Contributo al dibattito sul rinnovo contrattuale ENEL 2000

Contributo al dibattito di Duce Marcello, membro segreteria FNLE Savona, sulla discussione contrattuale di alcuni compagni della FNLE, - CGIL

Tentiamo, con i livelli di conoscenza che abbiamo, una analisi economica del contratto ENEL, attraverso l’ accordo del luglio 93 e un paragone con altre categorie.

La scadenza contrattuale del contratto ENEL nel 31 dicembre 1994 ( pertanto quando era già in vigore l’ accordo di luglio ) portò a rinnovare il contratto nell’ aprile del 1996. Vediamo cosa dice, a proposito di rinnovi contrattuali, l’ accordo del "luglio".

"1. Gli assetti contrattuali prevedono: un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria

-un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo l'attuale prassi nell'ambito di specifici settori.

2. Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. "

La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune. Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto dell'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni, In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio,

"Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale

Indennità di vacanza contrattuale

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori"

Perché, come categoria, non si chiese dopo 3 mesi dalla scadenza contrattuale la scala mobile carsica? Perché si lasciarono passare 16 mesi prima della firma del contratto?

Comunque andò così. Un’ altra curiosità sta nel fatto che, nell’ aprile del ’96 rinnovammo il contratto nella parte economica per 3 anni, quando gli accordi del luglio dicono chiaramente che il rinnovo economico sui minimi retributivi è biennale…perché?

Rinnovammo comunque con l’ "una tantum" dal gennaio ’95 al marzo 96 (ricordiamo che è molto diverso, in termini economici, una "una tantum" e un aumento sui minimi tabellari) e ottenemmo questi aumenti salariali sui minimi:

 

 

inquadramento

aumento sui minimi tabellari ENEL

QM!

369000

QM2

347000

AS S

322000

AS

298000

A1 S

280000

A1

264000

BS S

247000

BS

234000

B1S

219000

B!

205000

B2 S

187000

B2

169000

CS

140000

C1

119000

C2

104000

arrivando così a coprire sino al 1998. E’ palese che, dal dicembre 1994 a oggi, abbiamo ottenuto un solo aumento contrattuale sui minimi tabellari mentre, per gli accordi del luglio 1993, avremmo dovuto avere ogni due anni aumenti sui minimi sulla inflazione programmata e, il contratto seguente, la differenza tra inflazione reale e programmata più la inflazione programmata per il biennio in corso.

Per terminare questa analisi, vediamo, per il periodo analizzato ( gennaio 95, dicembre 2000 ), gli aumenti sui minimi tabellari del contratto dei chimici e confrontiamoli con i nostri aumenti sui minimi

inquadramento

aumento sui minimi tabellari ENEL

inquadramento

aumento sui minimi tabellari chimici

QM!

369000

A1

537000

QM2

347000

A2

478000

AS S

322000

A3

467000

AS

298000

B1

444000

A1 S

280000

B2

420000

A1

264000

C1

395000

BS S

247000

C2

377000

BS

234000

D1

363000

B1S

219000

D2

342000

B!

205000

D3

324000

B2 S

187000

E1

309000

B2

169000

E2

289000

CS

140000

E3

282000

C1

119000

E4

268000

C2

104000

F1

251000

Risulta evidente una forte contraddizione tra gli aumenti sui minimi nostri e quelli dei chimici, considerando che l’ inflazione, in Italia, è uguale per tutti i lavoratori. La contraddizione è ancora più evidente se si considera che, contrariamente a noi, i chimici hanno una ulteriore contrattazione decentrata, che svolgono fabbrica per fabbrica.

Vorremmo far notare la dinamica degli aumenti salariali tra la categoria più bassa e quella più alta nei due comparti: in quella dell’ ENEL, il rapporto è superiore a 3 volte ( 104000 su 369000 ),mentre, in quella dei chimici è poco più del doppio ( 537000 su 251000 ); ciò significa che la nostra scala parametrica allarga sulle categorie più alte gli aumenti contrattuali.