ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO

Via dei Carracci, 2 20149 MILANO

Tel. 024984678 fax 02 48014680

e-mail: aea@arpnet.it

aderente a BAN ASBESTOS

 

AL CAPO GRUPPO DEL SENATO DI

ALLEANZA NAZIONALE, CCD –CDU, FORZA ITALIA, LEGA NORD, MISTO, PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA, PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA, VERDI

Oggetto: progetto di legge amianto

Con la presente vogliamo sottoporre alla vostra attenzione, come ulteriore contributo al dossier già a voi inviato, una bozza di proposta di legge che segue che esprime il pensiero della nostra associazione in materia di amianto

Mettiamo a disposizione il testo di qualunque gruppo che lo voglia fare proprio.

Vi ringraziamo per l’attenzione; restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Chiediamo ai Sigg. Senatori dei gruppi se fossero interessati di fare riferimento al senatore Tommaso Sodano che si è incaricato di raccogliere le firme.

Grazie.

Inviamo i migliori saluti

Il Presidente: dott. Vito Totire (tel. 0516079988 - E-MAIL vito.totire@ausl.bologna.it)

Il segretario: Fulvio Aurora (tel. 3392516050 - E-MAIL fulvio.aurora@virgilio.it)

Milano, 20 dicembre 2001

 

 

Introduzione alla proposta di legge: "Norme per l’epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l’interpretazione autentica dell’articolo13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto, per l’informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti."

La legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modifiche ha messo al bando l’amianto in tutte le sue forme vietandone qualunque tipo di impiego. L’amianto è però rimasto tanto che si è calcolato dalla Commissione Scalia sui rifiuti della precedente legislatura che in Italia sono presenti circa 23 milioni di tonnellate di amianto. Questo significa che centinaia di migliaia di lavoratori – sembra intorno ad 1.300.000 – lo hanno manipolato per approntare i circa 3.000 prodotti che se ne potevano ricavare, per installarlo in diversi ambienti, per trasportarlo, per metterlo a dimora come rifiuto.

Nella gran parte dei casi, nonostante le leggi presenti da anni (si veda in particolare il DPR 303 del 56) i lavoratori non sono stati informati dei rischi che correvano, né sono stati dotati dei pur limitati mezzi di protezione esistenti. Pertanto i morti che si sono contati per malattie da amianto sono stati migliaia, solo in parte evidenziati delle numerose indagini epidemiologiche fatte e solo minimamente riconosciuti dall’ente di assicurazione obbligatoria (INAIL). Non solo, ma alcune recenti indagini hanno indicato che nei prossimi vent’ anni si avranno le più elevate incidenze di tumori da amianto, particolarmente il mesotelioma della pleura, fino a prevederne 250.000 casi nei sei principali paesi dell’Europa (J. Peto e altri).

I problemi che si pongono sono tanti e pesanti. In Italia vi è con la legge 257/92 e successivi atti applicativi la legislazione forse più avanzata al mondo, ma al solito, non ha fatto piacere a molti, specialmente a chi avrebbe dovuto riconoscere le responsabilità di questo disastro e porre mano, fra l’altro, al portafoglio per risarcire i danni e approntare le bonifiche.

Quindi la legge solo in parte è stata applicata e in alcuni suoi punti, in particolare per quello che stabilisce i benefici previdenziali per i lavoratori che sono stati esposti all’amianto per oltre 10 anni, è stata pesantemente avversata. Centinaia sono i contenziosi e le cause aperte; nonostante l’intervento della Corte Costituzionale la gran parte delle aziende, nonché gli istituti previdenziali hanno posto ogni ostacolo al riconoscimento di chi ne aveva diritto. Questo è avvenuto soprattutto basandosi su un principio non scientifico, stabilendo cioè un valore limite per chi è stato esposto, insinuando che l’esposizione a di sopra di tale limite, non avrebbe portato a malattia alcuna. La falsità di tale affermazione è ampiamente dimostrata dall’ organismo internazionale più autorevole: l’Agenzia internazionale di ricerche sul cancro (IARC) di Lione a partire dalle centinaia di indagini epidemiologiche svolte. Non solo, ma è pure subdola in quanto fa finta di dimenticare che nella stragrande maggioranza dei casi, nel passato, non sono mai state fatte indagini per definire i livelli di esposizione. Se così fosse stato si sarebbero dovuti prendere adeguati provvedimenti, sapendo che migliaia di lavoratori affrontavano ogni giorno nei loro luoghi di lavoro polveri di amianto in quantità impressionante.

Oggi però è facile dire, in mancanza di dati, che le esposizioni erano minime, comunque non certificate: questo nonostante i malati e i morti. Sia chiaro i benefici previdenziali che vogliamo qui chiedere in maniera più precisa e dettagliata, superando anche il limite dei dieci anni, ha una ragione di fondo: chi è stato per anni esposto all’amianto è in una condizione di grave rischio, che diventa immediatamente un danno anche se in futuro potrebbe non portare ad alcuna malattia, solo per il fatto che è probabile e che molti lavoratori hanno visto diversi loro compagni ammalarsi e morire per amianto. Certamente ancora chi smette di lavorare, potendolo, si trova nella condizione migliore di affrontare la sua vita anche come resistenza alla malattia, per restare di più in salute.

Da qui la nostra proposta di legge: da un lato si è voluto dire che oggi le regioni devono assumere ancora di più responsabilità dirette, dall’altro si è voluto affermare ancora una volta che per l’amianto come per qualsiasi altra sostanza cancerogena, l’unico valore limite ammesso è il valore limite zero.

I lavoratori e i cittadini che vengono colpiti non sono solo dei casi che vengono evidenziati dagli studiosi, ma sono persone concrete con degli affetti e delle amicizie, con una vita propria, che per cause, indipendenti dalla propria volontà, ignari dei rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, si sono trovate in una situazione di invalidità permanente, come chi è stato colpito da asbestosi, o addirittura sono morte, passando anche da non poche sofferenze.

Si deve partire dall’epidemiologia, ma anche dalla sofferenza umana, per cercare dei rimedi e, non ultimo, per stabilire le responsabilità, quindi per definire le indennità e il risarcimento dei danni a chi è stato colpito o ai loro famigliari.

Molte , come ricordavamo all’inizio, sono le norme inattuate o attuate solo in parte, sia per la lentezza o la scarsa coscienza degli amministratori, sia per la scarsità o inadeguatezza degli operatori sanitari e della prevenzione, oppure per la mancanza di informazioni da parte degli aventi diritto.

Sono diverse le carenze nell’applicazione delle leggi sull’amianto: vogliamo ricordare la mancanza del censimento dei siti contaminati e la relativa programmazione delle bonifiche, la mancanza di sorveglianza sanitaria per i lavoratori e i cittadini esposti, nonché di informazione e di risarcimento per chi è stato colpito da malattie asbestocorrelate.

La proposta di legge che segue si pone questo obiettivo: da un lato spingere perché le misure già prese vengano messe in pratica, dall’altro perché quanto non è ancora stato previsto venga messo all’ordine del giorno e realizzato. Ci riferiamo in particolare alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e anche di cittadini esposti o ex esposti all’amianto ai quali deve essere riconosciuto un diritto risarcitorio, non solo a livello economico, ma anche sanitario e psicologico. E’ noto che la diagnosi precoce delle malattie, specie tumori, correlate all’amianto è poco efficace, ma non può essere comunque totalmente esclusa; del resto va visto come un diritto: chi è stato esposto, come abbiamo detto, ignaro, all’amianto deve avere una particolare attenzione dal servizio sanitario: deve possedere un libretto sanitario e di rischio sul quale viene annotato la sua storia lavorativa e sanitaria, deve essere sottoposto a dei controlli periodici sanitari in segno di attenzione e di tranquillità psicologica, nel senso di fare tutto il possibile per dare ad essa tutto il sostegno dovuto. Per questo abbiamo proposto che gli uffici regionali alla sanità, servendosi di esperti regionali e nazionali nel campo, predispongano un protocollo diagnostico periodico di sorveglianza a cui non deve mancare l’aspetto di sostegno psicologico, al fine di sottoporre ad una serie di visite ed esami medici gli esposti (comunque già previste dal DLg 626/94) e gli ex esposti. Naturalmente deve essere distinto fra chi è stato esposto magari per anni, in condizione di assoluta mancanza di sicurezza, all’amianto, da chi compie oggi operazioni di bonifica, da chi, come cittadino, è stato esposto perché vicino ai luoghi dove si manipolava amianto e perché è stato od è in presenza di situazioni in cui sono presenti manufatti di amianto.

Importante è stabilire tutto secondo il metodo dell’evidence based medicine, non separato dal metodo del narrative based medicine, cioè vanno contemperate l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni con la condizione umana delle persone. E’ pure importante, in proposito, il discorso economico, nulla infatti va sprecato, ma nemmeno va messo al primo posto. Se ad esempio si stabilisse, su base scientificamente comprovata, che per alcune categorie di ex esposti è opportuno inserire nel protocollo la TAC spirale, non può essere portato a discapito l’alto costo della prestazione. Il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, è un principio assoluto, che non può essere sottomesso ad esigenze di bilancio.

Inoltre la proposta di legge regionale propone l’unificazione dei registri tumori provinciali esistenti in un unico registro tumori regionale, all’interno del quale deve essere stabilito il registro dei mesoteliomi. Questo è importante non solo a livello conoscitivo e dell’informazione, ma anche per fornire prove per i singoli soggetti allo scopo di ottenere i benefici di legge previdenziali, risarcitori e di indennizzo.

Deve seguire, pure, il registro degli esposti, che si ritiene utile fare tenere dai servizi di prevenzione delle USL, che risponde sia agli scopi precedentemente detti, di definizione di chi ha diritto alla sorveglianza sanitaria e di messa a disposizione di prove concrete a fini di risarcimento dei singoli. In proposito si stabilisce che la regione autonomamente fornisca un aiuto ai soggetti e alle famiglie che sono stati colpiti da gravi malattie da amianto, cioè l’asbestosi e i tumori. Viene posta la condizione ai richiedenti di agire comunque, conformemente alle leggi, nei confronti dell’INAIL, per ottenere la rendita relativa e/o dei responsabili dell’esposizione per il risarcimento del danno biologico. Per di più, sempre secondo la nostra proposta, la regione mette a disposizione dei soggetti interessati, un ufficio legale e medico legale gratuito, per esperire tutte le pratiche e, se del caso, seguire la causa in tribunale.

Viene stabilito di fare, ogni anno, il punto della situazione del complesso degli interventi a riguardo dell’amianto: una conferenza regionale che non può essere vista esclusivamente come un fatto tecnico, ma deve poter essere rivolta e per certi versi, preparata, dai rappresentanti dei soggetti interessati. Per questo viene di pari passo stabilita la costituzione di una Commissione regionale sull’amianto.

Il problema dei benefici previdenziali è stato risolto in questo modo: a) tutti i lavoratori che sono stati esposti sono soggetti del diritto a qualsiasi categoria hanno appartenuto o appartengono, b) non esistono limiti temporali nel calcolo degli anni di prepensionamento – l’unico limite – è l’esposizione avvenuta, c) il diritto acquisito dai lavoratori cui i benefici sono stati riconosciuti non può più essere messo in dubbio, d) il calcolo dei benefici è stabilito per tre mesi ogni anno per i primi cinque anni, per 6 mesi ogni anno per i cinque anni successivi, mentre per chi ha superato la soglia dei dieci anni si calcolano sei mesi dall’inizio dell’esposizione come nella situazione attuale, e) la certificazione dell’esposizione è affidata ai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro della A-USL che vengono adeguati nell’organico e nella strumentazione.

 

 

PROPOSTA DI LEGGE :

NORME PER L’EPIDEMIOLOGIA DELLE PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE, PER L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 13 COMMA 8 E SUCCESSIVE MODIFICHE DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI CITTADINI E DEI LAVORATORI ESPOSTI ED EX ESPOSTI ALL’AMIANTO, PER L’INFORMAZIONE SUI DIRITTI E SUGLI OBBLIGHI DEI CITTADINI E LAVORATORI ESPOSTI ED EX ESPOSTI E DEGLI OPERATORI SANITARI COINVOLTI.

 

Articolo 1 (finalità)

La presente legge riguarda l’applicazione della normativa nazionale e regionale in considerazione delle modificazioni intercorse di maggiore regionalizzazione della sanità e interpreta in modo autentico alcune norme della legge 257/92 e successive modifiche:

  • Definisce sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti a tutti i tipi di amianto sotto qualsiasi forma in cui è stato impiegato.
  • Istituisce il registro tumori regionale.
  • Istituisce il registro dei mesoteliomi regionale.
  • Istituisce il registro degli edifici e dei siti con presenza di amianto.
  • Definisce gli aventi diritto ai benefici previdenziali e le modalità di ottenimento.
  • Stabilisce dei diritti e dei doveri per i cittadini e i lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari.
  • Istituisce la conferenza regionale annuale sull’amianto e la Commissione regionale amianto
  • Stabilisce delle provvidenze economiche per gli ex esposti colpiti da malattie asbestocorrelate o per i loro famigliari.

 

Articolo 2 (istituzione del registro tumori regionale)

Viene istituito il registro dei tumori almeno in una provincia nelle regioni che ne sono prive. A tale fine la Giunta regionale predispone gli atti necessari stabilendo una convenzione con il servizio di epidemiologia dell’Istituto Superiore di sanità, sentito l’associazione nazionale dei registri tumori. Il registro diviene operativo entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge

 

Articolo 3 (istituzione del registro regionale dei mesoteliomi)

Presso la sede del registro tumori regionale è istituita un’unità operativa autonoma denominata registro dei mesoteliomi composta da un epidemiologo dirigente, un medico del lavoro, un segretario amministrativo. Entro sei mesi dalla istituzione il registro tumori e il registro dei mesoteliomi pubblicano i dati epidemiologici riferiti a tutte le patologie asbestocorrelate della regione.

 

Articolo 4 (istituzione del registro degli esposti)

Presso il servizio o l’unità operativa di prevenzione della salute nei luoghi di lavoro viene istituito il registro degli esposti all’amianto e alle fibra minerali artificiali. Il servizio si servirà di tutte le fonti che possono fornire tutte le informazioni necessarie: le aziende, l’INAIL, le camere di commercio, le associazioni, i sindacati, i singoli esposti od ex esposti interessati.

La regione definirà l’apposita modulistica per raccogliere e definire gli esposti e le informazioni su ciascuno di questi.

Articolo 5

(istituzione del registro pubblico degli edifici contenenti amianto e dei siti contaminati da amianto

  1. Presso ogni azienda sanitaria locale è istituito il registro pubblico degli edifici e dei siti con presenza o contaminati da amianto.
  2. Il registro è tenuto e compilato dal servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro che sono autorizzati ad assumere per lo scopo un operatore laureato a tempo pieno.
  3. Nel registro vengono annotati tutti gli edifici e i siti che a qualunque titolo contengono amianto con l’indicazione del luogo dove è presente, del tipo di amianto, del grado di conservazione, della quantità presunta, della pericolosità di dispersione delle fibre, del livello di priorità nella bonifica.
  4. Chiunque può dare indicazioni al registro di edifici con presenza di amianto e chiederne, previa verifica, l’iscrizione.

Articolo 6 (aventi diritto ai benefici previdenziali)

  1. Hanno diritto ad ottenere i benefici previdenziali di cui all’articolo 8 comma 13 della legge 257/92 e successive modifiche tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore lavorativo, indipendentemente dall’ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti che a qualsiasi titolo sono stati esposti all’amianto;
  2. Si considerano esposti all’amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l’amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l’amianto presente, in qualsiasi forma, nell’ambiente lavorativo; nonché ancora quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l’esposizione.
  3. La certificazione dell’esposizione spetta all’A-USL territoriale, servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche.
  4. A parziale modifica di quanto stabilito dal comma 13 articolo 8 della legge 257/92 così come modificato dall’articolo 1 della legge 271 del 93 i benefici previdenziali vengono calcolati moltiplicando per il coefficiente 1,25 gli anni di esposizione fino a cinque e di 1,50 da cinque a 10 anni, di 1,50 tutti gli anni se si sono superati i dieci di esposizione.
  5. Vengono considerate ai fini del computo dei periodi anche le assenze per malattia , infortunio sul lavoro, i periodi di cassa integrazione ordinaria.
  6. Il pensionamento non costituisce ostacolo al riconoscimento dei benefici, comunque entro i limiti dei quarant’anni di contributi.
  7. I riconoscimenti fino ad ora effettuati in conformità alla pregressa regolamentazione, vengono pienamente confermati.

Articolo 7 (istituzione della Conferenza regionale annuale sull’amianto)

Viene istituita la conferenza annuale sull’amianto per verificare lo stato di applicazione delle leggi, la condizioni epidemiologica della popolazione relativamente alle malattie asbesto correlate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

La conferenza regionale dedica un’apposita sezione all’ascolto dei lavoratori e/o pensionati, esposti o ex esposti, della popolazione ancora esposta anche al fine di valutare se la normativa stabilita ha trovato effettiva applicazione.

La conferenza è indetta dalla regione e preparata dalla Commissione amianto di cui all’articolo 11

 

Articolo 8 (sorveglianza sanitaria dei lavoratori e dei cittadini esposti od ex esposti)

Presso ciascun dipartimento di Prevenzione, ciascun servizio o unità operativa di prevenzione nei luoghi di lavoro sulla base di un protocollo - adottato a livello regionale - diagnostico e di sorveglianza sanitaria degli esposti e degli ex esposti all’amianto del suo territorio.

Si intendono per esposti quei lavoratori che sono addetti ad operazioni a qualsiasi di manipolazione dell’amianto a scopo di individuazione dei siti, bonifica, smaltimento. Possono essere altresì considerati esposti quei cittadini che si sono travati o si trovano in situazioni abitative o ambientali in cui è presente amianto.

Si intendono per ex esposti tutti quei lavoratori che a qualsiasi titolo hanno manipolato amianto in modo diretto o indiretto.

La richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria può essere proposta d’ufficio ai soggetti interessati di cui il servizio o l’UO ha conoscenza o in modo singolo o collettivo da quei lavoratori o cittadini che si ritengano essere o essere stati esposti all’amianto.

Il servizio o l’UO adotta per ciascun soggetto una cartella clinica o libretto sanitario di rischio di cui una copia viene rilasciato all’interessato sul quale viene riportata l’anamnesi lavorativa e sanitaria e sono annotati tutti gli esami, le analisi, le eventuali prescrizioni terapeutiche.

Il protocollo viene adattato alle diverse tipologie degli utenti, conformemente al tipo dei lavorazione che svolgono o hanno svolto, all’esposizione ambientale accusata.

Ai lavoratori ex esposti deve essere riservata anche la diagnostica più avanzata, considerata appropriata, relativamente al tipo e alla lunghezza dell’esposizione.

Deve essere fatta un’azione di informazione e di convincimento nei confronti degli esposti ed ex esposti per, se del caso, eliminare l’abitudine al fumo e al tempo stesso per spiegare quali devono essere le abitudini alimentari più appropriate.

Nessuna partecipazione alla spesa è richiesta agli interessati. La regione eserciterà azione di rivalsa per le spese effettuate nei confronti delle aziende o dei responsabili dell’esposizione.

La sorveglianza sanitaria si applica nello steso modo ai lavoratori esposti ed ex esposti a fibre minerali artificiali.

L’inizio delle operazione di sorveglianza sanitaria per gli esposti e gli ex esposti all’amianto è fissato per il primo febbraio 2002.

 

Articolo 9 (istituzione del patrocinio gratuito legale e medico legale)

Ogni mette a disposizione per i lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all’amianto che sono stati colpiti da malattie correlabili all’amianto o per le loro famiglie in caso di decesso, un ufficio legale e medico legale gratuito al fine di fornire informazioni sulle procedure da seguire per gli indennizzi e i risarcimenti, assistere coloro che ritengono muoversi sul piano legale per richieste di indennizzi e rendite, risarcimento del danno biologico, riconoscimento dei benefici previdenziali.

La Regione definisce un proprio contributo autonomo alle persone, o loro famiglie se deceduti, colpite da malattia grave da amianto, asbestosi o neoplasia, da cinquanta a cento milioni. Il contributo non viene concesso se la persona o la famiglia non avrà fatto alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento all’INAIL o al responsabile dell’esposizione, salvo impossibilità motivata

 

Articolo 10 (informazione alla popolazione e agli operatori sanitari)

La regione attua a partire dal primo gennaio 2001 un piano di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti:

  1. della popolazione in generale,
  2. dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all’amianto;
  3. dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri ricordando loro che, in caso di diagnosi di malattie asbestocorrelate, sono tenuti all’obbligo di referto e denuncia di malattia professionale.

I contenuti dell’informazione sono improntati a fare conoscere ai lavoratori e ai cittadini esposti o ex esposti i diritti derivanti dalla legislazione sull’amianto e in particolare della presente legge.

 

Articolo 11 (istituzione della Commissione regionale amianto)

Viene istituita una commissione regionale permanente sull’amianto (Commissione amianto) allo scopo di monitorare l’applicazione delle leggi nazionali e regionali sull’amianto formata in parti uguali da un terso di amministratori pubblici della regione, delle USL dell’ARPAB , per un terzo dagli operatori della prevenzione, dell’epidemiologia, degli istituti universitari di medicina del lavoro, per un terzo dai rappresentanti dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti rappresentati dalle proprie associazioni e dalle organizzazioni sindacali.

La Commissione ha anche per scopo quello della preparazione della conferenza annuale sull’amianto, si dota di un proprio statuto, elegge al suo interno un presidente fra i rappresentati dei cittadini e lavoratori esposti ed ex esposti.

Articolo 11 (finanziamento)

   All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed inoltre in rivalsa a quanto dovuto e non denunciato dalle aziende in ordine al versamento del premio assicurativo per asbestosi e silicosi ex DPR 1124 del 1966