| VERBALE DI ACCORDO
Addì, 29 gennaio 2000, in Roma tra
lANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del
c.c.n.l. 5 luglio 1995 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
Letto, confermato e sottoscritto
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FE.N.E.A.L.-U.I.L.
COSTRUTTORI EDILI
F.I.L.C.A.-C.I.S.L.
F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.
PREMESSA
La Premessa al c.c.n.l. e integrata con le
seguenti lavorazioni:
· demolizione e rimozione di opere edili in
materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
· demolizione, rimozione e bonifica di opere edili
realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter
previsti dalle norme di legge;
· progettazione lavori di opere edili;
· manutenzione (ordinaria e straordinaria),
restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere
tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e
commerciale;
- opere monumentali;
· attività di consulenza in materia di
sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
* * *
La lettera c) della Dichiarazione a verbale
è sostituita dalla seguente.
Il presente contratto non e applicabile al
personale avviato obbligatoriamente tramite le capitanerie di porto.
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SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI
INFORMAZIONE
Nellambito dellinformativa delle
parti territoriali inserire, al punto 1.5., il seguente ultimo comma:
"LOrganizzazione territoriale aderente
allAnce fornirà anche informazioni in merito allutilizzo sul territorio dei
contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonche del
lavoro straordinario".
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Art. 5
ORARIO DI LAVORO
Per lorario di lavoro valgono le norme
di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Lorario normale contrattuale di lavoro è di
40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in
base allart. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località
sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di
lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dellart. 39 in
ordine alla ripartizione dellorario normale nei vari mesi dellanno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari
stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui allart. 20 del presente
contratto.
Ove limpresa, per obiettive esigenze
tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali
unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni lorario normale
contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e
dovuta una maggiorazione dell8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dellart. 25.
Resta salvo quanto previsto dallart. 10 in
materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente
visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, lorario di lavoro
con lindicazione dellora di inizio e di termine del lavoro del personale
occupato, nonché dellorario e della durata degli intervalli di riposo durante il
periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre lorario nel
posto di lavoro, per essere questo esercitato allaperto, lorario stesso deve
essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
Qualora limpresa disponga leffettuazione
di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale
unitaria, di cui allart. 101, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle
modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi
periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con lintervento delle rispettive
Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione
per lavoro a turni sono quelle previste dallart. 20 del c.c.n.l..
Loperaio deve prestare lopera sua nel
turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi
partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano
a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e
complementari di cui allart. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte
le maggiorazioni previste dallart. 20 del presente contratto.
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Art. 7
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e
non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste
dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente
contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto
dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di
domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della
settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3)
dellart. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la
percentuale di cui allart. 20 punto 12).
Leventuale spostamento del riposo settimanale
dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve
essere comunicato alloperaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è
dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
Fermo restando i limiti fissati dalle leggi vigenti
ed in coerenza con i contenuti dellAvviso comune del 12 novembre 1997, nel caso di
lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, il
riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali, non
superiori a quattordici giorni, previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie
o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori.
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Art. 19
ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE
Il trattamento economico spettante agli operai per
le ferie (art. 16) e per la gratifica natalizia (art. 17) è assolto dallimpresa con
la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 4) dellart. 25, per tutte le ore di lavoro normale
contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico
per le festività di cui al punto 3) dellart. 18.
Gli importi della percentuale di cui al presente
articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa Edile secondo quanto
stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle
ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nellallegato F al
presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sullutile
effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va
computata su:
leventuale indennità per apporto
di attrezzi di lavoro;
le quote supplementari dellindennità
di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e
boscaioli);
la retribuzione e la relativa maggiorazione
per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
la retribuzione e la maggiorazione per lavoro
normale festivo;
le maggiorazioni sulla retribuzione per
lavoro normale o notturno;
la diaria e le indennità di cui
allarticolo 22;
i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va
inoltre computata su:
le indennità per lavori speciali disagiati,
per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle
misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennita e stato
tenuto conto - come gia nei precedenti contratti collettivi in relazione alle
caratteristiche dellindustria edile - dellincidenza per i titoli di cui al
presente articolo e allart. 18.
La percentuale complessiva va imputata per
l8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta alloperaio anche durante
lassenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei
limiti della conservazione del posto con decorrenza dellanzianità.
Durante lassenza dal lavoro per malattia
limpresa è tenuta, nei limiti di cui allart. 27, penultimo comma, ad
accantonare presso la Cassa Edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato
F).
Durante lassenza dal lavoro per malattia
professionale o infortunio sul lavoro limpresa è tenuta ad accantonare presso la
Cassa Edile la differenza fra limporto della percentuale e il trattamento economico
corrisposto per lo stesso titolo dallIstituto assicuratore (allegato F).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire
che lobbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma
mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa Edile di un
apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente
sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le
modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto
degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o
infortunio la percentuale va computata sulla base dellorario normale di lavoro
effettuato dal cantiere durante lassenza delloperaio ovvero sulla base
dellorario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere
siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno
corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità
parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
Allatto della cessazione del rapporto di
lavoro alloperaio che ne faccia richiesta limpresa è tenuta a comunicare per
iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile in base al presente articolo e
dalla stessa non ancora liquidati alloperaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo,
considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a
carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli
artt. 16 e 17, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per
cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli
interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause
meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
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RIPOSI ANNUI
A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai
hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di
unora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e
b) dellallegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di
unora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di cui alla lettera c)
dellallegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di unora
ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore
di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per
congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95%
calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dellart. 25 e
corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dallimpresa al
lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.5 e 6
effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festivita di cui al punto
3) dellart. 18.
Detta percentuale va computata anche sullutile
effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va
computata su:
- leventuale indennità per apporto di
attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dellindennità di
caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e
boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per
lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro
normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro
normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui allarticolo
22;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va
inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per
lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto
come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche
dellindustria edile dellincidenza per i titoli di cui al presente
articolo e allart. 18.
I permessi saranno usufruiti a richiesta
delloperaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di
lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere
goduti oltre il 30 giugno dellanno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al primo comma non
vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque
assolto dallimpresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di
cui al sesto comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si
computano anche le ore di assenza di cui al quinto comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa
alle festività soppresse dallart. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come
modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento
economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla
presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti
o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello
territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
NORMA TRANSITORIA
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano
ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
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Art. 20
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dellapplicazione delle
percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello
eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Le maggiorazioni
per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dallart. 8 del
R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario e ammesso secondo
quanto previsto dalle norme di legge.
La richiesta dellimpresa è effettuata con
preavviso alloperaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od
occasionali.
Ove limpresa per obiettive esigenze
tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà
preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali
verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale,
limpresa fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro
straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute
dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei
giorni festivi di cui allart. 18, escluso il lavoro domenicale con riposo
compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e
festivo sono le seguenti:
1) Lavoro
straordinario diurno |
35% |
2) Lavoro
festivo |
45% |
3) Lavoro
festivo straordinario |
55% |
| 4) Lavoro notturno non
compreso in turni regolari avvicendati |
25% |
| 5) Lavoro diurno compreso in
turni regolari avvicendati |
8% |
|
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari
avvicendati |
10% |
|
7) Lavoro notturno del guardiano
|
8% |
| 8) Lavoro notturno a carattere
continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o
di riparazione
che possono eseguirsi esclusivamente di notte |
15% |
| 9) Lavoro notturno
straordinario |
40% |
| 10) Lavoro festivo notturno |
50% |
| 11) Lavoro festivo notturno
straordinario |
70% |
| 12) Lavoro domenicale con
riposo compensativo, esclusi i turnisti |
8% |
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli
operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dellart. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dellutile effettivo di
cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3,
9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati
assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.
A decorrere dal 1° luglio 2001 la percentuale di
cui al punto 6 e pari all11%.
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PROTOCOLLO SULLA TRASFERTA
A. Le parti convengono di effettuare una
sperimentazione a livello regionale della disciplina della trasferta di cui al presente
Protocollo, che sara avviata a decorrere dal 1° luglio 2000 sulla base
dellattuazione di quanto previsto dalla lettera B.
Entro tre mesi dalla stipula del presente accordo di
rinnovo del c.c.n.l., le parti nazionali individueranno congiuntamente le regioni nelle
quali effettuare la sperimentazione.
B. Le parti demandano alla Commissione nazionale
paritetica per le Casse Edili (CNCE) :
- di realizzare e rendere operativo, il progetto di
informatizzazione delle Casse Edili, in modo da costituire una rete attraverso la quale le
Casse stesse siano in grado di collegarsi automaticamente per realizzare lo scambio dei
dati con particolare riferimento alle denunce ed ai versamenti per gli operai in
trasferta;
- di predisporre modelli unici di denuncia mensile e
di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che dovranno essere approvati dalle
parti nazionali sottoscritte e adottati da tutte le Casse Edili.
C. a) Fermo restando lapplicazione del
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico
derivante complessivamente alloperaio in trasferta dallerogazione di minimo di
paga base, indennita di contingenza, indennita territoriale di settore,
elemento economico territoriale e del 50% del trattamento di trasferta previsti dal
contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non puo essere inferiore
al trattamento complessivamente derivante dallapplicazione di minimo di paga base,
indennita di contingenza, indennita territoriale di settore ed elemento
economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. Leventuale
integrazione e corrisposta a titolo di indennita territoriale temporanea.
b) Limpresa che esegue lavori fuori della
propria circoscrizione mantiene la propria iscrizione e quella degli operai in trasferta
presso la Cassa Edile di provenienza.
c) Limpresa e tenuta a comunicare, anche
con riferimento allart. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dellinizio
dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi,
lelenco nominativo degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere
essi operano. Tale comunicazione e aggiornata con periodicità mensile.
d) La Cassa Edile di provenienza documenta alla
Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori il numero delle ore, limporto dei
salari ad essa denunciati nonche i versamenti effettuati dallimpresa per
ciascun operaio in trasferta ai fini del successivo punto e), trasferendo alla Cassa del
luogo di esecuzione limporto delle quote territoriali di adesione contrattuale
afferenti gli operai in trasferta.
e) In applicazione della clausola sociale in vigore
per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di
rilasciare, su richiesta dellimpresa o del committente, il certificato di
regolarita contributiva sulla base dei criteri definiti dalle parti nazionali
sottoscritte nonché sulla base della documentazione per gli operai in trasferta
rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza in applicazione del punto d).
D. In caso di divergenze interpretative tra Casse
Edili o singole imprese e Cassa Edile, la questione è rimessa alla decisione della
Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
E. La disciplina della trasferta contenuta nella
lettera C del presente accordo sara tempestivamente portata allesame del
Ministero del lavoro agli effetti dellosservanza dellart. 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, anche al fine di rendere applicabile la presente normativa in via
anticipata rispetto alla generalità del territorio per le circoscrizioni territoriali
informatizzate e poste in rete al livello centrale e tra di loro.
Le parti si incontreranno al termine di un anno
dallavvio della sperimentazione, al fine di
valutare lesito della stessa ed assumere le
conseguenti determinazioni.
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CASSE EDILI
Il punto 3) della lettera d) dellart. 37 del
c.c.n.l. 5 luglio 1995 è sostituito dal seguente:
3) attuazione entro il 30 giugno 2000 di un sistema
informatico a rete per il collegamento tra le Casse Edili;
predisposizione entro il 30 aprile 2000 di modelli
unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e
accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva,
che dovranno essere approvati dalle parti nazionali sottoscritte e adottati entro il
termine del 31 maggio 2000.
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Allart. 37 dopo la lettera f) inserire la
seguente lettera g)
"Le parti convengono che per le attività
promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo di previdenza
complementare sara utilizzato il sistema delle Casse Edili, secondo criteri e
modalità che le parti medesime si riservano di definire."
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ACCORDI LOCALI
I commi 3, 4 e 5 dellart. 39 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995 sono sostituiti dai seguenti:
"Alle Organizzazioni territoriali dei datori di
lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti e demandato
di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 2002 e con validita quadriennale:
a) alla ripartizione dellorario normale di
lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in
modo differenziato nel corso dellanno, al fine di tener conto delle situazioni
metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennita
relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennita per
lavori in galleria a norma dellart. 21;
d) alla determinazione, con decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 2002, dellelemento economico territoriale, secondo i criteri indicati
nei commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo;
e) alle attuazioni di cui allart. 19;
f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre
i quali e applicabile la disciplina della trasferta di cui allart. 22;
g) alla determinazione del periodo di normale
godimento delle ferie;
h) alla regolamentazione dei servizi di mensa e
trasporto e relative indennita sostitutive.
Lelemento economico di cui alla lettera d)
sara concordato in sede territoriale tenendo conto dellandamento congiunturale
del settore e sara correlato ai risultati conseguiti in termini di
produttivita, qualita e competitivita nel territorio, utilizzando a tal
fine anche i seguenti indicatori:
- numero imprese e lavoratori iscritti in Cassa
Edile e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e
degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni
edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste
di mobilita ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di
lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli
derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle
costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in
sede territoriale.
Lelemento economico di cui alla lettera d),
sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sara rinegoziato in sede locale
entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30
giugno 2001.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto
che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti
contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo
nazionale di lavoro comporteranno il riesame della materia.
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Art. 44
ORARIO DI LAVORO
A) Per lorario di lavoro valgono le norme di
legge con le eccezioni e le deroghe relative.
Lorario normale contrattuale di lavoro è di
40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in
base allart. 13 della legge 4 luglio 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari
stabiliti nel rispetto della media annuale, da al lavoratore il diritto a percepire
le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui allart. 55 del presente
contratto.
Ove limpresa, per obiettive esigenze
tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali
unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni lorario normale
contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta
una maggiorazione dell8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai
punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dellart. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di
cantiere la regolamentazione dellorario di lavoro è quella dettata per gli operai
di produzione dallart. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) Limpiegato ha diritto ad usufruire in un
anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di
unora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di
assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo
matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta
dellimpiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di
lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun
anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dellanno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi,
allimpiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma
dellultimo comma dellart. 45.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina
relativa alle festività soppresse dallart. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così
come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma
seguente.
In relazione alle festività nazionali del 2 giugno
e del 4 novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e di
novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione
stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello
territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla
presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti
o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal
R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica
impiegatizia.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli
impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute
nellart.44, lett. B) comma terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
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Art. 55
LAVORO STRAORDINARIO,
NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dellapplicazione delle
percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello
eseguito oltre gli orari di cui allart. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni
per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dallart. 8 del
R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario e ammesso secondo
quanto previsto dalle norme di legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve
essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si
deve provvedere appena possibile.
Limpresa, alla fine di ogni mese, deve
richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare
da un prospetto da consegnare allimpiegato e il pagamento va effettuato nella prima
decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e
seguenti del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario,
notturno e festivo sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno
......................................... 35%
lavoro
festivo............................................................... 45%
lavoro festivo straordinario
......................................... 55%
lavoro notturno non compreso in turni
periodici......... 34%
lavoro notturno compreso in turni
periodici................ 10%
lavoro straordinario notturno
...................................... 47%
lavoro festivo notturno escluso quello compreso
in turni periodici
......................................................... 50%
lavoro notturno festivo
straordinario.......................... 70%
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le
ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla
quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dellart. 45.
Qualora limpiegato sia retribuito in tutto o
in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base
la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8
dellart. 45.
Qualora venga richiesta allimpiegato
occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia
lasciato lufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio,
è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un
trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene
effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
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COORDINAMENTO CON LACCORDO
NAZIONALE
11 GIUGNO 1997 E CON NORMATIVE DI LEGGE
- Le parti concordano di inserire il punto VI
dellaccordo nazionale 11 giugno 1997 dopo il nono comma dellart. 6 del
presente contratto.
- Il Fondo previdenza impiegati di cui allart.
69 del presente contratto e soppresso per effetto di quanto disposto dalla legge 17
maggio 1999, n. 144.
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ESCLUSIVA DI STAMPA
Le parti concordano che sulla base del
presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto
collettivo nazionale che sara edito a cura delle parti medesime che ne hanno la
esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sara disponibile non
prima di tre mesi dalla data di stipula dellaccordo di rinnovo al fine di procedere
alle necessarie armonizzazioni.
Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i
lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo
che sara trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali
evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del
contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del
lavoro.
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SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
Le parti concordano di costituire una Commissione
paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di
applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di
specializzazione.
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CLASSIFICAZIONE DEI
LAVORATORI
SECONDO LIVELLO OPERAI QUALIFICATI
- Addetto allapplicazione di cartongesso e
controsoffittatture : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti
che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in
genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di
tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale
necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e
restauri di archi, piattabande, volte a crociera ecc. con luso di materiali
tradizionali, speciali o sintetici con ladozione di tecniche specifiche (scuci-cuci
).
- Addetto con adeguata e certificata formazione
teorica pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi,
nellambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
TERZO LIVELLO OPERAI SPECIALIZZATI
- Addetto allapplicazione di cartongesso e
controsoffittature : addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti
che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in
genere che esegue anche su disegno.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di
parati speciali : addetto allesecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati
e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in
fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili
serramenti ed accessori in genere ; addetto ad applicare parati speciali o di
lusso ; addetto allesecuzione in campo industriale dei seguenti lavori :
stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla
nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita
anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri ect.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista ; che
esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico,
clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e
delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Lavoratore che nellambito dei lavori di
ripristino consolidamento e conservazione e restauro di opere nelle aree archeologiche o
su costruzioni di interesse artistico storico urbanistico operi con provata esperienza ed
anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore, esegue
lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo,
restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e strutturali.
QUARTO LIVELLO
- Lavoratore che, autonomamente, nellambito
dei lavori di scavo di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su
costruzioni di interesse storico urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed
anche in possesso di crediti formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue
lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di
restauro conservativo, e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e
strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a
tutela delle varie sovraintendenze.
- Progettista cad che sulla base di
indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita
dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
QUINTO LIVELLO
- Operatore archeologico che sia in possesso
delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un
contesto archeologico con le capacita necessarie per una attività di valutazione e
di coordinamento esecutivo del lavoro di più individui.
SESTO LIVELLO
Responsabile di restauro e di recupero
archeologico : appartengono alla prima categoria gli impiegati di concetto e tecnici
che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della corretta conduzione del cantiere
e dellesito dellintervento e possiedono inoltre competenze tecniche,
progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la
metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dellopera,
curano il coordinamento dellintervento delle diverse professionalità addette alla
documentazione e studio dellopera, impostano coordinano i lavori e le
professionalità del cantiere.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
Livelli |
Categoria
(art. 2095, c. c.) |
Qualifica |
VI |
Impiegati
di 1a |
Coordinatore di impianti:
impiegati di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di VI
livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintendono e
coordinano lattività di più centrali di betonaggio. |
V |
Impiegati
tecnici di 2a |
Capo Impianto/venditore:
impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene
rapporti con la clientela, coordina lattività della centrale di betonaggio e
alloccorrenza svolge i compiti indicati per loperatore di centrale. Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e
distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio
completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti
indicati per loperatore di centrale di IV livello. |
IV |
Operai di 4° livello |
Operatore di centrale:
addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della
centrale di betonaggio, con lincarico di controllare il regolare afflusso dei
materiali, di curare le operazioni di dosatura in conformità alle istruzioni ricevute, di
pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dellimpianto
segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento
delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di
contatti con i clienti per lesecuzione delle consegne; addetto al controllo
quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro
rifornimento. Addetto alloccorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista,
palista. |
III |
Operai specializzati |
Addetto al funzionamento
della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti
previsti per laddetto al funzionamento della centrale, inquadrato nel secondo
livello (v.), provvede anche al coordinamento e al controllo delle consegne e alla
compilazione dei documenti di trasporto Autista,
conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede
alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la
riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di
ricambio.
Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al
pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e
straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa,
anche con la sostituzione di pezzi di ricambio. |
II |
Operai qualificati |
Addetto al funzionamento
della centrale di betonaggio o dosatore: operaio che controlla il regolare afflusso
dei materiali, cura le operazioni di dosatura, compila i documenti di trasporto e
provvede alla manutenzione ordinaria dellimpianto. Autista,
conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla
pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.
Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica
per lalimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla
manutenzione del mezzo ed alla pulizia dellarea di servizio della centrale.
Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al
pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa
e alla pulizia della stessa. |
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SICUREZZA SUL
LAVORO
Allart. 88 lett. A) del c.c.n.l. 5
luglio 1995 dopo il settimo comma è inserito il seguente :
"In relazione allimportanza del ruolo
demandato ai CPT, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino
lattivita."
Allart. 88 lett. A) del c.c.n.l. 5 luglio 1995
dopo il nono comma e inserito il seguente:
"Le parti demandano alle competenti
Associazioni territoriali la facolta di procedere alla unificazione tra Ente Scuola
e CPT, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a
ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al
quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi. A tal fine il Formedil e
la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, ligiene e
lambiente di lavoro formuleranno un elaborato che sarà approvato dalle Associazioni
nazionali contraenti".
Il comma undicesimo è sostituito dal seguente:
"I Comitati operano sulla base dello
schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto".
Allart. 89, dopo il quinto comma, inserire il
seguente:
"La Commissione nazionale paritetica per la
prevenzione infortuni, ligiene e lambiente di lavoro è incaricata di
effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al nono comma
dellart. 89 del c.c.n.l., da portare a conoscenza della parti nazionali".
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ART. 93
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le Associazioni contraenti
riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori
dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità
tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico
sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo
centrale, il Formedil nazionale, e di organismi territoriali e regionali.
È affidato al Formedil nazionale, così come
previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le
iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti
delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento e
il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali,
nonche' contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in
sede locale.
Le competenze e le finalità del Formedil sono
espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse
dalla parti stipulanti il presente c.c.n.l.
I Formedil regionali, articolazione del Formedil
nazionale, hanno il compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal
Formedil nazionale e sentito lo stesso, di:
- coordinare l'attività degli Enti territoriali;
- svolgere la funzione di rappresentanza nei
confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione
regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse
regionali, nazionali e comunitarie;
- assumere funzioni e compiti di orientamento,
promozione, progettazione formativa, validazione e diffusione dei supporti didattici,
individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale
per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse;
- organizzare la formazione dei formatori
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il
Formedil regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli Enti territoriali,
nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli
incarichi di cui sopra, delle attivita svolte, degli obiettivi raggiunti lanno
precedente ed i progetti presentati per lanno successivo.
Per lattivita del Formedil nazionale, il
contributo degli Enti Scuola e fissato dalle Associazioni nazionali contraenti ed
e prelevato dagli Enti Scuola, secondo modalita stabilite dalle Associazioni
nazionali medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo.
Il suddetto contributo deve essere versato al
Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed e calcolato sulla massa
salariale di pertinenza dellesercizio precedente.
Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle
zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al
presente articolo attraverso il potenziamento dellEnte territoriale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta
del Formedil nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli Enti territoriali,
sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di
stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere
adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto.
Gli Enti territoriali devono sovrintendere agli
interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima
formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione
continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai,
impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nellambito della
formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con
particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del
lavoro, secondo quanto previsto dal Dlgs. 19 settembre 1994, n.626. L'attività degli Enti
territoriali si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione
professionale, sotto la diretta sorveglianza di un Consiglio di amministrazione; laddove
tali enti, per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in proprio,
questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti stessi - o ad altri Enti
derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro o ad altri organismi
appropriati.
L'attività degli Enti territoriali dovrà essere
orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella
organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati
dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie
formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione
delle esperienze già realizzate.
Al finanziamento degli Enti territoriali verrà
provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura
compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale fondo deve essere gestito dai Consigli di
amministrazione con proprio bilancio. Gli Enti territoriali sono amministrati da un
Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati
dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la
funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i
membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su
designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è
nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della
professionalità.
Tali criteri di professionalità saranno altresì
seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti
territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e
territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati,
il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale
delle attività dell'Ente che individua e programma le attività formative da svolgere, le
specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto
nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle
Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al
Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive,
in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali ,
interprovinciali e regionali.
Le attività di formazione saranno rivolte di
massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al
lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato
(formazione esterna) o formazione- lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri)
dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento
nel settore;
- lavoratori in mobilità.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito
favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà
rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto
superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei
crediti formativi.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti
ne con contratto di formazione e lavoro, ne con lapprendistato, per lo
svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non
superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se
confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori
avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo
livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al
periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento
dell'esame finale, direttamente dallEnte territoriale qualora il corso di formazione
professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione
e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo
il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso
lEnte ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art.
39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Formedil nazionale curerà la diffusione del
libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi
frequentati presso gli Enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti
formativi individuali.
Gli Enti territoriali sono tenuti a trasmettere
annualmente al Formedil nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le
parti nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di conformità.
Per la realizzazione dellindagine annuale
sullattività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a
restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività
formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
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DISCIPLINA DELLAPPRENDISTATO
La disciplina dellapprendistato è regolata
dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo.
A norma delle vigenti disposizioni di legge la
durata dellapprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
Per lassunzione in prova dellapprendista
e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e
43.
Alle Scuole Edili territoriali, di cui al presente
contratto, sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle
informazioni relative allavvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai
vari profili professionali;
- erogazione dellattività formativa;
- offerta del servizio di formazione per i tutors
aziendali;
- offerta di consulenza ed accompagnamento per
limpresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa;
- attestazione delleffettuazione della fase
formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali.
I periodi di servizio effettivamente prestati in
qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle
misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati
da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività
lavorative.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di
formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da
svolgere.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi
di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende lapprendista deve
documentare, allatto dellassunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati
registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la frequenza dei corsi di
formazione esterna.
Per il riproporzionamento delle ore formative,
lapprendista deve dimostrare lavvenuta partecipazione allattività
formativa.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di
lavoro, le imprese rilasceranno allapprendista un documento che attesti i periodi di
apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di
lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito
formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge.
Il trattamento economico per gli apprendisti non
può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su
minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale
e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante
rispettivamente alla categoria degli operai qualificati ed a quella della 3^ categoria
degli impiegati:
1° semestre 60%
2° semestre 65%
3° semestre 70%
4° semestre 75%
5° semestre 80%
6° , 7° e 8° semestre 85%
Le ore destinate alla formazione esterna di cui
allart. 16 comma 2 della legge 24 giugno 1997 n. 196, da realizzarsi in via
prioritaria nellambito delle Scuole Edili di cui al presente contratto, sono pari a
120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente
con le esigenze delle imprese.
Limpegno formativo è ridotto ad 80 ore per
gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica
professionale idoneo alla attività da svolgere.
Lorario di lavoro per gli apprendisti è di 40
ore settimanali, comprese le ore destinate alla formazione esterna, che possono essere
effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione
dellart. 38 del regolamento della legge sullapprendistato.
Agli apprendisti operai e impiegati si applica
rispettivamente la normativa contenuta nellart.
. sui riposi annui e
nella lettera B) dellart. 44.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei
casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt.
27, 28, 67 e 68.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova
di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, allapprendista deve
essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato
lapprendistato medesimo salvo quanto disposto dallart. 19 della legge n. 25
del 1955 in merito alla risoluzione del rapporto di apprendistato.
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LAVORO TEMPORANEO
(parte comune)
In relazione a quanto previsto dallarticolo 1
comma 3 della legge n. 196/97 e dallart. 64 comma 1, lettera a) della legge n.
488/99 il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi contenute nelle lettere
b) e c) dellart. 1, comma 2, della legge n. 196/97, è consentito nelle seguenti
ipotesi :
1) punte di attività connesse ad esigenze di
mercato derivanti dallacquisizione di nuovi lavori ;
2) esecuzione di unopera e di lavorazioni
definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale
livello occupazionale ;
3) impiego di professionalità diverse o che
rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione
alla specializzazione dellimpresa ;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato
del lavoro locale ;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le
ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa,
congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a
corsi di formazione.
Il ricorso al lavoro temporaneo e vietato
nelle ipotesi individuate dallart. 1 , comma 4, della legge n. 196/97, come
modificato dallart. 64, comma 1, lettera b), della legge n. 488/99, nelle ipotesi di
cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti a:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o
biologiche che comportano unesigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10
metri;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti limpiego di esplosivi.
Il ricorso al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui
ai punti 1, 2, 3 e 4 ed al contratto a termine di cui allart.
. del presente
contratto non può superare, mediamente nellanno, complessivamente il 20% dei
rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dellimpresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di
utilizzare almeno sette rapporti di lavoro temporaneo e/o a termine, comunque non
eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato
dellimpresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali
conteggi verranno arrotondate allunità superiore.
La media è computata con riferimento alla media
annua dei lavoratori in forza nellanno solare precedente.
Le parti concordano che agli operai occupati con lo
strumento del lavoro temporaneo nelle imprese edili sia applicata la contrattazione
collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed
accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri Organismi paritetici di
settore.
Dichiarazione a verbale
In base alle citate disposizioni contenute nelle
leggi n. 196/97 e n. 488/99, le parti si danno atto che la disciplina del lavoro
temporaneo, ai sensi dellart. 1 comma 3 della legge n. 196/97, per la categoria
degli operai ha carattere sperimentale.
Tale sperimentazione ha luogo a decorrere
dallentrata in vigore del presente contratto in tutte le aree geografiche del
territorio nazionale. Entro la data del 31 dicembre 2001 verrà effettuata a livello
nazionale la verifica dellattuazione della presente normativa.
Le parti si danno atto che il lavoro temporaneo
rappresenta un importante strumento nella ricerca e nellimpiego regolare di
lavoratori per periodi ed esigenze temporanee e pertanto convengono sulla necessita
di realizzare con il Ministero del Lavoro un accordo quadro che stabilisca:
· le procedure e le forme di convenzionamento tra
le imprese di lavoro temporaneo e il sistema nazionale paritetico di formazione
professionale di settore ai fini degli interventi formativi di cui allart. 5 legge
n. 196/97 e successive modificazioni;
· le modalita e le forme di attribuzione allo
stesso sistema paritetico di settore dei compiti di formazione e orientamento delle figure
professionali che entrano nel settore attraverso la forma contrattuale di cui al presente
articolo.
Le parti ritengono, ai fini delloperatività
della disciplina convenuta, lapplicazione della contrattazione collettiva
delledilizia elemento vincolante della disciplina medesima.
Pertanto confermano il comune impegno per una sua
integrale applicazione.
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CONTRATTO A TERMINE
In relazione a quanto previsto nellart. 23,
comma I, della legge 28 febbraio 1987, n.56, il quale consente lapposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma
restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative,
lassunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche
nelle seguenti fattispecie:
1. esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili
in rapporto alla consueta attività produttiva;
2. esecuzione di opere e lavorazioni definite e
predeterminate nel tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non
poter essere programmati, per necessita di ordine quantitativo o di diversa
professionalità, con il personale in forza.
Il ricorso al contratto a termine di cui al presente
articolo ed al lavoro temporaneo nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dellart.
non può superare, mediamente nellanno, complessivamente il 20% dei
rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dellimpresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di
utilizzare almeno sette rapporti di lavoro a termine e/o temporaneo, comunque non
eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato
dellimpresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali
conteggi verranno arrotondate allunità superiore.
La media è computata con riferimento alla media
annua dei lavoratori in forza nellanno solare precedente.
Dichiarazione Comune
Anche nel caso di inoperatività della disciplina sul lavoro
temporaneo per gli operai, di cui allart.
.. del presente contratto, gli
ambiti di ricorso al contratto a termine di cui al secondo, terzo e quarto comma del
presente articolo, restano riferiti interamente al contratto a termine per gli operai e
gli impiegati ed al lavoro temporaneo per gli impiegati per le ipotesi previste dal
presente contratto.
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DISTACCO TEMPORANEO
Nellambito di quanto consentito dal sistema
legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente
distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da unimpresa edile ad
unaltra, qualora esista linteresse economico produttivo dellimpresa
distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalita, a
che il lavoratore svolga la propria attività a favore dellimpresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie
allobbligazione di prestare la propria opera nei confronti dellimpresa
distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con limpresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore
rientra presso limpresa distaccante.
Limpresa distaccante evidenziera nelle
denuncie alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dallart. 8, comma
3, della legge n. 236/93.
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PRESTAZIONI
SANITARIE INTEGRATIVE
DEL SERVIZIO NAZIONALE
Le parti si riservano di definire entro il 31
dicembre 2000 con accordo nazionale lelenco di prestazioni sanitarie integrative di
quelle del Servizio Sanitario Nazionale la cui attuazione e demandata alla Cassa
Edile di competenza sulla base di un accordo attuativo delle Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazione stipulanti il presente contratto collettivo.
Alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative,
che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, la Cassa Edile in ogni caso farà
fronte con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dellart.37.
A tal fine e dato incarico alla Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili di formulare uno schema di regolamentazione,
tenendo anche conto della ricognizione della situazione in atto nelle singole Casse Edili
e della evoluzione della legislazione sanitaria e fiscale.
La proposta della Commissione conterrà anche
lipotesi di forme assicurative e/o di convenzionamento con strutture
medico-sanitarie.
La Commissione formulerà la propria proposta entro
il 30 settembre 2000 in modo da consentire alle parti nazionali di sottoscrivere
laccordo nazionale di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2000.
Per gli impiegati laccordo nazionale
verificherà le possibili modalita di applicazione delle prestazioni sanitarie
integrative attraverso forme assicurative e/o di convenzionamento.
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ALLEGATO F
ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE,
GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL
LAVORATORE
A norma del terzo comma dellart. 19 del
presente contratto, il criterio convenzionale per laccantonamento presso la Cassa
Edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica
natalizia è il seguente:
1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi
Limpresa provvede a calcolare lammontare
dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico delloperaio
sullintera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della
retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui allart. 19 del c.c.n.l..
Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia
professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente.
Giornate di carenza
INPS e INAIL |
18,5%
|
Dal 4° giorno di
malattia in poi |
18,5%
|
Dal 4° al 90° giorno
di
infortunio o malattia professionale |
5,6%
|
Dal 91° giorno
dinfortunio o malattia professionale in poi |
3,6%
|
2) Accantonamento netto presso la Cassa Edile
Limporto che deve essere accantonato presso la
Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola
la maggiorazione di cui allart. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o
malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti:
Giornate di carenza
INPS e INAIL |
14,2%
|
Dal 4° giorno di
malattia in poi |
14,2%
|
Dal 4° al 90° giorno
di
infortunio o malattia professionale |
5,7%
|
Dal 91° giorno di
infortunio o malattia professionale in poi |
3,6%
|
3) Retribuzione diretta netta
La retribuzione netta erogata direttamente
alloperaio da parte dellimpresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui
al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi
nonché laccantonamento nellimporto di cui al punto 2).
4) Esclusione del criterio convenzionale
Il sistema convenzionale previsto dai punti
precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta
a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per lintero periodo (malattia e
infortunio).
Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi
effettivi sugli accantonamenti sono detratti dallimpresa dagli accantonamenti
stessi.
Inoltre la Cassa Edile accrediterà sul conto del
singolo lavoratore le percentuali di cui al punto 1) al lordo dei contributi e delle
ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione di cui allundicesimo comma
dellart. 19 del c.c.n.l..
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PROTOCOLLO DI INTESA SUL
SISTEMA DEGLI
ORGANISMI PARITETICI DI SETTORE
Le parti confermano la validità del
sistema degli Organismi paritetici (Casse Edili, Enti Scuola, CPT) il quale riveste
funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore al fine del perseguimento dei
seguenti principali obiettivi :
* allargamento dellambito di applicazione
della contrattazione e controllo della regolarità degli adempimenti ;
* sistema premiale a favore di chi e iscritto
e versa agli Organismi paritetici;
* attuazione di soluzioni contrattuali appropriate
per le caratteristiche del settore, rimanendo valido il criterio della mutualità in un
comparto caratterizzato da una presenza rilevante di piccole imprese e dalla
mobilita degli insediamenti produttivi e dei lavoratori.
Le parti si impegnano altresì a favorire una più
stretta collaborazione tra la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili,
Formedil e Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, ligiene e
lambiente di lavoro per potenziare lefficacia dei servizi resi al settore.
Le parti riconoscono, peraltro, la necessità di
attuare interventi di razionalizzazione sul piano dei costi, del funzionamento del
sistema, del rispetto delle regole contrattuali.
Pertanto a questi fini:
* gli Enti paritetici ed in particolare le Casse
Edili debbono costituire un sistema dotato di regole uniformi;
* gli Enti medesimi debbono perseguire
lobiettivo di ridurre gli oneri per le imprese in modo da non aggravare il carico
tuttora abnorme degli oneri sociali dellindustria delle costruzioni;
* deve essere riequilibrato il rapporto fra
retribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro e trattamento retributivo
complessivo sostenuto dallimpresa.
Le parti medesime si danno atto che:
* gli Enti paritetici rappresentano per loro natura
lo strumento di attuazione delle politiche contrattuali e pertanto gli Organi di
amministrazione ed il Collegio sindacale sono vincolati a dare ad esse applicazione;
* gli obiettivi appena enunciati vanno realizzati
anche mediante il potenziamento del ruolo degli Organismi nazionali di coordinamento;
* i contributi agli Enti debbono essere contenuti
nelle misure strettamente necessarie per assicurare le prestazioni istituzionali e
pertanto devono essere commisurati alle effettive esigenze della gestione, in modo da
ridimensionare le eventuali riserve eccedenti, anche sulla base dei risultati dello studio
demandato alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.
Per la valorizzazione e il pieno sviluppo
dellattivita degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti
concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a
carattere nazionale.
Il sistema degli Organismi paritetici nazionali
e articolato su:
- Commissione nazionale paritetica per le Casse
Edili;
- Formedil nazionale e relative articolazioni;
- Commissione nazionale per la prevenzione
infortuni, ligiene e lambiente di lavoro.
Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici
nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:
a) estensione su tutto il territorio nazionale della
operativita degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle
eventuali difficolta che possano emergere al livello locale;
b) coordinamento e verifica dellattivita
degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri
di efficienza, di produttivita della spesa e di puntuale attuazione delle
pattuizioni nazionali;
c) armonizzazione e maggiore omogeneita dei
trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni
collaterali effettuate dalle Casse Edili;
d) uniformita degli adempimenti delle imprese
verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la
certificazione di regolarita contributiva, e indicazioni sullimpiego dei mezzi
informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli
Organismi medesimi;
e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi
unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di
consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;
f) effettiva operativita del principio che le
soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli
Organismi territoriali.
In particolare alla Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili è demandato di provvedere:
- alla predisposizione di un progetto avente
carattere promozionale con il fine di ampliare lambito di diffusione delle Casse
Edili;
- alla predisposizione entro il 30 settembre 2000 di
uno studio sulle Casse Edili avente lobiettivo del contenimento dei costi
amministrativi, dellaccrescimento delle professionalità del personale per un
miglior servizio alle imprese ed agli operai iscritti, del contenimento delle eventuali
riserve eccedenti;
- alla predisposizione di uno studio per
linformatizzazione delle Casse Edili;
- alla predisposizione di uno studio volto
allarmonizzazione delle prestazioni disposte al livello locale.
Lassunzione di tutto il personale degli
Organismi paritetici nazionali e territoriali e effettuata esclusivamente sulla base
dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno
essere stabilite dalle parti nazionali.
Per il finanziamento della Commissione nazionale
paritetica per le Casse Edili, le parti nazionali, previa verifica della situazione
finanziaria del fondo autonomo previsto dallaccordo nazionale 8 febbraio 1989 e
tenuto conto della disponibilità del fondo medesimo, provvederanno a definire la
decorrenza di un contributo annuo a carico delle Casse Edili pari, fino al 30 settembre
2001, allo 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dellart. 25 del c.c.n.l..
Il finanziamento dellattività del Formedil
nazionale è regolamentato dal 6° comma dellart. 93. Dal 1° ottobre 2000 il
contributo dovuto dagli Enti Scuola al Formedil e fissato nella misura dello 0,008%,
fino al 30 settembre 2001, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al comma
precedente.
Per il finanziamento della Commissione nazionale per
la prevenzione infortuni, ligiene e lambiente di lavoro, le parti nazionali
provvederanno a definire un contributo annuo a carico dei Comitati provinciali per la
prevenzione infortuni, ligiene e lambiente di lavoro pari, per il periodo dal
1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, allo 0,005% calcolato sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dellart. 25 del c.c.n.l.
Tale contribuzione è versata dagli Enti Scuola nel
caso in cui questi ultimi provvedano alle riscossione del contributo per i predetti CPT.
Entro il 31 marzo di ogni anno le parti si
incontrano per esprimere le loro valutazioni in ordine ai bilanci preventivo e consuntivo,
ed ai programmi di attivita degli Organismi paritetici nazionali, con lo scopo di
assumere le relative determinazioni anche per quanto concerne i contributi di
finanziamento.
Al fine di cui sopra le parti redigono e
sottoscrivono verbale che verrà trasmesso agli Organismi nazionali ed a quelli
territoriali, per la materia di rispettiva competenza.
Costituisce impegno prioritario delle parti
nazionali sottoscritte
§ pervenire entro il 30 giugno 2000 attraverso gli
Organismi nazionali di coordinamento ad un sistema di informatizzazione delle Casse Edili
e di messa in rete degli altri Enti paritetici territoriali;
§ approvare entro il 31 maggio 2000 i modelli unici
di denuncia mensile ed il modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti che
verranno predisposti dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili;
§ individuare entro il 30 giugno 2000 criteri
uniformi per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva;
§ realizzare luniformità degli Statuti delle
Casse Edili attraverso ladozione dello Statuto tipo che dovrà essere concordato
dalle parti nazionali;
§ consentire alle Organizzazioni territoriali la
costituzione di Casse Edili interprovinciali o regionali;
§ pervenire allarmonizzazione delle
prestazioni territoriali, individuando quelle sulle quali orientare le scelte territoriali
secondo un ordine di priorità ed i criteri di anzianità di iscrizione degli operai ai
fini di omogeneizzare i requisiti per il diritto alle prestazioni medesime;
§ concordare lo Statuto della CNCPT.
* * * *
Le parti confermano che riveste carattere
prioritario per il settore la materia della sicurezza sul lavoro, in considerazione anche
delle implicazioni sociali e produttive alla stessa connesse.
Per il raggiungimento dellobiettivo del
miglioramento della sicurezza e delligiene del lavoro nei cantieri e delle
condizioni ambientali, le parti ritengono determinante una politica attiva della
sicurezza, realizzata mediante lapprestamento di una pluralità di interventi che
presuppongono il pieno sviluppo ed il potenziamento delle attività e delle iniziative
finora assunte.
Le parti confermano lesigenza strategica del
rafforzamento sullintero territorio dei Comitati paritetici per la prevenzione
infortuni, ligiene e lambiente di lavoro, nonché della Commissione nazionale
di coordinamento degli stessi.
Il sistema nazionale di governo della materia della
sicurezza è pertanto costituito dai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione
infortuni e dalla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni,
ligiene e lambiente di lavoro.
Le parti ribadiscono inoltre che la suddetta
Commissione paritetica nazionale debba svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e
controllo dei CPT, nonché di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti
in materia di sicurezza e prevenzione.
Le parti ritengono necessario un sempre maggior
coordinamento tra le attività della CNCE, del Formedil e della CNCPT.
La Commissione nazionale paritetica di coordinamento
dei CPT è impegnata a svolgere la propria attività sulla base dei principi sopra
enunciati ed in conformità a quelli globalmente individuati nel presente Protocollo.
Le parti concordano di rimettere alla valutazione
locale, qualora si ravvisi in tal modo un miglior funzionamento dei tre organismi
paritetici di settore, lopportunità della definizione e della istituzione di forme
integrate di operatività degli Enti stessi.
* * * *
Le parti si danno atto che ai fini
dellindividuazione delle strategie in materia di formazione occorre tener conto:
§ della delega alle Regioni dei compiti di
programmazione e progettazione dellofferta formativa rispetto al territorio;
§ della riforma del sistema di formazione
professionale che introduce i crediti formativi e laccreditamento degli enti di
formazione;
§ dellobbligo formativo fino a 18 anni e
dellelevazione dellobbligo scolastico;
§ della riforma della scuola superiore concepita
nellottica di un sistema integrato e flessibile tra scuola e formazione;
§ dellattribuzione di un ruolo di rilievo
alle parti sociali in sede di programmazione regionale e nazionale;
§ della disponibilità per il settore delle risorse
derivanti dal fondo per la formazione continua;
§ della regolamentazione degli stages e dei
tirocini formativi e di orientamento;
§ delle indagini sui fabbisogni formativi svolte
dalle parti sociali;
§ della valorizzazione dellapprendistato e
del ruolo dello stesso nellambito dellobbligo formativo fino al diciottesimo
anno di età.
Al tal fine nellintento pertanto di proseguire
ad attivare il processo di modernizzazione del sistema formativo e di una maggiore
efficienza e razionalizzazione dei compiti delle Scuole Edili, le parti riconoscono che
occorre:
§ qualificare il sistema creando una rete
competitiva sul territorio in termini di offerta formativa e di risorse con
unimmagine esterna che sia omogenea e peculiare;
§ potenziare lassetto regionale del Formedil
per un supporto alla programmazione a tale livello, per attingere alle risorse delle
regioni in termini di finanziamenti per la formazione continua, lapprendistato e per
la concertazione di cui alla regolamentazione comunitaria per laccesso
al Fondo Sociale Europeo;
§ che la formazione sia sempre più ancorata ai
reali fabbisogni delle imprese e concentrata sulla qualità, sulla sicurezza, sulla
formazione esterna per gli apprendisti;
§ realizzare un progetto nazionale, articolato
territorialmente, di collaborazione tra servizi pubblici allimpiego e Scuole Edili
per meglio contribuire allincontro tra domanda ed offerta di lavoro;
§ favorire la certificazione degli Enti in coerenza
con le normative di legge;
§ dare un maggiore impulso allistituto
dellapprendistato per i giovani anche diplomati:
a) garantendo la validità della sperimentazione ai
fini degli sgravi contributivi per le imprese;
b) riconoscendo i crediti formativi acquisiti
dallapprendista nel passaggio da una impresa allaltra;
c) potenziando il ruolo delle parti sociali
territoriali nei tavoli di concertazione regionale per la pianificazione delle attività e
lassegnazione delle relative risorse;
§ perseguire infine lobiettivo di ottenere
riconoscimenti, anche sotto forma di sgravi contributivi, per i nuovi assunti che hanno
seguito corsi di formazione presso le Scuole Edili o ricevuto presso le stesse la
formazione teorica per lapprendistato;
§ in relazione alle risorse pubbliche per la
formazione continua, promuovere criteri per acquisire il consenso delle imprese a far
partecipare i propri lavoratori a tali attività formative attraverso:
- listituzione di una riserva pari al 100%
delle risorse attribuite al settore edile derivanti dalla contribuzione aziendale dello
0,30% di cui alle vigenti disposizioni di legge, utilizzabile a sportello e senza termini
di decadenza da parte del sistema formativo edile attraverso la programmazione e
lattuazione di iniziative formative rivolte alle imprese ed agli operatori della
formazione;
n riconoscere nel quadro della riforma dellobbligo scolastico che il
Ministero della pubblica istruzione le strutture paritetiche idonee ai fini
dellassolvimento dellultimo anno dellobbligo scolastico;
n prevedere a livello nazionale il rilascio del libretto dei crediti formativi
a conclusione dei corsi di primo ingresso, aggiornamento e riqualificazione realizzati
dalle strutture paritetiche;
n elaborare a livello nazionale modalità e percorsi didattici per la
formazione dei docenti pratici.
* * *
Le parti sottoscritte si riservano di
definire entro il 30 giugno 2000:
* procedure dichiarative della nullità degli atti
territoriali derogatori relativi agli Enti paritetici, i quali pertanto non esplicano
effetti nei confronti degli Enti paritetici i cui Organi di amministrazione e i Collegi
sindacali sono vincolati a non dare ad essi esecuzione;
* disposizioni e procedure volte a rendere regolare
il funzionamento degli Enti paritetici e a rimuovere comportamenti di disapplicazione
delle normative nazionali.
Le parti si danno anche atto che, in adempimento a
quanto convenuto nel quarto comma del punto 2. dellaccordo nazionale 11 giugno 1997,
nelleventualità che ancora sussistano casi in cui una persona ricopra
contemporaneamente cariche negli Enti derivanti dal presente contratto collettivo
nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva,
lorganizzazione territoriale che ha effettuato la designazione della persona che si
trova nella predetta situazione di incompatibilità, è tenuta entro trenta giorni dalla
stipula del presente contratto a far cessare tale situazione di incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali
effettuano una verifica congiunta di tali situazioni.
Restano fermi gli accordi locali che eliminano le
situazioni di incompatibilità.
* * *
Le parti confermano quanto regolamentato con
laccordo nazionale 18 dicembre 1998.
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PROTOCOLLO SULLE POLITICHE DEL LAVORO
NELLINDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI
Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e
Fillea-Cgil, contestualmente alla stipula dellaccordo per il rinnovo del c.c.n.l. 5
luglio 1995, convengono sulla esigenza che vengano poste in essere tutte le iniziative
necessarie nei confronti degli organi di Governo per sviluppare lindustria delle
costruzioni, nel comune convincimento del ruolo strategico che la stessa può svolgere per
lo sviluppo economico del Paese e per lincremento delloccupazione su di un
piano generale e settoriale.
Per la realizzazione di tali direttive le parti
concordano sulla necessita che vengano posti in essere interventi nel campo delle
politiche industriali e del lavoro, al fine di realizzare la trasparenza del mercato,
lefficienza e la produttività delle imprese, la flessibilità del mercato del
lavoro, una efficace lotta al lavoro sommerso con la salvaguardia delle posizioni
concorrenziali delle imprese nei confronti di operatori che eludono le norme previdenziali
e contrattuali.
A questo fine assume rilievo essenziale perseguire
con azioni congiunte i seguenti obiettivi, anche attraverso unattiva opera di
impulso della concertazione in atto con il Governo :
1) Unificazione delle aliquote contributive per la
cassa integrazione guadagni ordinaria, equiparando il contributo per gli operai
delledilizia a quello degli altri settori, fermo restando il regime delle
prestazioni, in particolare con riferimento alle soste meteorologiche.
2) Allineamento del contributo assegni familiari
delle imprese edili industriali a quello delle imprese artigiane .
3) Conferma in via permanente della riduzione
contributiva prevista dallart. 29 della legge n. 341/95, con adeguamento delle
aliquote.
4) Conferma in via permanente della riduzione
contributiva dei premi Inail prevista dal decreto ministeriale 7 maggio 1997.
5) Eliminazione degli oneri sociali impropri ancora
esistenti.
6) Finanziamento in via permanente della formazione
esterna obbligatoria prevista dallart. 16 della legge n. 196/97 con riferimento ai
lavoratori assunti con contratto di apprendistato da effettuarsi per il tramite degli
organismi bilaterali di categoria.
7) Finanziamento delle attività formative poste in
essere dagli organismi paritetici di settore in materia di sicurezza sul lavoro.
Entro due mesi dalla data di sottoscrizione del
presente Protocollo le parti effettueranno la verifica dei risultati delle azioni
congiunte di cui sopra.
Si conferma che nella nozione di fine lavoro, agli
effetti di legge e contrattuali e compresa anche la fase lavorativa, nonche il
graduale esaurimento sia del lavoro che della stessa fase lavorativa.
Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si
impegnano altresì ad elaborare entro quattro mesi dalla stipula del presente Protocollo
una proposta, da presentare congiuntamente agli organi di Governo, in tema di
decontribuzione dei trattamenti erogati ai lavoratori in aggiunta alla retribuzione
stabilita dai contratti collettivi anche al fine di destinare risorse alla previdenza
complementare.
Nel quadro delle azioni dirette a
contrastare fenomeni di lavoro sommerso e di evasione contributiva le parti concordano
altresì sullopportunità di rivisitare congiuntamente entro il medesimo termine
larticolato della legge n. 1369/60.
In data .................................................
tra
§ ANCE
e
§ FENEAL UIL
§ FILCA CISL
§ FILLEA - CGIL
quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
§ vista la legge 8 agosto 1995 n. 335 di riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
§ viste le importanti modifiche apportate dalla
suddetta legge al decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 in tema di fondi pensione, di
seguito per brevità Decreto;
§ ritenuto di poter dare attuazione a quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili
ed affini 29 gennaio 2000;
§ al fine di contribuire ad un più elevato livello
di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale
obbligatorio;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare
destinata ai lavoratori delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad
erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico ai sensi
dell'articolo 1 del Decreto.
Tale forma pensionistica sarà attuata mediante la
costituzione di un fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione definita e a
capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo per brevità di dizione,
secondo quanto di seguito stabilito.
In considerazione del preminente ruolo che il
Decreto ha inteso attribuire alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il
presente accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a
soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.
1. Costituzione
Il Fondo sarà costituito in forma di
associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile,
come previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.
Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle
disposizioni vigenti pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti
dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente accordo e che
saranno modificati od integrati in recepimento di successive modificazioni ed integrazioni
apportate all'accordo medesimo.
2. Destinatari
Sono destinatari del Fondo:
a) i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a
tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato,
che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per
un periodo uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano contratti collettivi
nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo;
b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo
indeterminato, delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti il presente accordo e
da quelle territoriali ad esse aderenti, nonché dagli Enti paritetici del settore, ai
quali si applichi uno dei contratti nazionali citati in premessa ovvero sulla base di una
specifica delibera degli organi dei suddetti Enti ove non sussistano o non operino diverse
previsioni in merito;
c) eventuali altri lavoratori, così come definiti nell'articolo 19
del presente accordo.
3. Soci
Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in
possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano
sottoscritto volontariamente la domanda di adesione.
I percettori di prestazioni pensionistiche
complementari a carico del fondo rimangono associati ad esso.
4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
§ l'Assemblea dei Delegati
§ il Consiglio di Amministrazione
§ il Presidente e il Vice Presidente
§ il Collegio dei Revisori Contabili
5. Assemblea dei Delegati
L'Assemblea è composta da 45 soci delegati,
eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal
regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Alle elezioni si procederà mediante presentazione
di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i c.c.n.l. citati in
premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6
regioni.
Le elezioni per linsediamento della prima
Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.
6. Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da
24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono
eletti dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un
terzo dei delegati.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono
direttamente designati dalla parte datoriale.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
Le modalità di convocazione e i quorum costitutivi e deliberativi
sono stabiliti dallo statuto del Fondo.
7. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti
dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i rappresentanti
di parte datoriale ed i rappresentanti eletti dall'Assemblea.
8. Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto
da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica
delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono
eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente
designati dalla parte datoriale.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori
Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito
presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili
sarà scelto nellambito della componente che non ha espresso il Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti firmatarie del presente accordo si
danno reciprocamente atto della necessità di istituire, nellinteresse dei
lavoratori aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza e
raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo. A questo scopo, concordano di
costituire un apposito comitato composto da 12 componenti, designati in modo paritetico
dalle Parti firmatarie del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del
Fondo e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al
buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti
laccordo istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante sulle
seguenti materie:
§ valutazioni in merito alla corretta applicazione
degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione al Fondo,
§ indirizzi generali di gestione del Fondo,
§ individuazione dei criteri generali di
ripartizione del rischio in materia di investimenti,
§ criteri per la scelta dei gestori finanziari,
della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi,
§ modifiche statutarie.
Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie
funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo scopo dai competenti
organi del Fondo.
La partecipazione al Comitato e a titolo
gratuito.
10. Adesione
Il lavoratore aderisce al Fondo per libera
scelta individuale con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto del
Fondo.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla
consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi
pensione.
11. Contribuzione
Lobbligo contributivo in capo ai
lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza
delladesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi
dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di
diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso
di perdita della qualifica di associato.
La contribuzione, da versare al Fondo con la
decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente
articolazione:
§ 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR, a carico delle imprese;
§ 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
§ 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno,
per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
§ 18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno,
per gli altri lavoratori.
E' prevista per il singolo lavoratore associato al
Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra
previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva
comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento
eseguito.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche
parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite
dallo statuto.
12. Prestazioni
Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di
vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di
lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del
regime previdenziale obbligatorio.
Il diritto alla prestazione pensionistica per
vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime
pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi
effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per
anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a
quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed
avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
La norma di cui ai due commi precedenti trova
applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita
per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche
lanzianità maturata presso il fondo di provenienza.
Il lavoratore associato che non abbia maturato i
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria
posizione individuale maturata presso il Fondo.
Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni
con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato, che abbia maturato i
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha
facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica
complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente
pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da altri
fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione
prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si
applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Essi hanno diritto alla
liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei
requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la
liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione
individuale.
In caso di morte del lavoratore associato prima del
pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto
indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8
anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto,
può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della
prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti
dell'ammontare della propria posizione individuale derivante dalle quote di trattamento di
fine rapporto versate al Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione determina
lammontare percentuale massimo delle anticipazioni complessivamente erogabili in
relazione all'esigenza di preservare lequilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle
prestazioni.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13. Cessazione dellobbligo contributivo e
vicende del rapporto associativo
Lobbligo di contribuzione al Fondo a
carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
Lobbligo di contribuzione al Fondo a carico
del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò
determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza
diritto alla corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono
sospese le contribuzioni al Fondo.
In caso di sospensione della prestazione lavorativa,
permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente
articolo 11.
Il lavoratore associato può sospendere
unilateralmente la contribuzione a proprio carico al fondo, ferma restando la sussistenza
del rapporto associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da cui
dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione dellobbligo
contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso modo è concessa la successiva
riattivazione della contribuzione.
Le modalità di esercizio della suddetta facoltà
sono disciplinate nello statuto.
14. Trasferimenti e riscatti
Il passaggio diretto tra due aziende che
applicano il c.c.n.l. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti di
partecipazione al Fondo.
Il lavoratore associato che perde i requisiti di
partecipazione al Fondo prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della
propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con le modalità definite
dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti opzioni:
§ trasferimento della posizione individuale presso
altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di
settore contrattuale o di categoria giuridica o di azienda, ovvero presso un fondo
pensione aperto;
§ riscatto della posizione individuale: il riscatto
della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale accantonato e dei
rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;
§ conservazione della posizione individuale anche
in assenza di contribuzione.
Qualora il lavoratore associato non eserciti una
delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta presso il Fondo,
pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite dallo statuto. In ogni caso,
all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui si applica il presente accordo,
sarà possibile la riattivazione del rapporto contributivo.
In costanza dei requisiti di partecipazione al
Fondo, il lavoratore associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dellintera
posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai sensi dell'articolo
10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere maturato almeno 5 anni di associazione al
Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a
tale termine non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati nello statuto
del Fondo.
Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono
espletati entro il termine massimo di sei mesi.
Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni
individuali maturate dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui
all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite nello statuto.
15. Gestione del patrimonio
Le convenzioni di gestione indicano le linee di
indirizzo dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate, nonché i
termini e le modalità con cui è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione
medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo
scopo di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione
monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione
delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto), secondo quanto previsto
dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
16. Conflitti di interesse
Ai sensi dellarticolo 6, comma 4
quinquies, lettera c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto
del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto
riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal Decreto del Ministro del Tesoro
n. 703/96 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
17. Regime delle spese
Le spese di costituzione, avvio e di
amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a
carico dellimpresa che le Parti convengono nella misura di Lit.
per ciascun lavoratore dipendente alla data di sottoscrizione dello Statuto.
A seguito delladesione il lavoratore associato
è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit.
...
Alle spese per lamministrazione ed il
funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato
dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione
stabilita, con esclusione della quota del TFR.
Annualmente, con delibera del Consiglio di
Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale
quota, che non può superare in ogni caso lo
% della retribuzione annua
assunta a base per la determinazione del TFR.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone
allapprovazione dellAssemblea gli importi da destinare al finanziamento
dellattività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori
e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del
Fondo.
I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti
gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio
gestito.
18. Periodo transitorio
Le Parti firmatarie del presente accordo
s'impegnano a predisporre entro il
.. lo statuto ed il
regolamento elettorale del Fondo.
All'atto della costituzione del Fondo le Parti
designano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei
Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima Assemblea
insediata nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 5 del presente accordo non
abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio
dei Revisori Contabili.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è
composto da 18 membri, di cui 9 in rappresentanza delle imprese e 9 in rappresentanza dei
lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono
designati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. I componenti in
rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale.
Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è
composto da 2 membri, di cui 1 in rappresentanza delle imprese e 1 in rappresentanza dei
lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta
tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte
del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle adesioni, nonché
l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle
spese di avvio del Fondo di cui allarticolo precedente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio
predisporre la scheda informativa e la domanda di adesione da sottoporre
allapprovazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di
quanto previsto dallarticolo 5 del presente accordo, indire le elezioni per
l'insediamento della prima Assemblea.
19. Ulteriori destinatari
Le Parti si riservano la possibilità di
ampliare l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo 2,
comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle stesse
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo tramite appositi accordi con le
corrispondenti Organizzazioni Datoriali. Di conseguenza il presente accordo potrà essere
adeguatamente integrato.
20. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo le
Parti firmatarie sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al
Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.
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AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga
base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come
segue:
LIVELLI |
AUMENTI
|
NUOVI MINIMI
|
PARAMETRI |
|
Complessivi
|
01/01/2000 |
01/01/2001 |
01/01/2000 |
01/01/2001 |
|
7 |
110.769 |
76.923 |
33.846 |
1.703.321 |
1.737.167 |
200
|
6 |
99.693 |
69.231 |
30.462 |
1.532.989 |
1.563.451 |
180
|
5 |
83.077 |
57.692 |
25.385 |
1.277.490 |
1.302.875 |
150
|
4 |
77.538 |
53.846 |
23.692 |
1.192.325 |
1.216.017 |
140
|
3 |
72.000 |
50.000 |
22.000 |
1.107.159 |
1.129.159 |
130
|
2 |
64.800 |
45.000 |
19.800 |
996.443 |
1.016.243 |
117
|
1 |
55.385 |
38.462 |
16.923 |
851.661 |
868.584 |
100
|
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DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate,
il presente contratto si applica dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003 ai rapporti di
lavoro in corso alla data del 29 gennaio 2000 o instaurati successivamente; per la parte
economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2001.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con
lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato
per tre anni e così di seguito.
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