| RIA: la manifesta infondatezza Ancora una
ordinanza della Corte Costituzionale colpisce profondamente le aspettative dei lavoratori
pubblici. Infatti, con lordinanza
n. 263 del 17 giugno 2002, lautorevole Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dellart. 51, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 35, secondo comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione I. E bene
ricordare, che secondo i giudici rimettenti, la norma censurata, nella parte in cui
dispone che lart. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, si interpreta nel
senso che la proroga al 31.12.1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di
comparto di cui alla legge 29.3.19983 n. 93, relativi al triennio 1.1.88
31.12.1990, non modifica la data del 31.12.1990, già stabilita per la maturazione delle
anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione
individuale di anzianità, avrebbe imposto uninterpretazione che avrebbe
vanificato il diritto allincremento stipendiale a titolo di retribuzione individuale
di anzianità maturata successivamente al 1990, ponendosi così in contrasto con i
principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di tutela dellaffidamento, oltre ad una
interferenza di dubbia ammissibilità rispetto allesplicazione della funzione
giurisprudenziale e al diritto di agire e difendersi in giudizio, influendo sullesito
dei processi in corso, in pregiudizio della funzione giurisprudenziale. Inoltre, ad
avviso del Tribunale di Parma, lart. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge
finanziaria 2001) realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento in
danno di coloro i quali, benché abbiano proposto domanda giudiziale, non hanno ancora
ottenuto una sentenza, violando, non ragionevolmente, il diritto alla tutela
giurisdizionale (artt. 3 e 24 della Costituzione), sopprimendo altresì il diritto dellinteressato,
anche per il caso di fondatezza della domanda, a vedersi tenuto indenne dal pagamento
delle spese processuali. Infine, sempre
secondo il Tribunale di Parma, la norma impugnata, vietando la corresponsione dellaumento
di stipendio riferito allanzianità di servizio, violerebbe gli artt. 35, secondo
comma, e 36, primo comma della Costituzione, dal momento che influirebbe sulla
proporzionalità della retribuzione rispetto alla qualità del lavoro svolto, impedendo lelevazione
professionale dei lavoratori. La Corte
Costituzionale, nei motivi della predetta ordinanza n. 263 (visionabile sul nostro sito
web www.rdbtesoro.too.it oppure http://utenti.lycos.it/rdbtesoro/index.html)
ha dichiarato, invece, sotto ogni profilo, manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata. In questo
contesto giurisprudenziale, lunica strada valida da percorrere è quella della
mobilitazione e della lotta dei lavoratori del pubblico impiego proprio nel momento del
rinnovo contrattuale. Articolare
iniziative di lotta, partecipare alle future mobilitazioni, fino allo sciopero generale,
rimane lunica e la sola via da intraprendere. Roma, 17
settembre 2002
Coordinamento
Nazionale Ministero dellEconomia e delle Finanze
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