Nuove regole contro il dumping Per ora si tratta solo di una preintesa. Ma entro tre mesi dovrà diventare un vero e proprio contratto. Parliamo dellaccordo preliminare al rinnovo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 marzo al ministero del Lavoro, con la presenza anche del ministro dei Trasporti Bersani, dopo una no-stop di 24 ore e alla fine di una vertenza interminabile.Ci sono voluti quasi sei mesi (la piattaforma sindacale era stata presentata a settembre scorso) e due scioperi generali a febbraio: il terzo, programmato per il 3 marzo, è stato revocato dopo la firma della preintesa, giudicata positivamente un po da tutti (ma non dagli autonomi del Comu e della Cnl). "Le associazioni delle imprese del trasporto pubblico locale ha ricordato Sergio Cofferati hanno ripetutamente tentato di drammatizzare il negoziato, per sottrarsi al rispetto di un diritto fondamentale per i lavoratori, come lo è il contratto. A tal fine, non era estranea lintenzione di ottenere dal governo vantaggi aggiuntivi a quelli già previsti dallultima Finanziaria, utilizzando a questo fine utenti e lavoratori". Fra i punti salienti dellintesa, cè da sottolineare il protocollo per le relazioni sindacali, coerente con la necessità di governare i processi di riorganizzazione e di riassetto del sistema derivanti dalla riforma del settore. È stata poi definita una nuova scala parametrale, basata su quattro aree operative (esercizio, amministrazione e servizi, manutenzione impianti e officine, servizi ausiliari per la mobilità) e altrettante professionali (mansioni gestionali e professionali, di coordinamento e specialisti, operatori, ausiliari e generici). I princìpi delineati per la riforma del salario prevedono lindicazione di parametri e criteri generali e nazionali, entro cui opererà la contrattazione fra le parti a livello aziendale. Lobiettivo sarà quello di arrivare a una razionalizzazione del salario e a una sua semplificazione (attualmente include 75 voci). Per quanto riguarda i neoassunti, è stato scongiurato il doppio regime contrattuale, sul quale insistevano le associazioni datoriali (Federtrasporti, Fenit e Anac): anche per loro rimarrà inalterata la parte di salario legata direttamente alla presenza e alla prestazione. "Hanno vinto le regole ha sottolineato il segretario Filt Guido Abbadessa e non il dumping. I falchi sono stati battuti. Lintesa non prevede un doppio regime contrattuale, ma una proposta di riforma degli aspetti salariali, legata a parametri economici comparabili con il mercato e a un più stretto legame del salario alle effettive prestazioni e alla qualità e allefficacia dei servizi erogati". Per quanto riguarda lorario, lintesa accentua la necessità di realizzare gli obiettivi di saturazione e riorganizzazione dellorario effettivo (nazionale o aziendale ove esistente) con lintroduzione di alcuni princìpi per definire meglio minimi e massimi di prestazione. La durata settimanale resta di 39 ore (il sindacato ne chiedeva 38), ma sarà calcolata nellarco di 17 settimane, e vi saranno riduzioni per i turnisti, oggetto di contrattazione a partire dal 2002, il cui costo sarà definito dal rinnovo del secondo biennio. Ci sarà inoltre maggior spazio per le flessibilità, col ricorso a contratti di apprendistato, al lavoro temporaneo, a quello a tempo determinato e al part time. Per quanto riguarda gli aumenti retributivi, la questione è rimandata a un lodo affidato a Salvi e Bersani, che entro tre mesi dovranno pronunciarsi sulla richiesta sindacale di 170 mila lire medie di aumento, in linea col protocollo del 23 luglio". Ad aprile intanto, i 122 mila addetti riceveranno la prima tranche di ununa tantum di due milioni, a copertura del secondo biennio 98-99, non corrisposto. Perni del nuovo inquadramento sono: un parametro 100 dimensionato per assicurare che lo sviluppo parametrale nelle aree della manutenzione e dei servizi ausiliari siano paragonabili a quelli dei contratti di settori corrispondenti; uno sviluppo della figura delloperatore di esercizio su quattro parametri, assumendo come riferimento i livelli salariali esistenti ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che sulla base dellattuale parametrazione si collocano a 127 e a 166; la modalità daccesso è di 9 anni di guida effettiva compresi contratti atipici dal primo al secondo, di 7 dal secondo al terzo, di 5 dal terzo al quarto; uno sviluppo della figura del macchinista su quattro parametri assumendo come riferimento il livello salariale esistente ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che sulla scala dellattuale parametrazione si collocano a 139 e 173; la modalità daccesso è identica a quella delloperatore desercizio; un posizionamento di due figure professionali dellarea dei coordinatori e specialisti del personale di stazione, la prima assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 175 e la seconda, diversificata secondo la complessità del sistema, assumendo i parametri 184 e 191; un posizionamento di tre figure professionali delloperatore dufficio su 4 parametri, assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159; un posizionamento di tre figure professionali delloperatore di manutenzione su tre parametri assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159. Si introduce la figura delloperatore certificatore come figura autonoma e distinta dalle altre figure di operatore assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 164; sullinsieme delle altre problematiche della classificazione ed in particolare sulle declaratorie, sui profili professionali e il loro apprezzamento, sulle tabelle di derivazione e sulle norme generali, le parti proseguiranno il lavoro svolto per definire in modo complessivo e coerente la nuova classificazione; 3) di procedere ad una riforma della retribuzione, definendo che: a livello nazionale, in presenza del nuovo inquadramento, lo scostamento tra vecchi e nuovi parametri salariali viene confermato, ad personam, pensionabile e non assorbibile, agli attuali addetti e non viene corrisposto ai nuovi assunti; a livello aziendale, le parti procederanno alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne una semplificazione e razionalizzazione; in questambito, verrà definita, a livello aziendale, la quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui allart. 6 del vigente CCNL; 4) di integrare le norme sullorario con le seguenti: la durata settimanale dellorario di lavoro è realizzata come media nellarco di 17 settimane; a livello aziendale, nellambito del negoziato previsto dallarticolo 6 del stesso CCNL, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti, il suo adeguamento e le compensazioni; nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dellarticolo 8 del CCNL 25.7.1997, relativamente alladeguamento della prestazione effettiva allorario contrattato nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che, entro sei mesi, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese; nellambito delle procedure previste nellallegato 1, si conviene che, qualora non si pervenisse ad intese relativamente al punto precedente, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del Lavoro; le parti concordano che la riduzione dellorario di lavoro definito dal CCNL, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronto in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione allevoluzione delloccupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato. Il costo delleventuale riduzione dellorario di lavoro sarà compreso nei costi definiti dal rinnovo del secondo biennio. Fermo restando che nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore; a tale fine, dovrà essere definita una clausola di garanzia a livello nazionale. Sarà oggetto di approfondimento la fattispecie di regimi dorario differenziati, per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, al fine delladeguamento allorario nazionale; 5) di stabilire che il ricorso ai contratti di apprendistato, di lavoro temporaneo, a tempo determinato e part-time sarà realizzato secondo le norme e le procedure di legge, e di assicurarne contrattualmente le condizioni del loro utilizzo; 6) di definire le questioni relative alla copertura previdenziale del periodo di carenza di malattia e alla integrazione al cento per cento della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria per maternità; 7) di determinare una una tantum pari a £. 2.000.000, relativamente al parametro 159, da erogare in due tranches ai dipendenti in forza alla data del presente accordo: la prima con la retribuzione di aprile 2000 pari a £. 1.000.000 e la seconda nei tempi e con le modalità che verranno definite in occasione della conclusione contrattuale. Tale importo è comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23/7/93 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione (considerando mese intero la frazione superiore ai quindici giorni) nel periodo gennaio 1998/giugno 2000. Detto importo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dellincidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del TFR; 8) di affidare ad un lodo dei Ministri del Lavoro e dei Trasporti la risoluzione di tutte le questioni ivi compresi gli aumenti contrattuali nel rispetto dellaccordo del 23 luglio 1993 che risultassero non definite dal prosieguo del negoziato che si svolgerà in sede sindacale, con lassistenza del Ministero del Lavoro. Il lodo sarà esercitato entro 3 mesi dalla firma della presente intesa. Roma, 2 marzo 2000 Allegato al verbale di accordo |