REFERENDUM

 

LICENZIAMENTI - Il quesito referendario - Il testo della legge che si vuole abrogare -  una analisi delle conseguenzem per i lavoratori

TRATTENUTE ASSOCIATIVE E SINDACALI - Il quesito referendario - Il testo della legge che si vuole abrogare -  una analisi delle conseguenzem per i lavoratori

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina dei licenziamenti  -   torna all'indice

QUESITO

" Volete che sia abrogata la legge 20 maggio 1979 n.300 (Statuto dei lavoratori) , recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 18"?.

TESTO DELLA LEGGE DI CUI SI CHIEDE L’ABROGAZIONE

Articolo 18 legge 20 maggio 1979 n.300. (Reintegrazione nel posto di lavoro). - Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 15 luglio 1966 n.604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresí ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro . Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale . Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie . Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto . Fermo restando il diritto al risarcimento del danno cosí come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti . La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

CONSEGUENZE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI

Questo referendum si propone infatti di abolire la reintegrazione nel posto di lavoro nei casi di licenziamento senza giusta causa nelle aziende con più di 15 dipendenti, se il referendum venisse approvato, qualsiasi lavoratore potrebbe venire licenziato senza giustificazione ottenendo semplicemente una indennità da 2,5 a 6 mensilità, per rapporti di lavoro protrattisi per diversi anni.

Obiettivo dichiarato dei radicali è di per abrogare, fermo restando il risarcimento patrimoniale, l'obbligo di riassunzione del lavoratore licenziato, vincolo disincentivante alla creazione di nuovi posti di lavoro ha come obiettivo "la rimozione della materiale impossibilità di licenziare nelle imprese con più di 15 dipendenti".

La "materiale impossibilità" secondo i radicali consiste nel fatto che l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prevede che "in caso di licenziamento il giudice può decretare la reintegrazione, annullando il provvedimento di licenziamento e tutte le sue conseguenze, senza tener conto del fatto che con il licenziamento diviene chiara la rottura di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, fattore determinante per la vita delle imprese ".

Secondo questa interpretazione tutti i licenziamenti sono legittimi!

Secondo la legislazione vigente nelle aziende al di sopra dei 15 dipendenti non è impossibile licenziare (purché vi sia preavviso e giusta causa) ma è giusto sanzionare i licenziamenti illegittimi.

Non è certamente possibile calcolare il numero esatto dei lavoratori che potranno essere licenziati a seguito della eventuale vittoria del si su questo referendum.

Allo stato conosciamo solo il numero dei lavoratori che mediamente vengono reintegrati ogni anno a seguito di controversie individuali di lavoro.

Secondo l’ISTAT i lavoratori reintegrati sul posto di lavoro a seguito di decreto del Giudice sono stati nel 1997 (ultimi dati disponibili) 5.746, cifra in difetto.

Se viene approvato il referendum il legislatore dovrà intervenire con una normativa per le grandi imprese che accoglie tale risultato e il dato di lavoratori che potrebbero essere licenziati potrebbe salire a dismisura.

Essendo i lavoratori/trici che sono occupati in Lombardia nelle aziende con più di 15 addetti il 53,68% ( più di 1.500.000) le conseguenze di questo referendum possono essere nella nostra egione abbastanza significative!

Se passa il referendum n. 14, passa un’idea di libertà a senso unico: la libertà per il datore di lavoro di disfarsi in qualsiasi modo (trasferimento arbitrario, emarginazione, licenziamento) e per qualsiasi motivo, anche non giustificato (antipatia, iscrizione al sindacato, desiderio di maternità, malattia, rifiuto dei soprusi) del proprio dipendente.

Al lavoratore resta solo la libertà di essere licenziato

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Quesito

"Volete voi che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311  recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali" e successive modificazioni?".

TESTO DELLA LEGGE DI CUI SI CHIEDE L’ABROGAZIONE
L. 4 giugno 1973, n. 311.

Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.

Articolo unico.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

CONSEGUENZE PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI

Con questo quesito referendario i radicali intendono chiede l’abolizione della trattenuta associativa sulla buste paghe dei dipendenti dell’INPS iscritti al sindacato e sulle pensioni degli iscritti.

In realtà il quesito referendario non coinvolge i pensionati, perché la legge n.311 del 1973 riguarda solo le trattenute dei lavoratori attivi. Mentre il sistema di riscossione delle trattenute sindacali dei pensionati iscritti ai sindacati è regolata dalla legge n.485 del 1972, che non è oggetto del referendum.

Va osservato che anche la legge del 1973 riguardanti i lavoratori attivi è oramai inutilizzata a seguito del referendum del 1995, oggi infatti la delega non ricopre più lo schema della delega di pagamento di diritto speciale, ma quello di "delega di diritto comune", ovvero della "cessione di credito". Con questa delega di diritto comune i contratti hanno prodotto quello che prima era obbligo speciale di legge.

Oltre a essere, quindi, scarsamente efficace il referendum dimostra solo la volontà dei radicali di annullare i diritti che i lavoratori si sono collettivamente conquistati come quelli di finanziare il loro sindacato.

Sul merito del referendum va anche detto che l’abolizione della ritenuta automatica comporterebbe un aggravio di costi per chi, nonostante tutto, volesse iscriversi ad un sindacato. Mentre attualmente il versamento è effettuato mensilmente e gratuitamente dall’ente erogatore, in caso di vittoria del referendum, il versamento potrebbe avvenire solo tramite un bonifico bancario in un’unica soluzione (del costo di una decina di migliaia di lire), un RIP (ovvero una disposizione permanente di versamento con un costo occulto di circa 2000 lire al mese) oppure un c/c postale (1200 lire al mese).

Perché i lavoratori e i pensionati non possono essere liberi di decidere il modo migliore e più efficace per finanziare il loro sindacato, visto poi che la delega è assolutamente volontaria!

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