IPOTESI DI ACCORDO

per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini.

Addì, 9 Febbraio 2000, in Roma tra L’Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi-CCI, AICPL-AGCI e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 6 Luglio 1995 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini.

PREMESSA - Allegato 1

SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE -Allegato 2

ART.46 – ORARIO DI LAVORO - Allegato 3

ART. 48 – RIPOSO SETTIMANALE - Allegato 4

ART. 58 – ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE - Allegato 5

ART. 46-Bis - RIPOSI ANNUI - Allegato 6

ART. 59 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO - Allegato 7

TRASFERTA - Allegato 8

CASSE EDILI (ART. 73) - Allegato 9

Art. 6 - ACCORDI LOCALI - Allegato 10

ART.79 – ORARIO DI LAVORO - Allegato 11

ART. 90 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO - Allegato 12

ESCLUSIVA DI STAMPA - Allegato 13

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE - Allegato 14

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - Allegato 15

SICUREZZA SUL LAVORO - Allegato 16

FORMAZIONE PROFESSIONALE - Allegato 17

Art. 30 - DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO - Allegato 18

LAVORO TEMPORANEO - Allegato 19

CONTRATTO A TERMINE - Allegato 20

DISTACCO TEMPORANEO - Allegato 21

PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE - Allegato 22

ALLEGATO E – ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE - Allegato 23

PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE - Allegato 24

PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI - Allegato 25

Art. 85 – FERIE (Impiegati) - Allegato 27

LAVORI USURANTI - Allegato 28

AUMENTI RETRIBUTIVI - Allegato 29

DECORRENZA E DURATA - Allegato 30

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

L’Ancpl-Legacoop,Federlavoro e Servizi-CCI, AICPL-AGCI

 

F.E.N.E.A.L – U.I.L.

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

 

PREMESSA

La Premessa al c.c.n.l. e’ integrata con le seguenti lavorazioni:

· demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

· demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;

· manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nell’ambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni;

- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

- opere monumentali;

 

Viene cancellata la lettera c) della Dichiarazione a verbale della Premessa del CCNL 6 Luglio 1995.

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA A VERBALE

Le parti, al fine di determinare le condizioni applicative di quanto nel terzo alinea della premessa, affideranno ad una commissione paritetica il compito di definire, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, gli specifici profili di riferimento ed i relativi livelli di inquadramento.

 

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ART.3

SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE

Al punto B) SISTEMA DI INFORMAZIONE, il punto 1) è sostituito dal punto B.1) INFORMAZIONE IN SEDE TERRITORIALE

Inserire:

"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Cooperative forniranno anche informazioni in merito all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonche’ del lavoro straordinario".

Al punto B) SISTEMA DI INFORMAZIONE, il punto 2) è sostituito dal punto B.2) INFORMAZIONE IN SEDE NAZIONALE.

Il punto 3) diventa invece il seguente:

B.3 Informazione a livello aziendale

Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nell’ambito del processo che attiene alle scelte gestionali dell’impresa cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OO.SS. Territoriali, informazioni relative all’andamento economico, all’occupazione e all’organizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino più di 70 miliardi di fatturato:

1) Andamenti economici

  • i bilanci consuntivi e i budgets;
  • le scelte, gli andamenti e le prospettive produttive;
  • la programmazione degli investimenti produttivi, la loro tipologia, la loro dislocazione e il relativo tempo di realizzazione;
  • gli investimenti per l’acquisizione di impianti e/o macchine di significativa rilevanza, destinate a nuove tecniche produttive, le risorse finalizzate al miglioramento tecnologico dell’azienda e delle sue produzioni ovvero la ricerca e lo sviluppo;
  • l’andamento del mercato nel settore, con riferimento al posizionamento competitivo dell’impresa;
  • grandi commesse: tipologia e tempistica.

2) Occupazione e formazione

  • l’andamento e le prospettive occupazionali disaggregate per sesso, età ed inquadramento;
  • la politica di formazione e riqualificazione del personale;
  • la programmazione e l’utilizzazione dei contratti di apprendistato, tempo determinato, interinale e part-time;
  • la mobilità;
  • la politica della sicurezza.

 

 

3) Organizzazione aziendale produttiva

  • l’assetto organizzativo – e le sue eventuali modifiche – riferibile alla durata dei lavori, all’orario di lavoro e ai turni, ai servizi di cantiere e di trasporto;
  • la gestione dei programmi produttivi e l’informazione sulla struttura del decentramento produttivo, con indicazione della tipologia delle attività decentrate;
  • i piani e gli investimenti a tutela della sicurezza sul lavoro;
  • i processi di fusione e/o di costituzione di consorzi cooperativi;
  • i lavori all’estero con l’indicazione delle loro caratteristiche e modalità di attuazione;

Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.

 

 

Art. Strumenti e procedure di partecipazione.

Inserire all'art.3, lettera B) del CCNL, come punto B.4):

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'Art.6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell'art.7 relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OO.SS. Territoriali potranno concordare le costituzione di Comitati Tecnici Congiunti.

A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi.

La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OO.SS. Territoriali tra i lavoratori della cooperativa.

Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL.

La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa.

Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali.

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Art. 46

ORARIO DI LAVORO

E' sostituito dal seguente:

 

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art. 6, punto o) in ordine alla ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 59 del presente contratto.

Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire l’orario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la RSU.

Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall’art. 59 del presente contratto.

 

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Art. 48

RIPOSO SETTIMANALE

E' sostituito dal seguente:

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 64, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all’art. 59.

L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti ed in coerenza con i contenuti dell’Avviso comune del 12 novembre 1997, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a quattordici giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.

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Art. 58

ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE

E' sostituito dal seguente:

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 55) e per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 46 e (art. … sui Lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 57.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell’allegato E al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

– l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

– le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

– la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

– la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

– le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

– la diaria e le indennità di cui all’articolo 61;

– i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

– le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita’ e’ stato tenuto conto - come gia’ nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.

La percentuale complessiva va imputata per l’8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all’operaio anche durante l’assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell’anzianità.

Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa è tenuta, nei limiti di cui all’art. 66, settimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).

Durante l’assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l’impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra l’importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore (allegatoE).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l’obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell’orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro all’operaio che ne faccia richiesta l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 55 e 56, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

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Art. 46-bis

RIPOSI ANNUI

A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un’ora ogni 26 ore.

Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora ogni 31 ore. (DA ARMONIZZARE IN SEDE DI STESURA).

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64 e’ corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all'art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita’ di cui al punto 3) dell’art. 57.

Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell’indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all’articolo 61;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto – come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell’industria edile – dell’incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all’art. 57.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale che prevadono il pagamento dei permessi individuali di cui al presente articolo con la retribuzione del mese di effettivo godimento dei permessi stessi oppure che - anche per le finalità di cui all'art. 4 - stabiliscono la loro fruizione in via collettiva.

NORMA TRANSITORIA

Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 46 e 58 del c.c.n.l. 6 Luglio 1995.

 

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Art. 59

LAVORO STRAORDINARIO,

NOTTURNO E FESTIVO

E' sostituito dal seguente:

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 46 e 47 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all’art. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1) Lavoro straordinario diurno

35%

2) Lavoro festivo

45%

3) Lavoro festivo straordinario

55%

4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari

avvicendati

25%

5) Lavoro diurno compreso in turni regolari

avvicendati

8%

6) Lavoro notturno compreso in turni regolari

avvicendati

10%

7) Lavoro notturno del guardiano

8%

8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai

che compiono lavori di costruzione o di riparazione

che possono eseguirsi esclusivamente di notte

15%

9) Lavoro notturno straordinario

40%

10) Lavoro festivo notturno

50%

11) Lavoro festivo notturno straordinario

70%

12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i

turnisti

8%

 

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 64; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.

A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 e’ pari all’11%.

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PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA

Da inserire organicamente nella vigente normativa della trasferta:

  1. Le parti convengono di effettuare una sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente Protocollo, che sara’ avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base dell’attuazione di quanto previsto dalla lettera B.
  2. Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione.

  3. Le parti, in coerenza con l’Accordo stipulato il 20/01/2000 tra ANCE, ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi-CCI, AICPL-AGCI, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil attinente il regolamento attuativo della disciplina della reciprocità, anche in attuazione dell’art. 37 della legge 109/1994, sono impegnate a promuovere la partecipazione delle Associazioni Cooperative firmatarie il presente CCNL alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
  4. Nel presupposto che si realizzi quanto previsto nel comma precedente, le Parti sottoscritte demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE):

    - di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;

    - di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.

  5. a) Fermo restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore, elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non puo’ essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennita’ di contingenza, indennita’ territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione e’ corrisposta a titolo di indennita’ territoriale temporanea.
  6. b) L’impresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza.

    c) L’impresa e’ tenuta a comunicare, anche con riferimento all’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell’inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, l’elenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione e’ aggiornata con periodicità mensile.

    d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, l’importo dei salari ad essa denunciati nonche’ i versamenti effettuati dall’impresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione l’importo delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta.

    e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dell’impresa o del committente, il certificato di regolarita’ contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).

  7. In caso di divergenze interpretative tra Casse Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
  8. La disciplina della trasferta contenuta nella lettera C del presente accordo sara’ tempestivamente portata all’esame del Ministero del lavoro agli effetti dell’osservanza dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
  9. Le parti si incontreranno al termine di un anno dall’avvio della sperimentazione, al fine di

    valutare l’esito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni.

  10. In attesa che si realizzi la partecipazione delle associazioni Cooperative alla CNCE, quanto demandato nei punti precedenti del presente Protocollo alla CNCE stessa, è temporaneamente affidato alle Parti firmatarie il presente CCNL. In attesa che si realizzi la partecipazione di cui sopra rimane ferma la Clausola di salvaguardia di cui all’art. 61, lettera A) del CCNL 6 Luglio 1995.

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CASSE EDILI

Le parti, visto l'Accordo di Reciprocità siglato il 20/01/2000, si impegnano ad armonizzare in sede di stesura definitiva, l'art. 73 del CCNL 6 Luglio 1995 (Cooperative) con l'art. 37 del CCNL 5 luglio 1995 (Ance).

In questo contesto le parti sottoscritte concordano quanto segue:

Il punto 3) della lettera d) dell’art. 73 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 è sostituito dal seguente:

3) attuazione entro il 30 giugno 2000 di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;

predisposizione entro il 30 aprile 2000 di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 31 maggio 2000.

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Art. 6

ACCORDI LOCALI

L'art. 6 del CCNL 6 Luglio 1995 è modificato nel modo seguente:

Il punto B), 2° comma, primo alinea, è sostituito dal seguente:

  • Gli effetti economici della contrattazione di secondo livello avranno decorrenza non anteriore al 1° Gennaio 2002.

I commi 3, 4 e 5 del punto A) dell'art. 6 sono sostituiti dai segenti:

L’elemento economico di cui alla lettera d) sara’ concordato in sede territoriale tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e sara’ correlato ai risultati conseguiti in termini di produttivita’, qualita’ e competitivita’ nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:

- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;

- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;

- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;

- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilita’ ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;

- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.

 

Il punto B), 2^ comma , secondo alinea, è sostituito dal seguente:

L’elemento economico di cui al punto A) , lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sara’ rinegoziato in sede territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale.

Il comma 8° del punto A) è soppresso.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro comporteranno il riesame della materia.

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Art. 79

ORARIO DI LAVORO

I commi 1, 2,3,4,e 5, dell’art.79 sono sostituiti dai seguenti:

Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 90 del presente contratto.

Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.

Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.

 

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Art. 90

LAVORO STRAORDINARIO,

NOTTURNO E FESTIVO

E' sostituito dal seguente:

Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all’art. 79 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.

Il lavoro straordinario e’ ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.

L’impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.

Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all’impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.

Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.

Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

lavoro straordinario diurno ......................................... 35%

lavoro festivo............................................................... 45%

lavoro festivo straordinario ......................................... 55%

lavoro notturno non compreso in turni periodici......... 34%

lavoro notturno compreso in turni periodici................ 10%

lavoro straordinario notturno ...................................... 47%

lavoro festivo notturno escluso quello compreso

in turni periodici ......................................................... 50%

lavoro notturno festivo straordinario.......................... 70%

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell’art. 80.

Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell’art. 80.

Qualora venga richiesta all’impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l’ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 5 e’ pari all’11%.

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ESCLUSIVA DI STAMPA

Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sara’ edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.

Tale testo definitivo sara’ disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.

Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sara’ trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.

Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.

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SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

SECONDO LIVELLO OPERAI QUALIFICATI

- Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittatture : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.

- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.

- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci ).

- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.

TERZO LIVELLO OPERAI SPECIALIZZATI

- Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.

- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali : addetto all’esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere ; addetto ad applicare parati speciali o di lusso ; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ect.

- Posatore di rivestimenti, mosaicista ; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).

QUARTO LIVELLO

- Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI

Livelli

Categoria (art. 2095, c. c.)

Qualifica

VI

Impiegati di 1a Coordinatore di impianti: impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di VI livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e coordinano l’attività di più centrali di betonaggio.

V

Impiegati tecnici di 2a Capo Impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale.

Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l’operatore di centrale di IV livello.

IV

Operai di 4° livello Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista.

III

Operai specializzati Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel secondo livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto

Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.

II

Operai qualificati Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell’impianto.

Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.

Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l’alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell’area di servizio della centrale.

Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.

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SICUREZZA SUL LAVORO

Le parti concordano di armonizzare, con i contenuti dell'art. 29 del CCNL 6 Luglio 1995, quanto di seguito concordato:

    • "In relazione all’importanza del ruolo demandato ai CPT, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l’attivita’."
    • "Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facolta’ di procedere alla unificazione tra Ente Scuola e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. ".
    • "I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto".
    • "Le parti sottoscritte effettueranno una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma dell’art. 29 del CCNL 6 Luglio 1995 ".

 

 

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FORMAZIONE PROFESSIONALE

Fermo restando quanto previsto dall’art. 75 del CCNL 6 Luglio 1995, le Associazioni Cooperative esprimono esplicito interesse per i contenuti dell’intesa raggiunta in materia di formazione professionale dall’accordo di rinnovo OO.SS-Ance del 29/01/2000 e pertanto ne determineranno le condizioni attuative compatibili con il sistema cooperativo.

Il terzo comma del citato art. 75 è sostituito dal seguente:

"Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse Edili ed altri enti paritetici) a pervenire ad enti scuola unitari gesti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie dei CCNL."

 

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Art. 30

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO

E' sostituito dal seguente:

La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.

A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell’apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 43 e 78.

Agli enti scuola territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di:

- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all’avvio dei rapporti di apprendistato;

- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;

- erogazione dell’attività formativa;

- offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;

- offerta di consulenza ed accompagnamento per l’impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;

- attestazione dell’effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l’apprendista deve documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna.

Per il riproporzionamento delle ore formative, l’apprendista deve dimostrare l’avvenuta partecipazione all’attività formativa.

Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all’apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.

Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai di 2° livello ed a quella del 3° livello degli impiegati:

1° semestre 60%

2° semestre 65%

3° semestre 70%

4° semestre 75%

5° semestre 85%

6° , 7° e 8° semestre 90%

Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 16 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell’ambito degli enti scuola di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese.

L’impegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.

L’orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali di media annua, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell’art. 38 del regolamento della legge sull’apprendistato.

Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell’art. 46-bis e nell'art. 79 sui riposi annui.

Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66, 67, 99 e 100.

Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l’apprendistato medesimo salvo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.

 

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LAVORO TEMPORANEO

(parte comune)

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dall’art. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi :

1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori ;

2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale ;

3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell’impresa ;

4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale ;

5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;

6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.

Il ricorso al lavoro temporaneo e’ vietato nelle ipotesi individuate dall’art. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come modificato dall’art. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:

- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;

- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;

- lavori subacquei con respiratori;

- lavori in cassoni ad aria compressa;

- lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 , 4 e 6 ed al contratto a termine di cui all’art. …. del presente contratto non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore.

Dichiarazione a verbale

In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale.

Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dell’attuazione della presente normativa.

Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nell’impiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessita’ di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:

· le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui all’art. 5 legge n. 196/97 e successive modificazioni;

· le modalita’ e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.

Le parti ritengono, ai fini dell’operatività della disciplina convenuta, l’applicazione della contrattazione collettiva dell’edilizia elemento vincolante della disciplina medesima.

Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.

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CONTRATTO A TERMINE

In relazione a quanto previsto nell’art. 23, comma I, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra disposizione di legge in materia, l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:

  1. esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
  2. esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessita’ di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;
  3. quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dall’azienda per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time;
  4. in caso di temporanea utilizzazione per coprire posizioni non ancora stabilizzate in qualifiche previste dai normali assetti produttivi e organizzativi aziendali.

Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. (Lavoro Temporaneo) non può superare, mediamente nell’anno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.

Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.

La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici e potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di venti mesi.

Le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorità, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti per due volte con rapporto a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti.

Dichiarazione Comune

Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui all’art. ….. del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.

 

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DISTACCO TEMPORANEO

Nel caso di società consortile partecipata dalla Cooperativa, è possibile il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile medesima.

Oltre all'ipotesi sopra enunciata, nell’ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un’impresa edile ad un’altra, qualora esista l’interesse economico produttivo dell’impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalita’, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell’impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all’obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell’impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l’impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l’impresa distaccante.

L’impresa distaccante evidenziera’ nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.

 

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PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE

DEL SERVIZIO NAZIONALE

Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale l’elenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione e’ demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il presente contratto collettivo.

Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto al punto B), 13° comma dell'art. 73.

A tal fine e’ dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili e della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.

La proposta della Commissione conterrà anche l’ipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie.

La Commissione formulerà la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere l’accordo nazionale di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000.

Per gli impiegati l’accordo nazionale verificherà le possibili modalita’ di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme assicurative e/o di convenzionamento.

 

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ALLEGATO E

ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE

A norma dell’undicesimo comma dell’art. 58 del presente contratto, il criterio convenzionale per l’accantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all’art. 58 del c.c.n.l..

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.

Giornate di carenza INPS e INAIL

18,5%

Dal 4° giorno di malattia in poi

18,5%

Dal 4° al 90° giorno di

infortunio o malattia professionale

7,4%

Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi

4,6%

2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile

L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 58. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:

Giornate di carenza INPS e INAIL

14,2%

Dal 4° giorno di malattia in poi

14,2%

Dal 4° al 90° giorno di

infortunio o malattia professionale

5,7%

Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi

3,6%

3) Retribuzione diretta netta

La retribuzione netta erogata direttamente all’operaio da parte dell’impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al punto 2).

4) Esclusione del criterio convenzionale

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi.

Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui all’ottavo comma dell’art. 58 del c.c.n.l..

 

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PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI

ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE

Le parti confermano la validità del sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CTP) il quale riveste funzione di supporto alle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi :

* allargamento dell’ambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti ;

* sistema premiale a favore di chi e’ iscritto e versa agli Organismi paritetici;

* attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilita’ degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.

Le parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra i vari Enti Paritetici nazionali per potenziare l’efficacia dei servizi resi al settore.

Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali.

Pertanto a questi fini:

* gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;

* gli Enti medesimi debbono perseguire l’obiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dell’industria delle costruzioni;

* deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dall’impresa.

Le parti medesime si danno atto che:

* gli Enti paritetici rappresentano per loro natura strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;

* gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;

* i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti.

Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell’attivita’ degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini può essere affidata ad Organismi paritetici a carattere nazionale.

Nel ruolo da assegnare agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:

a) estensione su tutto il territorio nazionale della operativita’ degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficolta’ che possano emergere al livello locale;

b) coordinamento e verifica dell’attivita’ degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttivita’ della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;

c) armonizzazione e maggiore omogeneita’ dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;

d) uniformita’ degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarita’ contributiva, e indicazioni sull’impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;

e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;

f) effettiva operativita’ del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.

In particolare al fine di dare concreta attuazione agli aspetti relativi al comma predente relativamente alle Casse Edili, si ritiene opportuno:

- predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare l’ambito di diffusione delle Casse Edili;

- predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente l’obiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dell’accrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti;

- predisposizione di uno studio per l’informatizzazione delle Casse Edili;

- predisposizione di uno studio volto all’armonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.

L’assunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali e’ effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali.

Qualora si realizzino condizioni unitarie di gestione degli Organismi Paritetici nazionali verranno attivate le forme di finanziamento previste nell’accordo nazionale OO.SS-Ance del 29/01/2000.

Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte

§ pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;

§ approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti;

§ individuare entro il 30 giugno 2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;

§ realizzare l’uniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso l’adozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;

§ consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;

§ pervenire all’armonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;

§ concordare lo Statuto del CPN-626.

* * * *

Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.

Per il raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante l’apprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte.

Le parti confermano l’esigenza strategica del rafforzamento sull’intero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi.

Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni e dalla Commissione paritetica nazionale – 626.

Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CTP nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.

La Commissione paritetica nazionale – 626 è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.

Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento degli organismi paritetici di settore, l’opportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi.

* * * *

Le parti si danno atto che ai fini dell’individuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:

§ della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dell’offerta formativa rispetto al territorio;

§ della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e l’accreditamento degli enti di formazione;

§ dell’obbligo formativo fino a 18 anni e dell’elevazione dell’obbligo scolastico;

§ della riforma della scuola superiore concepita nell’ottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;

§ dell’attribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;

§ della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la formazione continua;

§ della regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;

§ delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;

§ della valorizzazione dell’apprendistato e del ruolo dello stesso nell’ambito dell’obbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.

Al tal fine nell’intento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle scuole edili, le parti riconoscono che occorre:

§ qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con un’immagine esterna che sia omogenea e peculiare;

§ potenziare l’assetto regionale degli organismi di formazione per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, l’apprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;

§ che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;

§ realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici all’impiego e scuole edili per meglio contribuire all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

§ favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;

§ dare un maggiore impulso all’istituto dell’apprendistato per i giovani anche diplomati:

a) garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese;

b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dall’apprendista nel passaggio da una impresa all’altra;

c) potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e l’assegnazione delle relative risorse;

§ perseguire infine l’obiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le scuole edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per l’apprendistato;

§ in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:

- l’istituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e l’attuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;

n riconoscere nel quadro della riforma dell’obbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione abiliti le strutture paritetiche idonee ai fini dell’assolvimento dell’ultimo anno dell’obbligo scolastico;

n prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;

n elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione dei docenti pratici.

* * *

Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000:

* procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici, i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;

* disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.

 

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PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO

NELL’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI

Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dell’accordo per il rinnovo del c.c.n.l. 6 Luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare l’industria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per l’incremento dell’occupazione su di un piano generale e settoriale.

Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessita’ che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, l’efficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali.

A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso un’attiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo :

1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai dell’edilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.

2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane .

3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dall’art. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote.

4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.

5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti.

6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dall’art. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria.

7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.

Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra.

Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali e’ compresa anche la fase lavorativa, nonche’ il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.

Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.

 

 

ART.82

 

 

 

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Art. 85

FERIE (Impiegati)

Nel 10° comma dell'art. 85, dopo la prima frase, la seconda è sostituita dalla presente:

"Tale indennità va corrisposta entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'anno solare di maturazione delle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 95, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei 12 mesi".

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LAVORI USURANTI

In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazione e proposte da avanzare agli Organismi Istituzionali competenti.

 

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AUMENTI RETRIBUTIVI

E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:

LIVELLI

AUMENTI

PARAMETRI

Complessivi

Decorrenza

01/02/2000

Decorrenza

01/02/2001

8

137.750

98.500

39.250

250

7

115.710

82.740

32.970

210

6

99.180

70.920

28.260

180

5

84.303

60.282

24.021

153

4

75.212

53.781

21.431

136,5

3

70.000

50.000

20.000

127

2

62.814

44.916

17.898

114

1

55.100

39.400

15.700

100

 

 

DECORRENZA E DURATA

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 9 Febbraio 2000 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

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