| ARTICOLO 18 Gli errori del prof. Ichino DOMENICO D'AMATI * Con titolo "Licenziamenti, missione impossibile" il Corriere della Sera ha pubblicato domenica scorsa, in prima pagina, un articolo del prof. Pietro Ichino in favore della riforma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Secondo Ichino, anche nelle medie e grandi imprese, il rimedio per il licenziamento ingiustificato dovrebbe consistere unicamente nel pagamento al lavoratore di un indennizzo, da determinarsi entro limiti stabiliti dalla legge, con esclusione dell'ordine di reintegrazione e dell'obbligo per l'impresa di pagare la retribuzione per il periodo di disoccupazione sino alla pronuncia di annullamento. La lentezza dei processi è il principale argomento addotto dall'articolista a sostegno della sua tesi, in quanto essa può comportare, per l'azienda, il pagamento della retribuzione per vari anni, sia nel caso in cui il processo si concluda in favore del lavoratore dopo vari gradi del giudizio - che possono durare sei e perfino otto anni - sia nel caso che la sentenza di primo grado, favorevole al dipendente licenziato, venga riformata molto tempo dopo. Oltre ad ignorare gli inconvenienti, certamente più gravi, per il lavoratore licenziato, che dopo una causa pluriennale si veda riconoscere un'indennità inferiore alla retribuzione perduta rimanendo disoccupato (ipotesi tragicamente realistica, soprattutto per chi abbia più di 30 anni o risieda nel centro-sud), l'autore sembra ignorare che la legge sul processo del lavoro prevede che le cause si esauriscano, in primo grado, entro quattro-sei mesi e che il giudizio di appello duri tre mesi. A Milano, Torino, Genova, Firenze e in altre città dell'Italia centro-settentrionale questi termini vengono sostanzialmente rispettati e comunque la giustizia è amministrata in tempi ragionevoli. Ciò significa che questa legge funziona bene quando sia applicata da uffici muniti di un sufficiente numero di magistrati e di adeguate strutture organizzative. Il fatto che in altri centri le cause posano avere una durata abnorme, dovrebbe indurre ad adottare le necessarie misure organizzative, anche perché l'Italia è obbligata dal trattato di Maastricht ad assicurare al cittadino che la giustizia funzioni in tempi ragionevoli, come è previsto anche dal nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. D'altra parte, l'azienda può evitare di pagare a vuoto la retribuzione, in caso di ordine di reintegra emesso con la sentenza di primo grado, eseguendo la disposizione del giudice e utilizzando il lavoratore in attesa dell'esito del giudizio di appello; inoltre, per costante giurisprudenza, dal risarcimento dovuto al dipendente in caso di licenziamento ingiusto deve detrarsi quanto egli abbia percepito per l'attività lavorativa eventualmente svolta in attesa della decisione. Altro inconveniente indicato dal prof. Ichino è l'orientamento della giurisprudenza che secondo lui sarebbe eccessivamente favorevole ai lavoratori; egli segnala decisioni che avrebbero annullato il licenziamento di un dipendente ubriacone e di un cassiere ladro. Ma le valutazioni vanno fatte in termini generali, utilizzando le statistiche, secondo cui il tasso di accoglimento delle domande, nelle cause di lavoro, è uguale se non inferiore a quello che si verifica per altre controversie. La giurisprudenza della Suprema Corte, contrariamente a quanto affermato dal prof. Ichino, indica ai giudici di merito criteri molto rigorosi nella valutazione della legittimità o meno dei licenziamenti. Un principio costantemente affermato è per esempio l'insindacabilità delle scelte organizzative dell'imprenditore, anche quando comportino il licenziamento di dipendenti. In materia di licenziamenti per "ubriachezza", segnalo al prof. Ichino la recente sentenza della Suprema Corte n.7198 del 26 maggio 2001 (in www.legge-e-giustizia.it) che ha affermato la doverosità del licenziamento di un lavoratore alcolista, essendo l'imprenditore tenuto a tutelare la serenità della comunità aziendale. In un paese come il nostro, dove il licenziamento può avere conseguenze drammatiche ed essere utilizzato per finalità estranee alla corretta gestione dell'impresa, con grave pregiudizio per la dignità del lavoratore, l'art. 18 è una garanzia irrinunciabile. Basti pensare, tra l'altro, alle conseguenze che potrebbe avere, per la libertà di stampa, la possibilità, per gli editori, di licenziare un giornalista senza altro inconveniente se non il pagamento di una limitata indennità. Eventuali inconvenienti devono essere limitati facendo funzionare speditamente la giustizia del lavoro, il che è ampiamente possibile. * avvocato, patrocinante in Cassazione
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