I tagli alla scuola nella Finanziaria 2003

 
Circa otto mila bidelli e segretari amministrativi nei prossimi tre anni (pari al 6%) perderanno il lavoro e saranno rimpiazzati da service esterni. Inoltre si blocca la nomina di nuovi insegnanti di sostegno da parte delle Asl in deroga alla legge e mobilita' per i docenti dichiarati inidonei all'insegnamento. 

Questi i principali contenuti dell' art. 22 della legge Finanziaria, approvata dal Consiglio dei Ministri di domenica scorsa, relativo a 'misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica'. L'art. 22 conferma anche il totale di 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti. Le cattedre ''costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti - si legge infatti nel comma 1 - sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' di insegnamento di ciascuna disciplina''. 

Per quanto riguarda la riduzione nel triennio del personale tecnico e amministrativo Ata, vale a dire di bidelli e segretari, la legge prevede testualmente: ''Sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6% (secondo indiscrezioni vi sarebbe pero' l' impegno del governo a portare tale percentuale al 5%) della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l' anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione - prosegue il comma 2 - non deve essere inferiore al 2% (con impegno di arrivare all' 1,5%)''. 

Drastico impulso, poi, alla mobilita' del personale docente fuori ruolo. Il personale docente ''collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto - si sottolinea al comma 4 - puo' chiedere di transitare nei ruoli dell' amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo. Decorso tale termine si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni - precisa la Finanziaria - decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge''. 

Previsto anche uno stop ai posti in deroga per gli insegnanti di sostegno (scomparirebbe dunque l' elevamento del rapporto insegnanti/alunni ipotizzato nella prima bozza della legge Finanziaria). Ai fini di ''un' equa distribuzione sul territorio nazionale - si stabilisce nella legge - l' attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni e' autorizzata dal dirigente preposto all' ufficio scolastico regionale nell' ambito di un contingente di posti assegnato con decreto da emanarsi''. 

La Finanziaria, come sottolineato dallo stesso ministro Moratti, prevede inoltre che le economie di spesa vengano reinvestite nella scuola stessa, precisando che ''le economie di spesa sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime''. Lo stesso comma 7 prosegue precisando che ''gli importi di 39 milioni di euro per l' anno 2004, di 58 milioni per il 2005 e di 70 milioni a decorrere dal 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale Ata''. Si conferma infine la possibilita' dell' affidamento in appalto dei servizi di pulizia nelle scuole. Le istituzioni scolastiche, si legge al comma 8 ''possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici... La terziarizzazione di tali servizi - precisa pero' la legge - comporta la indisponibilita' dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica della scuola per la percentuale stabilita con decreto del ministro dell' Istruzione... La indisponibilita' dei posti - conclude l' articolo - permane per l' intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di sopranumerarietà".

(1 ottobre 2002)