IPOTESI
DI ACCORDO
GRUPPO COIN Il giorno
19 settembre 2002 in Roma, tra
- - Gruppo COIN
S.p.A. rappresentato dai Sigg.
Nicola Scattolin, Ugo Turi,
Giuseppe Cavattoni, Rosa Civiero,
Paolo Paccagnan, Fabio Zonta,
Giovanni Cologni
e
-
FILCAMS-CGIL, rappresentata dal
Segretario Generale Sig. Ivano
Corraini e dal Segretario
Nazionale Sig. Luigi Coppini
-
FISASCAT-CISL, rappresentata dal
Segretario Generale Sig. Gianni
Baratta e dal Segretario
Nazionale Sig. Mario Piovesan
- UILTuCS-UIL,
rappresentata dal Segretario
Generale Sig. Brunetto Boco e dal
Segretario Nazionale Sig. Gianni
Rodilosso
alla presenza di una
rappresentanza delle strutture sindacali
territoriali e del Coordinamento Sindacale
Aziendale,
si è concordato quanto segue:
PREMESSA
Il Gruppo COIN, dopo
l'acquisizione della Standa non-food avvenuta il
1.01.1999 e la successiva riconversione della
maggior parte delle Filiali nei diversi format
gestiti dal Gruppo (Oviesse, Coin, Act, Kid's
Planet e Bimbus), ha assunto la leadership in
Italia della Grande Distribuzione nell'ambito del
settore tessile-abbigliamento.
Nel 2001 il Gruppo COIN ha
inoltre acquisito la società tedesca Kaufhalle
ed ha dato quindi corso alla riconversione di
parte delle Filiali nel format Oviesse ponendo
così i presupposti per un graduale processo di
internazionalizzazione dell'Azienda.
Tale realtà commerciale
costituisce un importante riferimento nel
contesto europeo e consente al Gruppo COIN di
consolidare nel breve periodo la propria
leadership nel mercato nazionale e sviluppare nel
medio-lungo periodo una più ampia penetrazione
nei mercati europei.
Le parti ritengono, nella
condivisione degli obiettivi previsti dal
protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 su costo
del lavoro e assetti contrattuali, che il rinnovo
del Contratto Integrativo debba tener conto delle
compatibilità economico-gestionali complessive
dell'impresa, proiettata a competere in una
economia sempre più orientata al libero mercato
e debba individuare conseguentemente un iter
armonico e coerente del processo normativo tale
da consentire all'Azienda la massima
competitività, presupposto fondamentale anche
per un'ottimizzazione dei rapporti interni e per
un miglioramento delle condizioni normative ed
economiche dei lavoratori di Gruppo COIN.
Si pone, quindi, l'esigenza di
pervenire tramite il rinnovo del Contratto
Integrativo Aziendale alla formulazione di un
unico testo normativo riguardante la gestione dei
rapporti di lavoro e applicabile a tutti i
dipendenti del Gruppo; differenziando tuttavia
eventuali situazioni specifiche connesse alle
diverse modalità organizzative, economiche e
commerciali attraverso le quali i diversi
business manifestano le proprie specificità nei
mercati territoriali.
AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente contratto integrativo si
applica al personale dipendente di tutte le
unità di Gruppo COIN ove trova applicazione il
C.C.N.L. del Commercio e sostituisce, per le
parti normate dal presente C.I.A., ogni e
qualsiasi altra intesa sottoscritta dalle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente
accordo.
RELAZIONI SINDACALI
DIRITTI DI
INFORMAZIONE-VERIFICA E MATERIE DEL CONFRONTO
Le parti confermano la
necessità di consolidare un sistema relazionale
univoco di riferimento nel confronto negoziale a
tutti i livelli.
A tal fine si conviene sul
carattere preventivo della informazione da parte
aziendale così da consentire, ove necessario,
l'apertura di un confronto tra le parti secondo
una logica di competenza per territorio e
materia.
L'informazione avrà carattere
periodico anche in rapporto allo stato di
avanzamento dei programmi aziendali e avverrà,
di norma, una volta all'anno ed in ogni caso a
richiesta delle parti o di una di esse.
LIVELLO NAZIONALE
Attiene a tale livello
l'informazione ed il confronto anche al fine di
realizzare intese su:
- strategie di Gruppo e
delle singole Divisioni;
- sviluppo ed
investimenti;
- andamento economico e
relativi bilanci;
- evoluzioni delle
strategie commerciali;
- innovazione
tecnologiche e relativi programmi di
attuazione;
- processi di
riorganizzazione e ristrutturazione;
- appalti e
terziarizzazioni;
- occupazione e sue
dinamiche;
- programmi di
formazione e addestramento;
- mercato del lavoro:
C.F.L., apprendistato, contratti a
termine, lavoro interinale, merchandiser
e altre eventuali tipologie ;
- andamento e risultati
dei programmi di gestione delle
situazioni critiche aziendali;
- azioni positive e pari
opportunità;
- coordinamento e
indirizzo commissione paritetica
nazionale;
- ambiente e salute;
- salario variabile;
- professionalità e
livelli di inquadramento.
LIVELLO TERRITORIALE
Attiene a tale livello
l'informazione e il confronto, anche al fine di
realizzare intese, sulle medesime materie
previste dal livello nazionale, in relazione agli
effetti che le stesse materie possono determinare
sulla struttura produttiva, occupazionale ed
organizzativa dei singoli territori.
LIVELLO DI FILIALE
Attiene a tale livello
l'informazione, anche mediante documentazione
scritta, ed il confronto anche per realizzare
intese sulle seguenti tematiche:
- organizzazione del
lavoro, organici e loro composizione;
- progetti di
riorganizzazione e ristrutturazione delle
unità produttive;
- occupazione e lavoro
supplementare del personale part-time;
- attuazione degli
accordi vigenti in materia di riduzione e
di distribuzione
- dell'orario di lavoro;
- obiettivi e risultati
economico commerciali riferiti alla
produttività;
- ambiente di lavoro e
tutela della salute;
- verifica su
professionalità e livelli di
inquadramento.
COMMISSIONE PARITETICA
NAZIONALE
Le parti confermano la
validità di quanto concordato in data 30.10.2000
e successivamente in data 26.06.2001 per quanto
riguarda la Commissione Paritetica Nazionale che
ha il compito di dare corretta interpretazione
delle norme contrattuali di secondo livello,
anche tenendo conto della volontà negoziale
delle parti.
Si conferma che l'attivazione
della Commissione può avvenire a richiesta
scritta di una delle parti su specifici quesiti
presentati anche da parte di singoli
rappresentanti sindacali o dalle OO.SS.
Territoriali.
La riunione della Commissione
sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno,
comunicati dalla parte richiedente l'incontro,
dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della convocazione.
COMITATO AZIENDALE EUROPEO
(C.A.E.)
Il processo di
internazionalizzazione di Gruppo COIN, oggi in
fase iniziale, è caratterizzato da una forte
volontà aziendale di sviluppare nel medio lungo
periodo la propria presenza nel mercato europeo.
L'esperienza in corso nel
mercato tedesco, è tuttora in una fase di studio
ed approfondimento propedeutica alla
razionalizzazione ed ottimizzazione sia
dell'offerta commerciale che delle strutture
organizzative.
Si conviene, pertanto, di
rinviare l'attivazione della procedura per la
costituzione del Comitato Aziendale Europeo ad
una fase di maggior consolidamento
dell'esperienza estera aziendale e comunque entro
il Gennaio 2004.
Nel contempo, l'Azienda
fornirà una volta all'anno alle Segreterie
Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
informazioni e documentazioni circostanziate
sull'andamento dei programmi e delle strategie
aziendali a livello europeo; a tale incontro
parteciperanno anche rappresentanti sindacali dei
paesi esteri interessati. I costi di
partecipazione dei rappresentanti sindacali
esteri, inclusi quelli di traduzione, saranno a
carico dell'Azienda.
RAPPRESENTANZA SINDACALE
Al fine di eliminare dubbi
interpretativi sull'attuale funzionamento del
sistema di rappresentanza si specifica quanto
segue:
FILIALI CON PIU' DI 15
DIPENDENTI
Il numero dei rappresentanti
sindacali in carica presso la stessa Filiale, non
potrà superare i limiti quantitativi per la
nomina delle R.S.U. previsti dalla vigente
contrattazione. Eventuali situazioni difformi
troveranno composizione entro il 31.03.2003
mediante appositi confronti da tenersi a livello
territoriale.
FILIALI CON MENO DI 15
DIPENDENTI
Fermo restando quanto previsto
in materia dal vigente C.C.N.L., si specifica che
la rappresentanza sindacale ed i relativi diritti
in tali Filiali sarà riconosciuta ad un solo
lavoratore. Eventuali situazioni difformi
troveranno composizione entro il 30.12.2003
mediante appositi confronti da tenersi a livello
nazionale/territoriale. Sino a tale data e salvo
diverso accordo continueranno ad avere validità
le condizioni in atto.
ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
NAZIONALE
L'alto tasso di sviluppo
dell'Azienda negli ultimi anni, ha determinato la
presenza delle diverse insegne commerciali del
Gruppo in tutte le regioni italiane con circa 300
negozi attualmente in attività.
In tale nuovo contesto le
OO.SS. ritengono fondamentale il ruolo del
Coordinamento Nazionale dei rappresentanti
sindacali dei lavoratori.
Al fine di agevolare tale
iniziativa, l'Azienda metterà a disposizione
delle Segreterie Nazionali Filcams, Fisascat e
Uiltucs un monte ore annuale di permessi
sindacali retribuiti, diviso pariteticamente tra
le OO.SS. firmatarie del presente accordo, pari a
un'ora e quarantacinque minuti per ciascun
dipendente, in funzione di specifiche esigenze di
studio e di attività sindacale, nell'ambito
delle iniziative di coordinamento nazionale con
modalità da concordare con l'Azienda.
All'inizio di ogni anno
l'Azienda fornirà alle Segreterie Nazionali il
numero di ore complessivo di permessi retribuiti
da destinare al Coordinamento Nazionale.
ASSEMBLEE
Il numero delle ore per le
assemblee riservate ai lavoratori viene fissato
in 13 ore annuali.
Fermo restando il disposto
dell'art.33, parte prima, del vigente C.C.N.L.,
si ritiene superato quanto previsto in materia
dall'art.13 del C.I.A. di Gruppo COIN del
06.07.1974.
Sulle modalità di svolgimento
delle assemblee le parti dichiarano reciproca
disponibilità a favorire da un lato la più
ampia partecipazione dei lavoratori e dall'altro
a non pregiudicare il servizio di vendita al
pubblico privilegiando le ore di minor affluenza
della clientela.
Le modalità di gestione delle
assemblee dovranno essere individuate tra le
parti all'interno delle Filiali interessate.
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
Il D.Lgs 626/1994 ed i
successivi provvedimenti legislativi in materia
di miglioramento della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, definiscono un sistema
relazionale stabile tra rappresentanti
dell'Azienda e rappresentanti dei lavoratori
(R.L.S.).
I rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza partecipano a
specifiche attività formative poste in essere
dagli Organismi Paritetici Nazionali, dagli Enti
Bilaterali Territoriali, dalle A.S.L.,
dall'I.N.A.I.L. o da Enti specializzati,
utilizzando il monte ore di cui all'art. 10 dell'
Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996.
Considerato che l'Azienda ha
dichiarato che è in corso una revisione del
documento di valutazione dei rischi, le Parti
ritengono opportuno rinviare il confronto per un
esame approfondito delle problematiche
organizzative e gestionali in materia di
sicurezza. Tale confronto si dovrà tenere entro
il mese di novembre 2002.
MERCATO DEL LAVORO
Le parti convengono
sull'importanza di mantenere un costante
confronto sull'evoluzione del mercato del lavoro
in funzione delle nuove disposizioni di legge in
materia e dei programmi dell'Azienda. A tale
scopo, almeno una volta all'anno, le parti si
incontreranno per un consuntivo dei progetti
realizzati e per una presentazione/discussione
dei programmi futuri.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E
LAVORO
Tale tipologia di assunzione
costituisce attualmente lo strumento
preponderante per l'inserimento di giovani in
Azienda e si ritiene importante ottimizzarne
l'utilizzo nel rispetto dei diritti sindacali.
Si conviene, pertanto,
sull'esigenza di rivedere l'iter di comunicazione
dell'andamento formativo dei giovani assunti con
tale contratto, al fine di consentire all'Azienda
di formulare un giudizio più completo rispetto
alle capacità di apprendimento dei singoli e
mettere i neo-assunti nelle condizioni di
dimostrare, in un periodo congruo di tempo, le
proprie potenzialità.
Per quanto sopra,
successivamente alla firma del presente accordo,
l' Azienda si impegna a formulare un giudizio
sulle capacità espresse dai neo-assunti in
funzione degli specifici percorsi formativi,
secondo il seguente schema:
- - entro 14
mesi di effettivo servizio per i
C.F.L. preordinati ad acquisire
qualifiche ricomprese fino al
quarto livello;
- entro 18
mesi di effettivo servizio per il
C.F.L. preordinati ad acquisire
qualifiche ricomprese nei livelli
pari o superiori al terzo.
Per il C.F.L. di durata
inferiore ai 24 mesi le scadenze di cui sopra
saranno riproporzionate.
In caso di esito positivo,
fermo restando il regime contributivo, gli
adempimenti e le previsioni di legge, l'Azienda
comunicherà anticipatamente al dipendente ed
alla Rappresentanza Sindacale di Filiale la
conversione a tempo indeterminato del rapporto di
lavoro alla prefissata scadenza del termine.
Negli altri casi l'Azienda, a
richiesta dell'interessato, fornirà al
dipendente ed alla Rappresentanza Sindacale di
Filiale le motivazioni che non hanno determinato,
a quel momento, il giudizio positivo,
riservandosi di comunicare, entro il termine di
scadenza, l'eventuale conversione o meno del
contratto a tempo indeterminato.
NOTA A VERBALE
Risultano esclusi dal suddetto
iter le assunzioni con contratto di formazione e
lavoro effettuate nei seguenti casi:
-in Filiali di nuova apertura
(entro i primi 24 mesi dall'apertura);
-in Filiali ove a seguito di
interventi di ristrutturazione si registri un
incremento di organico pari almeno al 30%.
In entrambe le fattispecie e
purché il lavoratore assunto con il C.F.L. sia
ancora utilizzato presso la stessa Filiale,
l'Azienda comunicherà l'esito dei singoli
giudizi alla scadenza del contratto, fatta salva
la percentuale di conferma prevista dalla
normativa vigente.
APPRENDISTATO
L'istituto dell'apprendistato
rappresenta per Gruppo COIN uno strumento
importante di inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro poiché consente di ottimizzare la
crescita professionale rispetto alle altre
modalità di assunzione.
Tuttavia, fermo restando
l'osservanza delle norme in materia contenute nel
accordo di rinnovo del CCNL del 20.09.1999, le
Parti ritengono necessaria una specifica
articolazione riguardante alcuni aspetti
normativi.
A tal fine le parti si
dichiarano disponibili a formalizzare un accordo
quadro sull'apprendistato che consenta a Gruppo
COIN di utilizzare anche tale istituto per
l'inserimento nel prossimo triennio di nuove
risorse.
LAVORO INTERINALE E CONTRATTI
A TERMINE
Per il lavoro interinale,
disciplinato dalla Legge n. 196 del 24 giugno
1997 e dal accordo di rinnovo del CCNL del
20.09.1999, l'Azienda si impegna a fornire ai
Rappresentanti Sindacali di Filiale e
Territoriali, tutte le informazioni preventive
attribuite su tale materia alle Organizzazioni
Sindacali.
Per quanto riguarda i
contratti a termine, Gruppo COIN si impegna a
favorirne l'inserimento in organico, previa
verifica delle necessarie condizioni
organizzative e aziendali .
LAVORO A TEMPO PARZIALE
I Decreti Legislativi 61/2000
e 100/2001, recependo la Direttiva europea
97/81/CEE sul lavoro a tempo parziale, hanno
modificato la precedente disciplina. Alcune
modifiche riguardanti il lavoro supplementare
entreranno in vigore dal 1 ottobre 2002 per
consentire un'adeguata regolamentazione dei
suddetti istituti ad opera della Contrattazione
Collettiva.
A tal fine le parti
ipotizzano, alla luce dell'attuale normativa, di
incontrarsi entro il mese di ottobre 2002 per
esaminare le modalità di gestione di tali
istituti.
SALARIO DI INGRESSO
Alla luce di quanto affermato
in premessa ed in relazione all'evoluzione
organizzativa dell'ultimo triennio, con
riferimento al contenuto dell' ;art. 113 del
vigente C.C.N.L., le parti convengono che per
tutto il personale di nuova assunzione, in data
successiva alla sottoscrizione del presente
Accordo, sia a tempo determinato, che a tempo
indeterminato, l'importo corrisposto a titolo di
E.R.A. (Elemento Retributivo Aziendale) sarà
erogato con le seguenti modalità:
a decorrere
dal mese successivo al compimento
del 36° mese di anzianità
consecutiva e di effettivo
servizio nella misura del 30%;
a decorrere
dal mese successivo al compimento
del 48° mese di anzianità
consecutiva e di effettivo
servizio nella misura del 100%.
In caso di trasformazione del
contratto da tempo determinato a tempo
indeterminato, la durata dello stesso sarà
considerata nel computo dell'anzianità di
servizio ai fini del salario di ingresso.
Per anzianità di servizio si
intende un periodo continuativo e di effettivo
servizio con esclusione dei periodi per i quali
non venga corrisposta la retribuzione.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
In relazione all'evoluzione
del settore, anche per effetto dell' introduzione
delle modifiche legislative previste dal D.Lgs.
n.114/1998 in materia di orari commerciali,
l'Azienda conferma la propria disponibilità a
confrontarsi a livello decentrato su tutti i temi
dell'organizzazione del lavoro.
NORMATIVE
Le Parti intendono
innovare/modificare per alcuni istituti
contrattuali le precedenti intese in materia.
MALATTIA ED INFORTUNIO
L'Azienda si rende disponibile
a fornire ai dipendenti di Gruppo COIN, che
inoltrino richiesta scritta, il conteggio
relativo alla propria situazione riguardante il
periodo di comporto.
L'Azienda integrerà
l'indennità di malattia corrisposta
dall'I.N.P.S., fino al raggiungimento del 100%
della retribuzione per la totalità del periodo
di comporto di malattia (180 giorni nell'anno
solare) per il personale in forza a tempo
indeterminato. Per quanto concerne il personale
in forza a tempo determinato l'integrazione, di
cui sopra, verrà corrisposta solo per il periodo
di spettanza dell' indennità di malattia, in
base alle vigenti disposizioni in materia.
Rimangono esclusi
dall'integrazione di cui sopra i lavoratori
apprendisti, per i quali continua a trovare
applicazione la normativa legale e contrattuale
in atto.
In caso di ricovero
ospedaliero di lavoratori senza familiari a
carico, l' Azienda corrisponderà una
integrazione economica, esclusivamente per il
periodo dal 4° al 20° giorno, pari al 50% della
riduzione che l' I.N.P.S. applica all'indennità
a proprio carico.
L'Azienda si impegna altresì
ad anticipare l'indennità di infortunio a carico
I.N.A.I.L. per quanto concerne i periodi di
assenza per infortunio.
DIRITTO ALLO STUDIO
Le OO.SS. ritengono importante
che i lavoratori abbiano la possibilità di
essere agevolati nelle scelte individuali che
comportano una crescita personale e
professionale.
L'Azienda condividendo tale
presupposto si dichiara disponibile ad
incrementare a 180 il numero di ore previste nel
triennio dall'art. 80 del C.C.N.L., per la
frequenza ai corsi di studio indicati nel 1°
comma del suddetto articolo.
In aggiunta ai permessi di cui
sopra, i lavoratori studenti non in prova,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame per l'ottenimento dei titoli di studio
di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti
per la relativa preparazione - nella
misura di 40 ore all'anno previste dall'art 77
del C.C.N.L. , da usufruire previo accordo con
l'Azienda.
I permessi di cui sopra
saranno retribuiti previa presentazione della
documentazione ufficiale degli esami sostenuti.
Si ritiene pertanto superato
quanto previsto in materia dai precedenti C.I.A..
MENSA
Le parti ritengono che il
servizio di mensa o sostitutivo della stessa
debba essere messo a disposizione dei lavoratori
che in funzione degli orari di lavoro da
osservare, con specifico riferimento
all'intervallo di tempo intercorrente tra
prestazione antimeridiana e post-meridiana, e
delle situazioni logistiche personali, possano
trovarsi nelle condizioni di palesare oggettive
esigenze.
In tale contesto si ritiene
condivisibile l'istituzione di un servizio
sostitutivo della mensa aziendale riservato al
personale di Gruppo COIN.
In considerazione di quanto
sopra le parti convengono di istituire un
Osservatorio Nazionale con il compito di
verificare le condizioni attualmente esistenti e
di individuare soluzioni operative da proporre al
tavolo negoziale nazionale finalizzate alla
soluzione del problema entro febbraio 2003.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER
PRESTAZIONI IN DOMENICA E FESTIVITA' EXTRA
DEROGHE NATALIZIE
La legislazione sugli orari
commerciali ha subito negli ultimi anni un'
accelerazione verso un sistema sempre più
flessibile degli orari di vendita, in particolare
per le aperture domenicali e festive,
disciplinate da ordinanze generalmente di origine
Comunale o Regionale.
Si pone, quindi, l'esigenza di
rivedere la normativa riguardante le modalità di
gestione e i riconoscimenti economici delle
prestazioni lavorative domenicali e festive.
E' intento condiviso dalle
Parti individuare le idonee soluzioni che
consentano all'Azienda di cogliere tali
opportunità commerciali, contemperandole con le
esigenze dei lavoratori. A tal fine l'Azienda
fornirà all'inizio dell'esercizio ai
Rappresentanti Sindacali le informazioni
riguardanti i programmi di apertura dei negozi
nelle giornate domenicali e festive.
Fermo restando i trattamenti
previsti per il personale dagli artt. 65 e 66 del
vigente C.C.N.L. per il lavoro festivo e
domenicale, per i soli lavoratori che si rendano
disponibili, in relazione alle fasce sotto
indicate, a prestare attività lavorativa nella
giornata della domenica o nelle giornate festive
infrasettimanali, dandone formale comunicazione
scritta, in relazione alla richiesta del
Responsabile della Filiale basata sulla
pianificazione semestrale delle presenze
necessarie, in modo da consentire una
programmazione certa dei presidi, fermo restando
il diritto al riposo compensativo per la sola
domenica lavorata da concordarsi in altra
giornata, viene prevista una maggiorazione
diversa da quella indicata nei richiamati
articoli 65 e 66 di ammontare variabile sulla
base del numero delle domeniche e/o festività
effettivamente lavorate nel corso dell'anno di
riferimento, che sarà ; applicata comunque a
decorrere dalla prima domenica di prestazione,
secondo il seguente schema:
Prima fascia: da 1 a 23
dom/fest. maggiorazione 100%
Seconda fascia: da 24 a 35
dom/fest. maggiorazione 105%
Terza fascia: oltre la 36^
dom/fest. maggiorazione 110%
Il suddetto trattamento verrà
applicato ai lavoratori, come sopra individuati,
attualmente in forza con contratto a tempo
indeterminato, con Contratto di Formazione e
Lavoro e con contratto a tempo determinato dopo
sei mesi di servizio .
Per le domeniche e festività
relative al periodo natalizio restano in vigore
le norme di cui all'art.12 del C.I.A. del
30.06.1989 .
NOTA A VERBALE
In applicazione di quanto
previsto al punto 2), ultimo paragrafo, dell'
art.42 dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L. del
20.09.1999 , l'Azienda potrà assumere lavoratori
a part-time per prestazioni pari a n.8 ore
settimanali da effettuarsi nella giornata di
domenica.
L'Azienda ne darà preventiva
informazione in occasione di un incontro con le
strutture sindacali di Filiale. Alle suddette
prestazioni sarà applicato il trattamento
previsto dall'art.66 del vigente C.C.N.L..
CONGEDI PARENTALI
Con riferimento alle
fattispecie di anticipazione del T.F.R., previsto
dall'art. 7 della legge n. 53/2000 in materia di
congedi parentali per maternità e paternità,
l'Azienda si rende disponibile ad accogliere, in
deroga a quanto stabilito dall'art. 2120 c.c.,
come modificato dalla Legge 297/82, un ulteriore
richiesta di anticipazione del T.F.R. rientrante
in quelle previste dal citato art. 7 e comunque
nel limite massimo complessivo del 70%
determinato alla data della seconda richiesta.
La misura dell'anticipazione
per le fattispecie di cui sopra non potrà
superare il valore della retribuzione non
percepita fermi restando le percentuali massime
degli aventi diritto e l'anzianità minima
fissate dalla Legge 297/82.
Per quanto sopra non previsto
valgono le disposizioni di legge.
PARI OPPORTUNITÀ
Al fine di individuare e
proporre alle Parti aree di miglioramento circa
le condizioni di impiego del personale femminile
in Gruppo COIN, in ordine agli iter di carriera,
ai percorsi formativi ed ai piani di inserimento
di nuove risorse, viene istituita una Commissione
per le pari opportunità.
Detta Commissione sarà
formata da n. 6 componenti, di cui n.3 designati
dall'Azienda e n. 3 designati, nell'ambito dei
Rappresentanti Sindacali in carica presso le
Filiali di Gruppo COIN, dalle Segreterie
Nazionali di Filcams-CGIL Fisascat-CISL e
Uiltucs-UIL.
Per lo svolgimento dei compiti
assegnati, l'Azienda mette a disposizione di
ciascuno dei 3 componenti designati dalle OO.SS.,
n. 30 ore all'anno di permessi retribuiti.
Entro 3 mesi dalla stipula del
presente accordo, le Parti si impegnano a
definire le modalità operative della suddetta
commissione ed a nominare i propri membri in seno
alla stessa.
SCONTO DIPENDENTI
Al fine di consentire
all'Azienda di gestire con flessibilità le
condizioni riservate agli acquisti formalizzati
da propri dipendenti, in funzione delle diverse
opportunità che si possono determinare all'
inizio o nel corso della gestione annuale, si
conviene di ritenere superate le condizioni a
tale titolo stabilite dalla prassi e dalla
precedente Contrattazione Integrativa Aziendale.
Si stabilisce, tuttavia, che
le condizioni riservate a tutti i dipendenti del
Gruppo non potranno essere inferiori alla media
annuale degli sconti già riservati ai dipendenti
rispetto ai prezzi di vendita al pubblico,
limitatamente agli acquisti effettuati nelle
Filiali della Divisione COIN.
Restano invece confermate le
anticipazioni dei saldi riservate al personale
delle Filiali della Divisione COIN, al quale
viene consentito all'inizio delle svendite al
30%, previste dalla vigente normativa in materia
(Luglio e Gennaio), di comperare gli articoli
destinati a tale svendita beneficiando da subito
esclusivamente dello sconto successivamente
previsto al 50%.
INQUADRAMENTI
Nell'ambito
dell'organizzazione del lavoro inerente i negozi
della Divisione COIN si ritiene necessario, in
funzione delle mutate esigenze organizzative,
rifocalizzare la figura professionale del 3°
Livello di vendita.
La nuova posizione di lavoro
si inserisce nel negozio, quale unità
commerciale omogenea merceologicamente, alla
diretta dipendenza del Capo Negozio con i
seguenti scopi:
- garantire un qualificato
servizio al Cliente intrattenendo rapporti di
vendita con lo stesso ed assicurare l'ottimale
gestione delle merceologie affidategli, fornendo
suggerimenti e proposte sulla composizione degli
stock;
- affiancare il Capo Negozio
nella conduzione dei reparti di competenza,
fornendo supporto per gli aspetti commerciali,
organizzativi e gestionali;
- affiancare il Capo Negozio
per la crescita professionale del Gruppo di
lavoro in cui opera, attraverso attività di
formazione al personale di vendita sugli aspetti
commerciali e operativi.
In tale nuova posizione di
lavoro, denominata "ASSISTENTE ALLA
VENDITA", sarà ricollocato il personale
attualmente inquadrato al 3° Livello che
svolgerà tali nuovi compiti.
SALARIO VARIABILE
Le Parti ritengono
indispensabile prevedere il funzionamento di un
sistema efficace di salario variabile in grado di
riconoscere ai lavoratori, per ogni esercizio
economico, quote di retribuzione variabile al
raggiungimento di obiettivi predefiniti.
Si conviene sull'esigenza di
avere meccanismi di salario variabile
diversificati tra le diverse linee di business,
poiché le stesse esprimono differenti contenuti
per gli aspetti merceologici, di servizio,
organizzativi e di margine merci.
Si conviene pertanto di
definire il seguente sistema di salario
variabile.
DIVISIONE COIN
Sono previsti riconoscimenti
economici mensili/annuali in base agli obiettivi
di vendita previsti per Team, Negozi e Filiali
della Divisone COIN (inclusi quelli delle
Società Wandar S.r.l. e Lagrange 47 S.r.l.) .
I Team sono costituiti da
lavoratori che operano negli stessi settori
merceologici e che lavorano in gruppi costituiti,
di norma, da un minimo di 3 ad un massimo di 6
persone.
Il Negozio è un'aggregazione
economica che comprende abitualmente più Team ed
è caratterizzato prevalentemente dal
coinvolgimento di gruppi di lavoro omogenei
nell'ambito di un mondo merceologico (es: donna,
uomo, casa, etc,).
La Filiale rappresenta
l'intero punto vendita ed è costituita dalla
sommatoria dei propri Team e Negozi.
Per i lavoratori appartenenti
ai Team ed ai Negozi saranno riconosciuti
mensilmente gli importi in Euro sotto riportati
secondo il diverso incremento di vendite
realizzato.
- OBIETTIVO
VENDITE
PERSONALE PERSONALE
MENSILE DEI
TEAM DEI NEGOZI
100% 25,00 40,00
103% 37,50 50,00
105% 50,00 60,00
110% 70,00 70,00
I lavoratori che non
realizzano l'obiettivo mensile previsto per il
Team ma che contribuiscono a raggiungere il
risultato del negozio, percepiranno l'importo
fisso di Euro 25,00 .
Sono esclusi dal
riconoscimento economico mensile i lavoratori
facenti parte dei Team/Negozi se il risultato
delle vendite mensili realizzato dalla Filiale
nel suo complesso risulta pari o inferiore al 90%
delle vendite programmate.
Sono comunque esclusi da tale
limitazione i Team/Negozi che realizzano
performance pari al 110% delle previsioni di
vendita rispettivamente assegnate ai Team ed ai
Negozi.
Al personale operante nei
Servizi di Filiale saranno riconosciuti
mensilmente gli importi in Euro sotto riportati
secondo il diverso incremento di vendite
realizzato dalla Filiale:
- OBIETTIVO
VENDITE
PERSONALE
MENSILE DEI
SERVIZI
100% 40,00
103% 50,00
105% 60,00
110% 70,00
E' inoltre prevista un
ulteriore quota di salario variabile in Euro in
funzione degli obiettivi annuali di vendita
previsti per ciascuna Filiale secondo la seguente
griglia:
- OBIETTIVO
VENDITE
PERSONALE
ANNUALE DELLA
FILIALE
101% 300,00
103% 600,00
105% 900,00
Le erogazioni di cui sopra
valgono per il personale operativo di vendita e
dei Servizi delle Filiali già operanti
all'inizio dell'esercizio (1° febbraio) e che
non abbiano subito interventi di
ristrutturazione.
Negli altri casi comunque
saranno stabiliti, di volta in volta, a livello
decentrato importi di salario variabile da
corrispondere al raggiungimento dei previsti
obiettivi.
DIVISIONE OVIESSE
Saranno premiati i risultati
di vendita di due bimestri uno nel 1° semestre
ed uno nel 2° semestre con i valori in Euro di
seguito indicati:
160,00 se i risultati di
vendita sono pari o superiori al 103% delle
previsioni;
260,00 se i risultati di
vendita sono pari o superiori al 105% delle
previsioni;
360,00 se i risultati di
vendita sono pari o superiori al 108% delle
previsioni.
Verrà riconosciuta inoltre
una quota in Euro di salario variabile per gli
obiettivi di vendita previsti per il 1° semestre
secondo le seguenti articolazioni:
200,00 se i risultati di
vendita sono pari o superiori al 102% delle
previsioni;
300,00 se i risultati di
vendita sono pari o superiori al 104% delle
previsioni;
400,00 se i risultati di
vendita sono pari o superiori al 106% delle
previsioni;
600,00 se i risultati di
vendita sono pari o superiori al 108% delle
previsioni.
Verranno infine riconosciuti
al personale della Filiale i seguenti importi in
Euro per gli obiettivi di vendita annuali:
- 300,00 se i
risultati di vendita dell'intero
esercizio sono pari o superiori
al 101% delle previsioni;
600,00 se i
risultati di vendita dell'intero
esercizio sono pari o superiori
al 103% delle previsioni;
900,00 se i
risultati di vendita dell'intero
esercizio sono pari o superiori
al 105% delle previsioni.
Le erogazioni di cui sopra
valgono per le Filiali ad insegna OVIESSE già
operanti all'inizio dell'esercizio (1° febbraio)
e che non abbiano subito interventi di
ristrutturazione.
Negli altri casi comunque
saranno stabiliti, di volta in volta, a livello
decentrato importi di salario variabile da
corrispondere al raggiungimento dei previsti
obiettivi.
NORMA TRANSITORIA
Per quanto riguarda il sistema
di salario variabile relativo alle Filiali della
Divisione Coin, di cui al punto 7.1. del presente
accordo, le parti convengono che lo stesso
entrerà in vigore a decorrere dal 1° novembre
2002 al termine della sperimentazione in atto. La
quota di salario variabile relativa agli
obiettivi annuali di vendita del 2002 verrà
riconosciuta pro quota per il periodo novembre
2002/gennaio 2003.
Per quanto riguarda le Filiali
della Divisione Oviesse il nuovo sistema di
salario variabile, di cui al punto 7.2. del
presente accordo, sarà riconosciuto a decorrere
dal bimestre relativo al secondo semestre del
2002; saranno altresì riconosciuti, per intero,
i nuovi importi relativi agli obiettivi di
vendita annuali.
NEGOZI SEMI SPECIALIZZATI
L'Azienda dichiara che per
tali business è in corso un approfondimento
strategico al fine di rifocalizzare nel
medio-lungo periodo le linee di sviluppo dei vari
format.
Le parti si incontreranno
entro Gennaio 2003 per conoscere le
determinazioni Aziendali e conseguentemente per
concordare per le Filiali in questione un
meccanismo definitivo di salario variabile.
Si definisce pertanto che per
i lavoratori in servizio presso le Filiali ad
insegna Act, Kid's e Bimbus, troverà
transitoriamente applicazione meccanismo di
salario variabile, di seguito indicato, già
previsto dall'accordo integrativo Aziendale del
18 novembre 1998, pag. 8.
PREVISIONI DI VENDITA
PER BIMESTRI
Tale parametro/obiettivo avrà
a riferimento tre periodi bimestrali
(marzo-aprile , maggio-giugno ,
settembre-ottobre).
Verrà riconosciuto al
personale della Filiale l'importo in Euro di:
- 130 se i
risultati di vendita sono pari o
superiori al 103% delle
previsioni del periodo;
210 se i
risultati di vendita sono pari o
superiori al 105% delle
previsioni di vendita.
L' importo massimo
erogabile nei tre bimestri non potrà essere
superiore a Euro 630.
PREVISIONI DI VENDITA
ANNUALI (intero esercizio ) PER PUNTO VENDITA
A tutto il personale operativo
della Filiale, cosi come individuato sopra, viene
corrisposto l'importo in Euro di:
- 210 se i
risultati di vendita dell'intero
esercizio sono pari o superiori
al 101% delle previsioni;
365 se i
risultati di vendita dell'intero
esercizio sono pari o superiori
al 103% delle previsioni;
570 se i
risultati di vendita dell'intero
esercizio sono pari o superiori
al 105% delle previsioni;
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano di
incontrarsi a livello nazionale entro il mese di
settembre di ciascun anno per verificare le
coerenze del sistema di salario variabile, come
sopra definito, alla luce delle informazioni che
l'Azienda si impegna a fornire preventivamente
alle Segreterie Nazionali delle OO.SS..
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Le previsioni di vendita per
ogni obiettivo saranno comunicate dall' Azienda
ai lavoratori e ai Rappresentanti Sindacali di
Filiale.
Tutti gli importi a titolo di
salario variabile suindicati si intendono in Euro
al lordo delle ritenute di legge e riferiti al
personale con contratto a tempo pieno e
indeterminato; detti importi saranno
riproporzionati per i dipendenti part-time in
funzione del ridotto orario di lavoro.
Gli stessi saranno erogati
anche al personale in forza con contratto di
apprendistato nella misura del 70% rispetto agli
importi previsti per il personale a tempo
indeterminato.
Tutto il personale neo
assunto, come sopra individuato, parteciperà al
salario variabile a decorrere dal mese successivo
a quello di completamento del periodo di prova.
Per il personale dipendente
con contratto a termine, inclusi i Contratti di
Formazione e Lavoro, il sistema di salario
variabile di cui al presente accordo verrà
applicato esclusivamente dopo tre mesi
consecutivi dall' assunzione con decorrenza dal
mese successivo.
L'erogazione dei premi
avverrà nel mese successivo a quello di
riferimento (mese, bimestre, semestre) per il
personale in forza al momento dell'erogazione e
proporzionalmente alle giornate di effettivo
servizio per i premi bimestrali e semestrali. Per
i risultati mensili l'erogazione avverrà solo a
fronte di effettive prestazioni pari o superiori
al 50% delle giornate lavorabili.
L'erogazione del premio
annuale avverrà nel mese di marzo dell' ;anno
successivo a quello di riferimento e sarà
riconosciuta al personale in forza nel mese di
erogazione e per i mesi di effettiva prestazione.
Per la loro particolare natura
gli importi di cui sopra corrisposti a titolo di
salario variabile non costituiscono base di
calcolo per alcun istituto contrattuale e/o
legislativo ivi compreso il Trattamento di Fine
Rapporto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2120
del Codice Civile, nel testo modificato della
Legge 29.05.1982, n.297, né possono considerarsi
in alcuna forma quale ulteriore elemento
costitutivo della retribuzione base.
Gli importi corrisposti a
titolo di salario variabile, in base alle
finalità definite dall'accordo sul costo del
lavoro del 23.07.1993, rientrano nel particolare
regime contributivo previdenziale di cui all'
art. 2 della legge 23.05.97, n.135 (Regime
Contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello).
Ai fini dell'erogazione del
salario variabile, sono computate come effettiva
prestazione le assenze per ferie, riposi
compensativi e permessi sindacali riservati ai
rappresentanti sindacali ai sensi degli artt. 23
e 30 della Legge n. 300 del '70, dal Contratto
Integrativo Aziendale e dal C.C.N.L. (con
esclusione di eventuali distacchi retribuiti).
TESTO UNICO CONTRATTUALE
Entro sei mesi dalla data di
stipula del presente accordo le parti
costituiranno una commissione formata
complessivamente da n.6 componenti , di cui n.3
per l'Azienda e n. 3 per le OO.SS. firmatarie del
presente accordo.
La commissione avrà il
compito di predisporre un testo unico inerente la
Contrattazione Integrativa vigente nel Gruppo
COIN entro dodici mesi dal suo insediamento.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo entra in
vigore dalla data odierna e scadrà al 30
settembre 2005, per la parte economica e per
quella normativa. Il contratto si intenderà
rinnovato per una durata quadriennale se non
disdetto, tre mesi prima della scadenza, con
raccomandata a.r.. In caso di disdetta il
presente contratto resterà in vigore fino che
non sia stato sostituito da altro contratto
integrativo aziendale.
Letto, confermato e
sottoscritto.
Per l'Azienda Per le OO.SS.
Verbale di Accordo
Il giorno 19 settembre 2002 in
Roma
tra
- Gruppo COIN S.p.A.
rappresentato dai Sigg. Nicola Scattolin, Ugo
Turi, Giuseppe Cavattoni, Rosa Civiero, Paolo
Paccagnan, Fabio Zonta, Giovanni Cologni e
- FILCAMS-CGIL, rappresentata
dal Segretario Generale Sig. Ivano Corraini e dal
Segretario Nazionale Sig. Luigi Coppini
- FISASCAT-CISL, rappresentata
dal Segretario Generale Sig. Gianni Baratta e dal
Segretario Nazionale Sig. Mario Piovesan
- UILTuCS-UIL, rappresentata
dal Segretario Generale Sig. Brunetto Boco e dal
Segretario Nazionale Sig. Gianni Rodilosso
Alla presenza di una
rappresentanza delle strutture sindacali
territoriali e del Coordinamento Sindacale
Aziendale,si è tenuto un incontro per valutare
l'opportunità di utilizzare lo strumento dell'
Apprendistato per l'inserimento di giovani in
Gruppo Coin S.p.A.. Premesso
- che il Gruppo Coin
S.p.a. ha acquisito da 1.01.99 i punti
vendita non food della Standa S.p.A.;
- che a seguito di tale
acquisizione l'Azienda ha previsto un
piano di ristrutturazione /riconversione
dei suddetti punti vendita nei format
Oviesse, Coin, Kid's Planet e Act con il
coinvolgimento di altri partner in grado
di utilizzare parte degli spazi
commerciali per la vendita di merceologie
complementari a quelle gestite da Gruppo
Coin S.p.a.;
- che tale programma ha
consentito ad oggi la riconversione di n.
109 negozi nelle formule suddette con un
investimento complessivo di circa 180
milioni di euro;
- che in previsione
degli sviluppi futuri derivanti anche
dalla gestione del turn over nei
magazzini storici, tendente ad orientare
le capacità dei collaboratori verso le
richieste sempre più specialistiche di
un mercato in continua evoluzione, Gruppo
Coin S.p.a. ha intenzione di procedere
all' ;inserimento di circa 1000 giovani
con Contratto di Apprendistato nell' arco
del triennio successivo alla
sottoscrizione del presente accordo;
tutto ciò premesso
dopo lunga ed approfondita
discussione, valutate le specificità dei vari
format di Gruppo Coin S.p.a. presenti nell'ambito
di tutto il territorio nazionale, si è definito
il progetto di cui alle premesse concordando i
contenuti come di seguito sviluppati.
1) Qualifiche previste e
relative durate
Il progetto è preordinato al
conseguimento, al termine dei periodi indicati,
delle seguenti qualifiche che per i particolari
contenuti professionali necessitano di un
prolungamento della durata stabilita dall'
accordo di rinnovo del CCNL del 20.09.1999:
| QUALIFICHE |
LIVELLO |
DURATA |
| - Commesso e allestitore
display |
IV |
42 mesi |
| - Contabile d'ordine |
IV |
42 mesi |
| - Allievo Capo Negozio |
III |
42 mesi |
| - Visual operator |
IV |
42 mesi |
| - Assistente alla vendita |
III |
42 mesi |
| - Addetto vendita e display |
IV |
42 mesi |
| - Cartellista/ allestitore |
III |
42 mesi |
| - Addetta operazioni ufficio |
IV |
42 mesi |
| - Addetto operazioni
magazzino |
IV |
42 mesi |
| - Operatrice d'acquisto |
III |
42 mesi |
| - Addetto inserimento ordini |
IV |
42 mesi |
Relativamente a figure
professionali fortemente specialistiche, che
prevedono contenuti formativi da realizzarsi
attraverso un programma specifico ed
approfondito, si prevede, per il conseguimento
delle qualifiche sotto elencate, un ulteriore
prolungamento della durata prevista dall'accordo
di rinnovo del CCNL del 20.09.1999 come di
seguito indicato:
| QUALIFICHE |
LIVELLO |
DURATA |
| - Assistant buyer |
II |
48 mesi |
| - Merchandiser controller
junior |
II |
48 mesi |
| - Assistente sistemi
informativi |
II |
48 mesi |
Quanto sopra in deroga alle
durate dei contratti di apprendistato indicate
all'art. 30 quinquies dall'accordo di rinnovo del
CCNL del 20.09.1999, come previsto dal terzo
comma dello stesso articolo.
Le ore di formazione previste
per le qualifiche sopra indicate saranno
aumentate del 20%, rispetto a quelle indicate
all'art.28 ter dall' accordo di rinnovo del CCNL
del 20.09.1999, in funzione dell'elevato grado di
specializzazione richiesto.
2) Ambito di applicazione
Il presente accordo troverà
applicazione in tutto il territorio nazionale. La
ripartizione delle assunzioni per linea di
business/regione/qualifica/orario di lavoro
(full-time part-time) verrà comunicata alle
Segreterie Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali entro il mese di dicembre 2002.
3) Attività di formazione
Le ore di formazione saranno
quelle stabilite all'art. 28 ter dall' accordo di
rinnovo del CCNL del 20.09.1999 in funzione del
titolo di studio in possesso dell'apprendista al
momento dell'assunzione.
Le parti concordano
sull'opportunità di concentrare, in accordo con
gli enti di formazione accreditati, la formazione
esterna tendenzialmente all'inizio del percorso
formativo , al fine di fornire ai neo assunti le
conoscenze di base propedeutiche all'inserimento
nel mondo del lavoro.
Successivamente, la formazione
interna privilegerà il contenuto formativo
professionale caratterizzato da attività teorico
pratico ("training on the job").
Ai fini del completamento
dell'attività formativa interna le parti si
danno atto che l'apprendista potrà essere
utilizzato anche su unità diverse da quella di
assunzione purchè ubicate all' interno dello
stesso comune.
4) Tutor
Relativamente alle figure dei
tutor gli stessi verranno individuati nelle
strutture periferiche e/o centrali aziendali in
funzione delle necessità formative richieste dai
singoli progetti.
5) Orario di lavoro
Le parti si danno atto che per
quanto attiene l'orario di lavoro settimanale
dell'apprendista si farà riferimento alla
vigente normativa di legge e di contratto.
6) Malattia
In deroga a quanto previsto
dall'art. 27 bis dall'accordo di rinnovo del CCNL
del 20.09.1999 al personale in forza con
contratto di apprendistato, a decorrere dal terzo
mese dall'inizio del rapporto di lavoro, verrà
applicato il seguente trattamento economico in
caso di malattia:
- per i primi
sei giorni di malattia per evento
morboso e per un massimo di
quattro eventi morbosi in ragione
d'anno l'Azienda corrisponderà
all'Apprendista, che inoltri
idonea certificazione medica,
entro i termini previsti dalla
contrattazione collettiva per il
personale qualificato, una
indennità pari al 60% della
retribuzione lorda cui avrebbe
avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
in caso di
ricovero ospedaliero rimane
confermato il trattamento
economico previsto dal succitato
art. 27 bis dell'accordo di
rinnovo del CCNL del 20.09.1999.
7) Riconoscimento economico
per la permanenza in Azienda ( R.E.P.A)
Considerato l'interesse ,
comune alle parti, per lo sviluppo ed il
completamento dell'iter formativo si conviene di
erogare agli apprendisti un riconoscimento
economico forfettario determinato in complessivi
euro 2.100,00 lordi alle seguenti scadenze:
- un terzo al superamento di
un terzo dei mesi previsti dal contratto di
apprendistato;
- un terzo al superamento di
due terzi dei mesi previsti dal contratto di
apprendistato;
- un terzo in caso di
conversione del contratto di apprendistato in
contratto a tempo indeterminato.
Al personale apprendista con
rapporto di lavoro ad orario ridotto l' importo
di cui sopra verrà riconosciuto in misura
proporzionale.
Detto importo non è utile
agli effetti della maturazione di alcun istituto
contrattuale né del trattamento di fine
rapporto.
Per quanto concerne tutti gli
altri aspetti inerenti la parte economico
normativa , si fa riferimento alle vigenti
disposizione di legge e di contratto.
Il presente accordo verrà
inoltrato ai competenti Enti Bilaterali
territoriali per i successivi adempimenti.
Con frequenza semestrale, le
parti si incontreranno per verificare le ricadute
applicative e le modalità di svolgimento dei
contratti di cui al presente accordo.
Letto, confermato e
sottoscritto.
Per l'Azienda Per le OO.SS.
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