La legge di delegazione per
lattuazione del libro bianco del
Ministro del Lavoro: profili costituzionali della
procedura proposta La delega del potere legislativo dal
Parlamento al Governo ha una storia tormentata. Sino dagli anni 50 la Corte
costituzionale ha affermato di poter essere garante non
solo del rispetto dei limiti della delega legislativa da
parte del Governo delegato, ma anche del rispetto dei
limiti assegnati dallart. 76 cost. al Parlamento
delegante. Da allora, la Corte non è stata peraltro mai
eccessivamente rigorosa nel valutare leffettiva
osservanza di questi limiti da parte del Governo, e lo è
stata ancor meno del valutare losservanza dal
Parlamento dellart. 76 cost. Il meno che si possa dire, a proposito del
progetto di delegazione avanzato dal Governo per
lattuazione del libro bianco del
Ministro del Lavoro, è che questo progetto può mettere
a dura prova latteggiamento della Corte, di cui da
tempo la dottrina invoca la rimeditazione. Siamo infatti, anzitutto, in una situazione
costituzionale ben diversa da quelle del passato ed in
evoluzione. In passato, e più esattamente a partire
dalla seconda metà degli anni 60, abbiamo già
conosciuto una tendenza del Governo ad appropriarsi dei
poteri di legislazione di spettanza parlamentare. Non
casualmente, tuttavia, questa tendenza non si è tanto
concretizzata in un uso smodato della delegazione
legislativa, quanto in quello che, non a torto, è stato
battezzato come abuso del decreto-legge. I
decreti-legge, che lart. 77 cost. àncora a
presupposti di urgente necessità che vanno soggetti a
conversione parlamentare, sono stati utilizzati dal
Governo in misura così massiccia da divenire, per ampi
tratti della nostra esperienza costituzionale, il canale
normale, ed anzi prevalente, per lesercizio dei
poteri di legislazione. La preferenza accordata al decreto-legge,
per consentire lappropriazione del potere
legislativo da parte del Governo, non è casuale per i
connotati specifici di questo strumento, in confronto a
quello della delegazione legislativa. Il decreto-legge, a
differenza di quello che sarebbe potuto accadere con la
delegazione, ha permesso infatti di realizzare
unindistinzione e condivisione di competenze e
responsabilità tra Parlamento e Governo. Da un lato,
poiché in pendenza della conversione esso esplica
immediata efficacia, il decreto-legge ha potuto essere
utilizzato dal Governo come iniziativa di legge
rinforzata per riprendere la terminologia di
A. Predieri la quale costringesse il Parlamento ad
attivarsi. Daltro lato, lultima parola è
rimasta al Parlamento a cui, in sede di conversione in
legge dei decreti governativi, è stata riconosciuta una
libertà pressoché totale di emendamento. Sotto questo profilo, il ricorso al
decreto-legge si è mostrato come laccorgimento
più redditizio, quantunque di incerta costituzionalità,
in una situazione in cui Governi sorretti da coalizioni
politiche composite ed ondeggianti avevano esigenze non
solo di forzare la mano al Parlamento, ma anche di
conservare margini di trattativa, circa il contenuto
degli atti legislativi, in seno ad una maggioranza
parlamentare dai contorni frastagliati e talora
indefiniti. La situazione è perciò cambiata soltanto
allorché, dopo il 1993, si sono riformati i sistemi
elettorali per lelezione delle Camere, sulla
premessa, poi almeno parzialmente inveratasi, di giungere
a maggioranze parlamentari più solide e coese a sostegno
del Governo. E' a partire dallintroduzione di
sistemi elettorali con una più spiccata vocazione
maggioritaria che il ricorso martellante ai
decreti-legge, oltre ad apparire un abuso, è
anche apparso disfunzionale, perché suscettibile di
appannare o sfumare, nellalveo parlamentare, il
distinguo di responsabilità tra la maggioranza
governativa e lopposizione o le minoranze. Ed infatti, per la prima volta nella sent.
n. 360 del 1996, la Corte costituzionale, raccogliendo
taluni degli auspici degli studiosi, è intervenuta a
porre un freno al proliferare dei decreti-legge a
ripetizione. Il che, tuttavia, non ha posto fine ai
tentativi governativi di appropriarsi del potere
legislativo, i quali, da quel momento, si sono
indirizzati, piuttosto che alluso del decreto-legge
diventato più temperato, in modo più deciso verso
lutilizzo della delegazione legislativa: ci sono
state deleghe a vasto spettro, con principi e criteri
direttivi non univocamente determinati e con possibilità
di correzioni nel tempo a venire. In questo senso, cè da chiedersi
davvero se il rimedio non sia stato peggiore del male, e
cioè se il legiferare del Governo in virtù di delega,
anziché mediante decreti-legge, non abbia aggravato le
cose, nellindebolire, per opposizioni e minoranze,
le garanzie di cui il mutamento del sistema elettorale,
assicurando un più netto distinguo ed una compattezza
della maggioranza, avrebbe dovuto viceversa giustificare
il potenziamento. E innegabile infatti che, per la
circostanza stessa di sottrarre loperato del
Governo ad un vaglio successivo del Parlamento, la
delegazione legislativa, a paragone del decreto-legge,
offre spazi ancor più angusti affinché le opposizioni e
le minoranze parlamentari possano giocare effettivamente
un qualche ruolo nellelaborazione delle leggi. Questo dubbio, che potrebbe e forse dovrebbe
spingere la giurisprudenza a ripensare criticamente
lattenuazione del sindacato di costituzionalità su
leggi di delegazione e leggi delegate, diventa poi
fortissimo nellesaminare uniniziativa come
quella del Governo Berlusconi per lattuazione del
libro bianco. Ampiezza inusitata di ciò su cui il Governo
è chiamato per delega a legiferare, più somigliante a
una serie di materie che non ad un
oggetto, come invece esige lart. 76
cost.; criteri e principi
assolutamente vaghi e non in grado di essere
direttivi, o talora addirittura consistenti
in brani di disposizioni passibili di essere completati
in diversissima guisa e di assumere variabilissimi
significati: i punti critici ravvisabili nella delega
progettata per lattuazione del libro
bianco, dal punto di vista della costituzionalità,
sono sicuramente molti e rilevanti; se il progetto avrà
un seguito, si dovrà analizzarli partitamente. Per ora, vale la pena di sottolineare
soltanto che ci sono buonissime ragioni affinché il
vaglio sulla costituzionalità sia particolarmente severo
per questa delega, stante le caratteristiche inconsuete
della proposta governativa. La caratteristica inconsueta è insita, in
primo luogo, proprio nelle materie (o negli
oggetti) che, per lattuazione del
libro bianco, il Governo vorrebbe vedersi
delegate(i) dal Parlamento. In genere, le delegazioni
legislative a più vasto spettro, nellItalia
repubblicana, hanno riguardato la materia amministrativa,
ovvero ed anche il diritto privato e penale quando,
però, si trattasse di modificare la disciplina
codicistica essa stessa frutto di delegazione
legislativa. La delega che il Governo Berlusconi vorrebbe
strappare per lattuazione del libro
bianco, al contrario, attiene ad aspetti del
diritto privato, e segnatamente del diritto del lavoro,
che sono disciplinati da leggi apposite, per lo più
prodotte dal parlamento a seguito di un dibattito ricco
ed approfondito. Sicché, in questo caso più che in
altri lutilizzo della delega legislativa può
suonare come elusivo, anche per la sostanza, delle
competenze del Parlamento e delle istanze di discussione
e verifica democratica che solo nellattività delle
Camere possono essere soddisfatte pienamente. Inoltre, ed in stretta connessione, occorre
ricordare che, nel quadro italiano come in quello degli
altri paesi europei, la legislazione giuslavoristica,
proprio per questo non esaurita né probabilmente
esauribile nel Codice civile, si distingue dalla
rimanente legislazione di diritto privato. Ciò non
fossaltro perché la legislazione giuslavoristica,
a differenza di altra legislazione di diritto privato,
non va ad incidere soltanto sullesercizio
dellautonomia individuale privata, bensì è
influente per lesercizio dellautonomia
collettiva di lavoratori e datori di lavoro e, quindi,
per la libertà sindacale costituzionalmente garantita
(art. 39 cost.). Il che aggrava il sospetto di autoritarismo
per lestromissione sostanziale del Parlamento da
una disciplina legislativa la quale, per indole sua
propria, implica un interessamento qualificato dei
differenti attori delle relazioni sindacali. Tanto più
che, per come congegnata, la delega progettata dal
Governo Berlusconi parrebbe rendere esplicito
lintendimento di arrogare esclusivamente al
Governo, mettendo in un angolo il Parlamento, qualunque
contatto con le parti sociali concernente
lattuazione del libro bianco: ne è
testimonianza la procedura prefigurata per
lesercizio del potere legislativo delegato, in cui
le associazioni sindacali rappresentative dei
datori e prestatori di lavoro sarebbero
sentite solo anteriormente, e non durante o
successivamente, allesame consultivo degli
schemi dei decreti legislativi demandato alle
Commissioni parlamentari.
Milano, 25 novembre 2001 |