D.l. 9 settembre 2002 n. 195 e circolare n. 14 del 9 settembre 2002 sulla legalizzazione del lavoro irregolare svolto dai lavoratori immigrati non comunitari
di Vittorio Angiolini

 

Il recente decreto-legge n. 195 del 2002, in combinazione con la circolare esplicativa n. 14 del Ministro dell’Interno, si presta ad osservazioni sia sui risvolti applicativi sia sul piano dell’incostituzionalità. Si lascia da parte peraltro, in questa sede, la questione dei rilievi dattiloscopici, che è di più largo raggio e trascende il tema dell’immigrazione, dal momento che il dl n. 195 vorrebbe in prospettiva introdurli come imposti anche per la generalità dei cittadini (comma 7 dell’art. 2).

In questi limiti, occorre anzitutto notare:

1) il presupposto per la cd. “sanatoria”, secondo l’art. 1, comma 1 del dl. n. 195 del 2002, è che il lavoratore immigrato extra-comunitario, ancorché in “posizione irregolare”, sia stato “occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore”, ossia nel periodo dal 10 giugno al 10 settembre 2002.

Questa previsione, correttamente interpretata per il suo tenore letterale, dovrebbe ammettere la “sanatoria” per gli immigrati che abbiano lavorato anche solo per una parte del periodo dal 10 giugno al 10 settembre 2002: ad es. anche per il lavoratore che avesse lavorato in luglio, e non in agosto, la “sanatoria” dovrebbe essere egualmente  ammessa.

La circolare n. 14 del Ministro dell’Interno sembra invece voler suggerire un’interpretazione diversa, dichiaratamente “restrittiva”, per cui occorrerebbe, per la “regolarizzazione”, aver lavorato ininterrottamente “almeno per i tre mesi”, e cioè dal 10 giugno al 10 settembre 2002.

Questa interpretazione è palesemente errata, anche per la premessa su cui vorrebbe fondarsi, e cioè che “il contributo forfettario che il datore di lavoro versa è “pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato”; infatti, il contributo di cui al comma 3, lett. b) dell’art. 1 del dl n. 195 del 2002, per l’essere appunto ex professo definito dal legislatore “forfettario” e liquidato direttamente nella misura fissa di “700 euro”, solo del tutto arbitrariamente può essere messo in relazione e collegato ad un qualunque determinato periodo di lavoro o contributivo. Si tratta soltanto di una somma fissata, in modo autonomo, come costo della “regolarizzazione”.

C’è oltretutto da aggiungere, al riguardo, che anche qualora il disposto munque restituire una qualche credibilità all’interpretazione “restrittiva” del Ministero dell’Interno, ciò non sarebbe per sé sufficiente ad escludere la “sanatoria”, in base alla più corretta interpretazione del comma 1 dell’art. 1, per chi abbia lavorato solo per un tratto del periodo dal 10 giugno al 10 settembre 2002. Si deve invero tenere presente la circostanza che, da un lato, gli emendamenti al decreto-legge introdotti dalla legge di conversione non sono normalmente retroattivi e che , d’altro lato, la retroattività di tali emendamenti, quando vi fosse, andrebbe contro l’opinione di molta dottrina circa la lettura in punto dell’art. 77 cost.

Inoltre, e comunque, l’interpretazione “restrittiva” del Ministero dell’Interno va incontro ad importanti rilievi di incostituzionalità, sotto il profilo della “orragionevolezza” (art. 3 cost.).

Bisogna considerare, in proposito, che stiamo parlando di “sanatoria” per lavoratori non regolarmente assunti, i quali, come tali, non hanno tutela per i licenziamenti, né possono godere di diritti fondamentali per tutti i lavoratori, come quelli al riposo ed a veder riconosciuta la malattia. L’interpretazione data dal Ministro dell’Interno, nel richiedere per la “regolarizzazione” un rapporto di lavoro ininterrotto nei tre mesi (10 giugno-10 settembre 2002) è dunque paradossale, oltre che incostituzionale, perché potrebbe mettere “irragionevolmente” in posizione deteriore, ai fini della “sanatoria”, proprio quei lavoratori i quali, oltre all’essere “irregolari”, abbiano subito dal datore di lavoro suprusi ulteriori, corrispondenti nell’effettività ad un licenziamento arbitrario, si siano ammalati o, semplicemente, abbiano fruito, almeno di fatto, di un periodo di riposo ordinariamente dovuto a qualsiasi lavoratore;


2) a rilievi di incostituzionalità si presta, poi, l’art. 1, comma 8 del dl. n. 195 del 2002, là dove, con criterio di automaticità, vieta la “sanatoria” per immigrati i quali siano stati anche solo “denunciati” per determinati reati, senza nel contempo prevedere che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Che determinati accertamenti compiuti in sede penale possano essere resi rilevanti e valorizzati in una procedura amministrativa, qual è quella di “regolarizzazione” dei lavoratori immigrati, potrebbe, si badi, essere normale. Non sembra, però, sia corretto che una semplice “denuncia”, la quale di per sé non comporta proprio nulla di accertato, possa essere ritenuta determinante per l’esito di un procedimento amministrativo, in modo meccanico ed in assenza di qualunque autonoma valutazione della pubblica amministrazione.

Certamente, la presunzione di “non colpevolezza” di cui all’art. 27 cost. non equivale ad una presunzione di innocenza, nel senso che non esclude che quanto accertato medio tempore in un processo penale possa vedersi accordato un qualche effetto nell’ordinamento; purché, però, un tale effetto sia “ragionevole” e “proporzionato” anche al grado di affidabilità giuridicamente riconosciuto agli accertamenti penali effettuati.

E’ invece “irragionevole”, “sproporzionato” e dunque lesivo della presunzione di “non colpevolezza” l’accordare, come vorrebbe il dl. n. 195 del 2002, un effetto pregiudizievole di ampia portata, come il divieto di “regolarizzazione”, ad una semplice “denuncia” la cui affidabilità, in sé, è pressoché nulla;


3) un cenno merita, infine, la davvero singolare previsione dell’art. 2, comma 9 dell’art. 2 del dl n. 195 del 2002 il quale, non si sa bene se solo per chi sia soggetto a “sanatoria” o per tutti gli immigrati, dà diritto al datore di lavoro di ripetere dal lavoratore, per una somma mensile massima pari ad un terzo della retribuzione, le spese sostenute per l’alloggio ex art. 6 della l. 30 luglio 2002 n. 189.

Si tratta di una previsione anch’essa priva, sotto il profilo costituzionale, di qualunque “ragionevolezza”.

Infatti, proprio per l’art. 6 della l. n. 189 del 2002, la disponibilità dell’alloggio è “garanzia da parte del datore di lavoro”; mentre, una volta che una tale garanzia vada a gravare economicamente l’immigrato - come vorrebbe il dl. n. 195 del 2002 in patente contraddizione con l’impianto stesso della l. n. 189 del 2002 - non si comprende oltretutto il perché, a differenza di qualunque altro lavoratore, l’immigrato medesimo non debba avere neppure la libertà di scegliersi la casa e di stabilire quanto la scelta stessa debba gravare sulla propria retribuzione.

D’altro canto, questa “irragionevolezza” non può che essere aggravata dalla circostanza che l’art. 36 cost. esige, per ogni lavoratore ancorché immigrato, una retribuzione “proporzionata” alla quantità e qualità del lavoro “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”: come può essere tale una retribuzione che può essere vistosamente decurtata per effetto di una scelta del datore del lavoro, per giunta relativa a garanzie le quali, sino a che l’art. 6 della l. n. 189 del 2002 non sia abrogato, dovrebbero essere assicurate, nel proprio interesse, dal datore di lavoro medesimo ?