Mentre
i senatori a Palazzo Madama sono tutti impegnati nell'approvazione della legge finanziaria
per il 2002 arriva in commissione Lavoro della Camera, per l'esame in sede referente, il
progetto di legge di conversione del decreto sugli straordinari nel part time.
Il decreto, approvato a settembre dal Consiglio dei ministri, reca una serie di
disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo
parziale, oltre che nuove norme in materia pensionistica. Il decreto, già criticato dai
principali sindacati, dispone che le clausole dei contratti collettivi in materia di
lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale vigenti alla data di entrata
in vigore del citato decreto legislativo n. 100 del 2001 continuino a produrre effetti
sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002. In sintesi, alla
scadenza del termine previsto dalla legge passata - che recepiva le indicazioni dei
principali contatti di lavoro - la materia del lavoro supplementare verrebbe disciplinata,
dopo l'approvazione delle nuove norme, esclusivamente dalle disposizioni di legge, qualora
le parti sociali non firmino nuovi accordi specifici. Da qui le proteste delle parti
sociali esautorate dai loro compiti e timorose che in questo modo si venga a creare un
pericolosissimo precedente.
Infatti, se da un lato il governo ha più volte comunicato nel passato (ma anche durante
l'ultima audizione del ministro Maroni presso la commissione Lavoro) che la ratio della
normativa in esame tende comunque a demandare agli accordi contrattuali la disciplina in
materia, occorre tuttavia prendere atto - ha dichiarato testualmente l'esponente del
governo - che "manca a tutt'oggi il previsto riscontro in sede contrattuale, posto
che sono pochi quei contratti che, in adesione alla facoltà concessa dalla legge, sono
intervenuti sulla materia disciplinando il lavoro supplementare. Da qui la proposta di
legge".
L'articolo 1, una volta approvato il testo di legge, consentirà infatti alla futura
contrattazione collettiva di disciplinare il lavoro supplementare anche secondo quelle che
saranno le nuove disposizioni di legge in materia di part time. Qualora però non
intervenga lo slittamento del termine, gli eventuali accordi contrattuali che dovessero
concludersi sul tema finirebbero per essere condizionati dalla rigida e vincolistica
disciplina dettata dalla legge in materia e superati, a breve, dalle nuove disposizioni
che si adotteranno per legge. Proprio questo articolo trova contrari i sindacati
confederali, che accusano il governo di non lasciare aperto nessun spazio per un
coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di una nuova disciplina sul part time
più coerente anche con le disposizioni comunitarie.
L'articolo 2 interviene invece per dare soluzione ai problemi interpretativi sorti in sede
di applicazione dell'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n.
335, concernente il diritto di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo. La legge stabilirà che tale
opzione è esercitabile esclusivamente dai soggetti che, al 31 dicembre 1995, avevano meno
di diciotto anni di anzianità contributiva, mentre continuerà a prevedere che, comunque,
la facoltà di opzione sia concessa a tutti coloro che l'hanno esercitata entro la data di
entrata in vigore del decreto legge.
L'articolo 3, infine, dispone in ordine alla regolarizzazione degli adempimenti tributari
e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in alcune
province della Sicilia. Si tratta del riconoscimento delle diverse agevolazioni fiscali
concesse, circa 10 anni fa, ma mai regolarizzate alle vittime dei terremoti
siciliani.
(Rassegna sindacale, n. 39, ottobre 2001) |