TESTO DELLA LEGGE DI CUI SI CHIEDE
LABROGAZIONE
Articolo 18 legge 20 maggio 1979 n.300.
(Reintegrazione nel posto di lavoro). - Ferme restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966 n.604, il giudice con la sentenza con
cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o
annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne
dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore
e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di
quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresí ai
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta
prestatori di lavoro . Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui
primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale . Il computo dei limiti occupazionali di cui
al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie . Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro
al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento
del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di
fatto . Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosí come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici
mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento
dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti . La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma
è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al
giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178,
terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può
essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di
cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata
dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore. |
CONSEGUENZE PER LE LAVORATRICI
E I LAVORATORI
Questo referendum si propone infatti di
abolire la reintegrazione nel posto di lavoro nei casi di licenziamento senza giusta causa
nelle aziende con più di 15 dipendenti, se il referendum venisse approvato, qualsiasi
lavoratore potrebbe venire licenziato senza giustificazione ottenendo semplicemente una
indennità da 2,5 a 6 mensilità, per rapporti di lavoro protrattisi per diversi anni.
Obiettivo dichiarato dei radicali è di per
abrogare, fermo restando il risarcimento patrimoniale, l'obbligo di riassunzione del
lavoratore licenziato, vincolo disincentivante alla creazione di nuovi posti di lavoro ha
come obiettivo "la rimozione della materiale impossibilità di licenziare nelle
imprese con più di 15 dipendenti".
La "materiale impossibilità"
secondo i radicali consiste nel fatto che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
prevede che "in caso di licenziamento il giudice può decretare la reintegrazione,
annullando il provvedimento di licenziamento e tutte le sue conseguenze, senza tener conto
del fatto che con il licenziamento diviene chiara la rottura di fiducia tra datore di
lavoro e lavoratore, fattore determinante per la vita delle imprese ".
Secondo questa interpretazione tutti i
licenziamenti sono legittimi!
Secondo la legislazione vigente nelle
aziende al di sopra dei 15 dipendenti non è impossibile licenziare (purché vi sia
preavviso e giusta causa) ma è giusto sanzionare i licenziamenti illegittimi.
Non è certamente possibile calcolare il
numero esatto dei lavoratori che potranno essere licenziati a seguito della eventuale
vittoria del si su questo referendum.
Allo stato conosciamo solo il numero dei
lavoratori che mediamente vengono reintegrati ogni anno a seguito di controversie
individuali di lavoro.
Secondo lISTAT i lavoratori
reintegrati sul posto di lavoro a seguito di decreto del Giudice sono stati nel 1997
(ultimi dati disponibili) 5.746, cifra in difetto.
Se viene approvato il referendum il
legislatore dovrà intervenire con una normativa per le grandi imprese che accoglie tale
risultato e il dato di lavoratori che potrebbero essere licenziati potrebbe salire a
dismisura.
Essendo i lavoratori/trici che sono
occupati in Lombardia nelle aziende con più di 15 addetti il 53,68% ( più di 1.500.000)
le conseguenze di questo referendum possono essere nella nostra egione abbastanza
significative!
Se passa il referendum n. 14, passa unidea di
libertà a senso unico: la libertà per il datore di lavoro di disfarsi in qualsiasi modo
(trasferimento arbitrario, emarginazione, licenziamento) e per qualsiasi motivo, anche non
giustificato (antipatia, iscrizione al sindacato, desiderio di maternità, malattia,
rifiuto dei soprusi) del proprio dipendente.
Al lavoratore resta solo la libertà di
essere licenziato |