La proposta di una scrematura graduale per fruire
dellart. 18!
Mi è stata recapitata nella posta
elettronica la segnalazione che sul portale giuridico www.diritto.it era
stato pubblicato, nellultima decade di luglio, un articolo dal titolo E
possibile salvare lart. 18 dello statuto dei lavoratori? redatto da un
cultore di diritto del lavoro presso lUniv. di Bari, pubblicato dopo la
firma del Patto per lItalia tra governo e organizzazioni (meno) rappresentative del
mondo del lavoro.
Giacché sono curioso, me lo sono letto e mi permetto di sintetizzarlo per il
lettore per fargli meglio comprendere il mio dissenso e lopportunità sempre
a mio avviso - che il cultore maturi un maggior senso politico, per
ripresentarsi in altra sessione con proposte valutabili a fini di promozione.
Lattuale merita, per noi, una sonora bocciatura.
Lautore già parte male, affermando che gran parte
degli studiosi di diritto
del lavoro si sono mantenuti sul tema dellart. 18 defilati, mentre
«per le menti più indipendenti e aperte, limperativo è quello di non tacere e di
non essere prudenti e, anzi, di impegnarsi ad elaborare e proporre pubblicamente ipotesi
di soluzioni scevre da ogni pregiudizio ideologico e in grado di bilanciare gli interessi
coinvolti». E così si autoinserisce, per la verità poco umilmente, in questa ristretta
schiera.
Prosegue ancor più sbilanciato quando, per accreditare le proposte che sinteticamente
riferiremo, trae supporto da un episodio eccezionalissimo accaduto ad
unazienda gioiello del Sud, dallo stesso difesa in giudizio ove
un ingegnere, per lucrare i benefici connessi al licenziamento (le 15 mensilità ex art.
18), avrebbe inscenato un litigio con il titolare o superiore gerarchico per farsi
licenziare in luogo di dimettersi (avendo già trovato un posto di lavoro migliore).
Giacché la prova del licenziamento giustificato sarebbe ardua ed il
rischio per limpresa di subire la reintegrazione sostituita
dallopzione per le 15 mensilità piuttosto alto, questa esperienza
professionale induce lautore che ha consigliato lazienda ad
una transazione eticamente ingiusta ma economicamente meno dispendiosa -
a porsi il problema della «drammatica contrapposizione fra linteresse del
lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e quello dellazienda alla propria
stessa sopravvivenza». I processi che seguono allimpugnativa, con le lungaggini che
ad essi si accompagnano dice lautore - «si trasformano quasi sempre in vere
e proprie lotte allultimo sangue nelle quali i rischi più alti, spesso letali, li
corre lazienda».
Prima obiezione: la figura del lavoratore spregiudicato è tuttaltro che
ipotesi di normalità, giacché è raro che un operaio o un impiegato abbiano frequentato
in precedenza corsi di attore per inscenare contrasti simulati e beneficiare
di un licenziamento da contrastare e validare poi in sede giudiziaria.
Seconda obiezione: le lungaggini processuali, nella mia esperienza, sono spesso a tutto
vantaggio delle aziende che realizzano transazioni al ribasso, per stanchezza del
lavoratore o pressione sul legale del ricorrente da parte del magistrato (specie nel Sud)
che non intende impegnarsi nella stesura di una sentenza (seguo in Bari un giudizio contro
il Banco di Napoli che è in primo grado sin dal 1991 e ora il lavoratore ricorrente
stremato, cui spetterebbe quasi un miliardo, sta per accettare 300 milioni di vecchie lire
che il dissestato Banco ancora non si decide a corrispondere per ritorsione a chi gli ha
fatto causa per l'invalidazione di un licenziamento da superamento del periodo di
comporto per malattia indotta dalle condizioni ambientali di lavoro ma che dispensa a
piene mani a coloro che vanno in pensione anticipata). Altro che "rischi letali"
per le aziende, nella maggior parte dei casi, invero, lucrosi risparmi!
Da questa sua opinabilissima ed eccezionale esperienza, parte la prima proposta:
ridimensionare (o eliminare?) la misura dellindennità sostitutiva della
reintegrazione ex art. 18 S.d.l. che dice lautore - «in teoria sarà pure
una bella cosa, giustificata da mille ragioni; in pratica è un potente incentivo al
contenzioso perché induce il lavoratore a tentare comunque limpugnazione del
licenziamento anche quando ha tutti i torti o ha già trovato un lavoro migliore». Ad
essa si affianca la critica allorientamento tanto consolidato quanto correttissimo
della Corte costituzionale e della Cassazione che non esentano dalla sanzione della penale
delle 5 mensilità i casi di licenziamento ingiustificato, seguiti da ravvedimento
operoso datoriale (come altri lo qualificano), mediante il richiamo in servizio.
Anche questa penale sarebbe fuori luogo, nel caso specifico, ed andrebbe eliminata, in
quanto rientrerebbe, assieme ad altri aspetti oggetto di rilievo critico, tra le
condizioni non «compatibili con le esigenze produttive e di mercato, oltre a
rappresentare un eccesso di tutela rispetto agli interessi in gioco»:come se il
provvedimento di licenziamento irrogato fosse stata acqua fresca per il
lavoratore ed il datore di lavoro potesse comunque e sempre
peccare fidando nellassoluzione cattolica. Non si manca neppure di porre
sotto critica il c.d. vezzo di favor operari da parte dei
magistrati di lasciare indenni dalle spese legali mediante compensazione i
lavoratori soccombenti; anche questo incentiverebbe i lavoratori al
contenziosofacile.
Lautore saltella poi tra considerazioni pseudo-progessiste (affermando che le
aziende se si vogliono riproporre di licenziare non possono pretendere la fidelizzazione
del lavoratore né la partecipazione a piani di azionariato e simili) e considerazioni
regressive miste ad altre di senso comune [ora che il divieto di licenziamento
ingiustificato è inserito nella Carta di Nizza, allart. 30, lautore si chiede
se si possa tranquillamente dire che sia legittimo eliminare la tutela reale. Ma sul punto
lo potrebbe, formalisticamente, tranquillizzare Tiraboschi - cfr. la
Repubblica del 1 luglio 2002, p.8 il più stretto collaboratore di Biagi,
spiegandogli (come ha fatto all'opinione pubblica) che Corte cost. n.46/2000 ha ritenuto
che la garanzia contro il licenziamento ingiustificato sussiste egualmente anche con la
soppressione dellart. 18, ferma la permanente vigenza della l. n. 604/66, giacché
una cosa sarebbero le garanzie contro il licenziamento ingiustificato comunque garantite
dalla legge n. 604, unaltra quella delle conseguenze (risarcimento e/o
reintegrazione ex art 18) che rientrerebbero, secondo Tiraboschi e la Corte, nella piena
discrezionalità del legislatore ordinario].
Sai quanto gliene frega ai lavoratori dei distinguo formalistici della Corte
costituzionale, nell'interpretazione conferitagli da Tiraboschi: come possono ritenere
equivalenti, dal lato sostanziale della tutela giuridica, la monetizzazione del
licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro? Per la verità la Corte non ha
detto neppure questo: ha comunque, invero infelicemente, detto - nell'ammettere il
referendum abrogativo radicale dell'art. 18 - che la tutela reale "non è l'unico
possibile paradigma attuativo del principi ...del diritto al lavoro", realizzabile
mediante il "temperamento al potere di recesso del datore di lavoro" e che
"tutela reale ex art. 18 e tutela obbligatoria ex lege n. 108/1990...sono entrambe
riconducibili al presupposto della necessaria giustificazione del licenziamento".
"L'eventuale abrogazione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di espungere
uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro...ma una volta rimosso
l'art. 18 non verrebbe meno ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi, in quanto
resterebbe, comunque nell'ordinamento...la tutela obbligatoria prevista dalla legge n.
604/'66, come modificata dalla legge n. 108/'90, la cui tendenziale generalità deve
essere qui sottolineata". Essa legittima, dal lato della non collisione con i
principi costituzionali, sostanzialmente anche una "tutela attenuata",- la cui
unica permanenza sarebbe idonea a salvaguardare (in modo evidentemente attenuato e
deteriore) i lavoratori dal licenziamento illegittimo o ingiustificato -, cioè una tutela
di livello più basso cui le OO.SS. ed i lavoratori non intendono essere in
alternativa ricondotti tramite la sottrazione della garanzia sostanzialisticamente più
forte della reintegrazione nel posto di lavoro in caso di accertato licenziamento
illegittimo (tutela di livello più alto).
Ma anche il nostro cultore ragiona per astrattezze e senza senso della
realtà, giacché asserisce, con tono ipercritico che «intere generazioni di studiosi di
diritto del lavoro sono stati educati al culto dellart. 18, visto come il
presupposto della effettività di ogni altro diritto riconosciuto al lavoratore. A
tutti noi è stato insegnato che, nellambito di un rapporto precario, il
lavoratore non è un uomo libero essendo egli restio a rivendicare i suoi diritti per il
comprensibile timore, appunto, di perdere il lavoro. Lo stesso sistema della prescrizione
dei crediti di lavoro, comè noto, è stato costruito su questo presupposto. Come
meravigliarsi, dunque, se oggi per gran parte del sindacato e della dottrina
giuslavoristica lart. 18 sia un simbolo inattaccabile.
E contro i simboli e i miti, come si sa, non è facile combattere».
Quindi lautore data la difficoltà di abbattere simboli e miti
(che la sua prosa dimostra evidentemente non condivisi) si ripropone due obbiettivi
minori:
a) rendere possibile il licenziamento giustificato, togliendo gli ostacoli (i c.d.
lacci e laccioli) al licenziamento obbiettivamente fondato, lasciando senza
tutela «solo l'interesse ad effettuare licenziamenti determinati non da esigenze
oggettive dellimpresa, ma da suoi capricci personali del datore di lavoro; che è
certamente un interesse legittimo e per certi versi persino comprensibile (e perché mai?,
semmai deprecabile, n.d.r.) ma sicuramente immeritevole di tutela pubblicistica
».
Lautore continua sostenendo che per attualizzare «la possibilità da parte
dellimprenditore di liberarsi agevolmente di un lavoratore gravemente indisciplinato
o superfluo ai fini produttivi» - e a questo proposito ci chiediamo se nel
novero dei "superflui per la produttività d'impresa" vada incluso
anche il cagionevole di salute (e la puerpera) come abbiamo letto anni addietro
nella prosa di un altro autore! - i rimedi prospettati sarebbero tre: a1)
ridefinizione tassativa della nozione di giusta causa e giustificato motivo, viziate da
genericità nelle esemplificazioni contrattuali (forse lautore ignora che la
tassatività è stata sempre traguardata dal sindacato e sempre osteggiata, per motivi di
"mano libera" per le aziende, dalle associazioni datoriali?); a2) accelerazione
dei processi (istituendo una "specie di art. 28" per l'esame d'urgenza anche per
limpugnativa del licenziamento coperto dallart. 18, il che ci trova
consenzienti!) ed eliminazione immediata degli effetti della pronuncia di primo grado; a3)
eliminazione dei "«numerosi incentivi al contenzioso offerti dalla legge o dalla
giurisprudenza
» (tra cui le sopracitate 5 mensilità di penale per il
licenziamento irrogato e poi in breve termine ritirato per ravvedimento
operoso; nonché le 15 mensilità dellopzione sostitutiva della reintegra);
b) «una volta adottati questi
correttivi
più che attenuare la stabilità, potrebbe essere utile dosarne
lintensità nel tempo intervenendo nella fase iniziale del rapporto onde
consentire una sorta di inserimento graduale del lavoratore in azienda che diventerebbe
definitivo solo dopo che il datore di lavoro abbia potuto adeguatamente sperimentare il
neo assunto sotto ogni profilo (anche umano e morale). E questa del resto la
soluzione che si è andata delineando negli ultimi anni in virtù della generalizzazione
dei contratti di formazione e lavoro e, più di recente, dei contratti a termine». Ed a
questo punto la proposta clou di unapplicazione o individuazione
mediante iniziativa discrezionale datoriale di scrematura dei
lavoratori destinatari dellart. 18.
Risulterebbero destinatari o beneficiari dellart. 18 i dipendenti (solo da aziende
oltre gli attuali limiti dimensionali, non già tutti!) che dopo essere stati neo-assunti
abbiano superato indenni tre steps (una specie di percorso ad ostacoli gestito,
nella valutazione di merito, dalla piena discrezione datoriale): b1) il periodo di prova
(risolubile, come attualmente, senza preavviso o indennità sostitutiva); b2) un secondo
periodo in cui il datore di lavoro può esercitare il recesso ad nutum ex art. 2118 (con
pagamento del preavviso); b3) un terzo periodo, in cui la risoluzione datoriale può
avvenire con monetizzazione (mera stabilità obbligatoria). Se riesce a superare questi
tre steps (gli ultimi due cumulativamente ipotizzati in un arco temporale massimo di
2 anni, che con il periodo di prova fanno 2 anni e 3 mesi
di precariato e di carenza
di diritti!), il neo assunto fruirà della stabilità reale garantita dallart.
18, semprechè occupato in quelle aziende che attualmente ne sono ex art. 35 S.d.l.
soggette. Invero non si capisce se a questi periodi si possano o si debbano aggiungere gli
eventuali 24 mesi dei CFL ed i mesi del contratto a termine, o meglio non si capisce
una volta esclusane ipoteticamente la compatibilità che fine dovrebbero
fare questi strumenti di preesistente flessibilità in entrata dovuti alla
sagacia dei più recenti e meno avveduti legislatori. E quindi il proponente
conclude: «Solo combinando in questo modo gli interventi
è forse possibile pensare
ancora di conservare nel nostro ordinamento il principio della stabilità reale del
rapporto di lavoro. Diversamente la trincea, se già non lo è, diventerebbe in breve
indifendibile» .
In un momento in cui neppure il governo di centro destra (con il massiccio appoggio della
Confindustria e larrendevolezza di talune forze sindacali) ha premuto
per unabrogazione generalizzata dellart.18, ma si è visto costretto a
mascherare i limiti dellacquisizione circoscritta, dietro la
sperimentabilità triennale e la finalizzazione dichiarata allincremento
occupazionale ed allemersione dal nero dei rapporti di lavoro
anche se si è conquistato subdolamente lo spazio di non applicabilità dell'art. 18 per
le aziende di nuova costituzione o scorporate dalle Capogruppo, strutturate da neo (o
pesudo-neo) assunti - la soprariferita proposta di una gestione discrezionale
aziendale, per selezione o scrematura, dei destinatari dellart. 18 è,
secondo noi, fortemente reazionaria, regressiva e da respingere in toto.
E un articolo che non vorremmo aver letto, né lo salvano le pochissime
considerazioni condivisibili che in esso si possono anche qua e là reperire.
Si dà per scontata la soppressione tendenziale dellart. 18, quando invece alcune
forze sindacali (e politiche) si ripropongono il ricorso al referendum
abrogativo della legge che darà applicazione alle norme sul punto (all.
2) del Patto per l Italia del 5 luglio e a d.d.l. estensivi dellart. 18 (a chi
attualmente non ne fruisce) e quando da altre parti si ventila addirittura il referendum
abrogativo indirettamente ampliativo, volto ad eliminare lart. 35
dello Statuto dei lavoratori che contempla gli attuali vincoli dimensionali, in modo da
estendere a tutti i lavoratori la tutela reale garantita dallart. 18. Chi
scrive ritiene che la prospettazione sopra criticata non vada nella direzione del
salvataggio di alcunché, semmai spiana la strada per la gestione "su
misura" o quanto meno incondivisibilmente discrezionalissima dellart. 18
da parte dei titolari e i gestori dazienda (con ampi spazi per il clientelismo, il
nepotismo e simili, sempre deprecato a parole e mai combattuto in concreto) .
Articolo 18 che, all'opposto, è nato per approntare un diritto di effettività di
tutela (auspicabilmente) per tutti, comunque allo stato non generalizzato per
esclusioni dimensionali oggettive, ma certamente insuscettibile ed alieno
dall' essere oggetto di dispensa o conferimento soggettivo, discrezionale o
selettivo intuitu personae (come avviene in azienda per i superminimi e/o gli
aumenti di merito ed, ancor peggio, per le promozioni elargite ai sodali di cordata o a
quelli che per "disponibilità" e "buon comando" aspirino a
farne parte).
Roma, 29 luglio 2002
Mario Meucci
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