| Prime osservazioni sullo schema di decreto
legislativo sul lavoro a termine di Massimo Roccella
Premessa
1. La legittimità dellemanando decreto legislativo sul lavoro
a termine può essere contestata sia sul piano costituzionale, sia rispetto al diritto
comunitario. In entrambi i casi rileva losservanza (o meglio la violazione) della
clausola di "non regresso" prevista dallaccordo quadro allegato alla
direttiva 1999/70/CE. Sul piano costituzionale, infatti, posto che i principi e criteri
contenuti nella direttiva in questione sono ovviamente i primi cui si fa riferimento nella
legge di delega (v. lart. 2 della l. 29 dicembre 2000, n. 422), va da sé che la
loro eventuale violazione comporterebbe lillegittimità del decreto e sarebbe
censurabile innanzi alla Corte costituzionale ex art. 76 cost. Va sottolineato che il
vincolo allosservanza della clausola di "non regresso" costituisce
sicuramente un criterio essenziale da tenere in considerazione in sede di attuazione di
questa, come di altre direttive comunitarie che lo prevedano; e che la Corte
costituzionale ha già mostrato di attribuirvi rilievo nella sentenza 7 febbraio 2000, n.
45, con la quale la richiesta di referendum abrogativo della disciplina legale del part-time
fu respinta, anche perché, diversamente, si sarebbe rischiato di dar luogo ad un assetto
normativo con contenuti di tutela sicuramente inferiori a quelli previgenti: tali appunto
da costituire una violazione della clausola di "non regresso".
Incompatibilità dello schema di decreto legislativo sul
lavoro a termine con il diritto comunitario. Violazione della clausola di "non
regresso"
2. Il rispetto della clausola di "non regresso", in
secondo luogo, costituisce ovviamente una condizione imprescindibile per giudicare le
normative nazionali di trasposizione compatibili con la direttiva comunitaria di
riferimento. In proposito occorre formulare alcuni rilievi preliminari:
a. Lesistenza nel corpo di una direttiva di una clausola di
"non regresso" non può essere intesa come preclusione di qualsiasi modifica
delle normative nazionali preesistenti. Modifiche possono ovviamente essere ammesse in
sede di trasposizione della direttiva, a condizione di rispettare i contenuti della
direttiva medesima e, in particolare, di attenersi al vincolo di non trasformare
lobbligo di recepimento in pretesto per peggiorare il livello di tutela dei
lavoratori già previsto in un dato ordinamento.
b. Quando è possibile affermare che il vincolo in parola non è
stato rispettato dal legislatore nazionale? Per rispondere a questa domanda bisogna
interrogarsi sulla funzione da attribuire alle clausole di "non regresso":
riconoscibile nellobiettivo di impedire arretramenti rispetto ai livelli di tutela
preesistenti con riguardo alle finalità della normativa comunitaria che si vuole
trasporre nellordinamento interno.
c. Un esempio può aiutare a chiarire i termini del problema. Nel
caso del part-time, la relativa direttiva comunitaria si pone sicuramente, fra
laltro, lobiettivo di incentivare il ricorso a questa tipologia contrattuale
(ovvero di "facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base
volontaria"): ciò ha consentito al legislatore italiano, in sede di trasposizione,
di rendere più elastiche certe regole previgenti, pur mettendo in campo una serie di
previsioni particolarmente attente al rispetto dei divieti di discriminazione (per tener
conto della finalità primaria della direttiva). La clausola di "non regresso"
contenuta in questultima sembra essere stata, in questo caso, convincentemente
rispettata: del resto, nella direttiva in materia di part-time detta clausola è
integrata dalla precisazione che essa non pregiudica "il diritto degli Stati membri
e/o delle parti sociali di sviluppare, tenuto conto dellevoluzione della situazione,
disposizioni legislative, normative o contrattuali differenti".
d. Nel caso del lavoro a termine, viceversa, è da escludere che la
direttiva si proponga di incentivare la diffusione del medesimo. Un obiettivo del genere
non è riconoscibile né nel preambolo dellaccordo- quadro, né nelle considerazioni
generali, né in alcuna delle sue clausole. Accordo e direttiva, al contrario, oltre ad
assicurare anche in questo caso il rispetto del principio di non discriminazione, si
propongono di contenere gli abusi cui le assunzioni a termine possono dare luogo. Con
riguardo a tali obiettivi, dunque, va interpretata la clausola di "non
regresso": la quale, del resto, non casualmente risulta espressa questa volta in
termini assolutamente tassativi, tali non prestarsi a furbizie interpretative od
applicazioni minimizzanti, essendovi affermato in maniera inequivoca e senza alcun
temperamento che la trasposizione della normativa comunitaria "non costituisce un
motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori"
nellambito coperto dallaccordo-quadro (v. la clausola 8.2. di
questultimo).
3. Utilizzando tale griglia analitica, è ora possibile verificare
sotto quali profili lo schema di decreto legislativo si ponga in rotta di collisione col
vincolo rappresentato dallesigenza di rispettare la clausola di "non
regresso".
a. Con lemanazione del decreto, in primo luogo, verrebbe
cancellata dallordinamento italiano la regola (art. 1, l. 230/62) secondo la quale
"il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato", salvo le eccezioni
previste dalla legge o dai contratti collettivi. Il lavoro a termine verrebbe
perfettamente parificato a quello a tempo indeterminato, diventando una sorta di regola
"parallela", fruibile sempre e comunque a discrezione del datore di lavoro. Né
si dica che simile interpretazione tradirebbe lintenzione del legislatore: al
contrario, essa è confermata dalla relazione di accompagnamento allo schema di decreto
legislativo, ove testualmente si afferma che la "nuova normativa trasforma
in
una regola quella che è stata finora uneccezione".
Si potrebbe obiettare che la direttiva sembra limitare le sue
preoccupazioni alla "prevenzione degli abusi derivanti dallutilizzo di una
successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato" (v. la clausola 1
dellaccordo-quadro), ma sarebbe unobiezione debole. E lo stesso
accordo-quadro, infatti, a sostenere, nelle sue considerazioni generali, che un modo di
prevenire gli abusi - si potrebbe intendere, anzi, il primo modo di prevenire gli abusi -
è proprio quello di consentire lutilizzazione di contratti di lavoro a tempo
determinato a fronte di "ragioni oggettive". In proposito, vale la pena di
ricordare che nella nota di valutazione, diffusa dalla CES allindomani della stipula
dellaccordo-quadro, si afferma che il riferimento alle "ragioni obiettive"
deve intendersi applicabile "sin dal primo contratto".
Coerentemente, del resto, accordo e direttiva non intendono
consentire il ricorso al lavoro precario sempre e comunque, ma solo "in alcune
circostanze", fermo restando che "i contratti di lavoro a tempo indeterminato
sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro": il che pare
corrispondere a quel rapporto fra regola (assunzione a tempo indeterminato) ed eccezione
(lavoro a termine) sinora esistente nel nostro ordinamento.
b. Volendo affermare il lavoro a termine come regola, in secondo
luogo, lo schema di decreto elimina il requisito, sinora imprescindibile, rappresentato
dalla sussistenza di una causale legata ad unoccasione di lavoro oggettivamente
temporanea (ed individuata dalla legge o dai contratti collettivi). Al riguardo, non
inganni il riferimento alle "ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo" che dovrebbero presiedere allassunzione a termine e risultare
specificate nel contratto individuale di lavoro. Detto riferimento, infatti, è
assolutamente generico ed indeterminato e non permette di cogliere in alcun modo in che
cosa consista la differenza rispetto alle ragioni (ovviamente anchesse di carattere
tecnico, produttivo od organizzativo) che possono indurre un datore di lavoro ad assumere
a tempo indeterminato.
La verità è che quel riferimento costituisce una semplice foglia
di fico, dietro la quale si nasconde malamente la volontà di rimettere ogni scelta in
materia di assunzioni a pure e semplici valutazioni discrezionali delle imprese.
c. Tale obiettivo, del resto, trova riscontro nella cancellazione
della regola, sinora di fondamentale rilievo, in forza della quale spetta al datore di
lavoro provare lobiettiva esistenza delle condizioni che giustificano
lapposizione di un termine al contratto di lavoro. La regola verrebbe lasciata in
vigore solo in relazione alleventuale proroga del contratto, ma verrebbe meno in
relazione al primo contratto: il che conferma che nessun vincolo in materia si vuole
lasciare sussistere e, comunque, che non vè nessuna ragione obiettiva da
comprovare.
d. La clausola di "non regresso", daltra parte,
risulta violata anche con riguardo alla finalità più appariscente della direttiva,
ovvero allobiettivo di prevenire gli abusi derivanti dalla reiterazione
dellassunzione a termine. In proposito va preliminarmente osservato che la direttiva
impone di attivarsi con misure appropriate soltanto a quegli Stati membri che già non
dispongano di adeguate normative (v. la clausola 5.1. dellaccordo-quadro). Nel caso
italiano, dunque, non vi sarebbe alcun bisogno di intervenire per modificare la disciplina
vigente: tanto più che essa è stata giudicata perfettamente aderente agli obiettivi
della direttiva dalla Corte costituzionale, con la sentenza 7 febbraio 2000, n. 41, con la
quale fu ritenuto inammissibile il referendum radicale che si proponeva di cancellare ogni
tutela in materia.
Fatto è che lo schema di decreto non solo interviene sulla
disciplina precedente, ma si propone di sostituirla con un insieme di regole tali da
costituire uno strumento di contrasto assai fragile, se non proprio evanescente, degli
abusi derivanti dallimpiego ripetuto di contratti a termine: in palese violazione,
appunto, della clausola di "non regresso".
In materia di proroga, in primo luogo, verrebbe cancellata la regola
secondo cui il contratto prorogato non può avere una durata superiore a quella del
contratto iniziale. Di conseguenza si arriva ad ipotizzare che un rapporto precario, fra
assunzione iniziale e successiva proroga, possa durare sino a tre anni: cosa che, secondo
le regole vigenti e stante la brevità che caratterizza attualmente i rapporti a termine,
non potrebbe a legislazione invariata verificarsi quasi mai.
e. Gravemente lesiva della clausola di non regresso, poi, è la
previsione in materia di assunzioni successive a termine a fronte della quale dovrebbe
operare la sanzione della conversione a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del
primo contratto. Tale sanzione in realtà è destinata a restare lettera morta, essendosi
inserita nel corpo della disposizione previgente la precisazione che per "due
assunzioni successive a termine" devono intendersi "quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuità": eventualità nella quale neppure il datore di
lavoro più sprovveduto rischierebbe verosimilmente mai di incorrere.
La nuova disposizione, oltre tutto, peggiorerebbe lassetto
normativo previgente anche perché con essa si vorrebbe evidentemente cancellare la
fattispecie delle assunzioni successive in frode alla legge, che, ai sensi della normativa
attuale, rappresenta una sorta di clausola di chiusura, funzionale a sanzionare le forme
più sottili, ed abusive, di impiego di lavoro a termine. E vero che la previsione
originaria della legge 230 era stata modificata in termini non chiarissimi dallart.
12 della legge 196/97; è però altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza, la
fattispecie delle assunzioni successive a termine di carattere fraudolento deve ritenersi
tuttora rilevante nellordinamento, non fossaltro in virtù del richiamo alla
norma generale dellart. 1344 cod.civ., che colpisce il contratto in frode alla
legge, ovvero il contratto che "costituisce il mezzo per eludere lapplicazione
di una norma imperativa".
Daltra parte, a ben guardare ed a prescindere dalla modifica
prefigurata, la fattispecie delle assunzioni successive in frode alla legge perderebbe
comunque di significato una volta venuta meno la "norma imperativa", cui la
giurisprudenza più recente si è appellata in applicazione dellart. 1344 cod. civ.,
ovvero la regola dellassunzione a tempo indeterminato: il che conferma che tale
regola, che oggi si vorrebbe cancellare, resta di essenziale rilievo anche al fine di
prevenire gli abusi derivanti dallutilizzo successivo di contratti a termine.
Possibilità e contenuti di un ricorso alla Corte di
Giustizia.
4. Stante il mancato rispetto dei contenuti della direttiva
comunitaria, in particolare sotto il profilo della violazione della clausola di "non
regresso", sarebbe quanto mai opportuno riuscire a portare linsieme delle
questioni evocate allesame della Corte di Giustizia.
Dal punto di vista tecnico, il presupposto dellintervento
della Corte è da ravvisare nella circostanza che un giudice, investito di una
controversia in materia, ritenga necessaria uninterpretazione della direttiva
comunitaria ai fini della decisione da assumere. Ciò potrebbe verificarsi nel contesto di
un procedimento in cui il singolo lavoratore, assunto a termine ai sensi della nuova
normativa, citi in giudizio lo Stato italiano per ottenerne il risarcimento dei danni
conseguente alla non corretta attuazione della direttiva comunitaria; ma anche nel
contesto di una controversia fra privati, qualora linterpretazione della Corte possa
risultare funzionale ad applicare il diritto interno in maniera conforme a quello
comunitario (come il giudice nazionale, per giurisprudenza costante della Corte di
giustizia, è sempre tenuto a fare, sia pure nella misura del possibile).
Nel merito, la difesa di un lavoratore potrebbe suggerire al giudice
di proporre alla Corte questioni pregiudiziali del seguente tenore:
1. " Se la direttiva 1999/70/CE e laccordo quadro ad essa
allegato vadano interpretati nel senso che il lavoro a termine costituisca regola in
materia di assunzione, di pari rango rispetto al lavoro a tempo indeterminato";
2. "Se le ragioni oggettive cui si fa riferimento nel 7° considerando
delle considerazioni generali dellaccordo-quadro riguardino occasioni di lavoro
obiettivamente temporanee e si riferiscano anche alla prima assunzione a termine";
3. "Se il principio di non regresso, di cui alla
clausola 8. 3. dellaccordo-quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE,
devessere inteso nel senso che esso preclude di cancellare la regola
dellassunzione a tempo indeterminato negli ordinamenti nazionali dovessa fosse
già prevista al momento delladozione della direttiva";
4. "Se il principio di non regresso, di cui alla
clausola 8.3. dellaccordo-quadro, allegato alla direttiva 1999/70, devessere
inteso nel senso che esso preclude la cancellazione delle causali obiettive riferite ad
occasioni di lavoro effettivamente temporanee, previste, allinterno di un
ordinamento nazionale, dalla legge e/o dai contratti collettivi, e la loro sostituzione
con generiche ed indeterminate ragioni di carattere tecnico, produttivo od
organizzativo".
5. "Se laccordo-quadro e la direttiva 1999/70 debbano
essere intesi nel senso che grava sul datore di lavoro lonere di provare le ragioni
oggettive che legittimano lapposizione del termine al contratto di lavoro";
6. "In caso di risposta negativa alla questione precedente, se
il principio di non regresso, di cui alla clausola 8.3.
dellaccordo-quadro, allegato alla direttiva 1999/70, vada interpretato nel senso che
esso preclude di cancellare la regola secondo la quale spetta al datore di lavoro provare
lobiettiva esistenza delle condizioni che giustificano lapposizione di un
termine al contratto di lavoro, negli ordinamenti in cui tale regola esisteva al momento
delladozione della direttiva";
7. "Se il citato principio di non regresso vada
interpretato nel senso che esso preclude di cancellare una regola nazionale preesistente
in forza della quale la proroga del contratto a termine non può protrarsi per un tempo
superiore alla durata del contratto iniziale, sostituendola con una normativa che non pone
limiti alla durata del contratto prorogato, se non quello di una durata complessiva pari
tre anni, in precedenza quasi mai raggiungibile nellordinamento nazionale in
questione";
8. "Se il principio di non regresso vada
interpretato nel senso che esso preclude di stabilire che per assunzioni successive a
termine si intendono soltanto quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità,
ricollegando solo a tale ipotesi la sanzione della conversione in rapporto a tempo
indeterminato dalla data della prima assunzione, nellambito di un ordinamento
nazionale che precedentemente intendeva il concetto di assunzioni successive in maniera
molto più ampia e conseguentemente consentiva di applicare la relativa sanzione, in
funzione repressiva degli abusi, in un numero assai più elevato di casi".
Torino, 12 luglio 2001 |