A quasi un anno dall'entrata in vigore del nuovo
Titolo V, e grazie, soprattutto, ad una sentenza della Corte Costituzionale (282/2002), è
possibile tentare un primo bilancio degli effetti (concreti e politici) della riforma.
Riforme Istituzionali
Nuovo TITOLO V: dalle prime certezze alcune ipotesi per il futuro
A quasi un anno dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V, e grazie, soprattutto, ad una
sentenza della Corte Costituzionale (282/2002),
è possibile tentare un primo bilancio degli effetti, sia concreti che politici, della
riforma.
A tale scopo, non si può prescindere da un esame dell'atteggiamento complessivamente
tenuto sino ad oggi dal Governo Berlusconi e dai Governi regionali.
Un dato che risalta, è la constatazione di un'inerzia di fondo, a tutti i livelli, che ha
significativamente congelato la Riforma del Titolo V, rinviando ad un futuro, ancora da
definire, sia l'attuazione della stessa che le eventuali correzioni.
Le Regioni, addirittura, si sono mostrate sin troppo sottomesse di fronte al non fare, o
al troppo fare in senso centralista, del Governo Berlusconi: poco o nulla sul fronte dei
nuovi Statuti; poco o nulla relativamente alle potestà legislative che il nuovo art. 117
affida alle Regioni.
Fosse stato l'Ulivo al Governo, con ogni probabilità avremmo invece assistito ad un
assalto all'arma bianca da parte dei Governatori polisti, Galan, Formigoni e Ghigo in
testa, sicuramente più risoluti nel reclamare ciò che il nuovo Titolo V della
Costituzione assegna loro.
Contrariamente a questo quadro istituzionale, dettato più dal colore politico dei Governi
che dal rispetto delle norme, dalla Consulta, attraverso la sentenza 282/2002 (giudizio
di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 26,
recante Sospensione della terapia elettroconvulsivante, della lobotomia prefrontale
e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 gennaio 2002), sono
arrivate le prime indicazioni riguardo ad una riforma costituzionale pienamente vigente e
produttiva di effetti concreti.
Ad onestà del vero, per alcune delle questioni affrontate, sono stati in gran parte
ribaditi concetti facilmente desumibili e già all'ordine del giorno, per quanto
inattuati, del dibattito politico.
In primo luogo, relativamente al modo d'individuazione dei limiti delle competenze
regionali e rispetto delle stesse, la Consulta ha affermato che si "deve oggi
muovere non tanto dalla ricerca di uno specifico titolo costituzionale di legittimazione
dellintervento regionale, quanto, al contrario, dalla indagine sulla esistenza di
riserve, esclusive o parziali, di competenza statale".
In altri termini, la potestà legislativa delle Regioni è oggi attribuita in via
generale, limitata soltanto dalle riserve, esclusive e parziali, di competenza statale,
come del resto facilmente desumibile dalla lettura del comma 4, art. 117 Cost: "Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato". Nell'affrontare
le eventuali invasioni di campo ad opera della legge regionale impugnata, la Corte ha
inoltre avuto modo di estendere il suo esame riguardo alla reale portata di contenuto di
alcune delle materie esclusive di competenza statale.
Tra le materie esclusive che potremmo definire di contenimento, nel senso della
disponibilità in capo al legislatore statale di significativi margini d'intervento per
correggere le eccessive disparità di trattamento, vi è, appunto, la previsione, al comma
2 punto m, art. 117 Cost., della "determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale". Riguardo a questa attribuzione, la Consulta si è
espressa nel senso di non considerarla "una materia in senso stretto",
bensì "una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le
materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie
per assicurare a tutti, sullintero territorio nazionale, il godimento di prestazioni
garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale
possa limitarle o condizionarle."
Se da un lato, quindi, si stringono le maglie per l'impugnabilità delle leggi regionali
da parte dello Stato; dall'altro lato non è possibile escludere l'esercizio di una
competenza statale, di tipo più generale, tale da investire tutte le materie, e questo al
fine di "assicurare a tutti, sullintero territorio nazionale, il godimento
di prestazioni garantite".
Da stabilire, quindi, quanto, attraverso questa competenza, il legislatore statale possa,
di fatto, allargare lo spettro reale del proprio intervento, anche, soprattutto, in
riferimento ai processi d'instaurazione, innanzi alla Corte, delle questioni di
legittimità costituzionale.
Lasciando da parte un attimo gli aspetti specifici affrontati nella sentenza, riguardo ad
alcuni limiti certi di questa competenza il testo costituzionale non lascia dubbi.
Laddove, infatti, nella Costituzione tedesca si parla d'interventi finalizzati a garantire
"eguali condizioni di vita" (art. 72), nel testo costituzionale
italiano questi interventi non dovrebbero spingersi oltre la determinazione (art. 117,
comma 2, punto m) e tutela (art. 120, comma 2) dei livelli essenziali
delle prestazioni. Si tratta di una differenza di non poco conto: nel caso tedesco, i
diritti che dovrebbero valere su tutto il territorio si autodeterminano, in modo certo,
indipendentemente dagli umori della politica, sulla base del principio delle eguali
condizioni di vita; nel caso del testo italiano, invece, la parità di trattamento
"ad un certo livello" (livelli essenziali) costituzionalizza la possibilità che
possano convivere, su tutto il territorio nazionale, diversi livelli di godimento dei
diritti a seconda della Regione di residenza.
A ciò si aggiunga che resta in ogni caso da stabilire se e come la competenza statale a
determinare i livelli delle prestazioni possa spingersi sino al punto d'individuare,
financo, i mezzi attraverso i quali realizzare i fini preposti; se non rientri, cioè,
nella competenza delle Regioni, l'individuazione, al fine di garantire i livelli delle
prestazioni sulla base delle particolarità locali, degli strumenti legislativi più
adatti.
Ritornando alla sentenza 282/2002, pur tenendo conto della
specificità delle questioni affrontate, si ha netta la sensazione di un orientamento
verso la non rilevanza della questione sollevata dal Governo in riferimento ai livelli
delle prestazioni. L'adozione o meno di determinate pratiche terapeutiche, infatti, più
che investire l'ambito delle competenze statale sui livelli essenziali, in una sorta di
logica conseguenza tra fini e mezzi, sino al punto, addirittura (secondo i rilievi mossi
dal Governo Berlusconi), da non potersi ammettere decisioni logicamente collocabili
preliminarmente alla determinazione dei livelli delle prestazioni (in altre parole,
secondo questa logica, qualsiasi attività legislativa delle Regioni che, in astratto,
potrebbe essere ritenuta preliminare a quella che potremmo ben definire "astratta
potenzialità del legislatore statale", su tutte le materie, di poter determinare i
livelli delle prestazioni, dovrebbe ricadere nel vizio d'incostituzionalità), si pone,
più correttamente, sul terreno della conformità dei mezzi adottati in riferimento a
quelli che sono i principi fondamentali i quali, soltanto, possono indirizzare le scelte
del legislatore.
"Nella specie la legge impugnata non riguarda tanto livelli di
prestazioni, quanto piuttosto lappropriatezza, sotto il profilo della loro efficacia
e dei loro eventuali effetti dannosi, di pratiche terapeutiche, cioè di unattività
volta alla tutela della salute delle persone, e quindi pone il problema della competenza a
stabilire e applicare i criteri di determinazione di tale appropriatezza, distinguendo fra
ciò che è pratica terapeutica ammessa e ciò che possa ritenersi intervento lesivo della
salute e della personalità dei pazienti, come tale vietato.
Sono coinvolti bensì fondamentali diritti della persona, come il diritto ad essere
curati e quello al rispetto della integrità psico-fisica e della personalità del malato
nellattività di cura, ma, più che in termini di determinazione di livelli
essenziali, sotto il profilo dei principi generali che regolano lattività
terapeutica.
4. Il punto di vista più adeguato, dunque, per affrontare la questione è
quello che muove dalla constatazione che la disciplina in esame concerne lambito
materiale della tutela della salute, che, ai sensi dellart. 117, terzo
comma, della Costituzione, costituisce oggetto della potestà legislativa concorrente
delle Regioni, la quale si esplica nel rispetto della competenza riservata allo Stato per
la determinazione dei principi fondamentali."
Al di là del chiaro tono complessivo delle affermazioni, è però
d'obbligo sottolineare come il passaggio, relativamente alla possibile incidenza della
legge regionale in esame con i livelli delle prestazioni, si presti ad ulteriori
elaborazioni. Le formule adottate non sono infatti tali da permettere di escludere,
categoricamente, la possibile invasione della competenza statale da parte della Regione:
"la legge impugnata non riguarda tanto livelli di prestazioni"; "ma,
più che in termini di determinazione di livelli essenziali"; "il
punto di vista più adeguato".
Lasciata, quindi, in qualche modo in sospeso la questione, la Corte è passata ad
esaminare la "potestà legislativa concorrente delle Regioni, la quale si esplica
nel rispetto della competenza riservata allo Stato per la determinazione dei
principi fondamentali", per arrivare, attraverso questa via, alla
dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge regionale in esame per il non
rispetto, appunto, dei principi fondamentali.
Importante, ai fini generali, il modo di procedere adottato dalla Corte per
l'individuazione di questi principi, che possono trarsi (confermando, per altro, un
orientamento generale sulla carta già largamente condiviso), anche in assenza di "leggi
statali nuove, espressamente rivolte a tale scopo. Specie nella fase della transizione dal
vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione regionale
concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali comunque risultanti
dalla legislazione statale già in vigore".
Per lo specifico della legge regionale in esame, inoltre: "Non può ingannare la
circostanza che non si rinvengano norme di legge statale esplicitamente volte a
disciplinare lammissibilità delle pratiche terapeutiche in esame, o delle pratiche
terapeutiche in generale. Anzi lassenza di siffatte statuizioni legislative concorre
a definire la portata dei principi che reggono la materia, e che, nella specie, non
possono non ricollegarsi anzitutto allo stesso sistema costituzionale."
Al di là degli aspetti particolari trattati, è agevole trarre, da queste considerazioni,
una regola di tipo generale:
per l'esercizio delle competenze legislative nell'ambito delle materie
concorrenti non è necessario attendere, nel concreto, che il Legislatore statale si
svegli dal proprio torpore mettendo finalmente mano a tutta la materia, potendo le Regioni
avere, come riferimento, in relazione all'individuazione dei principi fondamentali
riservati alla competenza statale, la legislazione statale già in vigore, nonché,
ovviamente, il sistema costituzionale stesso.
Le Regioni sono già da ora, quindi, nella
possibiltà di poter esercitare, appieno, le proprie competenze nell'ambito delle materie
concorrenti.
Da questa semplice considerazione, dovrebbero discendere alcune conseguenze sul piano
istituzionale.
Una questione che sicuramente merita di essere approfondita, è quella relativa alle
influenze che il nuovo Titolo V potrà esercitare sull'istituto del Referendum Abrogativo,
essendo questo uno degli strumenti a disposizione per intervenire sulla legislazione
statale.
Come si orienterà, ad esempio, la Consulta, quando dovrà decidere dell'ammissibilità
del quesito referendario presentato da Rifondazione Comunista per la modifica dell'art. 18
dello statuto dei lavoratori?
Sulla materia, "tutela e sicurezza del lavoro", a partire dall'ottobre 2001 le
competenze statali sono limitate e circoscritte alla sola determinazione dei principi
fondamentali; alle Regioni, quindi, la scelta dei mezzi più idonei per la realizzazione
di questi principi. Al riguardo, è forse bene ricordare un passaggio chiave della
sentenza (prima dell'approvazione del nuovo Titolo V) di ammissibilità del referendum
abrogativo dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori:
(sentenza 46/2000) ... è da escludere,
tuttavia, che la disposizione che si intende sottoporre a consultazione, per quanto
espressiva di esigenze ricollegabili ai menzionati principi costituzionali, concreti
l'unico possibile paradigma attuativo dei principi medesimi.
Pertanto, l'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di
espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, che risulta
ricondotta, nelle discipline che attualmente vigono sia per la tutela reale che per quella
obbligatoria, al criterio di fondo della necessaria giustificazione del licenziamento.
Né, una volta rimosso l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, verrebbe meno ogni tutela in
materia di licenziamenti illegittimi, in quanto resterebbe, comunque, operante
nell'ordinamento, anche alla luce dei principi desumibili dalla Carta sociale europea,
ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, la tutela obbligatoria
prevista dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla legge 11 maggio 1990,
n. 108, la cui tendenziale generalità deve essere qui sottolineata. |
Nel caso in esame, addirittura, si trattava di
tutelare principi costituzionali per i quali, in ogni caso, la Corte ritenne possibile
ammettere il quesito abrogativo sulla base della persistenza, nell'ordinamento, di altre
norme formalmente in grado di garantire la sanzionabilità e, quindi, l'obbligatoria
tutela nei confronti del licenziamento illegittimo; sancendo così, per il caso specifico,
ma potremmo dire più in generale, l'esistenza di una distinzione netta tra il contenuto
dei principi ed i mezzi idonei (senza per altro sentire l'esigenza di valutare nel merito
"se più o meno" idonei) a realizzarli.
Distinzione alla base, del resto, del sistema di competenze concorrenti realizzato con il
nuovo Titolo V.
Certamente, prevedere oggi, ciò che la Corte Costituzionale riterrà più opportuno di
fronte al quesito referendario proposto da Rifondazione comunista, non è impresa tra le
più facili; ciò che però non può essere escluso a priori, è la possibilità che la
Corte individui dei sopraggiunti motivi impliciti, derivanti dall'entrata in vigore delle
nuove norme costituzionali, tali da costringerla ad allargare la propria giurisprudenza in
materia di ammissibilità dei referendum, con le conseguenze che è facile immaginare.
Conseguenze che non potrebbero, a questo punto, non riflettersi anche sull'operato degli
altri soggetti istituzionali.
Sarebbe infatti paraddossale la coesistenza di Organi di garanzia ognuno con un proprio
indirizzo: da un lato la Consulta, che potrebbe non ammettere quesiti referendari per i
motivi su esposti; dall'altro lato un Presidente della Repubblica che, con troppa
facilità, potrebbe invece chiudere gli occhi anche di fronte a provvedimenti palesemente
invasivi delle competenze regionali, evitando di esercitare il diritto-dovere di rinviare
le leggi alle Camere.
1 ottobre 2001
Franco Ragusa
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