| I tagli alla scuola nella
Finanziaria 2003
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Circa otto mila bidelli e segretari
amministrativi nei prossimi tre anni (pari al 6%)
perderanno il lavoro e saranno rimpiazzati da service
esterni. Inoltre si blocca la nomina di nuovi
insegnanti di sostegno da parte delle Asl in
deroga alla legge e mobilita' per i docenti
dichiarati inidonei all'insegnamento.
Questi i principali contenuti dell' art. 22 della
legge Finanziaria, approvata dal Consiglio dei
Ministri di domenica scorsa, relativo a 'misure
di razionalizzazione in materia di organizzazione
scolastica'. L'art. 22 conferma anche il totale
di 18 ore settimanali di insegnamento per i
docenti. Le cattedre ''costituite con orario
inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento
dei docenti - si legge infatti nel comma 1 - sono
ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante
l'individuazione di moduli organizzativi diversi
da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre, salvaguardando l'unitarieta' di
insegnamento di ciascuna disciplina''.
Per quanto riguarda la riduzione nel triennio del
personale tecnico e amministrativo Ata, vale a
dire di bidelli e segretari, la legge prevede
testualmente: ''Sono fissati i criteri ed i
parametri per la definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione
complessiva del 6% (secondo indiscrezioni vi
sarebbe pero' l' impegno del governo a portare
tale percentuale al 5%) della consistenza
numerica della dotazione organica determinata per
l' anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli
anni considerati, detta riduzione - prosegue il
comma 2 - non deve essere inferiore al 2% (con
impegno di arrivare all' 1,5%)''.
Drastico impulso, poi, alla mobilita' del
personale docente fuori ruolo. Il personale
docente ''collocato fuori ruolo e/o utilizzato in
altri compiti per inidoneita' permanente ai
compiti di istituto - si sottolinea al comma 4 -
puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'
amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o ente pubblico. Il
predetto personale, qualora non transiti in altro
ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo
massimo di cinque anni dalla data del
provvedimento di collocamento fuori ruolo.
Decorso tale termine si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro. Per il personale gia'
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni - precisa la
Finanziaria - decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge''.
Previsto anche uno stop ai posti in deroga per
gli insegnanti di sostegno (scomparirebbe dunque
l' elevamento del rapporto insegnanti/alunni
ipotizzato nella prima bozza della legge
Finanziaria). Ai fini di ''un' equa distribuzione
sul territorio nazionale - si stabilisce nella
legge - l' attivazione di posti di sostegno in
deroga al rapporto insegnanti/alunni e'
autorizzata dal dirigente preposto all' ufficio
scolastico regionale nell' ambito di un
contingente di posti assegnato con decreto da
emanarsi''.
La Finanziaria, come sottolineato dallo stesso
ministro Moratti, prevede inoltre che le economie
di spesa vengano reinvestite nella scuola stessa,
precisando che ''le economie di spesa sono
destinate ad incrementare le risorse annuali
stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale
docente della scuola, subordinatamente al
conseguimento delle economie medesime''. Lo
stesso comma 7 prosegue precisando che ''gli
importi di 39 milioni di euro per l' anno 2004,
di 58 milioni per il 2005 e di 70 milioni a
decorrere dal 2006, sono destinati ad
incrementare le risorse per il trattamento
accessorio del personale Ata''. Si conferma
infine la possibilita' dell' affidamento in
appalto dei servizi di pulizia nelle scuole. Le
istituzioni scolastiche, si legge al comma 8
''possono deliberare l'affidamento in appalto dei
servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali
scolastici... La terziarizzazione di tali servizi
- precisa pero' la legge - comporta la
indisponibilita' dei posti di collaboratore
scolastico della dotazione organica della scuola
per la percentuale stabilita con decreto del
ministro dell' Istruzione... La indisponibilita'
dei posti - conclude l' articolo - permane per l'
intera durata del contratto e non deve
determinare posizioni di sopranumerarietà".
(1 ottobre 2002) |
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