| La Rinascente - Ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale del 11/10/2002 |
IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' la RINASCENTE S.p.A., SMAFIN s.r.l., INDIS s.r.l., IPER MARCHE s.r.l. e NIKELIA S.p.A. Il giorno 11 ottobre 2002, in Roma, presso la Sede della Confcommercio tra la RINASCENTE S.p.A., SMAFIN s.r.l., INDIS s.r.l., IPER MARCHE s.r.l. e NIKELIA S.p.A., rappresentate da Giuliano Stronati, Andrea Cecchi, Giovanni Mazza, Emilio Traversa, Claudio Vernata, Marco Bressan, Andrea Farioli, Fabiola Iacobucci, Riccardo Orlandi e Rinaldo Pigoli ela FILCAMS-CGIL, rappresentata da Ivano Corraini e Claudio Treves la FISASCAT-CISL, rappresentata da Gianni Baratta e Pietro Giordano la UILTUCS-UIL, rappresentata da Bruno Boco e Marco Marroni assistiti dalla Delegazione Trattante si è stipulata la presente ipotesi di Accordo Integrativo Aziendale per i dipendenti delle società la RINASCENTE S.p.A., SMAFIN s.r.l., INDIS s.r.l., IPER MARCHE s.r.l. e NIKELIA S.p.A Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle parti stipulanti. ART. 1 - VALIDITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente accordo integrativo aziendale sarà applicato nelle seguenti società: - LA RINASCENTE S.p.A., - SMAFIN S.r.l.; - INDIS S.r.l. ; - IPER MARCHE S.r.l.; - NIKELIA S.p.A.; Nel caso di società di nuova costituzione, che siano controllate da la Rinascente o da una delle società sopra richiamate, che esercitino le stesse attività commerciali e con i medesimi format attuali (Magazzini a prezzo unico, Grandi Magazzini, Supermercati, Ipermercati), le Società si impegnano a realizzare condizioni normative ed economiche omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. A tale riguardo sarà attivato un apposito confronto. Nel caso di acquisizione di società, che siano successivamente controllate e che esercitino le stesse attività commerciali e con i medesimi format attuali (Magazzini a prezzo unico, Grandi Magazzini, Supermercati, Ipermercati), sarà attivato un confronto volto a definire i trattamenti economici e normativi dei lavoratori, con l'obiettivo di realizzare, previa verifica delle compatibilità complessive, condizioni economiche e normative omogenee rispetto a quelle introdotte dal presente accordo. Nel caso di nuove aperture di supermercati, in territorio con significativa presenza commerciale SMA, da parte di società acquisite e controllate verrà applicato quanto previsto dagli accordi dell'8.10.1998 e del 21.05.1999 come modificati dal presente accordo. Per società controllate di cui ai precedenti commi, devono intendersi esclusivamente quelle società la cui attività sia direttamente gestita, che siano direttamente amministrate e che siano controllate in misura maggioritaria (superiore al 50%) da la Rinascente o da una delle società stipulanti. Le parti convengono che il presente accordo sostituisce e assorbe ad ogni effetto quanto previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali per gli istituti qui regolati, fatto salvo quanto previsto dal medesimo accordo per gli specifici istituti. Per gli altri istituti non modificati o regolati dal presente accordo, sono comunque fatte salve e continueranno ad essere applicate solo nei rispettivi ambiti applicativi le condizioni derivanti dalla contrattazione integrativa aziendale a tutti i livelli. Le Parti costituiranno, entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo, una Commissione che avrà il compito di procedere al monitoraggio dell'intero e articolato quadro contrattuale sottoscritto nel corso degli anni dalle società stipulanti con le OO.SS. Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, che con il presente Accordo è stato oggetto del processo di armonizzazione, al fine di redigere un testo unico contrattuale. I lavori della citata Commissione saranno sottoposti alle parti per la loro definizione, preferibilmente entro il primo semestre 2004. In tale ambito, verranno riassorbite ed eventualmente armonizzate e razionalizzate le norme contrattuali della contrattazione integrativa delle società stipulanti non modificate e/o non richiamate espressamente nel testo del presente Accordo, con priorità per le norme relative ai quadri, agli specialisti e all'inquadramento. Nota a verbale Le parti si danno reciprocamente atto che lo sviluppo della rete commerciale realizzato da società immobiliari, cui fa seguito il trasferimento dell'unità in capo ad una delle società firmatarie in occasione dell'apertura al pubblico, non configura nè costituzione, né acquisizione di società ai fini della presente intesa, ma costituisce "nuove aperture" e quindi da luogo all'applicazione del presente accordo. ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI La rilevante crescita del Gruppo dalla seconda metà degli anni novanta è avvenuta tramite sviluppo interno, acquisizioni di realtà regionali specifiche e tramite un'alleanza internazionale. La molteplicità dei fattori organizzativi e culturali che sono entrati in contatto rispecchia le specificità e la varietà della contrattazione, dei modelli organizzativi, delle formule commerciali. Il processo di divisionalizzazione già avviato dal 1996 si è accentuato con la stipula della alleanza internazionale con il partner Auchan, dando luogo a strutture divisionali dotate di tutte le risorse e tutte le leve per la gestione del business di riferimento. In tale contesto, le parti condividono l'obiettivo e l'interesse di consolidare e migliorare il complesso delle relazioni sindacali già in essere, istituendo un assetto di relazioni sindacali mirato alla individuazione dell'adeguato livello di interlocuzione per ogni articolazione aziendale e per le materie assegnate dal CCNL alla contrattazione aziendale. In particolare, a fronte dei multiformi processi di sviluppo e dell'autonomia derivante dal processo di divisionalizzazione, le parti intendono realizzare un sistema di relazioni sindacali completo, articolato, unitario ed equilibrato. Nella riconferma del ruolo di diritti di informazione e confronto a livello di Gruppo, fermo restando il rispetto degli attuali assetti contrattuali, tale sistema si sviluppa contemperando in modo bilanciato: · la focalizzazione delle relazioni sindacali in ambito divisionale, favorendo un rafforzamento del decentramento in tale ambito; · il confronto a livello regionale. Coerentemente si riafferma il carattere preventivo dell'informazione e della sua finalizzazione al confronto ed alla definizione delle intese tra le parti ai vari livelli e per le materie previste successivamente. Diritto di informazione e confronto a livello di Gruppo Compete a tale livello l'informazione ed il confronto sulle seguenti tematiche: · bilancio economico; · andamento economico del Gruppo; · strategie generali e politiche commerciali del Gruppo; · sviluppo e investimenti; · politica occupazionale; · processi di riorganizzazione e di ristrutturazione; · strutture degli assetti societari. A tal fine, le parti si incontreranno, di norma entro il mese di giugno, su richiesta di una delle stesse parti. Diritto di informazione e confronto a livello nazionale in ambito divisionale Compete a tale livello l'informazione ed il conseguente confronto sulle seguenti tematiche: · andamento economico della Divisione; · strategie generali della Divisione; · politiche commerciali; · sviluppo e investimenti della Divisione; · processi di riorganizzazione e di ristrutturazione della Divisione; · innovazioni tecnologiche; · piani di formazione/addestramento ed aggiornamento professionale; · azioni positive; · ambiente e salute; · funzionamento dei meccanismi di salario variabile previsti nel presente contratto. A tal fine, le parti si incontreranno, di norma entro il mese di giugno, su richiesta di una delle stesse parti. Diritto di informazione e confronto a livello di unità e/o territorio in ambito divisionale Compete a tale livello pur nel rispetto della non duplicità dei livelli - l'informazione ed il conseguente confronto per realizzare intese sulle seguenti tematiche: · organici e composizione qualitativa e quantitativa, lavoro straordinario e supplementare; · mercato del lavoro: tipologie di impiego, contratti a termine, di formazione e lavoro e di apprendistato; · utilizzo degli impianti, organizzazione del lavoro e dell'attività lavorativa; · progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità; · appalti e terziarizzazioni; · ambiente di lavoro, tutela della salute, anche in relazione ad eventuali effetti delle innovazioni tecnologiche; · andamenti delle quote salariali derivanti dai risultati del salario variabile. Diritto di informazione e confronto a livello regionale Compete a tale livello l'informazione e il conseguente confronto su quanto previsto dal presente accordo sulle materie in tema di mercato del lavoro, anche in relazione al processo istituzionale di decentramento e di conferimento alle Regioni e agli enti locali delle relative funzioni e compiti. Inoltre, potrà essere attivato il confronto a tale livello a fronte di significative iniziative di sviluppo o di processi di disinvestimento comportanti rilevanti impatti occupazionali. COMMISSIONE NAZIONALE Assemblee sindacali Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del vigente CCNL, di cui
si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai
precedenti contratti integrativi aziendali con riferimento ai rispettivi ambiti di
applicazione, il limite massimo di dodici ore annue di assemblea previsto dal CCNL viene
elevato a quindici ore annue. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del vigente CCNL, di cui si conferma integralmente il contenuto, e di quanto già previsto in proposito dai precedenti contratti integrativi aziendali e accordi connessi con riferimento ai rispettivi ambiti di applicazione, i permessi retribuiti previsti per i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970 n. 300 e alla lettera b) dell'art. 26 e art. 27, Prima Parte, del CCNL vengono elevati alle misure di seguito indicate: · a due ore complessive all'anno per ciascun dipendente nelle
aziende di cui alla lettera a) dell'art. 27 del CCNL; ART. 7 - MALATTIA ART. 8 - RICOVERO OSPEDALIERO Relativamente ai casi in cui l'indennità giornaliera sia corrisposta dall'INPS in misura ridotta, le società firmatarie integreranno la metà della parte di indennità non corrisposta dall'Istituto ai sensi delle disposizioni vigenti (Circolare INPS n. 134368 A.G.O. del 27 gennaio 1981). ART. 9 - CURE TERMALI Le cure termali vengono equiparate alle assenze per malattia laddove
la documentazione prodotta sia conforme a quella prevista dalla vigente normativa in
materia ed alle disposizioni dettate dall'ente erogatore. ART. 10 - INFORTUNIO SUL LAVORO Dal 1° gennaio 2003 si estenderà la convenzione ex art. 70 del D.P.R. n. 1124/1965 e l'azienda anticiperà l'indennità a carico dell'INAIL, fermo restando l'obbligo di trasmissione dell'assegno da parte del dipendente per il conguaglio. ART. 11 - EVENTI LUTTUOSI La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di documentata grave infermità del
coniuge, di parenti entro il secondo grado o del convivente, purchè, in questo ultimo
caso, la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, le parti si impegnano a definire programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo per maternità ai sensi dell'art. 9 lettera b) della legge 53/2000 nell'ambito delle azioni positive per la flessibilità finanziabili dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, cosi come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 maggio 2001. ART. 13 - PART TIME POST MATERNITA' Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, l'azienda accoglierà, nell'ambito del 2% della forza occupata nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore. Nelle unità produttive che occupano da 16 a 49 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. La richiesta di passaggio a part-time dovrà essere presentata con
un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la
prestazione lavorativa Le spese sostenute per il rinnovo dei libretti di idoneità
sanitaria saranno rimborsate dall'azienda previa presentazione della documentazione
giustificativa. ART. 15 - SCONTI AI DIPENDENTI I lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o di formazione e lavoro hanno diritto ad uno sconto sugli acquisti nelle seguenti misure: · pari al 10 % su tutta la merceologia in vendita presso le filiali
Grandi Magazzini ed i magazzini Upim; Al fine di evitare abusi nell'utilizzo della strumento di pagamento (tessera-sconto, carta di credito o altro), ciascuna divisione predisporrà e porterà a conoscenza di tutti i propri collaboratori il regolamento di utilizzo della tessera sconto e porrà in essere dei meccanismi di controllo. In ogni caso, potrà sempre essere richiesta l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare la titolarità personale della tessera/carta. Le eventuali infrazioni al suddetto regolamento potranno comportare il ritiro della stessa e l'applicazione di procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300/1970. Nelle unità di vendita in cui operano i pagamenti a fine mese, essi verranno mantenuti, ove esistenti, fino all'eventuale sostituzione tramite sistemi di pagamento complessivamente equivalenti. ART. 16 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ART. 17 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono
inseriti nell'organizzazione produttiva senza discriminazioni, a parità di condizioni
normative, di lavoro e diritti sindacali. Le Parti, esaminata la evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato con particolare riferimento al Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, alla legge 19 luglio 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione e all'art. 16 che disciplina l'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Nel riconfermare quanto previsto a tale riguardo dalle normative contenute nel CCNL del Terziario, distribuzione e servizi le Parti convengono che a livello decentrato potranno essere definite intese sulle condizioni di impiego con particolare riferimento alle materie assegnate dal CCNL alla contrattazione di secondo livello. ART. 19 - PART-TIME Il legislatore italiano, nella consapevolezza del ruolo della
contrattazione collettiva in materia di part time, ha affidato, con il d. lgs. n. 61/2000,
così come modificato dal d. lgs. n. 100/2001 e dal D. L. n. 355/2001, convertito dalla
legge n. 417/2001, alla contrattazione stessa ampi spazi regolatori attesa la duttilità
del ricorso allo strumento contrattuale del part time per affrontare le diversificate
esigenze dei vari settori produttivi. A) Trattamento natalizio Le Parti confermano che per le prestazioni lavorative straordinarie domenicali e festive fornite nel periodo compreso tra l'ultima domenica di novembre ed il 6 gennaio in tutte le unità produttive delle società stipulanti si applica il trattamento economico con il pagamento del 130% delle ore effettivamente lavorate più recupero delle ore lavorate, nel rispetto delle disposizioni di legge, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere. In alternativa, il pagamento della sola maggiorazione del 30% e la
concessione di un doppio recupero delle ore effettivamente lavorate (fino ad un massimo di
8 ore giornaliere) sarà possibile solamente nei confronti di quei lavoratori che ne
facciano richiesta e che non abbiano al 31 dicembre di ogni anno un consistente residuo di
ferie, permessi o compensative. Per eventuali prestazioni eccedenti le 8 ore giornaliere, le ore lavorate oltre l'ottava dovranno essere retribuite in ogni caso con il pagamento del 130%, senza ulteriori recuperi. Tale trattamento continuerà ad essere applicato in tutte le unità produttive delle società della Regione Sicilia anche per la festività dei morti e per le deroghe connesse. Per il part time l'eventuale recupero delle ore lavorate nelle singole domeniche o festività potrà essere fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro giornaliero effettuato nella settimana di riferimento. Nel caso in cui la settimana preveda diversi orari per i singoli giorni si farà riferimento alla media (ore lavoro settimana /giorni lavorati). Eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro come sopra descritto dovranno essere retribuite in ogni con il pagamento del 130% senza ulteriori recuperi. Il trattamento previsto per le deroghe natalizie non verrà erogato nel giorno in cui viene effettuato l'inventario anche se dovesse cadere nel periodo natalizio.
|
PARTE
il tutto secondo la seguente formula:
RISULT. ORDIN. ANTE IMPOSTE DEDOTTE PARTITE STRAORDINARIE E PARTEC.
__________________________________________________________________ x
ALIQUOTA % = (**)
ORGANICO MEDIO RETRIBUITO
(**Il risultato non sarà superiore al limite individuale annuo della
tabella)
PERCENTUALI E LIMITI ANNUALI MASSIMI
ANNO DI EROGAZIONE |
PERCENTUALE ANNUA |
LIMITE INDIVIDUALE ANNUO LORDO |
2003 |
4% |
400 |
2004 |
6% |
500 |
2005 |
7% |
550 |
2006 e seguenti |
9% |
660 |
IL RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE DEDOTTI GLI EFFETTI DEI PROVENTI E
ONERI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONI e l'ORGANICO MEDIO RETRIBUITO saranno determinati
dai risultati delle società confluite nel bilancio consolidato della società la
Rinascente S.p.A. secondo i criteri del consolidamento.
Nel caso di acquisizione e/o cessioni di rami d'azienda con fatturati
pari ad almeno il 5% di quello consolidato, le parti si incontreranno per valutare i
conseguenti impatti economici e finanziari.
Le parti si danno reciprocamente atto che tale indicatore riflette in
modo assolutamente diretto e immediato la solidità e la prosperità dell'impresa e
convengono che nel caso in cui il valore assoluto del RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE
DEDOTTI GLI EFFETTI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONE dovesse subire riduzioni
significative e, in particolare, qualora scendesse a livello inferiore alla misura del 1%
(uno per cento) del FATTURATO NETTO IVA sarà attivata una procedura di consultazione
sindacale per addivenire a conseguenti determinazioni.
2. DEFINIZIONI
· RISULTATO ORDINARIO ANTE IMPOSTE DEDOTTI GLI EFFETTI DEI PROVENTI E
ONERI STRAORDINARI E DA PARTECIPAZIONI:
Risultato prima delle imposte |
|
- |
Proventi da partecipazione |
+ |
Oneri da partecipazione |
- |
Proventi straordinari |
+ |
Oneri straordinari |
= |
Risultato ordinario ante imposte dedotti effetti straordinari e partecipazioni |
· DEFINIZIONE DI ORGANICO MEDIO RETRIBUITO
CONTEGGIO PER ORGANICO MEDIO RETRIBUITO
3. LAVORATORI BENEFICIARI
L'elemento salariale variabile denominato PREMIO DI RISULTATO AZIENDALE
sarà applicato nelle sole unità escluse dall'ambito applicativo del PREMIO AZIENDALE o
di altri elementi salariali fissi che vengono di seguito indicati:
· Premio aziendale previsto dalla Contrattazione Rinascente-Sma;
· Premio denominato mensile previsto dalla contrattazione Colmark del 6.12.1997 anche come modificato
dal verbale del 21.05.99 ;
· Premio aziendale mensile e trimestrale previsto dalla contrattazione
ex società Rio del 25.01.1996;
Il premio di risultato aziendale non spetterà in ogni caso ai
lavoratori beneficiari degli elementi salariali fissi già citati al presente punto e dei
seguenti elementi salariali fissi:
· Elemento salariale distinto previsto dalla contrattazione della
società Sigros Distribuzione e Indis al punto 2, lettera a) del contratto integrativo
aziendale del 19 dicembre 1994;
· "Bonus periodale non variabile" previsto dalla
contrattazione della società Sigros Distribuzione e Indis al punto 2, lettera c) del
contratto integrativo aziendale del 19 dicembre 1994;
· Voce denominata AAAP (Accordo Aziendale Ad Personam), istituita in
applicazione di quanto previsto all'art. 16 (trattamento economico fisso) dell'ipotesi di
accordo del 7 novembre 1996 delle società dell'ex Gruppo Migliarini e di quanto previsto
dalla contrattazione integrativa aziendale del 19 febbraio 1997 ex società Cedis
Migliarini (art. 16), Dharma Cannella (art. 17), Iper Ancona (art. 17) e Iper Fano (art.
17);
Qualora i suddetti trattamenti risultassero inferiori su base annua
individuale a quanto erogato dal premio di risultato aziendale verrà corrisposta
unicamente la relativa differenza.
Il premio di risultato aziendale sarà regolato dai medesimi criteri e
dalle medesime regole in materia di assorbimento che dovessero essere definiti in
relazioni al premio aziendale e agli elementi salariali fissi citati.
4. CRITERI DI MATURAZIONE
Il PREMIO DI RISULTATO AZIENDALE spetta esclusivamente ai lavoratori in
servizio nel mese di erogazione con contratto a tempo indeterminato.
Il Premio teorico così ottenuto verrà quindi riproporzionato in
funzione degli orari contrattuali individuali.
Infine, il Premio individuale sarà determinato in proporzione alle ore
di attività teoriche previste individualmente nell'anno di esercizio, ridotte di quelle
non effettivamente prestate, ad eccezione delle seguenti:
La liquidazione del premio avverrà con il foglio paga del mese di
maggio (o al secondo mese successivo a quello di approvazione del bilancio).
L'importo del premio eventualmente maturato non sarà utile ai fini del
computo di alcun istituto di legge e di contratto, né pertanto ai fini del trattamento di
fine rapporto.
Fermo restando tutto quanto previsto in relazione all'ambito
applicativo e ai criteri di spettanza, le parti convengono che:
A. il premio di risultato aziendale spetterà a coloro che siano stati
assunti precedentemente all'inizio dell'esercizio di bilancio di riferimento per il
calcolo;
B. per le nuove aperture, il premio di risultato aziendale spetterà
dopo un anno di esercizio intero.
Le parti si danno atto che le erogazioni derivanti dall'applicazione
del presente articolo risultano in linea per modalità e contenuto con quanto previsto dal
Protocollo del 23.07.1993 in materia di erogazioni a livello aziendale e che come tali,
anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 152 del 22.07.1996, legittimano
l'applicazione del particolare trattamento contributivo - previdenziale previsto dalla
normativa di legge (art. 2 L.135/97; art. 49 c. 3 L. 488/99; art. 43 c. 2 lett. B) L.
448/2001) emanata in attuazione dello stesso protocollo.
5. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le parti si danno espressamente atto che la scansione temporale dei
Premi impedisce l'identificazione di risultati intermedi e parziali. Pertanto, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro prima del mese di erogazione del Premio per qualunque
motivo essa sia avvenuta, il lavoratore non avrà diritto al Premio di Risultato
Aziendale.
ART. 24 - PREMIO AZIENDALE
La voce retributiva denominata premio aziendale nella contrattazione
Rinascente-Sma o nel contratto ex Rio S.p.a del 25 gennaio 1996 o denominata premio
mensile nella contrattazione Colmark del 6 dicembre 1997 secondo la regolamentazione
definita dall'accordo del 21 maggio 1999, sarà riconfermata ai lavoratori già in forza
con contratto a tempo indeterminato nelle unità di vendita in cui risulta applicato alla
data di stipulazione del presente accordo con le modalità attualmente in atto.
Nelle medesime unità, a tutto il personale assunto successivamente
all'entrata in vigore del presente A.I.A. con contratto a tempo indeterminato, il premio
aziendale (o come diversamente denominato al precedente comma), sarà corrisposto dopo 36
mesi dalla data di assunzione in misura del 20% e dopo 48 mesi dalla data di assunzione in
misura del 100%.
Per le nuove aperture esclusivamente di magazzini UPIM, filiali Grandi
Magazzini la Rinascente e, nelle province di Asti, Bergamo, Latina, Lecco, Lodi, Mantova,
Milano, Piacenza, Parma, Roma, Torino, Varese, Vercelli, Brescia, Cremona, Verona,
Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo, Venezia e Gorizia, di supermercati SMA, fermo
restando quanto previsto in merito ai confronti preventivi per l'avvio di nuove aperture,
entro il trentaseiesimo mese dalla data di apertura, le Parti definiranno la tempistica
relativa all'anzianità di servizio utile alla maturazione del premio aziendale per i
lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
A livello decentrato non si potrà, in ogni caso, prevedere che
l'applicazione del premio aziendale decorra antecedentemente ad un periodo minimo di 48
mesi di anzianità dalla data di assunzione.
Quanto previsto nei due commi precedenti è da ritenersi valido anche
per le ristrutturazioni UPIM di cui all'accordo 7 marzo 2000.
L'anzianità maturata con contratto di formazione e lavoro, di
apprendistato e contratto a termine sarà utile, in caso di trasformazione a tempo
indeterminato senza soluzione di continuità, per il conseguimento delle anzianità di cui
al presente articolo.
ART. 25 - SALARIO VARIABILE DIVISIONALE
PARTE COMUNE PER TUTTE LE DIVISIONI
Fermo restando quanto previsto nel punto 5 del capitolo Premio di
progresso Divisione Iper, a regime il valore annuale delle erogazioni derivanti dalla
applicazione di ciascun premio di salario variabile divisionale nel suo complesso non
potrà eccedere, per ogni lavoratore, l'importo di 1360 lordi annui riproporzionati
in rapporto all'orario contrattuale individuale.
Detto valore deve intendersi riferito al 4° livello e per gli altri
livelli deve essere riproporzionato secondo le scale parametrale definite, salvo quanto
indicato nella Divisione Grandi Magazzini con particolare riferimento all'indicatore
"progresso delle vendite".
Il valore di detto limite massimo a regime sarà raggiunto gradualmente
in correlazione alla differenza tra il valore dello stesso e i massimali previsti dalla
precedente contrattazione, in relazione alle specifiche aree contrattuali, negli importi
annui lordi espressi in euro di seguito indicati:
Area Sigros (Indis e Nikelia) |
Area Migliarini Ipermarche |
Area Colmark |
Area lR -SMA |
|
2003 |
610 |
850 |
800 |
1020 |
2004 |
860 |
1000 |
1000 |
1130 |
2005 |
1360 |
1360 |
1360 |
1360 |
Tale criterio per la divisione Grandi Magazzini sarà applicato con le
specifiche indicate nella parte divisionale.
Le parti si danno altresì atto che, con la stipula del presente
accordo, dovrà intendersi sostituito e annullato a tutti gli effetti ogni meccanismo di
salario variabile previsto da precedenti accordi integrativi aziendali de la Rinascente
S.p.A., Supermercati Alimentari Sma s.r.l., Sigros Distribuzione s.r.l. e Indis s.r.l.
(ivi compresi i bonus variabili di cui alla lettera b) punto 2) Cedis Migliarini, Iper
Marche, Colmark e Bernardi, Auchan Ipermercati.
INCIDENZE
I sistemi di salario variabili di ciascuna divisione definiti con il
presente accordo sono regolamentati in coerenza con gli orientamenti delle parti sociali
in materia, contenuti nel Protocollo del 23.7.93 e richiamati dal vigente CCNL, e non sono
pertanto utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, né, pertanto, ai fini del
TFR.
Inoltre, stante la loro natura e valenza, sono altresì da considerarsi
nell'ambito di quei trattamenti retributivi che, sempre in virtù delle intese del
23.7.93, sono destinati a godere di più favorevoli regimi contributivi, previdenziali o
fiscali.
OSSERVATORIO NAZIONALE
In relazione alla parte economica del presente
contratto integrativo aziendale, le parti convengono di costituire un Osservatorio
Nazionale che avrà i seguenti compiti:
- analizzare periodicamente gli andamenti;
- verificare la correttezza dei dati e la regolarità del meccanismo di
applicazione;
- analizzare e monitorare l'andamento dei livelli di efficienza nelle
varie divisioni;
- predisporre programmi di formazione rivolti alle R.S.A./R.S.U. e
relative modalità di gestione sulle materie oggetto della parte salariale;
- elaborare la scheda informativa rivolta ai lavoratori.
L'Osservatorio nazionale si riunirà almeno una volta l'anno con la
partecipazione di tre componenti per Organizzazione Sindacale e designati dalle stesse.
A livello decentrato competente, secondo quanto previsto dal capitolo
relazioni sindacali, le parti costituiranno una Commissione tecnica che si riunirà in
seduta plenaria una volta all'anno. La Commissione si riunirà altresì in seduta
ristretta ogni trimestre/semestre con la partecipazione di 3 componenti per parte e
con la possibilità di invitare i responsabili aziendali competenti nel mese
successivo ad ogni trimestre/semestre non appena effettuati i calcoli per determinare il
montante del premio.
La Commissione analizza i risultati e li esamina anche alla luce di
eventuali misure da adottarsi al fine di favorire il raggiungimento di un risultato
economico positivo. I componenti della Commissione sono tenuti alla riservatezza sui dati,
sulle informazioni e sulle dichiarazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dei
propri compiti.
DIVISIONE IPER
PREMIO DI PROGRESSO In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, le parti concordano di istituire un meccanismo di Premio correlato ai risultati aziendali.
TRIMESTRI DI MATURAZIONE |
MESI DI CALCOLO |
MESI DI EROGAZIONE |
Giugno-luglio-agosto |
Settembre |
Ottobre |
Settembre-ottobre-novembre |
Dicembre |
Gennaio |
Dicembre-gennaio-febbraio |
Marzo |
Aprile |
Marzo-aprile-maggio |
Giugno |
Luglio |
Il meccanismo previsto è tale da consentire il calcolo e
l'attribuzione del Premio di Progresso solo a partire dal primo trimestre di Premio - come
identificato in Tab.1 - il cui primo giorno sia successivo ad un anno completo di
esercizio.
4. BENEFICIARI
Il premio spetta ai dipendenti che, nell'ambito di un medesimo rapporto
di lavoro, nell'intero trimestre di maturazione e nel mese di erogazione siano in servizio
alla divisione Ipermercati e alle società che applicano il presente Accordo con contratto
a tempo indeterminato, con Contratto di Formazione e Lavoro, di apprendistato o a tempo
determinato.
Coloro che saranno inviati in missione parteciperanno alla quota
dell'unità di destinazione se la missione si realizza sull'intero trimestre di premio; in
caso contrario coloro che sono inviati in missione parteciperanno alla quota della sede
divisionale.
L'importo complessivo del Premio - dopo essere stato ridotto del 30%
come recupero convenzionale dell'incidenza dei costi aziendali - verrà ripartito in
funzione del numero di full-time equivalenti in forza nell' Iper alla fine dell'ultimo
mese del trimestre di Premio nei vari livelli di inquadramento, in modo da ottenere un
valore di Premio teorico di livello Si divide il montante trimestrale di Premio per la sommatoria del
numero di FTE per livello ponderati con il valore di riparametrazione di livello
commisurata alla scala parametrale 100- 171:
Montante Complessivo di Premio
LIVELLO |
PARAMETRO |
5° |
114,3 |
4° |
120,9 |
3° |
131,6 |
2° |
145,1 |
1° |
159,5 |
Q |
171,2 |
.
Il Premio teorico per livello così ottenuto verrà quindi
riproporzionato in funzione degli orari contrattuali individuali.
Infine, il Premio individuale sarà determinato in proporzione alle ore
di attività effettiva rispetto a quelle teoriche previste individualmente. A tal fine
sono considerate, oltre le ore di lavoro effettivo, anche le seguenti fattispecie:
- ferie;
- permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva;
- permessi sindacali;
- maternità obbligatoria;
- ricovero ospedaliero;
- infortunio professionale sul lavoro.
Sono esclusi dal premio tutti coloro i quali abbiano prestato effettiva
attività nel trimestre per un periodo inferiore al 40% del loro orario contrattuale
individuale.
L'orario teorico individuale del trimestre rappresenta il tetto massimo
di orario che si considera per il raggiungimento del 100% del premio teorico con
esclusione, pertanto, di percentuali superiori in funzione di maggiore attività
effettiva. Ai fini del raggiungimento del limite massimo del 100% concorreranno le
prestazioni straordinarie e supplementari.
Il valore di detto Premio nel suo complesso annuale a regime non potrà
eccedere, per ogni lavoratore, l'importo di 1360 lordi per il 4° livello
(riproporzionato in rapporto agli orari individuali) e riparamentrato per gli altri
livelli secondo la scala paramentrale 100-171.
L'erogazione "Bonus periodale non variabile" prevista dalla
contrattazione della società Sigros Distribuzione e Indis al punto 2, lettera c) del
contratto integrativo aziendale del 19 dicembre 1994 assorbirà fino a concorrenza le
quote erogabili del presente premio di progresso nel corso del medesimo anno solare.
Nota a verbale
Regole da applicare per il caso di trasferimento definitivo tra Iper
aventi differenti meccanismi di premio progresso:
· in caso di trasferimento da ex Città Mercato lR a Iper di cui al
punto 5., il premio aziendale verrà mantenuto ad personam e comporterà l'esclusione dal
beneficio del premio di risultato aziendale e delle eventuali erogazioni di premio di
progresso superiori a 1360 euro annui lordi. Con criteri analoghi si procederà nella sede
divisionale nei confronti del personale che già oggi ha maturato il premio aziendale;
· in caso di trasferimento da un Iper di cui al punto 5. verso una ex
Città Mercato lR, il premio di progresso sarà quello in vigore presso l'unità di
destinazione, e il premio aziendale verrà conseguito con i tempi previsti dal presente
accordo, tenuto conto dell'anzianità aziendale maturata.
5. CONSERVAZIONE CON MODIFICHE DEL MANTENIMENTO DI UN RISULTATO POSITIVO PER I SOLI IPER CON CONTRATTO AUCHAN IPERMERCATI DEL 10.03.98
In sostituzione di quanto previsto alla lettera C del precedente
punto 1 (Miglioramento di un risultato positivo), per le sole unità della divisione
Ipermercati in cui si applicava l'accordo integrativo della Auchan Ipermercati del
10.03.98 (Rescaldina, Mestre, Piacenza, Pescara, Villanova di Cepagatti, Casalbertone,
Collatina, Bari Casamassima, Catania La Rena, sede divisionale di Milanofiori) continuerà
ad essere applicato quanto previsto alla lettera C) del punto 1 Indicatori, pagina 15, del
citato accordo della Auchan Ipermercati con riferimento al Mantenimento di risultato con
le modifiche di seguito definite.
Per tali unità in sostituzione dell'elemento di cui al precedente
punto C definito miglioramento di risultato positivo si applica quanto segue:
C BIS MANTENIMENTO DI RISULTATO
Si definisce mantenimento di un risultato nel trimestre da parte di un ipermercato, il riuscire a mantenere il proprio Margine meno le spese influenzabili superiore alla quota parte dei costi generali che la Divisione ha l'obiettivo di sostenere nel trimestre.
Se il Margine meno le spese del trimestre si manterrà superiore all'obiettivo di risultato trimestrale così calcolato, per le unità in oggetto il 15% del montante di differenza andrà a costituire la terza parte del premio di progresso.
2 BIS. CALCOLO TRIMESTRALE
Determinazione del premio teorico di livello per specifico
indicatore
A modifica di quanto previsto al punto 4 dell'accordo del 10.03.98 per tali unità la determinazione del premio teorico di livello sarà effettuata per ogni montante relativo a ciascun singolo indicatore (A, B e C bis); la sola quota di premio teorico di livello derivante dal "Mantenimento di risultato" (C bis) sarà ridotta fino a concorrenza dell'importo erogabile a titolo di premio di risultato aziendale; la sola parte eccedente detta riduzione andrà sommata a quella generata dagli altri 2 indicatori per costituire il premio teorico di livello complessivo come di seguito dettagliato.
Montante di Premio dell'indicatore A (oppure B o C bis)
LIVELLO |
PARAMETRO |
5° |
130,1 |
4° |
144,0 |
3° |
166,5 |
2° |
194,8 |
1° |
225,2 |
Q |
250.0 |
.
Resta fermo quanto previsto al precedente punto 4 (beneficiari) per quanto riguarda i lavoratori ai quali spetta il premio, la determinazione del premio individuale in funzione degli orari contrattuali individuali e l'attività effettiva.
La somma tra il valore del premio di risultato aziendale e il valore del premio di progresso non potrà eccedere, per ogni lavoratore un importo annuo pari a 2 mensilità.
SEDE DIVISIONALE, DEPOSITI E GALLERIE
Per la sede divisionale, i depositi divisionali e le gallerie, il Premio di Progresso si calcola secondo le stesse modalità viste per gli Ipermercati e con riferimento agli stessi indicatori di Fatturato (premio A), di Margine meno le Spese influenzabili (B) e di mantenimento di un risultato positivo (C bis).
I risultati di riferimento sono la somma algebrica di quelli dei vari Iper.
I montanti risultanti saranno quindi riproporzionati in base al rapporto tra il numero di full-time equivalenti aventi diritto al Premio (come definiti al punto 4, c.1) che lavorano presso la sede divisionale, i depositi e le gallerie e la somma di quelli che lavorano presso gli Iper.
6. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le parti si danno espressamente atto che la scansione temporale dei
Premi impedisce l'identificazione di risultati intermedi e parziali. Pertanto, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di erogazione, per qualunque
motivo essa sia avvenuta, il lavoratore non avrà diritto al Premio.
ALLEGATO 1 IPER
DIVISIONE SUPER
PREMIO DI PROGRESSO In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, le parti concordano di istituire un meccanismo di Premio correlato ai risultati aziendali.
TRIMESTRI DI MATURAZIONE |
MESI DI CALCOLO |
MESI DI EROGAZIONE |
Giugno-luglio-agosto |
Settembre |
Ottobre |
Settembre-ottobre-novembre |
Dicembre |
Gennaio |
Dicembre-gennaio-febbraio |
Marzo |
Aprile |
Marzo-aprile-maggio |
Giugno |
Luglio |
Il meccanismo previsto è tale da consentire il calcolo e
l'attribuzione del Premio di Progresso solo a partire dal primo trimestre di Premio - come
identificato in tabella precedente - il cui primo giorno sia successivo ad un anno
completo di esercizio.
4. BENEFICIARI
Il premio spetta ai dipendenti che, nell'ambito di un medesimo rapporto
di lavoro, nell'intero trimestre di maturazione e nel mese di erogazione siano in servizio
alla divisione Supermercati e alle società che applicano il presente Accordo con
contratto a tempo indeterminato, con Contratto di Formazione e Lavoro, di apprendistato o
a tempo determinato.
L'importo complessivo del Premio - dopo essere stato ridotto del 30%
come recupero convenzionale dell'incidenza dei costi aziendali - verrà ripartito in
funzione del numero di full-time equivalenti in forza nel Supermercato alla fine
dell'ultimo mese del trimestre di Premio nei vari livelli di inquadramento, in modo da
ottenere un valore di Premio teorico di livello Si divide il montante trimestrale di Premio per la sommatoria del
numero di FTE per livello ponderati con i valori della scala riparametrale100-171.
Montante Complessivo di Premio
LIVELLO |
PARAMETRO |
5° |
114,3 |
4° |
120,9 |
3° |
131,6 |
2° |
145,1 |
1° |
159,5 |
Q |
171,2 |
Il Premio teorico per livello così ottenuto verrà quindi
riproporzionato in funzione degli orari contrattuali individuali.
Infine, il Premio individuale sarà determinato in proporzione alle ore
di attività effettiva rispetto a quelle teoriche previste individualmente. A tal fine
sono considerate, oltre le ore di lavoro effettivo, anche le seguenti fattispecie:
- ferie;
- permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva;
- permessi sindacali;
- maternità obbligatoria;
- ricovero ospedaliero;
- infortunio professionale sul lavoro.
Sono esclusi dal premio tutti coloro i quali abbiano prestato effettiva
attività nel trimestre per un periodo inferiore al 40% del loro orario contrattuale
individuale.
L'orario teorico individuale del trimestre rappresenta il tetto massimo
di orario che si considera per il raggiungimento del 100% del premio teorico con
esclusione, pertanto, di percentuali superiori in funzione di maggiore attività
effettiva. Ai fini del raggiungimento del limite massimo del 100% concorreranno le
prestazioni straordinarie e supplementari.
Il valore di detto Premio nel suo complesso annuale a regime non potrà
eccedere, per ogni lavoratore, l'importo di 1360 lordi per il 4° livello
(riproporzionato in rapporto agli orari individuali) e riparamentrato per gli altri
livelli secondo la scala paramentrale 100-171.
L'erogazione "Bonus periodale non variabile" prevista dalla
contrattazione della società Sigros Distribuzione e Indis al punto 2, lettera c) del
contratto integrativo aziendale del 19 dicembre 1994 assorbirà fino a concorrenza le
quote erogabili del presente premio di progresso nel corso del medesimo anno solare.
5. SEDI DIVISIONALI
Per i servizi centrali e zonali, il premio di progresso si calcola
secondo le stesse modalità previste per i punti di vendita e con riferimento agli stessi
indicatori di Fatturato, Margine meno le spese influenzabili, Miglioramento di un
risultato positivo.
· Per la sede centrale, i risultati di riferimento sono rappresentanti
dalla somma algebrica dei vari punti di vendita della divisione.
I montanti di riferimento saranno, quindi, riproporzionati in base al rapporto tra il numero di full time equivalenti aventi diritto al premio (come definiti al punto 4 c.1 ) che lavorano presso la sede centrale e la somma di quelli che lavorano presso i punti di vendita della divisione.
· Per le sedi zonali, i risultati di riferimento sono rappresentati
dalla somma algebrica dei vari punti di vendita di competenza territoriale.
I montanti di riferimento saranno, quindi, riproporzionati in base al rapporto tra il numero di full time equivalenti aventi diritto al premio che lavorano presso la sede zonale e la somma di quelli che lavorano presso i punti di vendita di competenza territoriale.
La redistribuzione tra i beneficiari avverrà secondo le medesime
regole previste per i punti di vendita al punto 4, cc.2 e segg.
6. DEPOSITI ALIMENTARE CONFEZIONATO
Per il personale dipendente di tali depositi, la
prima e terza parte del premio di progresso saranno calcolate con le stesse modalità
previste per il personale della sede zonale.
Per quanto concerne la seconda parte del premio (progresso del margine
meno spese influenzabili), verrà conteggiato il miglioramento delle spese di deposito
influenzabili.
Ogni trimestre viene calcolato il tasso delle spese influenzabili in
percentuale del rifornito a vendita; questo tasso viene comparato a quello del medesimo
trimestre dell'anno precedente.
Se il tasso è diminuito, c'è progresso: In tale caso, valorizzata la
percentuale di progresso sul rifornito a vendita, verrà distribuito il 10 % del valore
della riduzione.
Nel calcolo del valore individuale, l'importo complessivo del premio
ridotto come per i punti di vendita, per recupero convenzionale dell'incidenza dei costi
aziendali, verrà ripartito in funzione del numero di full time equivalenti
complessivamente impiegati nel deposito e, quindi, determinato con le stesse modalità
previste per i punti di vendita.
7. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le parti si danno espressamente atto che la scansione temporale dei
Premi impedisce l'identificazione di risultati intermedi e parziali. Pertanto, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di erogazione, per qualunque
motivo essa sia avvenuta, il lavoratore non avrà diritto al Premio.
ALLEGATO 2 SUPER
FONTI DEGLI ELEMENTI DI CALCOLO
DIVISIONE GRANDI MAGAZZINI
PREMIO DI PROGRESSO
A livello di singola Filiale Grandi Magazzini la
Rinascente, a fronte di un incremento percentuale delle vendite, come sopra definito,
sarà erogata a livello individuale, secondo i criteri e le modalità di seguito indicati,
una quota salariale trimestrale lorda, proporzionale al livello di risultato raggiunto:
Per le filiali GM de la Rinascente S.p.A.
dal 1.1.2003 |
dal 1.1.2004 |
Dal 1.1.2005 |
|
Vendite % |
Euro |
Euro |
Euro |
1,00 1,99 |
30 |
34 |
41 |
2,00 2,99 |
60 |
68 |
82 |
3,00 3,99 |
90 |
102 |
123 |
4,00 4,99 |
120 |
136 |
164 |
5 e oltre |
150 |
170 |
204 |
Per la Nikelia
dal 1.1.2003 |
dal 1.1.2004 |
Dal 1.1.2005 |
|
Vendite % |
Euro |
Euro |
Euro |
1,00 1,99 |
19 |
26 |
41 |
2,00 2,99 |
38 |
52 |
82 |
3,00 3,99 |
57 |
78 |
123 |
4,00 4,99 |
76 |
104 |
164 |
5 e oltre |
92 |
130 |
204 |
B. PROGRESSO DEL RISULTATO
Si definisce Progresso del risultato (per le definizioni, vedi allegato
3 GM), l'incremento che una Filiale realizza nel semestre rispetto al corrispondente
semestre dell'anno precedente (ad es., il semestre gennaio /giugno 2003 si raffronterà al
semestre gennaio/ giugno 2002).
Il valore di quest'ultimo è adeguato con l'inflazione - dati ISTAT di
settore non alimentare- degli ultimi 12 mesi rilevata alla fine del quinto mese del
semestre precedente quello di Premio (ad es., per il semestre gennaio/giugno 2003, si
considera l'inflazione intercorsa tra il 1° dicembre 2001 ed il 30 novembre 2002)
Il valore (solo se positivo) così adeguato viene sottratto al valore
del risultato del semestre di riferimento; nel caso in cui nel corrispondente semestre
dell'anno precedente il valore del risultato è negativo, la differenza si calcola
rispetto a zero.
Se la differenza è positiva, l'otto per cento dell'importo di tale
differenza andrà a costituire la seconda parte del Premio di Progresso.
DECORRENZA
Il suddetto meccanismo entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2. EROGAZIONE DEL PREMIO COLLEGATO AL PROGRESSO DELLE VENDITE
La quota individuale del Premio relativo al progresso delle vendite
verrà erogata trimestralmente come una tantum, secondo lo schema di seguito riportato:
Tabella 1.
TRIMESTRI DI MATURAZIONE |
MESI DI CALCOLO |
MESI DI EROGAZIONE |
Gennaio-febbraio-marzo |
Aprile |
Maggio |
Aprile-maggio-giugno |
Luglio |
Agosto |
Luglio-agosto-settembre |
Ottobre |
Novembre |
Ottobre-novembre-dicembre |
Gennaio |
Febbraio |
Il meccanismo previsto è tale da consentire il calcolo e
l'attribuzione del Premio di Progresso solo a partire dal primo trimestre di Premio - come
identificato in Tab.1 - il cui primo giorno sia successivo ad un anno completo di
esercizio.
3. EROGAZIONE DEL PREMIO COLLEGATO AL PROGRESSO RISULTATO
Il montante del Premio relativo al progresso del risultato verrà
erogato semestralmente come una tantum, secondo lo schema di seguito riportato:
Tabella 2.
SEMESTRI DI MATURAZIONE |
MESI DI CALCOLO |
MESI DI EROGAZIONE |
Gennaio/giugno |
Luglio |
Agosto |
Luglio/dicembre |
Gennaio |
Febbraio |
Il meccanismo previsto è tale da consentire il calcolo e
l'attribuzione del Premio di Progresso solo a partire dal primo semestre di Premio - come
identificato in Tab.2 - il cui primo giorno sia successivo ad un anno completo di
esercizio.
L'erogazione semestrale per effetto dell'applicazione del presente
indicatore non potrà eccedere i seguenti valori (riproporzionati in rapporto agli orari
contrattuali) e riferiti al quarto livello:
per le filiali GM de la Rinascente S.p.A:
- 210 individuale dal 1.1.2003
- 225 individuale dal 1.1.2004
- 272 individuale dal 1.1.2005
per la Nikelia:
- 121 individuale dal 1.1.2003
- 170 individuale dal 1.1.2004
- 272 individuale dal 1.1.2005
Casi particolari
Nel caso in cui una Filiale nel semestre di riferimento non ottenga né
Progresso di vendite (in nessuno dei due trimestri) né miglioramento del risultato, nel
semestre successivo il miglioramento del risultato conseguito sarà ridotto del
peggioramento del risultato relativo al semestre precedente.
4. BENEFICIARI
4.1 beneficiari del premio trimestrale
Il premio trimestrale spetta ai lavoratori che, nell'ambito di un
medesimo rapporto di lavoro, nell'intero trimestre di maturazione e nel mese di erogazione
siano in servizio alla Divisione GM e alle società stipulanti con contratto a tempo
indeterminato, con Contratto di Formazione e Lavoro, di apprendistato o a tempo
determinato.
Il Premio teorico per livello così ottenuto verrà quindi
riproporzionato in funzione degli orari contrattuali individuali.
Infine, il Premio individuale sarà determinato in proporzione alle ore
di attività effettiva rispetto a quelle teoriche previste individualmente. A tal fine
sono considerate, oltre le ore di lavoro effettivo, anche le seguenti fattispecie:
- ferie;
- permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda Parte, del CCNL del
3.11.1994; previsti dalla contrattazione collettiva
- permessi sindacali;
- maternità obbligatoria;
- ricovero ospedaliero;
- infortunio professionale sul lavoro.
Sono esclusi dal premio tutti coloro i quali abbiano prestato effettiva
attività nel trimestre per un periodo inferiore al 40% del loro orario contrattuale
individuale.
L'orario teorico individuale del trimestre rappresenta il tetto massimo
di orario che si considera per il raggiungimento del 100% del premio teorico con
esclusione, pertanto, di percentuali superiori in funzione di maggiore attività
effettiva. Ai fini del raggiungimento del limite massimo del 100% concorreranno le
prestazioni straordinarie e supplementari.
4.2 beneficiari del premio semestrale
Il premio semestrale spetta ai lavoratori che, nell'ambito di un
medesimo rapporto di lavoro, nel mese di erogazione siano in servizio alla Divisione GM e
alle società stipulanti con contratto a tempo indeterminato, con Contratto di Formazione
e Lavoro, di apprendistato o a tempo determinato e che risultino aver maturato almeno 3
mesi di anzianità effettiva di servizio nel semestre di maturazione.
L'importo del premio semestrale del progresso del risultato secondo
quanto previsto al punto 1, lettera B, dopo essere stato ridotto del 30% come recupero
convenzionale dell'incidenza dei costi aziendali, verrà ripartito in funzione del numero
dei FTE in forza nella filiale alla fine dell'ultimo mese del semestre di premio nei vari
livelli di inquadramento, in modo da ottenere un valore di premio teorico di livello
relativo all'indicatore B "progresso di risultato" Si divide il montante semestrale
dell'indicatore progresso di risultato per la sommatoria del numero di FTE per livello
ponderati con il valore di riparametrazione di livello commisurata alla scala parametrale
100- 171:
Montante di premio progresso di risultato
LIVELLO |
PARAMETRO |
5° |
114,3 |
4° |
120,9 |
3° |
131,6 |
2° |
145,1 |
1° |
159,5 |
Q |
171,2 |
.
Il Premio teorico per livello così ottenuto verrà quindi
riproporzionato in funzione degli orari contrattuali individuali.
Infine, il Premio individuale sarà determinato in proporzione alle ore
di attività effettiva rispetto a quelle teoriche previste individualmente. A tal fine
sono considerate, oltre le ore di lavoro effettivo, anche le seguenti fattispecie:
- ferie;
- permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva;
- permessi sindacali;
- maternità obbligatoria;
- ricovero ospedaliero;
- infortunio professionale sul lavoro.
Sono esclusi dal premio tutti coloro i quali abbiano prestato effettiva
attività nel semestre per un periodo inferiore al 40% del loro orario contrattuale
individuale.
L'orario teorico individuale del semestre rappresenta il tetto massimo
di orario che si considera per il raggiungimento del 100% del premio teorico con
esclusione, pertanto, di percentuali superiori in funzione di maggiore attività
effettiva. Ai fini del raggiungimento del limite massimo del 100% concorreranno le
prestazioni straordinarie e supplementari.
5. INCIDENZE
Il Premio di Progresso è regolamentato in coerenza con gli
orientamenti delle parti sociali in materia, contenuti nel Protocollo del 23.7.93 e
richiamati dal vigente CCNL, e non è pertanto utile ai fini di alcun istituto legale e
contrattuale, ivi compreso il TFR.
Inoltre, stante la sua natura e valenza, è altresì da considerare
nell'ambito di quei trattamenti retributivi che, sempre in virtù delle intese del
23.7.93, sono destinati a godere di più favorevoli regimi contributivi, previdenziali o
fiscali. e, pertanto, detti regimi verranno applicati al Premio non appena introdotti.
6. SEDE DIVISIONALE
Per la sede divisionale, il premio di progresso verrà calcolato
utilizzando i medesimi parametri utilizzati per le filiali.
Per quanto riguarda il progresso di vendite, fermi restando i criteri
di calcolo e la tabella dei valori dei punti percentuali, verrà utilizzato il dato del
fatturato totale della divisione a parità di numero di punti di vendita.
Per quanto riguarda il progresso del risultato, fermi restando i
criteri di calcolo, il dato di riferimento è rappresentato dalla somma algebrica del
corrispondente valore dei punti di vendita della divisione a parità.
Il dato così risultante sarà quindi, riproporzionato in base al
rapporto tra il numero di full time equivalenti aventi diritto al premio (come definiti al
punto 4 c.1 ) che lavorano presso la sede centrale e la somma di quelli che lavorano
presso i punti di vendita della divisione.
7. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le parti si danno espressamente atto che la scansione temporale dei
Premi impedisce l'identificazione di risultati intermedi e parziali. Pertanto, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di erogazione, per qualunque
motivo essa sia avvenuta, il lavoratore non avrà diritto al Premio.
Allegato 3 GM
FONTI DEGLI ELEMENTI DI CALCOLO
Fonte : il Conto Gestionale delle singole unità di vendita
contiene tutti i dati necessari (di seguito riportati) per il calcolo del Premio.
Pertanto, alla fine di ogni semestre, verrà preso in considerazione il Conto Gestionale
Progressivo in corrispondenza della chiusura contabile del semestre / anno.
§ VENDITE
§ RISULTATO di PdV
Margine lordo commerciale Spese del P.d.V.
q Margine lordo
commerciale :
q Spese del P.d.V. :
DIVISIONE UPIM
In coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23
luglio 1993, le parti concordano di istituire un meccanismo di Premio correlato ai
risultati aziendali.
1. INDICATORI
Il Premio di Progresso UPIM è calcolato semestralmente a livello di
Magazzini Upim e si basa sui seguenti tre indicatori.
A. PROGRESSO DI VENDITE
Si definisce Progresso l'incremento delle vendite che un Magazzino Upim
realizza nel semestre rispetto al corrispondente semestre dell'anno precedente (ad es., il
semestre gennaio /giugno 2003 si raffronterà al semestre gennaio/ giugno 2002).
Il valore di quest'ultimo è adeguato con l'inflazione - dati ISTAT di
settore non alimentare - degli ultimi 12 mesi rilevata alla fine del sesto mese del
semestre precedente quello di Premio (ad es., per il semestre gennaio-giugno 2002, si
considera l'inflazione intercorsa tra il 1° luglio 2002 ed il 30 giugno 2003).
Il valore così adeguato viene sottratto al valore delle vendite del
semestre di riferimento. Se la differenza è positiva, il 2% di tale importo andrà a
costituire la prima parte del Premio di Progresso.
B. PROGRESSO DI CASH FLOW
Si definisce Progresso l'incremento del cash flow (per le definizioni,
vedi allegato 4 Upim) che un Magazzino realizza nel semestre rispetto al corrispondente
semestre dell'anno precedente (ad es., il semestre gennaio /giugno 2003 si raffronterà al
semestre gennaio/ giugno 2002).
Il valore di quest'ultimo è adeguato con l'inflazione - dati ISTAT di
settore non alimentare- degli ultimi 12 mesi rilevata alla fine del sesto mese del
semestre precedente quello di Premio (ad es., il semestre gennaio/giugno 2003 si
raffronterà al semestre gennaio/giugno 2002).
Il valore del cash-flow del corrispondente semestre dell'anno
precedente così adeguato , solo se positivo, viene sottratto al valore del cash-flow del
semestre di riferimento; nel caso in cui nel corrispondente semestre precedente il valore
del cash flow adeguato è negativo, la differenza si calcola rispetto a zero.
Se la differenza è positiva, il 10% dell'importo di tale differenza
andrà a costituire la seconda parte del Premio di Progresso.
C. PROGRESSO DEL CONTRIBUTO FINALE
Si definisce Progresso del contributo finale, l'incremento che un
Magazzino realizza nel semestre rispetto al corrispondente semestre dell'anno precedente
(ad es., il semestre gennaio/giugno 2003 si raffronterà al semestre gennaio/ giugno
2002).
Il valore di quest'ultimo, solo se superiore a zero, è adeguato con
l'inflazione - dati ISTAT di settore non alimentare - degli ultimi 12 mesi rilevata alla
fine del sesto mese del semestre precedente quello di Premio (ad es., il semestre gennaio
/giugno 2003 si raffronterà al semestre gennaio/ giugno 2002).
Il valore del corrispondente semestre dell'anno precedente così
adeguato, solo se positivo, viene sottratto al valore del contributo del semestre di
riferimento. Nel caso in cui nel corrispondente semestre dell'anno precedente il valore
del contributo è negativo, la differenza si calcola rispetto a zero.
Se la differenza è positiva, il 5% dell'importo di tale differenza
andrà a costituire la terza parte del Premio di Progresso.
DECORRENZA
Il suddetto meccanismo entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2. CALCOLO SEMESTRALE
I vari montanti - di miglioramento delle vendite (A), del Cash Flow (B)
e del contributo finale del magazzino (C) - ottenuti applicando le percentuali indicate,
si sommano tra loro, ogni semestre, e costituiscono l'importo globale di Premio di
Progresso semestrale da ridistribuire.
Questo importo rappresenterà il costo aziendale complessivo, con
l'esclusione di qualsiasi eventuale onere aggiuntivo per la Società.
Casi particolari
Nel caso ipotetico in cui vi sia solo Progresso di Vendite (Premio A),
ma non Progresso di Cash Flow (Premio B), si calcolerà comunque il 2% del Progresso di
Fatturato ma tale importo sarà diminuito del 20%.
Nel caso in cui, infine, un Magazzino Upim nel semestre non ottenga né
Progresso di vendite e di Cash flow, né miglioramento dei propri risultati, recupererà
nel solo semestre successivo unicamente l'abbassamento del Cash flow.
3. EROGAZIONE
Il Premio complessivo sarà calcolato ed erogato semestralmente come
una tantum, secondo lo schema di seguito riportato.
SEMESTRE DI MATURAZIONE |
MESI DI CALCOLO |
MESI DI EROGAZIONE |
Gennaio-Giugno |
Agosto |
Settembre |
Luglio- Dicembre |
Febbraio |
Marzo |
Il meccanismo previsto è tale da consentire il calcolo e l'
attribuzione del Premio di Progresso solo a partire dal primo semestre di Premio - come
identificato nella tabella precedente - il cui primo giorno sia successivo ad un anno
completo di esercizio dalla nuova apertura o dalla fine della ristrutturazione
(modifiche significative delle superficie di vendita e/o interventi strutturali generali).
Per tale periodo per i magazzini in ristrutturazione sarà corrisposta la quota della sede
divisionale.
4. BENEFICIARI
Il Premio spetta ai dipendenti che, nell'ambito di un medesimo rapporto
di lavoro, siano in servizio nel mese di erogazione alla Divisione UPIM e alle società
stipulanti con contratto a tempo indeterminato, con Contratto di Formazione e Lavoro, di
apprendistato e a tempo determinato e che risultino aver maturato almeno 3 mesi di
anzianità effettiva di servizio nel semestre di maturazione.
L'importo complessivo del Premio - dopo essere stato ridotto del 30%
come recupero convenzionale dell'incidenza dei costi aziendali - verrà ripartito in
funzione del numero di full-time equivalenti in forza nel magazzino Upim alla fine
dell'ultimo mese del semestre di Premio nei vari livelli di inquadramento, in modo da
ottenere un valore di Premio teorico di livello Si divide il montante semestrale di Premio per la sommatoria del
numero di FTE per livello ponderati con il valore di riparametrazione di livello
commisurata alla scala parametrale 100- 171:
Montante Complessivo di Premio
LIVELLO |
PARAMETRO |
5° |
114,3 |
4° |
120,9 |
3° |
131,6 |
2° |
145,1 |
1° |
159,5 |
Q |
171,2 |
.
Il Premio teorico per livello così ottenuto verrà quindi
riproporzionato in funzione degli orari contrattuali individuali.
Infine, il Premio individuale sarà determinato in proporzione alle ore
di attività effettiva rispetto a quelle teoriche previste individualmente. A tal fine
sono considerate, oltre le ore di lavoro effettivo, anche le seguenti fattispecie:
- ferie;
- permessi retribuiti di cui all'art. 68, Seconda Parte, del CCNL del
3.11.1994;
- permessi sindacali;
- maternità obbligatoria;
- ricovero ospedaliero;
- infortunio professionale sul lavoro.
Sono esclusi dal premio tutti coloro i quali abbiano prestato effettiva
attività nel semestre per un periodo inferiore al 40% del loro orario contrattuale
individuale.
L'orario teorico individuale del semestre rappresenta il tetto massimo
di orario che si considera per il raggiungimento del 100% del premio teorico con
esclusione, pertanto, di percentuali superiori in funzione di maggiore attività
effettiva. Ai fini del raggiungimento del limite massimo del 100% concorreranno le
prestazioni straordinarie e supplementari.
Il valore di detto Premio nel suo complesso annuale a regime non potrà
eccedere, per ogni lavoratore, l'importo di 1360 lordi per il 4° livello
(riproporzionato in rapporto agli orari individuali) e riparamentrato per gli altri
livelli secondo la scala paramentrale 100-171.
5. INCIDENZE
Il Premio di Progresso è regolamentato in coerenza con gli
orientamenti delle parti sociali in materia, contenuti nel Protocollo del 23.7.93 e
richiamati dal vigente CCNL, e non è pertanto utile ai fini di alcun istituto legale e
contrattuale, ivi compreso il TFR.
Inoltre, stante la sua natura e valenza, è altresì da considerare
nell'ambito di quei trattamenti retributivi che, sempre in virtù delle intese del
23.7.93, sono destinati a godere di più favorevoli regimi contributivi, previdenziali o
fiscali e, pertanto, detti regimi verranno applicati al Premio non appena introdotti.
6. SEDE DIVISIONALE
Per i servizi divisionali il Premio di Progresso si calcola secondo le
stesse modalità viste per i magazzini UPIM e con riferimento agli stessi indicatori di
Vendite (premio A), di Cash Flow (B) e di Contributo finale (C).
I risultati di riferimento sono, però, la somma algebrica di quelli
dei vari magazzini.
I montanti risultanti saranno quindi riproporzionati in base al
rapporto tra il numero di full-time
equivalenti aventi diritto al Premio (come definiti al punto 4, c.1)
che lavorano presso i Servizi
Centrali della divisione e la somma di quelli che lavorano presso i
magazzini.
La redistribuzione tra i beneficiari avverrà secondo le medesime
regole previste per i magazzini al punto 4.
7. DEPOSITO
Per il personale dipendente del deposito, il premio di progresso
saranno calcolate con le stesse modalità previste per il personale della sede
divisionale.
Nel calcolo del valore individuale, l'importo complessivo del premio
ridotto come per i punti di vendita, per recupero convenzionale dell'incidenza dei costi
aziendali, verrà ripartito in funzione del numero di full time equivalenti
complessivamente impiegati nel deposito e, quindi, determinato con le stesse modalità
previste per i punti di vendita.
8. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le parti si danno espressamente atto che la scansione temporale dei
Premi impedisce l'identificazione di risultati intermedi e parziali. Pertanto, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di erogazione, per qualunque
motivo essa sia avvenuta, il lavoratore non avrà diritto al Premio.
Allegato 4 UPIM
FONTI DEGLI ELEMENTI DI CALCOLO
Fonte : il Conto Gestionale delle singole unità di vendita
contiene tutti i dati necessari (di seguito riportati) per il calcolo del Premio.
Pertanto, alla fine di ogni semestre, verrà preso in considerazione il Conto Gestionale
Progressivo in corrispondenza della chiusura contabile del semestre / anno.
Margine lordo commerciale Spese dirette
gestibili dai P.d.V.
Cash flow lordo (Cash flow netto + Addebiti centrale + Affitti ) + Proventi oneri finanz. Ammortamenti tecnici Ammortamenti Immobil.
In relazione alla fase di costituzione del centro servizi in corso di
implementazione, le parti convengono di regolare in via transitoria i meccanismi di
salario variabile della area in questione.
Le parti convengono inoltre che, successivamente alla costituzione
operativa del centro servizi, si incontreranno per definire degli indicatori di risultato
direttamente collegati ad efficienza ed efficacia delle performances del centro servizi.
Pertanto, in attesa della definizione più dettagliata della struttura
operativa dello stesso, il premio variabile per i dipendenti delle funzioni centrali di
corporate e del Centro Servizi sarà calcolato come media dei risultati di riferimento dei
punti di vendita delle divisioni Super, Upim, GM e degli ipermercati cui si applicano gli
indicatori (A,B e C) del punto 1 Divisione Iper.
La redistribuzione tra i beneficiari avverrà secondo le medesime
regole previste per le Divisioni, con riferimento al riproporzionamento rispetto agli
orari contrattuali individuali e secondo le regole della riparametrazione della scala
100-171.
DECORRENZA
Il suddetto meccanismo entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
2. CALCOLO SEMESTRALE
Per ogni semestre, gennaio-giugno e luglio-dicembre si considera la
somma algebrica dei risultati di riferimento dei punti di vendita delle divisioni Super,
Upim, GM e degli ipermercati cui si applicano gli indicatori (A,B e C) del punto 1
Divisione Iper.
I montanti risultanti redistribuiti nel semestre nell'ambito dei punti
di vendita delle divisioni Super, Upim, GM e degli ipermercati cui si applicano gli
indicatori (A,B e C) del punto 1 Divisione Iper, per effetto dell'applicazione degli
indicatori divisionali, si sommano tra loro e verranno riproporzionati in base al rapporto
tra il numero di full-time equivalenti aventi diritto al Premio (come definiti ai punti 4,
c.1 delle divisioni) che lavorano presso i Servizi Centrali e la somma di quelli che
lavorano i punti di vendita delle divisioni Super, Upim, GM e degli ipermercati cui si
applicano gli indicatori (A,B e C) del punto 1 Divisione Iper. Questo importo
rappresenterà il costo aziendale complessivo, con l'esclusione di qualsiasi eventuale
onere aggiuntivo per la Società.
La redistribuzione tra i beneficiari avverrà secondo le medesime
regole previste per le divisioni.
3. EROGAZIONE
Il Premio complessivo sarà calcolato ed erogato semestralmente come
una tantum, secondo lo schema di seguito riportato:
SEMESTRI DI MATURAZIONE |
MESI DI CALCOLO |
MESI DI EROGAZIONE |
Gennaio giugno |
Agosto |
Settembre |
Luglio dicembre |
Febbraio |
Marzo |
4. BENEFICIARI
Il premio spetta ai dipendenti che, nell'ambito di un medesimo rapporto
di lavoro, nell'intero semestre di maturazione e nel mese di erogazione siano in servizio
alle funzioni centrali di corporate e al centro servizi e alle società che applicano il
presente accordo con contratto a tempo indeterminato, con Contratto di Formazione e
Lavoro, di apprendistato o a tempo determinato .
L'importo complessivo del Premio - dopo essere stato ridotto del 30%
come recupero convenzionale dell'incidenza dei costi aziendali - verrà ripartito in
funzione del numero di full-time equivalenti in forza nelle funzioni centrali di corporate
e nel centro servizi alla fine dell'ultimo mese del semestre di Premio nei vari livelli di
inquadramento, in modo da ottenere un valore di Premio teorico di livello Si divide il montante semestrale di Premio per la sommatoria del
numero di FTE per livello ponderati con il valore di riparametrazione di livello
commisurata alla scala parametrale 100-171.
Montante Complessivo di Premio
LIVELLO |
PARAMETRO |
5° |
114,3 |
4° |
120,9 |
3° |
131,6 |
2° |
145,1 |
1° |
159,5 |
Q |
171,2 |
.
Il Premio teorico per livello così ottenuto verrà quindi
riproporzionato in funzione degli orari contrattuali individuali.
Infine, il Premio individuale sarà determinato in proporzione alle ore
di attività effettiva rispetto a quelle teoriche previste individualmente. A tal fine
sono considerate, oltre le ore di lavoro effettivo, anche le seguenti fattispecie:
- ferie;
- permessi retribuiti previsti dalla contrattazione collettiva;
- permessi sindacali;
- maternità obbligatoria;
- ricovero ospedaliero;
- infortunio professionale sul lavoro.
Sono esclusi dal premio tutti coloro i quali abbiano prestato effettiva
attività nel semestre per un periodo inferiore al 40% del loro orario contrattuale
individuale.
L'orario teorico individuale del semestre rappresenta il tetto massimo
di orario che si considera per il raggiungimento del 100% del premio teorico con
esclusione, pertanto, di percentuali superiori in funzione di maggiore attività
effettiva. Ai fini del raggiungimento del limite massimo del 100% concorreranno le
prestazioni straordinarie e supplementari.
Il valore di detto Premio nel suo complesso annuale a regime non potrà
eccedere, per ogni lavoratore, l'importo di 1360 lordi per il 4° livello
(riproporzionato in rapporto agli orari individuali) e riparamentrato per gli altri
livelli secondo la scala paramentrale 100-171.
5. INCIDENZE
Il Premio di Progresso è regolamentato in coerenza con gli
orientamenti delle parti sociali in materia, contenuti nel Protocollo del 23.7.93 e
richiamati dal vigente CCNL, e non è pertanto utile ai fini di alcun istituto legale e
contrattuale, ivi compreso il TFR.
Inoltre, stante la sua natura e valenza, è altresì da considerare
nell'ambito di quei trattamenti retributivi che, sempre in virtù delle intese del
23.7.93, sono destinati a godere di più favorevoli regimi contributivi, previdenziali o
fiscali e, pertanto, detti regimi verranno applicati al Premio non appena introdotti.
6. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Le parti si danno espressamente atto che la scansione temporale dei
Premi impedisce l'identificazione di risultati intermedi e parziali. Pertanto, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al mese di erogazione, per qualunque
motivo essa sia avvenuta, il lavoratore non avrà diritto al Premio.
ART. 26 - DECORRENZA E DURATA
Salvo quanto previsto in relazione agli specifici istituti
contrattuali, il presente accordo entra in vigore dalla data odierna e scadrà in data 31
dicembre 2005. Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdettato
da una delle parti, tramite lettera raccomandata a.r., almeno tre mesi prima.
VERBALE DI ACCORDO
tra
le Segreterie Nazionali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, si
è svolto un confronto in materia di quota di salario variabile relativa agli anni 2001 e
2002 per quanto riguarda gli ambiti applicativi delle previgenti contrattazioni Rinascente
Sma 10.04.96, Migliarini 19.02.97, Sigros-Indis 15.07.97, Colmark del 6.12.97 come
modificato dai verbali del 21.05.99 e 9 settembre 99 e Nikelia
Le parti hanno convenuto, in data 9 maggio 2001, che i livelli di
efficienza conseguibili con l'anno 2001 sarebbero stati oggetto del confronto in corso, in
relazione al rinnovo della contrattazione integrativa aziendale.
Le parti hanno inoltre considerato che la parte economica per le unità
di vendita rientranti nell'ambito applicativo degli accordi Auchan Ipermercati del
10.03.98 e Rio 25.01.96 ha avuto corrente applicazione e che quindi sono escluse da quanto
stabilito tramite il presente verbale di accordo,. Hanno altresì esaminato i dati
derivanti dall'applicazione dei meccanismi di salario variabile previsti dalle altre
precedenti contrattazioni oggetto del presente rinnovo.
In considerazione della definizione nel nuovo Accordo Integrativo
Aziendale di differenti meccanismi di calcolo per i criteri di efficienza conseguibili,
convengono che la quota salariale variabile per gli anni 2001 e 2002 sarà calcolata
redistribuendo la media delle quote determinata a livello di unità di vendita per effetto
della applicazione dei vecchi meccanismi di calcolo previsti dai contratti Rinascente
Sma 10.04.96, Migliarini 19.02.97, Sigros-Indis 15.07.97, Colmark del 6.12.97 come
modificato dai verbali del 21.05.99 e 9 settembre 99, Nikelia
A seguito della particolare situazione economico finanziaria della
Upim, la stessa divisione determinerà la propria quota tramite la media dei risultati
conseguiti dai propri magazzini.
Le parti hanno verificano che i citati meccanismi di calcolo previsti
dai contratti indicati nel precedente terzo capoverso e applicati secondo i criteri
convenuti danno luogo all'erogazione nei relativi ambiti di applicazione delle seguenti
quote salariali variabili lorde una tantum nel corso della mensilità di seguito indicate:
Quota da erogare nel mese di novembre 2002
Divisione Upim: 250;
Divisione Grandi Magazzini: 300;
Divisione Super: 300;
Divisione Iper (Indis Iper Marche ed ex Città Mercato):
300;
Divisione Centrali Corporate 300.
Quota da erogare nel mese di gennaio 2003
Divisione Upim: 100;
Divisione Grandi Magazzini: 200;
Divisione Super: 200;
Divisione Iper (Indis Iper Marche ed ex Città Mercato):
200;
Divisione Centrali Corporate 200.
Tenuto conto della situazione della divisione Upim, le parti convengono
che, con la mensilità di febbraio 2005, sarà erogata ai dipendenti di tale divisione una
quota di 150 euro lordi a fronte del conseguimento di un risultato economico divisionale
dell'anno 2004 migliore rispetto ad una perdita di 1,5 milioni di euro.
Le predette quote saranno erogate ai lavoratori in servizio nel mese di
erogazione con contratto a tempo a tempo indeterminato, di formazione e lavoro e di
apprendistato e saranno riproporzionate in funzione dell'orario contrattuale individuale.
Le suddette quote saranno erogate in proporzione alla quota di
anzianità maturata nell'anno 2002 secondo le seguenti misure:
- in misura intera per coloro che alla data di erogazione avranno
un'anzianità pari o superiore a 9 mesi;
- in misura del 75% per coloro che alla data di erogazione avranno
un'anzianità compresa tra 6 e 8 mesi;
- in misura del 50% per coloro che alla data di erogazione avranno
un'anzianità compresa tra 2 e 5 mesi;
- in misura del 20% per coloro che alla data di erogazione avranno
un'anzianità inferiore ai 2 mesi.
Le suddette quote saranno assorbite dalle erogazioni eseguite negli
anni 2002 e 2001 a titolo di "bonus variabili" e "bonus periodali non
variabili" di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del punto 2 della
contrattazione Sigros-Indis del 19.12.94.
Le parti si danno atto che le suddette erogazioni esauriscono e
adempiono ad ogni effetto ogni previsione relativa alle quote di salario variabile legata
alla produttività degli anni 2001 e 2002 salvo quanto previsto dal presente accordo.
Letto confermato e sottoscritto
per le Società Filcams- CGIL
Fisascat-CISL
FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL UILTuCS-UIL
Verbale di consultazione da su Accordo Integrativo Aziendale
Gruppo La Rinascente
(da riconsegnare alla Federazione Nazionale entro e non oltre il 14/11/2002)
Sede:
Via...................................Città......................................
ASSEMBLEA SVOLTA IL...............................
Lavoratrici/tori interessati....................
Lavoratrici/tori presenti.......................
Partecipazione alla discussione n...........................
Risultato della votazione................................
Favorevoli............................Contrari.........................Astenuti
........................
Emendamenti
presentati:..............................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Risultati della votazione su singoli emendamenti:
1)
Favorevoli...............................Contrari.......................Astenuti......................
2)
Favorevoli...............................Contrari.......................Astenuti......................
3)
Favorevoli...............................Contrari.......................Astenuti......................
Le Segreterie Filcams/CGIL Fisascat/CISL Uiltucs/UIL