LA GUERRA SANTA ALL’ART.18

PER LA SCHIAVITU’ DI CHI LAVORA

Il clima politico che ha permesso che sull’abrogazione dell’art.18 si riaprisse anche solo una discussione, riportandoci indietro di trent’anni, è il risultato di quella sudditanza confindustriale che da tempo Governi, Padroni e Sindacati hanno inoculato nella società col contagocce concertativo delle loro leggi, dei loro patti e dei loro accordi.

Con le infinite forme di assunzioni precarie che sono state loro concesse, i padroni hanno ormai nelle mani tutti gli strumenti che vogliono per operare una scientifica selezione genetica dei lavoratori e per tenersi solo quelli che avranno imparato, oltre che a lavorare, anche a "sottomettersi".

I lavoratori delle aziende sotto i 15 dipendenti e quelli assunti in contratto di formazione lavoro, a tempo determinato, in affitto, con contratti di collaborazione continuativa sanno che per anni dovranno rassegnarsi a subire qualsiasi abuso perché se solo osano obiettare qualcosa mettono a rischio il loro posto di lavoro.

Ma evidentemente tutto questo a Lorsignori non basta.

Evoluzione della tutela legale contro i licenziamenti ingiusti.

Il codice civile del 1942 contemplava la piena libertà di licenziamento "ad nutum" : cioè con un semplice cenno. Con solo il limite dell'obbligo di preavviso oppure della corresponsione di un'indennità sostitutiva (art. 2118 cc.).

La legge 15 luglio 1966, n. 604 introduce il principio di necessaria giustificazione dei licenziamento (art. 1), richiedendosi a tal fine che il licenziamento fosse, comunque, sorretto da una "giusta causa" (art. 2119 cc.) ovvero da un "giustificato motivo" (art.3 ). In sua mancanza il padrone è obbligato a riassumere il lavoratore o, alternativamente, a versagli una indennità risarcitoria. A tale obbligo erano esclusi i datori di lavoro che occupassero sino a 35 dipendenti (art. 11).

La legge 20 maggio 1970, n. 300 (lo Statuto dei lavoratori), con l'art. 18, ha introdotto, per i casi di accertata inefficacia, nullità o mancanza di giustificazione dei licenziamento, il regime di tutela reale dei posto di lavoro, limitandone l'applicazione alle imprese che occupano più di 15 dipendenti. Con l'obbligo di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Per i licenziamenti discriminatori, quale che sia il numero dei dipendenti occupati, vale la tutela reale prevista dall’art. 18.

La legge n. 108 dei 1990 (art. 2, comma 1), per le imprese sino a 15 dipendenti, fissa per i licenziamenti senza giusta causa una indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità, elevabile a 10 mensilità per i Lavoratori con almeno 10 anni di anzianità, e a 14 mensilità per i lavoratori con almeno 20 anni di anzianità.

La Corte Costituzionale ha ricordato che "le disposizioni legislative che prevedono l'effettiva reintegrazione, segnano un indirizzo di progressiva garanzia del diritto al lavoro previsto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione".

 

La libertà di licenziamento è il coerente obiettivo finale da raggiungere - Ogni lavoratore deve sapere che non solo nelle aziende artigiane, non solo agli inizi lavorativi precari ma per tutta la vita è in balia del volere padronale che può disfarsi di lui quando e come vuole.

Sulla libertà di licenziare da anni ci lavoravano su : tutti

 Febbraio 1997 - proposta di legge Debenedetti (DS)

Elimina del tutto il diritto alla reintegrazione e prevede solo una indennità in caso di licenziamento illegittimo proporzionata all'anzianità del lavoratore. E' previsto un preavviso che va da un minimo di 6 ad un massimo di 12 mesi in imprese con più di 15 dipendenti, da 3 a 6 mesi negli altri casi.

 Marzo 1998 - proposta di Gino Giugni

Propone una franchigia di due anni per le aziende che iniziano l'attività con possibilità di licenziare al di la della giusta causa o del giustificato motivo

Novembre 1999 - L'idea di Aris Accornero nel libro "L'ultimo tabù"

" Il diritto al reintegro e l'obbligo alla riassunzione sono praticamente ineffettivi. Quasi sempre gli imprenditori se la cavano con la pecunia. Quindi bisogna ripensare la regolazione dei licenziamenti senza illudersi che basti spostare dei paletti convenzionali che semmai sarebbe meglio eliminare del tutto"

 Novembre 1999 - proposta di Larizza (UIL)

Per aiutare le piccole imprese a crescere, l'allora segretario della Uil propone di consentire a quelle che oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti di non applicare lo Statuto dei Lavoratori per 3 anni. A condizione che si tratti di imprese del Sud e che l'applicazione di questa regola venga contrattata con il sindacato. La proposta viene poi rilanciata da Angeletti

Marzo 2000 - proposta di legge dei Riformisti dell'Ulivo

Dà più spazio all'arbitrato prevedendo agevolazioni fiscali per chi ricorre al giudizio dell'arbitro ed una maggiorazione nell'indennità se l'illegittimità del licenziamento viene accertata in sede arbitrale. Il Giudice o l'arbitro, accertata la non sussistenza di giusta causa, hanno tre alternative: un indennizzo monetario, la riassunzione o la reintegra.

Marzo 2000 - proposta di legge di AN

Obbligo di riassunzione dei dipendenti licenziati senza giusta causa solo per le imprese che hanno più di 50 addetti. A quelle con meno di 50 dipendenti viene data facoltà di licenziamento anche a prescindere dalla giusta causa, assicurando un preavviso di 6 mesi.

Agosto 2001 - intervento di Antonio Marzano (Min. attività produttive)

In risposta alle sollecitazioni di Fazio (Banca d'Italia) ipotizza l'introduzione della libertà di licenziamento per i neo assunti in cambio di una assunzione a tempo indeterminato anziché a tempo determinato.

Oggi Maroni tira le somme - Nel suo "libro bianco"

Con astuzia tenta di prenderci anche in giro :

- non parla mai di art.18 da abrogare ( c’è un referendum che lo proibisce) ma di "attuale ordinamento giuridico del lavoro da modernizzare".

- non parla mai di licenziamenti ma di "regime estintivo del rapporto di lavoro indeterminato"

Maroni porta due ridicoli argomenti di sostegno :

"Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento giuridico del lavoro si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders (occupati) una posizione di privilegio a scapito degli outsiders (in cerca di lavoro), sostanzialmente abbandonati a se stessi". (Tesi mutuata dal prof. Ichino).

Invece che estendere la tutela ai secondi si allarga l’ "abbandono" a tutti. Ogni insider deve sapere che puo diventare improvvisamente outsider.

"Occorre un solido intervento sulla giustizia del lavoro. I tempi di celebrazione dei processi sottolineano il grave stato in cui versa la giustizia del lavoro in Italia. Un efficiente mercato del lavoro necessita di tempi di risoluzione delle controversie sufficientemente rapidi.

Nei processi di lavoro, le cause per licenziamenti individuali senza giusta causa rappresentano un’ infima parte e le lungaggini possono essere superate con un incremento dei giudici del lavoro.

Per lanciare la sua soluzione : l’arbitrato.

"Il Governo considera assai interessante la proposta, da più parti avanzata, di sperimentare interventi di collegi arbitrali.

Le controversie di lavoro potrebbero essere amministrate con maggiore equità ed efficienza per mezzo di collegi arbitrali. Con particolare riferimento al "regime estintivo del rapporto di lavoro indeterminato", si potrebbe anche considerare la possibilità di conferire allo stesso collegio arbitrale di optare per la reintegrazione o per il risarcimento.

Alcune recenti intese fra le parti sociali ( Governo di centrosinistra e Cgil, Cisl, Uil ) hanno certamente rafforzato la soluzione arbitrale in alternativa a quella giudiziale. Il Governo considera però con perplessità il divieto di affidare all’arbitrato le controversie che abbiano ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni di legge o da contratti collettivi. E’ insufficiente a rilanciare l’istituto arbitrale nelle controversie di lavoro vincolare l’arbitro al rispetto della legge e dei contratti collettivi – impedendo così giudizi basati sull’equità - e considerare impugnabile il lodo arbitrale, per qualunque vizio, innanzi alla Corte di Appello. In ogni caso l’ immediata esecutività del lodo nonostante l ’impugnazione proposta (principio accolto anche nelle stesse intese fra le parti sociali) potrebbe incentivare considerevolmente questo istituto processuale. L’istituto arbitrale sarebbe assai incentivato nel ricorso volontario delle parti se la decisione venisse resa su base equitativa - unica garanzia per tempi certi - e l’impugnabilità potesse essere proposta solo per vizi di procedura".

Tutto questo era ampiamente prevedibile: l’ arbitrato e’ l’inganno con cui vogliono aggirare l’art.18 e ottenere la libertà di licenziare

Con l’arbitrato si vuole aprire una strada alternativa al ricorso legale : i posti di lavoro sono dichiarati extraterritoriali rispetto ai normali percorsi della giustizia in tutto il resto del paese. Qui si inventa e si impone una "giustizia privata" e concertata. Chi si dichiara contrario all’abrogazione dell’art.18 ma è disponibile a discutere di arbitrato nasconde questo inganno.

Infatti :

  • La funzione arbitrale è per natura una funzione mediatoria e come tale protesa a trovare soluzioni di compromesso e comunque più morbide da quelle di una sentenza del Tribunale. Attivare l’arbitrato pregiudica già in partenza la possibilità di rivendicare la totalità dei propri diritti. Questo aspetto di fondo è tranquillamente occultato.
  • Ai tempi del governo dell’Ulivo si cincischiava sulla differenza tra arbitrato "rituale" ( vincolato al rispetto delle leggi e dei contratti ) e "irrituale" ( lasciato in mano alla possibilità del giudice arbitro di decidere "secondo equità"). Maroni fa piazza pulita e vuole arbitri che possano decidere solo in base al loro buon senso, giudicando magari equo un licenziamento che non rispetta né leggi nè contratti. Qualcuno farà di questo l’unico punto su cui battersi, facendo finta di non sapere che, una volta partito lo strumento dell’arbitrato, nulla potrà impedire lo scivolamento verso la sostituzione del diritto al reintegro con la sanzione risarcitoria in caso di licenziamento senza giusta causa.
  • L’altro alibi per nascondere la pericolosità dell’arbitrato è quello di dichiarare che non è obbligatorio. Le Sezioni Unite della Cassazione (527/2000) hanno già affermato il principio costituzionale che vieta l’obbligatorietà di tale mezzo di soluzione delle controversie. Ma tutti sappiamo che infinite sono le manovre che stanno inventando per rendere praticamente obbligatorio il ricorso all’arbitrato, pur continuando a dichiararlo formalmente "facoltativo". E’ in fondo la stessa strada che stanno praticando sulle pensioni integrative : le dichiarano volontarie ma poi hanno talmente massacrato quelle pubbliche che chi oggi comincia a lavorare non ne può fare a meno.

Per scoraggiare i lavoratori dal ricorrere in Tribunale :

  • parecchi giudici stanno imponendo la pratica di condannare il lavoratore alle spese di giudizio in caso di sconfitta legale. Cosa che finora non si faceva a difesa della parte più debole. Il lavoratore che ha un diritto da difendere deve sapere che se ricorre in tribunale e dovesse perdere può essere condannato a pagare pesanti costi. Così sarà "ragionevolmente" convinto a scegliere la strada meno costosa dell’arbitrato.
  • una volta lanciato l’arbitrato, il lavoratore che deciderà comunque di preferire il ricorso al tribunale sa benissimo che si porterà davanti al giudice il marchio pesante di aver rifiutato il ricorso all’arbitrato.
  • girano proposte per defiscalizzare oppure decontribuire i soldi che uno dovesse ricevere in sede di arbitrato ma non in sede legale. Qualcuno (Treu) propone che in caso di licenziamento illegittimo, se il lavoratore sceglie l’arbitrato, in alternativa alla reintegrazione si possa arrivare a concedere fino a ben 14 mensilità di risarcimento.

 

Respingiamo l'attacco all'art.18

Quando, dopo anni di lotte, nel 1970 sono state varate le " Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori " ( cioè lo Statuto dei Lavoratori ) si era detto che finalmente un po’ di Costituzione era entrata nei posti di lavoro. Adesso, la si vuole di nuovo buttar fuori.

Questa nostra "progredita" società "occidentale" di cui ci si vanta, programma svergognatamente il ritorno al feudalesimo e alla schiavitù al di là delle mura delle fabbriche e dei luoghi di lavoro.

E’ falso che i padroni non possono licenziare. Ormai hanno infinite possibilità di assumere lavoratori "precari" solo per il tempo che interessa loro. E, adducendo "gravi problemi produttivi", possono disfarsi tranquillamente di migliaia di lavoratori. Come stanno facendo. Quando perciò dicono che assumerebbero più volentieri se fosse loro concesso di licenziare, svelano che il loro obiettivo è poter tenere ogni singolo lavoratore sotto la costante minaccia del licenziamento individuale senza doverlo motivare.

Questo attacco mira alla radice ogni possibilità di organizzarsi nei luoghi di lavoro : chi oserà più esporsi per primo sapendo che appena lo fa viene spazzato via ? Ogni lavoratrice, ogni lavoratore sa che, anche se ha ragione, il suo padrone si può pagare il diritto di sbatterlo fuori. Mentre proclamano tutti la scomparsa dei lavoratori come classe si stanno dannando l’anima per impedire ad ogni costo che ne possa riemergere "la coscienza" collettiva e organizzata.

L'arma del licenziamento senza giustificazione assegna ai padroni uno strapotere enorme. Mentre siamo tutti sfidati a trovare le strade organizzative per dare qualche orizzonte di difesa al mondo indifeso del precariato, qui si vuol proporre di estendere questa vandea padronale a tutto il mondo del lavoro. Per sempre. Il significato culturale che esso contiene minaccia tutti e avvelena l'aria anche ben fuori dalla fabbrica : passa il messaggio che anche la dignità umana si può comprare. Ogni padrone può permettersi, con i soldi, di determinare il destino di una donna, di un uomo, a sua "discrezione".

Tutti, al di là delle nostre appartenenze sindacali, siamo interpellati da questa sfida.

Diffondiamo in ogni posto di lavoro e in ogni angolo della società la vergognosa schiavitù a cui ci vogliono condurre. Facciamo montare dal basso una vasta opposizione di massa.

 

Questa sfida rappresenta un crinale epocale per ogni futura possibilità di lotta.

Essa contiene un grande obiettivo, non corporativo, di difesa generale di tutti i lavoratori : di oggi e di domani, giovani e anziani, precari e fissi, pubblici e privati, operai e impiegati.

 

Slai Cobas