PRO MEMORIA
Lavoratrici Trasporto Scolastico

Si intende sottoporre all’attenzione dell’Assessore alla Scuola e all’Assessore alle Politiche del Lavoro le seguenti questioni:

1) liceità del contratto; 2) non applicazione del Contratto Nazionale comparto Regioni-Autonomie Locali, in termini di ferie, malattia e Trattamento di Fine Rapporto; 3) mancanza di motivazioni al tempo determinato; 4) reiterazione nel tempo; 5) assenza di interruzione tra un contratto e il successivo; 6) corrispondenza tra la tipologia contrattuale in esame e il Decreto Legislativo n. 368/2001.

1) Liceità del contratto – I contratti stipulati dall’VIII Municipio, pur richiamandosi espressamente all’articolo 14 di un non definito CCNL – in realtà trattasi del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 – non rispettano le disposizioni del citato Contratto nazionale in materia di assunzioni a tempo parziale e a tempo determinato (artt.14 –comma 10- e 15 e 16) come confermate nel CCNL stipulato il 14 settembre 2000.

2) Non applicazione Contratto Nazionale – Il citato CCNL all’articolo 14, comma 4, stabilisce che, in caso di rapporto a tempo parziale, nel contratto individuale vada indicata anche l’articolazione dell’orario di lavoro. Questa disposizione nel contratto stipulato dall’VIII Municipio è disattesa. All’articolo 15 del CCNL, comma 10 è stabilito che gli assunti a tempo parziale hanno diritto a ferie retribuite. Anche questa disposizione risulta disattesa. L’articolo 16, comma 6, stabilisce che al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni sono confermate nel CCNL del 14 settembre 2000. Diversamente, nel contratto dell’VIII Municipio si dispone la retribuzione solo per le giornate di lavoro effettivamente prestate. Inoltre, in luogo dello stipendio mensile, si fa riferimento ad una diaria onnicomprensiva.

3) Mancanza di motivazioni - L’articolo 16 del CCNL (confermato CCNL 14 settembre 2000) elenca i casi in cui l’Amministrazione può procedere ad assunzioni a tempo determinato, da nostri riscontri non risulta il caso patrocinato. Pertanto, si chiede di conoscere in base a quale dei casi stabiliti dal CCNL siano stati stipulati i contratti dell’VIII Municipio.

4) Reiterazioni – La reiterazione e le proroghe dei contratti a tempo determinato risultano in violazione di quanto disposto dalla legge n.230/62 e 196/97 e dai CC.CC.NN.LL  del comparto Regioni-Autonomie Locali e dal Decreto Legislativo 368/2001.

5) Mancanza di interruzione – Risulta che, nel corso dell’anno, i contratti trimestrali sono stati prorogati senza soluzione di continuità, in violazione da quanto disposto dalle citate leggi nel punto 4).

6) Corrispondenza – Con il Decreto Legislativo 368/2001, lo Stato ha recepito la direttiva europea, scaturita dall’accordo quadro CES-UNICE-CEEP, in materia di lavoro a tempo determinato. Tale Decreto stabilisce all’articolo 5, commi 3 e 4, che qualora un contratto a tempo determinato venga prorogato senza soluzione di continuità, oppure entro i dieci giorni dalla scadenza del contratto, questi devono considerarsi trasformati a tempo indeterminato. All’articolo 11 viene chiarito che le norme contrattuali difformi da quanto innovato dal Decreto Legislativo rimangono in vigore fino alla data della loro scadenza. Come è noto, il CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali è scaduto il 31 Dicembre 2001.

-Infine, si chiede di conoscere quali siano le intenzioni di codesta Amministrazione sul futuro del Servizio Trasporto Scolastico, anche in riferimento all’attribuzione dello stesso ad un’azienda della Holding Campidoglio.

Roma, maggio 2002