|
Numero speciale sulla
rappresentanza sindacale
scarica la rivista in formato
word zippato .....
Il nuovo sindacato
Premessa
Dal punto di vista
dei lavoratori l’urgenza è oggi quella di rispondere all’emergenza
salariale (e non solo) rimettendo mano ad un sistema contrattuale
(quello concertativo) che ha dimostrato, nonostante i trionfalismi e
le celebrazioni che lo hanno sostenuto, di non essere riuscito
neppure a tutelare le retribuzioni dall’inflazione, ed in ciò
dimostrando il suo fallimento.
Altrettanto urgente
è rimettere mano alle forme della rappresentanza per rilanciare
quella democrazia partecipativa senza la quale è impossibile
emancipare il lavoro dalle derive burocratiche e fondare una prassi
ed una strategia sindacale capace di rappresentare immediatamente i
bisogni che il mondo del lavoro esprime.
Urgenze ancor più
fondate se consideriamo come, con la vittoria delle destre alle
ultime elezioni, si smaschererà definitivamente quello scontro tra
mondo del lavoro ed interesse di capitale che, non senza ipocrisia,
il modello concertativo presumeva di governare con una improbabile
“politica dei redditi” ed il richiamo alla “comune” responsabilità
nazionale.
Di ciò pare non
esserci però coscienza alcuna nel vertice sindacale. Anzi … ciò che
avviene è esattamente il contrario.
Il vertice
sindacale confederale, incapace ed indisponibile ad una coraggiosa
verifica critica dell’esperienza precedente, prende semplicemente
atto della emergenza salariale (come se non avesse alcuna
responsabilità a riguardo) e cerca di scaricare quasi esclusivamente
sulle politiche fiscali l’onere salvifico di tutelare i salari.
Contemporaneamente
(ed assurdamente) con la controparte padronale si appresta a
riformulare la politica contrattuale verso modelli ancora più
pesantemente subordinati alla produttività ed alla redditività di
impresa, e verso una aziendalizzazione della contrattazione che
altro non farà che frantumare ulteriormente la già debole
contrattazione sindacale.
Si ripropongono
quindi le stesse illusioni concertative che hanno portato negli
ultimi 15 anni al generale peggioramento delle condizioni di vita e
di lavoro. Illusioni che paiono vere solo ad una burocrazia
autoreferenziale che chiede di veder riconosciuta la sua
disponibilità a mettere sul piatto della “salvezza nazionale” il suo
potere formale, sperando in cambio di essere accreditata come forza
responsabile ed affidabile agli occhi dei soggetti fondatori del
nuovo ordine neocorporativo.
Un riconoscimento
che, ovviamente, è possibile solo accettando la centralità del
mercato e della redditività di impresa come obiettivo a cui tutto
deve subordinarsi.
Non è un caso che
la discussione aperta sui nuovi modelli contrattuali e sulle nuove
regole della rappresentanza sia stata condotta come se riguardasse
solo le organizzazioni ed i rapporti tra le stesse. I lavoratori
sono ormai ridotti a semplici spettatori. Nessuno si è preoccupato
di coinvolgerli, nessuno si è curato di loro e di ciò che potevano
dire e proporre.
Il fatto è che le
burocrazie sindacali devono fare i conti con anni di confusione di
linea (dove tutti si richiamavano ad una concertazione che in realtà
era già saltata) e con una sfilza di accordi categoriali e
confederali che hanno dimostrato (e non solo agli occhi dei
lavoratori) l’inconsistenza dell’azione sindacale e la sua
incapacità nel reggere l’offensiva liberista.
Una offensiva che
nel frattempo, sfruttando le illusioni concertative dell’apparato
sindacale, e l’indisponibilità di questi a mettere in campo (a
liberare), le reali possibilità di mobilitazione che pure
permanevano, ha di fatto e pesantemente manomesso l’impianto
concertativo in materia:
1.
di modello contrattuale (fino a riuscire a ridurre le retribuzioni,
sia in modo assoluto che relativo, ben oltre le loro stesse
aspettative)
2. di
politiche lavorative che dalla legge Treu in poi hanno di fatto
ridotto la forza lavoro a livelli di subordinazione e di precarietà
che non si vedevano dall’immediato dopoguerra.
Essi stessi
riconoscono l’esistenza di una emergenza salariale, ma non sanno
fare altro che proporre “la necessità di una svolta nel modo di
fare sindacato” come riposta salvifica e riordinatrice
dell’iniziativa sindacale. Una svolta che in realtà non risponde al
merito delle cose concrete, ma che semplicemente rielabora
l’ideologia concertativa (ormai in frantumi) fino a spingerla ancor
di più ad aderire al vincente modello neocorporativo nel quale la
burocrazia sindacale chiede di essere accreditata.
Nella discussione
sindacale di questi mesi (tutta interna alle segreterie) è evidente
come l’organizzazione ha cercato, mediato, concordato una risposta
per sé e non certo una risposta alla concreta emergenza salariale
che rimane sul tappeto, assolutamente irrisolta.
E’ la stessa loro
proposta sul modello contrattuale a dimostrarlo.
Alcune osservazioni sul nuovo
modello contrattuale presentato da Cgil Cisl Uil
La proposta di Cgil
Cisl Uil prevede che al contratto nazionale vada assegnato solo il
compito di recuperare l’inflazione. Di fatto un ulteriore
ridimensionamento della contrattazione nazionale.
|
Fino al 1993, quando ancora c’era la scala mobile, il
contratto nazionale (libero dall’onere di inseguire
l’inflazione) rappresentava un effettivo strumento di
incremento delle retribuzioni.
Con l’accordo del luglio 1993 (e con l’abolizione della
scala mobile) al contratto nazionale è affidato il
compito di recuperare l’inflazione “programmata” (cioè
quella predeterminata arbitrariamente in sede di legge
finanziaria). Già questo colpisce i salari che non
riescono più a seguire l'erosione prodotta
dall’inflazione reale. La formale possibilità (che
ancora era riconosciuta) di affidare al Contratto nazionale,
l'incremento dei salari attraverso il recupero di quote di
produttività è compromessa dalla pratica concertativa
che porta sempre più i sindacati ad accontentarsi di
rimanere nell’alveo dell’inflazione programmata.
Il risultato è che i contratti nazionali, incapaci ormai
di ridistribuire la produttività, si chiudono, spesso
stentatamente, solo sull’inflazione programmata (lontana
anni luce da quella reale) con conseguente riduzione
delle retribuzioni rispetto alle dinamiche del costo
reale della vita e degli altri redditi (profitto e
rendita).
La stessa contrattazione aziendale perde di incisività.
Se precedentemente al 1993 questa si poneva l’obbiettivo
di recuperare sulle retribuzioni la maggiore
produttività aziendale consolidando questo risultato
sulle voci stabili della retribuzione, dopo il 1993 la
contrattazione aziendale viene subordinata al
raggiungimento di obiettivi di produttività
precedentemente concordati con l’azienda a cui legare le
successive attese salariali. Praticamente una forma
mascherata di cottimo. Il salario aziendale diventa
“salario variabile”, non più quindi consolidato sulle
voci stabili della retribuzione, ma trasformato in un
premio di “obiettivo” legato ai risultati raggiunti,
così che ogni anno bisogna ricontattare nuovi obiettivi
di produttività aziendale non già per aumentare la
retribuzione ma per non vedersela diminuire.
|
Non si può oggi
parlare di emergenza salariale senza indicare nella svolta
concertativa del 1993 la principale responsabile della caduta
retributiva. Da questo punto di vista la proposta sui modelli
contrattuali avanzata ora da Cgil Cisl Uil è quanto di più risibile
e di ipocrita ci si potesse aspettare.
L’obiettivo del
documento sindacale non è l’aumento delle retribuzioni (come a
parole qualcuno dice nelle interviste) ma formalizzare
definitivamente che al contratto nazionale compete solo l’obiettivo
(tentativo) di inseguire l’inflazione.
Sostituendo il
riferimento alla ”inflazione programmata” con quello alla
“inflazione realisticamente prevedibile” si fa solo un giro di
parole che non cambia nulla rispetto al protocollo del 1993 se non
nella cancellazione, anche formale, di ogni riferimento alla
possibilità, per il CCNL, di contrattare la redistribuzione di quote
di produttività.
A guardare le cose
da vicino la cosa appare in tutta la sua assurdità ed ambiguità.
L’emergenza
salariale va a farsi friggere. Il contratto nazionale perde, anche
formalmente, il potere di incrementare le retribuzioni. L’inflazione
di riferimento la si può chiamare come si vuole, ma se non è
l’inflazione reale i salari rimarranno sempre indietro, impegnati in
un lungo, defaticante, inutile inseguimento.
E poi ….. se il
CCNL deve contrattare solo il recupero dell’inflazione, ed essendo
l’inflazione uguale per tutti, a che servono, a questo punto, 100
contratti nazionali diversi?. Perché allora non ripristinare un
sistema automatico di recupero dell’inflazione valido per tutti e
lasciare così libero il CCNL di contrattare altro e con maggiore
efficacia ??? A meno che qualcuno non pensi di arrivare a
predeterminare a livello Confederale sia l’inflazione da recuperare
che il corrispondente valore salariale che i singoli CCNL devono
pattuire … praticamente la fine del CCNL.
In realtà il
modello di contratto nazionale proposto da Cgil Cisl Uil è quanto di
più debole e fragile si potesse pensare, il che lascia intendere
come nei fatti il vero obiettivo sia solo quello di spostare il
baricentro della contrattazione sul livello decentrato lasciando il
livello nazionale categoriale (ormai svuotato) a morire di inedia.
Come è ormai
evidente (nonostante gli imbarazzanti tentativi della Cgil di
interpretare diversamente la questione) la proposta sindacale
unitaria punta tutto sullo sviluppo della contrattazione decentrata.
Dal lato della ”emergenza salariale” questa è un’altra assurdità e
per almeno due motivi.
1.
Innanzi tutto la contrattazione decentrata è già oggi il punto di
vera debolezza dell’iniziativa sindacale. Solo il 10% delle aziende
riesce oggi a stipulare un accordo aziendale.
2. In
secondo luogo spostare il baricentro salariale sul livello
decentrato significa optare per una contrattazione che porta
inevitabilmente a risultati diversi, a salari diversi, ad una
pesante divisione tra aziende sindacalmente forti e quelle deboli
col rischio di una progressiva marginalizzazione salariale delle
seconde che non riusciranno ad avere se non insufficienti tutele da
una ormai residuale contrattazione nazionale.
Una strada che
condanna inevitabilmente il mondo del lavoro ad una ulteriore e
pesante frammentazione, nell’organizzazione e nei risultati, proprio
quando il mondo del lavoro avrebbe invece bisogno di una capacità di
risposta generale per rispondere alla generale offensiva liberista e
che semmai apre la strada ai sostenitori di un ritorno alle gabbie
salariali.
Per altro, nella
proposta sindacale, la contrattazione decentrata viene ancora più di
prima subordinata alle disponibilità dei lavoratori ad aderire alle
richieste di aumento della produttività e redditività di impresa,
che si traduce inevitabilmente in maggiore intensità di lavoro e
flessibilità, di disponibilità a politiche aziendali di riduzione
dei costi, ad accettare modifiche sull’orario di lavoro e sulla sua
distribuzione ecc.
Il risultato dello
sviluppo del salario solo come “premio incentivo” sarà un ulteriore
aumento di peso della quota variabile del salario (la meno tutelata
dalle norme) sulla parte fissa. Una condizione questa che misura
bene la tendenza ad una maggiore subordinazione del lavoro
all’impresa.
D'altronde l’assurdità del
documento unitario sindacale è tale da contenere
incongruenze che sembrano fatte apposta per dar spazio a
Confindustria nel peggiorare ancor di più la proposta sindacale.
1.
Cgil Cisl Uil rispondono all’obiezione sulla scarsa estensione della
contrattazione decentrata sostenendo che sotto una certa dimensione
aziendale si possa andare ad una contrattazione territoriale. Non
spiegano però come ciò che (dicono) qualifica la nuova politica
sindacale, e cioè il legare il salario al raggiungimento di
obiettivi precedentemente concordati con l’impresa (per dirla alla Bonanni .. “basta col salario a prescindere”), possa funzionare in
questo caso, a meno che il riferimento agli obiettivi di
produttività sul livello territoriale non venga ridotto ad un
semplice riferimento formale ... una media (che ovviamente non potrà
che derivare da una valutazione arbitraria).
La proposta di un
livello territoriale, da un lato rappresenta l’intenzione di
coinvolgere anche le più piccole delle aziende, dall'altro
smaschera e banalizza la celebrazione della svolta sindacale perché
è chiaro che su un raggruppamento di aziende non si può procedere se
non per valutazione arbitraria nel definire gli obiettivi di
produttività-redditività ed i risultati salariali conseguenti. E’
facile pensare (come già avviene) che Confindustria porrà la
questione del riferimento alla produttività aziendale come
riferimento certo, esigibile ed unico, dichiarando una sua
indisponibilità sul livello territoriale se non a condizione di
garanzie certe sulla sua inefficacia.
2. Le aspettative
sindacali di maggior incremento retributivo nella contrattazione
decentrata poggiano sopratutto sulla defiscalizzazione di parte
delle quote di salario variabile così ottenute (e dalla defiscalizzazione delle prestazioni straordinarie). Ciò rende
evidente che le aziende possono arrivare a presumere che non devono
aspettarsi costi ulteriori ed aggiuntivi rispetto alla precedente
contrattazione decentrata (non a caso sono d’accordo sulle proposte
di defiscalizzazione).
3.
Rende per
altro evidente il messaggio ideologico che viene veicolato ai
lavoratori.
Gli si dice che
per guadagnare di più si deve lavorare di più. Gli si dice anche
che la pochezza del loro salario non è frutto della linea sindacale
concertativa fin qui seguita ma delle troppe tasse. Così si toglie
in un colpo solo ogni responsabilità sindacale e confindustriale
sulle ragioni dell’emergenza salariale. Il ragionamento sindacale è
per altro speculare a ciò che sostiene la linea padronale che
afferma come le sue difficoltà economiche dipendano, non già dalla
debolezza progettuale del capitalismo italiano, ma da un fisco troppo
pesante.
Una idea che rende
facile prevedere come le imprese potranno d’ora in poi tentare la
messa in campo di una loro indisponibilità verso aumenti retributivi
che non siano soggetti a defiscalizzazione e sempre più determinate,
oltre che sui premi di risultato, a privilegiare le erogazioni
unilaterali (salario individuale variabile), ad aumentare le ore di lavoro attraverso l’incremento delle
prestazioni straordinarie … con buona pace per ogni discorso
sull’occupazione.
In conclusione il
modello contrattuale oggi proposto dalle segreterie nazionali è un
sistema a perdere, ma anche e soprattutto un sistema che cambia
radicalmente l’organizzazione ed il ruolo di un sindacato che ha
ormai deciso di collocarsi nelle nuove e vincenti derive
neocorporative.
Il modello
sindacale che ne esce è quello di una organizzazione sempre più
centralistica nelle sue decisioni, dove il potere è tutto
concentrato al vertice, cioè nelle sole segreterie, dove i normali e
statutari organismi decisionali vengono ridotti a semplici recettori
di una linea già decisa, chiamati in sintesi solo a votare la
fiducia al proprio segretario generale. Una organizzazione ordinata
in modo gerarchico, interessata solo alla riproduzione di sè stessa,
indifferente nel rapporto con i suoi rappresentati.
La discussione sui
nuovi modelli contrattuali ne è un esempio.
L’emergenza
salariale, che c’è ed è pesante in realtà, non trova risposte nelle
proposte di Cgil Cisl Uil ma viene declamata e rielaborata in modo
da giustificare una proposta che permetta di fondare un nuovo Patto
con le imprese grazie al quale queste organizzazioni sindacali
possano ottenere un riconoscimento di ruolo.
La concertazione è
finita, portata alla sua crisi non già da una seria autocritica
sindacale ma dall’offensiva dei Padroni a cui non bastava più. La
fine dell’esperienza concertativa evolve ora verso il suo salto di
qualità cioè verso un modello si relazioni sindacali di stampo
neocorporativo il cui passaggio cruciale è appunto il nuovo modello
contrattuale ed una maggiore chiusura dell’organizzazione su se
stessa.
In definitiva,
valutando il quadro complessivo, si ha chiara l’impressione che non
ci troviamo di fronte ad una semplice manutenzione del modello
contrattuale ma ad una vera svolta dello stesso modello sindacale.
Una cosa che non
può non influire anche sulle forme della rappresentanza sindacale.
Modelli sindacali e
rappresentanza
Nel luglio 1993, i
firmatari di quell’accordo sostenevano che ciò serviva per
rilanciare l’iniziativa sindacale e la partecipazione dei
lavoratori. La realtà ha poi dimostrato il contrario e cioè che con
quell’accordo si era di fatto accettata una nuova e peggiore
subordinazione del lavoro all’interesse di capitale (passaggio dal
ruolo partecipativo-rivendicativo a quello concertativo) in cambio
della legittimazione di un sindacato che rischiava di uscire a
pezzi dalla sconfitta sulla scala mobile.
Come ovvio
l’assunzione da parte sindacale di un ruolo concertativo non poteva
reggere con un sistema di rappresentanza sindacale (i Consigli di
fabbrica) per loro natura molto ancorati a modello rivendicativo-partecipativo e quindi scarsamente orientabili a
garanzia di un modello concertativo che aveva come caratteristica la
necessità, per le organizzazioni, di poter vantare un maggiore
controllo sulle dinamiche rivendicative e sui comportamenti
sindacali degli apparati locali e delle rappresentanze aziendali.
E’ per questo che
contemporaneamente alla scelta concertativa (subito dopo l’accordo
del 1993) si sono riviste anche le regole della rappresentanza con
il passaggio dai Consigli di fabbrica alle Rsu.
Dai Consigli d
fabbrica
(CDF)
alle RSU
|
Il
Consiglio di fabbrica
La rappresentanza nel modello sindacale partecipativo e
rivendicativo
si formava attraverso la elezione da parte dei singoli
reparti (gruppi omogenei rispetto all’organizzazione del
lavoro aziendale) dei delegati di reparto. L’elezione
avveniva su scheda bianca. La candidatura era libera.
Tutti i lavoratori del reparto, indipendentemente se
erano iscritti o meno ai sindacati, potevano candidarsi
a delegato di reparto.
Il risultato era la formazione di un Consiglio di fabbrica
liberamente eletto dai lavoratori che nella sua
struttura era rappresentativo di tutte le realtà
omogenee dell’azienda, capace cioè di intercettare,
trasformare immediatamente in obiettivi sindacali le
istanze che emergevano dai reparti. Il delegato di
reparto era quindi l’ossatura di questa forma di
rappresentanza in quanto coincideva con un preciso
segmento della organizzazione aziendale ed in ciò
rappresentava sia gli operai che gli impiegati. Lo
strumento con cui si esprimeva questa rappresentanza era
l’assemblea di reparto, e quindi l’assemblea generale
come sintesi delle discussioni svolte nei reparti.
Il Consiglio di fabbrica rendeva conto direttamente
all’assemblea generale dei lavoratori, così come il
delegato di reparto rendeva conto direttamente
all’assemblea di reparto, la quale poteva in qualsiasi
momento sfiduciarlo e quindi sostituirlo indicendo una
nuova elezione.
E’ evidente come una rappresentanza così strutturata era
immediatamente condizionata dalla base che la eleggeva,
ed era quindi portata a rappresentare al meglio i
bisogni e le necessità che le assemblee (di reparto e
generali) esprimevano. Una condizione questa che di
fatto emancipava la rappresentanza dei lavoratori dal
diretto controllo degli apparati sindacali ,
influenzando, anzi, questi ultimi.
Ovviamente un modello così compiuto non è sorto dal nulla
ma da anni di lotte che hanno portato allo Statuto dei
lavoratori (1970) ed alla conquista e diffusione del
diritto di assemblea che di fatto ha permesso ai
lavoratori di diventare protagonisti determinanti del
dibattito sindacale. |
|
La
RSU
La rappresentanza nel modello concertativo
è invece il risultato di un confronto concorrenziale tra
liste di organizzazione la cui formazione dipende
direttamente dalle organizzazioni sindacali promotrici
della elezione.
Si crea così una prima rottura. Il delegato eletto con
questo sistema non è più espressione di un gruppo
omogeneo di lavoratori a cui rendere conto ma di una
lista di organizzazione.
E’ quindi messo nelle condizioni di essere fedele
all’organizzazione promotrice della lista in cui è stato
candidato dalla quale è esplicitamente chiamato a
sostenerne le ragioni.
Ma il passaggio dai Consigli di fabbrica alle Rsu non è
privo di contraddizioni.
Per misurare la rappresentanza delle liste queste devono
in ogni caso passare dal voto dei lavoratori (non solo
degli iscritti). Così è che i delegati eletti sono al
contempo sia rappresentanti dell’organizzazione (a cui
il regolamento chiede di rendere conto) che
rappresentanti dei lavoratori che li hanno eletti (ai
quali pure bisogna rendere conto).
L’impossibilità di escludere i lavoratori dal diritto ad
esercitare una forma di scelta non ha quindi permesso la
realizzazione compiuta dell’obiettivo di avere, nelle
Rsu, strutture fortemente dipendenti dalle direttive
delle organizzazioni.
Non è un caso che in tutti questi anni, nonostante i
regolamenti sulle elezioni e sul funzionamento delle Rsu
che Cgil Cisl Uil si sono dati, nessuno è riuscito ad
impedire a singoli delegati o ad intere Rsu di adottare
e sostenere scelte e posizioni contrarie a quelle delle
organizzazioni, e non è un caso che il regolamento che
Cgil Cisl Uil (con le Associazioni padronali) hanno tra
loro pattuito per l’elezione delle Rsu non abbia retto
alla prova di sentenze che in diverse parti ne hanno
smascherato la contraddittorietà.
Ciò non di meno l’avvento delle Rsu ha permesso di
piegare, pur fra contraddizioni evidenti, le forme della
rappresentanza agli obiettivi ed alle forme della
concertazione. |
La nuova rappresentanza
Come esposto sopra, siamo
in presenza di un tentativo
sindacale di rispondere alla crisi di una concertazione pesantemente
compromessa e smantellata da anni di offensiva liberista con la
messa in campo di “una svolta” tesa a dichiarare la disponibilità
sindacale ad adeguarsi alle regole della vincente deriva
neocorporativa e di accettare la produttività e la redditività di
impresa come obiettivi di riferimento condivisi.
Una svolta così non può non investire anche le forme
dell’organizzazione sindacale.
In un quadro di relazioni istituzionali che ormai afferma il
suo carattere neocorporativo, l’organizzazione sindacale, più che ai
bisogni che rappresenta, tende a pensare a se stessa, al suo
rafforzamento, al suo riconoscimento ed accreditamento come forza
capace di governare se stessa ed i comportamenti dei soggetti che
dichiara e presume di rappresentare. Ha bisogno quindi di regole
nuove che salvaguardino la sua autoreferenzialità.
E’ chiaro che ciò rompe ulteriormente i già deboli legami
con il quadro dei bisogni che il mondo del lavoro esprime. Bisogni
che al massimo si è disponibili a rielaborare per poterli poi
assumere in forme diverse, compatibili col nuovo quadro
neocorporativo a cui le organizzazioni affidano la loro
legittimazione per i prossimi anni.
Un esempio è l’emergenza salariale, da tutti riconosciuta e
declamata ma alla fine utilizzata per giustificare un nuovo modello
contrattuale che, visto il tipo di proposizioni che sostiene, è
orientato ad aderire ad un contesto condiviso anche dalle imprese.
Ciò non di meno i bisogni esistono
a prescindere dalle organizzazioni ed il mondo del lavoro
non smetterà mai di esprimerli. Salario, occupazione, condizioni di
lavoro, sicurezza sul lavoro confliggono immediatamente con
l’interesse di capitale che mirando unicamente alla sua massima
remunerazione non può che agire per ridurre, comprimere, negare la soddisfazione dei
bisogni che il mondo del lavoro esprime.
Per questo il modello neocorporativo, per sopravvivere, deve
necessariamente avere caratteristiche coercitive. E ciò avviene
attraverso due operazioni.
1. Dal lato
ideologico nel richiamarsi ad un interesse generale, comune, al cui
raggiungimento tutti devono concorrere. Il bene comune viene
ovviamente fatto dipendere dalla solidità dell’economia nazionale,
dal livello di produttività e remunerabilità delle imprese da cui
unicamente potranno derivare le possibili e successive disponibilità del
sistema.
2. Dal lato
concreto mettendo in campo regole e modelli della contrattazione che
assumono rigidamente i vincoli del Patto neocorporativo e modelli di rappresentanza
sociale che gestiscano l’espressione dei diversi bisogni ed il loro
eventuale soddisfacimento nel quadro delle compatibilità
precedentemente definite e sotto un maggiore controllo da parte
delle organizzazioni.
Ogni azione contraria o anche solo contraddittoria a questo
quadro è immediatamente considerata sovversiva, incomprensibile,
folle. Solo le organizzazioni ed i comportamenti che accettano di collocare la propria
azione in questo nuovo patto neocorporativo trovano riconoscimento
ed accreditamento.
L’operazione avviata da Cgil Cisl Uil con la proposta di
nuovo modello contrattuale (in realtà una apertura a ciò che
Confindustria chiede da tempo) è assolutamente interna a questo
processo.
La contrattazione viene ridimensionata nella sua valenza
generale e nazionale mentre viene sostenuta solo dove, e se, questa
è immediatamente collegata all’obiettivo comune e condiviso e cioè
quello di sostenere la produttività e redditività di impresa.
Ma perché questa operazione non venga messa in difficoltà
dalle inevitabili contraddizioni che emergono quotidianamente tra i
bisogni che i lavoratori esprimono realmente e l’interesse di
impresa alla sua massima remunerazione, Cgil Cisl Uil devono
superare il modello attuale delle Rsu che, come abbiamo visto,
rappresentano in questo quadro una forma di rappresentanza ancora
contraddittoria, non sempre disponibile ad appiattirsi sulle
indicazioni delle organizzazioni e a volte soggetta alle pressioni
che la base riesce ancora ad esercitare.
Non è quindi un caso, che a completamento del discorso sui
modelli contrattuali, Cgil Cisl Uil si pongano anche il problema di
una diversa forma della rappresentanza, coerente e funzionale con la
svolta da loro avviata.
Due sono i principi su cui si fonda quello che punta ad
essere il nuovo Patto federativo tra Cgil Cisl Uil.
1. Un sistema
di regole che garantisca la non concorrenzialità tra le
organizzazioni firmatarie del Patto e che nel contempo le
salvaguardi da altre forme sindacali concorrenziali a loro.
2. Un sistema
di regole (elettive e di funzionamento) che garantiscano la fedeltà
delle nuove rappresentanze di base alle organizzazioni riducendole
in via definitiva ad essere semplici terminali aziendali delle
stesse.
La proposta
sindacale sulla rappresentanza
Il documento di Cgil Cisl Uil parte da due questioni
discriminanti:
1 - La scelta
Pattizia
Il documento sindacale cita esplicitamente che le nuove
regole sulla rappresentanza devono derivare da un accordo di tipo
Pattizio tra Cgil Cisl Uil, che le associazioni padronali dovrebbero
poi accogliere e rendere agibile nei luoghi di lavoro.
La scelta Pattizia anziché la via legislativa (che in
coerenza col dettato costituzionale non potrebbe che partire dal
garantire la libertà di iniziativa e di organizzazione sindacale per
tutti) non è casuale.
Se pensiamo ad una scelta legislativa (come compare nelle
numerose proposte di legge avanzate in questi anni .. per altro
senza successo per gli evidenti ostracismi) è chiaro che il suo
centro non può non essere il diritto dei lavoratori ad eleggere
propri rappresentanti nei luoghi di lavoro. Parliamo cioè di un
diritto a prescindere dalle organizzazioni dove sarebbe evidente il
legame diretto che c’è tra il diritto costituzionale che tutela la
libertà di iniziativa e di organizzazione sindacale con i lavoratori
che di questo diritto sono i soggetti immediati.
Invece, la scelta di Cgil Cisl Uil di privilegiare un Patto
tra organizzazioni rende evidente come la principale motivazione di
questa scelta sia quella di regolare il rapporto tra le
organizzazioni e tra queste ed i luoghi di lavoro. .. In definitiva
di tutelare in primis l’interesse delle organizzazioni stipulanti il
Patto.
Regole stabilite per
via Pattizia tra alcune organizzazioni e tra queste e le
associazioni padronali sono inoltre utili per limitare l’azione
concorrenziale di altri soggetti sindacali rendendo così più difficile un loro eventuale
radicamento, azione che è invece tutelata dal diritto costituzionale
la dove questo parla di libertà di organizzazione sindacale..
E’ chiaro, se pensiamo ai caratteri che sottendono la scelta
di andare per via Pattizia, che l’obiettivo dichiarato di aumentare
così la partecipazione dei lavoratori c’entra ben poco. Semmai si
può dire che con il nuovo Patto sulle regole, Cgil Cisl Uil regolano
i rapporti tra di loro (Patto federativo) e tra loro e le altre
organizzazioni concorrenti limitando l’agibilità a quelle che non si
riconoscono nei contenuti del Patto.
2 - La verifica
della “rappresentatività”
Il concetto a cui
il documento Cgil Cisl Uil vuole dare un valore discriminante punta
ad affermare che nel confronto sindacale debba essere riconosciuto
un maggiore accreditamento a quei soggetti sindacali che possono
vantare una dimensione associativa maggiore (sindacati maggiormente
rappresentativi).
Di fatto si chiede
di registrare lo status quo in modo da premiare e dare maggiori
agibilità e potere a quelle organizzazioni che sanno di avere già
oggi una dimensione associativa consistente e che, non a caso, sono
gli stessi che firmano il Patto facendosi quindi le regole su
misura.
Per la verità, di
novità non si tratta. Per rimanere nell’esperienza italiana, il
termine “rappresentativo” è già ora utilizzato per selezionare i
sindacati che hanno diritto a far parte di determinati organismi
(comitati, commissioni). Inoltre, il concetto di sindacato
maggiormente rappresentativo ha già avuto una sua codifica
legislativa nella legge 29 marzo 1983 n. 93, (legge quadro sul
pubblico impiego).
Nella proposta
Cgil Cisl Uil, che rimanda alla legge per il comparto pubblico,
l’attribuzione di sindacato maggiormente rappresentativo viene
demandata a degli indici quantitativi, che si basano esclusivamente
su due dati: il dato associativo e quello elettorale.
Nel pubblico
impiego, la soglia minima introdotta per essere considerati
rappresentativi consta nel raggiungimento della percentuale del 5%,
considerando la media tra il dato associativo e quello elettorale.
La norma fornisce
ulteriori chiarimenti riguardo ai due criteri.
1. I
dato associativo, “è espresso dalla percentuale delle deleghe per il
versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell’ambito considerato”. In pratica, viene calcolata la
percentuale degli iscritti all’organizzazione sindacale, con
riferimento al totale dei lavoratori iscritti a tutte le
organizzazioni, nel comparto di riferimento, lasciando quindi fuori
dal calcolo del dato associativo tutti i lavoratori non iscritti
(cioè la maggioranza).
2. Il
dato elettorale, “ è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
nelle elezioni delle RSU rispetto al totale dei voti espressi
nell’ambito considerato”. Anche in questo secondo caso, non si fa
riferimento alla totalità dei lavoratori, ma solo a quelli che hanno
esercitato il diritto di voto nella elezioni di organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
Cgil Cisl Uil,
chiedendo l’attribuzione certificata di “sindacati maggiormente
rappresentativi” cercano quindi di consolidare la loro rendita di
posizione. Con tale proposta, la loro reale rappresentatività non
è più valutata sulla base del mandato che queste ottengono nella
costruzione di piattaforme, nella conduzione di vertenze, e nella
firma degli accordi, ma sulla scorta della semplice registrazione
della loro superiorità associativa.
Praticamente si
applica al sindacato lo stesso concetto di rappresentatività oggi
valido in campo politico, dove i partiti eletti rimangono in carica
per l’intera legislatura, liberi cioè di rendere conto al proprio
elettorato se non alla fine, al momento del rinnovo delle camere.
Per tutto questo
tempo sono liberi dall’onere di rendere conto a chi ha affidato
loro un mandato.
Trasportare una
logica come questa sul campo della
rappresentatività sindacale è assolutamente anacronistico. A
differenza di quelle politiche, l’organizzazione
sindacale è per sua natura un organismo di massa, che basa quindi la
sua rappresentatività sul consenso, sul mandato ottenuto in merito
agli obiettivi da perseguire. Il rapporto tra lavoratore e sindacato
(tra rappresentato e rappresentante) si basa quindi su una verifica
continua del consenso.
Un sindacato, anche
se maggiormente rappresentativo in rapporto alle tessere di cui
dispone può benissimo essere sfiduciato in qualsiasi momento, su una
proposta di piattaforma come su un accordo e ciò non si può evitare,
se non con regole che giustificano l’assenza o la marginalità di
questo tipo di verifiche.
Inoltre il
sindacato, a differenza della verifica elettorale a suffragio
universale della rappresentatività politica, non sottopone a
verifica le proprie adesioni attraverso l’azzeramento periodico
delle iscrizioni, cosa che non permette la periodica verifica sulla
loro rappresentatività basata sull'andamento delle iscrizioni e
della loro qualità.
Come si diceva
prima, la rappresentatività sindacale proposta da Cgil Cisl Uil viene misurata solo sulla base degli iscritti e sul voto per le Rsu,
senza tener conto dei lavoratori non sindacalizzati (che sono la
maggioranza) ed i partecipanti al voto sulle liste di organizzazione
per le Rsu (che non sono tutti i lavoratori).
Praticamente la rappresentanza viene misurata solo sui lavoratori
sindacalizzati e iscritti, quindi non su tutti i lavoratori. Una
rappresentatività quindi utile solo per pesare le organizzazioni nel
rapporto tra di loro ma che non può essere ripresentata poi come
misura della rappresentatività tra i lavoratori.
L'attribuzione di
sindacato maggiormente rappresentativo con gli accreditamenti che
con ciò si ritiene di poter vantare è un paradosso che
rompe con il più elementare dei principi democratici in cui il
“rappresentante” dei lavoratori (non dei soli iscritti) può dichiarasi tale, solo ottenendo la fiducia di
chi dichiara di voler rappresentare (cioè dei lavoratori e non
degli iscritti) , specificatamente sul problema
sindacale all’ordine del giorno in quel momento, deve cioè essere
investito di un mandato, altrimenti ciò che ne esce è una
organizzazione sindacale solo degli iscritti (tanto cara
all’ideologia Cislina).
Ma non è senza
ragione che si vuole affermare come cogente, rispetto all’esperienza
precedente, la priorità del concetto di rappresentatività
certificata da enti esterni e sulla base di dati empirici per loro
natura limitati rispetto alla platea, in luogo della
rappresentatività di mandato. Solo un cambiamento in questa
direzione può giustificare e rendere apparentemente legittime delle
regole che prevedono (come nel caso dell’accordo del luglio 2007,
come l’attuale piattaforma sui modelli contrattuali, e probabilmente
per tutte le piattaforme che verranno) il potere indiscusso delle
organizzazioni di redigere piattaforme in nome dei lavoratori senza
chiedere su queste mandato alcuno.
Le regole della nuova democrazia sindacale e per le elezioni delle RSU.
Il modello dei Chimici-Elettrici sulla rappresentanza
Pattuizione e
certificazione dei sindacati maggiormente rappresentativi sono, per
Cgil Cisl Uil , le condizioni per risolvere il rapporto tra le
organizzazioni eliminando ogni concorrenzialità tra loro. La
proposta sindacale chiede cioè a Governo e Confindustria di dare
legittimità a queste scelte, chiaramente selettive ed orientate a
soluzioni che di fatto farebbero Cgil Cisl Uil interlocutori
privilegiati (se non unici) del nuovo patto neocorporativo.
E' questo l'aspetto
principale su cui Cgil Cisl Uil puntano i piedi, timorosi sopratutto
che il governo di centro destra favorisca l'accreditamento al tavolo
della nuova concertazione neocorporativa anche di altri sindacati,
sopratutto quelli legati alla destra ed alla lega.
In fin dei conti il
documento Cgil Cisl Uil rende evidente ciò che le organizzazioni
considerano importanti per loro,
ossia stabilire (agli occhi degli interlocutori politici e
imprenditoriali) che sono loro gli interlocutori privilegiati a
dover essere accreditati ai tavoli di trattativa, nelle commissioni
bi-trilaterali, negli enti di cogestione (fondi complementari, previdenziali
ed assistenziali ....), nelle amministrazioni di controllo (Inps,
Inail ...)
ecc. e devono essere loro i soggetti detentori (comunque principali)
della gestione delle regole sulla rappresentanza aziendale. Chiunque
accetti di partecipare alle elezioni delle Rsu deve riconoscersi nel
Patto tra loro firmato, e deve accettarne il diritto di rendita
(come è ad esempio il terzo di delegati nominati da Cgil Cisl Uil).
Non è un caso che
il documento unitario di Cgil Cisl Uil sulla rappresentanza non vada oltre. Su come poi far
ricadere questi assunti nella pratica il documento è infatti
generico. Si dice poco sulle nuove regole per l’elezione delle Rsu,
sul loro funzionamento, su come cioè si intende modificare le regole
attuali. Ci si limita a dire genericamente che ogni categoria
affronterà la questione, ma è ovvio che anche le scelte nelle
categorie dovranno necessariamente fare riferimento ad un quadro di
regole concordato ai vertici confederali.
In mezzo a tata
genericità del documento Cgil Cisl Uil sulla rappresentanza emergono
nel contempo dichiarazioni recenti (più esplicite) di vari
dirigenti nazionali che citano come modello di riferimento il recente Patto federativo siglato
tra Cgil Cisl Uil dei Chimici-elettrici.
Un Patto che è da
tutti dichiarato come riferimento da cui partire e che quindi
probabilmente potrà essere ulteriormente modificato dagli input che
verranno dalla discussione confederale, ma è da questo che bisogna
partire e quindi vediamone i contenuti principali.
Il regolamento in
oggetto, approvato lo scorso febbraio 2008 dagli esecutivi unitari
di Filcem-Femca-Uilcem, replica nella sua struttura il regolamento
che già queste si erano date nel 1995.
Che il
regolamento sia il frutto di una decisione tutta interna ai soli e ristretti gruppi dirigenti dell’organizzazione dimostra come l’interesse principale da risolvere non riguardasse
l’obiettivo di garantire sistemi democratici e partecipativi nella
rappresentanza sindacale dei lavoratori bensì i rapporti tra le
organizzazioni nel loro essere rappresentate nei luoghi di lavoro.
Come se le forme della rappresentanza non riguardassero i lavoratori
(cioè chi deve essere rappresentato) le organizzazioni hanno risolto
la questione semplicemente, ed ancora una volta, con un Patto tra di
loro che, e lo si vede dalle norme previste, punta a regolare le
forme di controllo delle organizzazioni sui comportamenti delle
rappresentanze elette dai lavoratori.
Come già detto, il
nuovo regolamento ricalca la struttura di quello già in vigore dal
1995 ma è significativo che sia stato riscritto e riapprovato oggi,
quasi a sancire il fatto che le parti relative ai controlli sui
comportamenti delle Rsu saranno da ora in poi più cogenti che in
passato. In fin dei conti i clima è cambiato, l’interesse delle
organizzazioni a tutelare la loro rappresentatività verso le
controparti politiche e padronali ha assunto nuovi connotati.
Una sintesi del regolamento sulle Rsu nei Chimici-elettrici:
Come in quello
precedente si ribadisce che l’elezione delle Rsu avviene per liste
di organizzazione e che a convocare l’elezione sono “unitariamente”
solo i sindacati firmatari del Patto. Si afferma cioè che se non
esiste unitarietà tra le tre organizzazioni promotrici del Patto
nessuno può convocare le elezioni. Il diritto dei lavoratori ad
eleggere proprie rappresentanze aziendali viene quindi fatto
dipendere dall’esistenza di una unitarietà di interesse delle
organizzazioni.
Un anacronismo che
è stato già contraddetto dalla stessa giurisprudenza che ha ordinato
di togliere ogni ostacolo all’indizione delle elezioni delle Rsu
anche la dove Cgil Cisl Uil erano indisponibili a convocarle
(esempio sentenza Unicoop di Livorno dell’aprile 2008)
pure in presenza dell’avvenuta scadenza della Rsu.
Possono presentare
liste anche altre organizzazioni a patto che si riconoscano negli
accordi in vigore firmati da Cgil Cisl Uil sulla rappresentanza
sindacale ed in materia contrattuale.
Il regolamento
prevede che (a differenza di Cgil Cisl Uil che arbitrariamente si
auto-escludono da questo onere) le altre organizzazioni possono presentare una propria
lista solo se sostenuta da almeno il 5% di firme dei lavoratori
dell’unità produttiva.
Nella discussione
interna che ha preceduto la stipula del nuovo regolamento era stata
avanzata la proposta di elevare questa percentuale a oltre il 20%,
questione per ora accantonata ma che testimonia come sia forte la
propensione a ridurre gli spazi di agibilità di organizzazioni
concorrenti e di iniziative autonome di gruppi di lavoratori fuori
dal controllo delle organizzazioni firmatarie del patto. Un
tentativo, quello di innalzare la percentuale, che potrebbe ripresentarsi in occasione della discussione
che dovrà aprirsi a livello confederale.
Potrebbero sorgere
contenziosi tra le organizzazioni nella fase di presentazione delle
liste: In questo caso il regolamento demanda il compito di dirimerle ad
una commissione territoriale, (o ad una analoga
commissione nazionale) formata solo dai tre sindacati firmatari il
Patto
Una vera novità
rispetto al regolamento del 1995. Praticamente le organizzazioni
firmatarie del patto si danno da sole il potere di entrare nel
merito di eventuali contestazioni sollevate anche da altre
organizzazioni. Laddove la situazione lo richiedesse, alle
commissioni territoriali (o nazionali) viene dato anche il potere di
sospendere l’elezione delle Rsu. Una norma che sembra fatta apposta
per cercare di ovviare all’eventuale intervento della giurisprudenza
che già più volte in passato è stata chiamata a garantire il diritto
costituzionale della libertà di iniziativa e di organizzazione
sindacale laddove Cgil Cisl Uil tardavano o impedivano la
convocazione delle elezioni per assenza di accordo al loro interno o
per loro opportunità.
Il regolamento
riconferma che i lavoratori chiamati a votare sulle liste di
organizzazione votano in realtà per eleggere solo il 67% dei delegati
che comporranno la Rsu, essendo il rimanente 33% di nomina arbitraria
delle tre organizzazioni firmatarie del Patto.
Una vera e propria
rendita di posizione che serve a garantire consistenza al controllo
confederale sulla Rsu ed a garantire eventualmente una solidarietà
tra le organizzazioni firmatarie del Patto regalando la presenza
nella Rsu anche a chi non riuscisse ad ottenere
delegati eletti nel 67% di nomina elettorale e che quindi non avesse
ottenuto riconoscimento alcuno..
A conferma di come
interesse delle organizzazioni sia prima di tutto quello di
salvaguardare l’equilibrio ed il Patto tra loro, il
regolamento prevede le dimissioni per il delegato che nell’arco del
suo mandato dovesse aderire ad una organizzazione
diversa o disdettasse l'iscrizione.
13.09 – Qualora un
componente la Rsu, nel corso del suo mandato dovesse aderire ad una
organizzazione sindacale diversa da quella nelle cui liste è stato
eletto, lo stesso decade dal suo mandato e gli subentra il primo dei
non eletti della lista di provenienza.
Il fatto che il
delegato sia stato eletto dai lavoratori non conta nulla. L’unica
preoccupazione è che nulla intervenga nel delicato equilibrio tra le organizzazioni.
In qualche modo, anche paventando una sorta di "via disciplinare"
(dimissioni comandate), si vuole sancire la dipendenza del delegato
eletto all’organizzazione a cui era originariamente iscritto. Per altro
questo preteso controllo non ha alcuna validità come dimostrano le
sentenza della magistratura che già hanno dichiarata illegittima ogni
richiesta di dimissioni dalla carica elettiva. L’insistenza
sindacale nel continuare a inserire nel regolamento questa clausola
pur sapendo della sua illegittimità la dice lunga sua quanto sia
importante per loro mantenere attivo, anche solo formalmente, una
pressione coercitiva a tutela del loro Patto.
Il ruolo che il
regolamento affida e riconosce alle Rsu è estremamente generico e si
limita a dire che … “I componenti delle RSU rappresentano i
lavoratori della realtà produttiva: Essi svolgono una azione di
informazione, tutela e coordinamento dei lavoratori stessi”.
La genericità si
spiega col fatto che, come meglio precisato nelle norme successive,
deve essere chiaro che la Rsu svolge il proprio ruolo solo in quanto
emanazione dell’organizzazione sindacale esterna e che la sua
autonomia è solo relativa.
In particolare
l’articolo 15 del regolamento dei chimici-elettrici
15.01 – La Rsu, in
quanto struttura unitaria del sindacato lo rappresenta nel posto di
lavoro
15.02 – La Rsu,
con il concorso ed il sostegno di Filcem, Femca e Uilcem
a - Svolge
attività negoziale per le materie proprie del livello aziendale,
secondo le modalità definite dal CCNL
b - Attua le
linee rivendicative e di gestione di Filcem, Femca e Uilcem,
promuovendo azioni conformi agli indirizzi deliberati dagli organismi di categoria
c - Sostiene e
promuove le iniziative de sindacato Confederale
Per quanto
riguarda il funzionamento della Rsu, le nome successive chiariscono
ulteriormente la dipendenza delle stesse dall’organizzazione
esterna.
21.01 –
L’assemblea, oltre che dalla OOSS viene convocata dalla Rsu …
però .. previa informazione alle OOSS con un preavviso di almeno
48 ore, indicando con precisione quale sarà l’ordine del giorno
Come si vede il
regolamento precisa abbondantemente la dipendenza della RSU alle
linee ed al controllo delle organizzazioni esterne, le quali non
hanno pudore a dichiarare esplicitamente come la loro preoccupazione
primaria sia quella di controllare che le Rsu non contraddicano il
punto di vista delle organizzazioni e le relazioni che queste
intrattengono con le controparti.
Per rendere
evidente l’importanza di questa pretesa ed in spregio al diritto ad
una autonoma valutazione da parte di un delegato o di una intera Rsu
il regolamento prevede anche un percorso che senza timore possiamo
definire “disciplinare”.
22.01 – La Rsu …
il suo valore unitario … esclude parimenti che singoli componenti,
nel caso di iniziative dentro l’unità produttiva e fuori, possano
esprimersi a nome dell’intera struttura o assumere impegni per essa
…
22.02 – Nel caso
di comportamenti difformi …. o di violazione delle norme previste da
questo regolamento (ivi comprese quelle relative alle funzioni ed a
mandato specifico delle rsu … cioè l’impegno a sostenere le
posizioni dei sindacato firmatari del Patto), tali fatti, su
richiesta di una delle OOSS stipulanti ….. saranno esaminati dalla
commissione nazionale … che in merito assumerà le iniziative
opportune.
Non si esplicita a
quali opportune iniziative si pensa ma è ovvio che si tratta
sostanzialmente di interventi disciplinari che in qualche modo
servono a ribadire la titolarità dell’organizzazione sulla Rsu. Ma
il dato che preme sottolineare è come sia evidente la
contraddittorietà del regolamento laddove in premessa si decanta la
Rsu come forma di partecipazione democratica dei lavoratori per poi
dichiarare che la Rsu, appena finite le elezioni, non è più chiamata
a rappresentare i lavoratori ma ad uniformarsi al volere delle
organizzazioni, pena … opportuni interventi.
L’illusione che
l’unitarietà della Rsu serva a meglio rappresentare i lavoratori si
frantuma poi completamente quando il regolamento affronta il tema
del monte ore.
Il monte ore
retribuito, definito contrattualmente, dovrebbe rappresentare
(assieme al monte ore per assemblee) lo strumento che garantisce
l’agibilità della Rsu, ma l’articolo 23 del regolamento sindacale
adottato dai chimici-elettrici mette invece le mani esplicitamente
su questo monte ore decidendo che questo non è nella disponibilità
delle Rsu in quanto tali ma è di proprietà delle OOSS (in
percentuale rispetto ai voti presi dalle liste) e che solo a loro ne
compete la gestione. Di fatto un controllo sull'attività della Rsu.
Il modello dei Chimici-Elettrici sulla democrazia nella contrattazione
di categoria
Parallelamente al
regolamento per le RSU, gli esecutivi di Filcem, Femca e Uilcem hanno
definito anche un regolamento sulla democrazia per la contrattazione
di categoria.
I realtà nulla di
nuovo rispetto all’esperienza precedente. Le piattaforme per il
contratto nazionale vengono definite dagli organismi nazionali che
poi le portano alla discussione dei lavoratori dando loro la
possibilità di proporre emendamenti alla piattaforma contrattuale.
La vera novità è
che il regolamento prevede ora che si può presentare un emendamento
alla piattaforma solo se sottoscritto dal 25% dei lavoratori aventi
diritto al voto.
Lo stesso vale per
l’elezione dei delegati al livello superiore del percorso di
consultazione. La lista dei delegati da mandare al livello superiore
viene predisposta dalle tre organizzazioni firmatarie del Patto. E’
possibile proporre l’elezione di delegati in alternativa solo se
la richiesta viene sostenuta dalla firma del 30% dei lavoratori.
Una vera e propria
"botta" che di fatto impedisce l’espressione di emendamenti o di
proposte alternative di delegati da mandare al livello superiore del
percorso di consultazione nella stragrande maggioranza dei luoghi di
lavoro.
Definendo delle
percentuali così alte si smaschera tutta l’ipocrisia che sta dietro
ad un regolamento che declama a piene mani l’obiettivo della massima
partecipazione dei lavoratori al percorso di consultazione, che
dichiara di volerne promuovere il protagonismo, ma che in realtà
definisce norme che si limitano a blindare ed a difendere quanto già precedentemente le
organizzazioni hanno concordato tra di loro.
In fin dei conti,
più che al punto di vista dei lavoratori, si guarda solo ad impedire
che questi possano toccare i delicati equilibri (ad esempio sul
contenuto delle piattaforme) che la burocrazia sindacale, con
tanto impegno e fatica ha costruito nelle segrete stanze di vertice
... tra un cafè e l'altro.
In conclusione
Abbiamo voluto
fornire alcuni elementi di riflessione e di confronto, soprattutto
attorno alla questione della “nuova” rappresentanza sindacale
sapendo che la partita è ancora aperta, sia perché non mancheranno
le possibilità per tentare di contrastarne il merito, e sia perché
(soprattutto sui modelli contrattuali) la proposta sindacale deve
ancora passare nella macina del confronto con Confindustria e
Governo che fa pensare a conclusioni anche peggiori di quanto ora
stiamo criticando.
Ma una cosa è
sicura. Il valore e la portata di questa svolta sindacale cambia
sostanzialmente la natura del sindacalismo confederale, ben oltre le
derive della scelta concertativa.
Ancor più di
prima, in maniera più esplicita, l’organizzazione si erge al di
sopra di quel mondo che dovrebbe rappresentare. L’organizzazione ha
ben compreso che il nuovo modello neocorporativo della società è
ormai una condizione in via di affermazione. Sicuramente si è già
affermata nel quadro politico che già pensa a come modificare le
regole su cui si fonda la repubblica (la costituzione) per
codificare
anche dal punto di vista formale ciò che già nella realtà, nelle
forme dell’organizzazione politica, si è determinato.
La linea sindacale
concertativa è andata in frantumi e patetici sono stati in questi
anni i tentativi sindacali di aggrapparsi ad essa.
La concertazione
non serve più ai padroni (che di fatto già l’avevano disdetta al
tempo dell’assemblea di Confindustria di Parma) , la
politica l’ha utilizzata strumentalmente solo per coinvolgere il
sindacato in operazioni di smantellamento sociale (pensioni, mercato
del lavoro ecc) ma di fatto trattandola come fatto residuale, folkloristico (come si è visto in occasione delle leggi finanziarie
di questi anni).
L’organizzazione
sindacale ha capito ad un certo punto che rischiava di non contare
più nulla, che la sua ampia disponibilità concertativa non regge
alle nuove pretese delle imprese e di un quadro in cui gli interessi
costituiti si stanno riordinandosi su una base di tipo
neocorporativo.
Cisl e Uil sono
state le prime organizzazioni a capire che il vento stava cambiando
e subito si sono allineate (fin dal tempo del Patto per l’Italia).
Per la Cgil ci è voluto più coraggio, non tanto perché le sue
burocrazie non fossero orientate in questa direzione ma perché,
oltre alle opposizioni interne, era la sua storia, anche quella
recente, a complicarne le scelte.
La svolta
sindacale è tutta qui, cioè nel fatto che la Cgil ha oggi deciso di
recidere ogni legame con la sua esperienza precedente e di aderire
esplicitamente alla nuova deriva neocorporativa dando così valore di
“unitarietà” alla deriva già da tempo attuata da Cisl e Uil.
Una unitarietà che
viene giustificata
dal lato
ideologico con argomentazioni mutuate dall'opportunismo
quotidiano quali; ..... La deriva a destra è pericolosa e quindi
dobbiamo contenerne gli effetti nefasti stando dentro alle sue
regole. Solo così e non con lo scontro ne mitigheremo il carattere.
Solo così combatteremo i tentativi di divisione sindacale e
salvaguarderemo un ruolo sindacale che se unito e compatto (cioè
senza divisioni e critiche interne) sarà in grado di avere peso ed
imporre il suo riconoscimento anche alla destra oggi al potere.
dal lato dello
svolgimento concreto con argomentazioni che tendono a
giustificare l'adesione alle forme del nuovo neocorporativismo
quali; ...... La tendenza ormai irreversibile è alla
semplificazione del quadro politico a cui deve corrispondere una
semplificazione del quadro sindacale. Una nuova e forte unità tra
Cgil Cisl Uil non ha quindi alternative e ciò presuppone che tutte
le organizzazioni facciano un passo indietro e mitighino le loro
convinzioni per trovare una base unitaria sostenibile a gestire
l'inevitabile processo verso un sindacato unico.
Per la Cgil si tratterà di raggiungere lo stesso livello di
centralismo già realizzato in Cisl ed in Uil passando per la
liquidazione delle opposizioni interne e per un pesante
ridimensionamento di ruolo dei propri territori e delle categorie.
Si tratterà cioè di
ridurre ancor di più il riferimento ai bisogni che il mondo del
lavoro esprime, ridimensionandone la carica rivendicativa per dare
spazio alla nuova unica organizzazione di dispiegare tutta la sua
forza formale basata esclusivamente sulla dimostrazione di saper
gestire i bisogni che rappresenta, capace cioè di rielaborarne la
spinta in forme più compatibili con gli obiettivi del nuovo "patto
neocorporativo".
Certo non sarà una
operazione indolore. Ma la scelta è
fatta.
Modello
contrattuale e nuova rappresentanza sono le basi di questo nuovo
patto con cui Cgil Cisl Uil dichiarano di aderire alle regole ed
agli obiettivi del nuovo scenario. In cambio chiedono una sola cosa
…. Il loro riconoscimento istituzionale, il loro accreditamento a
far parte del nuovo modello di relazioni neocorporative.
SCHEDE.
|
Breve storia
 |
Breve storia
delle forme
della rappresentanza sindacale in Italia
Le forme della rappresentanza con cui i
lavoratori si organizzano per la soluzione dei
loro bisogni e con cui esprimono la loro
partecipazione al movimento sindacale
organizzato categoriale e confederale hanno
subito, nel corso degli anni, notevoli e
profonde modificazioni. Prima di arrivare
all’assetto odierno (alle Rsu) si sono
succedute, nell’arco di un secolo circa, altre
forme di rappresentanza, tra loro anche molto
diverse.
- Le
Commissioni Interne
- I Consigli di fabbrica
- Le Rsu |
Le Commissioni Interne
Nel 1906, per la prima volta in Italia,
alla Itala di Torino, la Fiom riesce a firmare un accordo
che riconosce ai soli operai il diritto di eleggere una
commissione interna alla quale, unitamente alla
direzione della fabbrica, viene demandato il compito di
«risolvere le controversie e tutti i conflitti di
qualsiasi natura».
Da questo momento iniziano i tentativi di estendere le
Commissioni interne in altri luoghi di lavoro, non
sempre con successo, ma non mancano le polemiche nel sindacato
sulla natura delle Commissioni interne.
La questione è se le commissioni interne debbano essere
organismi eletti da tutti i dipendenti, compresi i non
iscritti al sindacato, o se debbano essere solo
espressione dell’organizzazione sindacale in fabbrica.
Diversamente dall’accordo all’Itala registriamo come con un
accordo del 1919 tra Fiom e Consorzio torinese
dell’industria delle automobili, si istituisce una
commissione interna che esclude però dal diritto di voto
i non iscritti al sindacato. Questo accordo sarà il
riferimento per quasi tutti i successivi accordi.
E’ evidente la polemica interna allo stesso sindacato tra i
sostenitori di un modello di rappresentanza eletto dai
soli iscritti e quindi emanazione diretta
dell'organizzazione e chi propone invece il diritto di tutti i
lavoratori a nominare una propria rappresentanza
unitaria.
E’ la polemica che accompagna l’esperienza di quello che
verrà chiamato il “biennio rosso” (1919-1920), in cui un
rilievo fondamentale ha la figura di Antonio Gramsci. I
fautori di un sindacato che nasce dal basso, a partire
dai bisogni che i lavoratori esprimono, sostengono la
nascita dei Consigli di fabbrica come forma di
auto-organizzazione dei lavoratori. Ciò in aperta
polemica con i sostenitori delle commissioni interne,
che rappresentavano invece l’idea di un sindacato
organizzato esternamente, presente poi nelle fabbriche
attraverso l’organizzazione dei soli iscritti.
I Consigli di fabbrica si distinguevano dalle commissioni
interne per la natura fortemente rivendicativa, per gli
obiettivi egualitari e solidaristici e per il loro
posizionamento esplicito contro la guerra e contro le
derive corporative che portarono poi al regime fascista.
I suoi membri venivano eletti reparto per reparto, ed esso
rappresentava la generalità dei lavoratori attraverso lo
strumento dell'assemblea generale.
I Consigli di fabbrica saranno i protagonisti del biennio
rosso del 1919/20, delle forti vertenze sul salario,
sull'orario e sui diritti sindacali, culminato nell’occupazione delle
fabbriche, e, nonostante lo scontro apertosi dentro il
sindacato, riusciranno a coinvolgere nel movimento anche
diverse Commissioni Interne.
Nonostante i Consigli di fabbrica non riescano
ad estendersi oltre le aree fortemente industrializzate
del paese (anche a causa del non riconoscimento formale
da parte delle organizzazioni sindacali e della violenta
repressione da parte dello Stato e degli industriali),
questa fase influenza la stessa natura delle commissioni
interne che modificano il loro ruolo:
inizialmente
previsto come partecipe di una valutazione congiunta con
la direzione aziendale delle eventuali controversie, si
spinge sempre più spesso alla presentazione di
rivendicazioni collettive, soprattutto in materia di
retribuzione e di orario.
Questo primo periodo si chiude il 2 ottobre 1925
– con il Patto di Palazzo Vidoni, a Roma, stipulato fra
la Confindustria e la Confederazione fascista delle
corporazioni (come risposta alla vittoria dei comunisti
nelle elezioni delle Commissioni interne del 1924 alla
Fiat) che prevede l’abolizione delle commissioni interne
e la totale delega alle sole organizzazioni sindacali
fasciste del ruolo di rappresentanza delle istanze dei
lavoratori.
Solo nel 1943, un accordo tra Cgil e Confindustria (accordo
Buozzi-Mazzini durante il breve governo Badoglio)
reintroduce le Commissioni
interne dopo che l’ordinamento corporativo
fascista le aveva abrogate,
riconoscendo alle stesse anche poteri di contrattazione
collettiva a livello aziendale.
Alle elezioni delle commissioni interne della
fine del ’43 furono chiamati, diversamente da come
accadeva prima, tutti i lavoratori e non solamente gli
iscritti al sindacato. Con questo accordo nazionale, per
la prima volta, le commissioni interne possono
generalizzarsi in tutte le categorie ed in tutti i
territori anche se nei limiti dei territori “liberati” e
tra le difficoltà determinate dalla guerra e
dall’immediato dopoguerra.
Negli anni seguenti l’istituto viene nuovamente e a più
riprese disciplinato.
Con accordi successivi (7 agosto 1947 - 8 maggio
1953 - 18 aprile 1966) vengono ridotti i compiti ed i
poteri delle commissioni interne in materia contrattuale
locale. La dipendenza delle commissioni interne
dalle
organizzazioni esterne e la limitazione dei loro
compiti, aumenta rispetto al passato anche in
conseguenza delle scissioni sindacali (con la scissione
Cisl e poi della Uil). Le commissioni interne sopravvivono
come organismi unitari ma la competizione esistente tra
le tre confederazioni fa si che ciascuna di esse tema di
divenire minoritaria nella singola impresa.
Le principali modifiche normative sono:
-
L’elezione delle commissioni interne è limitata alle
aziende con almeno 40 dipendenti.
-
La
scelta dei componenti avviene con la presentazione
di liste di organizzazione (ma anche su iniziativa
di gruppi di lavoratori) sulle quali sono chiamati a
votare tutti i lavoratori con voto segreto. Per
l’attribuzione dei seggi, infine, è applicato il
criterio proporzionale.
Così è che le commissioni interne tendono a
diventare sempre più satelliti delle organizzazioni
sindacali, riproducendo all’interno dei luoghi di lavoro
le stesse divisioni esterne, costituendosi così in una
vera e propria burocrazia dipendente dalle dinamiche
degli apparati sindacali e dalle relazioni con le
direzioni aziendali. Una situazione che, esasperata dal
notevole aziendalismo in cui erano costrette ad operare
da un sistema contrattuale basato essenzialmente sulla
contrattazione decentrata,
sfocia spesso anche in collaborazionismo con le
direzioni aziendali e quindi in azione calmierate sulle
pressioni rivendicative che i lavoratori dal 1964-1966
cominciano a svolgere verso le direzioni aziendali e di
riflesso sulle centrali sindacali esterne.
La fine degli anni sessanta vede una ripresa di attivismo
operaio nelle fabbriche, che trova le sue ragioni nei
radicali mutamenti che investono il sistema produttivo e
la composizione stessa della classe operaia, nonché
nell’aggravarsi del disagio sociale proprio dei grandi
centri industriali. Questa ripresa è segnata
dall’insoddisfazione verso il sindacalismo confederale,
la cui politica viene vissuta dai lavoratori come
distante ed inefficace. Le tradizionali strutture rappresentative
entrano in crisi.
E’ così che tra il 1967 ed il 1969 le
commissioni interne (come succede anche per gli apparati
sindacali) entrano in palese contraddizione e conflitto
con la loro base. L’aumento dell’occupazione, la ripresa
degli investimenti e dei profitti aumenta lo spazio
rivendicativo e i bisogni del mondo del lavoro tendono
ad esprimersi anche scavalcando le commissioni interne e
le centrali sindacali esterne, rivendicando nel contempo
una maggiore democrazia partecipativa ed un nuovo
egualitarismo salariale.
Sulle commissioni interne (oltre
il loro essere blindate nelle candidature si soliti
nominativi di fiducia sindacale) pesano anche le modalità di elezione e composizione che
non consentono un’articolazione della rappresentanza in
grado di riflettere la realtà delle condizioni di lavoro
e dunque degli interessi dei lavoratori. Questa
situazione spinge verso la ricerca di nuovi canali
organizzativi. Da questa spinta nascono sia l’esperienza
dei Comitati unitari di base, sia quella dei Consigli
dei delegati.
Le nuove forme di auto organizzazione si caratterizzano per
il loro essere unitarie: l’unità ha il suo fondamento
nell’omogeneità degli interessi dei lavoratori,
omogeneità che a sua volta discende dalla organizzazione
del processo produttivo, dal gruppo omogeneo. Ad una
comune collocazione nel processo produttivo corrisponde
una comune condizione di lavoro, e dunque un interesse
collettivo, che deve trovare nuove forme di
rappresentanza, di organizzazione e tutela.
I Consigli di fabbrica
Negli
anni 1967-1968, sostenuta dall’insoddisfazione per i risultati
dei precedenti Ccnl, scatta, ed in maniera assai
diffusa e sempre più spesso fuori dal controllo
sindacale, una stagione di contrattazione aziendale
caratterizzata da richieste di forti aumenti salariali,
richieste
vertenti a combattere la monetizzazione della salute,
a
ridurre
le distinzioni professionali,
a
spingere per la loro contrattazione per gruppo omogeneo e non più su
discrezione aziendale,
ad
ottenere il diritto di assemblea retribuita.
La contrattazione aziendale si diffonde e supera i
risultati di tutte le esperienze precedenti, diventando,
grazie alla maggior partecipazione diretta dei
lavoratori, la fonte principale di iniziativa ed
elaborazione della stessa linea sindacale.
I successivi rinnovi contrattuali saranno infatti sempre
più influenzati da questo livello di contrattazione
anche e soprattutto grazie all'ottenimento da parte
della contrattazione aziendale di un monte ore
retribuito per assemblea,
che favorisce
un maggiore coinvolgimento dei lavoratori
nell'esperienza rivendicativa e contrattuale.
L’assemblea
(estesa con la contrattazione aziendale ad un numero
sempre crescente di lavoratori e di aziende) diviene
infatti un luogo dove le valutazioni arbitrarie
dell'operaio comune potevano esprimersi ed organizzarsi
compiutamente
senza filtri,
influenzando notevolmente l'intera strategia sindacale
e
riordinandola sull’idea dell’egualitarismo.
Questa nuova situazione produce concretamente la nuova
forma di organizzazione operaia:
il
Consiglio di fabbrica ed i delegati di reparto e gruppo
omogeneo che spesso entra in competizione con le
commissioni interne e con il sistema di valutazione
sindacale.
E’ lo stesso modello sindacale, ad essere investito da
questa stagione.
Cisl e Uil, ancora ordinate sul vecchio
modello corporativo,
subiscono una vera e propria rivolta interna
(soprattutto al Nord e nelle categorie industriali).
La Cgil stessa non coglierà immediatamente il portato di
questa stagione, preoccupata
per
un verso da
una contrattazione aziendale che viene temuta come
strumento potenzialmente concorrente alla battaglia per
il contratto nazionale, e
per
l’altro
da un nuovo protagonismo dal basso che sembra proporre
una riforma radicale e (almeno inizialmente) più
spontaneista del sindacato in generale.
Anticipando la stessa Cgil, è la Fiom che nel suo congresso del 1970 riconosce i CDF come nuova istanza di base dei lavoratori.
Il 1970 è anche l’anno in cui viene approvata dal
parlamento la Legge 300 (Statuto dei lavoratori) che
sancisce l’insieme dei diritti dei lavoratori (libertà
sindacali) a partire dall’articolo 18 che introduce il
divieto di licenziamento senza giusta causa.
Sulla rappresentanza però la Legge 300 non
recepisce il modello partecipativo proprio del movimento
dei Consigli come strumento di rappresentanza dei
lavoratori, non recepisce l’esigibilità dei lavoratori
ad eleggersi la loro rappresentanza sindacale aziendale,
ma si ferma ad adattare ciò che era il lascito della
legge del 1943 sulle commissioni interne e dell’accordo
sindacati-Confindustria del 1966, limitandosi a ribadire
il diritto delle organizzazioni sindacali a nominare
delle Rappresentanza aziendali (RSA).
Con
lo Statuto si detta una normativa di sostegno allo
svolgimento dell’attività sindacale all’interno
dell’impresa. Ma chi gode del sostegno consistente in
una serie di diritti sindacali (riunioni, permessi,
affissioni, potere di indire i referendum) nonché
importanti garanzie in caso di trasferimenti o
licenziamenti dei dirigenti sindacali sono solo le
rappresentanze sindacali aziendali (RSA) che rispondono ai
criteri dettati dall’art.19. Cioè solo a quelle
costituite nell’ambito del sindacalismo confederale
maggiormente rappresentativo sul piano nazionale e di
sindacati firmatari di contratti sovraziendali applicati
nella unità produttiva. Il riconoscimento
dell’iniziativa dal basso nella costituzione della
rappresentanza sindacale come condizione per l’accesso
al sostegno legislativo (art.19) viene così
ridimensionato dai criteri selettivi previsti
dall’articolo: l’organizzazione spontanea che voglia
giovarsi della tutela offerta dallo Statuto è spinta in
sostanza a confluire nell’organizzazione sindacale
tradizionale ed accettarne le regole.
Con il
Patto federativo siglato nel 1972 Cgil Cisl e Uil
riconoscono finalmente i CDF come istanze di base con
poteri di contrattazione sui posti di lavoro. Accolgono
cioè i CDF nel loro ambito, per usare l’espressione
dello Statuto dei lavoratori, ma al tempo stesso si
preoccupano di delineare un modello di consiglio di
fabbrica nettamente collegato all’organizzazione
sindacale esterna.
Leggiamo dal documento del Patto federativo: “in tale
organismo (cioè nel CDF) e, ove esiste,
nell’Esecutivo, deve essere assicurata la rappresentanza
delle forze sindacali che operano nell’azienda stessa e
che costituiscono la Federazione.”
Per raggiungere questo obiettivo lo strumento da
utilizzare è il sistema elettorale: “A tale fine
le Confederazioni si impegnano a concordare un modello
elettorale che dovrà garantire l’applicazione del
principio suindicato”.
La
strategia di riassorbimento delle nuove strutture da
parte del sindacalismo confederale non elimina il fatto
che attraverso di esse si realizzi un forte allargamento
della partecipazione e un effettivo decentramento del
potere decisionale dal punto di vista delle politiche
contrattuali, e non impedisce che la spinta
rivendicativa influenzi le stesse politiche sindacali.
Le prime difficoltà per il movimento dei
Consigli si presentano con le pesanti ristrutturazioni
legate al ciclo critico di capitale che già dalla metà
degli anni ’70 vede l’esplodere del ricorso alla cassa
integrazione ordinaria e straordinaria colpendo la
capacità di tenuta dei lavoratori, comprimendo gli spazi
contrattuali e facendo emergere i primi segnali di
debolezza nella stessa azione sindacale e dei CDF.
Concorre a questo il mutamento di ruolo del sindacato,
che da attore del conflitto di classe si fa compartecipe
e responsabile delle scelte di politica economica.
Questo processo, che ha inizio già a metà degli anni ‘70
con la crisi economica conseguente allo shock
petrolifero, comporta necessariamente una compressione
delle istanze di base in favore di una rinnovata
centralizzazione nella determinazione e nell’attuazione
delle politiche sindacali. Un momento “simbolo”
di questo percorso di mutamento del sindacalismo
italiano è dato dalla così detta svolta dell’Eur del
1978.
Con
la Conferenza sindacale dell’EUR si sostiene che è una
necessità nazionale difendere la produzione in sé e si
accetta di scambiare una politica di sacrifici con la
partecipazione del sindacato a scelte di politica
economica che dovrebbero portare ad una ripresa degli
investimenti e ad una democratizzazione dell'economia,
possibile (si dice) con una maggiore
responsabilità e partecipazione sindacale nella
soluzione della crisi.
Il
primo accordo nella storia della negoziazione
trilaterale, il “ Protocollo Scotti” sul costo del
lavoro, siglato nel 1983, dimostra come concertazione e
centralizzazione della contrattazione collettiva vadano
ormai di pari passo. L’accordo impone infatti forti
limitazioni alla contrattazione aziendale, affermando
che “la contrattazione a livello aziendale non potrà
avere per oggetto materie già definite in altri livelli
di contrattazione” e per la prima volta “predetermina”
i costi della contrattazione nazionale.
Assistiamo ad una tendenza opposta a quella che a fine
anni 60 aveva liberato la contrattazione dai vincoli
precedenti, che porta allo svuotamento degli spazi di
iniziativa categoriale ed aziendale.
E’ con le prime sostanziali divisioni sindacali
(accordo di S.Valentino del 1984 sulla scala mobile,
firmato da Cisl e Uil e non dalla Cgil) che inizia
l’attacco ai CDF. Le fortune dei Consigli dei Delegati
sono strettamente legate alle prospettive dell'unità
sindacale e, pertanto, con la rottura del patto
federativo inizia il loro lento declino.
Il potere delle organizzazioni di nominare
comunque delle proprie RSA (l'unica forma prevista e
riconosciuta per legge), anche in presenza di istanze di base elette dai lavoratori,
fu lo strumento principale con cui soprattutto Cisl e
Uil mettevano in crisi le rappresentanza unitarie laddove
queste non si assoggettavano a rappresentare il volere
dell’organizzazione.
In alcuni casi i CDF si
scioglieranno per la fuoriuscita di componenti che
daranno vita alle RSA in base al diritto da loro
riconosciuto dall’art. 19 della legge 300, in altri casi
la loro attività sarà semplicemente bloccata in virtù di
un diritto di veto delle organizzazioni esercitato
appunto grazie alla minaccia di uscire dai Cdf per nominare
proprie
RSA.
E’ da questa fase critica, dalla quotidiana e defaticante
lotta per difendere il diritto di lavoratori ad avere
una rappresentanza liberamente eletta e legata al
mandato ricevuto dai lavoratori (in ciò emancipata dal
controllo e dal condizionamento delle centrali
sindacali), che iniziano, sia
per iniziativa parlamentare che di movimento (movimento
dei consigli, prima e Rsu poi),
i tentativi per ottenere una legge che sancisse il
diritto dei lavoratori ad eleggere direttamente le loro
rappresentanze, ad ottenere per queste le stesse tutele
previste per le RSA, ed il diritto dei lavoratori ad
esprimersi col voto sia sulle piattaforme che sugli
accordi sindacali, ma senza risultato.
L’accordo del 23 luglio 1993 liquiderà infine l’intero
impianto contrattuale rivendicativo ed apre ad una nuova
stagione di unità sindacale che porta a ridisegnare le
stesse forme della rappresentanza.
Le RSU
In
realtà i tentativi di Cgil Cisl Uil di intervenire sulla
questione della rappresentanza aziendale e sul
superamento dei CDF risalgono già dalla fine degli anni
ottanta. E’ del 1989 la bozza di accordo sui Consigli
aziendali delle rappresentanze sindacali (Cars), e del
1991 l’intesa tra le tre confederazioni sulle Rsu poi
definitivamente sancite nel dicembre ’93 con l’accordo
con Confindustria.
Nella
definizione di nuove regole per la rappresentanza, le
Confederazioni intendono affrontare e risolvere
essenzialmente tre questioni:
·
Una
interna ai rapporti tra le tre Confederazioni,
conseguente alla rottura del patto federativo, che mira,
attraverso un nuovo Patto federativo, ad evitare la
concorrenzalità tra le stesse.
· Una
che possiamo riassumere nell’esigenza di individuare un
soggetto negoziale all’interno dell’azienda certo e
garante della svolta concertativa, problema che si pone
in relazione al negoziato sull’assetto contrattuale in
corso con la Confindustria, ma già avviato con l’accordo
Scotti dell ’83.
· Un’altra riguardante la definizione del rapporto tra
organismi di base e generalità dei lavoratori garantendo
nel contempo una legittimazione da parte del
sindacalismo confederale.
La bozza di accordo sui Cars (1989) affrontava le questioni sul tappeto in un modo un
pò “grossolano ma chiaro”. L’organo di rappresentanza doveva essere composto per
metà da membri eletti dalla generalità dei lavoratori,
iscritti o meno al sindacato, e per metà da membri
designati pariteticamente dai sindacati di categoria
aderenti alle tre Confederazioni.
Per
poter presentare liste e partecipare alla competizione
elettorale i lavoratori non affiliati a CGIL,
CISL e UIL avrebbero dovuto raccogliere un numero
di firme elevatissimo: dal 20% al 10% degli aventi
diritto al voto, a seconda che la votazione si riferisse
a singole aree o all’intera unità produttiva.
All’organismo così formato l’accordo riconosceva il
potere contrattuale all’interno dell’unità produttiva “in
stretto coordinamento con le organizzazioni”.
In
questo modo si sarebbero raggiunti più risultati: la
divisione paritetica tra Cgil, Cisl e Uil della quota
non elettiva (che avrebbe consentito il rafforzamento
delle allora forti tendenze unitarie tra le tre
Confederazioni), l’adozione di un criterio di
proporzionalità quanto alla ripartizione del monte ore
complessivo dei permessi sindacali a disposizione delle
tre organizzazioni, la composizione del Consiglio
aziendale, per metà elettivo e per metà nominato
d’ufficio dalle organizzazioni, col tentativo quindi di
risolvere la questione del rapporto con i lavoratori non
iscritti, riconoscendo ad essi un canale di espressione,
senza che questo peraltro pregiudicasse un più che saldo
controllo delle O.O.S.S. sugli organismi di base.
I
limiti imposti alla presentazione delle liste avrebbero
fortemente limitato la possibilità che l’organismo
rappresentasse tendenze sindacali esterne alle
Confederazioni firmatarie dell’accordo. Il
riconoscimento ad un organismo così composto del potere
di trattare risultava compatibile con l’assetto
contrattuale verso il quale ci si avviava,
caratterizzato dalla rinnovata imposizione di vincoli
alla contrattazione aziendale.
L’accordo sui Cars non va comunque in porto.
L’intesa tra le tre Confederazioni del 1991 sulle RSU
segna da questo punto di vista una limatura dell’ipotesi
avanzata per i Cars prevedendo che i membri della Rsu
siano tutti elettivi.
Resta
il Patto interno in base al quale Cgil, Cisl e Uil si
ripartiscono in maniera paritaria il 33% dei loro
eletti. Viene anche abbassata la soglia di adesioni
richiesta per la presentazione delle liste da parte dei
lavoratori non affiliati alle tre confederazioni.
L’intesa del 1991 è stipulata tra le Confederazioni in
vista di un successivo accordo con la controparte
datoriale. L’accordo interverrà due anni dopo, nel
dicembre ‘93, preceduto da due intese cruciali, il
Protocollo del 31 luglio ‘92 e il Protocollo d’intesa
del luglio ‘93.
Passaggi cruciali anche per capire perché la
disciplina delle Rsu contenuta nell’accordo del dicembre
‘93 si discosti dall’intesa tra le Confederazioni
del ‘91 su un punto importante, relativo alla
composizione delle Rsu: la presenza del “terzo”
riservato e nominato dalle associazioni stipulanti e non
più indicato tra gli eletti.
Il
Protocollo del luglio ’92 (nella parte in cui prevede il
blocco della contrattazione aziendale) e quello del
luglio ‘93 (nella parte dedicata agli assetti
contrattuali) delineano il nuovo ruolo della
contrattazione. Leggiamo nel testo dell’ultima intesa
che la contrattazione di secondo livello riguarda solo le
materie oggetto di rinvio da parte del CCNL. E ancora
che “la contrattazione aziendale riguarda materie e
istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli
retributivi propri del CCNL”. Si torna in sostanza
ad un ruolo puramente “adattivo” della contrattazione
aziendale nell’ambito dei confini normativi fissati nel
CCNL.
Un
assetto contrattuale di questo genere richiede
necessariamente il controllo sulle strutture di base per
evitare che la contrattazione aziendale confligga con
quanto le organizzazioni hanno pattuito a livello
centralizzato. E’ in questione la “solvibilità del
sindacato”, la dimostrazione del suo essere
organicamente "concertativo".
Lo pensano chiaramente anche i firmatari
dell’intesa. Per questo non stupisce che nella parte
dell’intesa relativa alla rappresentanza sindacale
aziendale si trovi espressamente affermato che “al
fine di assicurare il necessario raccordo tra le
organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le
rappresentanze aziendali titolari delle deleghe
assegnate dai medesimi, la composizione delle
rappresentanze deriva per 2/3 dall’elezione da parte di
tutti i lavoratori, e per 1/3 da designazione da parte
delle organizzazioni stipulanti il CCNL, che hanno
presentato liste in proporzione ai voti ottenuti.”
Formula che è alla base della disciplina delle Rsu
dettata con l’accordo interconfederale del dicembre ‘93.
L’accordo triangolare del uglio 1993 ha avuto, poi,
una concreta attuazione, nel settore privato, con
l’accordo interconfederale del 20 dicembre 1994, siglato
da Confindustria, Intersind, Cgil, Cisl e Uil e con
successiva adesione di Cisal e Cisnal; e, relativamente,
al settore del P.I., con il Protocollo di intesa del 20
aprile 1994, sottoscritto tra l’ARAN e Cgil, Cisl e Uil.
Ad esso sono seguiti quelli sottoscritti dai maggiori
sindacati autonomi di contenuto assai simile ed
ulteriori Protocolli ad ambito più ristretto,
sottoscritti dalle tre Confederazioni nel comparto dei
Ministeri ed in quello delle Regioni ed Autonomie
locali.
|
Incongreunze e contraddizioni tra le regole sindacali per l'elezione
delle Rsu e la giurisprudenza
|
|
Incongruenze e contraddizioni
tra le regole sindacali
per l'elezione delle Rsu
e la giurisprudenza.
Quando il "Patto" confligge con la legge
|
 |
A misura di
lavoratore
Nei
processi organizzativi ed aggregativi tende a sorgere
una contraddizione tra la rappresentanza dei bisogni ed
i modelli organizzativi da questa generati.
Le
organizzazioni, soprattutto ad un certo livello del loro
sviluppo, tendono infatti a considerare se stesse al di sopra
ed a prescindere dai
bisogni che devono rappresentare.
Gli
apparati tendono cioè a produrre e riconoscere i propri
interessi particolari, che si ordinano attorno ad
obiettivi quali il rafforzamento dell’organizzazione, il
suo accreditamento verso gli interlocutori altri, le
“carriere” legate alle soggettive aspirazioni: il tutto
come se, ad un certo punto, l’organizzazione prendesse
coscienza di sé quale dispositivo autonomo ed
indipendente dai processi che l’hanno generata e resa
possibile.
Il
rapporto tra organizzazione ed il quadro dei bisogni che
è chiamata a rappresentare si svolge così in maniera
contraddittoria, con un “apparato” che deve comunque
organizzare il consenso alla sua esistenza (che continua
cioè a riconoscere bisogni che l’hanno generato), ma
che è indisponibile a mettere in gioco la propria
stabilità, a mettere a rischio la rete di relazioni
esterne sulle quali l’organizzazione ha organizzato il
proprio riconoscimento ed accreditamento.
Pertanto l’organizzazione non rappresenta più
direttamente ed immediatamente i bisogni che la sua base
esprime ma li media, li elabora, cercando di renderli
compatibili con gli obiettivi, con la stabilità
dell’organizzazione nel suo contesto (alleanze,
riconoscimenti, accreditamenti a cui l’organizzazione
aspira).
Neppure l’organizzazione sindacale si sottrae a queste
dinamiche: il
potere,
generato
dai
“dispositivi” organizzativi che l’apparato sindacale si
dà,
non è e non può essere certo di tipo esplicitamente
coercitivo, come potrebbe essere
quello generato dagli apparati
gerarchici
dello Stato:
ciò nonostante si tratta di un potere forte,
“contrattuale”, che si fonda, oltre che sul consenso,
sulla posizione di interlocutori istituzionalmente
riconosciuti ed accreditati nelle trattative con i
rappresentanti degli industriali.
In particolare,
quello di CGIL, CISL e UIL è un potere radicato negli
anni, che ha avuto modo di rafforzarsi nel contesto
tutto italiano di un diritto sindacale che, per
l’assenza di una disciplina legislativa che lo
caratterizzi, è stato definito, e ancora è, “un diritto
senza norme”.
Le
confederazioni cercano in ogni modo di preservare questo
potere, tanto più che all’orizzonte esse intravedono
altre organizzazioni sindacali
a loro concorrenti nel
cercare ed ottenere il consenso dei lavoratori; per tali motivi esse
fondano la loro necessità di controllo delle
dinamiche sindacali e delle forme della rappresentanza sulla base di intese “pattizie” , in grado di salvaguardare
il loro primato di
interlocutori dei lavoratori e delle controparti.
Pur vero è che,
in un contesto legislativo e
costituzionale
imperniato
ancora sulla “libertà di organizzazione ed iniziativa
sindacale”,
è palese che una titolarità basata solo per via
“pattizia” non regge, non è esigibile a prescindere.
Un caso di questa contraddittorietà riguarda il potere
di indire le elezioni delle Rsu.
Un
esempio recente si rintraccia nella causa legale che ha
portato il Sindacato Intercategoriale dei Lavoratori (SDL)
a vedersi riconosciuto per via giudiziale il diritto di
indire le elezioni delle RSU
alla Ipercoop di Livorno,
nonostante l’indisponibilità del sindacato confederale
che ha anzi operato per boicottare lo svolgimento delle
elezioni
(Tribunale di Livorno – sentenza del 05 febbraio 2008).
Ciò
che lascia più perplessi è il fatto che, ad ostacolare
tale elezione, hanno contribuito a pari merito la
Direzione dell’Ipercoop e FILCAMS CGIL, FISASCAT-CISL e
UILTUCS-UIL le quali, non dando alcuna risposta a
seguito della volontà formalmente espressa loro da SDL
di indire elezioni, in data 18.09.07 si limitavano a
modificare con le organizzazioni nazionali delle
cooperative un accordo risalente al 12.10.1995.
La
modifica prevedeva
che l’indizione dell’elezione per la RSU fosse
titolarità solo
delle organizzazioni
sindacali stipulanti il CCNL: il chiaro tentativo di
ostacolare SDL – che nel frattempo aveva raccolto firme
pari al 20% dei lavoratori dell’Ipercoop ai fini della
presentazione della sua lista – è stato interpretato dal
giudice adito, nella sentenza menzionata, come “un
maldestro tentativo di limitare la libertà di
associazione e rappresentanza sindacale di un altissimo
numero di lavoratori […] con la triste complicità delle
maggiori organizzazioni sindacali.
La
modifica del sopracitato accordo è stato soltanto uno
dei mezzi utilizzati per impedire lo svolgimento delle
elezioni: in corso di causa CGIL ha eccepito
l’impossibilità per SDL di indire elezioni in quanto, ai
sensi dell’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, tale
sindacato non poteva costituire RSA.
La
costruzione interpretativa proposta da CGIL è apparsa
illogica in quanto, in base all’accordo interconfederale
del 20 dicembre 1993, l’elezione dalla RSU presenta una
disciplina autonoma rispetto a quella della RSA., tanto
è che il giudicante ha scritto: “le OO.SS. che hanno
il potere di costituire le RSA hanno una possibilità di
scelta: partecipare all’indette elezioni delle RSU
perdendo le proprie RSA o mantenere le proprie RSA non
partecipando alle elezioni delle RSU”.
La
sentenza pertanto, oltre a respingere la chiave
interpretativa proposta da CGIL, dichiarando
antisindacale il comportamento del datore di lavoro, ha
ordinato a quest’ultimo l’adempimento di quanto
necessario per lo svolgimento delle elezioni.
Il
boicotaggio delle tre federazioni FILCAMS, FISASCAT e
UILTUCS – che non hanno presentato proprie liste – non è
servito ad impedire il raggiungimento del quorum:
infatti 242 lavoratori su 424 aventi diritto hanno
votato, consentendo alla lista SDL (l’unica lista
presentata) di raccogliere 229 voti.
Questa faccenda, però, non è finita con le votazioni che
sono state, d’altronde, totalmente regolari: infatti
CGIL, oltre a ricorrere in appello – azione che,
considerato l’esito delle elezioni, poteva evitare – ,
depositava un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. con
il quale chiedeva
che venisse sospesa
l’efficacia del decreto opposto.
In poche parole l’intenzione di CGIL era quella di
impedire alla nuova RSU eletta di svolgere le sue
funzioni sino all’emissione della sentenza di secondo
grado, ciò in totale spregio alla volontà espressa dai
lavoratori partecipanti alle elezioni.
Verosimilmente, il rischio di un effetto boomerang ha
provocato la decisione della stessa CGIL di ritirare, un
paio di giorni prima della fissata udienza, il ricorso
ex art. 700 c.p.c.: una mossa
apparsa
la più sensata possibile, considerando il clamore che il
ricorso d’urgenza aveva suscitato tra i lavoratori
dell’Ipercoop,
e non solo.
Ritornando alla
sentenza emessa dal Tribunale di Livorno, essa condivide
un orientamento già espresso dal Tribunale di Milano in
data 15 marzo 2004:
all’epoca dei fatti, soccombeva in giudizio un datore di
lavoro che impediva il regolare svolgimento delle
elezioni della RSU indette disgiuntamente da un solo
sindacato, nel caso specifico Flt Uniti. Anche in questo
caso le tre organizzazioni avevano rinunciato a
presentare proprie liste per l’elezione della RSU.
In
particolare, dinanzi al Tribunale di Livorno sembra che
CGIL abbia tentato il riconoscimento di un principio –
appunto l’impossibilità da parte delle organizzazioni
sindacali, che non possono costituire RSA, di indire
elezione per le RSU – che, se condiviso dal giudicante,
sarebbe stato probabilmente utilizzato in altri contesti
aziendali, nel caso in cui organizzazioni sindacali
emergenti, o liste
organizzate da gruppi di lavoratori,
avessero proceduto alla elezione della RSU, una volta
raccolte le firme necessarie alla presentazione di una
propria lista.
Questo tentativo della CGIL, che avrebbe di certo
giovato alle altre due confederazioni, è stato
un’ulteriore conferma di quanto scritto all’inizio:
neppure le organizzazioni
sindacali si sottraggono alla logica del potere.
D’altra parte, le stesse associazioni imprenditoriali
accettano di buon grado il potere esclusivo di CGIL,
CISL e UIL la dove la disponibilità concertativa di
queste risulta loro particolarmente utile ed apprezzata: diversamente, non si spiegherebbe il motivo
per cui un datore di lavoro eccepirebbe la decadenza
dalla carica di membro della RSU di un lavoratore
revocante la sua iscrizione alla O.S. (che corrisponde
ovviamente ad una delle tre confederazioni) nell’ambito
della quale è stato eletto.
Un
caso del genere è stato deciso dinanzi al Tribunale di
Milano con sentenza del 27 aprile 2006:
il giudice, statuendo sull’impossibilità da parte del
datore di lavoro di ingerirsi nella gestione dei
rapporti sindacali, ha considerato le dimissioni dal
posto di lavoro come
unica ipotesi di decadenza del lavoratore dalla carica
di RSU.
Tale
sentenza, peraltro, conferma quanto già precedentemente
statuito dalla giurisprudenza di merito: una per tutte
valga la sentenza del 7 aprile 1997 dinanzi alla Pretura
di Milano,
nella quale si statuisce che la disdetta dell’iscrizione
ad un sindacato non è idonea a far venire meno la
qualità di membro di Rsu ad un suo componente .
L’interessante costruzione interpretativa dell’ultima
sentenza richiamata si fonda sul fatto che la cessazione
dell’incarico, da parte di chi disdice l’iscrizione al
sindacato, si pone in antitesi con l’elemento della
volontà della base che si è espressa nel momento
elettorale.
In
sostanza sono i lavoratori ad avere eletto un certo
soggetto alla carica sindacale, non venendo meno, per il
solo fatto della disdetta, l’elemento di
rappresentatività che lega il componente di RSU ai
lavoratori, tant’è che, ancora in questa sentenza, si
legge che “così come per essere eletti l’unico requisito
necessario è l’essere dipendente presso l’unità
produttiva, alla stessa stregua è sufficiente restare
dipendente per continuare a essere Rsu”- infatti, in
base all’accordo del 1993, un lavoratore può candidarsi
in una delle liste presentate dalle organizzazioni
sindacali senza essere necessariamente iscritto ad una
di esse.
Anche in virtù di queste vicende giudiziarie, la domanda
che viene spontaneo porsi è: perchè le organizzazioni
sindacali, invece di
scatenarsi in azioni concorrenziali per affermare la
loro precostituita
supremazia,
non si adoperano per riacquistare la fiducia di
lavoratori se questi
non si considerano più degnamente rappresentati?
Il
problema cruciale è proprio questo: i lavoratori,
se non si sentono rappresentati,
si rivolgono ad altre
forme di associazionismo sindacale
e nessuna norma pattizia può
impedire ciò, essendo la libertà di organizzazione e di
iniziativa sindacale sancita dalla legge e dalla
Costituzione.
Ed è
deprecabile che, come nel caso dell’Ipercoop di Livorno,
siano le tre confederazioni maggiormente rappresentative
(la cui storia è costellata di importanti battaglie per
la tutela e i diritti dei lavoratori) ad ostacolare la
libertà sindacale di un
gruppo di lavoratori che hanno deciso, in occasione di
un rinnovo per scadenza della Rsu, di sostenere la
presentazione di un’altra lista sindacale, la cui
libertà d’organizzazione – non lo si può e non lo si
deve dimenticare – è sancita dall’art. 39 della
Costituzione repubblicana.
È
un preoccupante segnale
d’allarme che, in occasione del rinnovo dei contratti
collettivi di categoria o di accordi
interconfederali, i lavoratori esprimano costantemente
un diffuso dissenso
ed una strisciante
disillusione sull’efficacia dei risultati sindacali,
pur se questo dissenso spesso è nascosto o addebitato a
piccoli gruppi che – si dice abilmente – sono di per sé
irrilevanti.
In
realtà si registra da tempo una caduta di consenso verso
l’azione del sindacato Confederale: i lavoratori, ormai
disillusi delle logiche confederali fondate su una
concertazione forzata e infruttuosa, sono portati, a
volte, a dare un credito maggiore alle posizioni più
rivendicative
rinvenibili in altre
forme di espressione sindacale.
La discussione attualmente apertasi sulla rappresentanza
sindacale sembra più
orientata
a ripristinare in qualche modo l’efficacia pattizia di
una superiore titolarità confederale e di una più
pregnante subordinazione delle rappresentanze di base a
questa titolarità.
Una situazione questa che può realizzarsi solo grazie
alla
possibilità che le
controparti
concordino sul
riconoscimento di quelle che saranno le forme di
rappresentatività dettate dal nuovo “Patto federativo”
tra Cgil Cisl Uil.
Un Patto che,
lungi dal promuovere una maggiore partecipazione dei
lavoratori,
sembra più orientato a garantire le organizzazioni
firmatarie del Patto ed
a
limitare la possibilità che altre aggregazioni
concorrenti
emergano.
Certo è che il
nuovo Patto federativo stipulato tra Cgil Cisl Uil non
può ritenersi sufficiente a dirimere le contraddizioni
che le sentenze di questi anni hanno smascherato,
nell’esercizio di una libertà sindacale imposta per via
pattizia
da tre sole organizzazioni,
per il fatto di poter vantare una superiore dimensione
associativa.
Il diritto all’iniziativa sindacale è previsto dalla
Costituzione
ed è attivo a prescindere dalle forme organizzate che in
quel momento occupano la scena sindacale.
Bisognerebbe cambiare la legge e la Costituzione, fino a
ribaltarne il presupposto
e la storia,
per arrivare ad affermare che
ad
un “Patto”,
tra tre organizzazioni,
sia possibile
riconoscere
il potere di decidere delle libertà di espressione
sindacale
appartenenti a
tutti
i lavoratori e
ad
eventuali altre organizzazioni o liste che liberamente
si propongono.
Se così fosse
ci sarebbe
un altro mondo,
una
società fondata sul corporativismo e non
sulla
democrazia.
|
Le
sentenze richiamate: Trib. di Livorno 05 febbraio 2008,
est Magi, Sdl intercategoriale c. Unicoop Tirreno scrl e
Ipercoop Tirreno Fonti del Corallo; Trib. di Milano 27
aprile 2006, est. Tanara, Flaica–Cub c. Vcm Spa; Pret.
Busto Arsizio 11 settembre 1997, est. Perfetti,
Slai-Cobas c. Sitip Spa; Pret. di Milano 7 aprile 1997,
est. Santosuosso, Videotime Spa c. Casamassima. |
|
Scheda sul Corporativismo: Corporativismo storico,
Corporativismo volgare, Neocorporativismo
Il
corporativismo storico.
Il corporativismo è una dottrina
politica elaborata dai teorici dello stato
fascista che prevede una disciplina organica
delle forze produttive e delle loro
organizzazioni, che accettano di subordinare i
loro comportamenti al fine comune della crescita
e della potenza economica dello Stato.
Lo strumento con cui si esercita
questa subordinazione è il Tavolo delle
Corporazioni nel quale, unitariamente si
stabiliscono, sulla base di obiettivi fissati
dallo Stato, i limiti e le compatibilità entro
cui si impegnano ad operare le diverse
corporazioni rappresentate.
Il diritto corporativo disciplina
le forze produttive in quanto “corpora” le
organizzazioni delle parti sociali,
trasformandole, appunto, in corporazioni cui si
attribuiscono funzioni costituzionali di
carattere rappresentativo, normativo,
consultivo, conciliativo.
La corporazione associa,
attraverso la coazione giuridico-militare,
lavoratori e proprietari all’interno di ciascun
settore della produzione, realizzando
contemporaneamente il controllo/repressione e la
rimozione della lotta tra le classi.
I sindacati corporativi (che
organizzano padroni e lavoratori, in linea
verticale di continuità) definiscono i
contratti collettivi di lavoro.
La Magistratura corporativa del
lavoro previene o risolve i conflitti di lavoro,
in un contesto dove il divieto di sciopero,
sanzione giuridica necessaria contro l’attività
sociale dei lavoratori, è ideologicamente
pareggiato dal divieto di serrata, sanzione
giuridica superflua data la diretta repressione
statale dello sciopero.
Il Consiglio nazionale delle
corporazioni e il Ministero delle corporazioni
hanno funzioni consultive e normative in materia
di:.
- politica economica
- Le conseguenze delle crisi di produzione e dei
fenomeni monetari devono equamente ripartirsi
tra tutti i fattori della produzione. I dati
rilevati … dall’Istituto Centrale di Statistica
e dalle associazioni professionali legalmente
riconosciute, circa le condizioni della
produzione e del lavoro e la situazione del
mercato monetario … coordinati ed elaborati dal
Ministero delle corporazioni, daranno il
criterio per contemperare gli interessi delle
varie categorie, delle classi fra di loro e di
queste con l’interesse superiore della
produzione. Carta del Lavoro, Punto XIII, 22 aprile 1927.
- politica e diritto del lavoro
- Nell’ambito del Consiglio nazionale, le
associazioni hanno l’obbligo di regolare,
mediante contratti collettivi, i rapporti di
lavoro per le categorie dei datori di lavoro e
di lavoratori che rappresentano.
Carta del Lavoro, XI.
Il corporativismo volgare.
Fino a metà anni 80, gli apparati
confederali e di categoria definivano
“corporative” quelle lotte per il salario che i
lavoratori di determinate categorie, settori,
aziende conducono o tentano di condurre al di
fuori del controllo che gli apparati stessi
esercitano su obiettivi, tempi e forme delle
rivendicazioni.
Da metà anni 80, il sindacalismo
concertativo/neocorporativo cerca di inserire
nell’idea di “corporativismo” ogni lotta o
azione economica dei lavoratori che abbia
carattere immediatamente salariale.
Questo tipo di “corporativismo”
non ha riscontro né nella storia politica, né in
quella della letteratura teorica e tuttavia è
diventato di uso comune nel linguaggio
sindacalese.
Esso deve quindi essere compreso
per quel che è: una delle tante affermazioni
ideologiche prodotte dalla volgarità teorica del
sindacalismo concertativo/neocorporativo
Il
Neocorporativismo
Il corporativismo contemporaneo,
o “neocorporativismo”, persegue scopi
analoghi a quelli del “corporativismo storico”,
ma si differenzia sotto tre profili:
ideologia, controllo e repressione,
organizzazione del lavoro.
Ideologia.
All’ideologia della “potenza nazionale”,
della
“potenza dello Stato”, subentra lo scientismo
del modo capitalistico di produzione, del
sostegno alla concorrenzialità, produttività e
redditività del “sistema impresa nazionale” come
obiettivo comune e condiviso a cui i soggetti
sociali si impegnano ad uniformarsi per via
Pattizia (non più per legge come avveniva nella
Corporazione fascista).
Controllo/Repressione.
Alla forza militare e giuridica,
subentra l’imposizione politica, istituzionale,
burocratica di:
1
- una concertazione preventiva bilaterale, fra
le organizzazioni degli imprenditori e le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sui rapporti fra capitale e
lavoro, con eventuale intervento del Governo
2
-
una concertazione preventiva trilaterale, fra le
organizzazioni degli imprenditori, le
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e il Governo sulla politica
economica.
Il dissenso e l’opposizione
tendono ad essere ostacolati in tre modi:
1
- tramite la burocrazia sindacale che isola i
lavoratori comprimendo i loro spazi di
partecipazione diretta e riducendo il loro
interesse a quello immediato aziendale,
convincendoli a delegare alle organizzazioni il
compito di rappresentarli sulle tematiche più
generali
2
- modelli di rappresentanza, definiti per legge
o per via pattizia che favoriscono le
organizzazioni che aderiscono al modello di
relazioni di tipo neocorporativo e riducono gli
spazi di espressione del dissenso
3
- il monopolio istituzionale delle libertà
sindacali (a cui si può accedere solo se si agisce
nell'orbita dei sindacati "maggiormente
rappresentativi") e del diritto di sciopero;
l’inibizione di fatto dell’esercizio di questo
diritto anche attraverso la sua limitazione
legislativa o pattizia
Organizzazione del lavoro.
La crisi dell’organizzazione del
lavoro di tipo Fordista, ed i cambiamenti con
cui il capitale ha cercato di dare risposte a
questa crisi, hanno modificato il dato valore
professionale della merce forza lavoro e le
condizioni con cui questa si presenta sul
mercato, di conseguenza, i suoi proprietari
perdono identità di classe. Diventa così
possibile sostituire la
solidarietà di classe
con la
appartenenza di corpo,
dove il corpo (a seconda) è l’individuo, la
squadra, l’impresa, il distretto industriale, il
settore, l’economia nazionale, l’Unione Europea,
il mercato mondiale ed il modo di
produzione capitalistico: il tutto come
“categoria dello spirito”.
Tra i fattori che concorrono a
costituire l’appartenenza di corpo, tre sono
particolarmente importanti:
1
-
la dismissione della vecchia
professionalità del lavoro con lo sviluppo della
precarizzazione e della flessibilità che
permettono la disponibilità sul mercato di forza
lavoro disponibile per qualsiasi lavoro ed a
qualsiasi prezzo.
2
- la tendenza a eliminare la parte fissa della
retribuzione, allargando la parte variabile
dipendente da indici di produttività e, in
definitiva, a sottomettere tutta la retribuzione
a forme di cottimo collettivo che stimolino nei
lavoratori la concorrenza ed il controllo
reciproco
3
- la sottomissione diretta del lavoro mentale e
muscolare al ciclo produttivo, grazie alla
introduzione di sistemi elettronici e
informatici e grazie alla perdita di rigidità
(rottura del gruppo omogeneo) in luogo di una
maggiore flessibilità, mobilità del lavoro, che
accentuano vocazioni di responsabilità e di
promozione individuale.
|
|