Ufficio giuridico CGIL Nazionale - Roma 28 febbraio 2000 Trattenute sindacali nel sistema attualmente vigente Sul tema dell'ammissione del quesito referendario attinente al pagamento delle quote sindacali, si sono ingenerati equivoci e confusioni anche presso le nostre strutture ed i lavoratori, che è bene confutare e chiarire. Per ottenere questo risultato, è necessario avere presente come era strutturato il sistema della "spedizione", "esazione" e "recezione" delle quote sindacali nel lavoro dipendente, prima del referendum del 1995, relativo all'abrogazione dell'art. 26, commi 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, e come, invece, è strutturato attualmente. L'art. 26 legge 300 del 1970 obbligava il datore di lavoro a "versare", su richiesta del lavoratore, il contributo sindacale all'associazione sindacale dal lavoratore stesso indicata. Si trattava di una eccezione alla norma del codice civile sulla delegazione di pagamento, che, invece, richiedeva l'assenso del datore delegato (cfr. 1269. co. 2, c.c.). La legge n. 311 del 1973 permetteva, e permette, che gli Enti previdenziali assumano il servizio di "esazione" da parte dei datori (i quali già versano agli Enti i contributi previdenziali) anche dei contributi associativi; contributi che poi "versavano" alle associazioni sindacali. Dopo l'abrogazione della parte dell'art. 26 che rendeva obbligatoria la "spedizione" da parte del datore delle quote sindacali, il sistema "spedizione", "esazione", "versamento", è cambiato. Attualmente, infatti, gli accordi collettivi prevedono la "spedizione" da parte del datore della quota sindacale direttamente all'associazione sindacale, saltando il passaggio della "esazione" dell'Ente previdenziale che fungeva da "collettore". Inoltre, si può aggiungere che, quando anche dovessero nascere problemi con la contrattazione collettiva, si potrebbe sempre ricorrere all'istituto civilistico dello specifico ordine di cessione parziale di credito da parte del singolo lavoratore cedente, rispetto al datore creditore/ceduto, a favore dell'associazione sindacale cessionaria (art. 1260 c.c.). Questo ultimo sistema, tra l'altro, avrebbe il pregio di rendere privilegiato il credito della trattenuta sindacale in caso di fallimento. Pertanto, l'eventuale abrogazione della legge 311/1973, proposta dal quesito referendario, è assolutamente ininfluente sul sistema attuale di spedizione e versamento delle quote sindacali. La Corte costituzionale, infine, nell'ammettere il referendum sulla legge 311/1973 - la cui eventuale abrogazione si ripete, è ininfluente sul sistema attuale delle trattenute sindacali relative al lavoro dipendente - fa salva esplicitamente il sistema delle trattenute sindacali attualmente contenuto in altre leggi, poiché "le relative discipline hanno matrici proprie o comunque diverse rispetto alla normativa oggetto del quesito in esame" (sentenza Corte cost. n. 47/2000); in particolare:
Risulta, pertanto, assolutamente evidente che, l'eventuale esito abrogativo del referendum relativo alla legge 311/1973 sul sistema di esazione delle trattenute sindacali, non ha alcuna ripercussione sul lavoro dipendente.
Diverso è, invece, il caso dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori, che non sono creditori di alcunché verso l'Ente previdenziale e dunque non possono cedere nulla. Sono invece debitori di contributi previdenziali obbligatori ai quali volontariamente aggiungono le quote associative, che finora l'Ente previdenziale provvede a riversare alle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi o datoriali. Per questa ragione le associazioni in questione, e solo esse, risulterebbero fortemente danneggiate dalleventuale abrogazione della legge 311/1973.
|