D.l. 9 settembre 2002 n. 195 e circolare n.
14 del 9 settembre 2002 sulla legalizzazione del lavoro
irregolare svolto dai lavoratori immigrati non comunitari
di Vittorio Angiolini
Il
recente decreto-legge n. 195 del 2002, in combinazione
con la circolare esplicativa n. 14 del Ministro dellInterno,
si presta ad osservazioni sia sui risvolti applicativi
sia sul piano dellincostituzionalità. Si lascia da
parte peraltro, in questa sede, la questione dei rilievi
dattiloscopici, che è di più largo raggio e trascende
il tema dellimmigrazione, dal momento che il dl n.
195 vorrebbe in prospettiva introdurli come imposti anche
per la generalità dei cittadini (comma 7 dellart.
2).
In
questi limiti, occorre anzitutto notare:
1) il presupposto per la cd. sanatoria,
secondo lart. 1, comma 1 del dl. n. 195 del 2002,
è che il lavoratore immigrato extra-comunitario,
ancorché in posizione irregolare, sia stato
occupato, nei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore, ossia nel periodo dal 10 giugno
al 10 settembre 2002.
Questa
previsione, correttamente interpretata per il suo tenore
letterale, dovrebbe ammettere la sanatoria
per gli immigrati che abbiano lavorato anche solo per una
parte del periodo dal 10 giugno al 10 settembre 2002: ad
es. anche per il lavoratore che avesse lavorato in
luglio, e non in agosto, la sanatoria
dovrebbe essere egualmente ammessa.
La
circolare n. 14 del Ministro dellInterno sembra
invece voler suggerire uninterpretazione diversa,
dichiaratamente restrittiva, per cui
occorrerebbe, per la regolarizzazione, aver
lavorato ininterrottamente almeno per i tre mesi,
e cioè dal 10 giugno al 10 settembre 2002.
Questa
interpretazione è palesemente errata, anche per la
premessa su cui vorrebbe fondarsi, e cioè che il
contributo forfettario che il datore di lavoro versa è
pari allimporto trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato; infatti, il
contributo di cui al comma 3, lett. b) dellart. 1
del dl n. 195 del 2002, per lessere appunto ex
professo definito dal legislatore forfettario
e liquidato direttamente nella misura fissa di 700
euro, solo del tutto arbitrariamente può essere
messo in relazione e collegato ad un qualunque
determinato periodo di lavoro o contributivo. Si tratta
soltanto di una somma fissata, in modo autonomo, come
costo della regolarizzazione.
Cè
oltretutto da aggiungere, al riguardo, che anche qualora
il disposto munque restituire una qualche credibilità
allinterpretazione restrittiva del
Ministero dellInterno, ciò non sarebbe per sé
sufficiente ad escludere la sanatoria, in
base alla più corretta interpretazione del comma 1 dellart.
1, per chi abbia lavorato solo per un tratto del periodo
dal 10 giugno al 10 settembre 2002. Si deve invero tenere
presente la circostanza che, da un lato, gli emendamenti
al decreto-legge introdotti dalla legge di conversione
non sono normalmente retroattivi e che , daltro
lato, la retroattività di tali emendamenti, quando vi
fosse, andrebbe contro lopinione di molta dottrina
circa la lettura in punto dellart. 77 cost.
Inoltre,
e comunque, linterpretazione restrittiva
del Ministero dellInterno va incontro ad importanti
rilievi di incostituzionalità, sotto il profilo della
orragionevolezza (art. 3 cost.).
Bisogna
considerare, in proposito, che stiamo parlando di sanatoria
per lavoratori non regolarmente assunti, i quali, come
tali, non hanno tutela per i licenziamenti, né possono
godere di diritti fondamentali per tutti i lavoratori,
come quelli al riposo ed a veder riconosciuta la
malattia. Linterpretazione data dal Ministro dellInterno,
nel richiedere per la regolarizzazione un
rapporto di lavoro ininterrotto nei tre mesi (10
giugno-10 settembre 2002) è dunque paradossale, oltre
che incostituzionale, perché potrebbe mettere irragionevolmente
in posizione deteriore, ai fini della sanatoria,
proprio quei lavoratori i quali, oltre allessere
irregolari, abbiano subito dal datore di
lavoro suprusi ulteriori, corrispondenti nelleffettività
ad un licenziamento arbitrario, si siano ammalati o,
semplicemente, abbiano fruito, almeno di fatto, di un
periodo di riposo ordinariamente dovuto a qualsiasi
lavoratore;
2) a rilievi di incostituzionalità si presta, poi, lart.
1, comma 8 del dl. n. 195 del 2002, là dove, con
criterio di automaticità, vieta la sanatoria
per immigrati i quali siano stati anche solo denunciati
per determinati reati, senza nel contempo prevedere che
sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna. Che
determinati accertamenti compiuti in sede penale possano
essere resi rilevanti e valorizzati in una procedura
amministrativa, qual è quella di regolarizzazione
dei lavoratori immigrati, potrebbe, si badi, essere
normale. Non sembra, però, sia corretto che una semplice
denuncia, la quale di per sé non comporta
proprio nulla di accertato, possa essere ritenuta
determinante per lesito di un procedimento
amministrativo, in modo meccanico ed in assenza di
qualunque autonoma valutazione della pubblica
amministrazione.
Certamente,
la presunzione di non colpevolezza di cui allart.
27 cost. non equivale ad una presunzione di innocenza,
nel senso che non esclude che quanto accertato medio
tempore in un processo penale possa vedersi accordato un
qualche effetto nellordinamento; purché, però, un
tale effetto sia ragionevole e proporzionato
anche al grado di affidabilità giuridicamente
riconosciuto agli accertamenti penali effettuati.
E
invece irragionevole, sproporzionato
e dunque lesivo della presunzione di non
colpevolezza laccordare, come vorrebbe il dl.
n. 195 del 2002, un effetto pregiudizievole di ampia
portata, come il divieto di regolarizzazione,
ad una semplice denuncia la cui
affidabilità, in sé, è pressoché nulla;
3) un cenno merita, infine, la davvero singolare
previsione dellart. 2, comma 9 dellart. 2 del
dl n. 195 del 2002 il quale, non si sa bene se solo per
chi sia soggetto a sanatoria o per tutti gli
immigrati, dà diritto al datore di lavoro di ripetere
dal lavoratore, per una somma mensile massima pari ad un
terzo della retribuzione, le spese sostenute per lalloggio
ex art. 6 della l. 30 luglio 2002 n. 189.
Si
tratta di una previsione anchessa priva, sotto il
profilo costituzionale, di qualunque ragionevolezza.
Infatti,
proprio per lart. 6 della l. n. 189 del 2002, la
disponibilità dellalloggio è garanzia da
parte del datore di lavoro; mentre, una volta che
una tale garanzia vada a gravare economicamente limmigrato
- come vorrebbe il dl. n. 195 del 2002 in patente
contraddizione con limpianto stesso della l. n. 189
del 2002 - non si comprende oltretutto il perché, a
differenza di qualunque altro lavoratore, limmigrato
medesimo non debba avere neppure la libertà di
scegliersi la casa e di stabilire quanto la scelta stessa
debba gravare sulla propria retribuzione.
Daltro
canto, questa irragionevolezza non può che
essere aggravata dalla circostanza che lart. 36
cost. esige, per ogni lavoratore ancorché immigrato, una
retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del lavoro sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia unesistenza libera e dignitosa:
come può essere tale una retribuzione che può essere
vistosamente decurtata per effetto di una scelta del
datore del lavoro, per giunta relativa a garanzie le
quali, sino a che lart. 6 della l. n. 189 del 2002
non sia abrogato, dovrebbero essere assicurate, nel
proprio interesse, dal datore di lavoro medesimo ?
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