IPOTESI DI ACCORDO per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro delledilizia e attività affini. Addì, 9 Febbraio 2000, in Roma tra LAncpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi-CCI, AICPL-AGCI e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 6 Luglio 1995 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro delledilizia e attività affini.
Letto, confermato e sottoscritto
LAncpl-Legacoop,Federlavoro e Servizi-CCI, AICPL-AGCI
F.E.N.E.A.L U.I.L. F.I.L.C.A.-C.I.S.L. F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
La Premessa al c.c.n.l. e integrata con le seguenti lavorazioni: · demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;· demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;· manutenzione (ordinaria e straordinaria) e lavorazioni tipicamente edili nellambito di interventi di restauro e di restauro artistico. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:- fabbricati ad uso abitazioni;- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;- opere monumentali;
Viene cancellata la lettera c) della Dichiarazione a verbale della Premessa del CCNL 6 Luglio 1995.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA A VERBALE Le parti, al fine di determinare le condizioni applicative di quanto nel terzo alinea della premessa, affideranno ad una commissione paritetica il compito di definire, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, gli specifici profili di riferimento ed i relativi livelli di inquadramento.
Torna all'indice SISTEMI DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE Al punto B) SISTEMA DI INFORMAZIONE, il punto 1) è sostituito dal punto B.1) INFORMAZIONE IN SEDE TERRITORIALE Inserire: "Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Cooperative forniranno anche informazioni in merito allutilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonche del lavoro straordinario". Al punto B) SISTEMA DI INFORMAZIONE, il punto 2) è sostituito dal punto B.2) INFORMAZIONE IN SEDE NAZIONALE. Il punto 3) diventa invece il seguente: B.3 Informazione a livello aziendale Si concorda che a livello aziendale, mediante incontri specifici e nellambito del processo che attiene alle scelte gestionali dellimpresa cooperativa, vengano fornite alle RSU e alle OO.SS. Territoriali, informazioni relative allandamento economico, alloccupazione e allorganizzazione produttiva delle imprese qualora queste sviluppino più di 70 miliardi di fatturato: 1) Andamenti economici
2) Occupazione e formazione
3) Organizzazione aziendale produttiva
Nelle imprese polisettoriali le informazioni riguarderanno anche i settori dei lapidei, laterizi e manufatti in cemento.
Art. Strumenti e procedure di partecipazione. Inserire all'art.3, lettera B) del CCNL, come punto B.4): Fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'Art.6 in materia di sede della contrattazione collettiva di secondo livello e dell'art.7 relativamente alle competenze della RSU, nelle cooperative di cui al punto B.3), a fronte di processi di innovazione organizzativa e tecnologica che comportino mutamenti significativi e permanenti all'organizzazione del lavoro e di rilevanti processi aziendali di ristrutturazione o di riconversione produttiva, azienda e RSU e/o OO.SS. Territoriali potranno concordare le costituzione di Comitati Tecnici Congiunti. A tali Comitati, che hanno compiti istruttori e consultivi e sono quindi privi di competenze e poteri contrattuali, potranno essere affidati approfondimenti tecnici su aspetti specifici indotti dai processi richiamati nel comma precedente, quali i riflessi sul dato occupazionale, sull'ambiente e sull'organizzazione del lavoro o sulle esigenze di riqualificazione professionale del personale interessato dagli stessi. La composizione dei Comitati è paritetica e per la parte rappresentante i lavoratori, i componenti saranno designati dalla RSU e/o dalle OO.SS. Territoriali tra i lavoratori della cooperativa. Le modalità operative dell'attività dei Comitati saranno concordate dalle parti al momento della loro costituzione, nell'ambito e in coerenza con le disposizioni e gli istituti di cui al presente CCNL. La procedura in sede di CTC dovrà comunque svilupparsi in tempi tali da consentire gli approfondimenti previsti e compatibili con l'assunzione delle opportune decisioni di merito da parte delle strutture competenti della cooperativa. Durante la procedura in oggetto le parti si asterranno da iniziative unilaterali. Torna all'indice ORARIO DI LAVORO E' sostituito dal seguente:
Per lorario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Lorario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base allart. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dellart. 6, punto o) in ordine alla ripartizione dellorario normale nei vari mesi dellanno. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui allart. 59 del presente contratto. Ove per comprovate esigenze tecniche si renda necessario ripartire lorario normale contrattuale su sei giorni, la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dovrà essere concordata fra la cooperativa e la RSU. Per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e dovuta una maggiorazione dell8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dellart. 64. Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, lorario di lavoro con lindicazione dellora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dellorario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Quando non sia possibile esporre lorario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato allaperto, lorario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. L'operaio deve prestare la sua opera nell'ora e nel turno stabiliti. Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui allart. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dallart. 59 del presente contratto.
Art. 48 RIPOSO SETTIMANALE E' sostituito dal seguente: Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dellart. 64, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui allart. 59. Leventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato alloperaio almeno 24 ore prima. In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo. Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti ed in coerenza con i contenuti dellAvviso comune del 12 novembre 1997, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non superiori a quattordici giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. Torna all'indice ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE E' sostituito dal seguente: Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 55) e per la gratifica natalizia (art. 56) è assolto dallimpresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dellart. 64, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 46 e (art. sui Lavori discontinui) effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dellart. 57. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nellallegato E al presente contratto. Detta percentuale va computata anche sullutile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. La percentuale di cui al presente articolo non va computata su: leventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro; le quote supplementari dellindennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli); la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo; la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo; le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno; la diaria e le indennità di cui allarticolo 61; i premi ed emolumenti similari. La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su: le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita e stato tenuto conto - come gia nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dellindustria edile - dellincidenza per i titoli di cui al presente articolo e allart. 57. La percentuale complessiva va imputata per l8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia. La percentuale spetta alloperaio anche durante lassenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dellanzianità. Durante lassenza dal lavoro per malattia limpresa è tenuta, nei limiti di cui allart. 66, settimo comma, ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E). Durante lassenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro limpresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la differenza fra limporto della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dallIstituto assicuratore (allegatoE). Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che lobbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione. Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti. Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dellorario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante lassenza delloperaio ovvero sulla base dellorario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi. Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra. Allatto della cessazione del rapporto di lavoro alloperaio che ne faccia richiesta limpresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati alloperaio. Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 55 e 56, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste. La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere. Torna all'indice RIPOSI ANNUI A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di unora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b) dellallegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di unora ogni 26 ore. Per gli operai discontinui di cui alla lettera c) dellallegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di unora ogni 31 ore. (DA ARMONIZZARE IN SEDE DI STESURA). Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale. La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dellart. 64 e corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dallimpresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui all'art. 46 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita di cui al punto 3) dellart. 57. Detta percentuale va computata anche sullutile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri. La percentuale di cui al presente articolo non va computata su: - leventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;- le quote supplementari dellindennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;- la diaria e le indennità di cui allarticolo 61;- i premi ed emolumenti similari.La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su: - le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dellindustria edile dellincidenza per i titoli di cui al presente articolo e allart. 57.I permessi saranno usufruiti a richiesta delloperaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dellanno successivo. Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dallimpresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo. La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dallart. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre. Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale che prevadono il pagamento dei permessi individuali di cui al presente articolo con la retribuzione del mese di effettivo godimento dei permessi stessi oppure che - anche per le finalità di cui all'art. 4 - stabiliscono la loro fruizione in via collettiva. NORMA TRANSITORIA Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 46 e 58 del c.c.n.l. 6 Luglio 1995.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' sostituito dal seguente: Agli effetti dellapplicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 46 e 47 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dallart. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957. Il lavoro straordinario e ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. La richiesta dellimpresa è effettuata con preavviso alloperaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Ove limpresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche. A scopo informativo, con periodicità bimestrale, limpresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre. Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui allart. 57, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo. Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dellart. 64; per i cottimisti, va tenuto conto anche dellutile effettivo di cottimo. Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6. A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 6 e pari all11%. Torna all'indice Da inserire organicamente nella vigente normativa della trasferta: Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di rinnovo del c.c.n.l., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle quali effettuare la sperimentazione. Nel presupposto che si realizzi quanto previsto nel comma precedente, le Parti sottoscritte demandano alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE): - di realizzare e rendere operativo, il progetto di informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in trasferta;- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.b) Limpresa che esegue lavori fuori della propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta presso la Cassa Edile di provenienza. c) Limpresa e tenuta a comunicare, anche con riferimento allart. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dellinizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi, lelenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere essi operano. Tale comunicazione e aggiornata con periodicità mensile. d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, limporto dei salari ad essa denunciati nonche i versamenti effettuati dallimpresa per ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del luogo di esecuzione limporto delle quote territoriali di adesione contrattuale afferenti gli operai in trasferta. e) In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare, su richiesta dellimpresa o del committente, il certificato di regolarita contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d). Le parti si incontreranno al termine di un anno dallavvio della sperimentazione, al fine di valutare lesito della stessa ed assumere le conseguenti determinazioni. Torna all'indice Le parti, visto l'Accordo di Reciprocità siglato il 20/01/2000, si impegnano ad armonizzare in sede di stesura definitiva, l'art. 73 del CCNL 6 Luglio 1995 (Cooperative) con l'art. 37 del CCNL 5 luglio 1995 (Ance). In questo contesto le parti sottoscritte concordano quanto segue: Il punto 3) della lettera d) dellart. 73 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 è sostituito dal seguente: 3) attuazione entro il 30 giugno 2000 di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili; predisposizione entro il 30 aprile 2000 di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva, che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il termine del 31 maggio 2000.
ACCORDI LOCALI L'art. 6 del CCNL 6 Luglio 1995 è modificato nel modo seguente: Il punto B), 2° comma, primo alinea, è sostituito dal seguente:
I commi 3, 4 e 5 del punto A) dell'art. 6 sono sostituiti dai segenti: Lelemento economico di cui alla lettera d) sara concordato in sede territoriale tenendo conto dellandamento congiunturale del settore e sara correlato ai risultati conseguiti in termini di produttivita, qualita e competitivita nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori: - numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa Edile e monte salari relativo;- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilita ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
Il punto B), 2^ comma , secondo alinea, è sostituito dal seguente: Lelemento economico di cui al punto A) , lettera d), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sara rinegoziato in sede territoriale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2001, tenendo conto anche delle valutazioni effettuate nella sessione di concertazione nazionale. Il comma 8° del punto A) è soppresso. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro comporteranno il riesame della materia. Art. 79 ORARIO DI LAVORO I commi 1, 2,3,4,e 5, dellart.79 sono sostituiti dai seguenti: Per lorario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. Lorario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base allart. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, da al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui allart. 90 del presente contratto. Ove limpresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni lorario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dellart. 80. Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dellorario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' sostituito dal seguente: Agli effetti dellapplicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui allart. 79 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dallart. 8 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957. Il lavoro straordinario e ammesso secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile. Limpresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito. Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare allimpiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita. Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione. Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: lavoro straordinario diurno ......................................... 35% lavoro festivo............................................................... 45% lavoro festivo straordinario ......................................... 55% lavoro notturno non compreso in turni periodici......... 34% lavoro notturno compreso in turni periodici................ 10% lavoro straordinario notturno ...................................... 47% lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici ......................................................... 50% lavoro notturno festivo straordinario.......................... 70% Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dellart. 80. Qualora limpiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dellart. 80. Qualora venga richiesta allimpiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato lufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne. A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di cui al punto 5 e pari all11%. Torna all'indice
Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sara edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti. Tale testo definitivo sara disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dellaccordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni. Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sara trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte. Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro. Torna all'indice Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI SECONDO LIVELLO OPERAI QUALIFICATI - Addetto allapplicazione di cartongesso e controsoffittatture : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con luso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con ladozione di tecniche specifiche (scuci-cuci ).- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nellambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.TERZO LIVELLO OPERAI SPECIALIZZATI - Addetto allapplicazione di cartongesso e controsoffittature : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali : addetto allesecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere ; addetto ad applicare parati speciali o di lusso ; addetto allesecuzione in campo industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ect.- Posatore di rivestimenti, mosaicista ; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).QUARTO LIVELLO - Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Torna all'indice Le parti concordano di armonizzare, con i contenuti dell'art. 29 del CCNL 6 Luglio 1995, quanto di seguito concordato:
Fermo restando quanto previsto dallart. 75 del CCNL 6 Luglio 1995, le Associazioni Cooperative esprimono esplicito interesse per i contenuti dellintesa raggiunta in materia di formazione professionale dallaccordo di rinnovo OO.SS-Ance del 29/01/2000 e pertanto ne determineranno le condizioni attuative compatibili con il sistema cooperativo. Il terzo comma del citato art. 75 è sostituito dal seguente: "Le Associazioni Cooperative e le OO.SS. firmatarie riaffermano il loro impegno (come per le Casse Edili ed altri enti paritetici) a pervenire ad enti scuola unitari gesti con la partecipazione di tutte le Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie dei CCNL."
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DISCIPLINA DELLAPPRENDISTATO E' sostituito dal seguente: La disciplina dellapprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dellapprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. Per lassunzione in prova dellapprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 43 e 78. Agli enti scuola territoriali, di cui al presente contratto, sono affidati i compiti di: - partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative allavvio dei rapporti di apprendistato;- definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali;- erogazione dellattività formativa;- offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;- offerta di consulenza ed accompagnamento per limpresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;- attestazione delleffettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende lapprendista deve documentare, allatto dellassunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di formazione esterna. Per il riproporzionamento delle ore formative, lapprendista deve dimostrare lavvenuta partecipazione allattività formativa. Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno allapprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge. Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai di 2° livello ed a quella del 3° livello degli impiegati: 1° semestre 60% 2° semestre 65% 3° semestre 70% 4° semestre 75% 5° semestre 85% 6° , 7° e 8° semestre 90% Le ore destinate alla formazione esterna di cui allart. 16 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nellambito degli enti scuola di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. Limpegno formativo è ridotto ad 80 ore per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Lorario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali di media annua, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dellart. 38 del regolamento della legge sullapprendistato. Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nellart. 46-bis e nell'art. 79 sui riposi annui. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 66, 67, 99 e 100. Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, allapprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato lapprendistato medesimo salvo quanto disposto dallart. 19 della legge n. 25 del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.
Torna all'indice (parte comune) In relazione a quanto previsto dallarticolo 1 comma 3 della legge n. 196/97 e dallart. 64 comma 1, lettera a) della legge n. 488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere b) e c) dellart. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti ipotesi : 1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dallacquisizione di nuovi lavori ; 2) esecuzione di unopera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale ; 3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dellimpresa ; 4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale ; 5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione; 6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti. Il ricorso al lavoro temporaneo e vietato nelle ipotesi individuate dallart. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come modificato dallart. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a: - lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano unesigenza legale di sorveglianza sanitaria; - lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; - costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri; - lavori subacquei con respiratori; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori comportanti limpiego di esplosivi. Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 , 4 e 6 ed al contratto a termine di cui allart. . del presente contratto non può superare, mediamente nellanno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dellimpresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dellimpresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate allunità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nellanno solare precedente. Le parti concordano che agli operai occupati con lo strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di settore. Dichiarazione a verbale In base alle citate disposizioni contenute nelle leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro temporaneo, ai sensi dellart. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria degli operai ha carattere sperimentale. Tale sperimentazione ha luogo a decorrere dallentrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello nazionale la verifica dellattuazione della presente normativa. Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo rappresenta un importante strumento nella ricerca e nellimpiego regolare di lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessita di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca: · le procedure e le forme di convenzionamento tra le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui allart. 5 legge n. 196/97 e successive modificazioni;· le modalita e le forme di attribuzione allo stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente articolo.Le parti ritengono, ai fini delloperatività della disciplina convenuta, lapplicazione della contrattazione collettiva delledilizia elemento vincolante della disciplina medesima. Pertanto confermano il comune impegno per una sua integrale applicazione.
In relazione a quanto previsto nellart. 23, comma I, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente lapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra disposizione di legge in materia, lassunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dellart. (Lavoro Temporaneo) non può superare, mediamente nellanno, complessivamente il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dellimpresa. Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dellimpresa. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate allunità superiore. La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nellanno solare precedente. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nelle ipotesi previste dal presente articolo potranno avere una durata non inferiore a due mesi e non superiore a dodici e potranno essere prorogati una sola volta, per un periodo non superiore alla durata stabilita inizialmente, ferma in ogni caso la durata massima complessiva di venti mesi. Le imprese, in caso di assunzione a tempo indeterminato, daranno priorità, a parità di mansioni, i lavoratori già assunti per due volte con rapporto a tempo determinato il cui ultimo contratto sia scaduto nel corso dei dodici mesi precedenti. Dichiarazione Comune Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro temporaneo per gli operai, di cui allart. .. del presente contratto, gli ambiti di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal presente contratto.
Torna all'indice Nel caso di società consortile partecipata dalla Cooperativa, è possibile il distacco dei lavoratori dalla cooperativa alla società consortile medesima. Oltre all'ipotesi sopra enunciata, nellambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da unimpresa edile ad unaltra, qualora esista linteresse economico produttivo dellimpresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalita, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dellimpresa distaccataria. Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie allobbligazione di prestare la propria opera nei confronti dellimpresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con limpresa distaccante. Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso limpresa distaccante. Limpresa distaccante evidenziera nelle denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati. Resta fermo quanto previsto dallart. 8, comma 3, della legge n. 236/93.
Torna all'indice PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE Le parti si riservano di definire entro il 31 dicembre 2000 con accordo nazionale lelenco di prestazioni sanitarie integrative di quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione e demandata alla Cassa Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazione stipulanti il presente contratto collettivo. Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto al punto B), 13° comma dell'art. 73. A tal fine e dato incarico alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili di formulare uno schema di regolamentazione, tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili e della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale. La proposta della Commissione conterrà anche lipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture medico-sanitarie. La Commissione formulerà la propria proposta entro il 30 settembre 2000 in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere laccordo nazionale di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000. Per gli impiegati laccordo nazionale verificherà le possibili modalita di applicazione delle prestazioni sanitarie integrative attraverso forme assicurative e/o di convenzionamento.
Torna all'indice ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE A norma dellundicesimo comma dellart. 58 del presente contratto, il criterio convenzionale per laccantonamento presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente: 1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi Limpresa provvede a calcolare lammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico delloperaio sullintera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui allart. 58 del c.c.n.l.. Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.
2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile Limporto che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui allart. 58. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
3) Retribuzione diretta netta La retribuzione netta erogata direttamente alloperaio da parte dellimpresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché laccantonamento nellimporto di cui al punto 2). 4) Esclusione del criterio convenzionale Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per lintero periodo (malattia e infortunio). Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dallimpresa dagli accantonamenti stessi. Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui allottavo comma dellart. 58 del c.c.n.l.. PROTOCOLLO DI INTESA SUL SISTEMA DEGLI ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE Le parti confermano la validità del sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CTP) il quale riveste funzione di supporto alle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei seguenti principali obiettivi : * allargamento dellambito di applicazione della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti ;* sistema premiale a favore di chi e iscritto e versa agli Organismi paritetici;* attuazione di soluzioni contrattuali appropriate per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla mobilita degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.Le parti si impegnano altresì a favorire una più stretta collaborazione tra i vari Enti Paritetici nazionali per potenziare lefficacia dei servizi resi al settore. Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del sistema, del rispetto delle regole contrattuali. Pertanto a questi fini: * gli Enti paritetici ed in particolare le Casse Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;* gli Enti medesimi debbono perseguire lobiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico tuttora abnorme degli oneri sociali dellindustria delle costruzioni;* deve essere riequilibrato il rapporto fra retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo complessivo sostenuto dallimpresa.Le parti medesime si danno atto che: * gli Enti paritetici rappresentano per loro natura strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;* gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;* i contributi agli Enti debbono essere contenuti nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da ridimensionare le eventuali riserve eccedenti.Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dellattivita degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini può essere affidata ad Organismi paritetici a carattere nazionale. Nel ruolo da assegnare agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti: a) estensione su tutto il territorio nazionale della operativita degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficolta che possano emergere al livello locale; b) coordinamento e verifica dellattivita degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttivita della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali; c) armonizzazione e maggiore omogeneita dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili; d) uniformita degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarita contributiva, e indicazioni sullimpiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi; e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti; f) effettiva operativita del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali. In particolare al fine di dare concreta attuazione agli aspetti relativi al comma predente relativamente alle Casse Edili, si ritiene opportuno: - predisposizione di un progetto avente carattere promozionale con il fine di ampliare lambito di diffusione delle Casse Edili; - predisposizione entro il 30 settembre 2000 di uno studio sulle Casse Edili avente lobiettivo del contenimento dei costi amministrativi, dellaccrescimento delle professionalità del personale per un miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali riserve eccedenti; - predisposizione di uno studio per linformatizzazione delle Casse Edili; - predisposizione di uno studio volto allarmonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale. Lassunzione di tutto il personale degli Organismi paritetici nazionali e territoriali e effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti nazionali. Qualora si realizzino condizioni unitarie di gestione degli Organismi Paritetici nazionali verranno attivate le forme di finanziamento previste nellaccordo nazionale OO.SS-Ance del 29/01/2000. Costituisce impegno prioritario delle parti nazionali sottoscritte § pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;§ approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti;§ individuare entro il 30 giugno 2000 criteri uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;§ realizzare luniformità degli Statuti delle Casse Edili attraverso ladozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato dalle parti nazionali;§ consentire alle Organizzazioni territoriali la costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;§ pervenire allarmonizzazione delle prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;§ concordare lo Statuto del CPN-626.* * * * Le parti confermano che riveste carattere prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse. Per il raggiungimento dellobiettivo del miglioramento della sicurezza e delligiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della sicurezza, realizzata mediante lapprestamento di una pluralità di interventi che presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative finora assunte. Le parti confermano lesigenza strategica del rafforzamento sullintero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, ligiene e lambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale di coordinamento degli stessi. Il sistema nazionale di governo della materia della sicurezza è pertanto costituito dai Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni e dalla Commissione paritetica nazionale 626. Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei CTP nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione. La Commissione paritetica nazionale 626 è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo. Le parti concordano di rimettere alla valutazione locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento degli organismi paritetici di settore, lopportunità della definizione e della istituzione di forme integrate di operatività degli Enti stessi. * * * * Le parti si danno atto che ai fini dellindividuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto: § della delega alle Regioni dei compiti di programmazione e progettazione dellofferta formativa rispetto al territorio;§ della riforma del sistema di formazione professionale che introduce i crediti formativi e laccreditamento degli enti di formazione;§ dellobbligo formativo fino a 18 anni e dellelevazione dellobbligo scolastico;§ della riforma della scuola superiore concepita nellottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;§ dellattribuzione di un ruolo di rilievo alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;§ della disponibilità per il settore delle risorse derivanti dal fondo per la formazione continua;§ della regolamentazione degli stages e dei tirocini formativi e di orientamento;§ delle indagini sui fabbisogni formativi svolte dalle parti sociali;§ della valorizzazione dellapprendistato e del ruolo dello stesso nellambito dellobbligo formativo fino al diciottesimo anno di età.Al tal fine nellintento pertanto di proseguire ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore efficienza e razionalizzazione dei compiti delle scuole edili, le parti riconoscono che occorre: § qualificare il sistema creando una rete competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con unimmagine esterna che sia omogenea e peculiare;§ potenziare lassetto regionale degli organismi di formazione per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, lapprendistato e per la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per laccesso al Fondo Sociale Europeo;§ che la formazione sia sempre più ancorata ai reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla formazione esterna per gli apprendisti;§ realizzare un progetto nazionale, articolato territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici allimpiego e scuole edili per meglio contribuire allincontro tra domanda ed offerta di lavoro;§ favorire la certificazione degli Enti in coerenza con le normative di legge;§ dare un maggiore impulso allistituto dellapprendistato per i giovani anche diplomati:a) garantendo la validità della sperimentazione ai fini degli sgravi contributivi per le imprese; b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti dallapprendista nel passaggio da una impresa allaltra; c) potenziando il ruolo delle parti sociali territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e lassegnazione delle relative risorse; § perseguire infine lobiettivo di ottenere riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno seguito corsi di formazione presso le scuole edili o ricevuto presso le stesse la formazione teorica per lapprendistato;§ in relazione alle risorse pubbliche per la formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:- listituzione di una riserva pari al 100% delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello 0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e lattuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della formazione;n riconoscere nel quadro della riforma dellobbligo scolastico che il Ministero della pubblica istruzione abiliti le strutture paritetiche idonee ai fini dellassolvimento dellultimo anno dellobbligo scolastico;n prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati dalle strutture paritetiche;n elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la formazione dei docenti pratici.* * * Le parti sottoscritte si riservano di definire entro il 30 giugno 2000: * procedure dichiarative della nullità degli atti territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici, i quali pertanto non esplicano effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;* disposizioni e procedure volte a rendere regolare il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione delle normative nazionali.PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO NELLINDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dellaccordo per il rinnovo del c.c.n.l. 6 Luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare lindustria delle costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per lo sviluppo economico del Paese e per lincremento delloccupazione su di un piano generale e settoriale. Per la realizzazione di tali direttive le parti concordano sulla necessita che vengano posti in essere interventi nel campo delle politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato, lefficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali e contrattuali. A questo fine assume rilievo essenziale perseguire con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso unattiva opera di impulso della concertazione in atto con il Governo : 1) Unificazione delle aliquote contributive per la cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai delledilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche. 2) Allineamento del contributo assegni familiari delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane . 3) Conferma in via permanente della riduzione contributiva prevista dallart. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle aliquote. 4) Conferma in via permanente della riduzione contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997. 5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora esistenti. 6) Finanziamento in via permanente della formazione esterna obbligatoria prevista dallart. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli organismi bilaterali di categoria. 7) Finanziamento delle attività formative poste in essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro. Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni congiunte di cui sopra. Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli effetti di legge e contrattuali e compresa anche la fase lavorativa, nonche il graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa. Le Associazioni Cooperative e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza complementare.
ART.82
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FERIE (Impiegati) Nel 10° comma dell'art. 85, dopo la prima frase, la seconda è sostituita dalla presente: "Tale indennità va corrisposta entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'anno solare di maturazione delle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 95, con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei 12 mesi". LAVORI USURANTI In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazione e proposte da avanzare agli Organismi Istituzionali competenti.
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E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 9 Febbraio 2000 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001. Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito. |
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