Opzione
per il sistema contributivo Circolare INPS n° 108/2002
facendo seguito alle precedenti comunicazioni (circolari n° 174, 144 e 127
dellanno 2001), torniamo sullargomento di cui alloggetto per fornire
ulteriori chiarimenti.
Come ricorderete lINPS aveva formulato riserve in materia di opzione al
sistema di calcolo contributivo:
-
per
gli assicurati con contribuzione in più gestioni assicurative;
-
per
i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata;
-
sulla
collocazione del quinquennio nel sistema contributivo per i lavoratori optanti
successivamente al 1° ottobre 2001.
A seguito delle risposte fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, lINPS ha emanato la circolare n° 108/2002.
Ai
fini dellaccertamento dellanzianità contributiva richiesta per poter
esercitare la facoltà di opzione si tengono conto dei seguenti criteri:
· per calcolare lanzianità
contributiva maturata al 31.12.1995 (dal 2 ottobre 2001 deve essere inferiore a 18
anni) e il requisito dellanzianità
contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo si
tiene conto dei periodi di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto nonché periodi versati in
altre regimi previdenziali ricongiunti oppure non ricongiunti ma a condizione che la normativa vigente consenta
il cumulo dei periodi assicurativi e periodi esteri totalizzati;
· il
periodo di maturazione di almeno 5 anni nel sistema
contributivo significa che i 5 anni devono essere maturati dopo il 1995 e non
dalla data dellesercizio dellopzione.
Attualmente può accadere che, a parità di contribuzione versata in gestioni diverse, ad alcuni lavoratori viene concessa la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo mentre ad altri viene negata.
Prendiamo ad esempio un assicurato iscritto nel FPLD dal 1986 a tuttoggi (10 anni di contribuzione al 31.12.95). A tale lavoratore viene negata la possibilità di poter optare al sistema contributivo se alla data del 31.12.95 risulta in possesso di altri 10 anni di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi poiché supera 18 anni di contribuzione (lart. 16 della legge 233/90 consente il cumulo dei periodi assicurativi).
Al contrario, invece, allo stato attuale della normativa, verrà concessa lopzione se al lavoratore, alla stessa data, oltre i 10 anni di contribuzione nel FPLD, risultano altri 10 anni di contribuzione versata nella gestione ex CPDEL dellINPDAP (senza richiesta di costituzione della posizione assicurativa di cui alla legge 322/58 o di ricongiunzione). Infatti non è ancora operante la normativa sulla totalizzazione di cui allart. 71 della legge 388/2000 (mancano decreti attuativi).
Il
Ministero del Welfare ha precisato che per quanto riguarda gli assicurati con
contribuzione in più gestioni assicurative il montante contributivo individuale debba essere
determinato attraverso conteggi separati per ciascuna gestione. Tale criterio deve
ritenersi operante, per evidenti esigenze di
armonizzazione, oltre che nei rapporti tra le
gestioni previdenziali dei lavoratori
dipendenti e le gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi anche nei rapporti tra la gestione
dei lavoratori dipendenti e le gestioni esclusive o sostitutive,
laddove non
sia stata effettuata alcuna ricongiunzione e sempre che la normativa vigente consenta il
cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, articolo 16 della legge 233/90,
totalizzazione ai sensi dellart. 71 della legge n° 388/2000).
LINPS ha fornito istruzioni per gli assicurati che possono far valere contribuzione accreditata nellAGO, nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi e nella gestione separata dei parasubordinati.
LIstituto previdenziale ha infatti precisato che, in caso di assicurati con
contribuzione accreditata fino al 31.12.95 sia nellAGO che nelle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, il montante contributivo
maturato alla stessa data (prima quota), da rivalutare fino alla data di liquidazione
della pensione, è costituito dalla somma dei singoli montanti calcolati in relazione
allanzianità contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni
previdenziali.
Come noto, il montante contributivo in regime di opzione della singola gestione è costituito dalla somma di due quote: la prima relativa allanzianità contributiva maturata al 31.12.1995 e la seconda relativa allanzianità successiva al 31.12.95.
La prima quota è data dal prodotto del montante medio (settimanale o mensile) riferito alla contribuzione del periodo di riferimento (ultimi 10 anni precedenti il 1996 per i lavoratori dipendenti privati e autonomi oppure il periodo 1.1.93-31.12.95 per i dipendenti pubblici) per lanzianità contributiva utile alla data del 31.12.95 (numero delle settimane o mesi), eventualmente ridotta per effetto della valutazione ponderata degli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento mediante il rapporto tra laliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote dei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata lopzione.
Rammentiamo che per calcolare il montante del periodo di riferimento si sommano tutti gli importi rivalutati derivanti dallapplicazione dellaliquota di finanziamento prevista in ciascun periodo (eventualmente maggiorata, dall1.1.93, dell1% sulla quota retributiva eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile) sulle retribuzioni imponibili annue, nei limiti del tetto contributivo. Dividendo il risultato per il numero delle settimane (o mesi) componenti il periodo si ottiene il montante medio (vedi nostre circolari n° 127 del 30 luglio 2001 e n° 174 del 20.12.2001).
Ai lavoratori autonomi, per i periodi precedenti il 1° luglio 1990, si applicano le aliquote contributive vigenti a tale data, ossia 12% per artigiani e commercianti e 14% per CD/CM. Per i dipendenti iscritti ai fondi esclusivi e sostitutivi laliquota annua non può superare quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ai dipendenti statali si applicano le aliquote del FPLD.
Il
meccanismo della valutazione ponderata, introdotto con la legge n° 248/2001, ha leffetto
di ridurre lanzianità contributiva accreditata nel periodo precedente quello di
riferimento (ovviamente lanzianità contributiva non viene ridotta per i
lavoratori privi di contribuzione nel periodo precedente a quello di riferimento).
Nel calcolare la prima quota del montante, come possiamo notare negli esempi allegati alla circolare di cui alloggetto, lINPS individua il periodo di riferimento (ultimi 10 anni di contribuzione precedenti il 1996 per dipendenti privati e autonomi) per ciascuna gestione ma applica la valutazione ponderata solo nelle gestioni con unanzianità contributive superiori a 10 anni alla data del 31.12.95 (dallinizio dellassicurazione).
Di conseguenza, nel caso di contribuzione mista (FPLD e gestione speciale autonomi), lanzianità contributiva:
· viene ridotta nella gestione con oltre 10 anni di contribuzione al 31.12.95 negli anni antecedenti il periodo di riferimento (settimane eccedenti le 520 andando a ritroso dal 31.12.95) per effetto della valutazione ponderata ma non viene ridotta nella gestione con anzianità contributiva inferiore o pari a 10 anni;
· non viene ridotta in nessuna gestione quando le singole anzianità contributive non superano 10 anni alla data del 31.12.95.
Il montante contributivo per i periodi successivi al 1995 (seconda quota) viene determinata con i criteri stabiliti nella legge n° 335/95, articolo 1, comma 6, sulla base del 33% dellimponibile contributivo di ciascun anno per i lavoratori dipendenti e del 20% per gli autonomi, rivalutato su base composta alla fine di ciascun anno con esclusione della contribuzione relativa allultimo anno in base alla variazione del PIL dellultimo quinquennio.
Per i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata ed in possesso di altra contribuzione precedente allanno 1996, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che hanno facoltà di chiedere nellambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dellarticolo 3 del decreto ministeriale n. 282/96, a condizione che abbiano maturato unanzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dellarticolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dallarticolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355 il quale ha espunto dal corpo del testo di riferimento agli assicurati di cui allarticolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico. Pertanto, i lavoratori che possono far valere unanzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il 1° ottobre 2001, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nellambito della gestione separata il computo dei predetti contributi.
Il
Ministero del Welfare ha altresì precisato che ai fini della determinazione della prima
quota di montante si applicano le aliquote contributive delle singole gestioni di
appartenenza, quindi, in
caso di lavoratori parasubordinati con contribuzione mista (AGO e gestioni speciali
lavoratori autonomi) accreditata fino al 31.12.95, il montante contributivo della prima
quota sarà costituito dalla somma dei singoli montanti calcolati in relazione
allanzianità contributiva maturata nel periodo di iscrizione alle singole gestioni
previdenziali, come sopra specificato.
Nel calcolare la quota di montante successiva al 1995, laliquota di computo per i lavoratori parasubordinati è pari al 10%, elevata, per i soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, al 12,5% nel biennio 1998/99, al 14,5% nel biennio 2000/2001 e al 15,5% dal 1° gennaio 2002.
LINPS precisa inoltre che saranno respinte le domande di opzione presentate dopo il 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.95, anche se iscritti alla gestione separata.
Dal momento che dal 2 ottobre 2001 la facoltà di opzione può essere esercitata solo dai destinatari del sistema misto, a nostro avviso, i lavoratori parasubordinati con unanzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31.12.95 risultano i più penalizzati, poiché, oltre a non poter più esercitare tale facoltà, sono esclusi - al contrario di altri lavoratori - anche dalla possibilità di poter conseguire la pensione di anzianità prevista nel sistema retributivo e misto, tranne nei casi di autorizzazione alla prosecuzione volontaria prima della data dinizio dellobbligo assicurativo della gestione separata (articolo 5 del decreto legislativo n° 282/96).
Ad esempio, un lavoratore di 57 anni detà, destinatario del sistema retributivo, attualmente con 30 anni di contribuzione nel FPLD e 5 anni di contribuzione nella gestione separata INPS, non può esercitare lopzione per andare in pensione prima del raggiungimento delletà pensionabile (60 anni se donna o 65 anni se uomo) e non può conseguire la pensione di anzianità.
La facoltà di opzione, una volta esercitata, è irrevocabile.
Pertanto, prima di
esercitare il diritto di opzione, consigliamo di richiedere allIstituto
Previdenziale leffettuazione del doppio calcolo, a norma dellarticolo 69,
comma 6, della legge n° 388/2000.
La Direzione Centrale
dellINPS, nella circolare di cui alloggetto, invita le proprie sedi a
rilasciare gli schemi di calcolo con immediatezza.
Per quanto riguarda i lavoratori con contribuzione mista e in fondi dove la normativa vigente non consente il cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio FPLD e Fondo esclusivo), lINPS fornirà i relativi criteri operativi dopo lemanazione dei previsti decreti di attuazione della normativa sulla totalizzazione.
Sarà nostra cura aggiornarvi prontamente in merito non appena gli istituti
previdenziali forniranno ulteriori precisazioni.