ACCORDO PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE E PER LA ELEZIONE DEI RAPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE SOCIETÀ FS, TRENITALIA, ITALFERR E METROPOLIS DEL GRUPPO FS RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) PREMESSA In relazione al processo di societarizzazione in corso ed ai diversi assetti organizzativi realizzati, ed alla necessità comunemente riconosciuta di garantire reciproca certezza nei rapporti industriali, le Società del Gruppo FS, FS, Trenitalia, Italferr e Metropolis e le Organizzazioni Sindacali convengono sulla rielezione delle RSU, confermando che le R.S.U. stesse sono la struttura sindacale unitaria di base nei luoghi di lavoro, aperte alla partecipazione di tutti i lavoratori, costituite sulla base di quanto convenuto con il presente accordo e soggetti dei rapporti sindacali nellunità produttiva. Forma parte integrante del presente accordo il "Regolamento elettorale per il rinnovo dei Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle Società FS, Trenitalia, Italferr e Metropolis"(di seguito, per brevità, definito "Regolamento elettorale"), di cui allall. 1.
Ai sensi dellart. 35 della legge 300/70, la definizione di unità produttiva ai fini della costituzione delle R.S.U. è quella risultante dallallegato A al presente accordo, di cui costituisce parte integrante, e presso ciascuna unità produttiva sarà costituita una sola R.S.U. normalmente articolata per collegi individuati secondo le specifiche realtà produttive. 2. Le elezioni Nelle Unita Produttive, come individuate al precedente punto 1, si da luogo alla costituzione delle R.S.U., su base elettiva, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazione, tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, compresi coloro a contratto di formazione lavoro e a tempo determinato. 3. Le candidature Competenti a definire, sulla base di proprie norme interne, le rispettive liste di candidati sono le strutture regionali/ex compartimentali di ogni Organizzazione Sindacale, nella sua sovranità. Non possono essere candidati:
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. 4. Presentazione liste Sono competenti a presentare le liste le strutture regionali/ex compartimentali delle Organizzazioni Sindacali che, contemporaneamente:
Ciascuna Organizzazione può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. 5. Organismi elettorali Con la composizione ed i compiti previsti dal Regolamento elettorale, sono organismi elettorali:
6. Convocazione delle elezioni Le elezioni vengono indette in ununica data e vanno concluse in un periodo temporalmente definito dalle Segreterie Nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti la presente intesa. E compito della Commissione di Garanzia territoriale comunicare la dislocazione fisica e lorario di apertura dei seggi. Allo scopo di garantire lesercizio del diritto al voto ai ferrovieri interessati ai turni, i seggi vanno tenuti aperti, di norma, per quattro giorni consecutivi: nei primi tre giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e nel quarto giorno dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 7. Modalità votazioni Nel rispetto dei termini definiti in applicazione del precedente punto 6, il luogo ed il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione di Garanzia territoriale e portati a conoscenza dei lavoratori almeno otto giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Il presidente del seggio eletto allinterno della Commissione elettorale, procede alla identificazione (tessera FS o altro documento valido) del votante ed alla verifica della sua appartenenza al seggio registrandone il nominativo sullelenco dei lavoratori, fornito dalle Società del Gruppo FS, appartenenti allo/agli impianti ricadenti nella giurisdizione della RSU da costituire. Il presidente del seggio farà apporre allelettore la firma accanto al suo nominativo per comprovare lesercizio del voto. Le votazioni si svolgono con il voto segreto secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale. Il voto non può essere espresso per lettera ne per interposta persona.
Le elezioni sono valide se i votanti risultano essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto conteggiati sul totale complessivo nellambito di elezione della RSU. 9. Attribuzione dei voti e ripartizione dei seggi Lelezione ha luogo per liste. Ogni elettore può esprimere il voto per una sola lista ed esprimere una sola preferenza fra i candidati presenti nella lista. I seggi vengono ripartiti fra le liste secondo il sistema proporzionale puro. Lattribuzione dei voti e la ripartizione dei seggi ha luogo secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale.
E ammessa la revoca del mandato al rappresentante eletto. Tale revoca può essere promossa a seguito di motivata richiesta scritta dei due terzi dei lavoratori del collegio elettorale ed accettata a seguito di apposito dibattito e voto verbalizzati dai due terzi di tutta la R.S.U. 11. Sostituzione per dimissioni o vacanza Nel caso di rappresentante decaduto si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale, che abbia riportato il maggior numero di voti. Inoltre, le sostituzioni dei componenti le R.S.U. decaduti a vario titolo non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale e dal Regolamento di funzionamento delle R.S.U.. Analogamente decadono i componenti R.S.U. eletti in un singolo collegio elettorale nel caso in cui le sostituzioni di membri decaduti a vario titolo interessi contemporaneamente più della metà degli stessi; in tale caso si procederà, quindi, al rinnovo delle R.S.U. limitatamente al Collegio interessato, sempre secondo le modalità previste dai citati Regolamenti. Sono causa di decadenza: la revoca del mandato, il trasferimento ad impianto non rientrante nella giurisdizione territoriale rispetto alla quale ha avuto luogo lelezione, il cambio di profilo professionale che comporti una utilizzazione non rientrante nella giurisdizione nella quale ha avuto luogo lelezione, le dimissioni dallincarico, il realizzarsi dei requisiti di incompatibilità, il venir meno del rapporto di lavoro. 12. Comunicazione degli eletti alle Società del Gruppo FS A seguito dei risultati elettorali notificati dalla Commissione di Garanzia territoriale alle Organizzazioni Sindacali, ciascuna Organizzazione provvederà a comunicare alle strutture aziendali competenti delle Società del Gruppo FS lelenco degli eletti nella propria lista trasmettendo copia dei verbali dai quali risulti la ripartizione per sindacato delle singole R.S.U.. Tale procedura va seguita da tutte le Organizzazioni sindacali. In ogni caso, la R.S.U. si riterrà validamente costituita quando il numero dei rappresentanti comunicato alle Società dalle singole organizzazioni è pari almeno al 51% del numero complessivo dei delegati previsti. 13. Prerogative delle R.S.U. Le R.S.U. elette e accreditate alle Società del Gruppo FS usufruiscono dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele previsti dallaccordo interconfederale del 20.12.1993 che recepisce il titolo 3° della legge 300/70, secondo quanto previsto dal CCNL vigente. 14. Criteri per la determinazione delle R.S.U. e dei collegi elettorali Con limpegno a garantire una adeguata rappresentanza delle professionalità presenti nelle diverse realtà produttive, anche con riferimento alla differenza di genere, alle alte professionalità ed ai giovani, le parti convengono sulle giurisdizioni di RSU previste dallallegato A al presente accordo. Al fine di realizzare quanto sopra previsto le R.S.U. sono normalmente articolate in collegi elettorali come indicato nellallegato A al presente accordo. 15. Determinazione del numero dei componenti le R.S.U. Il numero dei delegati da eleggere viene calcolato sulla base della consistenza a ruolo paga del personale impiegato nellunità produttiva, come individuata al precedente punto 1, nel secondo mese precedente quello stabilito per le elezioni, secondo le modalità di seguito previste:
Ciò premesso, il numero dei componenti le R.S.U. e la sua articolazione per collegio elettorale è quello previsto nellall. A al presente accordo. 16. Competenze contrattuali Le R.S.U., congiuntamente alle articolazioni organizzative competenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, assumono titolarità e competenze sulle specifiche materie negoziali, con le procedure e nei limiti stabiliti dal sistema di relazioni industriali previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, e con le specifiche modalità previste dal Regolamento di funzionamento delle RSU. 17. Tempo di durata e di rinnovo delle R.S.U. I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo intervengono per promuovere unitariamente il rinnovo stesso entro i due mesi successivi. Trascorso un ulteriore periodo di 30 giorni, le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. possono essere comunque indette dalla rappresentanza sindacale unitaria uscente sulla base delle modalità e delle procedure stabilite dal presente accordo. 18. Disposizioni finali Le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui allart. 19 della legge 300/70 che siano firmatarie del presente accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. nellambito delle Società del Gruppo FS rientranti nel presente accordo. Contestualmente, anche per effetto del mutato assetto organizzativo aziendale, si procederà al rinnovo di tutte le R.S.U.. B. RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)
2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza, stabilito nellallegato A al presente accordo, è calcolato tenendo conto del numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi coloro in part-time, dei dipendenti con contratto di formazione e lavoro e con contratto a tempo determinato occupati complessivamente nellunità produttiva, sulla base di una valutazione complessiva della presente intesa e tenendo conto dei rapporti di eleggibilità previsti dal D.Lg. 626/94 e dallaccordo interconfederale del 22.6.1995 e garantendo comunque, nelle unità produttive nelle quali il numero di RLS così individuato risultasse inferiore al numero di collegi o sezioni elettorali definiti nellallegato A, ad eccezione dei collegi "Quadri", un RLS per ciascun collegio o sezione elettorale. Ai sensi del secondo alinea, p.to 2 dellaccordo nazionale del 12.4.1996 e dellart. 59.5 del CCNL 6.2.1998, allatto dellaccredito dei R.L.S. eletti secondo la procedura prevista dal presente accordo i R.L.S. attualmente in carica decadono. 3. Ai fini della elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nelle unità produttive come definite al precedente punto A, sono competenti a presentare liste di candidati, anche congiuntamente, esclusivamente le strutture regionali/ex compartimentali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo. 4. Per quanto non previsto nel presente punto 19, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza si confermano i medesimi organismi previsti al precedente punto 5 e le medesime norme previste nei precedenti punti e quanto stabilito nel Regolamento elettorale (ad eccezione del punto 6), allegato 1 al presente accordo, per il rinnovo delle RSU. 5. Il presente accordo annulla e sostituisce i punti 1 e 2 del precedente accordo in materia del 12.4.1996 ed il regolamento elettorale allegato al medesimo. Roma, 13 settembre 2000 Per il Gruppo FS Per le OO.SS.: FILT - FIT - UILT - SMA - UGL - FISAFS - COMU Seguono firme
Allegato 1 REGOLAMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE NELLE SOCIETÀ FS, TRENITALIA, ITALFERR E METROPOLIS DEL GRUPPO FS
Le R.S.U. durano in carica 3 anni. Lelezione dei membri delle R.S.U. avviene con il sistema proporzionale puro. Sono elettori tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, a contratto di formazione e lavoro e a tempo determinato delle Società FS, Trenitalia, Italferr e Metropolis del Gruppo FS alla data del presente regolamento. Sono eleggibili i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle stesse Società candidati secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Entro il 15.9.2000 Le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti laccordo con le Società del Gruppo FS per lelezione delle R.S.U. del 13.9.2000 nominano la Commissione di Garanzia Nazionale composta da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. stesse, comunicando alle rispettive strutture regionali/ex compartimentali e per conoscenza alla Direzione Generale Risorse Umane di FS SpA i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento. Entro il 21.9.2000 le Segreterie Regionali/ex compartimentali delle stesse OO.SS. nominano le Commissioni di Garanzia territoriale con la stessa composizione, secondo le giurisdizioni elettorali dellall. A, comunicando alla Commissione di Garanzia Nazionale i nominativi dei componenti ed il domicilio di insediamento. Entro il 24.10.2000 la Commissione di Garanzia territoriale, sulla base delle articolazioni di RSU previste dal citato accordo del 13.9.2000, istituisce i seggi elettorali nellambito della propria giurisdizione territoriale e per ognuno o gruppi di essi nomina entro il 31.10.2000 una Commissione Elettorale composta da un rappresentante per ognuna delle citate OO.SS. Qualora concorrano alle elezioni liste facenti capo ad Organizzazioni Sindacali diverse da quelle stipulanti il citato accordo del 13.9.2000, ammesse a partecipare ai sensi del p. 4 dello stesso accordo, entro il 25.10.2000 si procederà:
La scadenza del 25.10.2000 è assolutamente inderogabile. Qualora non rispettata sarà considerata come rinuncia alla facoltà di avvalersi delle integrazioni da parte delle strutture regionali/ex compartimentali e/o nazionali delle OO.SS. interessate. Qualora, invece, la Segreteria Nazionale di una O.S. diversa da quelle stipulanti laccordo del 13.9.2000 aderisca successivamente allo stesso in sede aziendale, ovvero attraverso accordo sottoscritto con tutte le OO.SS. originariamente stipulanti, la Commissione di Garanzia Nazionale verrà integrata con il nominativo indicato dalla O.S., disporrà che le Commissioni di Garanzia Territoriali siano analogamente integrate e queste ultime provvederanno allintegrazione delle Commissioni Elettorali relative alle RSU, ovvero ai collegi, ove la nuova O.S. presenti le liste elettorali ammesse al voto.
La Commissione di Garanzia Nazionale:
Lattività della Commissione di Garanzia Nazionale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni di cui al punto d) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate. La Commissione di Garanzia Nazionale rimane in carica fino al 14.2.2001.
La Commissione di Garanzia Territoriale:
Lattività della Commissione di Garanzia Territoriale viene verbalizzata se richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni di cui al punto d) e le comunicazioni di cui al punto e) devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e verbalizzate. Le Commissioni di Garanzia Territoriali rimangono in carica fino al 14.2.2001 e sono tenute a conservare tutta la documentazione elettorale.
In ogni seggio, la Commissione Elettorale:
La Commissione Elettorale inoltre:
Le deliberazioni di cui al punto 4 devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, verbalizzate sui moduli predisposti dalla Commissione di Garanzia Territoriale e ad essa inviate in busta sigillata entro 24 ore dalla chiusura dei seggi. Al termine dello scrutinio, la Commissione elettorale cura laffissione presso unidonea bacheca sindacale di copia del verbale di scrutinio inviato alla Commissione di Garanzia Territoriale.
Ciascuna O.S. può presentare sotto la propria sigla una sola lista elettorale nella quale la stessa totalmente si riconosce. Ogni lista potrà presentare un numero di candidati pari, al massimo, al doppio dei delegati da eleggere. I candidati devono essere dipendenti da impianti ricadenti nella giurisdizione della RSU/collegio. Possono presentare liste le strutture sindacali regionali/ex compartimentali delle OO.SS. formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che, contemporaneamente:
Per la presentazione delle liste deve essere eseguita la seguente procedura:
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme elettorali generali. Roma, 13 settembre 2000
Allegato 2 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE R.S.U. Nel quadro di riassetto complessivo delle relazioni industriali derivante dal nuovo contratto, le RSU rappresentano uno dei soggetti contrattuali nellambito del contratto aziendale. In quanto soggetto contrattuale esse esercitano, congiuntamente ai sindacati territoriali di categoria firmatari del CCNL, i poteri di contrattazione collettiva ai livelli e nelle sedi definite dallallegato allaccordo sulla loro rielezione, con le prerogative assegnate, a questo livello negoziale, dal Contratto Nazionale in vigore. La R.S.U. è un organismo sindacale legittimo e riconosciuto, dotato di poteri contrattuali nelle materie di competenza e chiamato ad assumere decisioni. Il suo funzionamento interno viene disciplinato dal seguente regolamento.
La titolarità della contrattazione, ai livelli e nelle sedi previste, è riconosciuta congiuntamente alla RSU e alle Organizzazioni Sindacali che abbiano sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale. Gli accordi producono effetti se sono sottoscritti congiuntamente dalle RSU e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL o, per materie specifiche di competenza, dai rappresentanti dei collegi congiuntamente alle OO.SS. firmatarie di CCNL. Eventuali dissensi sullipotesi di accordo saranno risolti attraverso una consultazione, da esperire entro dieci giorni, tra i lavoratori a cui laccordo va applicato. La consultazione potrà essere promossa sia dalla RSU che da una o più Organizzazioni Sindacali. La consultazione potrà essere effettuata tramite referendum con i contenuti e le modalità previste nel successivo punto 4. 4. REFERENDUM Il ricorso al referendum come strumento di risoluzione del dissenso rappresenta un fatto straordinario e non può essere, pertanto, il sostituto di altre modalità di verifica della delega e del consenso. Esso dovrà contenere quesiti semplici e organizzato congiuntamente da tutti i soggetti coinvolti nella contrattazione. 5. PROCLAMAZIONE DI ASTENSIONE DAL LAVORO La RSU può proclamare una azione di sciopero, nel rispetto delle norme di attuazione della 146/90 e successive modificazioni, purché essa sia dichiarata congiuntamente a una o più Organizzazioni Sindacali e la decisione sia assunta dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la RSU. 6. DURATA E SOSTITUZIONE NELLINCARICO I componenti della RSU restano in carica tre anni. Al termine di questo periodo la RSU decade automaticamente e non può esercitare alcun ruolo di rappresentanza. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto sia allOrganizzazione Sindacale di appartenenza che alla stessa RSU e di essa va data comunicazione alle Società del Gruppo FS contestualmente al nominativo del subentrante a cura dellOrganizzazione Sindacale. Delle dimissioni presentate e del nominativo del subentrante va data informazione ai lavoratori mediante avvisi esposti negli impianti. 7. ACCETTAZIONE Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto per accettazione da ciascun candidato nelle liste RSU. Roma, 13 settembre 2000 Allegato A (determinazione del numero dei componenti le R.S.U. e della sua articolazione per collegio elettorale) |