Nuove regole contro il dumping
                 Per ora si tratta solo di una preintesa. Ma entro tre mesi
dovrà
                 diventare un vero e proprio contratto. Parliamo dell’accordo
                 preliminare al rinnovo degli autoferrotranvieri, siglato
il 2 marzo al
                 ministero del Lavoro, con la presenza anche del ministro
dei Trasporti
                 Bersani, dopo una no-stop di 24 ore e alla fine di una
vertenza
                 interminabile.Ci sono voluti quasi sei mesi (la
piattaforma sindacale
                 era stata presentata a settembre scorso) e due scioperi
generali a
                 febbraio: il terzo, programmato per il 3 marzo, è stato
revocato dopo
                 la firma della preintesa, giudicata positivamente un po’
da tutti (ma
                 non dagli autonomi del Comu e della Cnl).

                 "Le associazioni delle imprese del trasporto pubblico
locale – ha
                 ricordato Sergio Cofferati – hanno ripetutamente tentato di
                 drammatizzare il negoziato, per sottrarsi al rispetto di
un diritto
                 fondamentale per i lavoratori, come lo è il contratto. A
tal fine, non
                 era estranea l’intenzione di ottenere dal governo vantaggi
aggiuntivi a
                 quelli già previsti dall’ultima Finanziaria, utilizzando a
questo fine
                 utenti e lavoratori".

                 Fra i punti salienti dell’intesa, c’è da sottolineare il
protocollo per le
                 relazioni sindacali, coerente con la necessità di
governare i processi
                 di riorganizzazione e di riassetto del sistema derivanti
dalla riforma
                 del settore.

                 È stata poi definita una nuova scala parametrale, basata
su quattro
                 aree operative (esercizio, amministrazione e servizi,
manutenzione
                 impianti e officine, servizi ausiliari per la mobilità) e
altrettante
                 professionali (mansioni gestionali e professionali, di
coordinamento e
                 specialisti, operatori, ausiliari e generici).

                 I princìpi delineati per la riforma del salario prevedono
l’indicazione di
                 parametri e criteri generali e nazionali, entro cui
opererà la
                 contrattazione fra le parti a livello aziendale.
L’obiettivo sarà quello di
                 arrivare a una razionalizzazione del salario e a una sua
                 semplificazione (attualmente include 75 voci).

                 Per quanto riguarda i neoassunti, è stato scongiurato il
doppio
                 regime contrattuale, sul quale insistevano le associazioni
datoriali
                 (Federtrasporti, Fenit e Anac): anche per loro rimarrà
inalterata la
                 parte di salario legata direttamente alla presenza e alla
prestazione.
                 "Hanno vinto le regole – ha sottolineato il segretario
Filt Guido
                 Abbadessa – e non il dumping. I falchi sono stati battuti.
L’intesa non
                 prevede un doppio regime contrattuale, ma una proposta di
riforma
                 degli aspetti salariali, legata a parametri economici
comparabili con il
                 mercato e a un più stretto legame del salario alle
effettive prestazioni
                 e alla qualità e all’efficacia dei servizi erogati".

                 Per quanto riguarda l’orario, l’intesa accentua la
necessità di
                 realizzare gli obiettivi di saturazione e riorganizzazione
dell’orario
                 effettivo (nazionale o aziendale ove esistente) con
l’introduzione di
                 alcuni princìpi per definire meglio minimi e massimi di
prestazione.
                 La durata settimanale resta di 39 ore (il sindacato ne
chiedeva 38),
                 ma sarà calcolata nell’arco di 17 settimane, e vi saranno
riduzioni per
                 i turnisti, oggetto di contrattazione a partire dal 2002,
il cui costo
                 sarà definito dal rinnovo del secondo biennio. Ci sarà
inoltre maggior
                 spazio per le flessibilità, col ricorso a contratti di
apprendistato, al
                 lavoro temporaneo, a quello a tempo determinato e al part
time. Per
                 quanto riguarda gli aumenti retributivi, la questione è
rimandata a un
                 lodo affidato a Salvi e Bersani, che entro tre mesi dovranno
                 pronunciarsi sulla richiesta sindacale di 170 mila lire
medie di
                 aumento, in linea col protocollo del 23 luglio". Ad aprile
intanto, i 122
                 mila addetti riceveranno la prima tranche di un’una tantum
di due
                 milioni, a copertura del secondo biennio ’98-99, non
corrisposto.






Perni del nuovo inquadramento sono:

                    un parametro 100 dimensionato per assicurare che lo
sviluppo
                    parametrale nelle aree della manutenzione e dei servizi
ausiliari
                    siano paragonabili a quelli dei contratti di settori
corrispondenti;

                    uno sviluppo della figura dell’operatore di esercizio
su quattro
                    parametri, assumendo come riferimento i livelli
salariali esistenti
                    ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che
sulla
                    base dell’attuale parametrazione si collocano a 127 e a
166; la
                    modalità d’accesso è di 9 anni di guida effettiva
compresi contratti
                    atipici dal primo al secondo, di 7 dal secondo al
terzo, di 5 dal
                    terzo al quarto;

                    uno sviluppo della figura del macchinista su quattro
parametri
                    assumendo come riferimento il livello salariale
esistente ed
                    introducendo un parametro iniziale e uno apicale che
sulla scala
                    dell’attuale parametrazione si collocano a 139 e 173;
la modalità
                    d’accesso è identica a quella dell’operatore d’esercizio;

                    un posizionamento di due figure professionali dell’area
dei
                    coordinatori e specialisti del personale di stazione,
la prima
                    assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale
                    attuale, 175 e la seconda, diversificata secondo la
complessità del
                    sistema, assumendo i parametri 184 e 191;

                    un posizionamento di tre figure professionali
dell’operatore
                    d’ufficio su 4 parametri, assumendo come parametro
iniziale,
                    riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come
parametro
                    apicale 159;

                    un posizionamento di tre figure professionali
dell’operatore di
                    manutenzione su tre parametri assumendo come parametro
                    iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118
e come
                    parametro apicale 159. Si introduce la figura
dell’operatore
                    certificatore come figura autonoma e distinta dalle
altre figure di
                    operatore assumendo come parametro, riferito alla scala
                    parametrale attuale, 164;

                    sull’insieme delle altre problematiche della
classificazione ed in
                    particolare sulle declaratorie, sui profili
professionali e il loro
                    apprezzamento, sulle tabelle di derivazione e sulle norme
                    generali, le parti proseguiranno il lavoro svolto per
definire in modo
                    complessivo e coerente la nuova classificazione;

3) di procedere ad una riforma della retribuzione, definendo che:

          a livello nazionale, in presenza del nuovo inquadramento, lo
scostamento tra
          vecchi e nuovi parametri salariali viene confermato, ad personam,
          pensionabile e non assorbibile, agli attuali addetti e non viene
corrisposto ai
          nuovi assunti;

          a livello aziendale, le parti procederanno alla riclassificazione
degli istituti
          salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne una
semplificazione e
          razionalizzazione; in quest’ambito, verrà definita, a livello
aziendale, la quota
          delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti,
escludendo
          prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni
effettivamente svolte e
          al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente CCNL;

4) di integrare le norme sull’orario con le seguenti:

     la durata settimanale dell’orario di lavoro è realizzata come media
nell’arco di 17
     settimane;

     a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’articolo
6 del stesso CCNL,
     ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale,
potranno essere
     definiti, il suo adeguamento e le compensazioni;

     nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi
dell’articolo 8 del CCNL
     25.7.1997, relativamente all’adeguamento della prestazione effettiva
all’orario
     contrattato nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che,
entro sei mesi,
     vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed
     organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese;

     nell’ambito delle procedure previste nell’allegato 1, si conviene che,
qualora non si
     pervenisse ad intese relativamente al punto precedente, le parti
possono chiedere il
     lodo del Ministero del Lavoro;

     le parti concordano che la riduzione dell’orario di lavoro definito
dal CCNL, con
     particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di
confronto in occasione del
     rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione
all’evoluzione
     dell’occupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al
processo di
     liberalizzazione del mercato.

     Il costo dell’eventuale riduzione dell’orario di lavoro sarà compreso
nei costi definiti
     dal rinnovo del secondo biennio.

     Fermo restando che nella redazione dei turni di lavoro aziendali,
elaborati in
     conformità con la normativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve
avvenire in
     maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e
picchi della
     prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore; a tale fine,
dovrà essere definita
     una clausola di garanzia a livello nazionale.

     Sarà oggetto di approfondimento la fattispecie di regimi d’orario
differenziati, per
     effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione
e/o di altri
     benefici orari, al fine dell’adeguamento all’orario nazionale;

5) di stabilire che il ricorso ai contratti di apprendistato, di lavoro
temporaneo, a tempo
determinato e part-time sarà realizzato secondo le norme e le procedure di
legge, e di
assicurarne contrattualmente le condizioni del loro utilizzo;



6) di definire le questioni relative alla copertura previdenziale del
periodo di carenza di
malattia e alla integrazione al cento per cento della retribuzione per il
periodo di assenza
obbligatoria per maternità;

7) di determinare una una tantum pari a £. 2.000.000, relativamente al
parametro 159, da
erogare in due tranches ai dipendenti in forza alla data del presente
accordo: la prima con
la retribuzione di aprile 2000 pari a £. 1.000.000 e la seconda nei tempi e
con le modalità
che verranno definite in occasione della conclusione contrattuale. Tale
importo è
comprensivo di quanto previsto dal protocollo 23/7/93 e va rapportato ai
mesi di effettiva
prestazione (considerando mese intero la frazione superiore ai quindici
giorni) nel periodo
gennaio 1998/giugno 2000. Detto importo, che verrà riproporzionato nel caso
di prestazioni
di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli
istituti contrattuali e di
legge e non è utile ai fini del TFR;

8) di affidare ad un lodo dei Ministri del Lavoro e dei Trasporti la
risoluzione di tutte le
questioni – ivi compresi gli aumenti contrattuali nel rispetto dell’accordo
del 23 luglio 1993 –
che risultassero non definite dal prosieguo del negoziato che si svolgerà
in sede sindacale,
con l’assistenza del Ministero del Lavoro.

Il lodo sarà esercitato entro 3 mesi dalla firma della presente intesa.





Roma, 2 marzo 2000



Allegato al verbale di accordo