| Note
sull'emersione del lavoro nero nella legge Tremonti (dopo le modifiche della L. 73/2002)
(modificata
dall'art. 21, comma 1-bis della L. 23 novembre 2001, n. 409, dall'art. 9, comma 15 della
L. 28 dicembre 2001 n. 448, dall'art. 3 della L. 23 aprile 2002, n. 73 di conversione del
D.L. 22 febbraio 2002, n.12) a cura di
Franco Scarpelli - associato di diritto del lavoro nell'Università di Milano Bicocca,
avvocato Camera del Lavoro di Milano Premessa.
Il provvedimento sull'emersione del lavoro nero,
che subito significative (e gravi) modifiche con la legge 73/2002, presenta aspetti molto
preoccupanti e criticabili, sia sotto il profilo tecnico-giuridico sia sotto quello
politico. L'impressione di una certa sottovalutazione della
gravità e pericolosità della disciplina ha dunque motivato l'iniziativa della presente
nota, che vuole da un lato informare sui contenuti e punti problematici della disciplina,
dall'altro proporre al dibattito alcuni profili di valutazione critica e di iniziativa
politica, cosi come alcune possibili iniziative di tutela dei lavoratori coinvolti. E' opportuno evidenziare subito un nodo
problematico dell'accostamento a tale novità, e il criterio qui adottato. In astratto, le
politiche di emersione del lavoro nero e di superamento delle condizioni di illegalità
(che comportano sempre una minore tutela dei diritti dei lavoratori, nei fatti scarsamente
compensata dalle possibilità di denuncia agli enti ispettivi, di azione giudiziaria,
ecc.) dovrebbero vedere il favore delle forze progressiste e delle organizzazioni
sindacali. Nel caso, tuttavia, i contenuti di questa
ipotesi di emersione sono fortemente criticabili e potenzialmente pregiudizievoli per i
lavoratori: sotto molti aspetti - sia nel rapporto di lavoro sia sul piano previdenziale -
la disciplina è fortemente squilibrata a favore del datore di lavoro; all'obiettivo di
emersione dell'occupazione in nero vengono sacrificati (o minacciati di sacrificio, per i
nodi interpretativi incerti) principi importanti ed essenziali aspetti di tutela del
lavoratore. Inoltre, quest'ultimo è lasciato dalla legge completamente solo e alla mercé
di una decisione del datore di lavoro (principale responsabile delle irregolarità, e ciò
nonostante ben più favorito del lavoratore), con la sola alternativa se aderire o meno
alla dichiarazione di emersione, in una situazione di sicura debolezza e senza
l'assistenza né delle organizzazioni sindacali né di organi pubblici di vigilanza. Tutto ciò induce dunque a un atteggiamento
fortemente critico, che potrebbe giustificare in primo luogo l'adozione di ogni strumento
(politico, di informazione, giudiziario, ecc.) idoneo a limitare al massimo il successo di
questo episodio di emersione. Tale atteggiamento, ovviamente, non andrebbe disgiunto
dall'assunzione di ogni iniziativa utile a tutelare quei lavoratori che comunque siano
coinvolti in procedure di emersione decise dal loro datore di lavoro. Non ci si nasconde la problematicità (anche in
considerazione dell'attuale difficoltà di ottenere un'informazione corretta e precisa da
parte della maggioranza dei media) di una
simile posizione politica, che con certezza verrebbe attaccata come
"conservatrice", "pregiudiziale opposizione che impedisce l'emersione e
l'aumento dell'occupazione", ecc. Si tratta dunque di compiere scelte politiche che
non competono a questa nota. La stessa, tuttavia, è stata redatta secondo una linea di
convinta critica dei caratteri della disciplina, che induce a non escludere l'opportunità
di azionare i più tradizionali strumenti di iniziativa contro l'impiego irregolare di
lavoratori. Molte riflessioni, in ogni caso, sono dedicate a come 'gestire' la vicenda a
tutela dei lavoratori comunque coinvolti.
La legge prevede all'art. 1 una procedura di
sostanziale sanatoria del lavoro irregolare messa a disposizione dei datori di lavoro che
decidano di presentare la "dichiarazione di emersione". Il termine per la
dichiarazione, già prorogato, è attualmente fissato al 30 novembre 2002. La legge
73/2002 ha poi aggiunto la possibilità di presentare un piano di "emersione
progressiva" da presentare al sindaco del comune ove ha sede l'unità produttiva
(vedi più innanzi). L'emersione è assistita da consistenti incentivi
sotto forma di sgravi fiscali e contributivi per il periodo successivo alla dichiarazione,
nonché dalla possibilità di un favorevole concordato tributario e previdenziale per il
passato (di fatto, un condono). La procedura è aperta all'adesione del lavoratore, per il
quale egualmente sono previste alcune misure per l'estinzione dei propri (eventuali: vedi infra) debiti fiscali e previdenziali sul passato,
nonché una limitata possibilità di ricostruzione della posizione pensionistica per i
periodi di impiego in nero.
La legge parla espressamente di imprenditori
che abbiano fatto ricorso a lavoro irregolare. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
17/E del 2002 e ora la Circolare interamministrativa (Agenzia delle Entrate e ministeri
vari) n. 56/E del 20 giugno 2002 precisano che può trattarsi di ogni imprenditore,
individuale o in forma societaria, ma anche di soggetti titolari di reddito di lavoro
autonomo (tra cui i professionisti) che abbiano egualmente impiegato lavoratori in
condizioni irregolari, così come anche enti non commerciali ma limitatamente alle
attività che danno luogo a redditi d'impresa. Sono invece esclusi i datori di lavoro
privati (ad esempio i datori di "colf") così come gli enti non commerciali che
esercitano esclusivamente attività istituzionale. Sono parimenti esclusi lo stato e gli
enti pubblici.
Lavoratori
interessati.
Deve trattarsi di rapporti lavorativi che abbiano
avuto inizio prima del 25 ottobre 2001. Non è chiaro se il termine lavoro irregolare
sia riferito al lavoro subordinato o sia esteso anche a forme di lavoro autonomo
(soprattutto: alle collaborazioni coordinate e continuative); la Circolare dell'Agenzia
delle Entrate esclude gli autonomi, così come i lavoratori subordinati che siano stati
illegittimamente qualificati come autonomi. La regolarizzazione può riguardare anche i
lavoratori cc.dd. "grigi", ovvero assunti regolarmente ma con una parte delle
prestazioni in nero. La dichiarazione di emersione non può riguardare
il lavoro irregolare prestato dallo stesso imprenditore, dal coniuge, dai figli, dagli
affidati o affiliati, dai familiari partecipanti all'impresa.
Procedura
e benefici per il triennio di emersione.
L'imprenditore deve effettuare la dichiarazione
indicando il numero dei lavoratori interessati e il relativo costo del lavoro, calcolato
in misura non inferiore ai CCNL di riferimento. La dichiarazione sarà valutata dal CIPE
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, nell'ambito dei più ampi programmi di
emersione, miranti anche alla regolarizzazione sotto ogni aspetto degli insediamenti
produttivi, di cui all'art. 2 della legge. E importante notare come la legge non
utilizzi la dicitura ormai ricorrente di individuazione dei soggetti collettivi
legittimati (sindacati comparativamente più rappresentativi) né per indicare
a quali CCNL si debba fare riferimento per il calcolo del costo del lavoro, né per
identificare le organizzazioni coinvolte dal CIPE nella valutazione del programma di
emersione. Questa novità sembra segnalare la volontà politica del governo di fare
riferimento in modo indifferenziato a diverse sigle sindacali, a seconda delle esigenze e
degli interessi in gioco, a prescindere dalla loro reale rappresentatività. La legge prevede che il lavoratore possa scegliere
se aderire alla dichiarazione di emersione, con i relativi effetti a proprio vantaggio e
carico (sul punto si tornerà tra breve). In tale caso, il lavoratore deve sottoscrivere
una dichiarazione in tal senso e consegnarla al datore di lavoro il quale barrerà
l'apposita casella inserita nella dichiarazione di emersione. I benefici previsti ("agevolazioni sul futuro") sono: ·
Datore di lavoro: per il 2002 e per i due
anni successivi viene garantito un regime fiscale (IRPEF, IPERG) a tassazione separata,
per il maggior reddito dichiarato (differenziale calcolato rispetto al 2000) e fino al
triplo del costo del lavoro emerso, con aliquote forfettarie del 10, 15 e 20%. Per
l'imposta regionale sulle attività produttive il vantaggio è ancora maggiore, poiché
essa non è dovuta fino a concorrenza dell'intero incremento del reddito imponibile
dichiarato. Sul piano contributivo vengono applicate, con le stesse modalità e sempre per
tre anni, aliquote pari al 7, 9 e 11%. Infine, sui redditi di lavoro emersi il datore
pagherà tassi di premio, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali, ridotti nei tre anni del 75, 70 e 65%. ·
Lavoratore: per il medesimo periodo
triennale viene escluso dalla contribuzione previdenziale, mentre dal punto di vista
fiscale è assoggettato a un'imposta sostitutiva, con regime di tassazione separata, pari
al 6, 8 e 10% per ognuno dei tre anni. Questo
regime, che a prima vista sembra tutelare entrambi i soggetti interessati, in realtà è
fortemente squilibrato a favore del datore di lavoro, soprattutto se confrontato alle
conseguenze che deriverebbero da un normale accertamento (eventualmente su iniziativa del
lavoratore) dell'irregolarità del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, il
regime agevolato per i primi tre anni produce un accreditamento di contributi, per il
lavoratore, decisamente inferiore al normale (ciò che nel sistema pensionistico
contributivo si ripercuote negativamente sulla futura posizione pensionistica). In nessuna
sua parte la disciplina di legge si fa carico di eliminare o attenuare tali effetti
fortemente negativi sotto il profilo del pregiudizio alla posizione di 'credito'
previdenziale del lavoratore. Per
quel che riguarda, invece, gli effetti della minore contribuzione su altre prestazioni
previdenziali (ad es. le prestazioni minori Inps, le rendite Inail in caso di infortunio,
ecc.) sembra si possa ritenere che, poiché tali prestazioni non hanno un diretto rapporto
con la contribuzione o i premi versati ma sono calcolate su altri criteri (parametri
retributivi, tabelle indennitarie, ecc.) non dovrebbero esservi effetti sfavorevoli al
lavoratore. Sul punto, tuttavia, dovranno attendersi ulteriori prese di posizione degli
enti previdenziali (anche al fine, eventualmente, di contestarne una direzione
pregiudizievole per il lavoratore). Il datore di lavoro è esentato anche da altre
sanzioni connesse alle irregolarità (IVA, inizio attività, ecc.). Non è chiaro, invece,
se permanga l'esposizione del datore di lavoro ad altri profili sanzionatori (disciplina
delle assunzioni e del collocamento, ecc.). L'impresa ottiene poi un ulteriore beneficio sotto
il profilo normativo: il comma 4-bis dell'art.1, infatti, prevede che i lavoratori emersi
sono esclusi, sia per il periodo precedente sia per il triennio 2002-2004, dal computo dei
dipendenti per il calcolo delle varie soglie di applicazione delle discipline legali e
contrattuali in materia di lavoro, con eccezione delle disposizioni in materia di
licenziamenti individuali e collettivi (per le quali dunque tali lavoratori, ad oggi,
continuano a computarsi, essendo stata rimossa durante il dibattito parlamentare questa
surrettizia anticipazione delle proposte governative in materia di attenuazione della
disciplina vincolistica sui licenziamenti). Rimane tuttavia assai grave l'esclusione per
altri aspetti, tra i quali particolarmente rilevanti quelli relativi ai diritti sindacali.
Si noti tuttavia che l'esclusione dal computo vale per i soli lavoratori che abbiano
aderito al programma di emersione: quelli inclusi nella dichiarazione datoriale, ma che
non abbiano aderito, devono dunque computarsi normalmente. Il beneficio potrebbe poi crescere ulteriormente, e
con aspetto particolarmente odioso, ove dovesse essere approvata la nota proposta di
riforma governativa che individua i lavoratori emersi dall'irregolarità come uno dei casi
di non applicazione dell'art. 18 stat. lav.
Il comma 4 prevede la possibilità del condono
degli obblighi fiscali e previdenziali anche per il lavoratore, con il pagamento di una
somma di lire 200.000 (euro 103,29) per ognuno degli anni precedenti la dichiarazione di
emersione che si intende regolarizzare. La legge prevede che a seguito del pagamento sia
precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi da lavoro per gli anni
regolarizzati. Anche la somma dovuta dal lavoratore può essere versata in una soluzione
unica entro il 30 giugno 2002, con una ulteriore riduzione del 25%, o in 24 rate mensili
senza interessi. Questa previsione potrebbe apparire conveniente
anche per il lavoratore, dato l'importo modesto della somma richiesta per la sanatoria.
Così è, probabilmente, per i casi di lavoro nero con retribuzioni molto elevate, nei
quali possa individuarsi un accordo connivente tra datore di lavoro e lavoratore, con
spartizione dei vantaggi a danno del fisco e degli enti previdenziali. Diverse
considerazioni potrebbero farsi invece per la maggioranza dei casi, nei quali l'evasione
va ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro: in tali ipotesi potrebbe sostenersi (in
una eventuale controversia alternativa all'emersione) che l'obbligo di pagamento della
differenza tra il nero 'netto' e il lordo debba comunque rimanere a carico del datore di
lavoro. Per quanto riguarda i "debiti" previdenziali del lavoratore sul periodo
irregolare, la convenienza del condono deve escludersi del tutto se si tien conto della
disciplina (art.23 L. 218/1952) e degli orientamenti giurisprudenziali che imputano il
debito previdenziale interamente in capo al datore di lavoro, anche per la quota
normalmente dovuta dal lavoratore, nel caso di omesso versamento degli stessi entro il
termine di legge (scadenza del periodo di paga). In questa prospettiva la valutazione di convenienza
per il lavoratore deve essere ridimensionata, a maggior ragione se si tiene conto del
notevole pregiudizio che può derivare alla sua posizione pensionistica.
La ricostruzione della posizione pensionistica
avviene come si è detto mediante contribuzione
volontaria, e quindi a carico del lavoratore
(è confermato il totale esonero del datore di
lavoro, che secondo la regola normale sarebbe il principale obbligato al pagamento dei
contributi previdenziali, per i contributi dovuti sul periodo irregolare). E' prevista poi un'integrazione della contribuzione
versata dal lavoratore, fino a un massimo del 66% della quota che sarebbe spettata al
datore di lavoro, a carico del fondo di cui all'art. 5 della legge n. 388 del 2000, e
sempre che siano adottati appositi decreti dei Ministeri competenti. Si tratta del fondo
già previsto dalla legge finanziaria per il 2001 al quale affluiscono le somme ricavate
dai provvedimenti per favorire l'emersione, per la finalità della riduzione generale
delle imposte gravanti sul reddito d'impresa. Il comma 8° della legge prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con quello del lavoro, determini la misura del
trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione,
"senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica": sembra quindi esclusa
qualsiasi possibilità di ricostruzione figurativa per tali periodi, per i quali il
lavoratore avrà inevitabilmente minori versamenti destinati, secondo le regole del
sistema contributivo, a determinare futuri pregiudizi sulle prestazioni pensionistiche. Attenzione: la disposizione ora descritta relativa
alla ricostruzione della posizione pensionistica, per i periodi pregressi, sembra
riguardare solo il lavoratore che abbia aderito alla procedura. Si pone dunque un problema
interpretativo molto rilevante per il lavoratore che non aderisca, che sarà affrontato
tra breve.
Effetti
sui rapporti di lavoro (le gravi novità della legge 73/2002).
La disciplina in analisi, come noto, ha ottenuto in
prima battuta scarsissimi effetti, testimoniati dall'irrisorio numero di dichiarazioni di
emersione presentate. Da alcune voci del mondo imprenditoriale, tra l'altro, si era
'lamentato' il fatto che con l'emersione il datore di lavoro si esponesse alle
rivendicazioni del lavoratore con riferimento ai diritti violati nel periodo nero,
chiedendo dunque al legislatore di favorire l'impresa anche sotto questo profilo. Il
Governo, accentuando il segno gravemente squilibrato della disciplina, è immediatamente
intervenuto nel senso desiderato, inserendo il comma 4-bis all'art.1 che disciplina gli
effetti dell'emersione sul rapporto di lavoro: effetti che tuttavia si producono soltanto
per i lavoratori che espressamente aderiscono al programma di emersione. Oltre all'aspetto già esaminato dell'esclusione di
tali lavoratori dal computo delle soglie numeriche dei dipendenti dell'impresa, la norma
dispone ora che l'adesione del lavoratore al programma di emersione, "tramite sottoscrizione di specifico atto di
conciliazione, ha efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con effetto dalla data
di presentazione della dichiarazione di emersione e produce, relativamente ai diritti di
natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli effetti conciliativi ai
sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile", La disposizione
aggiunge che dalla stessa data, cioè dalla novazione del rapporto, si applicano gli
istituti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
riferimento. E' evidente nella disposizione l'intenzione di fare
tabula rasa di ogni diritto e pretesa del
lavoratore sul periodo passato, ma la formulazione utilizzata solleva più di un dubbio e
apre problemi interpretativi e applicativi di notevole rilievo. Premettendo che, in linea
generale, tale disposizione conferma l'idea che per il lavoratore sia più conveniente
rifiutare radicalmente l'adesione all'emersione, deve comunque rifiutarsi qualsiasi
lettura che produca automaticamente, e a prescindere dalla volontà delle parti, gli
effetti estintivi dei diritti del lavoratore. Infatti, se non è chiaro in cosa consista
lo "specifico atto di conciliazione", quale debba essere il suo contenuto, in
quale sede debba stipularsi, pare indubbio che tale atto non possa coincidere con la mera
adesione all'emersione; dovrà dunque trattarsi di un vero e proprio atto di transazione,
che chiarisca su quali effetti interviene l'accordo conciliativo (potendone in teoria
lasciare altri all'esterno, e dunque suscettibili di successive azioni da parte del
lavoratore); a tale atto, inoltre, saranno applicabili le regole generali in materia di
validità ed efficacia della transazione. La questione è grave e delicata, potendo
coinvolgere anche diritti di particolare rilievo: si pensi non tanto o non solo a diritti
connessi ai trattamenti economici e normativi, ma ad esempio a diritti risarcitori
connessi ad eventuali infortuni o malattie professionali imputabili a responsabilità del
datore di lavoro per inosservanza delle normative a tutela della salute. E' del tutto
inammissibile l'ipotesi che simili diritti possano essere travolti semplicemente in forza
dell'ambiguo disposto legislativo, né che gli stessi possano essere oggetto di
transazioni meramente individuali: dovrà dunque prodursi il massimo sforzo
interpretativo, anche eventualmente sollevando profili di illegittimità costituzionale,
ad evitare interpretazioni così pregiudizievoli della disciplina. Egualmente imperscrutabile, sul piano tecnico, è
il riferimento agli "effetti conciliativi" ai sensi degli articoli 410 e 411
c.p.c., poiché tali norme disciplinano sedi e procedure delle conciliazioni, e non gli
effetti di queste (se non quello specifico della esecutività del verbale di
conciliazione). Se il legislatore aveva in mente (e se così fosse, dovrebbe ritenersi
gravissimo) l'estensione all'atto di conciliazione, anche stipulato in forma di scrittura
privata, dell'effetto di non impugnabilità di cui all'ultimo comma dell'art.2113 cod.
civ., avrebbe dovuto far riferimento a quest'ultimo: tale effetto potrà prodursi, dunque,
soltanto ove lo specifico atto conciliativo sull'emersione sia stipulato effettivamente in
sede di commissione di conciliazione amministrativa o sindacale. La disposizione è invece più chiara quanto
all'effetto novativo del rapporto di lavoro, coincidente con la data di presentazione
della dichiarazione di emersione. In sostanza in tale data prende avvio un nuovo rapporto
di lavoro, con l'ulteriore effetto pregiudizievole per il lavoratore (sembrerebbe) della
impossibilità di computare il periodo irregolare ai fini dell'anzianità di servizio,
rilevante per molti istituti legali e contrattuali. L'effetto novativo del rapporto
tuttavia, è bene sottolinearlo, si produce soltanto alla duplice condizione dell'adesione
del lavoratore all'emersione e della stipulazione dello specifico atto di conciliazione.
Va ancora segnalato che l'art. 3, 3° comma, del
d.l. 12/2002, come convertito dalla L. 73/2002 ha stabilito che, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego irregolare di lavoratori dipendenti (non
risultanti dalle scritture obbligatorie) è punito anche con una sanzione amministrativa
dal 200 al 400 % dell'importo, per ogni lavoratore, del costo del lavoro calcolato sulla
base dei contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e
la data di constatazione della violazione. Parrebbe trattarsi, dunque, di un notevole
inasprimento delle sanzioni per l'utilizzo di lavoratori in nero.
·
progressivo adeguamento agli obblighi previsti
dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività produttiva, da effettuare nell'arco
di 18 mesi, prorogabile a 24; ·
progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai
contratti collettivi nazionali in materia di trattamento economico, nell'arco di un
periodo massimo di tre anni. Il piano può essere presentato anche in forma
anonima (sic!), tramite associazioni datoriali o professionisti, mentre la successiva
dichiarazione di emersione dovrà necessariamente essere nominativa: in tal modo, di
fatto, la legge ammette che l'imprenditore irregolare possa valutare la convenienza del
piano approvato dal sindaco e delle eventuali modifiche e decidere di rimanere in
situazione irregolare! Il sindaco entro 45 giorni deve approvare il piano,
previe eventuali modifiche concordate con l'interessato (o con le associazioni e i
professionisti, se presentato in forma anonima), ovvero respingerlo. Deve ritenersi, dati
la formulazione della norma e i principi generali in materia, che un mancato provvedimento
del sindaco non produca alcun effetto (né silenzio-assenso, né silenzio-rifiuto),
potendo semmai l'interessato attivare gli strumenti del procedimento amministrativo per
provocare un'effettiva decisione (ciò che, nei tempi previsti dalla legge, appare assai
difficile). Solo per il caso in cui il piano di emersione
preveda il progressivo adeguamento agli obblighi dei contratti collettivi, il sindaco è
tenuto a sottoporre la questione al parere (non si dice se vincolante, ma parrebbe logico
sia così) della commissione provinciale o regionale sul lavoro irregolare costituita ai
sensi dell'art. 78 L. 448/1998 (la quale vede la partecipazione anche di rappresentanti
delle parti sociali): ancora una volta, dunque, il ruolo delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori - a differenza di quanto avveniva nelle precedenti discipline
dell'emersione - è del tutto marginale (anche perché, data la composizione della
commissione, l'eventuale parere favorevole al piano potrebbe essere adottato contro
l'opinione dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori). Al di là della procedura piuttosto farraginosa
(ciò che può farne diagnosticare un possibile insuccesso nell'applicazione pratica),
appare assai discutibile il coinvolgimento nella procedura di emersione, in un ruolo così
centrale, di un organo di carattere politico e non strettamente competente in materia di
lavoro come il sindaco del Comune, con l'evidente rischio, tra l'altro, dell'adozione di
politiche più o meno restrittive da comune a comune a seconda dell'orientamento della
maggioranza politica o dei rapporti tra sindaco e imprenditori coinvolti. Il ruolo degli
enti locali potrebbe ben essere assai rilevante, come hanno dimostrato alcune esperienze
della contrattazione e dei patti territoriali di riallineamento, ma appunto nell'ambito di
politiche concertative a livello locale, caratterizzate da una forte iniziativa e
partecipazione delle parti sociali così come da una programmazione generale, per settori
o aree produttive (e non atomistica per singola impresa); appare assai più dubbia e
criticabile, invece, una soluzione che assegna al solo sindaco un ruolo così centrale e
delicato. * * *
La disciplina descritta può essere oggetto di
molte valutazioni di carattere politico, oltre quelle già accennate, prevalentemente a
carattere critico. Scontata la loro opinabilità, possono indicarsi sinteticamente come
segue.
L'attuale disciplina, al contrario, interviene in
modo generalizzato e indistinto, garantendo agli imprenditori che abbiano utilizzato
lavoratori in nero la piena sanatoria della propria posizione e ponendoli
addirittura nella condizione di beneficiare di sgravi fiscali e contributivi per i
successivi tre anni.
La procedura di emersione è tutta affidata al
ruolo decisionale e di iniziativa del datore di lavoro, con un marginale e ineffettivo
spazio di decisione del lavoratore sul solo aspetto della sua adesione. In primo luogo va rilevato che il lavoratore in
nero, a differenza del datore di lavoro, non ha alcuna possibilità di promuovere
l'emersione. In caso di indisponibilità dell'imprenditore può attivare i classici
strumenti di denuncia della situazione irregolare; in tal modo tuttavia si 'autodenuncia'
anch'egli e si espone a eventuali sanzioni fiscali (salva la possibilità sopra accennata,
ma oggettivamente incerta, di sostenere l'esclusiva responsabilità del datore di lavoro -
sostituto d'imposta). L'imprenditore, invece, può oggi sanare la propria posizione
indipendentemente dal consenso del lavoratore; ove quest'ultimo non aderisca, l'emersione
equivale a denuncia dello stesso lavoratore il quale, a differenza dell'imprenditore che
condona interamente la propria posizione, rimane esposto a eventuali accertamenti e
sanzioni. Nella gran parte dei casi, dunque, il meccanismo di
emersione riprodurrà in maniera accentuata lo squilibrio di potere contrattuale tra
imprenditore e lavoratore, aggravato dal rischio di esposizione alle conseguenze ora
evidenziate. Sul piano degli effetti la disciplina prevede, come
si è visto, un regime estremamente favorevole per il datore di lavoro, tanto per il
periodo irregolare (sanatoria 'tombale' a costi bassissimi) quanto per il primo triennio
di emersione. L'apparente e discutibile convenienza per il
lavoratore (sul piano della 'sanatoria' per il passato, nonché l'esclusione dalla
contribuzione previdenziale e la previsione di aliquote fiscali favorevoli per il triennio
di emersione) è tuttavia gravemente compensata dal pregiudizio sul piano della
ricostruzione contributiva sul passato (che, a differenza di ciò che avviene in una
normale denuncia di irregolarità, può avvenire solo parzialmente e a costi distribuiti
tra il lavoratore e la collettività, mentre è a costo zero per l'imprenditore
irregolare, principale responsabile della stessa irregolarità) e dal pregiudizio
contributivo per il triennio successivo con inevitabili effetti negativi sul futuro
trattamento pensionistico. Infine, il meccanismo espone il lavoratore a una
posizione di debolezza e 'ricatto' anche con riguardo alla possibilità di agire per il
recupero di crediti o danni sul periodo irregolare: infatti, l'unico potenziale vantaggio
della dichiarazione di emersione (il valore sostanzialmente confessorio
dell'irregolarità, utilizzabile dal lavoratore per agire a tutela dei diritti sul piano
contrattuale) è quasi inevitabilmente destinato ad essere annullato dalla (probabile)
forzata adesione all'emersione e dalla (probabile) stipulazione di uno "specifico
atto di concliazione" favorevole al datore di lavoro: proprio su questo terreno
emerge, con ancora maggiore evidenza, il carattere fortemente negativo di una disciplina
che lascia completamente solo il lavoratore, nella maggior parte dei casi incapace di
resistere a richieste dell'impresa che subordineranno la regolarizzazione alla rinuncia a
diritti e legittime pretese. Su questo punto assai rilevante si tornerà tra breve.
I precedenti meccanismi di emersione si fondavano
per lo più sul parziale abbattimento del costo del lavoro per il periodo successivo
all'emersione. L'attuale prevede benefici ben più consistenti, sommando la sanatoria sul
passato con i benefici sul primo triennio di emersione, che a loro volta sono costituiti
da un favorevole regime fiscale sul reddito di impresa applicabile fino a concorrenza del
triplo del valore del costo del lavoro emerso e da oneri contributivi e assicurativi
decisamente inferiori a quelli ordinari. I vantaggi concorrenziali rispetto agli
imprenditori che sono stati e rimangono nella legalità sono dunque evidenti. Deve considerarsi assai grave che tali vantaggi
siano attribuiti indiscriminatamente, senza tenere conto della realtà territoriale (la
quale, anche in relazione alle condizioni locali dell'economia, delle infrastrutture,
dell'efficacia amministrativa, ecc., può talvolta giustificare agevolazioni e vantaggi
quale compensazione di condizioni iniziali sfavorevoli, che possono aver reso
l'irregolarità una scelta di sopravvivenza). Come è stato sottolineato da esperti della
materia, l'attuale disciplina dell'emersione appare conveniente soprattutto per gli
imprenditori del nord-Italia e delle aree economicamente più avanzate (laddove, per vari
motivi, le imprese delle aree più svantaggiate potrebbero trovare tuttora preferibile il
ricorso alle precedenti discipline, ovvero fingere di effettuare nuove assunzioni per
godere degli sgravi contributivi totali e dei crediti di imposta previsti da altre
discipline). In sostanza, la disciplina attuale va valutata
tenendo conto del suo impatto, ad esempio, sulla concorrenza tra due imprese industriali
di media-piccola dimensione del medesimo territorio, una regolare ed una che fa ricorso al
lavoro nero o grigio. La seconda, dopo aver goduto di notevole vantaggio concorrenziale
nel periodo di irregolarità (costituito sia dai minori costi sia da vantaggi indiretti,
come quello di sottrarre alla prima, più facilmente, la manodopera specializzata
difficile da reperire sul mercato, alla quale poteva offrire più elevati guadagni in
nero) può eliminare i rischi dell'accertamento e delle sanzioni ed usufruire di un
triennio regolare a condizioni concorrenziali nuovamente assai vantaggiose. Vi è infine un aspetto della disciplina poco
sottolineato ma che, nella prospettiva qui analizzata, assume un valore simbolico di
grande rilievo (una vera e propria "beffa" per i datori di lavoro onesti). Come si è visto, la ricostruzione della posizione
contributiva del lavoratore per il periodo di lavoro irregolare avviene a costo zero per
l'imprenditore, mediante contribuzione volontaria parzialmente integrata a carico del
fondo di cui all'art. 5 della legge n. 388 del 2000. L'onere finanziario viene così posto
a carico di quel fondo che, nella logica della legge finanziaria per il 2001, avrebbe
dovuto utilizzare tutte le somme ricavate dalle emersioni per la finalità della riduzione
generale delle imposte gravanti sul reddito d'impresa, e dunque con finalità perequativa
nei confronti degli imprenditori onesti. Una parte di questi fondi vengono ora deviati,
dunque, a danno della situazione generale delle imprese, per coprire i costi che vengono
condonati al datore di lavoro che si è avvantaggiato dell'irregolarità! Sotto i profili qui segnalati, il Ministro Tremonti
nel dare il nome al provvedimento sembra presentarsi come un Robin Hood alla rovescia:
"rubare agli onesti per dare agli imprenditori disonesti".
In via di mero spunto, si pone un problema di
violazione del principio di eguaglianza, in relazione al citato squilibrio di condizioni
(e rilevanza della volontà) tra datore di lavoro e lavoratore. Il profilo più rilevante, tuttavia, sembra essere
quello della violazione dell'art. 38 Cost. - diritto del lavoratore al sistema di
previdenza obbligatoria - nella parte della disciplina che esclude o riduce la
possibilità di ricondurre a periodi di effettivo lavoro una piena contribuzione
previdenziale e il correlato diritto alle prestazioni, con sostanziale esonero del datore
di lavoro dalla contribuzione evasa nel passato. Tale profilo, già rilevante per il
lavoratore che aderisce all'emersione, potrebbe porsi a maggior ragione per il lavoratore
che non vi aderisca (ove debba passare un'interpretazione della disciplina che escluda
comunque il suo diritto all'accreditamento pieno dei contributi per il periodo in nero:
vedi tra breve).
Informazione
e tutela dei lavoratori interessati. Dato il grande rilievo al provvedimento attribuito
anche dall'informazione (si veda Il Sole 24 ore), e i notevoli caratteri di convenienza,
si può immaginare che - soprattutto dopo le descritte modifiche della disciplina, dirette
ad aumentarne l'appetibilità per gli imprenditori - nei prossimi mesi verranno presentate
numerose dichiarazioni di emersione del lavoro nero o grigio, che coinvolgeranno pertanto
i singoli lavoratori utilizzati irregolarmente. A questi lavoratori, inoltre, verrà
certamente chiesta (meglio: imposta) la stipulazione di atti di transazione 'tombale'
diretti a eliminare ogni profilo di contenzioso relativo ai diritto sorgenti dal rapporto
di lavoro per il periodo irregolare. L'accesso alla procedura di emersione, infatti, ha
alcuni effetti anche sul piano dei rapporti contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore
(che rimangono estranei ai rapporti con gli enti impositivi disciplinati direttamente
dalla legge). In caso di non adesione del lavoratore, la dichiarazione di emersione
presentata dal datore di lavoro potrebbe certamente essere utilizzata come prova della
sussistenza del rapporto di lavoro al fine della domanda di eventuali differenze
retributive (anche oltre i minimi contrattuali utilizzati per il calcolo del costo del
lavoro ai fini della regolarizzazione), del trattamento di fine rapporto, ecc. Per evitare tali conseguenze, ci si deve attendere
che i datori di lavoro che intendono procedere alla dichiarazione di emersione chiedano al
lavoratore di rinunciare a eventuali pretese per il periodo pregresso (avvalendosi della
posizione di forza derivante dalla condizione di irregolarità e di relativo facile
licenziamento, nonché dell'offerta di regolarizzazione) e, anche grazie all'indicazione
proveniente dalla stessa legge, chiedano di farlo in una delle sedi "protette"
di cui all'art. 2113, 4° comma (conciliazione in sede amministrativa, sindacale,
giudiziale). Una simile prospettiva potrebbe anche essere
valutata conveniente dal lavoratore, purché tale valutazione avvenga in un contesto in
cui lo stesso sia debitamente informato dei propri diritti e assistito nella formazione
della propria volontà, e ottenga un giusto corrispettivo della rinuncia eventualmente
prestata. Gli aspetti ora evidenziati si aggiungono al
problema, di carattere generale, di informazione dei lavoratori su contenuti, modalità,
convenienze, svantaggi e rischi della regolarizzazione. Sarebbe quanto mai opportuna, pertanto, una
campagna di informazione diretta ai lavoratori (eventualmente anche mediante forme varie
di pubblicità mediatica) comprensiva dell'offerta dei servizi di assistenza, tramite i
propri servizi vertenziali e legali, in occasione dell'emersione. A tal fine, oltre a predisporre adeguatamente le
indicazioni tecniche da fornire ai lavoratori che chiedano assistenza, dovrà
probabilmente essere sciolto il nodo dell'indirizzo politico cui ispirare tale attività,
e in particolare se veicolare un messaggio favorevole o contrario all'adesione del
lavoratore alla proposta di emersione ricevuta dal datore di lavoro. Se in linea generale, come si è detto, il
provvedimento merita di essere avversato, il consiglio al singolo lavoratore potrà essere
dato, ovviamente, solo a seguito di una valutazione caso per caso (che comporta
necessariamente, se compiuta in sede di strutture vertenziali, anche il coinvolgimento di
un Legale di riferimento ed, eventualmente, dei tecnici del patronato Inca per gli aspetti
previdenziali).
a) aderire alla dichiarazione di emersione ma
evitare o rifiutare nell'immediato la stipulazione dell'atto di conciliazione/transazione
sui diritti derivanti dal rapporto di lavoro irregolare; in tal caso, come accennato, la
dichiarazione di emersione potrà essere utilizzata proprio per fondare future azioni di
recupero di crediti o altro; in particolare, tenendo conto dei pregiudizi alla
ricostruzione della posizione contributiva sopra descritti, va valutata la possibilità di
agire nei confronti del datore di lavoro per il danno previdenziale ex art. 2116 cod.
civ., per la parte che le regole su richiamate non abbiano consentito di regolarizzare; b) aderire alla dichiarazione di emersione e ad una
contemporanea conciliazione/transazione; in questo caso l'assistenza comporta un'attenta
analisi delle ragioni di credito e di diritto del lavoratore sul periodo irregolare;
inoltre, si ritiene opportuno pretendere che il datore di lavoro si faccia carico quanto
meno degli oneri per la contribuzione volontaria che il lavoratore deve sopportare per la
ricostruzione della propria posizione pensionistica. Si può ipotizzare, altresì, qualche
spazio per chiedere un impegno di stabilità del rapporto in relazione a tutto il triennio
del periodo di emersione. Il lavoratore dovrà essere consigliato e
assistito, ovviamente, anche nel rapporto con gli enti previdenziali, al fine di accedere
alle (scarse) possibilità di tutela previste dalla legge (in particolare: parziale
ricostruzione della posizione contributiva per il passato). Dovrà inoltre valutarsi la possibilità - incerta
sul piano interpretativo, ma da non escludersi a priori - che tali lavoratori possano
comunque proporre la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13
L. 1338/1962, per la quota di (futura) pensione irrimediabilmente persa a causa della
parte di contributi omessi.
Nei confronti dell'imprenditore la problematica è
la medesima che si pone in ogni situazione di denuncia di situazioni irregolari (anzi,
come si è detto, col vantaggio di poter utilizzare la dichiarazione di emersione come
prova della sussistenza del rapporto di lavoro) e non è necessario particolare
approfondimento. Qualche problema, invece, può sorgere per i
rapporti tra lavoratore ed enti previdenziali. Come si è accennato, la norma (assai
limitante) relativa alla ricostruzione della posizione contributiva per i periodi
pregressi all'emersione sembra far riferimento al solo lavoratore che aderisca
all'emersione. In linea teorica, dunque, il lavoratore che rifiuti la propria adesione
dovrebbe poter invocare nei confronti dell'ente previdenziale il principio di
automaticità delle prestazioni ex art. 2116 (il quale scarica sull'ente previdenziale
l'onere di recuperare i contributi, cosa che nel caso non sarà possibile a causa
dell'intervenuta sanatoria, che tuttavia, se non vi è stata adesione del lavoratore, non
dovrebbe potergli essere opposta). Sul punto la disciplina lascia aperto un
consistente dubbio interpretativo. L'ipotesi ora avanzata solleva con evidenza un problema
di copertura finanziaria del provvedimento (il quale in sostanza ammetterebbe l'ipotesi di
un debito di prestazioni degli enti previdenziali eliminando la possibilità di un
proporzionale recupero di risorse tramite accertamento dei contributi dovuti). Gli enti
previdenziali potrebbero sostenere che la legge contiene una disciplina speciale idonea a
derogare al principio di automaticità del codice civile, in particolare richiamando la
disposizione dell'art. 1, comma 8°, secondo la quale il Ministro dell'economia dovrà
fissare "la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della
dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica" (disposizione che non si comprende se
abbia valore generale o faccia riferimento al solo caso della domanda di ricostruzione
della posizione pensionistica avanzata dal lavoratore che ha aderito alla procedura). Ove
prevalesse tale seconda interpretazioni, tuttavia, potrebbe sollevarsi a maggior ragione
la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 38 Cost., sopra
accennata.
Le iniziative di contrasto a simili derive, che si
propongono, sono più d'una: a) allertare al massimo l'attenzione dei funzionari
sindacali presenti nelle commissioni di conciliazione amministrativa e sindacale; b) adottare specifiche misure di prevenzione di
abusi, se possibile d'intesa tra le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori
di lavoro e i Responsabili delle Direzioni Provinciali del Lavoro; c) in particolare, per le conciliazioni in sede
sindacale, potrebbe valutarsi la disponibilità delle parti sociali a regolare con appositi accordi collettivi territoriali le
procedure e i contenuti minimali delle transazioni, sia a tutela dei lavoratori sia a
tutela della concorrenza tra imprese del medesimo settore; d) per le conciliazioni in sede amministrativa,
sarebbe opportuno che ogni qual volta ci si trovi innanzi a una transazione su periodi di
lavoro irregolare la Commissione accerti se il lavoratore è stato assistito, nella fase
precedente alla transazione, da una organizzazione sindacale o da un legale di propria
fiducia (qualora entrambe le parti si presentino assistite da un legale, sarebbe altresì
opportuno chiedere al legale del lavoratore che dichiari di non appartenere allo stesso
Studio del legale del datore di lavoro). Se ciò non è avvenuto, la Commissione di
conciliazione dovrebbe sempre rinviare l'udienza, invitando formalmente il lavoratore a
rivolgersi ad un'organizzazione sindacale o ad un professionista a sua scelta; tali
modalità di gestione potrebbero essere oggetto di iniziativa e proposta presso le singole
Direzioni provinciali; e) assumere iniziative di informazione e
sensibilizzazione anche nei confronti dei giudici del lavoro, avanti i quali potrebbero
essere portate cause costruite ad hoc per fare
una transazione di carattere generale.
La prospettiva appare ancora più complessa a
seguito delle illustrate modifiche apportate dalla legge 73/2002. Richiamando quanto sopra
illustrato, va sottolineata la necessità di un'attenta analisi del caso singolo alla
ricerca di ogni possibile profilo di impugnazione dell'accordo o comunque di proposizione
di azioni a tutela di specifici diritti (ad esempio in relazione alla violazione di norme
imperative di legge), anche eventualmente prospettando profili di illegittimità
costituzionale. In ogni caso, dovrà sostenersi l'impugnabilità delle rinunce e
transazioni contenute nell'atto di conciliazione, ove lo stesso non sia stato posto in
sede protetta (conciliazione sindacale o amministrativa); con riguardo agli accordi posti
in essere in sede protetta, potrà valutarsi il corretto svolgimento della procedura
conciliativa (che deve vedere un'effettiva attività di 'assistenza' dell'autonomia
individuale del lavoratore), in mancanza del quale potranno considerarsi azioni di
impugnazione dell'atto o di responsabilità degli stessi conciliatori. Infine, sotto il profilo risarcitorio, sussistendo
violazione di discipline imperative la cui osservanza incombe sui responsabili aziendali
potrà valutarsi la percorribilità di azioni di responsabilità ex artt. 2043 e 2395 cod.
civ. nei confronti degli amministratori (dato che normalmente la transazione sarà stata
sottoscritta solo nei confronti della persona giuridica, non implicando rinuncia verso gli
amministratori).
La critica al modello di comportamento
implicitamente favorito dalla legge sull'emersione può essere un tassello di un più
complessivo confronto sui modelli di gestione dell'economia, della competizione, dei
problemi sociali, ecc., così come risultanti anche da altri provvedimenti o proposte di
provvedimenti (leggi: libro bianco, disegno di legge delega, ecc.). Il modello del governo di centro-destra si fonda
con evidenza sull'abbassamento della soglia di legalità, sulla riduzione di ruolo della
contrattazione collettiva e della concertazione sociale, sulla individualizzazione delle
relazioni di lavoro, sulla competizione fondata sulla mera riduzione di costi, ecc. Si tratta dunque di verificare se vi siano settori
del mondo imprenditoriale che comprendano i limiti competitivi di un simile modello di
"capitalismo straccione", gli svantaggi (probabilmente superiori ai vantaggi di
breve periodo) della perdita di una seria interlocuzione con le grandi organizzazioni
sindacali, i rischi connessi a un innalzamento della conflittualità sociale, i rischi
entropici e i costi di una gestione delle sempre più complesse relazioni di lavoro su
base esclusivamente individuale, ecc. La critica in questa chiave alla legge Tremonti
potrebbe dunque essere una prima occasione per sperimentare, eventualmente a partire dalle
realtà più avanzate, relazioni innovative e moderne con la parte migliore del mondo
imprenditoriale, anche in alternativa alle dinamiche create a livello nazionale
dall'acutizzarsi dello scontro sociale e sindacale indotto dai provvedimenti governativi.
Nella prospettiva ora accennata, può valutarsi
anche la possibilità di elaborare percorsi contrattuali a livello territoriale tra le
parti sociali e le autorità locali, dirette a elaborare politiche di emersione del lavoro
nero alternative, o almeno correttive, rispetto a quelle della legge Tremonti. L'occasione può essere fornita dalle stesse
recenti modifiche della disciplina che, come si è visto, affida ora al Sindaco un ruolo
attivo scisso (a differenza delle precedenti esperienze dei contratti e patti di
riallineamento) da una seria concertazione con le parti sociali. Si tratta oltretutto di
un ruolo oneroso e politicamente assai delicato e rischioso. Può quindi essere considerata l'ipotesi - anche
muovendo dalle recenti intese sul governo del mercato del lavoro a livello territoriale -
di avviare un'interlocuzione con il Comune, le organizzazioni imprenditoriali e le
organizzazioni sindacali diretta a concordare percorsi di accompagnamento dell'emersione
che - chiedendo alle imprese interessate un livello più elevato di impegno e nel contempo
garantendo loro maggiore certezza e consenso sociale - siano maggiormente rispettosi da un
lato delle regole di corretta concorrenza (attenuando il differenziale a favore
dell'impresa illegale) e dall'altro dei diritti dei lavoratori (chiedendo, ad esempio, una
maggiore disponibilità dell'impresa alla copertura o risarcimento dei diritti
previdenziali del lavoratore, un'assunzione di responsabilità rispetto all'eventuale
lesione di diritti fondamentali come quello alla salute, ecc.).
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