| Arbitrato Conciliazione:
testo accordo sindacati-Cispel |
15 giugno 2000-
Confservizi Cispel e Cgil, Cisl e Uil hanno siglato, in data odierna, un accordo che
disciplina le procedure di conciliazione e di arbitrato il cui testo è allegato al
presente verbale.Confservizi Cispel e Cgil, Cisl e Uil si incontreranno entro trenta
giorni da oggi per la firma del suddetto accordo.
Premesso che:
- ai sensi dellarticolo 11, lettera g. della legge di delega 15
marzo 1997 n. 59, il legislatore delegato (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) ha provveduto a dettare una disciplina, che
consolida e specifica le regole concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti
alla composizione dei conflitti individuali, plurimi e di serie nella materia del lavoro
ex articolo 409 c.p.c.;
- finalità dellintervento legislativo è quello di dettare
misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire
disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure
stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato preorganizzate dai contratti o accordi
collettivi di lavoro;
- in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso
giudiziario del lavoro, Confservizi Cispel e Cgil, Cisl e Uil intendono dare ulteriore
attuazione alle previsioni legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali
di composizione delle controversie, sostitutive degli interventi della giurisdizione
statuale, fermo restando quelle già in atto;
- al fine di incentivare lapplicazione delle procedure di
conciliazione e delle procedure arbitrali previste dalla legge, le Confederazioni
stipulanti si impegnano a richiedere immediatamente al Governo provvedimenti volti al
sostegno di dette procedure.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
A: TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede
sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita:
- LUfficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un
rappresentante dellOrganizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria
del presente accordo alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un
rappresentante della Confservizi Cispel cui limpresa conferisce mandato speciale.
- Il lavoratore o, in caso di controversie plurime e di serie, i
lavoratori, che intendano proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro, possono
rivolgere richiesta scritta, con lettera raccomandata A.R,. alla segreteria
dellUfficio per lesperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in
sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa
tramite lettera raccomandata A.R. al datore di lavoro interessato. Listanza deve
contenere lindicazione delle parti, loggetto della controversia con
lesposizione completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati,
lelezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del
rappresentante dellorganizzazione sindacale di cui al punto 1. cui è stata
conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti
nellipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro.
- Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente
comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive
organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dallavvenuto ricevimento
della richiesta di cui sopra per procedere allesame della controversia e al
tentativo di conciliazione.
- Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme,
anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento
della richiesta.
- Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai
sensi e per gli effetti dellarticolo 411 c.p.c.
- Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista
efficacia di titolo esecutivo con losservanza di quanto previsto dallarticolo
411 c.p.c.
- Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, che deve
contenere:
- i rispettivi termini della controversia;
- le rispettive prospettazioni;
- le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti;
- la proposta di definizione della controversia e/o i motivi del
mancato accordo formulati dallUfficio.
- Le parti possono, altresì, indicare la soluzione anche parziale
sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, lammontare del credito che
spetta allistante. In questultimo caso il processo verbale acquista efficacia
di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui allarticolo 411 c.p.c., fermo
restando quanto previsto al precedente punto 7.
- La segreteria medesima provvede, a richiesta delle parti, a
rilasciare copia del verbale di conciliazione o di mancato accordo.
B: ARBITRATO
- Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque è decorso il
termine di cui al punto 4 della lettera A del presente accordo, le parti interessate
possono concordare di deferire la risoluzione della controversia alla decisione del
Collegio arbitrale previsto dallarticolo 412 ter c.p.c. Fermo restando quanto
stabilito dallarticolo 412 ter, comma 1, c.p.c., la Confservizi Cispel e le
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo provvedono a costituire il
Collegio arbitrale anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.
- Il Collegio è composto da un rappresentante sindacale designato dal
lavoratore, da un rappresentante della Confservizi Cispel designato dallazienda e
dal Presidente scelto di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla nomina del
Presidente, lo stesso sarà scelto, successivamente alla manifestazione di volontà delle
parti di cui al terzo e quarto comma del punto 4, per rotazione o altri criteri da
individuare da una lista, revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di
giuristi, e/o esperti della materia individuati concordemente dalle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo e dalla Confservizi Cispel.
Al Presidente sarà riconosciuto un compenso la cui
entità sarà stabilita secondo criteri che verranno determinati dalle Parti stipulanti il
presente accordo.
Semestralmente, le spese di segreteria saranno
conteggiate e ripartite fra le Organizzazioni stipulanti ai competenti livelli.
- Il Presidente è tenuto a dichiarare, di volta in volta, per
iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste dallarticolo 51 c.p.c.
- La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio arbitrale
deve contenere lindicazione della parte istante, lelezione di domicilio presso
la segreteria del Collegio e lesposizione dei fatti.
La richiesta sottoscritta dalla parte interessata
deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R., alla segreteria del Collegio e alla
controparte, tramite lOrganizzazione sindacale o la Confservizi Cispel entro il
termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6,
parte A del presente accordo o dal giorno di scadenza del periodo entro il quale poteva
essere esperito il tentativo medesimo.
La parte istante entro i successivi 15 giorni,
decorrenti dallinvio della raccomandata A.R. di cui al comma che precede, dovrà
dare conferma scritta alla segreteria circa la volontà di adire il Collegio medesimo,
inviando contestualmente copia dellavviso di ricevimento della comunicazione
trasmessa alla controparte.
Ove la conferma non giunga entro tale termine, la
richiesta di arbitrato si ritiene revocata. Il Collegio arbitrale, nella sua decisione,
può essere tenuto, a richiesta delle parti, al rispetto del contratto collettivo e delle
norme inderogabili di legge.
Ove la controparte intenda aderire alla richiesta,
dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine di 15 giorni
dalla data di ricevimento dellistanza.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la
dichiarazione scritta delle parti di accettazione dei nominativi del Collegio giudicante
in rappresentanza delle parti stesse, come pure del Presidente designato ai sensi del
punto 2, nonché del conferimento al medesimo Collegio del potere di decidere come
stabilito nei punti precedenti.
Laccettazione da parte degli arbitri di
trattare la controversia dovrà risultare per iscritto.
- Se il Collegio arbitrale è costituito in forma permanente, la
designazione del Presidente è di competenza delle Organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo e della Confservizi Cispel, che stabiliscono i tempi di durata del
Collegio.
- Leventuale istruttoria della controversia deve svolgersi in
forma prevalentemente orale, secondo le modalità fissate dal Collegio nella prima
riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare le parti
interessate, nonché le persone che risultino informate dei fatti.
Le parti possono essere assistite da Organizzazioni
sindacali e/o da esperti di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio, le parti
possono depositare presso la segreteria documenti, memorie e repliche.
- Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni, a decorrere dalla data di
ricevimento, presso la segreteria, della conferma scritta di cui al precedente punto 4.
Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, dintesa
con le parti, il termine può essere prorogato dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In
caso di ingiustificato ritardo protratto per oltre 30 giorni dalla scadenza dei termini
suddetti, il Collegio arbitrale decade dal mandato specifico. La richiesta di arbitrato
viene assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà decidere, sulla base degli elementi già
acquisiti, entro il termine perentorio di 60 giorni dal suo insediamento.
- Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è
redatto per iscritto.
Esso è comunicato, tramite la segreteria, alle
parti in giudizio ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal secondo
comma dellarticolo 412 quater c.p.c.
- Fermo restando a carico delle parti della controversia, lonere
relativo alle spese ed agli onorari spettanti agli arbitri indicati nel Collegio e gli
eventuali esperti in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della
procedura arbitrale saranno divise in parti uguali dagli interessati.
- Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente
tribunale per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni
previste dallarticolo 412 ter c.p.c., delle norme inderogabili di legge e di quanto
previsto nel presente accordo.
C: DURATA DELLACCORDO E PROCEDURA DI VERIFICA
Il presente accordo è sperimentale ed ha durata
triennale e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza se nessuna delle parti
firmatarie comunicherà allaltra disdetta, con lettera raccomandata, almeno 3 mesi
prima della scadenza.
Di anno in anno le parti procederanno ad un incontro
di verifica circa la funzionalità della presente intesa.
Tutte le questioni concernenti
linterpretazione e/o lapplicazione del presente accordo sono devolute alla
esclusiva decisione delle parti firmatarie del presente accordo, le quali addiverranno
alla decisione medesima con spirito di amichevole composizione.
Entro 60 giorni dalla firma, le parti definiranno
quali saranno le strutture regionali e le segreterie dufficio, per
lapplicazione, anche graduale, del presente accordo.