Camera /
La legge delega sul mercato del lavoro |
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Sempre meno
garanzie |
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di Claudio Treves
Coordinatore dipartimento Politiche attive del lavoro Cgil |
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Non tutte le cose
che leggiamo sono destinate a farci piacere, ma a volte è necessario fare uno sforzo.
Lesempio più banale è rappresentato dai foglietti illustrativi delle medicine:
sono scritti con caratteri piccolissimi, ma spesso bisogna sforzarsi per capire se ci sono
controindicazioni. La legge delega sul mercato del lavoro, votata dalla Camera dei
deputati il 30 ottobre e rinviata in terza lettura al Senato rientra nei casi di cui
sopra, con la piccola differenza che non si riescono a immaginare conseguenze spiacevoli
da evitare, ma solo disastri, alcuni dei quali purtroppo inevitabili.
I servizi all'impiego
Contratti a causa mista
Socio lavoratore
Servizi ispettivi
Part time e nuove tipologie d'impiego
La certificazione
I servizi allimpiego
È larticolo più corposo del testo, peraltro arricchito, nel passaggio alla
Camera, da deleghe aggiuntive a quelle pur numerose approvate in proposito dal Senato. Si
sono, infatti, aggiunte le deleghe al governo in merito al trasferimento di ramo
dazienda, nonché alla facoltà di intermediare domanda e offerta di lavoro da parte
dei consulenti.
Cominciamo da queste aggiunte: il
trasferimento di ramo dazienda, così come attualmente normato (dlgs 18/01), prevede
che preesista unautonomia funzionale del ramo dazienda oggetto di cessione,
che prosegua anche dopo. Ragione di ciò è che si vuole evitare di costruire ad
hoc un ramo dazienda, magari costituito da lavoratori scomodi per
qualsiasi motivo, per cederlo a terzi. Il testo, che deriva dal patto per lItalia,
richiede che lautonomia funzionale esista al momento del trasferimento,
e non prima. Allora, se si vuole costituire un ramo dazienda fittizio, o comunque
privo delle caratteristiche oggettive richieste dallattuale legislazione, lo si può
fare, e quindi è aperta la via alle terziarizzazioni anche non giustificate
oggettivamente.
Sincontra qui una filosofia di base,
rintracciabile dal Libro Bianco in poi e che pervade tutti i provvedimenti di questo
governo, e cioè che esiste un punto di vista assoluto, da assumere come tale: quello
delle imprese, la cui convenienza determina per effetto obbligato le conseguenze di
maggiori opportunità per le persone in cerca di lavoro. In questa filosofia è anche
importante rendere molto ampio il flusso dinformazioni sul mercato del lavoro cui
possa attingere il disoccupato, attuale o potenziale; principio del tutto condivisibile,
al quale peraltro la stessa legislazione dei governi dellUlivo si era ispirata (dlgs
469/97 e legge 144/98), cui invece lattuale governo aggiunge la furia ideologica di
smontare ogni parvenza di presidio pubblico.
Per questo i servizi allimpiego vengono
attaccati in molti modi: rendendo possibile lintermediazione anche ai
consulenti del lavoro (il che determinerà il ripristino di una figura già conosciuta
come caporale; rendendo possibile che enti bilaterali svolgano tutta la
gamma dei servizi allimpiego; privando le agenzie interinali
dellobbligo delloggetto esclusivo per lo svolgimento della propria attività,
ossia in pratica rendendo loro possibile allargare il loro spettro dattività anche
al collocamento privato senza ripetere liter burocratico dautorizzazione;
immaginando che anche enti locali (sic!) o università possano
facilitare lincontro tra domanda e offerta.
Credo non sfugga a nessuno lampiezza e la
gravità della delega in questione: sarà davvero interessante misurarsi con il governo
quando si dovrà passare ai decreti delegati. Da oggi ancora di più è necessario per la
Cgil stabilire con rigore i compiti e i limiti della propria presenza negli organismi
bilaterali, che in nessun modo potrà esplicarsi in forme, esplicite o meno, di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. Ma ancora di più il tema diverrà
delicato nella prossima stagione di rinnovi contrattuali, che inizia in presenza di una
delega al governo in via di approvazione, ma non ancora produttrice di effetti.
Laltro versante su cui si opera lo
smantellamento delle garanzie è quello degli appalti: qui si vuole procedere
allintroduzione di una fantasiosa distinzione tra interposizione lecita e illecita
di manodopera, dalla cui esistenza il legislatore ha fatto derivare la trovata dello
staff leasing, ovverosia la facoltà per unimpresa di farsi fornire
loccupazione necessaria da unimpresa terza, anche a tempo indeterminato. Cosa
ci sia di moderno e di funzionale in un sistema siffatto è cosa dubbia, ma intanto si
vuole segnare un risultato politico di qualche rilievo, ossia la progressiva frantumazione
della catena del comando nel rapporto di lavoro, alla cui ricomposizione si frappongono
ostacoli crescenti. Ma la cosa importante, e grave, del testo è che nella delega non si
trovano riscontri oggettivi cui la legislazione delegata possa attestarsi per la
distinzione tra interposizione lecita e illecita salvo un rinvio a un meccanismo
certificatorio di cui a un successivo articolo. |
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Contratti a causa mista
La passata legislatura aveva consegnato unincompiuta, rappresentata dal disposto
della delega del 1999 che prevedeva di semplificare unificando le tipologie del contratto
di formazione e lavoro e dellapprendistato, con una forte valorizzazione della
formazione esterna al luogo di lavoro, in stretto raccordo tra parti sociali e Regioni. Di
tutto ciò, nel testo attuale è rimasto assai poco, con una sottolineatura del ruolo
della formazione in azienda. Di più in merito è difficile dire, salvo osservare che qui
sincrociano temi complessi, dalla riforma Moratti dei cicli scolastici alla
definizione degli standard formativi su cui positivamente si è concluso un accordo in
agosto tra le Confederazioni e i presidenti delle Regioni che però attende di essere
implementato, e infine le disposizioni dei contratti nazionali di lavoro in proposito.
Pertanto, ancora una volta la scadenza dei rinnovi si presenta come importante e delicata.
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Socio-lavorator>
Anche la forma è sostanza, a volte. Presentare un emendamento governativo alle 19 di
sera, e fissare il termine per i sub-emendamenti alle 9 della mattina dopo è indice del
rispetto per il Parlamento di questo governo. Ma anche il merito reclama la sua parte: qui
si vuole semplicemente smontare lequilibrio raggiunto con la legge 142/01 con
lintroduzione della molteplicità di rapporti in capo al socio lavoratore, con la
salvaguardia conseguente dei suoi diritti come dipendente. Detto fatto: basta chiedere per
delega che la distinzione di rapporti non esista più, e che debbano prevalere quello
associativo, con i disastri che molti nostri settori ben conoscono, fino alla beffa di
assemblee fantomatiche che decidono riduzioni di retribuzioni, a questo punto non più
vincolate ai contratti nazionali, per lesistenza di crisi aziendali non esplicitate
correttamente. Conseguentemente, il contenzioso eventuale non è più competenza del
giudice del lavoro. Su questo capitolo va anche segnalata unaltra chicca: i diritti
del socio delle cooperative sociali si definiscono non più con il contratto nazionale, ma
con accordi territoriali applicativi del medesimo. Forse qui lardore riformatore ha
travalicato la logica, ma lo stesso governo, nel Libro Bianco e a più riprese, ha
dichiarato che gli assetti della contrattazione sono di pertinenza delle parti sociali. Va
anche detto con altrettanta chiarezza che suona sgradevole il silenzio, sullintero
capitolo, delle Centrali cooperative.
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Servizi ispettivi
Altro giro, altra delega. Qui si ipotizza la creazione di una Direzione dei servizi
ispettivi, alle cui determinazioni debbano uniformarsi anche i servizi ispettivi degli
enti previdenziali, e la cui attività sia ispirata alla tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti sul territorio nazionale. La citazione è meritevole di un commento: in
nessun luogo normativo, costituzionale, contrattuale si è mai definito un livello
essenziale riguardo ai diritti civili e sociali. Se ne deduce che gli ispettori potranno
decidere se e in che misura siano da rispettare a seconda se rientrino o meno nel corredo
di livelli essenziali. Ogni commento è superfluo.
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Part time e nuove tipologie d'impiego
La normativa sul part-time è da sempre un equilibrio assai difficile tra la natura
individuale del rapporto e la dimensione collettiva nella quale si cala: i dlgs 61/00 e
100/01 della passata legislatura hanno rappresentato passi avanti significativi in questa
direzione, riservando alla contrattazione il ruolo di salvaguardare spazi ed equilibri tra
le esigenze dei singoli e le esigenze delle imprese. La delega si propone espressamente di
scalzare quellequilibrio, mascherando tale proposito con ladempimento alle
disposizioni europee che suggeriscono di incrementare il ricorso allistituto per
aumentare loccupazione. Ancora una volta, il legislatore traduce questi dettami in
abbassamento delle tutele, per invogliare così limpresa a incrementare
lutilizzo dellistituto.
In particolare, si abolisce il consenso del singolo
alla prestazione supplementare, lasciandolo soltanto qualora non esista una contrattazione
collettiva di riferimento; e si spinge verso la flessibilizzazione della
prestazione. Questo tema era già contenuto nella normativa in vigore con il rinvio alla
contrattazione collettiva nella determinazione delle clausole elastiche,
attraverso le quali il lavoratore poteva sottoscrivere una variazione, con diritto al
ripensamento, e cioè al ritorno a orario predefinito e fisso, e a fronte di un
corrispettivo che la contrattazione collettiva doveva determinare. Adesso, con un
singolare pasticcio, si dispone che la clausola elastica sia propria dei part-time
verticale o misto (ossia svolto a giornate intere e con un misto di giornate
intere e prestazioni parziali in altri giorni o periodi dellanno), quando tutta
lesperienza di negoziazione dice che lesigenza delle imprese è stata rivolta
proprio a introdurre le clausole elastiche al posto di prestazioni parziali fisse.
Non solo: si dispone che i lavoratori part-time
valgano pro quota per ogni istituto: ciò significa, come è ovvio per chiunque, che anche
le soglie quali i 15 dipendenti o il numero dei dipendenti per la determinazione del monte
ore di permessi sindacali o per le soglie riguardanti il ricorso alla Cig possono essere
significativamente alzati a seconda del peso che in quellimpresa ha o avrà il
part-time. Infine, si dispone la generalizzazione di tutte le innovazioni anche ai
part-time assunti a termine, peggiorando una norma preesistente che distingueva
opportunamente fra part-time assunti a tempo indeterminato e non per lattivazione
possibile delle clausole elastiche, demandando leventuale estensione alla
contrattazione collettiva.
Altra convinzione espressa nel Libro Bianco, cui il
testo fa riferimento, è che per combattere il lavoro nero sia necessario introdurre
tipologie dimpiego, subordinato e non, tali da incrociare la domanda di
flessibilità di prestazione delle imprese e contro cui è arduo tutelarsi in giudizio:
ecco quindi fiorire una gamma del tutto incredibile di rapporti di lavoro a
disposizione delle imprese, pronti per ogni esigenza.
Ecco il lavoro a chiamata, fulgido esempio di
lavoratore che in cambio di una maggiorazione si piazza vicino al telefono per
precipitarsi eventualmente al lavoro; oppure il lavoro ripartito, oggetto ugualmente
misterioso con cui due o più lavoratori si organizzano la propria prestazione
suddividendosi un orario contrattuale pieno, ma che nulla dice sul tipo di tutele di cui
godranno. O ancora il lavoro a progetto anchesso per ora nebulosa evoluzione delle
collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro occasionale, che non ha il privilegio
di una definizione nella delega, ma che viene offerto a famiglie e enti come prestazioni
retribuibili con la tecnica del buono servizi(altra fattispecie debitamente da
certificare).
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La certificazione
E il cuore nascosto del provvedimento: allo scopo di eliminare il contenzioso
legale, soprattutto riguardo alla qualificazione del rapporto (se cioè si è
forzata la volontà del potenziale lavoratore facendogli firmare ad esempio un contratto
non subordinato) si istituisce una commissione paritetica, sperimentale, che renda valida
la qualificazione del rapporto, con ciò impedendo poi al lavoratore di poter adire in
giudizio: ognuno intende la portata devastante di una norma del genere. Se poi si
ripercorre la frequenza con cui tale meccanismo viene utilizzato dal legislatore nel corso
del provvedimento si ha chiaro che leffetto voluto è quello descritto sopra:
introdurre meccanismi in cui le parti sociali dirimano ex ante i possibili contenziosi,
facendo figurare come uguali dei ruoli che per definizione pari non sono. Ognuno intende
perfettamente che grado di difesa delle proprie ragioni, se confliggenti con il futuro
datore di lavoro, può sostenere il lavoratore che ha la prospettiva di venire assunto.
E quindi viene a profilarsi un sistema in cui il
ruolo delle parti sociali viene a subire unalterazione essenziale: non più
rappresentanti in virtù di un mandato o unadesione esplicita e verificabile, ma
erogatori di servizi per il complesso delle occasioni che si possono venire a determinare
lungo larco della vita lavorativa, dalla ricerca dimpiego alla qualificazione
giuridica dello stesso, dalla necessità di formarsi e riqualificarsi a (prossimamente)
esigenze di copertura sanitaria o previdenziale. Il tutto, si badi bene, senza mai passare
dal momento contrattuale, che fonda, almeno per la storia del sindacalismo confederale
dopo la Costituente, la rappresentatività dellorganizzazione.
(Rassegna sindacale, n. 41, 12 novembre 2002) |
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