa la necessità di riferimenti costituzionali - peraltro
ben ipotizzabili, quantomeno in relazione agli artt. 2, 36 e 46 Cost., - poiché si
riscontra la piena rispondenza della fattispecie alla normativa vigente, e cioè al
combinato disposto ex art. 2059 c.c. e 185 c.p. Il fatto lesivo,
invero, riveste - rectius, rivestiva al momento
cui bisogna far riferimento - gli estremi del reato, onde "è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e
maggiormente sentito il bisogno di una
energica repressione anche con carattere preventivo" (cfr. Relazione Ministeriale
al Codice Civile) e dunque "il risarcimento
dei danni non patrimoniali persegue scopi di più intensa repressione e prevenzione
certamente estranei al risarcimento di altri tipi di danno "(Corte Cost. 184/1986
cit.). Se dunque è
vero, come è vero, che il danno morale è definibile come il perturbamento ingiustamente
arrecato alle condizioni d'animo di una persona in conseguenza di una offesa subita; se è
vero, come è vero, che il legislatore ha effettuato una valutazione a priori del fatto
lesivo, e cioè 13
dell'offesa -
individuandolo, de iure condito, nel "fatto-reato"
-; se, ancora è vero, come è vero, che il danno
morale può essere conseguente anche ad un illecito contro il patrimonio, poiché
anche i reati contro il patrimonio "possono
arrecare turbamenti e sofferenze psichiche',; se, infine, è vero come è vero che "la riparazione del danno non patrimoniale da
reato svolge una funzione composita che è di per sé sattisfattiva e nel contempo anche
punitiva, in guanto il dolore ed il perturbamento d'animo che il reato produce nell'offeso
e che sono l'essenza del danno non patrimoniale trovano soddisfazione solo se la
riparazione costituisce anche una misura attiva del colpevole " (App. Roma,
5/11/1990, in Arch. CED), ebbene, allora del
tutto illogico, nel sistema, sarebbe richiedere alla parte offesa la "prova
piena" del suddetto danno morale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c 1 c.c. E' infatti di
tutta evidenza come il concetto di danno morale non possa che essere riferito a situazioni
soggettive - giacché, nella ipotesi di situazioni oggettive di sofferenza, ai
rientrerebbe nell'alveo del datino alla salute o del danno biologico -, onde la sua
sussistenza ben può essere desunta in via presuntiva (cfr. Cass., 1 dicembre 1999
n. 13358; Tribunale di Roma, 13 ottobre 1999 , in Giur.
Romana, 2000, 156), vale a dire in base ad elementi che indirettamente e mediante
indizi attestino la sussistenza del patimento. Del resto, anche
la pronuncia su cui i convenuti fondano la propria tesi (Cass., 21 dicembre 1998, n.
12767), al di là della fuorviante massima, afferma in motivazione che il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza dei danno
ex art. 2697c.c., (operante pure riguardo al danno morale) mediante l'allegazione di
circostanze da cui presumerla" . Orbene, gli
attori hanno indicato - al di là dei riferimenti all'omessa "buona fede", del
tutto irrilevanti in questa sede - nell'offesa alla propria identità di "lavoratori, ...sindacalisti...persone",
'profondamente impegnati nella gestione delle relazioni sociali all'interno
dell'azienda" gli estremi da cui dedurre che "l'esito della vicenda, l'altrui commissione del
reato " ha determinato in essi uno stato di sofferenza
morale. Ritiene questo
Giudice che l'assunto sia fondato. 14
Ed infatti, le
modalità di commissione del reato - notoriamente plurioffensivo-~ con riferimento
all'intervenuto accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali, vale a dire
l'assoluta indifferenza, nella falsificazione delle voci di bilancio consolidato, rispetto
alle pattuizioni concordate , che proprio ai dati contabili falsificati facevano
riferimento; il comportamento concretatosi in una assoluta mancanza di rispetto dei lavoratori sia
nella loro individualità che nella forma associativa; il disprezzo delle regole di
correttezza che avrebbero dovuto presiedere alle trattative ed alla conclusione del citato
accordo, costituiscono elementi sufficienti da cui dedurre la sussistenza di quel
"perturbamento ingiustamente arrecato alle condizioni d'animo" che concreta la
sussistenza del "danno morale" da reato. Posta
l'accoglibilità della domanda sotto il profilo dell' an, è necessario procedere
alla quantificazione del danno. Gli attori,
invero, hanno indicato una somma ( 5.000 per ciascuno di essi) solo al fini
conciliativi, onde deve ritenersi ch' essi si siano integralmente rimessi alla valutazione
giudiziale. Richiamandosi ai
parametri ordinariamente utilizzati - modalità dell'offesa, intensità del dolo o della
colpa, condizioni economiche del responsabile - e considerate quindi le posizioni delle
parti nonché il fatto che già al momento della sottoscrizione dell'accordo sindacale i
convenuti erano consapevoli di aver falsifcato i dati dei bilanci consolidati , ritiene
questo Giudice di liquidare equitativamente, a titolo di danno morale, la somma di
1500 per ciascuno degli attori. I convenuti,
pertanto, dovranno essere condannati solidalmente anche al pagamento della suddetta somma
- maggiorata di interessi legali dalla data di passaggio in giudicato della sentenza
penale al saldo effettivo in favore di ciascuno degli attore. Spese alla
soccombenza, liquidate in dispositivo. PQM IL Giudice
Unico,
15
definitivamente
pronunciando, contrariis
rejectis,
ACCOGLIE
parzialmente domande proposte dagli attori nei confronti dei convenuti, e per l'effetto CONDANNA i
convenuti Cesare ROMITI e Francesco Paolo MATTIOLI al pagamento, in favore di ciascuno
degli attori , della somma di 1508,78 oltre a interessi in misura legale dalla data
di passaggio in giudicato della pronuncia penale al saldo effettivo; CONDANNA i
convenuti in solido a rifondere agli attori le spese del presente procedimento, liquidate
complessivamente in 6.556,00 (di cui 1.000,00 per diritti, 455,75 per
esposti ed il resto per onorari) oltre Iva e Cpa. Cosi deciso in
Torino il 23/12/2002 |