| Limpugnativa
del lodo arbitrale previsto dai contratti collettivi di Massimo Pallini 1. La riforma del 1998.- 2. Linvalidità del lodo a causa dei vizi della volontà negoziale. - 3. I vizi del merito del lodo: violazione di legge e dei contratti collettivi. - 4. Errori in procedendo. - 5. I motivi di impugnativa previsti dai contratti collettivi e dal compromesso. - 6. La natura del giudizio di impugnazione.
1. La riforma del 1998. In virtù della delega conferita dallart.11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 il Governo, con due interventi normativi adottati a ravvicinata distanza di tempo, ha ridisegnato limpianto dellarbitrato irrituale in materia di lavoro. Dapprima lart. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 ha introdotto gli artt. 412 ter e quater del codice di procedura civile, prevedendo che il lavoratore possa deferire ad arbitri la risoluzione di controversie inerenti al rapporto di lavoro qualora i contratti o gli accordi collettivi "nazionali" contemplino tale facoltà e stabiliscano gli adempimenti procedurali minimi dettati dalla stessa norma. Lart.43 del d.lgs. 80/98 ha abrogato i commi 2 e 3 dellart. 5 della legge 533 del 1973. Labrogazione del terzo comma dellart.5 della legge 533/73 ha così definitivamente sgombrato il campo da ogni dubbio riguardo la posizione giuridica delle parti della controversia ai fini dellimpugnazione del lodo: il lavoratore ed il datore di lavoro devono, infatti, osservare gli stessi termini di decadenza e le stesse modalità di proposizione dellazione e possono far valere i medesimi motivi di impugnativa. E stata invece mantenuta la disposizione del primo comma dellart.5 della legge del 1973, la quale prevede che la clausola compromissoria dei contratti collettivi non possa mai precludere lalternativa di adire lautorità giudiziaria. Il d.lgs. 80/98, infine, prevedeva originariamente - per quanto interessa specificatamente in questo studio - che il lodo arbitrale fosse impugnabile "per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione davanti alla Corte dappello nella cui circoscrizione è la sede dellarbitrato, in funzione di giudice del lavoro". Lart.19 del d lgs. 29 ottobre 1998 n.387 ha successivamente qualificato tali arbitrati come "irrituali" modificando la rubrica dellart. 412 ter cod.proc.civ. e ha integralmente sostituito il testo del primo comma dellart. 412 quater (introdotto poco prima appunto dal d.lgs. 80/98). In particolare il d.lgs. 387/98 ha soppresso ogni espressa indicazione dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale ed ha attribuito la competenza sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo al Tribunale "in unico grado". Lintervento correttivo del d.lgs. 387/98 - avendo eliminato ogni indicazione espressa - ha quindi finito per gravare linterprete del compito di individuare i motivi di impugnazione (o più correttamente di invalidità) dellarbitrato irrituale in materia di lavoro.
2. Linvalidità del lodo a causa dei vizi della volontà negoziale. Tutti i commentatori della novella concordano che il lodo arbitrale di cui allart. 412 ter c.p.c., avendo natura negoziale, possa essere annullato ai sensi degli artt. 1425 e 1427 c.c. nel caso in cui la volontà espressa dalle parti o dagli arbitri risulti esser viziata rispettivamente per l'incapacità a contrarre di questi o per violenza, dolo od errore. In particolare i vizi del consenso garantiscono che la volontà espressa dalla parte personalmente nel compromesso e dagli arbitri nel lodo non sia stata condizionata nel suo processo di formazione da minacce, da atti di violenza o da raggiri operati da una delle parti (dagli stessi arbitri od anche da terzi) e la stessa sia frutto di una corretta rappresentazione ab origine della situazione di fatto e di diritto. Per quanto attiene alla censurabilità del lodo per "errore" è opportuno fare delle precisazioni. Lerrore può riguardare sia una circostanza "di fatto" sia un elemento "di diritto", ma soltanto qualora tali circostanze costituiscano un presupposto non controverso della decisione degli arbitri, il quale, essendo erroneo, abbia viziato la correttezza sia del processo valutativo che di quello decisionale. Lerrore è, dunque, un vizio che non può in nessun caso comportare lannullamento del lodo qualora investa una valutazione effettuata dagli arbitri in merito ad elementi di fatto e di diritto che sono state oggetto del contendere tra le parti e allaccertamento dei quali è volto il lodo arbitrale. Lerrore, inoltre, inficia la validità del lodo soltanto qualora cada su una circostanza essenziale al fine del decidere e sia stato conosciuto (o quantomeno riconoscibile) dallaltra parte. Appare dunque con tutta evidenza come gli ambiti di operatività dei vizi della volontà quali motivi di impugnazione del lodo arbitrale risultino estremamente ridotti e del tutto insufficienti a garantire che il merito della decisione adottata sia secundum ius et secundum facta alligata et probata.
3. I vizi del merito del lodo: violazione di legge e dei contratti collettivi. Come evidenziato, la legge non indica più espressamente quali sono i motivi di impugnazione del lodo arbitrale in materia di lavoro. Se ne deve dedurre che il lodo di cui allart.412 ter c.p.c. può esser impugnato per le medesime cause di invalidità degli arbitrati irritali "ordinari". Tale conclusione non è però assolutamente rassicurante giacché la dottrina, pur partendo da tale indiscussa presa datto e concordando sulla rilevanza dei vizi del consenso, è giunta a conclusioni radicalmente diverse in merito ai limiti di impugnativa del lodo che risulti in violazione di legge o dei contratti collettivi. Vi è chi ritiene il lodo assolutamente inimpugnabile per violazione sia di legge sia dei contratti collettivi applicati. L'orientamento dottrinale prevalente è, invece, nel senso dell'inimpugnabilità del lodo per violazione dei contratti collettivi, ma per la sua censurabilità per la violazione di "norme inderogabili di legge". Gli Autori, che aderiscono a questo orientamento, ritengono che proprio la previsione da parte dei contratti collettivi della possibilità di deferire ad un arbitrato tutti od alcuni dei diritti previsti da questi privi tali diritti - nella sede arbitrale - del carattere dellindisponibilità da parte del singolo. Un diverso orientamento dottrinale si è poi espresso nel senso dellimpugnabilità del lodo per violazione delle norme inderogabili dettate sia dalla legge che dai contratti collettivi. Labrogazione dei commi 2 e 3 dellart.5 della legge 533/73 e la modifica del testo originario (previsto dal d.lgs. 80/98) del primo comma dellart.412 quater non avrebbe quindi sostanzialmente mutato il quadro normativo, avendo comportato labrogazione di disposizioni che risultavano di fatto "pleonastiche". La natura negoziale dellarbitrato irrituale imporrebbe, infatti, anche agli arbitri, quali mandatari delle parti, il rispetto delle stesse limitazioni cui è soggetta la disponibilità dei diritti da parte degli stessi mandanti. Lindisponibilità dei diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi prevista dal primo comma dellart.2113 c.c. precluderebbe anche agli arbitri di disporre di questi diritti e conseguentemente, ove il lodo ne comportasse la violazione, ne verrebbe meno la sua validità risultando manifestamente contra legem. A mio avviso nessuna delle posizioni dottrinali finora espresse coglie esattamente il segno: in ciascuno di questi orientamenti è dato ravvisare degli spunti chiarificatori, ma il quadro complessivo appare poi difettare di sistematicità. Coloro che ritengono che il lodo possa essere impugnato soltanto per violazione di norme inderogabili di legge si astengono dallesaminare quali siano i criteri per rinvenire i diritti effettivamente indisponibili anche in sede arbitrale e, per altro verso, dal giustificare come possa risultare accettabile sul piano sistematico e compatibile con il disposto degli artt.2113 e 2077 c.c. una violazione delle disposizioni del contratto collettivo volte a disciplinare il rapporto individuale di lavoro per il futuro. Daltro canto coloro che affermano limpugnabilità del lodo per violazione di norme inderogabili di legge e dei contratti collettivi, non offrono giustificazione di come possa invocarsi in ogni caso la nullità di cui allart.1418 c.c. quando dal disposto dello stesso art. 2113 c.c. si deve dedurre che tali violazioni costituiscano soltanto motivi di annullabilità degli atti con cui si disponga di diritti già maturati ed ormai "quesiti". Si deve al proposito rammentare che latto negoziale annullabile è un atto valido ed idoneo a produrre i suoi effetti fino a che non intervenga la pronuncia giudiziale di annullamento. In tal caso quindi la norma inderogabile detta una tutela speciale a protezione dei diritti, ma non ne preclude in modo assoluto la disponibilità. Mi sembra piuttosto che la validità del lodo venga inficiata soltanto ove il decisum finisca per contrastare con le disposizioni legali e negoziali (o meglio con le parti di queste) destinate a generare diritti soggettivi caratterizzati da unindisponibilità "assoluta" e non "relativa"; la violazione di tali disposizioni comporta l"illiceità" e non già la mera "illegittimità" della condotta. Ne consegue che i motivi di impugnazione del lodo finiscono necessariamente per coincidere con i motivi di nullità delle transazioni e delle rinunzie: : debbono cioè comportare una regolazione futura del rapporto in contrasto con le previsioni inderogabili della legge e della contrattazione collettiva e non limitarsi ad una dismissione dei diritti del prestatore di lavoro maturati in virtù di queste stesse norme; in tal caso, infatti, la "disposizione" di diritti futuri si traduce in una illegittima "deroga" di norme - appunto - inderogabili. Il legislatore con il rinvio di cui allat. 412 ter c.p.c. ha, dunque, sostanzialmente introdotto una nuova ipotesi di deroga (che si aggiunge a quelle delle conciliazioni stipulate ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.) al generale divieto di disponibilità dei diritti maturati dal prestatore di lavoro dettate cui al primo comma dell'art. 2113 c.c. ed ha rimesso alla contrattazione collettiva il potere di individuare i diritti indisponibili in sede arbitrale, salvo il limite insuperabile delle cause di nullità del negozio. Sotto questo profilo non risulta quindi priva di rilevanza l'abrogazione della espressa previsione del secondo comma dell'art.5 della legge 533/73 della violazione delle norme inderogabili di legge e di contratti collettivi quale causa di invalidità del lodo. Nel nuovo contesto, infatti, la violazione delle norme inderogabili non inficia il lodo tout court, ma soltanto nei limiti in cui questa travolga diritti indisponibili. Daltronde mi sembra difficile che si possa sostenere che la volontà negoziale espressa dalla parte per il deferimento della controversia agli arbitri e quella espressa per suo conto dagli stessi arbitri non sia "assistita" da garanzie quantomeno equiparabili a quelle assicurate nelle conciliazioni raggiunte secondo le previsioni di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c.. Né si può utilmente opporre la circostanza che nella conciliazione la volontà viene espressa direttamente dalla parte, mentre nell'arbitrato da terzi; infatti se si condivide la riconducibilità dell'arbitrato allo schema causale del mandato con rappresentanza, si deve poi accettare l'irrilevanza del fatto che la volontà della parte sia espressa indirettamente per mezzo di mandatari . Autorevole dottrina ha correttamente messo in guardia che non sussiste una perfetta coincidenza di ambiti di operatività tra l'inderogabilità delle norme e l'indisponibilità dei diritti garantiti; ed in vero non si può assumere assiomaticamente una tale identità astenendosi dallindagare con disincanto quali dei diritti protetti da norme inderogabili (o in quale misura questi stessi) siano dotati dei caratteri dellindisponibilità assoluta anche in sede arbitrale. Sul piano del sistema "ordinamentale" delle relazioni industriali appare poi inaccettabile la conseguenza, che si produrrebbe escludendo qualsiasi impugnabilità nel caso di violazione di disposizioni dei contratti collettivi, di attribuire allarbitrato irrituale i connotati di un atto negoziale di regolamentazione del rapporto individuale di lavoro per il futuro. Tra i sostenitori dellinimpugnabilità assoluta del lodo per violazione delle disposizioni dei contratti collettivi, vi è chi ravvisa nel lodo un'opportunità concessa alle organizzazioni sindacali di governare non solo la regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, ma anche la loro "amministrazione". In tal modo, però, si finisce per esporsi indebitamente al rischio di trasformare il lodo in una fonte di regolamentazione collettiva del rapporto individuale idonea a derogare (anche in senso peggiorativo) le previsioni della contrattazione collettiva. Non osta alle conclusioni prospettate la condivisibile qualificazione del lodo arbitrale in termini di negozio di accertamento, piuttosto che - secondo limpostazione "classica" - di negozio transattivo. La circostanza che le parti conferendo agli arbitri il mandato di decidere sulla controversia in atto, e non certo quello di operare reciproche concessioni per la definizione della stessa, impedisce di ravvisare in questo negozio la "causa" della transazione. La causa dellarbitrato appare rispondere invece a quella propria (secondo la dottrina che ne afferma la sussistenza nel nostro ordinamento) del negozio di accertamento: definire con certezza una situazione giuridica incerta e preesistente tra le parti. Il negozio di accertamento risponde quindi ad una funzione "dichiarativa" dei diritti. Occorre, però, intendersi bene sulla portata della funzione "dichiarativa" del negozio di accertamento: essa non è esclusivamente cognitiva, ha comunque un contenuto dispositivo in relazione al rapporto giuridico controverso. Il negozio è daltronde per sua natura necessariamente dispositivo, giacché è idoneo a regolamentare, anche retroattivamente, i rapporti giuridici secondo la volontà delle parti; in difetto di un (seppur residuo o quantomeno potenziale) contenuto dispositivo ci troveremmo di fronte ad un atto giuridico di certo non negoziale. Il negozio di accertamento, quindi, non produce necessariamente degli effetti dispositivi delle posizioni giuridiche delle parti, ma è in ogni caso potenzialmente idoneo a produrre degli effetti di tal sorta. Se si concorda con una tale qualificazione del negozio di accertamento, non si può non convenire che lo stesso non è invalido qualora "dichiari" (anche per errore) delle posizioni giuridiche delle parti diverse da quella preesistenti; la nullità vizia invece il negozio soltanto nellipotesi limite in cui il "rapporto" negoziale, su cui la volontà delle parti è intervenuta, fosse in precedenza del tutto insussistente. Il negozio di accertamento esplica infatti un'efficacia dispositiva del rapporto preesistente, ma non può avere un'efficacia costitutiva (anche se semplicemente novativa) di un rapporto contrattuale insussistente. La situazione giuridica preesistente costituisce, pertanto, elemento imprescindibile dello schema causale del negozio di accertamento e la sua inesistenza comporta la nullità del negozio per difetto di causa. Allo stesso modo, dunque, il lodo che non "fotografi" correttamente la situazione giuridica preesistente alla luce delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva applicabili sarà valido ed impegnativo per le parti (salvo - secondo i termini sopra chiariti - che non confligga con disposizioni imperative).
4. Errori in procedendo. L'art. 412 ter prevede che i contratti od accordi nazionali debbono stabilire "a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri di determinazione dei compensi agli arbitri". Sebbene la legge non preveda espressamente alcun tipo di invalidità nel caso in cui i contratti collettivi non dettino tali previsioni procedurali minime o - se pur correttamente previste - non vengano rispettate dagli arbitri, ci pare che debba ritenersi implicito nell'imperativo della loro previsione anche quello della loro osservanza. Il legislatore ha condizionato l'efficacia del lodo arbitrale all'assolvimento di oneri procedimentali, che costituiscono parte essenziale per il perfezionamento della fattispecie del lodo. Il negozio arbitrale adottato in violazione di tali previsioni procedurali, pur essendo strutturalmente perfetto, sarebbe comunque "funzionalmente" inidoneo a produrre i suoi effetti. L'inefficacia del lodo per tali carenze costituisce pertanto un motivo di impugnazione del lodo, considerato che l'accertamento della idoneità del lodo a produrre i suoi effetti deve essere ricompresa tra le "controversie aventi ad oggetto la validità del lodo", che l'art.412 quater c.p.c. attribuisce alla competenza del Tribunale in unico grado.
5. I motivi di impugnativa previsti dai contratti collettivi e dal compromesso . Gli accordi e i contratti collettivi nazionali stipulati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 387/98 hanno generalmente previsto che il lodo sia impugnabile (o possa esserlo su richiesta delle parti) per violazione di norme inderogabili di legge e dei contratti collettivi. Senza dubbio tali previsioni negoziali riducono la "stabilità" del lodo arbitrale, d'altro lato incentivano i lavoratori a deferire ad arbitrato le liti garantendo la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria senza che si siano formate delle preclusioni alla valutazione del giudice in merito alla conformità del lodo alle previsioni legali e negoziali. Anche per la parte datoriale sarebbe in vero del tutto inutile disporre di uno strumento di risoluzione delle liti che garantisce assoluta celerità e stabilità della decisione, quale quello generato dalle sole disposizioni della legge, a cui però nessun lavoratore intenda aderire per il timore di non aver alcuna ulteriore possibilità di tutela avverso una decisione iniqua. La mancata previsione da parte dell'art.412 ter c.p.c. della necessità di indicare i motivi di validità del lodo non impedisce certo che i contratti collettivi possano disporre delle limitazioni al potere degli arbitri ulteriori rispetto a quelle legali, né tantomeno che il compromesso, con cui le parti convengono di deferire ad arbitri la loro controversia, possa prevedere specifici motivi di invalidità del lodo indipendentemente da una previsione in tal senso degli stessi contratti collettivi. Tali previsioni della contrattazione collettiva o della autonomia negoziale individuale comportano, infatti, una deroga in melius per il lavoratore del tutto compatibile con il disposto degli artt.. 2077 e 2113 c.c.. Appare invece più problematico rinvenire gli effetti che la violazione di tali previsioni negoziali sia destinata a produrre. Al fine di valutare il grado di tutela offerta è, infatti, indispensabile interrogarsi se l'inadempimento delle previsioni negoziali della clausola compromissoria dei contratti collettivi o del singolo compromesso produca delle conseguenze circoscritte al rapporto di mandato che intercorre tra la parte e gli arbitri o se invece incida anche sul rapporto negoziale tra le stesse parti della controversia. Un orientamento giurisprudenziale ritiene che si debba distinguere l'ipotesi in cui gli arbitri incorrano in un "eccesso" di mandato da quella in cui incorrano in un "abuso". Il primo caso si realizzerebbe quando gli arbitri si pronunciano su rapporti e situazioni giuridiche diverse da quelle devolute loro. Il secondo si verificherebbe nel caso in cui nella fase decisoria gli arbitri trascendano i criteri di giudizio dettati loro dalle parti. Mentre nel primo caso il lodo sarebbe inefficace, nel secondo il lodo produrrebbe i suoi effetti tra le parti e linosservanza dei criteri dettati comporterebbe solo una responsabilità risarcitoria degli arbitri nei confronti della parte che ne risulti danneggiata. Secondo tale prospettazione, pertanto, in presenza di una previsione contrattuale che vincoli gli arbitri al rispetto delle norme della legge o del contratto collettivo, la pronuncia di un lodo che risulti in violazione di queste realizzerebbe un mero "abuso di potere", insufficiente quindi ad inficiare la validità del lodo. Mi sembra in primo luogo quantomai discutibile ravvisare un'ipotesi di "abuso" di mandato, piuttosto che di "eccesso", nel caso di inosservanza da parte degli arbitri dei criteri di giudizio dettati congiuntamente dalle parti. Vincolando gli arbitri al rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi, infatti, le parti non si limitano a indicare delle modalità esecutive del mandato, ma circoscrivono gli ambiti del potere dispositivo delegato agli arbitri. Anche volendo ricondurre un tale inadempimento degli arbitri a un'ipotesi di abuso di mandato non si giunge comunque a difformi conclusioni riguardo all'invalidità del lodo. Autorevole dottrina dubita, infatti, della stessa utilità sistematica della distinzione tra eccesso e abuso del mandato, in quanto dal disposto dellart.1711 cod.civ. si evince che si produce un effetto identico in entrambe le ipotesi: linefficacia dellatto concluso dal mandatario nei confronti del mandante. Il secondo comma dellart.1711 c.c. prevede che il mandatario possa discostarsi "dalle istruzioni ricevute" soltanto quando intervengano circostanze ignote al mandante e che non possono essergli comunicate in tempo, alla luce delle quali possa ragionevolmente presumersi che il mandante avrebbe dato il suo assenso alloperato del mandatario. Tale comma introduce uneccezione rispetto alla regola dettata dal primo comma relativa all'ipotesi in cui latto del mandatario "esorbita dal mandato": orbene, laddove manchino le condizioni che legittimano la deroga, si deve tornare alla disciplina della "regola" e non possono che derivarne le medesime conseguenze. In tal senso, daltronde, milita anche il testo dellart.1398 c.c. che nel caso di mandato con rappresentanza - prevede linefficacia dellatto nei confronti del mandante e la responsabilità risarcitoria del mandatario nei confronti dellaltra parte contraente sia nellipotesi in cui il rappresentante abbia contrattato "senza averne i poteri" sia in quella in cui abbia contrattato "eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli". Lincarico conferito agli arbitri dalle parti della controversia deve essere appunto qualificato come un mandato (plurilaterale e congiunto) con rappresentanza, al quale - in virtù del rinvio di cui allart. 1704 c.c. - trova applicazione anche il disposto dellart.1398 c.c.. Tale prospettazione, pur finendo per superare sul piano degli effetti la distinzione tra eccesso e abuso di rappresentanza, non può arrecare alcun inaccettabile danno allinteresse della controparte alla certezza della definizione della controversia. I criteri ed i limiti del sindacato degli arbitri sono, infatti, dettati in una clausola compromissoria o in un compromesso e sono necessariamente conosciuti da entrambi le parti per essere il frutto (in via indiretta o diretta) della loro volontà negoziale. Vengono così necessariamente travalicati i confini della sfera esclusiva dei rapporti intercorrenti tra mandante e mandatario propria del mandato privo di rappresentanza; soltanto la totale estraneità della controparte a questo rapporto di mandato potrebbe ragionevolmente giustificare il fatto che latto stipulato, pur eccedendo gli ambiti e i limiti del mandato, sia inefficace nei confronti del mandante, ma pienamente impegnativo per il mandatario (senza rappresentanza) nei confronti dellaltro contraente. A differenza da quanto deriverebbe dalla sola disciplina legale, dunque, laddove i contratti o gli accordi collettivi nazionali (od anche il compromesso sottoscritto dalle parti della controversia) prevedano che gli arbitri debbano giudicare secondo le previsioni inderogabili della legge e della contrattazione collettiva, qualora risulti che il lodo non sia conforme a queste (indipendentemente se statuisca in merito a diritti quesiti per il passato o ad aspettative di diritto per il futuro), la validità della pronuncia è destinata a venir meno a seguito dellaccertamento del giudice ordinario in sede di impugnazione.
6. La natura del giudizio di impugnazione. Lart. 412 quater c.p.c. (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs.387/98) ha attribuito al Tribunale in funzione di giudice del lavoro la competenza in unico grado in merito alle "controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale". Il testo della norma induce a ritenere che il giudizio del Tribunale quale giudice di unico grado abbia una natura esclusivamente "rescissoria" e non anche "rescindente"; il giudice cioè dovrà limitarsi a sindacare la validità (totale o parziale) del lodo arbitrale, ma, qualora accerti la nullità o linefficacia del lodo, non potrà poi statuire nel merito della controversia. Tornerà quindi alle parti la scelta se definire la controversia ancora in essere deferendola ad un nuovo collegio arbitrale o ricorrendo al giudice ordinario. La previsione che il Tribunale decide in unico grado, infatti, osta anche sul piano sistematico alla possibilità di ritenere che il Tribunale possa "in tale veste" decidere sul merito della controversia. Ammettendosi questa possibilità, infatti, si limiterebbero i gradi di giudizio di merito su una controversia avente ad oggetto rapporti di cui allart.409 c.p.c. soltanto a causa del fatto che le parti abbiano precedentemente deferito la lite ad un arbitrato irritale; circostanza questa che, alla luce della natura squisitamente negoziale dell'arbitrato irrituale, è del tutto inidonea a giustificare ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost. una differenziazione nella tutela giudiziaria offerta dallordinamento rispetto allipotesi in cui le parti abbiano deciso di adire immediatamente lautorità giudiziaria per risolvere una lite che interessi i medesimi diritti. Deve, comunque, ritenersi assicurata la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso la pronuncia adottata dal Tribunale in unico grado in merito alla validità del lodo per tutti i motivi previsti dall'art.360 c.p.c.. Il codice di procedura civile, infatti, ammette alle medesime condizioni il ricorso al giudice di legittimità avverso le pronunce dei giudici di appello e quello avverso le pronunce dei giudici di unico grado. Tali considerazioni precludono la possibilità di presentare al Tribunale un ricorso in cui contestualmente venga censurata la validità del lodo e venga altresì formulata la domanda (di accertamento e di condanna) relativa alla definizione nel merito della controversia. Per entrambe la competenza è del Tribunale, ma per la prima questo giudicherebbe in unico grado, per la seconda quale giudice di primo grado. Il diverso regime di impugnazione cui le differenti statuizioni della sentenza sarebbero soggette esclude a mio avviso lammissibilità di un ricorso con tali caratteristiche.
(in corso di pubblicazione in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2001) |