PER QUESTI MOTIVI LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale dellart. 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dellimpiego dellamianto), come
modificato dallart. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169
(Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dellamianto), convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e
81, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, e, in riferimento
allart. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, con le ordinanze indicate in
epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 10 gennaio 2000.
Questa è la conclusione della sentenza che, provocata
dallENICHEM di Ravenna, ha ristabilito la legittimità del diritto alla salute.
Perché è proprio di questo che si tratta: i benefici previdenziali che possono ottenere
dei lavoratori esposti allamianto per oltre dieci anni altro non sono che il
riconoscimento di una situazione di rischio per tutti e di perdita della salute per molti
.
Dobbiamo partire dalla legge 27 marzo 1992 n. 257, che
ha definito la messa al bando dellamianto in ogni sua forma, stabilendo sia le
modalità di bonifica e di sostituzione, sia delle provvidenze per le aziende che
manipolavano amianto e per i lavoratori impiegati ed esposti. Per questi ultimi una
successiva modifica della 257, cioè la legge 4 agosto 1993 n. 271 ha stabilito che: "per
i lavoratori che sono stati esposti allamianto per un periodo superiore a dieci anni
lintero periodo lavorativo soggetto allassicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali derivanti dallesposizione allamianto, gestita
dallINAIL, sia moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il
coefficiente di 1,5"
Molti lavoratori, circa 90.000 si sono rivolti
allente previdenziale, in genere lINPS, dimostrando di essere stati impiegati
in aziende che a qualunque titolo, in modo indiretto o indiretto, manipolavano amianto, e
quindi di essere stati esposti per oltre dieci anni alla famosa fibra killer che ha
provocato, provoca e provocherà migliaia di morti e di malati. Per evitare di riconoscere
tutte queste domande e per scoraggiarne delle nuove (sono certamente dellordine di
10 volte tanto i lavoratori che sono stati esposti allamianto), è stato escogitata
una procedura amministrativa in contrasto con la legge che affidava allINAIL
listruttoria delle richieste. In altri termini lINAIL, tramite il suo
organismo tecnico (CONTARP) verificava in ogni azienda se il lavoratore era effettivamente
stato esposto chiedendolo alla direzione aziendale e stabilendo sulla base di un criterio
dubbio oltre che sbagliato, che potevano essere riconosciuti solo quei lavoratori che
erano stati esposti ad un livello quantitativo di amianto superiore alle 100 fibre litro.
Tutti sanno, particolarmente lAgenzia Internazionale di Ricerche sul Cancro (IARC)
dellOrganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che non esiste alcun livello di
soglia, per quanto basso, al di sotto del quale si possa escludere la possibilità di
contrarre una malattia, particolarmente un tumore, visto che lamianto è un
cancerogeno certo.
LINAIL ha comunque certificato che circa 16.000
lavoratori erano nelle condizioni di esposizione, quindi lINPS ha proceduto al
riconoscimento dei benefici pensionistici. Per tutti gli altri lo ha negato, spingendo
molti di questi a rivolgersi al giudice del lavoro per contestare il provvedimento.
Così è avvenuto per alcuni lavoratori della ENICHEM di
Ravenna che nel 1998 hanno ottenuto una sentenza favorevole. Il giudice del lavoro nei
fatti ha negato la procedura e ha riconosciuto il diritto dei lavoratori esposti
indipendentemente dal quantitativo di amianto presente negli anni (sempre difficile da
determinare), solo fondandosi sul chiaro dettato legislativo, quindi verificando
semplicemente che essi erano stati esposti per almeno 10 anni.
Lazienda ha appellato il giudizio e, in sede di
dibattimento in Corte dAppello, ha chiesto e ottenuto il rinvio degli atti alla
Corte Costituzionale accampando lincostituzionalità dellarticolo di legge in
questione sulla base degli articoli 3 e 81 della Costituzione. In altri termini ha cercato
di dimostrare una disparità di trattamento fra i lavoratori esposti nel senso che non
sarebbero stati selezionati in base allesposizione, quindi trattati tutti allo
stesso modo (violazione del principio di uguaglianza dellarticolo 3) e che in più
questo avrebbe portato a riconoscere troppi lavoratori per le casse dello stato, quindi si
sarebbe violato larticolo 81 della Costituzione che prevede per ogni legge la
relativa copertura finanziaria.
La Corte Costituzionale ha respinto con la sentenza n. 5
del 10 gennaio ambedue le eccezioni sostenendo per la prima che la selezione dei
lavoratori era legata ai dieci anni di esposizione e che il rischio era reale per tutti
proprio per la loro effettiva esposizione (indipendentemente dai quantitativi di amianto
presenti nei luoghi di lavoro).
Una sentenza ricca di conseguenze:
- Viene ristabilito il diritto alla salute come principio
assoluto, indipendentemente dalle esposizioni economiche delle aziende o dello stato. I
lavoratori devono essere messi in condizione di non contrarre danni alla salute per
lattività lavorativa che svolgono (cfr. articolo 2087 del codice civile);
- I lavoratori che hanno un giudizio pendente, dopo questa
sentenza, avranno ragione, sempre nella misura in cui saranno stati in grado di dimostrare
che sono stati esposti. Pertanto la procedura amministrativa stabilita fra ministero del
lavoro e parti sociali, attuata dallINAIL e dallINPS, risulta essere priva di
senso oltre che in contrasto con la legge, quindi essa è anticostituzionale;
- I lavoratori che sono stati esposti per oltre dieci anni
e che ancora non hanno fatto domanda, avranno più facilità ad essere riconosciuti.
Tutta questa vicenda da fiducia, nel senso che il
vecchio slogan "la lotta paga" ritorna in uso e apre la strada a tutta quella
grande lotta da tanto iniziata, sparsa per tutto il territorio nazionale, per la bonifica
dei siti dove è presente amianto, per chiedere che gli ex esposti allamianto
vengano seguiti dal punto di vista sanitario anche quando hanno lasciato il lavoro ed
infine per infilare il dito nella piaga dellINAIL che riconosce pochissime malattie
professionali, e fra queste ancor meno i tumori, per arrivare a affidare, invece, alle
A-USL - dipartimento di prevenzione - i riconoscimenti di malattia professionale per i
lavoratori aventi diritto.
Milano, 15 gennaio 2000