NOMINA DEL CONCILIATORE DA PARTE DEL
GIUDICE, POSSIBILITA DI ARBITRATO, AZIONE SOMMARIA PER LIMPUGNAZIONE DI
LICENZIAMENTI, DELEGA LEGISLATIVA PER LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA
PREVIDENZIALE, INTEGRAZIONE DEI CONSIGLI GIUDIZIARI
Sono alcune delle proposte avanzate dalla commissione per la revisione delle
norme del processo del lavoro Il testo integrale della relazione conclusiva
presentata il 7 maggio 2001.
La commissione istituita dai ministri del Lavoro e della Giustizia
per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro ha concluso i suoi
lavori con la presentazione di una relazione in data 7 maggio 2001 di cui pubblichiamo il testo integrale
Tra le proposte di maggior rilievo, quelle che hanno ad oggetto:
1 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione Si
prevede tra laltro che il giudice, ove non sia in grado di fissare la prima udienza
entro il termine, previsto dallart. 416 cod. proc. civ., di 60 giorni dalla data del
deposito del ricorso, designi un conciliatore, liberamente scelto tra quelli iscritti in
un apposito albo, con il compito di esperire, entro il predetto termine, il tentativo di
conciliazione della controversia. In caso di mancato accordo il conciliatore redigerà un
verbale con lindicazione anche delle eventuali proposte indirizzate alle parte per
pervenire ad un accordo; il verbale sarà acquisito agli atti del processo.
2 Larbitrato facoltativo - Si prevede, tra
laltro, che in qualunque fase del tentativo di conciliazione o dal suo termine, in
caso di mancata riuscita, le parti possano affidare allo stesso conciliatore il mandato a
risolvere in via arbitrale la controversia; il lodo acquisterà efficacia esecutiva con il
deposito e potrà essere impugnato per qualsiasi vizio, ivi compresa la violazione e la
falsa applicazione di norme di legge, dei contratti e degli accordi collettivi davanti
alla Corte dAppello.
3 Lazione sommaria in materia di licenziamenti e
trasferimenti Sarà esperibile in caso di controversie aventi ad oggetto
limpugnativa di licenziamenti (anche qualora presuppongano la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità
del termine apposto al contratto) ovvero la legittimità dei trasferimenti a termini
dellart. 2103 cod. civ. Il licenziamento dovrà essere impugnato a pena di decadenza
entro 120 giorni dalla ricezione dalla sua comunicazione ovvero dalla comunicazione dei
motivi, con ricorso depositato nella Cancelleria del Tribunale in funzione del giudice del
lavoro. Il giudice, convocate le parti procederà, nel modo più idoneo allo scopo urgente
del procedimento, allacquisizione e alla valutazione dei mezzi di prova e
provvederà con ordinanza reclamabile, entro trenta giorni, innanzi alla Corte
dAppello. La mancata proposizione del reclamo renderà immutabile lordinanza.
Nelle controversie in materia di licenziamento anche lonere delle prova relativa al
numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro graverà su questultimo. Il
giudice determinerà la somma dovuta dal datore di lavoro per leventuale ritardo
nellesecuzione del provvedimento entro il limite massimo di quattro retribuzioni
globali di fatto giornaliere e il limite minimo di due retribuzioni globali di fatto
giornaliere per ogni giorno di ritardo. Le controversie relative ai licenziamenti dovranno
essere trattate dal giudice con priorità, con la sola eccezione dei procedimenti
cautelari e di quelli previsti dallart. 28 St. Lav.; linosservanza
dellobbligo di priorità, senza giustificato motivo, costituirà illecito
disciplinare.
4 Il contenzioso previdenziale Si prevede, tra
laltro, che il Governo sia delegato ad emanare una legge per la razionalizzazione
della precedura contenziosa amministrativa in materia previdenziale.
5 Le misure organizzative E previsto, tra
laltro, che allattribuzione di posti di magistrato in organico si dovrà
provvedere sulla base delle richieste motivate dei consigli giudiziari integrati dai
rappresentanti dei sindacati e dalle associazioni forensi, anche a garanzia
dellosservanza dei termini perentori del titolo IV del libro II del codice di
procedura civile.
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