BREVE
STORIA E ALCUNE RIFLESSIONI SULLA FLESSIBILITÀ DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE: IL DECLINO DEI DIRITTI DI CITTADINANZA.
(pubblicazione sulla Rivista: DeriveApprodi. N. 21, aprile 2002) di Andrea Fumagalli (Università di Pavia) 1. Premessa: breve e succinto excursus storico sul processo di deregulation del mercato del lavoro in Italia. Sul lato del salario e dei diritti sindacali, dopo il fallimento del referendum abrogativo relativo al decreto di San Valentino del 14 febbraio 1984 emesso al Governo Craxi che riduceva lincidenza della scala mobile, ovvero il meccanismo automatico che difendeva il potere dacquisto dei salari dagli incrementi del tasso dinflazione, ha inizio in quegli anni il processo di revisione della stessa scala mobile che sfocerà poi nellaccordo del 31 luglio 1992, che sanciva labolizione degli scatti di contingenza. Al riguardo, ricordiamo che alla base di quel (nefasto) accordo, accettato con tribolazione da Trentin, allora segreterio generale della Cgil, in nome dellunità sindacale e della supina accettazione del Trattato di Maastricht, vi era la garanzia che la Banca Centrale mai avrebbe provveduto ad una svalutazione della lira, per evitare un incremento dellinflazione, ora che i salari non sarebbero sarebbero stati più protetti dal rincaro del costo della vita. La storia ci racconta che poco più di un mese dopo, il 9 settembre 1992, il Sistema Monetario Europeo (Sme) collassa e la lira comincia la più grande svalutazione del dopoguerra: - 30% in un anno (superiore anche a quella della seconda metà degli anni Settanta). La forte instabilità valutaria e i vincoli posti dallo stesso Trattato di Maastricht portano il governo, guidato da un altro socialista Giuliano Amato a decretare una manovra finanziaria lacrime e sangue dellammontare di 90.000 miliardi, la prima di una lunga serie di Leggi finanziarie tese a smantellare lo Stato sociale per consentire il rispetto dei parametri di Maastricht in materia di deficit pubblico e inflazione. Ha inizio così il processo di convergenza verso larmonizzazione monetaria europea, il cui costo verrà esclusivamente addebitato ai ceti del lavoro dipendente e precario, sia in termine di organizzazione che di salario . Laccordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 (si conferma labitudine di siglare accordi di concertazione prima che comincino le sudate e attese ferie estive) espropria la determinazione del salario nominale dal novero delle variabili contrattuali. A partire da quella data a tuttoggi, la dinamica del salario monetario viene infatti predeterminata e vincolata al tasso dinflazione programmato e quindi non è più oggetto di contrattazione sindacale, almeno a livello nazionale. Poiché, il tasso dinflazione programmato è costantemente inferiore al tasso dinflazione effettivo, per tutti gli anni 90 si assiste ad una rincorsa del salario per mantenere inalterato il suo potere dacquisto che non sempre ha esiti positivi. Anche nel caso, in cui lobiettivo viene raggiunto, grazie alla contrattazione integrativa (sempre meno diffusa ), il risultato complessivo è che tutti gli incrementi di produttività e del Pil non vengono distribuiti al reddito da lavoro ma sono ad esclusivo appannaggio dei profitti e delle rendite. Insomma, se anche la torta si allarga, nel caso tutto va bene, al lavoro va la stessa fetta, e nella maggior parte dei casi, anche meno. Ciò spiega perché il salario relativo (vale a dire, in rapporto alla ricchezza complessivamente prodotta), che è lunica misura corretta della distribuzione del reddito, abbia visto una costante diminuzione negli ultimi dieci anni per un ammontare superiore ai dieci punti percentuali . Con laccordo del luglio 1993 si conclude così il processo di deregolamentazione e flessibilizzazione del salario monetario, iniziato con il decreto Craxi nel 1984. Tutto sommato, è stato sufficiente un breve lasso di tempo (meno dieci anni) per ottenere, con la complicità dei sindacati confederali, lagognato obiettivo confindustriale di far sì che la variabile salariale venga completamente assoggettata alle esigenze di profittabilità delle imprese. Non è ancora completato, seppur ci si trovi a buon punto, il processo di espropriazione completo del salario differito (ovvero di quella quota di reddito da lavoro, accantonata mensilmente, sottoforma di liquidazione e contributi previdenziali e sanitari). Ma lattuale diffusione dei fondi pensioni privati, la privatizzazione dei servizi sanitari e la discussione in corso sullutilizzazione del trattamento di fine rapporto (Tfr), per finanziare gli stessi fondi pensionistici privati, lascia ben poche speranze per il futuro, soprattutto se si considera che nella gestione di tali fondi sono implicati anche i sindacati confederali. Se oggi il salario mensile è alla merce dei profitti industriali, domani il salario differito sarà terra di conquista per le rendite finanziarie. Maggior tempo ha invece impiegato il processo di flessibilizzazione della prestazione lavorativa e la deregolamentazione del mercato del lavoro. In primo luogo, è necessario ricordare la legge 146 del 12 giugno del 1990 sulla limitazione del diritto di sciopero, che sancisce lobbligatorietà del preavviso due settimane prima della dichiarazione di sciopero e la garanzia del mantenimento dellattività lavorativa per i lavori di pubblica necessità, condizione preliminare per bloccare sul nascere qualsiasi azione sindacale spontanea che non avvenga allinterno dei parametri di concertazione sindacale. La legge 236 del 19 settembre 1994 ha aggiunto la possibilità di assumere lavoratori con contratto di stage in apprendistato, la legge 299 del 16 maggio 1994 ha esteso luso della mobilità e dei contratti di formazione-lavoro e disciplinato i contratti di solidarietà (secondo i quali, i lavoratori, in parte, si fanno carico, a loro spese, delle difficoltà economiche dellimpresa di appartenenza). Nel frattempo, lennesimo accordo concertativi tra le parti sociali (sempre sotto il cappello governativo del Centro-sinistra), quello del 24 settembre 1996, denominato eufemisticamente accordo per il lavoro, consente, lanno seguente, lapprovazione della legge che più di tutte sancisce in modo definitivo e irreversibile il via libera alla flessibilità totale della domanda di lavoro da parte delle imprese, la legge 196 del 24 giugno 1997, denominata pacchetto Treu, dal nome del ministro del lavoro allora in carica. In essa, si introduce il lavoro interinale (art. 1-11), si estende luso dei contratti a termine (art. 12), dei contratti a tempo parziale (anche per i titolari di laurea, con possibilità di distacco dal pubblico al privato a costo zero per limpresa privata, art. 14 ), lallungamento della durata dei contratti di formazione-lavoro nelle aree depresse, art. 15), lo sviluppo dei contratti di apprendistato, ecc., ecc. Lo scopo dichiarato della Legge Treu è di flessibilizzare i parametri di entrata nel mercato del lavoro, favorendo in tal modo loccupazione. Di fatto, invece favorisce un costante e crescente processo di sostituzione del lavoro a tempo indeterminato con lavoro precario . Ed è infatti questo lobiettivo non dichiarato ma effettivo di questa legge, in seguito alla quale si assiste al boom della contrattazione atipica, soprattutto nella fase di entrata nel mercato del lavoro. Il completamento della flessibilizzazione e deregolamentazione dei meccanismi di assunzione arriva a totale compimento con la legge 469 del 23 dicembre 1997, che impone il decentramento e la privatizzazione del collocamento e il predominio della chiamata individuale su quella numerica. Tale processo si innesta su un tessuto produttivo strutturalmente flessibile caratterizzato da elevato decentramento, fondato su una dimensione dimpresa molto limitata (più della metà della media europea), con scarsa presenza pervasiva delle organizzazioni sindacali. Ne consegue che in Italia, la quota di lavoro autonomo è più che doppia rispetto allEuropa o agli Stati Uniti e che il numero dei lavoratori a cui può essere applicato lo Statuto dei lavoratori è inferiore al 30% dellintera forza-lavoro. Se consideriamo i lavoratori parasubordinati (ovvero, i co.co.co., collaboratori coordinati e continuativi, formula lavorativa che esiste solo in Italia ), i lavoratori autonomi eterodiretti, le partite Iva, ecc., ecc., , il mercato del lavoro in Italia si presenta come quello più flessibile dEuropa e, in tema di tassi di mobilità, non ha nulla da invidiare a quello statunitense. Questo triste primato è essenzialmente da imputare alle forze politiche del centro-sinistra e alla concertazione sindacale, proseguita, dopo la legge Treu, con il Patto di Natale del 1998 e lo sviluppo dei patti territoriali e darea . Tuttavia, alle soglie del 2000, pare che tutto ciò non sia ancora sufficiente. Una volta flessibilizzato il salario, deregolamentata il meccanismo delle assunzione, occorre intervenire sui licenziamenti e sulle stesse modalità concertative delle relazioni sindacali. Su queste materie, è ancora il governo di Centro-sinistra, prima presieduto da DAlema, poi da Amato (sempre lui), a dare il là. Sarà poi il neonato governo Berlusconi a continuare lopera, con la presentazione il 3 ottobre 2001 del libro bianco sul mercato del lavoro in Italia, nel quale si tratteggiano le linee guida dellintervento governativo vecchio e nuovo. Il gruppo di lavoro che redige il Libro Bianco è coordinato da Maurizio Sacconi, attuale sottosegretario del Ministro del Lavoro Maroni, ma con un passato da centro-sinistrista, e da Marco Biagi, docente dell Università di Modena, dellarea dei Ds, ed è composto da Carlo DellAringa, docente dellUniversità Cattolica e segretario dellAran (la Confindustria delle imprese pubbliche e dello Stato), di ispirazione cattolica-popolare, Paolo Reboani, ricercatore Isae, da Paolo Sestito, dellOsservatorio del Ministero del Lavoro, già consulente per i problemi del Mezzogiorno del fu governo DAlema e da Natale Forlani, ora amministratore delegato di Italia Lavoro (di proprietà pubblica, agenzia statale per lo sviluppo occupazionale) ma ex segretario confederale della Cisl. La composizione del gruppo di lavoro la dice lunga sul rapporto di continuità che esiste tra il Libro Bianco di Maroni e il passato governo. Nel testo, oltre ad una dettagliata analisi del mercato del lavoro in Italia, vengono proposte una serie di misure di intervento che vertono su tre punti principali: ? Incrementare la flessibilità di assunzione tramite lintroduzione di nuova tipologia contrattuale di lavoro: il lavoro a progetto: ? Sviluppare la flessibilità in uscita, tramite una revisione dellart. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970): argomento poi che diviene centrale nella delega interna alla Legge Finanziaria per il 2002 in materia di riforma del mercato del lavoro; ? Ridurre la contrattazione collettiva a vantaggio della contrattazione individuale. 2. Dallindividualismo economico allindividualismo contrattuale: il Libro Bianco di Maroni. Le premesse: In Italia, i dipendenti si sentono estranei ad un coinvolgimento dellimpresa in cui sono occupati. . Il lavoratore non è un semplice titolare di un rapporto di lavoro, ma un collaboratore. . Esiste un problema di deficit culturale che va sanato al più presto (p. 17) Un mercato del lavoro flessibile, al contrario di quanto spesso temuto, può migliorare la qualità oltre che la quantità dei posti di lavoro, rendendo più fluido lincontro tra obiettivi e desideri delle imprese e dei lavoratori in tema di caratteristiche della prestazione lavorativa, consentendo ai singoli individui di cogliere le opportunità lavorative più proficue ed evitando che gli stessi rimangano intrappolati in ambiti ristretti e segmentati. I lavoratori necessitano, in tale contesto, adeguate forme di tutela, ma queste devono agire innanzitutto nel mercato, non operare contro il mercato (p. 22). In questi anni, , maggiore flessibilità e moderazione salariale non sembrano aver portato ad uno spostamento a favore dei profitti lordi nella distribuzione funzionale del reddito (p. 23). Il sistema di contrattazione collettiva ha mantenuto, , caratteristiche di centralizzazione che si sono rilevate eccessive e inadeguate ad assicurare quella flessibilità della struttura salariale capace di adeguarsi ai differenziali di produttività e di rispondere ai disequilibri di mercato. Essa produce norme che escludono la libera pattuizione individuale e non lascia alcuna flessibilità alle parti (p. 24). Il principi di fondo su cui si sviluppa il Libro Bianco e
tutto il processo di flessibilizzazione degli ultimi 15 anni si base sul primato del
libero mercato. Il mercato del lavoro è un mercato come tutti gli altri, dove
lequilibrio è garantito dal libero incontro tra domanda e offerta. Perché ciò
avvenga occorre che vi sia piena flessibilità nella domanda e nellofferta di
lavoro, in modo tale da consentire il raggiungimento di un livello di salario in grado di
garantire la piena occupazione (flessibilità del salario). La contrattazione individuale è lunico ambito che
può regolamentare lo scambio economico che avviene sul mercato del lavoro.
Qualunque intervento ad un livello sovra-individuale diventa distorsivo e quindi,
capitalisticamente, inefficiente. Il trasferimento dei diritti del lavoro e della cittadinanza dal piano pubblico costituzionale alla sfera privata diventa eclatante nel caso del processo di regolazione in atto per quel particolare segmento del mercato del lavoro costituito dalla forza-lavoro migrante. Nella legge Bossi-Fini, la permanenza legale del migrante
sul territorio nazionale è subordinata allesistenza di un contratto di
lavoro. Lesistenza di un rapporto di lavoro è la condizione principale per
ottenere il contratto di soggiorno, ovvero essere riconosciuto soggetto di
diritti civili (anche se non politici). In tal modo, il permesso di soggiorno, ciò che
Hannah Arendt definiva il diritto dei diritti in quanto passaporto per
acquisire unidentità sociale e civile, è vincolato dal contratto privato che si
stipula sul mercato del lavoro: contratto privato, in quanto il contratto di soggiorno,
non essendo illimitato, prevede la titolarità individuale di un rapporto di lavoro
temporaneo. E facile immaginare quanto tale situazione renda ricattabile il migrante
e come il datore di lavoro possa disporre non soltanto della forza-lavoro migrante ma
anche della sua condizione di civis. 3. Nuovi movimenti e nuove contraddizioni Con il Libro Bianco di Maroni arriva a compimento lintero processo di deregulation del mercato del lavoro: un processo su cui si sono mostrati concordi tutti i governi che si sono succeduti dai primi anni 80 in poi, indipendentemente dallappartenenza politica. Si dipana così sotto i nostri occhi un disegno omogeneo e totalizzante che tende a regolare la prestazione lavorativa unicamente sulla base del rapporto di forza contrattuale tra singolo individuo e datore di lavoro. Siamo allessenza del rapporto di sfruttamento capitale-lavoro, nella sua immediatezza, senza intermediazioni politiche, sociali e giuridiche, così come si era sviluppato nelle fasi pre-fordiste. Tale situazione si verifica, però, allinterno di un paradigma di accumulazione che vede in modo sempre più massiccio il coinvolgimento dellattività cerebrale nel processo di valorizzazione della produzione e sociale. Sempre più nelle varie prestazioni lavorative, anche in quelle che sembrano più distanti e diverse fra loro, più manuali o più cognitive, con diverso grado di prescrizione delle mansioni, in contesti cooperativi o gerarchici, ecc., ecc., gli aspetti comunicativi, relazionali, linguistici, esperienziali, formativi e di sapere, sono compresenti . Apparentemente, tale cambiamento verso una maggior individualità (soggettività) della prestazione lavorativa favorisce parimenti unindividualizzazione del rapporto di lavoro: dal savoir faire al laissez faire. E ciò era sicuramente vero nella fase pre-fordista della produzione artigianale e delloperaio di mestiere di fine 800 e prima decade del 900, quando la produzione era essenzialmente materiale, basata sulla divisione del lavoro manuale e dove la cooperazione produttiva era inesistente .
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